Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 07/06/2025, n. 634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 634 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dr. Francesco Aragona, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia n. nella controversia n. 1632/2024 R.G.A.C.
tra
(P. IVA: ) in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., dott. (C.F.: ), difesa dall'avv. Parte_2 C.F._1
Francesco Rotundo;
ricorrente e
, in persona Controparte_1
del legale rappresentante p.t., in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti ( , con l'avv. Silvia Parisi;
CP_1 Controparte_2
resistente provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'epigrafata società, con ricorso depositato il 27.06.2024, ha proposto opposizione avverso i seguenti avvisi di addebito: 1) n. 33020150000069329000 presuntivamente notificato il 15.07.2015; 2) n. 33020150000350450000 presuntivamente notificato il
22.10.2015; 3) n. 33020150001597559000 presuntivamente notificato il 17.12.2015;
4) n. 33020170000010154000 presuntivamente notificato il 24.03.2017; 5) n.
33020170000010255000 presuntivamente notificato il 24.03.2017; 6) n.
3302017000014348500 presuntivamente notificato il 26.05.2017; 7) n.
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33020170001748749000 presuntivamente notificato il 24.11.2017; 9) n.
33020170001748850000 presuntivamente notificato il 24.11.2017; 10) n.
33020170001819311000 presuntivamente notificato il 30.11.2017; 11) n.
33020180000257492000 presuntivamente notificato il 29.05.2018. Ha eccepito la nullità per decorso del termine di prescrizione quinquennale dei crediti incorporati in detti titoli, ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10, L. n. 335/95.
E' fondata l'eccezione di inammissibilità dell'azione, ex art. 100 c.p.c., che in via preliminare l' convenuto ha opposto sotto il profilo della carenza di interesse CP_1
ad agire.
Va anzitutto precisato che risulta in atti la prova della rituale notifica a parte opponente dei menzionati avvisi di addebito che, non essendo stati impugnati, ex art. 24, co. 5, D. Lgs. n. 46/99, nel termine perentorio di giorni 40 dalla rispettiva notifica, sono divenuti irretrattabili e definitivi.
Per giurisprudenza costante, si ritiene che solo in caso di mancata notifica degli avvisi di addebito può essere promossa, ai sensi della citata disposizione, la c.d. opposizione tardiva recuperatoria, impugnando il successivo atto con il quale il contribuente sia stato reso edotto della esistenza di titoli esecutivi non notificati.
Ma, nel caso concreto, gli avvisi di addebito per cui è causa sono stati regolarmente notificati, laddove non risulta impugnato alcun atto potenzialmente lesivo degli interessi della società opponente la quale neppure allega un eventuale pregiudizio arrecato da iniziative attuali dell' o dell'Agenzia delle Entrate Riscossione (non CP_1
evocata nell'odierno giudizio).
Manca, dunque, una iniziativa attuale ad opera dell'ente impositore o del concessionario della riscossione che possa pregiudicare le ragioni del contribuente il quale risulta privo dell'interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., che è condizione per far valere il diritto in giudizio, sostanziandosi nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non altrimenti conseguibile senza l'intervento della giurisdizione.
2 Proprio la mancanza di un fatto lesivo attuale ha portato la giurisprudenza a reputare inammissibile l'azione di impugnazione degli estratti di ruolo consegnati al contribuente e non notificati, statuendo che la mera consegna da parte dell'ufficio finanziario di una copia dell'estratto di ruolo, non seguita dalla sua formale notifica, non legittima l'impugnativa da parte del contribuente (cfr. Cass. sent. n. 6395/2014).
Nell'azione di mero accertamento, l'interesse ad agire presuppone uno stato di incertezza oggettiva e attuale sull'esistenza di un rapporto giuridico, tale da arrecare all'interessato un pregiudizio concreto ed attuale, che si sostanzia in un'illegittima situazione di fatto continuativa e che, perciò, si caratterizza per la sua stessa permanenza (Cassazione n. 11536/2006). L'incertezza deve essere oggettiva, non potendo coincidere con la percezione meramente soggettiva del ricorrente ed in tal senso non vi è incertezza quando l'accertamento giudiziale richiesto riguardi un fatto incontestato, ovvero pacifico e certo;
l'incertezza deve essere inoltre attuale e, pertanto, la domanda deve essere volta alla tutela di un diritto o ad un obbligo esistente e non futuro ovvero estinto. L'interesse ad agire in giudizio trascende il piano della mera prospettazione soggettiva dell'agente, dovendo, per converso, assurgere ad una consistenza giuridicamente oggettiva, tale da rinvenire la sua caratterizzazione nella necessità di una decisione del giudice che non si limiti ad un'affermazione di puro principio, di massima o accademica, ma che sia invece idonea ad accertare, costituire, modificare o estinguere una situazione giuridica direttamente ed effettivamente incidente sulla sfera patrimoniale dell'agente
(Cassazione n. 12548/2002).
Nel caso concreto, la carenza dello stato di incertezza oggettiva e attuale sull'esistenza del rapporto giuridico si evince proprio dalla prospettazione attorea per la quale il diritto di credito previdenziale risulta inequivocamente prescritto e, conseguentemente, estinto. Vi è allora, al contrario, una asserita certezza oggettiva riguardo l'inesistenza del diritto di credito (Cassazione n. 6340/2005). Infatti,
l'ultimo atto relativo al credito contributivo affermato da parte ricorrente risulta essere l'avviso di addebito e non vi è alcuna allegazione circa il fatto che l'ente previdenziale, ovvero l'ente di riscossione, abbiano posto in essere qualche attività
3 volta ad attualizzare la stessa in tempi recenti, creando o alimentando così lo stato di incertezza.
E' condivisibile, in conclusione, quanto espresso da Cassazione n. 22946/2016 in merito alla possibilità di far valere, in via di azione, l'intervenuta estinzione per prescrizione di un diritto altrui: “Il debitore intendeva infatti far accertare, con l'azione di mero accertamento, l'estinzione del suo debito per intervenuta prescrizione. E' ben vero che l'ordinamento, con la disciplina della prescrizione, attribuisce al soggetto passivo del rapporto la disponibilità dell'effetto estintivo, escludendone la rilevabilità d'ufficio. Tuttavia, l'attribuzione al debitore della scelta se far valere o meno l'estinzione della pretesa nei suoi confronti in dipendenza dell'inerzia del creditore prolungata nel tempo è strutturata, nella previsione normativa (artt. 2938 e 2939 c.c.), nella forma dell'eccezione, ovvero della facoltà del debitore di opporsi alla altrui pretesa creditoria, ove la stessa sia fatta valere nei suoi confronti e sia fatta valere quando ormai l'inerzia del titolare del diritto si è protratta per il periodo di tempo preso in considerazione dalla legge al fine di determinarne l'estinzione. Deve escludersi, perché estranea all'operatività giudiziale e oppositiva della prescrizione come fatto estintivo del credito altrui, che essa possa esser fatta valere in via di azione, a mezzo, come in questo caso, di un'azione di mero accertamento”.
Va ancora rilevato che la verifica dell'interesse ad agire è prioritaria, in via logica e giuridica, e compete al giudice. Le difese delle parti rappresentano la necessaria presa di posizione nell'eventualità che l'interesse ad agire sia positivamente accertato e non possono rappresentare un elemento per affermare il sorgere di detto interesse.
Giova infine precisare che l'odierna decisione, con cui si accerta la carenza dell'interesse ad agire, non contiene alcun accertamento relativo all'avvenuta prescrizione del diritto di credito, in quanto il giudizio è fermo alla mancanza di una delle necessarie condizioni dell'azione.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile per carenza di interesse ad agire, dal momento che parte opponente non ha allegato, e men che meno provato, la sussistenza di un pregiudizio attuale al proprio diritto, avendo essa impugnato avvisi
4 di addebito divenuti irretrattabili per mancata tempestiva opposizione, in assenza di iniziative da parte dagli enti interessati volte a pretendere l'adempimento coattivo della pretesa impositiva.
Le spese possono essere compensate in ragione della natura processuale della decisione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara il difetto di interesse ad agire di parte ricorrente;
2) compensa le spese di giudizio.
Catanzaro, 05.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Francesco Aragona
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