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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/02/2025, n. 763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 763 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. ssa Elisa Milazzo, all'udienza del 17.2.2025 sostituita dal deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. emana la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8384 /2024 R.G.L., avente ad oggetto “Indennita di accompagnamento”,
PROMOSSA DA
, con l'Avv. CHIARENZA ANTONINO;
Parte_1
- Ricorrente -
CONTRO
, con l'Avv. BATTIATO MARIA Controparte_1
ROSARIA;
- Resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Premessa
L'odierna parte ricorrente ha adito questo Ufficio al fine di contestare le risultanze della CTU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., laddove il consulente, dopo avere accertato le patologie da cui la parte ricorrente è affetta, non le ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_2
La causa è stata istruita mediante C.T.U. medico legale.
Per l'udienza del 17.2.2025 sostituita ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, solo parte ricorrente ha depositato note e la causa viene decisa con la presente sentenza. *********************************
In limine litis, va affermata la procedibilità della domanda, avendo parte ricorrente ritualmente esperito la procedura obbligatoria di ATP.
Deve, poi, rilevarsi l'ammissibilità del ricorso in ordine alla tempestività della sua proposizione, posto che l'atto di dissenso è stato depositato nei trenta giorni dalla comunicazione del decreto con cui è stato assegnato alle parti il termine per l'eventuale contestazione della CTU e nei trenta giorni successivi è stato depositato il ricorso introduttivo del giudizio.
Sempre in via preliminare, come già statuito in precedenti pronunce di questo stesso
Ufficio, va precisato che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione, che non può, pertanto, sfociare in una pronuncia di condanna al pagamento dei relativi benefici economici.
In tal senso, si è da ultimo espressa la giurisprudenza della Suprema Corte, la quale ha ribadito che il procedimento per ATP ha ad oggetto solo l'accertamento del requisito sanitario e, con specifico riferimento all'eventuale fase di opposizione, ha osservato che “….Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata "solo" alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente).….” (cfr. C. Cass.
6084/2014, in motivazione cfr. altresì Cass. 29 gennaio 2020, n, 2025).
2. Merito
Nel merito, il ricorso è fondato, sussistendo in capo alla parte ricorrente le condizioni sanitarie richieste per fruire dell'indennità di accompagnamento di cui alla citata legge n. 18/80 e successive modifiche.
Doveroso risulta il richiamo alla normativa di riferimento.
Condizioni per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento sono: a) invalidità civile totale (per gli ultrasessantacinquenni, v. art. 2 co. 3 l. 118/1971, come novellato dall'art. 6 l.
509/1988, secondo cui “Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennità di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età”); b) impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o necessità di assistenza continua per inidoneità al compimento degli atti della vita quotidiana;
c) non ricovero in istituti con retta a carico dello Stato (che, in effetti, non rappresenta un elemento costitutivo del diritto, ma rileva come elemento esterno alla fattispecie, che non impedisce il riconoscimento della provvidenza richiesta, bensì la mera erogazione della stessa per il tempo in cui l'inabile sia ricoverato a carico dell'erario).
A tal riguardo, è opportuno sottolineare che, “in tema di provvidenze per gli invalidi civili,
l'art. 1 l. 11 febbraio 1980 n. 18, prevedendo ai fini dell'erogazione dell'indennità di accompagnamento, i requisiti dell'impossibilità di deambulazione e della necessità di assistenza continua per inidoneità al compimento degli atti della vita quotidiana, configura i requisiti stessi come alternativi, talché ciascuno di essi è da considerare autonomamente sufficiente per
l'attribuzione del beneficio” (cfr. C. Cass. 1377/2003). Si deve altresì evidenziare che il diritto all'indennità di accompagnamento sussiste anche in presenza della capacità meccanica di compiere gli atti della vita quotidiana quando, a causa di una malattia psichica, non vi sia la capacità di percepire la portata dei singoli atti e di comprendere come e quando svolgerli (cfr. C. Cass.
1268/2005).
Ciò premesso, il C.T.U. nominato nella presente fase, sulla base delle accurate indagini effettuate, ha riconosciuto la sussistenza in capo alla parte ricorrente dei requisiti sanitari richiesti per il riconoscimento della provvidenza in esame, a decorrere dal mese di novembre 2024.
In particolare, il CTU nominato ha così relazionato:
“Sulla scorta dei dati obiettivi rilevati è possibile affermare che la Sig.ra è Parte_1 in atto affetta da: “Malattia renale cronica stadio V ADPKD in trattamento emodialitico triquadrisettimanale con instabilità cardiovascolare postdialitica”.
Dalla documentazione sanitaria presente agli atti, si evince che la Sig.ra è Parte_1
attualmente in trattamento emodialitico con frequenza triquadrisettimanale a causa di instabilità cardiovascolare.
Pertanto, tenendo conto dell'attuale instabilità cardiologica (certificata nel mese di novembre
2024), la ricorrente può essere considerata soggetto INVALIDO con TOTALE e permanente inabilità lavorativa: 100% art. 2 e 12 L. 118/71 con diritto all'indennità di accompagnamento per necessità di assistenza continua legge 18/80 con decorrenza dal mese di novembre 2024 ma con revisione ad un anno dal riconoscimento del beneficio (novembre 2025)”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), sia con riferimento all'accertamento del requisito sanitario richiesto sia in merito alla sua decorrenza, tenuto conto della documentazione sanitaria e della visita obiettiva posta in essere.
A fronte delle esaustive motivazioni peritali né l'odierno opponente né l' hanno allegato CP_1
elementi contrari specifici e tali da infirmare le suddette conclusioni, il cui recepimento da parte del giudicante conduce all' accoglimento dell'opposizione.
3. Spese
Atteso che il requisito sanitario richiesto per la provvidenza in esame è maturato in epoca successiva alla presentazione della domanda amministrativa nonché alla visita disposta in fase cautelare, le spese di lite possono integralmente compensarsi tra le parti, con riguardo a entrambe le fasi di giudizio. (sul punto cass. civile n. 26565/2016: “Secondo la giurisprudenza di questa Corte la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero raccoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo.
(…..) A quest'ultima situazione è riconducibile la fattispecie in esame connotata dal fatto che il requisito sanitario è stato riconosciuto, con decorrenza successiva, sia pure di solo due mesi, rispetto alla richiesta della odierna ricorrente).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara che parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal mese di novembre 2024 ;
CP_ compensa integralmente le spese processuali tra parte ricorrente e l' con riguardo a entrambe le fasi processuali;
Pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
Catania, 18/02/2025
IL GIUDICE dott.ssa Elisa Milazzo