Articolo 1 della Legge 24 gennaio 1958, n. 18
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1 marzo 1958
Art. 1. Articolo unico.

Ai professori universitari collocati a riposo, che siano chiamati a compiere missioni, a far parte di Commissioni o a presiedere ad esami di Stato negli istituti medi, spetta, quanto al viaggio e all'indennita' di missione, il trattamento corrispondente al grado da loro occupato all'atto del collocamento a riposo.

Entrata in vigore il 1 marzo 1958