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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 23/12/2025, n. 1855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1855 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati:
SA PILIEGO Presidente
M. Angela MARCHESIELLO Consigliere
LB BINETTI Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “Altri contratti bancari e controversie tra banche, etc.”, iscritta nel Ruolo Generale degli affari contenziosi civili, sotto il numero d'ordine
1037 dell'anno 2023
T R A
(nuova denominazione di , in persona del Parte_1 Parte_2 legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dall'avv. Paolo Bonalume, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata in Milano, Corso Magenta, 84, presso il loro studio, nonché presso il suo indirizzo telematico : Email_1
APPELLANTE
E
, in persona del Sindaco pro tempore, assistita e difesa, Controparte_1 giusta procura allegata in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv. Lucia Lorusso, ed elettivamente domiciliata in , presso la casa comunale ed occorrendo in Bari Controparte_1 alla via Q. Sella, 38 (presso lo studio dell'avv. Giacomo Valla), nonché al domicilio digitale
Email_2
APPELLATA
1 All'udienza del 24 ottobre 2025, sulle conclusioni precisate dinanzi al Consigliere Istruttore e previo deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica ai sensi dell'art. 352 c.p.c., la c00ausa è stata riservata per la decisione collegiale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la (già, Parte_1 Parte_2 conveniva in giudizio il , dinanzi al Tribunale di Bari, per ottenere Controparte_1 la condanna al pagamento di €. 9.506,40 per sorte capitale a fronte del mancato pagamento di n.
34 fatture emesse dalla società HE comm s.r.l., che erano state oggetto di cessione in suo favore in data 25 giugno 2019, oltre interessi di mora ed interessi anatocistici, nonché la condanna, ai sensi dell'art. 6 comma 2 d.lgs. n. 231/2002 (come novellato dal d.lgs. n. 192/2012) al pagamento di € 1.360,00, corrispondenti all'importo di €. 40,00 per ciascuna delle 34 fatture costituenti la sorte capitale insoluta.
Domandava, altresì, la condanna al pagamento di €. 7.406,88 a titolo di ulteriori interessi di mora per il tardivo pagamento, da parte del di n. 11 fatture riferite a Controparte_1 crediti che le erano stati ceduti in data 26 luglio 2017, oltre agli interessi anatocistici, ed € 440,00, corrispondenti all'importo di €. 40,00 per ciascuna delle 11 fatture pagate tardivamente ex art. 6 comma 2 d.lgs. n. 231/2002 (come novellato dal d.lgs. n. 192/2012).
In via subordinata, chiedeva la condanna del al pagamento della diversa somma dovuta CP_1 per capitale, interessi e rivalutazione monetaria del saldo, a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 cod. civ.
Si costituiva in giudizio il , contestando in toto le avverse domande, Controparte_1 concludendo per il loro integrale rigetto, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Senza ulteriori approfondimenti istruttori, la causa veniva decisa con sentenza n. 2437 del 20 giugno 2023, con la quale il Tribunale di Bari rigettava le domande proposte e condannava l'attrice al pagamento delle spese processuali.
In particolare, con riferimento ai crediti derivanti dalla cessione del 26 luglio 2017, il giudice di prime cure concludeva per la loro insussistenza, avendo il prodotto idonea CP_1 documentazione attestante il pagamento delle 11 fatture contestate.
La cessione del 25 giugno 2019, invece, veniva ritenuta inopponibile all'ente, stante la mancata adesione del all'atto, ai sensi dell'art. 9 della legge del 20 marzo 1865 n. Controparte_1
2248 All. E., richiamato dall'art. 70 comma 3 r.d. n. 2440/1923.
Il Tribunale, più nello specifico, dopo aver accertato che la cessione del 25 giugno 2019 aveva ad oggetto crediti relativi ad una fornitura di energia elettrica, avendo ritenuto, sulla scorta delle
2 allegazioni del convenuto, che il contratto fosse ancora in corso di esecuzione, ha CP_1 sussunto la cessione in esame negli artt. 69 e 70 r.d. n. 2440/1923 (T.U. in materia di contabilità di stato), i quali prescrivono rispettivamente che “le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno e gli atti di revoca, rinuncia o modificazione di vincoli devono risultare da atto pubblico
o da scrittura privata, autenticata da notaio” (art. 69 comma 3 r.d. n. 2440/1923) e che “per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9 all. E della legge 20 marzo 1865, n. 2248” (art. 70 comma 3 r.d. n.
2240/1923). Quest'ultimo, a sua volta, statuisce che “sul prezzo dei contratti in corso non potrà aver effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione se non vi aderisca l'amministrazione interessata”.
Pertanto, nonostante la cessione del 25 giugno 2019 fosse stata redatta nella forma della scrittura privata autenticata e fosse stata notificata al Comune di in data 8 luglio 2019, CP_1 CP_1 la stessa doveva ritenersi inopponibile all'ente che non vi aveva aderito, con conseguente rigetto della domanda di condanna al pagamento delle n. 34 fatture proposta dalla cessionaria.
Avverso la decisione ha proposto appello innanzi a questa Corte la chiedendo, Parte_1 per i motivi di seguito indicati ed in riforma dell'impugnata decisione, di accogliere le domande formulate in primo grado;
il tutto con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Si è costituito il , il quale ha impugnato e contestato l'avverso atto Controparte_1 di gravame, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
La causa, in assenza di approfondimenti istruttori, all'udienza del 24 ottobre 2025, è stata riservata per la decisione collegiale, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti dinanzi al Consigliere istruttore, e previo deposito delle comparse conclusionali ex art. 352 c.p.c..
In via preliminare, deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione proposta dal appellato CP_1 in ordine all'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
Sul punto, basti osservare che l'atto di appello formulato da individua in modo Parte_1 sufficientemente chiaro i punti censurati della sentenza di primo grado, nonché le norme di cui il giudice di prime cure avrebbe fatto errata applicazione, oltre alle ragioni del dissenso relativo alle argomentazioni e alla soluzione proposta, risultando così pienamente rispettoso della finalità perseguita dalla norma invocata, dal momento che questa Corte ha potuto comprendere agevolmente le doglianze dell'appellante.
Passando al merito del gravame, con il primo motivo, l'appellante si duole del rigetto della domanda di condanna al pagamento della sorte capitale pari ad €. 9.506,40, degli interessi moratori ed anatocistici, nonché dell'ulteriore somma prevista dall'art. 6 comma 2 d.lgs. n.
3 231/2002 relativamente ai crediti derivanti dalle 34 fatture emesse dalla società HE Comm s.r.l.
e non pagate, per avere il giudice di primo grado ritenuto necessaria, ai fini dell'opponibilità dell'atto di cessione del 25 giugno 2019, l'adesione del ai sensi degli artt. 69 Controparte_1
e 70 r.d. n. 2440/1923.
Più nello specifico, la afferma che la fattispecie in questione non sarebbe sussumibile Pt_1 all'interno della disciplina speciale dedicata alla cessione di crediti delle amministrazioni statali, ma andrebbe più correttamente ricondotta alla l. n. 52/1991 in materia di cessione dei crediti di impresa, con la conseguenza che, ai fini dell'opponibilità, sarebbe sufficiente la sola notifica della cessione all'ente debitore e non anche la sua adesione.
Inoltre, aggiunge che la disciplina di cui agli artt. 69 e 70 r.d. n. 2440/1923 sarebbe comunque inapplicabile al caso in esame, atteso il difetto dei presupposti soggettivi e oggettivi richiesti dalle norme censurate.
Secondo la tesi prospettata dall'appellante, infatti, la disciplina contenuta nel T.U. in materia di contabilità di stato troverebbe applicazione esclusivamente rispetto ai crediti delle amministrazioni statali ed a fronte di contratti di fornitura ancora in corso, mentre nella vicenda oggetto del gravame il debitore è un ente locale, il quale, peraltro, non avrebbe fornito la prova che il rapporto di fornitura fosse ancora in corso di esecuzione.
Il motivo è fondato e, conseguentemente, la domanda deve essere accolta.
Al fine di verificare il regime giuridico applicabile in materia di cessione di crediti relativi alla
Pubblica Amministrazione, occorre in primo luogo qualificare la fattispecie concreta oggetto di esame poiché, a seconda del regime invocabile, risultano differenti gli oneri formali e sostanziali da osservare per rendere opponibile all'Amministrazione debitrice l'accordo inter alios concluso, dovendosi in ogni caso escludere una applicazione generalizzata delle disposizioni di cui agli artt. 69 e 70 r.d. n. 2440/1923.
In particolare, dagli atti di causa si evince che i crediti ceduti dalla società HE Comm s.r.l. all'odierna appellante avevano ad oggetto una fornitura di energia elettrica erogata in regime di salvaguardia a partire dal 1° gennaio 2019, che la cessione era stata conclusa in data 25 giugno
2019 nella forma della scrittura privata autenticata e che la stessa era stata notificata al Comune ceduto in data 8 luglio 2019.
L'aggiudicazione del servizio nel c.d. regime di salvaguardia da parte di un fornitore avviene nell'ambito di una procedura ad evidenza pubblica indetta da Acquirente Unico s.p.a., all'esito della quale questa società stipula e gestisce il servizio di fornitura al fine di garantire ai clienti vincolati la disponibilità della capacità produttiva di energia elettrica necessaria e la fornitura di energia elettrica in condizioni di continuità, sicurezza ed efficienza del servizio nonché di parità
4 del trattamento, anche tariffario (cfr. art. 1 comma 2 d.l. n. 2007, n. 73 recante “Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia” – convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007, n. 125 e art. 4 d.lgs. n.
79/1999 concernente “Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica”).
Il rapporto giuridico alla base della fornitura di energia elettrica in regime di salvaguardia rientra, dunque, nell'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici, con la conseguenza che alla cessione dei crediti che originano da tali rapporti deve applicarsi la disciplina ivi prevista e, nello specifico, quella relativa ai contratti nei settori speciali.
Come è noto, però, la normativa relativa ai contratti pubblici ha subito negli anni svariate modifiche. Sotto la vigenza del d.lgs. n. 163/2006, l'art. 206, nell'individuare la disciplina applicabile ai contratti dei settori speciali mediante richiamo alle norme previste per quelli nei settori ordinari, non menzionava l'art. 117 che, in materia di cessione di crediti, prevedeva una disciplina diversa da quella contenuta negli artt. 69 e 70 r.d. n. 2240/1923. In ragione del mancato richiamo, si concludeva nel senso di ritenere applicabile alla cessione dei crediti derivanti da contratti nei settori speciali (tra cui rientrano anche quelli relativi ai rapporti di fornitura di energia elettrica) la disciplina del T.U. in materia di contabilità di stato, con la conseguenza dell'inopponibilità della cessione all'ente in assenza della sua adesione.
Con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016, però, il legislatore – con una scelta replicata anche nel nuovo codice degli appalti (d.lgs. n. 36/2023) - ha mutato il regime giuridico applicabile ai contratti nei settori speciali. L'art. 114 comma 8, infatti, nell'elencare le norme previste per i contratti nei settori ordinari che trovano applicazione anche in quelli dei settori speciali, menziona l'art. 106, il quale al comma 13 stabilisce che “si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52” ed aggiunge “ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata
e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici”.
Da tanto consegue che, in presenza dei presupposti previsti per la cessione dei crediti di impresa, allorquando vengano ceduti crediti rispetto ai quali il debitore è la Pubblica Amministrazione, che originano da rapporti contrattuali sorti successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n.
50/2016, la disciplina cui fare riferimento deve individuarsi nella l. n. 52/1991, con conseguente esclusione degli artt. 69 e 70 r.d. n. 2440/1923.
Orbene, nel caso di specie, risulta che la fornitura di energia elettrica erogata dalla cedente HE
Comm s.r.l. era iniziata in data 1° gennaio 2019, sicché la disciplina applicabile ratione temporis alla cessione del 25 giugno 2019 deve individuarsi nel combinato disposto tra gli artt. 114 comma
5 8 e 106 comma 13 d.lgs. n. 50/2016, con la conseguenza di ritenere sufficiente, ai fini della sua opponibilità al la notifica dell'atto, adempimento che risulta essere stato Controparte_1 assolto in data 8 luglio 2019.
Accertata l'opponibilità della cessione del 25 giugno 2019 al e la Controparte_1 conseguente legittimazione della cessionaria ad agire per ottenere la soddisfazione dei crediti, deve ora statuirsi in merito alla fondatezza della domanda proposta in primo grado dall'appellante.
Sul punto si rileva l'assenza di contestazione dell'ente convenuto sull'omesso pagamento in favore della cessionaria delle predette fatture, sul quantum della sorte capitale (€. 9.506,40) e sulla individuazione della misura degli interessi di mora che, in assenza di diversa statuizione delle parti, devono essere determinati nella misura degli interessi legali di mora ai sensi degli artt. 2 e 5 d.lgs. n. 231/2002, con decorrenza dalla data di scadenza individuata nelle fatture.
Il per contro, si è limitato a produrre un'attestazione rilasciata dal Dirigente Controparte_1 dei Servizi Finanziari in data 16 settembre 2020 con la quale dichiarava che le fatture afferenti alla cessione del credito stipulata tra la BBF Bank e la HE Comm s.r.l. non erano mai arrivate.
Tale residuale eccezione appare inidonea a destituire di fondamento la domanda, atteso che la mancata trasmissione della fattura relativa ad una prestazione commerciale non incide sull'esistenza e sull'esigibilità della controprestazione, in quanto, tale atto (ossia la trasmissione della fattura) costituisce ex d.lgs. n. 231/2002 un modo di costituzione in mora del debitore, idoneo a far decorrere, anche con riferimento a crediti illiquidi, interessi moratori1, sui quali, tra l'altro, non vi è contestazione da parte dell'appellato.
Con il secondo motivo di gravame, invece, la si duole del rigetto da parte del Pt_1
Tribunale di Bari della domanda di condanna al pagamento di € 7.406, 88 per gli interessi di mora, oltre agli interessi di anatocistici e alla somma di € 40 per ciascuna delle 11 fatture relative alla cessione del 26 luglio 2017 di cui si lamenta il ritardo ex art. 6 comma 2 d.lgs. n. 231/2002
(come novellato dal d.lgs. n. 192/2012).
Sul punto il primo giudice aveva motivato, statuendo che:
“quanto alla cessione del 27.07.2017, il ha prodotto idonea CP_1 Controparte_1 documentazione con cui si attesta il pagamento delle fatture: n. 542/2017, n. 581/2017, n.
614/2017, n. 672/2017, n. 710/2017, n. 743/2017, n. 1043/2017, n. 1070/2017, n. 35/2018, n.
220/2018”, dal momento che “risultano essere stati emessi i mandati di pagamento con attestazione del tesoriere della riscossione delle somme”. Pertanto, l'appellante chiede il rilievo del vizio di omessa pronuncia nel quale sarebbe incorso il giudice di prime cure, non avendo questo statuito sulla tempestività dei pagamenti.
Il motivo, sotto tale profilo, è fondato.
Deve effettivamente riconoscersi l'omissione in cui è incorso il Tribunale di Bari che, limitandosi ad accertare l'avvenuto pagamento delle fatture riconducibili alla cessione avvenuta con scrittura privata autenticata del 26 luglio 2017 (registrata il 27.7.2017), non si è occupato di verificare se gli stessi fossero stati o meno tempestivi e, dunque, se fossero o meno maturati gli interessi di mora nella misura degli interessi legali, come richiesto dall'attore in primo grado.
La domanda proposta, tuttavia, non può essere accolta in toto.
Risulta, invero, dagli atti di causa che i crediti contestati oggetto della cessione del 26 luglio 2017 originavano dal contratto per “il trattamento a ciclo completo dell'RSU conferito presso
l'impianto pubblico sito in Conversano”, stipulato in data 3 febbraio 2016 tra il
[...]
e la società “Progetto gestione bacino Bari cinque s.r.l.”, che li aveva poi Controparte_1 ceduti alla nel 2017. Pt_1
Ebbene, l'art. 6 della convenzione in esame prevede testualmente che “Il corrispettivo sarà contabilizzato con cadenza mensile in base alla rendicontazione dei quantitativi conferiti nel mese precedente. Il pagamento di detto corrispettivo avverrà entro sessanta giorni dalla data della fattura, pena l'addebito di interessi di mora nel rispetto delle disposizioni di legge di volta in volta vigenti”.
Quanto, invece, alla data del pagamento delle fatture contestate, dovendo ritenersi che questa vada individuata non nella data di emissione dei mandati di pagamento da parte del CP_1 bensì in quella in cui agli stessi è stata conferita l'attestazione del tesoriere della riscossione delle somme, risulta che:
- rispetto alle fatture n. 542 del 15.6.2017 e n. 581 del 30.6.2017 il pagamento veniva emesso il 27.7.2017;
- rispetto alle fatture n. 614 e 672 del 30.6.2017 il pagamento veniva emesso il 15.9.2017;
- rispetto alla fattura n. 710 e 743 del 31.7.2017 il pagamento veniva emesso il 28.9.2017;
- rispetto alla fattura n. 1070 del 20.11.2017 il pagamento veniva emesso il 30.1.2018;
- rispetto alle fatture n. 1034 del 15.11.2017 e 1105 del 27.11.2017 il pagamento veniva emesso il 31.1.2018;
- rispetto alla fattura n. 35 del 31.1.2018 il pagamento veniva emesso il 28.3.2018;
- rispetto alla fattura n. 220 del 31.3.2018 il pagamento veniva emesso il 13.8.2018.
7 Si evince, dunque, che solo quattro delle undici fatture contestate sono state pagate oltre il termine di 60 giorni, precisamente quelle n. 1070 del 20.11.2017, n. 1034 del 15.11.2017, n. 1105 del 27.11.2017 e n. 220 del 31.3.2018.
Da ciò consegue, pertanto, l'accoglimento del secondo motivo di appello per quanto di ragione.
In conclusione, il parziale accoglimento del gravame determina la condanna del
[...]
al pagamento della somma di € 9.506,40 per sorte capitale a fronte del mancato Controparte_1 pagamento di n. 34 fatture relative ai crediti ceduti il 25.6.2019, oltre interessi di mora ai sensi degli artt. 2 e 5 d.lgs. n. 231/2002 con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza dei termini delle fatture riportate nel documento n. 3 allegato all'atto di citazione.
Il è altresì condannato al pagamento degli interessi di mora determinati nella Controparte_1 misura degli interessi legali ai sensi degli artt. 2 e 5 d.lgs. n. 231/2002 limitatamente agli importi contenuti nelle fatture oggetto della cessione del 26.7.2017 pagate con ritardo, e precisamente:
- fattura n. 1070 del 20.11.2017: sorte capitale pari ad €14.968,53, interessi di mora dovuti dal
20.1.2018 al 30.1.2018;
- fattura n. 1034 del 15.11.2017: sorte capitale pari ad € 162.800,98, interessi di mora dovuti dal 15.1.2018 fino al 30.1.2018;
- fattura n. 1105 del 27.11.2017: sorte capitale pari ad €4.725,44, interessi dovuti dal
27.11.2017 al 31.1.2018;
- fattura nr. 220 del 31.3.2018: sorte capitale pari ad € 11.510,04, interessi dovuti dal 31.5.2018 al 13.8.2018.
Sussistono, inoltre, i presupposti per l'accoglimento della domanda avanzata da parte attrice di condanna al pagamento degli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c., ai sensi del quale “gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”.
Di conseguenza spettano alla parte attrice gli interessi anatocistici dalla domanda giudiziale e, dunque, dalla notifica dell'atto di citazione, sugli interessi risultanti a tale data e già scaduti da 6 mesi, nella misura di cui all'art. 1284 comma 4 cod. civ.
Da ultimo, all'appellante deve essere riconosciuto l'importo di € 40,00 per ciascuna delle 34 fatture non pagate relative alla cessione del 25.6.2019, nonché per ciascuna delle 4 fatture relative alla cessione del 26.7.2017 evase in ritardo, a titolo di risarcimento ai sensi dell'art. 6 comma 2
d.lgs. n. 231/2002.
Sul punto, infatti, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha espresso una posizione contraria a quella sostenuta dal appellato, statuendo a più riprese che «l'articolo 6 della direttiva CP_1
8 2011/7» - in attuazione della quale è stata introdotta la previsione contenuta nell'art. 6 comma 2
d.lgs. n. 231/2002 - «deve essere interpretato nel senso che l'importo forfettario minimo di EUR
40, a titolo di risarcimento del creditore per i costi di recupero sostenuti a causa di un ritardo di pagamento del debitore, è dovuto per ogni transazione commerciale, non pagata alla scadenza, attestata in una fattura, anche qualora tale fattura sia inclusa, insieme ad altre fatture, in un'unica domanda in via amministrativa o giudiziale»2.
Quanto alla regolamentazione delle spese del doppio grado di giudizio, doverosa in relazione alla riforma della sentenza impugnata, esse seguono la soccombenza e, poste a carico del CP_1 appellato, vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione ritualmente notificato da avverso la sentenza n. Parte_1
2437 del 20 giugno 2023, del Tribunale di Bari,
a) accoglie l'appello e, in riforma parziale della sentenza impugnata:
- condanna il al pagamento in favore dell'appellante di € Controparte_1
9.506,40 per sorte capitale, oltre interessi di mora nella misura degli interessi legali ai sensi degli artt. 2 e 5 d.lgs. n. 231/2002 con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza dei termini delle fatture riportate nel documento n. 3 allegato all'atto di citazione;
- condanna, altresì, il al pagamento in favore della Controparte_1 Pt_1 degli interessi di mora nella misura degli interessi legali ai sensi degli artt. 2 e 5 d.lgs. n.
231/2002, relativamente alle fatture: n. 1070 del 20.11.2017, n. 1034 del 15.11.2017, n. 1105 del 27.11.2017, n. 220 del 31.3.2018, così determinati: € 32,81 per la fattura n. 1070, € 532,
24 per la fattura n. 1034, € 67, 32 per la fattura n. 1105 ed € 186, 68 per la fattura n. 220;
- condanna il al pagamento in favore della degli Controparte_1 Pt_1 interessi anatocistici nella misura prevista dall'art. 5 d.lgs. n. 231/2002, in forza del rinvio di cui all'art. 1284 comma 4 cod. civ., sugli interessi che, alla data della notifica dell'atto di citazione, erano già scaduti da oltre sei mesi;
- condanna, ai sensi dell'art. 6 comma 2 d.lgs. n. 231/2002, il Controparte_1 al pagamento in favore della della somma di €1.360,00 per il mancato pagamento Pt_1 di n. 34 fatture relative alla cessione del 25.6.2019, nonché della ulteriore somma di € 160,00 per il ritardo nel pagamento di n. 4 fatture relative alla cessione del 26.7.2017; 2 Cfr. ex multis, Corte di Giustizia Ue, sez. VIII, sent., 19 aprile 2021, C-370/21, Corte di Giustizia Ue, sez. III, sent., 22 settembre 2020, C-585/20. 9 b) condanna il alla refusione delle spese sostenute dall'appellante Controparte_1 nel doppio grado di giudizio, spese che si quantificano, per il primo grado, in € 5.077,00 Pt_1 per compensi oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e, quanto al secondo grado, in € 5.809,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%.
Così decisa il 14 novembre nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
LB ET SA IL
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT Marzia Gaia Marzano
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 cfr. Cass. civ., sez. VI, 14 ottobre 2022, n. 30309.
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati:
SA PILIEGO Presidente
M. Angela MARCHESIELLO Consigliere
LB BINETTI Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “Altri contratti bancari e controversie tra banche, etc.”, iscritta nel Ruolo Generale degli affari contenziosi civili, sotto il numero d'ordine
1037 dell'anno 2023
T R A
(nuova denominazione di , in persona del Parte_1 Parte_2 legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dall'avv. Paolo Bonalume, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata in Milano, Corso Magenta, 84, presso il loro studio, nonché presso il suo indirizzo telematico : Email_1
APPELLANTE
E
, in persona del Sindaco pro tempore, assistita e difesa, Controparte_1 giusta procura allegata in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv. Lucia Lorusso, ed elettivamente domiciliata in , presso la casa comunale ed occorrendo in Bari Controparte_1 alla via Q. Sella, 38 (presso lo studio dell'avv. Giacomo Valla), nonché al domicilio digitale
Email_2
APPELLATA
1 All'udienza del 24 ottobre 2025, sulle conclusioni precisate dinanzi al Consigliere Istruttore e previo deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica ai sensi dell'art. 352 c.p.c., la c00ausa è stata riservata per la decisione collegiale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la (già, Parte_1 Parte_2 conveniva in giudizio il , dinanzi al Tribunale di Bari, per ottenere Controparte_1 la condanna al pagamento di €. 9.506,40 per sorte capitale a fronte del mancato pagamento di n.
34 fatture emesse dalla società HE comm s.r.l., che erano state oggetto di cessione in suo favore in data 25 giugno 2019, oltre interessi di mora ed interessi anatocistici, nonché la condanna, ai sensi dell'art. 6 comma 2 d.lgs. n. 231/2002 (come novellato dal d.lgs. n. 192/2012) al pagamento di € 1.360,00, corrispondenti all'importo di €. 40,00 per ciascuna delle 34 fatture costituenti la sorte capitale insoluta.
Domandava, altresì, la condanna al pagamento di €. 7.406,88 a titolo di ulteriori interessi di mora per il tardivo pagamento, da parte del di n. 11 fatture riferite a Controparte_1 crediti che le erano stati ceduti in data 26 luglio 2017, oltre agli interessi anatocistici, ed € 440,00, corrispondenti all'importo di €. 40,00 per ciascuna delle 11 fatture pagate tardivamente ex art. 6 comma 2 d.lgs. n. 231/2002 (come novellato dal d.lgs. n. 192/2012).
In via subordinata, chiedeva la condanna del al pagamento della diversa somma dovuta CP_1 per capitale, interessi e rivalutazione monetaria del saldo, a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 cod. civ.
Si costituiva in giudizio il , contestando in toto le avverse domande, Controparte_1 concludendo per il loro integrale rigetto, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Senza ulteriori approfondimenti istruttori, la causa veniva decisa con sentenza n. 2437 del 20 giugno 2023, con la quale il Tribunale di Bari rigettava le domande proposte e condannava l'attrice al pagamento delle spese processuali.
In particolare, con riferimento ai crediti derivanti dalla cessione del 26 luglio 2017, il giudice di prime cure concludeva per la loro insussistenza, avendo il prodotto idonea CP_1 documentazione attestante il pagamento delle 11 fatture contestate.
La cessione del 25 giugno 2019, invece, veniva ritenuta inopponibile all'ente, stante la mancata adesione del all'atto, ai sensi dell'art. 9 della legge del 20 marzo 1865 n. Controparte_1
2248 All. E., richiamato dall'art. 70 comma 3 r.d. n. 2440/1923.
Il Tribunale, più nello specifico, dopo aver accertato che la cessione del 25 giugno 2019 aveva ad oggetto crediti relativi ad una fornitura di energia elettrica, avendo ritenuto, sulla scorta delle
2 allegazioni del convenuto, che il contratto fosse ancora in corso di esecuzione, ha CP_1 sussunto la cessione in esame negli artt. 69 e 70 r.d. n. 2440/1923 (T.U. in materia di contabilità di stato), i quali prescrivono rispettivamente che “le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno e gli atti di revoca, rinuncia o modificazione di vincoli devono risultare da atto pubblico
o da scrittura privata, autenticata da notaio” (art. 69 comma 3 r.d. n. 2440/1923) e che “per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9 all. E della legge 20 marzo 1865, n. 2248” (art. 70 comma 3 r.d. n.
2240/1923). Quest'ultimo, a sua volta, statuisce che “sul prezzo dei contratti in corso non potrà aver effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione se non vi aderisca l'amministrazione interessata”.
Pertanto, nonostante la cessione del 25 giugno 2019 fosse stata redatta nella forma della scrittura privata autenticata e fosse stata notificata al Comune di in data 8 luglio 2019, CP_1 CP_1 la stessa doveva ritenersi inopponibile all'ente che non vi aveva aderito, con conseguente rigetto della domanda di condanna al pagamento delle n. 34 fatture proposta dalla cessionaria.
Avverso la decisione ha proposto appello innanzi a questa Corte la chiedendo, Parte_1 per i motivi di seguito indicati ed in riforma dell'impugnata decisione, di accogliere le domande formulate in primo grado;
il tutto con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Si è costituito il , il quale ha impugnato e contestato l'avverso atto Controparte_1 di gravame, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
La causa, in assenza di approfondimenti istruttori, all'udienza del 24 ottobre 2025, è stata riservata per la decisione collegiale, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti dinanzi al Consigliere istruttore, e previo deposito delle comparse conclusionali ex art. 352 c.p.c..
In via preliminare, deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione proposta dal appellato CP_1 in ordine all'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
Sul punto, basti osservare che l'atto di appello formulato da individua in modo Parte_1 sufficientemente chiaro i punti censurati della sentenza di primo grado, nonché le norme di cui il giudice di prime cure avrebbe fatto errata applicazione, oltre alle ragioni del dissenso relativo alle argomentazioni e alla soluzione proposta, risultando così pienamente rispettoso della finalità perseguita dalla norma invocata, dal momento che questa Corte ha potuto comprendere agevolmente le doglianze dell'appellante.
Passando al merito del gravame, con il primo motivo, l'appellante si duole del rigetto della domanda di condanna al pagamento della sorte capitale pari ad €. 9.506,40, degli interessi moratori ed anatocistici, nonché dell'ulteriore somma prevista dall'art. 6 comma 2 d.lgs. n.
3 231/2002 relativamente ai crediti derivanti dalle 34 fatture emesse dalla società HE Comm s.r.l.
e non pagate, per avere il giudice di primo grado ritenuto necessaria, ai fini dell'opponibilità dell'atto di cessione del 25 giugno 2019, l'adesione del ai sensi degli artt. 69 Controparte_1
e 70 r.d. n. 2440/1923.
Più nello specifico, la afferma che la fattispecie in questione non sarebbe sussumibile Pt_1 all'interno della disciplina speciale dedicata alla cessione di crediti delle amministrazioni statali, ma andrebbe più correttamente ricondotta alla l. n. 52/1991 in materia di cessione dei crediti di impresa, con la conseguenza che, ai fini dell'opponibilità, sarebbe sufficiente la sola notifica della cessione all'ente debitore e non anche la sua adesione.
Inoltre, aggiunge che la disciplina di cui agli artt. 69 e 70 r.d. n. 2440/1923 sarebbe comunque inapplicabile al caso in esame, atteso il difetto dei presupposti soggettivi e oggettivi richiesti dalle norme censurate.
Secondo la tesi prospettata dall'appellante, infatti, la disciplina contenuta nel T.U. in materia di contabilità di stato troverebbe applicazione esclusivamente rispetto ai crediti delle amministrazioni statali ed a fronte di contratti di fornitura ancora in corso, mentre nella vicenda oggetto del gravame il debitore è un ente locale, il quale, peraltro, non avrebbe fornito la prova che il rapporto di fornitura fosse ancora in corso di esecuzione.
Il motivo è fondato e, conseguentemente, la domanda deve essere accolta.
Al fine di verificare il regime giuridico applicabile in materia di cessione di crediti relativi alla
Pubblica Amministrazione, occorre in primo luogo qualificare la fattispecie concreta oggetto di esame poiché, a seconda del regime invocabile, risultano differenti gli oneri formali e sostanziali da osservare per rendere opponibile all'Amministrazione debitrice l'accordo inter alios concluso, dovendosi in ogni caso escludere una applicazione generalizzata delle disposizioni di cui agli artt. 69 e 70 r.d. n. 2440/1923.
In particolare, dagli atti di causa si evince che i crediti ceduti dalla società HE Comm s.r.l. all'odierna appellante avevano ad oggetto una fornitura di energia elettrica erogata in regime di salvaguardia a partire dal 1° gennaio 2019, che la cessione era stata conclusa in data 25 giugno
2019 nella forma della scrittura privata autenticata e che la stessa era stata notificata al Comune ceduto in data 8 luglio 2019.
L'aggiudicazione del servizio nel c.d. regime di salvaguardia da parte di un fornitore avviene nell'ambito di una procedura ad evidenza pubblica indetta da Acquirente Unico s.p.a., all'esito della quale questa società stipula e gestisce il servizio di fornitura al fine di garantire ai clienti vincolati la disponibilità della capacità produttiva di energia elettrica necessaria e la fornitura di energia elettrica in condizioni di continuità, sicurezza ed efficienza del servizio nonché di parità
4 del trattamento, anche tariffario (cfr. art. 1 comma 2 d.l. n. 2007, n. 73 recante “Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia” – convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007, n. 125 e art. 4 d.lgs. n.
79/1999 concernente “Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica”).
Il rapporto giuridico alla base della fornitura di energia elettrica in regime di salvaguardia rientra, dunque, nell'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici, con la conseguenza che alla cessione dei crediti che originano da tali rapporti deve applicarsi la disciplina ivi prevista e, nello specifico, quella relativa ai contratti nei settori speciali.
Come è noto, però, la normativa relativa ai contratti pubblici ha subito negli anni svariate modifiche. Sotto la vigenza del d.lgs. n. 163/2006, l'art. 206, nell'individuare la disciplina applicabile ai contratti dei settori speciali mediante richiamo alle norme previste per quelli nei settori ordinari, non menzionava l'art. 117 che, in materia di cessione di crediti, prevedeva una disciplina diversa da quella contenuta negli artt. 69 e 70 r.d. n. 2240/1923. In ragione del mancato richiamo, si concludeva nel senso di ritenere applicabile alla cessione dei crediti derivanti da contratti nei settori speciali (tra cui rientrano anche quelli relativi ai rapporti di fornitura di energia elettrica) la disciplina del T.U. in materia di contabilità di stato, con la conseguenza dell'inopponibilità della cessione all'ente in assenza della sua adesione.
Con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016, però, il legislatore – con una scelta replicata anche nel nuovo codice degli appalti (d.lgs. n. 36/2023) - ha mutato il regime giuridico applicabile ai contratti nei settori speciali. L'art. 114 comma 8, infatti, nell'elencare le norme previste per i contratti nei settori ordinari che trovano applicazione anche in quelli dei settori speciali, menziona l'art. 106, il quale al comma 13 stabilisce che “si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52” ed aggiunge “ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata
e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici”.
Da tanto consegue che, in presenza dei presupposti previsti per la cessione dei crediti di impresa, allorquando vengano ceduti crediti rispetto ai quali il debitore è la Pubblica Amministrazione, che originano da rapporti contrattuali sorti successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n.
50/2016, la disciplina cui fare riferimento deve individuarsi nella l. n. 52/1991, con conseguente esclusione degli artt. 69 e 70 r.d. n. 2440/1923.
Orbene, nel caso di specie, risulta che la fornitura di energia elettrica erogata dalla cedente HE
Comm s.r.l. era iniziata in data 1° gennaio 2019, sicché la disciplina applicabile ratione temporis alla cessione del 25 giugno 2019 deve individuarsi nel combinato disposto tra gli artt. 114 comma
5 8 e 106 comma 13 d.lgs. n. 50/2016, con la conseguenza di ritenere sufficiente, ai fini della sua opponibilità al la notifica dell'atto, adempimento che risulta essere stato Controparte_1 assolto in data 8 luglio 2019.
Accertata l'opponibilità della cessione del 25 giugno 2019 al e la Controparte_1 conseguente legittimazione della cessionaria ad agire per ottenere la soddisfazione dei crediti, deve ora statuirsi in merito alla fondatezza della domanda proposta in primo grado dall'appellante.
Sul punto si rileva l'assenza di contestazione dell'ente convenuto sull'omesso pagamento in favore della cessionaria delle predette fatture, sul quantum della sorte capitale (€. 9.506,40) e sulla individuazione della misura degli interessi di mora che, in assenza di diversa statuizione delle parti, devono essere determinati nella misura degli interessi legali di mora ai sensi degli artt. 2 e 5 d.lgs. n. 231/2002, con decorrenza dalla data di scadenza individuata nelle fatture.
Il per contro, si è limitato a produrre un'attestazione rilasciata dal Dirigente Controparte_1 dei Servizi Finanziari in data 16 settembre 2020 con la quale dichiarava che le fatture afferenti alla cessione del credito stipulata tra la BBF Bank e la HE Comm s.r.l. non erano mai arrivate.
Tale residuale eccezione appare inidonea a destituire di fondamento la domanda, atteso che la mancata trasmissione della fattura relativa ad una prestazione commerciale non incide sull'esistenza e sull'esigibilità della controprestazione, in quanto, tale atto (ossia la trasmissione della fattura) costituisce ex d.lgs. n. 231/2002 un modo di costituzione in mora del debitore, idoneo a far decorrere, anche con riferimento a crediti illiquidi, interessi moratori1, sui quali, tra l'altro, non vi è contestazione da parte dell'appellato.
Con il secondo motivo di gravame, invece, la si duole del rigetto da parte del Pt_1
Tribunale di Bari della domanda di condanna al pagamento di € 7.406, 88 per gli interessi di mora, oltre agli interessi di anatocistici e alla somma di € 40 per ciascuna delle 11 fatture relative alla cessione del 26 luglio 2017 di cui si lamenta il ritardo ex art. 6 comma 2 d.lgs. n. 231/2002
(come novellato dal d.lgs. n. 192/2012).
Sul punto il primo giudice aveva motivato, statuendo che:
“quanto alla cessione del 27.07.2017, il ha prodotto idonea CP_1 Controparte_1 documentazione con cui si attesta il pagamento delle fatture: n. 542/2017, n. 581/2017, n.
614/2017, n. 672/2017, n. 710/2017, n. 743/2017, n. 1043/2017, n. 1070/2017, n. 35/2018, n.
220/2018”, dal momento che “risultano essere stati emessi i mandati di pagamento con attestazione del tesoriere della riscossione delle somme”. Pertanto, l'appellante chiede il rilievo del vizio di omessa pronuncia nel quale sarebbe incorso il giudice di prime cure, non avendo questo statuito sulla tempestività dei pagamenti.
Il motivo, sotto tale profilo, è fondato.
Deve effettivamente riconoscersi l'omissione in cui è incorso il Tribunale di Bari che, limitandosi ad accertare l'avvenuto pagamento delle fatture riconducibili alla cessione avvenuta con scrittura privata autenticata del 26 luglio 2017 (registrata il 27.7.2017), non si è occupato di verificare se gli stessi fossero stati o meno tempestivi e, dunque, se fossero o meno maturati gli interessi di mora nella misura degli interessi legali, come richiesto dall'attore in primo grado.
La domanda proposta, tuttavia, non può essere accolta in toto.
Risulta, invero, dagli atti di causa che i crediti contestati oggetto della cessione del 26 luglio 2017 originavano dal contratto per “il trattamento a ciclo completo dell'RSU conferito presso
l'impianto pubblico sito in Conversano”, stipulato in data 3 febbraio 2016 tra il
[...]
e la società “Progetto gestione bacino Bari cinque s.r.l.”, che li aveva poi Controparte_1 ceduti alla nel 2017. Pt_1
Ebbene, l'art. 6 della convenzione in esame prevede testualmente che “Il corrispettivo sarà contabilizzato con cadenza mensile in base alla rendicontazione dei quantitativi conferiti nel mese precedente. Il pagamento di detto corrispettivo avverrà entro sessanta giorni dalla data della fattura, pena l'addebito di interessi di mora nel rispetto delle disposizioni di legge di volta in volta vigenti”.
Quanto, invece, alla data del pagamento delle fatture contestate, dovendo ritenersi che questa vada individuata non nella data di emissione dei mandati di pagamento da parte del CP_1 bensì in quella in cui agli stessi è stata conferita l'attestazione del tesoriere della riscossione delle somme, risulta che:
- rispetto alle fatture n. 542 del 15.6.2017 e n. 581 del 30.6.2017 il pagamento veniva emesso il 27.7.2017;
- rispetto alle fatture n. 614 e 672 del 30.6.2017 il pagamento veniva emesso il 15.9.2017;
- rispetto alla fattura n. 710 e 743 del 31.7.2017 il pagamento veniva emesso il 28.9.2017;
- rispetto alla fattura n. 1070 del 20.11.2017 il pagamento veniva emesso il 30.1.2018;
- rispetto alle fatture n. 1034 del 15.11.2017 e 1105 del 27.11.2017 il pagamento veniva emesso il 31.1.2018;
- rispetto alla fattura n. 35 del 31.1.2018 il pagamento veniva emesso il 28.3.2018;
- rispetto alla fattura n. 220 del 31.3.2018 il pagamento veniva emesso il 13.8.2018.
7 Si evince, dunque, che solo quattro delle undici fatture contestate sono state pagate oltre il termine di 60 giorni, precisamente quelle n. 1070 del 20.11.2017, n. 1034 del 15.11.2017, n. 1105 del 27.11.2017 e n. 220 del 31.3.2018.
Da ciò consegue, pertanto, l'accoglimento del secondo motivo di appello per quanto di ragione.
In conclusione, il parziale accoglimento del gravame determina la condanna del
[...]
al pagamento della somma di € 9.506,40 per sorte capitale a fronte del mancato Controparte_1 pagamento di n. 34 fatture relative ai crediti ceduti il 25.6.2019, oltre interessi di mora ai sensi degli artt. 2 e 5 d.lgs. n. 231/2002 con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza dei termini delle fatture riportate nel documento n. 3 allegato all'atto di citazione.
Il è altresì condannato al pagamento degli interessi di mora determinati nella Controparte_1 misura degli interessi legali ai sensi degli artt. 2 e 5 d.lgs. n. 231/2002 limitatamente agli importi contenuti nelle fatture oggetto della cessione del 26.7.2017 pagate con ritardo, e precisamente:
- fattura n. 1070 del 20.11.2017: sorte capitale pari ad €14.968,53, interessi di mora dovuti dal
20.1.2018 al 30.1.2018;
- fattura n. 1034 del 15.11.2017: sorte capitale pari ad € 162.800,98, interessi di mora dovuti dal 15.1.2018 fino al 30.1.2018;
- fattura n. 1105 del 27.11.2017: sorte capitale pari ad €4.725,44, interessi dovuti dal
27.11.2017 al 31.1.2018;
- fattura nr. 220 del 31.3.2018: sorte capitale pari ad € 11.510,04, interessi dovuti dal 31.5.2018 al 13.8.2018.
Sussistono, inoltre, i presupposti per l'accoglimento della domanda avanzata da parte attrice di condanna al pagamento degli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c., ai sensi del quale “gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”.
Di conseguenza spettano alla parte attrice gli interessi anatocistici dalla domanda giudiziale e, dunque, dalla notifica dell'atto di citazione, sugli interessi risultanti a tale data e già scaduti da 6 mesi, nella misura di cui all'art. 1284 comma 4 cod. civ.
Da ultimo, all'appellante deve essere riconosciuto l'importo di € 40,00 per ciascuna delle 34 fatture non pagate relative alla cessione del 25.6.2019, nonché per ciascuna delle 4 fatture relative alla cessione del 26.7.2017 evase in ritardo, a titolo di risarcimento ai sensi dell'art. 6 comma 2
d.lgs. n. 231/2002.
Sul punto, infatti, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha espresso una posizione contraria a quella sostenuta dal appellato, statuendo a più riprese che «l'articolo 6 della direttiva CP_1
8 2011/7» - in attuazione della quale è stata introdotta la previsione contenuta nell'art. 6 comma 2
d.lgs. n. 231/2002 - «deve essere interpretato nel senso che l'importo forfettario minimo di EUR
40, a titolo di risarcimento del creditore per i costi di recupero sostenuti a causa di un ritardo di pagamento del debitore, è dovuto per ogni transazione commerciale, non pagata alla scadenza, attestata in una fattura, anche qualora tale fattura sia inclusa, insieme ad altre fatture, in un'unica domanda in via amministrativa o giudiziale»2.
Quanto alla regolamentazione delle spese del doppio grado di giudizio, doverosa in relazione alla riforma della sentenza impugnata, esse seguono la soccombenza e, poste a carico del CP_1 appellato, vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione ritualmente notificato da avverso la sentenza n. Parte_1
2437 del 20 giugno 2023, del Tribunale di Bari,
a) accoglie l'appello e, in riforma parziale della sentenza impugnata:
- condanna il al pagamento in favore dell'appellante di € Controparte_1
9.506,40 per sorte capitale, oltre interessi di mora nella misura degli interessi legali ai sensi degli artt. 2 e 5 d.lgs. n. 231/2002 con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza dei termini delle fatture riportate nel documento n. 3 allegato all'atto di citazione;
- condanna, altresì, il al pagamento in favore della Controparte_1 Pt_1 degli interessi di mora nella misura degli interessi legali ai sensi degli artt. 2 e 5 d.lgs. n.
231/2002, relativamente alle fatture: n. 1070 del 20.11.2017, n. 1034 del 15.11.2017, n. 1105 del 27.11.2017, n. 220 del 31.3.2018, così determinati: € 32,81 per la fattura n. 1070, € 532,
24 per la fattura n. 1034, € 67, 32 per la fattura n. 1105 ed € 186, 68 per la fattura n. 220;
- condanna il al pagamento in favore della degli Controparte_1 Pt_1 interessi anatocistici nella misura prevista dall'art. 5 d.lgs. n. 231/2002, in forza del rinvio di cui all'art. 1284 comma 4 cod. civ., sugli interessi che, alla data della notifica dell'atto di citazione, erano già scaduti da oltre sei mesi;
- condanna, ai sensi dell'art. 6 comma 2 d.lgs. n. 231/2002, il Controparte_1 al pagamento in favore della della somma di €1.360,00 per il mancato pagamento Pt_1 di n. 34 fatture relative alla cessione del 25.6.2019, nonché della ulteriore somma di € 160,00 per il ritardo nel pagamento di n. 4 fatture relative alla cessione del 26.7.2017; 2 Cfr. ex multis, Corte di Giustizia Ue, sez. VIII, sent., 19 aprile 2021, C-370/21, Corte di Giustizia Ue, sez. III, sent., 22 settembre 2020, C-585/20. 9 b) condanna il alla refusione delle spese sostenute dall'appellante Controparte_1 nel doppio grado di giudizio, spese che si quantificano, per il primo grado, in € 5.077,00 Pt_1 per compensi oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e, quanto al secondo grado, in € 5.809,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%.
Così decisa il 14 novembre nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
LB ET SA IL
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT Marzia Gaia Marzano
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 cfr. Cass. civ., sez. VI, 14 ottobre 2022, n. 30309.
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