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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 20/05/2025, n. 768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 768 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conSIlio
in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott. Ludovico Rossi Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 5295 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024, promossa da
nata a [...] il [...], residente a [...]
Luigi Chiericati n. 1, rappresentata e difesa dall'avvocato Lorella ZANAICA
contro
, nato a [...] l'[...], residente a [...]dei Berici CP_1
via N. Sauro n. 4, contumace e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_2
Tribunale di Vicenza.
1 In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni della ricorrente: Come da ricorso.
1) Dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio: accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n.
898 e successive modifiche, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 10.10.2009 a Cinto Euganeo (PD) tra la NO
e il SI. (Registro atti di matrimonio del Comune di Parte_1 CP_1
Cinto Euganeo dell'anno 2009 n. 7 parte II)
2) Affidamento del figlio – Disporre l'affido esclusivo rafforzato del figlio CP_3
alla madre. Il figlio abiterà stabilmente ed in via esclusiva con la madre, attualmente residente a [...] lett. A
3) Diritto di visita – Disporre che il padre possa vedere il figlio per CP_1 CP_3
mezz'ora due pomeriggi alla settimana presso la casa della madre ove è collocato, alla presenza della NO , preferibilmente il martedì e il venerdì pomeriggio dalle Pt_1
17.00 alle 17.30
Tenuto conto della necessità di continua assistenza di cui ha bisogno il ragazzo, del rapporto simbiotico dello stesso con la madre e considerato soprattutto che il SI.
non è in grado di offrire l'assistenza necessaria al figlio gravemente disabile CP_1
perché se ne è sempre disinteressato, lasciando ogni incombenza alla madre, nonché
in considerazione della sua dipendenza dall'alcool e della sua instabilità psicologica e delle sue persistenti allucinazioni, stabilire che il diritto di visita venga esercitato in presenza della NO . Parte_1
4) Mantenimento del figlio – Disporre che il SI. versi alla NO CP_1 Parte_1
a partire dalla data di deposito del presente ricorso, a titolo di contributo nel
[...]
mantenimento del figlio , un assegno periodico mensile di €. 350,00= (euro CP_3
2 trecentocinquanta/00), da erogare entro il giorno 15 (quindici) del mese mediante bonifico sul conto intestato alla SI.ra , e con rivalutazione annuale Parte_1
secondo gli indici ISTAT per le famiglie, nonché a contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie come da vigente Protocollo del Tribunale di Vicenza.
5) Assegno unico – Disporre che l'assegno unico venga percepito dalla NO
in via esclusiva. Parte_1
6) Con vittoria di spese e compensi legali di causa.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 5.12.2024 premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario con in Cinto Euganeo il 10.10.2009; che CP_1
dall'unione era nato il [...] il figlio , affetto da un ritardo cognitivo severo e CP_3
riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità; che con sentenza n.
311/2024 il Tribunale di Vicenza aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi con addebito al marito;
che le condizioni della separazione prevedevano l'affidamento esclusivo del figlio minore ad essa ricorrente, con facoltà del padre di vederlo liberamente, previo avviso alla madre ed obbligo di contribuire al suo mantenimento con la somma mensile di euro 300, oltre al 50% delle spese straordinarie;
chiedeva che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate.
Benché ritualmente citato non si costituiva in giudizio, né compariva CP_1
all'udienza del 6.5.2025 avanti il Giudice Relatore fissata per gli adempimenti di cui all'art. 473 bis 21 c.p.c..
A tale udienza compariva la ricorrente che rendeva le dichiarazioni riportate a verbale.
3 Nella contumacia del convenuto e senza alcuna attività istruttoria la causa era discussa oralmente dal procuratore attoreo e rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da Parte_1
è meritevole di accoglimento.
[...]
Invero, è decorso il termine di legge tra l'udienza presidenziale nella procedura di separazione giudiziale conclusasi con sentenza n. 311/2024, passata in giudicato, e la data di deposito del ricorso.
I certificati allegati al ricorso, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate dalla ricorrente all'udienza del 6.5.2025 dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi.
Risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Il figlio minore delle parti va affidato in via esclusiva alla madre, non essendo CP_3
state dedotte circostanze sopravvenute che richiedano di modificare il giudizio espresso da questo Tribunale in sede di separazione sulla inidoneità di CP_1
ad assolvere alla funzione genitoriale .
Quanto al diritto di visita del padre, ritiene il Collegio che le modalità in atto, che
4 prevedono incontri padre / figlio per circa mezz'ora due pomeriggi alla settimana in presenza della madre, siano conformi all'interesse del minore, vista la sua grave disabilità, e debbano essere confermate.
Quanto al contributo dovuto dal padre per il mantenimento del figlio, ritiene il Collegio
che questo debba essere determinato in euro 350 (oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo di questo Tribunale) atteso il tempo trascorso dalla separazione ed il conseguente aumento delle eSIenze del minore.
Nulla va disposto riguardo alle spese di lite, attesa la natura costitutiva della presente pronuncia e la mancata opposizione del convenuto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a)dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in Cinto Euganeo il 10.10.2009;
[...] CP_1
b)ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 7, parte II, serie A, anno 2009;
c)affida il figlio minore in via esclusiva alla madre, con collocamento e residenza CP_3
presso la stessa;
d)dispone che il padre possa vedere il figlio il martedì ed il venerdì dalle ore 17 alle ore
17,30 presso l'abitazione della madre ed in presenza della stessa;
e)fa obbligo a , con decorrenza dalla domanda, di contribuire al CP_1
mantenimento del figlio corrispondendo a entro il giorno 15 di Parte_1
5 ogni mese, la somma di euro 350, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT e di sostenere al 50% le spese straordinarie relative al minore, come da Protocollo del
Tribunale di Vicenza;
f)nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di conSIlio del 20.5.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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