Art. 1. Articolo unico.
Ai professori universitari collocati a riposo, che siano chiamati a compiere missioni, a far parte di Commissioni o a presiedere ad esami di Stato negli istituti medi, spetta, quanto al viaggio e all'indennita' di missione, il trattamento corrispondente al grado da loro occupato all'atto del collocamento a riposo.
Ai professori universitari collocati a riposo, che siano chiamati a compiere missioni, a far parte di Commissioni o a presiedere ad esami di Stato negli istituti medi, spetta, quanto al viaggio e all'indennita' di missione, il trattamento corrispondente al grado da loro occupato all'atto del collocamento a riposo.