Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 20/05/2025, n. 1596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1596 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Lecce R.G.2022/7415
Parte 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in persona del G.O.P. avv. Giuseppe Quaranta in funzione di Giudice unico, all'udienza del 20.5.2025, fatte precisare le conclusioni, ha ordinato la discussione orale della causa nella stessa udienza ed al termine ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7415/2022 R.G.C., avente ad oggetto: solo danni a cose e vertente
TRA
Parte 1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Edoardo Rossi e Caterina Rossi in virtù di mandato in atti, elettivamente domiciliato nel suo studio
Attrice
E
rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Nicolì in virtù di Parte_1 mandato in atti, elettivamente domiciliata nel loro studio
Convenuta
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Visto l'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla Legge 18 giugno 2009 n. 69, non si riporta lo svolgimento del processo.
Come noto, colui che introduce un giudizio relativamente ad un diritto di cui afferma l'esistenza, assume l'obbligo di provare ciò che afferma. La parte che contraddice, invece, negando l'esistenza del diritto vantato dall'attore, si troverà avvantaggiata poiché se dagli invocati fatti non è provato l'accadimento o il non accadimento, risulterà vittoriosa con soccombenza della parte onerata alla prova dei fatti posti a fondamento del rivendicato diritto: actore non probante, "reus absolvitur" (art. 2967, comma primo,
C.C.).
L'art. 2967 c.c. (onus probandi incumbit ei qui dicit) consente al giudice, rilevato il difetto di prova su una certa circostanza, di statuire quale delle parti fosse onerata alla relativa prova, e così dedurne, nell'ipotesi di mancato assolvimento, la soccombenza sul punto e la consequenziale vittoria dell'altra parte. Da tale norma si evince, con assolta chiarezza, che chi introduce un giudizio relativamente ad un diritto di cui si afferma l'esistenza, consapevolmente assume l'esplicito impegno di provare ciò che afferma. La parte che contraddice, negando l'esistenza del diritto vantato dall'attore, cercherà di provare il contrario, trovandosi tuttavia avvantaggiata nel senso che, se degli invocati fatti non è provato l'accadimento o il non accadimento, risulterà vittoriosa con soccombenza della parte onerata alla prova dei fatti posti a fondamento del rivendicato diritto: actore non probante, reus absolvitur (art. 2697, comma primo, c.c.). Per converso, il soggetto negatore del diritto vantato dall'attore, positivamente affermando l'esistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi, sarà a sua volta onerato alla prova degli stessi (art. 2697, comma secondo, c.c.).
Premesso quanto sopra bisogna rilevare che l' attrice non ha assolto l'onere, che incombeva su di lei, di provare il nesso di causalità fra l'evento dedotto (interruzioni elettriche e sbalzo di tensione) e i danni lamentati, non avendo fornito alcun riscontro valido a sostegno di quanto riportato nell'atto di citazione, ma dall'istruttoria esperita è invece emerso che tale evento non ha potuto provocare il danno lamentato.
Il CTU, dott. Persona 1 ha, infatti, rilevato, che gli sbalzi di tensione e i buchi di tensione verificatisi quel giorno non sono stati "significativi, sia per intensità, sia per durata, tanto da poter danneggiare un normale impianto elettrico", concludendo così la sua relazione: "Le interruzioni occorse possono considerarsi di poco conto e comunque non tali da determinare danni ad impianti elettrici con apparecchiature elettriche standard" (pag. 19 della perizia).
Inoltre il perito d'ufficio, oltre ad escludere che le interruzioni verificatesi quel giorno avessero potuto provocare i danni lamentati, ha anche precisato che, dai riscontri avuti da TE (la società che si occupa dell'assistenza tecnica dello Parte 1 ), "così come avviene normalmente nelle strutture aventi come utilizzatori di energia elettrica apparati sanitari (componenti elettronici, risonanza magnetica in particolare) come quelli utilizzati dal laboratorio radiologico Parte 1 devono essere connessi alla alimentazione elettrica mediante dispositivo UPS di ottima qualità", cosicché ha aggiunto che "nel caso in questione, in presenza di attrezzature per uso sanitario la presenza di un UPS, suggerito dall'azienda fornitrice, avrebbe certamente impedito il verificarsi di qualsiasi danno dipendente dalle interruzioni e dalli sbalzi di tensione della fornitura" (pag. 19 della perizia). Oltre alla mancanza del dispositivi UPS, il CTU ha anche evidenziato una ulteriore carenza nell'impianto elettrico della società attrice, poiché, dal “progetto dell'impianto unifilare secondo TE", fornito al perito d'ufficio il giorno delle operazioni peritali, "gli interruttori di protezioni differenziali da utilizzare devono essere di tipo A (sensibile a segnali sinusoidali e impulsivi) mentre, come evidenziato dalle foto dei quadretti di zona, il differenziale utilizzato è di tipo AC (sensibile solo ai segnali sinusoidali)".
Pertanto, le valutazioni e le conclusioni a cui è giunto il CTU, certamente chiarissime, escludono che la responsabilità dell'eventuale danno lamentato dalla società attrice possa imputarsi a sia perché "le interruzioni occorse possono Parte_1 considerarsi di poco conto e comunque non tali da determinare danni ad impianti elettrici con apparecchiature elettriche standard", sia per le carenze riscontrate dal perito d'ufficio nell'impianto elettrico dello Parte 1
,certamente non adeguato alla tipologia e alla delicatezza delle attività di carattere sanitario da esso svolte.
Alla luce di dette risultanze istruttorie conseguentemente nessuna responsabilità può essere quindi addebitata alla convenuta.
Le spese del giudizio vengono poste a carico dell'attrice e liquidate come da dispositivo.
Le spese di ctu come liquidate vengono definitivamente poste a carico dell'attrice.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, in persona del G.O.P. avv Giuseppe Quaranta in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da Parte 1 così provvede:
1) Rigetta la domanda attrice per le ragioni indicate in motivazione;
2) Condanna l'attrice al pagamento delle spese e competenze di giudizio in favore della convenuta che liquida in complessivi €.3.200,00 oltre al 15% per rimborso forfettario, iva e cap come per legge;
3) Pone definitivamente a carico dell'attrice le spese di ctu.
Così deciso in Lecce il 20 maggio 2025
Il G.O.P.
Avv Giuseppe Quaranta