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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 31/03/2025, n. 600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 600 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
1) dott. Andrea Palma presidente
2) dott.ssa Giusi Ianni giudice
3) dott.ssa Ermanna Grossi giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3404/2023 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 13 dicembre 2024, vertente TRA (c.f.: ), rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1 difesa, in forza di procura allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Mauro Cordasco ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Castrovillari, alla via Padre Francesco Russo, n. 64, E (c.f.: ), rappresentato e difeso, Parte_2 CodiceFiscale_2 in forza di procura allegata alla comparsa di risposta, dall'avv. Francesca Scarpelli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in San Marco Argentano, alla via Salvo D'Acquisto, E NEI CONFRONTI DI (c.f.: ), in persona della Controparte_1 CodiceFiscale_3 curatrice speciale, avv. , nominata con ordinanza del 30/11/2023, che Parte_3 lo rappresenta e difende e presso cui è elettivamente domiciliato nello studio in Cosenza, alla via delle Medaglie d'Oro, n. 37, con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica in sede
Oggetto: regolamentazione dei rapporti genitoriali nei riguardi di figli nati fuori dal matrimonio.
Conclusioni: come da atti e verbale dell'udienza del 13/12/2024. PREMESSO IN FATTO Con ricorso depositato in data 30/10/2023 e ritualmente notificato,
[...] ha premesso di avere intrattenuto una relazione sentimentale Parte_1 con con cui ha convissuto a Roggiano Gravina dall'8/5/2021 al Parte_2
20/10/2023, e da cui è nato il figlio in data 9/8/2023, riconosciuto da CP_1 entrambi i genitori. La ricorrente ha dedotto che dopo un primo periodo di convivenza armoniosa, il convenuto ha preso ad usare violenza fisica e psicologica nei suoi confronti in nome di una ingiustificata gelosia. Ha riferito di essere stata presa a schiaffi e per il collo fino a perdere il respiro. Ha dedotto che il ha usato la stessa Parte_2 violenza nei confronti dell'altro figlio da lei avuto da altra relazione, Per_1
che ha ingiuriato e preso a schiaffi senza alcuna ragione. Ha riferito che il
[...] avrebbe anche preso a frequentare un'altra donna, segregando la Parte_2 Pt_1 in casa ed impedendole di uscire. A causa del peggioramento della situazione e temendo per la propria incolumità e per quella del figlio , la ricorrente è Per_1 stata perciò costretta a scappare dalla casa familiare, trovando alloggio in un'abitazione nel Comune di Castrovillari, reperita dalla nonna materna di . Per_1
Trovandosi nella necessità di lasciare la casa al più presto possibile, approfittando della temporanea assenza del la ricorrente ha portato con sé il solo Parte_2 figlio , lasciando il piccolo , nei cui confronti il padre non ha mai Per_1 CP_1 usato violenza, alle cure di un'amica comune e dello stesso padre che sapeva essere in grado di nutrirlo con latte artificiale. Una volta sistematasi nella nuova abitazione di Castrovillari, la ricorrente ha tentato di convincere il a portarle il bambino, ma senza successo. Per Parte_2 tale ragione ha sporto querela nei suoi confronti per il reato di cui all'art. 572 c.p e si è rivolta al tribunale per chiedere, unitamente alla regolamentazione dei rapporti genitoriali, l'adozione dei provvedimenti indifferibili e urgenti per ottenere, inaudita altera parte, di poter tenere con sé il piccolo di appena sei mesi. CP_1
Con decreto emesso inaudita altera parte in data 6/11/2023 il giudice delegato ha disposto l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i Controparte_1 genitori con collocamento presso la madre, incaricando i Carabinieri della Stazione di Castrovillari e i Servizi Sociali dello stesso Comune dell'attuazione del provvedimento che avrebbe dovuto avvenire con la massima urgenza e comunque entro e non oltre tre giorni dalla sua notificazione ad Parte_2 con lo stesso provvedimento ha incaricato i Servizi Sociali del Comune di Castrovillari di predisporre un calendario di incontri del bambino col padre e fissato l'udienza del 24/11/2023 per la conferma, modifica o revoca del decreto. Con comparsa depositata in data 21/11/2023 si è costituito Parte_2 contestando di aver mai usato violenza nei confronti della compagna e riferendo che questa ha abbandonato la casa familiare solo a causa di un temporaneo momento di crisi della coppia. Ha riferito di essere stato sempre vicino alla Barone consentendole di superare le difficoltà a lei derivate dall'abuso di alcool nei tempi passati e di avere comunque spontaneamente riportato dalla CP_1 madre, con cui si è riconciliato tanto da riprendere la convivenza con lei nel Comune di Castrovillari. All'udienza del 24/11/2023 è comparsa la ricorrente la quale ha confermato che nella stessa data del 6/11/2023 il le ha riportato spontaneamente il Parte_2 bambino e la coppia ha deciso di riconciliarsi andando ad abitare nella casa da lei condotta in locazione nel Comune di Castrovillari. Nella stessa udienza la ricorrente ha però confermato che le violenze denunciate erano effettivamente
Pagina 2 di 4 avvenute ed anche il ha ammesso di avere tirato uno schiaffo alla Parte_2
Barone. Con ordinanza del 30/11/2023 resa a scioglimento della riserva assunta in quell'udienza, il giudice ha revocato il decreto emesso in data 6/11/2023, ma rilevando che la palese contraddittorietà dei comportamenti tenuti dalla ricorrente (che in un primo tempo ha chiesto al tribunale di disporre in via d'urgenza il collocamento presso di lei del figlio minore di tenerissima età, senza nemmeno riferire il nuovo indirizzo di residenza per timore di ritorsioni da parte del padre che ha riferito essere una persona violenta non solo nei suoi confronti, ma anche di quelli del figlio e, successivamente, a distanza di pochi giorni, Persona_1 ha dichiarato di essersi riconciliata col ma adducendo questa volta di Parte_2 aver dovuto lasciare il figlio più grande presso la nonna, senza spiegare i motivi per i quali non lo ha tenuto con sé) fosse indicativa di una situazione di grave disagio e perciò potenzialmente pregiudizievole per il figlio della coppia e tale da pregiudicarne la rappresentanza processuale da parte dei genitori, ha nominato un curatore speciale al piccolo nella persona dell'avv. Controparte_1 Parte_3 ed incaricato i Servizi Sociali del Comune di Castrovillari di relazionare sui rapporti esistenti fra il bambino e i due genitori e le rispettive famiglie di origine, oltre che sui rapporti fra il piccolo e il fratello uterino CP_1 Persona_1
Con comparsa depositata in data 21/12/2023 si è costituita la curatrice speciale del minore, che – alla luce della palese contraddittorietà dei comportamenti della ricorrente e di quanto riferito dai Servizi Sociali in ordine al percorso di disintossicazione dall'alcool da lei intrapreso – ha chiesto al tribunale di verificare le effettive capacità di tutela in capo ai genitori del piccolo e CP_1
l'andamento del percorso di disintossicazione della Pt_1
All'esito la causa è stata rimessa al collegio per la decisione. Con ordinanza del 24/1/2024 la causa è stata però rimessa sul ruolo, per avere il collegio rilevato la necessità di verificare presso i Servizi Sociali del Comune di Castrovillari l'andamento del percorso di disintossicazione dall'alcool avviato da e presso i Servizi Sociali del Comune di Roggiano Parte_1
Gravina, dove la coppia ha vissuto fino al 20/10/2023, gli interventi effettuati in favore del nucleo. Il provvedimento è stato anche inviato alla locale Procura della Repubblica per le competenti valutazioni in ordine all'esercizio di azioni di sospensione o di decadenza dalla responsabilità genitoriale per la migliore tutela dei minori e Controparte_1 Persona_1
A seguito della temporanea assegnazione della scrivente al dibattimento penale collegiale, il giudice istruttore designato in sua sostituzione, dott.ssa Maria Giovanna De Marco, all'udienza del 5/6/2024, sul rilievo della curatrice speciale che segnalava l'assenza in atti di una relazione del SERD finalizzata ad accertare l'effettivo svolgimento del percorso di disintossicazione da parte di
[...]
ha assegnato al SERD di Castrovillari termine sino al Parte_1
15/7/2024 per il deposito della relazione e fissato l'udienza di comparizione delle parti al 27/9/2024.
Pagina 3 di 4 All'udienza del 27/9/2024, tenuta dalla scrivente, tutte le parti hanno concordato sul fatto che la convivenza prosegue tranquilla, ma mancando ancora la relazione del SERD di Castrovillari la causa è stata rinviata al 13/12/2024 con termine sino al 30/11/2024 per il deposito della relazione. All'esito del deposito della relazione con cui il SERD di Castrovillari ha dato atto che la presa in carico dal Servizio in data 2/11/2023, lo ha frequentato Pt_1 assiduamente, partecipando ai gruppi di auto-aiuto ed effettuando colloqui psico- sociali e sottoponendosi a terapia farmacologica con risultati positivi, ha invitato le parti a precisare le conclusioni. Le parti hanno chiesto al tribunale di trattenere la causa in decisione dando atto della avvenuta riconciliazione, con rinuncia ai termini. Al termine dell'udienza la causa è stata rimessa al collegio per la decisione. RILEVATO IN DIRITTO 1. Dalle dichiarazioni rese dalle parti e dalla curatrice speciale del minore è emerso inequivocabilmente che le parti si sono riconciliate e hanno ripreso la convivenza. Il monitoraggio eseguito a cura dei Servizi Sociali del Comune di Castrovillari e della stessa curatrice speciale del minore consente di ritenere che la convivenza del piccolo con i due genitori non è per lui fonte di pregiudizio, anche CP_1 alla luce dell'ultima relazione resa dal SERD di Castrovillari che attesta l'assiduità dell'impegno della ricorrente nel percorso di recupero da lei intrapreso. Per tali ragioni deve procedersi alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere;
compensa integralmente le spese di lite anche nei rapporti fra le parti e la curatrice speciale del minore.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025.
Il giudice est. Il presidente
dott.ssa Ermanna Grossi dott. Andrea Palma
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1) dott. Andrea Palma presidente
2) dott.ssa Giusi Ianni giudice
3) dott.ssa Ermanna Grossi giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3404/2023 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 13 dicembre 2024, vertente TRA (c.f.: ), rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1 difesa, in forza di procura allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Mauro Cordasco ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Castrovillari, alla via Padre Francesco Russo, n. 64, E (c.f.: ), rappresentato e difeso, Parte_2 CodiceFiscale_2 in forza di procura allegata alla comparsa di risposta, dall'avv. Francesca Scarpelli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in San Marco Argentano, alla via Salvo D'Acquisto, E NEI CONFRONTI DI (c.f.: ), in persona della Controparte_1 CodiceFiscale_3 curatrice speciale, avv. , nominata con ordinanza del 30/11/2023, che Parte_3 lo rappresenta e difende e presso cui è elettivamente domiciliato nello studio in Cosenza, alla via delle Medaglie d'Oro, n. 37, con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica in sede
Oggetto: regolamentazione dei rapporti genitoriali nei riguardi di figli nati fuori dal matrimonio.
Conclusioni: come da atti e verbale dell'udienza del 13/12/2024. PREMESSO IN FATTO Con ricorso depositato in data 30/10/2023 e ritualmente notificato,
[...] ha premesso di avere intrattenuto una relazione sentimentale Parte_1 con con cui ha convissuto a Roggiano Gravina dall'8/5/2021 al Parte_2
20/10/2023, e da cui è nato il figlio in data 9/8/2023, riconosciuto da CP_1 entrambi i genitori. La ricorrente ha dedotto che dopo un primo periodo di convivenza armoniosa, il convenuto ha preso ad usare violenza fisica e psicologica nei suoi confronti in nome di una ingiustificata gelosia. Ha riferito di essere stata presa a schiaffi e per il collo fino a perdere il respiro. Ha dedotto che il ha usato la stessa Parte_2 violenza nei confronti dell'altro figlio da lei avuto da altra relazione, Per_1
che ha ingiuriato e preso a schiaffi senza alcuna ragione. Ha riferito che il
[...] avrebbe anche preso a frequentare un'altra donna, segregando la Parte_2 Pt_1 in casa ed impedendole di uscire. A causa del peggioramento della situazione e temendo per la propria incolumità e per quella del figlio , la ricorrente è Per_1 stata perciò costretta a scappare dalla casa familiare, trovando alloggio in un'abitazione nel Comune di Castrovillari, reperita dalla nonna materna di . Per_1
Trovandosi nella necessità di lasciare la casa al più presto possibile, approfittando della temporanea assenza del la ricorrente ha portato con sé il solo Parte_2 figlio , lasciando il piccolo , nei cui confronti il padre non ha mai Per_1 CP_1 usato violenza, alle cure di un'amica comune e dello stesso padre che sapeva essere in grado di nutrirlo con latte artificiale. Una volta sistematasi nella nuova abitazione di Castrovillari, la ricorrente ha tentato di convincere il a portarle il bambino, ma senza successo. Per Parte_2 tale ragione ha sporto querela nei suoi confronti per il reato di cui all'art. 572 c.p e si è rivolta al tribunale per chiedere, unitamente alla regolamentazione dei rapporti genitoriali, l'adozione dei provvedimenti indifferibili e urgenti per ottenere, inaudita altera parte, di poter tenere con sé il piccolo di appena sei mesi. CP_1
Con decreto emesso inaudita altera parte in data 6/11/2023 il giudice delegato ha disposto l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i Controparte_1 genitori con collocamento presso la madre, incaricando i Carabinieri della Stazione di Castrovillari e i Servizi Sociali dello stesso Comune dell'attuazione del provvedimento che avrebbe dovuto avvenire con la massima urgenza e comunque entro e non oltre tre giorni dalla sua notificazione ad Parte_2 con lo stesso provvedimento ha incaricato i Servizi Sociali del Comune di Castrovillari di predisporre un calendario di incontri del bambino col padre e fissato l'udienza del 24/11/2023 per la conferma, modifica o revoca del decreto. Con comparsa depositata in data 21/11/2023 si è costituito Parte_2 contestando di aver mai usato violenza nei confronti della compagna e riferendo che questa ha abbandonato la casa familiare solo a causa di un temporaneo momento di crisi della coppia. Ha riferito di essere stato sempre vicino alla Barone consentendole di superare le difficoltà a lei derivate dall'abuso di alcool nei tempi passati e di avere comunque spontaneamente riportato dalla CP_1 madre, con cui si è riconciliato tanto da riprendere la convivenza con lei nel Comune di Castrovillari. All'udienza del 24/11/2023 è comparsa la ricorrente la quale ha confermato che nella stessa data del 6/11/2023 il le ha riportato spontaneamente il Parte_2 bambino e la coppia ha deciso di riconciliarsi andando ad abitare nella casa da lei condotta in locazione nel Comune di Castrovillari. Nella stessa udienza la ricorrente ha però confermato che le violenze denunciate erano effettivamente
Pagina 2 di 4 avvenute ed anche il ha ammesso di avere tirato uno schiaffo alla Parte_2
Barone. Con ordinanza del 30/11/2023 resa a scioglimento della riserva assunta in quell'udienza, il giudice ha revocato il decreto emesso in data 6/11/2023, ma rilevando che la palese contraddittorietà dei comportamenti tenuti dalla ricorrente (che in un primo tempo ha chiesto al tribunale di disporre in via d'urgenza il collocamento presso di lei del figlio minore di tenerissima età, senza nemmeno riferire il nuovo indirizzo di residenza per timore di ritorsioni da parte del padre che ha riferito essere una persona violenta non solo nei suoi confronti, ma anche di quelli del figlio e, successivamente, a distanza di pochi giorni, Persona_1 ha dichiarato di essersi riconciliata col ma adducendo questa volta di Parte_2 aver dovuto lasciare il figlio più grande presso la nonna, senza spiegare i motivi per i quali non lo ha tenuto con sé) fosse indicativa di una situazione di grave disagio e perciò potenzialmente pregiudizievole per il figlio della coppia e tale da pregiudicarne la rappresentanza processuale da parte dei genitori, ha nominato un curatore speciale al piccolo nella persona dell'avv. Controparte_1 Parte_3 ed incaricato i Servizi Sociali del Comune di Castrovillari di relazionare sui rapporti esistenti fra il bambino e i due genitori e le rispettive famiglie di origine, oltre che sui rapporti fra il piccolo e il fratello uterino CP_1 Persona_1
Con comparsa depositata in data 21/12/2023 si è costituita la curatrice speciale del minore, che – alla luce della palese contraddittorietà dei comportamenti della ricorrente e di quanto riferito dai Servizi Sociali in ordine al percorso di disintossicazione dall'alcool da lei intrapreso – ha chiesto al tribunale di verificare le effettive capacità di tutela in capo ai genitori del piccolo e CP_1
l'andamento del percorso di disintossicazione della Pt_1
All'esito la causa è stata rimessa al collegio per la decisione. Con ordinanza del 24/1/2024 la causa è stata però rimessa sul ruolo, per avere il collegio rilevato la necessità di verificare presso i Servizi Sociali del Comune di Castrovillari l'andamento del percorso di disintossicazione dall'alcool avviato da e presso i Servizi Sociali del Comune di Roggiano Parte_1
Gravina, dove la coppia ha vissuto fino al 20/10/2023, gli interventi effettuati in favore del nucleo. Il provvedimento è stato anche inviato alla locale Procura della Repubblica per le competenti valutazioni in ordine all'esercizio di azioni di sospensione o di decadenza dalla responsabilità genitoriale per la migliore tutela dei minori e Controparte_1 Persona_1
A seguito della temporanea assegnazione della scrivente al dibattimento penale collegiale, il giudice istruttore designato in sua sostituzione, dott.ssa Maria Giovanna De Marco, all'udienza del 5/6/2024, sul rilievo della curatrice speciale che segnalava l'assenza in atti di una relazione del SERD finalizzata ad accertare l'effettivo svolgimento del percorso di disintossicazione da parte di
[...]
ha assegnato al SERD di Castrovillari termine sino al Parte_1
15/7/2024 per il deposito della relazione e fissato l'udienza di comparizione delle parti al 27/9/2024.
Pagina 3 di 4 All'udienza del 27/9/2024, tenuta dalla scrivente, tutte le parti hanno concordato sul fatto che la convivenza prosegue tranquilla, ma mancando ancora la relazione del SERD di Castrovillari la causa è stata rinviata al 13/12/2024 con termine sino al 30/11/2024 per il deposito della relazione. All'esito del deposito della relazione con cui il SERD di Castrovillari ha dato atto che la presa in carico dal Servizio in data 2/11/2023, lo ha frequentato Pt_1 assiduamente, partecipando ai gruppi di auto-aiuto ed effettuando colloqui psico- sociali e sottoponendosi a terapia farmacologica con risultati positivi, ha invitato le parti a precisare le conclusioni. Le parti hanno chiesto al tribunale di trattenere la causa in decisione dando atto della avvenuta riconciliazione, con rinuncia ai termini. Al termine dell'udienza la causa è stata rimessa al collegio per la decisione. RILEVATO IN DIRITTO 1. Dalle dichiarazioni rese dalle parti e dalla curatrice speciale del minore è emerso inequivocabilmente che le parti si sono riconciliate e hanno ripreso la convivenza. Il monitoraggio eseguito a cura dei Servizi Sociali del Comune di Castrovillari e della stessa curatrice speciale del minore consente di ritenere che la convivenza del piccolo con i due genitori non è per lui fonte di pregiudizio, anche CP_1 alla luce dell'ultima relazione resa dal SERD di Castrovillari che attesta l'assiduità dell'impegno della ricorrente nel percorso di recupero da lei intrapreso. Per tali ragioni deve procedersi alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere;
compensa integralmente le spese di lite anche nei rapporti fra le parti e la curatrice speciale del minore.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025.
Il giudice est. Il presidente
dott.ssa Ermanna Grossi dott. Andrea Palma
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