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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 14/05/2025, n. 557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 557 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
2022/3674 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dott. Marco Vittoria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3674/22 promossa da:
Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. FONTANESI MONICA, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in atti,
ATTORE/OPPONENTE; contro
, CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. GUIDO PIERFRANCESCO e dall'Avv. GUARINI KATIA, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in atti,
CONVENUTO/OPPOSTO.
CONCLUSIONI
All'udienza del 22.01.2025, le parti hanno precisato come da note autorizzate, depositate per via telematica.
1 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 573/22, con cui Il Parte_2
aveva intimato il pagamento di € 5.806,00 (oltre interessi, spese e Controparte_2 accessori), quale corrispettivo (residuo) per la fornitura e posa di serramenti in PVC, tapparelle e porte.
Costituitasi in giudizio, la società opposta ha chiesto il rigetto dell'opposizione, siccome infondata.
Il decreto ingiuntivo è stato tardivamente notificato: va comunque vagliata la pretesa azionata col ricorso monitorio (C. n. 3908/16).
Venendo al merito, parte opponente contesta l'inesatto adempimento, perché non vi sarebbe prova delle ore di lavorazione e perché la fornitura sarebbe stata imperfetta.
Parte opposta ha contestato la tempestività delle contestazioni.
Ora, ai sensi dell'art. 1667 c.c. l'inadempimento può essere sempre opposto dal convenuto in via di eccezione (così, dunque, anche dall'opponente, convenuto in senso sostanziale, tanto più qui che il ricorso monitorio vale come atto introduttivo): occorre solo che i vizi siano stati denunciati entro sessanta giorni dalla scoperta, entro due anni dalla consegna.
E' in atti la missiva del 10.09.2021 (doc. n. 8), che contesta il mancato adempimento della fattura del
30.04.2021 (doc. n. 9).
Il CTU incaricato di verificare lo stato dei lavori ha affermato che le opere descritte e di cui al preventivo/accordo del 15 Ottobre 2020 controfirmato dalla Parti, risultano tutte presenti in opera, ovvero eseguite.
Dal momento che la missiva del 10.09.21 allude a una discussione sulle 'colpe' di entrambe le parti che si deve essere tenuta prima della data riportata sulla missiva, si può ritenere che il termine di cui all'art. 1667 ult. co. c.c. (infra-semestrale) sia stato rispettato.
Il CTU ha chiarito che
• le opere sono afflitte da una serie di difettosità – su provvisioni nuove! – alle quali potrebbe essere posto sicuro rimedio tramite sostituzioni (S) e riparazioni (R), non gravi ma comunque significative;
• non sono dovute somme per la realizzazione di opere ulteriori rispetto a quelle preventivate;
• a fronte di un credito residuo di € 2.100,00 da preventivo, sussiste un credito per il controvalore delle opere da eseguire per porre rimedio alle inesattezze dell'appaltatore, di €
3.100,00;
• non ci sono preclusioni all'accesso ai benefici fiscali, previa certificazione delle opere.
Per tutto quanto detto, operata la compensazione tra le rispettive di credito, parte opposta va condannata a versare la somma di € 1.000,00 (oltre IVA di legge), per le riparazioni.
2 Le spese di CTP vanno convogliate nelle spese di lite, che seguono il principio della soccombenza
(parte opponente risulta vittoriosa per l'importo del decreto ingiuntivo revocato, oltre alla somma ulteriore del credito riconosciuto all'esito della compensazione).
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Parma, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 3674/22 RG, così decide: accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo emesso, riconosciute le rispettive ragioni di credito, nella misura indicata in parte motiva, operata la compensazione tra i crediti delle parti, condanna parte opposta al pagamento, in favore di parte opponente, di € 1.000,00, oltre IVA di legge, oltre interessi al saggio legale sulla somma di € 1.000,00, dalla notificazione dell'opposizione, al soddisfo;
condanna l'opposta alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opponente, che si liquidano in complessivi € 5.077,00, oltre € 145,5 per spese, € 1281,00 per spese di CTP, rimborsi al 15%, Iva e c.p., come per legge;
pone definitivamente a carico di parte opposta le spese di CTU;
pone definitivamente a carico di parte opponente le spese della fase monitoria, liquidate come in calce al decreto ingiuntivo emesso.
Parma, 14.05.2025
Il Giudice
(Dott. Marco Vittoria)
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dott. Marco Vittoria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3674/22 promossa da:
Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. FONTANESI MONICA, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in atti,
ATTORE/OPPONENTE; contro
, CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. GUIDO PIERFRANCESCO e dall'Avv. GUARINI KATIA, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in atti,
CONVENUTO/OPPOSTO.
CONCLUSIONI
All'udienza del 22.01.2025, le parti hanno precisato come da note autorizzate, depositate per via telematica.
1 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 573/22, con cui Il Parte_2
aveva intimato il pagamento di € 5.806,00 (oltre interessi, spese e Controparte_2 accessori), quale corrispettivo (residuo) per la fornitura e posa di serramenti in PVC, tapparelle e porte.
Costituitasi in giudizio, la società opposta ha chiesto il rigetto dell'opposizione, siccome infondata.
Il decreto ingiuntivo è stato tardivamente notificato: va comunque vagliata la pretesa azionata col ricorso monitorio (C. n. 3908/16).
Venendo al merito, parte opponente contesta l'inesatto adempimento, perché non vi sarebbe prova delle ore di lavorazione e perché la fornitura sarebbe stata imperfetta.
Parte opposta ha contestato la tempestività delle contestazioni.
Ora, ai sensi dell'art. 1667 c.c. l'inadempimento può essere sempre opposto dal convenuto in via di eccezione (così, dunque, anche dall'opponente, convenuto in senso sostanziale, tanto più qui che il ricorso monitorio vale come atto introduttivo): occorre solo che i vizi siano stati denunciati entro sessanta giorni dalla scoperta, entro due anni dalla consegna.
E' in atti la missiva del 10.09.2021 (doc. n. 8), che contesta il mancato adempimento della fattura del
30.04.2021 (doc. n. 9).
Il CTU incaricato di verificare lo stato dei lavori ha affermato che le opere descritte e di cui al preventivo/accordo del 15 Ottobre 2020 controfirmato dalla Parti, risultano tutte presenti in opera, ovvero eseguite.
Dal momento che la missiva del 10.09.21 allude a una discussione sulle 'colpe' di entrambe le parti che si deve essere tenuta prima della data riportata sulla missiva, si può ritenere che il termine di cui all'art. 1667 ult. co. c.c. (infra-semestrale) sia stato rispettato.
Il CTU ha chiarito che
• le opere sono afflitte da una serie di difettosità – su provvisioni nuove! – alle quali potrebbe essere posto sicuro rimedio tramite sostituzioni (S) e riparazioni (R), non gravi ma comunque significative;
• non sono dovute somme per la realizzazione di opere ulteriori rispetto a quelle preventivate;
• a fronte di un credito residuo di € 2.100,00 da preventivo, sussiste un credito per il controvalore delle opere da eseguire per porre rimedio alle inesattezze dell'appaltatore, di €
3.100,00;
• non ci sono preclusioni all'accesso ai benefici fiscali, previa certificazione delle opere.
Per tutto quanto detto, operata la compensazione tra le rispettive di credito, parte opposta va condannata a versare la somma di € 1.000,00 (oltre IVA di legge), per le riparazioni.
2 Le spese di CTP vanno convogliate nelle spese di lite, che seguono il principio della soccombenza
(parte opponente risulta vittoriosa per l'importo del decreto ingiuntivo revocato, oltre alla somma ulteriore del credito riconosciuto all'esito della compensazione).
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Parma, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 3674/22 RG, così decide: accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo emesso, riconosciute le rispettive ragioni di credito, nella misura indicata in parte motiva, operata la compensazione tra i crediti delle parti, condanna parte opposta al pagamento, in favore di parte opponente, di € 1.000,00, oltre IVA di legge, oltre interessi al saggio legale sulla somma di € 1.000,00, dalla notificazione dell'opposizione, al soddisfo;
condanna l'opposta alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opponente, che si liquidano in complessivi € 5.077,00, oltre € 145,5 per spese, € 1281,00 per spese di CTP, rimborsi al 15%, Iva e c.p., come per legge;
pone definitivamente a carico di parte opposta le spese di CTU;
pone definitivamente a carico di parte opponente le spese della fase monitoria, liquidate come in calce al decreto ingiuntivo emesso.
Parma, 14.05.2025
Il Giudice
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