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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 20/06/2025, n. 1821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1821 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Roberto Aponte Presidente
dr. Maria Grazia Federici Consigliere rel.
dr. Antonio Corte Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2641/2024 promossa in grado d'appello
DA
, IN PROPRIO E IN QUALITÀ DI TITOLARE DELLA Parte_1
OMONIMA IMPRESA INDIVIDUALE (C.F. ), con il C.F._1 patrocinio dell'avv. MAURO PIAZZA, elettivamente domiciliata in VIA G. ALESSI
25 90143 PALERMO presso il difensore
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
MATTEO MAJOCCHI, elettivamente domiciliata in PIAZZA FONTANA 6 20122
MILANO presso il difensore
APPELLATA n. r.g. 2641/2024
Conclusioni:
Per l'Appellante : Parte_1
“- Reiectis adversis
PRELIMINARMENTE IN VIA CAUTELARE:
Sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza oggi impugnata sussistendo il fumus boni iuris ed il periculum in mora;
NEL MERITO:
- Accogliere il presente appello, in riforma della impugnata sentenza, per tutte le ragioni sopra argomentate in fatto e in diritto;
- Per gli effetti ritenere e dichiarare illegittima ed infondata la richiesta creditoria avanzata da parte avversa per la vessatorietà del contratto (laddove non prevede la facoltà di recesso della conduttrice dei beni, così come, di contro, reca alla clausola n 12 per il locatore) e per la impossibilità della prestazione da parte della sig.ra i sensi Pt_2 dell'art 1218 c.c. e 1256 c.c.;
-Per gli effetti Ritenere e Dichiarare che nulla è dovuto, ad alcun titolo, dalla sig.ra
, alla Parte_3 Controparte_1
- Con condanna di parte avversa alla refusione integrale delle spese, competenze ed onorari di difesa oltre IVA e c.p.a. come per legge, anche del primo grado di giudizio;
IN VIA ISTRUTTORIA Si reitera istanza di ammissione degli stessi mezzi di prova articolati e richiesti in primo grado di giudizio:
A) - Si chiede interrogatorio formale con il legale rappresentante della
[...]
P_
(con sede in Milano, Via Montefeltro n. 4), sul seguente articolato:
[...]
1) "Vero è che i beni condotti in locazione dalla sig.ra venivano tutti Parte_1 restituiti
dalla stessa, a sue spese, in data 2/7/2021";
2) "Vero è che i beni venivano restituiti in perfette condizioni".
pagina 2 di 11 n. r.g. 2641/2024
B) - Si chiede c.t.u. tecnica al fine di accertare lo stato dei beni riconsegnati dalla sig.ra . Parte_1
C) - In via meramente subordinata, qualora il Decidente ne ravvisi necessità, e senza recesso alcuno alle difese ed alle eccezioni tutte spiegate, si chiede c.t.u. contabile al fine di definire l'esatto ammontare del quantum e delle somme sussuntivamente dovute secondo parte avvers[a]”
Per l'Appellata Controparte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza disattesa e respinta, previa ogni e qualsivoglia declaratoria di legge e del caso, accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
IN VIA PRELIMINARE:
• Dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto da controparte ex art. 348 bis e 348 ter c.p.c. per carenza di una ragionevole probabilità di accoglimento, per tutti i motivi esposti in narrativa;
• Rigettare, in totale assenza dei presupposti di fatto e di diritto, l'istanza di sospensione e/o revoca dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO:
• Rigettare, per tutte le ragioni di cui in narrativa, tutti i motivi di appello ed ogni domanda, formulata dall'Appellante nei confronti di in Controparte_1 quanto inammissibili e, comunque, infondati in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la Sentenza n. 7598/2024 pubbl. il 05/08/2024 emessa nell'ambito del giudizio R.G. n. 40187/2021 – Tribunale di Milano, Sez. XIII, Dott.
I. Pontani, oggetto di impugnazione;
IN OGNI CASO
• Condannare al pagamento di un importo di Euro 3.500,00, ai sensi Parte_1 dell'art. 96, c. 3, c.p.c., per aver incardinato temerariamente il presente giudizio di appello;
• Condannare al pagamento di una pena pecuniaria, per l'importo che Parte_1 verrà quantificato dalla Ill.ma Corte adita, ai sensi dell'art. 283, c. 3, c.p.c., per pagina 3 di 11 n. r.g. 2641/2024
avere la stessa proposto un'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata inammissibile e manifestamente infondata;
• Con vittoria di spese di lite e dei compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Definendo con sentenza n. 7598/2024, a seguito di conversione del rito, la causa n.
40187/2021 r.g. introdotta con ricorso ex art. 702bis c.p.c. da Controparte_1 nei confronti di , in proprio e quale titolare dell'omonima impresa Parte_1 individuale, il Tribunale di Milano ha condannato quest'ultima al pagamento in favore di controparte della complessiva somma di € 35.778,32, oltre interessi ex art. 1284 IV co. c.c., a titolo di canoni scaduti e di penali, in conseguenza della risoluzione del contratto di locazione operativa n. 259085057, avente ad oggetto beni strumentali individuati dalla utilizzatrice e acquistati su sua indicazione da Controparte_1 presso un terzo fornitore.
Dopo aver limitato l'istruttoria alle sole produzioni documentali, il Giudice adìto ha infatti ritenuto che, in presenza di inadempimento di consistito nel Parte_1 mancato pagamento di alcuna mensilità del canone, e dovendo escludersi la fondatezza dell'eccezione di risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta ex art. 1256 c.c. causata dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, legittimamente la concedente si fosse avvalsa della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 12 del contratto inter partes ed ha quindi riconosciuto in suo favore il diritto di ottenere, oltre al pagamento dei canoni insoluti (€ 9.9.31,72), la penale per la risoluzione (€ 8.594,73) ed il maggior danno rispetto ad essa (€ 15.543,67) come pattuiti al successivo art. 13, nonché
l'indennizzo di cui all'art. 14 comma 4 per la ritardata restituzione del beni locati (€
1.645,80) e le spese per tentato recupero del credito in via stragiudiziale (€ 62,40).
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 26.9.2024, ha proposto Parte_1 appello, affidato a quattro motivi, insistendo per l'integrale riforma della sentenza gravata, previa sospensione della provvisoria esecutività della stessa, con declaratoria di illegittimità e infondatezza delle pretese creditorie avanzate da controparte.
In data 20.1.2025 si è costituita chiedendo il rigetto del Controparte_1 gravame per totale infondatezza.
Così instauratosi il contraddittorio, alla prima udienza dell'11.2.2025 il Consigliere
Istruttore, preso atto della rinuncia dell'appellante all'istanza ex art. 283 c.p.c. dato pagina 4 di 11 n. r.g. 2641/2024
l'impegno assunto da controparte di non mettere in esecuzione la sentenza prima della decisione dell'appello, ha fissato per la rimessione al Collegio l'udienza del 3.6.2025, con contestuale assegnazione alle parti dei termini di cui al novellato art. 352 c.p.c.
A tale udienza, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata quindi assegnata in decisione.
******
Va preliminarmente rilevato che l'eccezione ex art. 348bis c.p.c., con cui la Corte è stata sollecitata a dichiarare l'inammissibilità dell'appello sulla base di un giudizio prognostico di alta probabilità di insuccesso del medesimo, deve intendersi implicitamente disattesa con l'ordinanza di fissazione dell'udienza ex art 352 c.p.c., fondata sulla ritenuta necessità che l'oggetto della causa e le questioni dibattute in fatto e in diritto fossero sottoposti ad approfondita disamina in sede decisionale.
Neppure può darsi accoglimento all'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione formulata dalla difesa di parte appellata ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
È infatti consolidato l'orientamento giurisprudenziale di legittimità (che ha seguito il principio elaborato da Cass. SS.UU. n. 27199/2017), secondo cui, pur nel contesto dei vincoli di specificità imposti dall'art. 342 c.p.c. (nel più restrittivo testo introdotto dal
D.L. 22.6.2012 n. 83 art. 54, conv. con modif. dalla L. 7 agosto 2012 n. 134), la sostanza dell'atto debba comunque prevalere, sicché, stante la permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello e la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, non sono necessarie particolari forme sacramentali, ma si deve superare il formalismo fine a se stesso e verificare se nella sostanza l'atto integri la ratio della norma, essendo sufficiente che l'impugnazione contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze che li confutino, con prospettazione al contempo della diversa soluzione pretesa con l'impugnazione, senza che possa richiedersi la redazione effettiva di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Nel presente atto d'appello, le difese enucleate nei motivi, quelle poste a fondamento della causa petendi ed il petitum consentono indubbiamente di comprendere quali sono le parti della sentenza che si intendono censurare e quale alternativa viene proposta alla decisione impugnata, e così di preservare l'impugnazione, nel complesso considerata, dalla censura di inammissibilità.
pagina 5 di 11 n. r.g. 2641/2024
Del resto, la Suprema Corte ha ritenuto che l'atto di appello “supera la soglia della specificità”, quando l'appellante abbia individuato i punti della decisione ritenuti ingiusti ed abbia precisato “il presupposto fattuale e la sussunzione giuridica” dei motivi svolti (Cass. Ord. n. 7675/2019).
Pur ammissibile, nel caso in esame l'appello è privo di fondamento e dev'essere respinto.
I fatti all'origine della presente vicenda processuale rendono ragione dell'avvenuta stipulazione tra le parti di un contratto di locazione operativa (n. 259-08505) avente ad oggetto la concessione in godimento a , dietro pagamento di n. 60 canoni Parte_1 dell'importo di € 548,60, oltre IVA, di beni strumentali all'esercizio di attività imprenditoriale (yogurteria) scelti dall'utilizzatrice e acquistati dalla concedente
[...] presso YO. per l'importo di € 26.900,00, oltre IVA, con Controparte_1 CP_2 consegna avvenuta il 18.03.2020.
In relazione a tali fatti, afferma la locatrice che la Signora omise da subito il Pt_1 versamento dei canoni, incorrendo in un grave inadempimento idoneo a giustificare la risoluzione del rapporto negoziale, mentre la tesi della conduttrice è che, a motivo dell'emergenza pandemica insorta nei primi mesi del 2020, la morosità (non contestata) sia dipesa da impossibilità della prestazione per causa a sé non imputabile (art. 1218
c.c.), con conseguente estinzione di ogni propria obbligazione ex art. 1256 c.c. e ulteriore operatività dell'art 1463 c.c., secondo cui “nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta”.
Tali essendo le contrapposte tesi difensive delle parti, con lo sviluppo di quattro mezzi di impugnazione, da trattarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, Pt_1
lamenta che la pronuncia con cui il Giudice di prime cure ha accolto la domanda
[...] di controparte sia “erronea, apodittica, insufficientemente motivata”, nonché emessa in violazione dell'art. 1256 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., oltre che in spregio dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c.
Si tratta di censure non meritevoli di condivisione.
Riproponendo argomenti già spesi nel corso del giudizio di primo grado, assume in buona sostanza l'appellante che il verificarsi dell'emergenza sanitaria da Covid-19 giustificherebbe l'applicazione degli artt. 1256 e 1463 c.c., a motivo della impossibilità sopravvenuta di svolgere la propria attività commerciale, per effetto delle misure urgenti pagina 6 di 11 n. r.g. 2641/2024
adottate a livello governativo con finalità di contenimento dell'epidemia e conseguente crollo del proprio fatturato.
Il rilievo non è fondato.
Deve porsi anzitutto in evidenza la temporaneità della chiusura forzata degli esercizi commerciali determinata dall'emergenza pandemica, chiusura disposta inizialmente dal
20.3.2020 sino al 25.3.2020 (D.P.C.M. 11.3.2020), successivamente prorogata al
3.4.2020 (D.P.C.M. 22.3.2020), quindi al 13.4.2020 (D.P.C.M. 1.4.2020) e ancora al
17.5.2020 (D.P.C.M. 10.4.2020 e 26.4.2020), con adozione di ulteriori provvedimenti restrittivi alla fine dell'anno 2020 (D.P.C.M. 3.11.2020; ordinanza 4.11.2020 del Ministero della Salute contenente l'individuazione delle c.d. “zone rosse”; ordinanze del
Ministero della Salute 4, 11, 10 e 27 novembre 2020, D.L. n. 172 del 18.12.2020).
In tale situazione, non è possibile accedere alla tesi propugnata dalla conduttrice secondo cui l'inibizione allo svolgimento della propria attività, comportando una compressione per causa di forza maggiore nel godimento e quindi nell'utilizzazione dei beni strumentali oggetto del contratto intercorso con Controparte_1 renderebbe configurabile il proprio diritto a sospendere il pagamento dei canoni.
Al riguardo, occorre porre l'accento sul fatto che, nel corso dell'emergenza pandemica, il legislatore non ha previsto la possibilità di rinegoziare le condizioni economiche dei contratti di locazione (nella specie operativa) inerenti allo svolgimento delle attività totalmente interdette dai provvedimenti decretati d'urgenza, ma, con l'introduzione di misure di sostegno per le attività interessate dalle chiusure temporanee (in forma di contributi a fondo perduto, esenzioni fiscali, crediti d'imposta, detrazioni fiscali, sconti su bollette)1, ha provveduto ad adottare meccanismi compensatori volti a ripristinare un equilibrio sinallagmatico tra le prestazioni, o a ridurne lo squilibrio, mostrando quindi di privilegiare l'adozione di misure dirette a mitigare le conseguenze economiche negative derivate dalla chiusura forzata delle attività non essenziali rispetto ad interventi sull'assetto negoziale finalizzati ad escludere, o anche solo limitare, l'obbligo di pagamento dei canoni.
La mera previsione degli indicati meccanismi compensatori autorizza a ritenere che al conduttore non sia dunque consentito né di sospendere tale pagamento, né di ridurne temporaneamente l'ammontare, sulla base delle regole introdotte con la menzionata decretazione d'urgenza.
pagina 7 di 11 n. r.g. 2641/2024
Significativo al riguardo è il disposto dell'art. 91 D.L n.17.3.2020 n. 18, secondo cui “il rispetto delle misure di contenimento … è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”, potendosi indirettamente inferire da tale disposizione che il legislatore ha bensì contemplato la possibilità per il locatario, durante il c.d. lock down, di posticipare il pagamento dei canoni senza incorrere nelle conseguenze di eventuali omissioni o ritardi, ma non ha inteso evidentemente introdurre alcuna esclusione del relativo obbligo, con correlativa permanenza, dunque, del diritto del locatore a percepire i canoni nella loro interezza una volta venuto meno lo stato di emergenza.
Alla luce di tale ricostruzione, secondo il principio ubi lex voluit dixit, è in definitiva da ritenere che le soluzioni normative adottate impongano di considerare il canone sempre dovuto per intero, avendo il legislatore ritenuto esclusivamente di precludere al locatore, per i periodi di forzata chiusura, la possibilità di agire per il risarcimento sia del danno emergente che del lucro cessante (art. 1223 c.c.) in caso di ritardato adempimento ex art.1218 c.c., ed inibito, in via temporanea, l'efficacia delle eventuali clausole contrattuali riguardanti l'applicazione di penali al verificarsi di tale evenienza, con equiparazione – in buona sostanza – della chiusura delle attività imposta dalla legislazione emergenziale alla stregua di un'ipotesi di forza maggiore tale da rendere solo temporaneamente impossibile la prestazione in assenza di colpa del debitore.
Il diritto ad una eventuale riduzione del canone non potrebbe configurarsi, del resto, neppure sulla base delle regole generali codicistiche.
Va esclusa anzitutto l'eventuale applicabilità dell'art. 1463 c.c., invocato dall'appellante.
La normativa emergenziale per il contenimento della pandemia non ha infatti determinato un'impossibilità assoluta, né tanto meno definitiva, delle prestazioni facenti capo al locatore, dal momento che il legislatore si è limitato a vietare solo in via temporanea l'esercizio delle attività commerciali non essenziali, potendo tale divieto negativamente riflettersi dunque soltanto sull'obbligazione pecuniaria del conduttore a motivo dell'eventuale incapacità patrimoniale determinata dalla contingente mancanza di incassi, situazione peraltro inquadrabile nel c.d. rischio d'impresa e non suscettibile di poter riverberare i propri effetti sulla posizione del locatore.
pagina 8 di 11 n. r.g. 2641/2024
Neppure può predicarsi, del resto, l'operatività dell'art. 1464 c.c. (peraltro non espressamente evocato), il quale, nel caso in cui la prestazione di una parte sia divenuta solo parzialmente possibile, prevede che l'altra parte abbia diritto a una corrispondente riduzione della controprestazione dovuta.
Il presupposto per l'applicazione della norma è costituito infatti dal carattere di definitività della situazione venutasi a creare, mentre la cessazione delle attività non essenziali imposta dal legislatore a far tempo dal 12.3.2020 difetta ontologicamente di tale caratteristica, proprio perché si ricollega ad una situazione di emergenza destinata a perdurare solo fino alla cessazione dello stato di pericolo legato alla pandemia.
In ogni caso vi è da considerare che, nel contratto di locazione operativa, la prestazione dovuta dal locatore consiste nella messa a disposizione di beni, mentre la prestazione del conduttore si compendia nel pagamento del canone (a corresponsione frazionata, ma riferito all'intero periodo contrattuale), ovvero in una obbligazione di carattere pecuniario rispetto alla quale non può certamente configurarsi la sopravvenienza di un'impossibilità definitiva di esecuzione, tanto più se si considera, ancora una volta, la dimensione del tutto temporanea della sospensione dell'attività commerciale rispetto al periodo di vigenza del contratto.
Neppure rileva, del resto, l'impossibilità di utilizzo temporaneo dei beni per factum principis, permanendo comunque, da un lato, la messa a disposizione degli stessi da parte del locatore (del tutto incontestata nel caso in esame) e, dall'altro, la relativa detenzione da parte del conduttore, il quale, pur nella contingente impossibilità di utilizzarli, ne ha comunque continuato a godere per l'intera durata delle chiusure, in vista della ripresa della propria attività.
Alla luce delle considerazioni svolte deve dunque ritenersi che per l'intero periodo di emergenza da Covid-19 il canone fosse dovuto integralmente da , senza Parte_1 possibilità di invocare la risoluzione del contratto oggetto di causa per impossibilità sopravvenuta determinata da un calo del fatturato in concomitanza con l'insorgere dell'emergenza pandemica, come correttamente ritenuto dal Giudice di prime cure, alla luce degli elementi di valutazione acquisiti al processo, con motivazione coerente e ordinata anche in relazione alle norme e ai principio di diritto applicati, con particolare attenzione ai profili riguardanti le implicazioni della situazione pandemica sulle obbligazioni negoziali.
Né è fondata l'eccezione di vessatorietà della clausola n. 12 della Condizioni generali di contratto nella parte in cui prevede la facoltà di recesso in capo a Controparte_1
pagina 9 di 11 n. r.g. 2641/2024
ma non anche in capo al conduttore, dovendosi evidenziare come tale clausola sia P_ giustificata dall'esigenza della locatrice, a fronte dell'impegno economico profuso nell'acquisto dei beni locati, di poter confidare nella vigenza del rapporto sino alla sua naturale scadenza e dovendosi comunque rilevare come la clausola in questione sia stata oggetto di specifica doppia sottoscrizione, e dunque di espressa accettazione, da parte della Signor ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. Pt_1
Deriva dalle considerazioni svolte – siccome anticipato - che l'appello proposto deve essere dunque disatteso in quanto totalmente infondato, con conseguente conferma integrale della sentenza n. 7598/2024 del Tribunale di Milano oggetto dello stesso.
Le spese del grado seguono la soccombenza di e, avuto riguardo al valore Parte_1 della causa (€ 35.778,72 – scaglione da € 26.001 a € 52.000), si liquidano in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 147/2022 relativamente a ciascuna fase, eccezion fatta per quella di trattazione/istruttoria, dato il minimo impegno in essa profuso nel presente grado ed il mancato svolgimento di attività istruttoria.
L'appellante è quindi condannata a corrispondere in favore di Controparte_1 per il titolo in esame, l'importo di € 8.469,00 per compensi, di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase di trattazione ed €
3.470,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e
CPA come per legge.
A carico di , poiché soccombente, grava anche, ex art. 13 comma 1 - quater Parte_1
D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in proprio e quale titolare dell'omonima Impresa Parte_1 individuale, nei confronti di così provvede: Controparte_1
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 7598/2024 emessa dal Tribunale di Milano in data 5.8.2024;
2) condanna l'appellante a rifondere all'appellata Parte_1 Controparte_1 le spese del presente grado, liquidate in complessivi € 8.469,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA secondo legge;
pagina 10 di 11 n. r.g. 2641/2024
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto Parte_1 per l'appello ex art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/2002, comma inserito dall'art. 1 co. 17
L. 228/2012.
Così deciso in Milano, nella Camera di Coniglio della Sezione Terza Civile della Corte il 10/6/2025
Il Consigliere Est. Il Presidente
Maria Grazia Federici Roberto Aponte
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 V. D.L. n. 34/2020; D.L. n. 41/2021; D.L. n. 73/2021; D.L. n. 4/2022
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Roberto Aponte Presidente
dr. Maria Grazia Federici Consigliere rel.
dr. Antonio Corte Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2641/2024 promossa in grado d'appello
DA
, IN PROPRIO E IN QUALITÀ DI TITOLARE DELLA Parte_1
OMONIMA IMPRESA INDIVIDUALE (C.F. ), con il C.F._1 patrocinio dell'avv. MAURO PIAZZA, elettivamente domiciliata in VIA G. ALESSI
25 90143 PALERMO presso il difensore
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
MATTEO MAJOCCHI, elettivamente domiciliata in PIAZZA FONTANA 6 20122
MILANO presso il difensore
APPELLATA n. r.g. 2641/2024
Conclusioni:
Per l'Appellante : Parte_1
“- Reiectis adversis
PRELIMINARMENTE IN VIA CAUTELARE:
Sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza oggi impugnata sussistendo il fumus boni iuris ed il periculum in mora;
NEL MERITO:
- Accogliere il presente appello, in riforma della impugnata sentenza, per tutte le ragioni sopra argomentate in fatto e in diritto;
- Per gli effetti ritenere e dichiarare illegittima ed infondata la richiesta creditoria avanzata da parte avversa per la vessatorietà del contratto (laddove non prevede la facoltà di recesso della conduttrice dei beni, così come, di contro, reca alla clausola n 12 per il locatore) e per la impossibilità della prestazione da parte della sig.ra i sensi Pt_2 dell'art 1218 c.c. e 1256 c.c.;
-Per gli effetti Ritenere e Dichiarare che nulla è dovuto, ad alcun titolo, dalla sig.ra
, alla Parte_3 Controparte_1
- Con condanna di parte avversa alla refusione integrale delle spese, competenze ed onorari di difesa oltre IVA e c.p.a. come per legge, anche del primo grado di giudizio;
IN VIA ISTRUTTORIA Si reitera istanza di ammissione degli stessi mezzi di prova articolati e richiesti in primo grado di giudizio:
A) - Si chiede interrogatorio formale con il legale rappresentante della
[...]
P_
(con sede in Milano, Via Montefeltro n. 4), sul seguente articolato:
[...]
1) "Vero è che i beni condotti in locazione dalla sig.ra venivano tutti Parte_1 restituiti
dalla stessa, a sue spese, in data 2/7/2021";
2) "Vero è che i beni venivano restituiti in perfette condizioni".
pagina 2 di 11 n. r.g. 2641/2024
B) - Si chiede c.t.u. tecnica al fine di accertare lo stato dei beni riconsegnati dalla sig.ra . Parte_1
C) - In via meramente subordinata, qualora il Decidente ne ravvisi necessità, e senza recesso alcuno alle difese ed alle eccezioni tutte spiegate, si chiede c.t.u. contabile al fine di definire l'esatto ammontare del quantum e delle somme sussuntivamente dovute secondo parte avvers[a]”
Per l'Appellata Controparte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza disattesa e respinta, previa ogni e qualsivoglia declaratoria di legge e del caso, accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
IN VIA PRELIMINARE:
• Dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto da controparte ex art. 348 bis e 348 ter c.p.c. per carenza di una ragionevole probabilità di accoglimento, per tutti i motivi esposti in narrativa;
• Rigettare, in totale assenza dei presupposti di fatto e di diritto, l'istanza di sospensione e/o revoca dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO:
• Rigettare, per tutte le ragioni di cui in narrativa, tutti i motivi di appello ed ogni domanda, formulata dall'Appellante nei confronti di in Controparte_1 quanto inammissibili e, comunque, infondati in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la Sentenza n. 7598/2024 pubbl. il 05/08/2024 emessa nell'ambito del giudizio R.G. n. 40187/2021 – Tribunale di Milano, Sez. XIII, Dott.
I. Pontani, oggetto di impugnazione;
IN OGNI CASO
• Condannare al pagamento di un importo di Euro 3.500,00, ai sensi Parte_1 dell'art. 96, c. 3, c.p.c., per aver incardinato temerariamente il presente giudizio di appello;
• Condannare al pagamento di una pena pecuniaria, per l'importo che Parte_1 verrà quantificato dalla Ill.ma Corte adita, ai sensi dell'art. 283, c. 3, c.p.c., per pagina 3 di 11 n. r.g. 2641/2024
avere la stessa proposto un'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata inammissibile e manifestamente infondata;
• Con vittoria di spese di lite e dei compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Definendo con sentenza n. 7598/2024, a seguito di conversione del rito, la causa n.
40187/2021 r.g. introdotta con ricorso ex art. 702bis c.p.c. da Controparte_1 nei confronti di , in proprio e quale titolare dell'omonima impresa Parte_1 individuale, il Tribunale di Milano ha condannato quest'ultima al pagamento in favore di controparte della complessiva somma di € 35.778,32, oltre interessi ex art. 1284 IV co. c.c., a titolo di canoni scaduti e di penali, in conseguenza della risoluzione del contratto di locazione operativa n. 259085057, avente ad oggetto beni strumentali individuati dalla utilizzatrice e acquistati su sua indicazione da Controparte_1 presso un terzo fornitore.
Dopo aver limitato l'istruttoria alle sole produzioni documentali, il Giudice adìto ha infatti ritenuto che, in presenza di inadempimento di consistito nel Parte_1 mancato pagamento di alcuna mensilità del canone, e dovendo escludersi la fondatezza dell'eccezione di risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta ex art. 1256 c.c. causata dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, legittimamente la concedente si fosse avvalsa della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 12 del contratto inter partes ed ha quindi riconosciuto in suo favore il diritto di ottenere, oltre al pagamento dei canoni insoluti (€ 9.9.31,72), la penale per la risoluzione (€ 8.594,73) ed il maggior danno rispetto ad essa (€ 15.543,67) come pattuiti al successivo art. 13, nonché
l'indennizzo di cui all'art. 14 comma 4 per la ritardata restituzione del beni locati (€
1.645,80) e le spese per tentato recupero del credito in via stragiudiziale (€ 62,40).
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 26.9.2024, ha proposto Parte_1 appello, affidato a quattro motivi, insistendo per l'integrale riforma della sentenza gravata, previa sospensione della provvisoria esecutività della stessa, con declaratoria di illegittimità e infondatezza delle pretese creditorie avanzate da controparte.
In data 20.1.2025 si è costituita chiedendo il rigetto del Controparte_1 gravame per totale infondatezza.
Così instauratosi il contraddittorio, alla prima udienza dell'11.2.2025 il Consigliere
Istruttore, preso atto della rinuncia dell'appellante all'istanza ex art. 283 c.p.c. dato pagina 4 di 11 n. r.g. 2641/2024
l'impegno assunto da controparte di non mettere in esecuzione la sentenza prima della decisione dell'appello, ha fissato per la rimessione al Collegio l'udienza del 3.6.2025, con contestuale assegnazione alle parti dei termini di cui al novellato art. 352 c.p.c.
A tale udienza, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata quindi assegnata in decisione.
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Va preliminarmente rilevato che l'eccezione ex art. 348bis c.p.c., con cui la Corte è stata sollecitata a dichiarare l'inammissibilità dell'appello sulla base di un giudizio prognostico di alta probabilità di insuccesso del medesimo, deve intendersi implicitamente disattesa con l'ordinanza di fissazione dell'udienza ex art 352 c.p.c., fondata sulla ritenuta necessità che l'oggetto della causa e le questioni dibattute in fatto e in diritto fossero sottoposti ad approfondita disamina in sede decisionale.
Neppure può darsi accoglimento all'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione formulata dalla difesa di parte appellata ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
È infatti consolidato l'orientamento giurisprudenziale di legittimità (che ha seguito il principio elaborato da Cass. SS.UU. n. 27199/2017), secondo cui, pur nel contesto dei vincoli di specificità imposti dall'art. 342 c.p.c. (nel più restrittivo testo introdotto dal
D.L. 22.6.2012 n. 83 art. 54, conv. con modif. dalla L. 7 agosto 2012 n. 134), la sostanza dell'atto debba comunque prevalere, sicché, stante la permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello e la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, non sono necessarie particolari forme sacramentali, ma si deve superare il formalismo fine a se stesso e verificare se nella sostanza l'atto integri la ratio della norma, essendo sufficiente che l'impugnazione contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze che li confutino, con prospettazione al contempo della diversa soluzione pretesa con l'impugnazione, senza che possa richiedersi la redazione effettiva di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Nel presente atto d'appello, le difese enucleate nei motivi, quelle poste a fondamento della causa petendi ed il petitum consentono indubbiamente di comprendere quali sono le parti della sentenza che si intendono censurare e quale alternativa viene proposta alla decisione impugnata, e così di preservare l'impugnazione, nel complesso considerata, dalla censura di inammissibilità.
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Del resto, la Suprema Corte ha ritenuto che l'atto di appello “supera la soglia della specificità”, quando l'appellante abbia individuato i punti della decisione ritenuti ingiusti ed abbia precisato “il presupposto fattuale e la sussunzione giuridica” dei motivi svolti (Cass. Ord. n. 7675/2019).
Pur ammissibile, nel caso in esame l'appello è privo di fondamento e dev'essere respinto.
I fatti all'origine della presente vicenda processuale rendono ragione dell'avvenuta stipulazione tra le parti di un contratto di locazione operativa (n. 259-08505) avente ad oggetto la concessione in godimento a , dietro pagamento di n. 60 canoni Parte_1 dell'importo di € 548,60, oltre IVA, di beni strumentali all'esercizio di attività imprenditoriale (yogurteria) scelti dall'utilizzatrice e acquistati dalla concedente
[...] presso YO. per l'importo di € 26.900,00, oltre IVA, con Controparte_1 CP_2 consegna avvenuta il 18.03.2020.
In relazione a tali fatti, afferma la locatrice che la Signora omise da subito il Pt_1 versamento dei canoni, incorrendo in un grave inadempimento idoneo a giustificare la risoluzione del rapporto negoziale, mentre la tesi della conduttrice è che, a motivo dell'emergenza pandemica insorta nei primi mesi del 2020, la morosità (non contestata) sia dipesa da impossibilità della prestazione per causa a sé non imputabile (art. 1218
c.c.), con conseguente estinzione di ogni propria obbligazione ex art. 1256 c.c. e ulteriore operatività dell'art 1463 c.c., secondo cui “nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta”.
Tali essendo le contrapposte tesi difensive delle parti, con lo sviluppo di quattro mezzi di impugnazione, da trattarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, Pt_1
lamenta che la pronuncia con cui il Giudice di prime cure ha accolto la domanda
[...] di controparte sia “erronea, apodittica, insufficientemente motivata”, nonché emessa in violazione dell'art. 1256 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., oltre che in spregio dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c.
Si tratta di censure non meritevoli di condivisione.
Riproponendo argomenti già spesi nel corso del giudizio di primo grado, assume in buona sostanza l'appellante che il verificarsi dell'emergenza sanitaria da Covid-19 giustificherebbe l'applicazione degli artt. 1256 e 1463 c.c., a motivo della impossibilità sopravvenuta di svolgere la propria attività commerciale, per effetto delle misure urgenti pagina 6 di 11 n. r.g. 2641/2024
adottate a livello governativo con finalità di contenimento dell'epidemia e conseguente crollo del proprio fatturato.
Il rilievo non è fondato.
Deve porsi anzitutto in evidenza la temporaneità della chiusura forzata degli esercizi commerciali determinata dall'emergenza pandemica, chiusura disposta inizialmente dal
20.3.2020 sino al 25.3.2020 (D.P.C.M. 11.3.2020), successivamente prorogata al
3.4.2020 (D.P.C.M. 22.3.2020), quindi al 13.4.2020 (D.P.C.M. 1.4.2020) e ancora al
17.5.2020 (D.P.C.M. 10.4.2020 e 26.4.2020), con adozione di ulteriori provvedimenti restrittivi alla fine dell'anno 2020 (D.P.C.M. 3.11.2020; ordinanza 4.11.2020 del Ministero della Salute contenente l'individuazione delle c.d. “zone rosse”; ordinanze del
Ministero della Salute 4, 11, 10 e 27 novembre 2020, D.L. n. 172 del 18.12.2020).
In tale situazione, non è possibile accedere alla tesi propugnata dalla conduttrice secondo cui l'inibizione allo svolgimento della propria attività, comportando una compressione per causa di forza maggiore nel godimento e quindi nell'utilizzazione dei beni strumentali oggetto del contratto intercorso con Controparte_1 renderebbe configurabile il proprio diritto a sospendere il pagamento dei canoni.
Al riguardo, occorre porre l'accento sul fatto che, nel corso dell'emergenza pandemica, il legislatore non ha previsto la possibilità di rinegoziare le condizioni economiche dei contratti di locazione (nella specie operativa) inerenti allo svolgimento delle attività totalmente interdette dai provvedimenti decretati d'urgenza, ma, con l'introduzione di misure di sostegno per le attività interessate dalle chiusure temporanee (in forma di contributi a fondo perduto, esenzioni fiscali, crediti d'imposta, detrazioni fiscali, sconti su bollette)1, ha provveduto ad adottare meccanismi compensatori volti a ripristinare un equilibrio sinallagmatico tra le prestazioni, o a ridurne lo squilibrio, mostrando quindi di privilegiare l'adozione di misure dirette a mitigare le conseguenze economiche negative derivate dalla chiusura forzata delle attività non essenziali rispetto ad interventi sull'assetto negoziale finalizzati ad escludere, o anche solo limitare, l'obbligo di pagamento dei canoni.
La mera previsione degli indicati meccanismi compensatori autorizza a ritenere che al conduttore non sia dunque consentito né di sospendere tale pagamento, né di ridurne temporaneamente l'ammontare, sulla base delle regole introdotte con la menzionata decretazione d'urgenza.
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Significativo al riguardo è il disposto dell'art. 91 D.L n.17.3.2020 n. 18, secondo cui “il rispetto delle misure di contenimento … è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”, potendosi indirettamente inferire da tale disposizione che il legislatore ha bensì contemplato la possibilità per il locatario, durante il c.d. lock down, di posticipare il pagamento dei canoni senza incorrere nelle conseguenze di eventuali omissioni o ritardi, ma non ha inteso evidentemente introdurre alcuna esclusione del relativo obbligo, con correlativa permanenza, dunque, del diritto del locatore a percepire i canoni nella loro interezza una volta venuto meno lo stato di emergenza.
Alla luce di tale ricostruzione, secondo il principio ubi lex voluit dixit, è in definitiva da ritenere che le soluzioni normative adottate impongano di considerare il canone sempre dovuto per intero, avendo il legislatore ritenuto esclusivamente di precludere al locatore, per i periodi di forzata chiusura, la possibilità di agire per il risarcimento sia del danno emergente che del lucro cessante (art. 1223 c.c.) in caso di ritardato adempimento ex art.1218 c.c., ed inibito, in via temporanea, l'efficacia delle eventuali clausole contrattuali riguardanti l'applicazione di penali al verificarsi di tale evenienza, con equiparazione – in buona sostanza – della chiusura delle attività imposta dalla legislazione emergenziale alla stregua di un'ipotesi di forza maggiore tale da rendere solo temporaneamente impossibile la prestazione in assenza di colpa del debitore.
Il diritto ad una eventuale riduzione del canone non potrebbe configurarsi, del resto, neppure sulla base delle regole generali codicistiche.
Va esclusa anzitutto l'eventuale applicabilità dell'art. 1463 c.c., invocato dall'appellante.
La normativa emergenziale per il contenimento della pandemia non ha infatti determinato un'impossibilità assoluta, né tanto meno definitiva, delle prestazioni facenti capo al locatore, dal momento che il legislatore si è limitato a vietare solo in via temporanea l'esercizio delle attività commerciali non essenziali, potendo tale divieto negativamente riflettersi dunque soltanto sull'obbligazione pecuniaria del conduttore a motivo dell'eventuale incapacità patrimoniale determinata dalla contingente mancanza di incassi, situazione peraltro inquadrabile nel c.d. rischio d'impresa e non suscettibile di poter riverberare i propri effetti sulla posizione del locatore.
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Neppure può predicarsi, del resto, l'operatività dell'art. 1464 c.c. (peraltro non espressamente evocato), il quale, nel caso in cui la prestazione di una parte sia divenuta solo parzialmente possibile, prevede che l'altra parte abbia diritto a una corrispondente riduzione della controprestazione dovuta.
Il presupposto per l'applicazione della norma è costituito infatti dal carattere di definitività della situazione venutasi a creare, mentre la cessazione delle attività non essenziali imposta dal legislatore a far tempo dal 12.3.2020 difetta ontologicamente di tale caratteristica, proprio perché si ricollega ad una situazione di emergenza destinata a perdurare solo fino alla cessazione dello stato di pericolo legato alla pandemia.
In ogni caso vi è da considerare che, nel contratto di locazione operativa, la prestazione dovuta dal locatore consiste nella messa a disposizione di beni, mentre la prestazione del conduttore si compendia nel pagamento del canone (a corresponsione frazionata, ma riferito all'intero periodo contrattuale), ovvero in una obbligazione di carattere pecuniario rispetto alla quale non può certamente configurarsi la sopravvenienza di un'impossibilità definitiva di esecuzione, tanto più se si considera, ancora una volta, la dimensione del tutto temporanea della sospensione dell'attività commerciale rispetto al periodo di vigenza del contratto.
Neppure rileva, del resto, l'impossibilità di utilizzo temporaneo dei beni per factum principis, permanendo comunque, da un lato, la messa a disposizione degli stessi da parte del locatore (del tutto incontestata nel caso in esame) e, dall'altro, la relativa detenzione da parte del conduttore, il quale, pur nella contingente impossibilità di utilizzarli, ne ha comunque continuato a godere per l'intera durata delle chiusure, in vista della ripresa della propria attività.
Alla luce delle considerazioni svolte deve dunque ritenersi che per l'intero periodo di emergenza da Covid-19 il canone fosse dovuto integralmente da , senza Parte_1 possibilità di invocare la risoluzione del contratto oggetto di causa per impossibilità sopravvenuta determinata da un calo del fatturato in concomitanza con l'insorgere dell'emergenza pandemica, come correttamente ritenuto dal Giudice di prime cure, alla luce degli elementi di valutazione acquisiti al processo, con motivazione coerente e ordinata anche in relazione alle norme e ai principio di diritto applicati, con particolare attenzione ai profili riguardanti le implicazioni della situazione pandemica sulle obbligazioni negoziali.
Né è fondata l'eccezione di vessatorietà della clausola n. 12 della Condizioni generali di contratto nella parte in cui prevede la facoltà di recesso in capo a Controparte_1
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ma non anche in capo al conduttore, dovendosi evidenziare come tale clausola sia P_ giustificata dall'esigenza della locatrice, a fronte dell'impegno economico profuso nell'acquisto dei beni locati, di poter confidare nella vigenza del rapporto sino alla sua naturale scadenza e dovendosi comunque rilevare come la clausola in questione sia stata oggetto di specifica doppia sottoscrizione, e dunque di espressa accettazione, da parte della Signor ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. Pt_1
Deriva dalle considerazioni svolte – siccome anticipato - che l'appello proposto deve essere dunque disatteso in quanto totalmente infondato, con conseguente conferma integrale della sentenza n. 7598/2024 del Tribunale di Milano oggetto dello stesso.
Le spese del grado seguono la soccombenza di e, avuto riguardo al valore Parte_1 della causa (€ 35.778,72 – scaglione da € 26.001 a € 52.000), si liquidano in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 147/2022 relativamente a ciascuna fase, eccezion fatta per quella di trattazione/istruttoria, dato il minimo impegno in essa profuso nel presente grado ed il mancato svolgimento di attività istruttoria.
L'appellante è quindi condannata a corrispondere in favore di Controparte_1 per il titolo in esame, l'importo di € 8.469,00 per compensi, di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase di trattazione ed €
3.470,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e
CPA come per legge.
A carico di , poiché soccombente, grava anche, ex art. 13 comma 1 - quater Parte_1
D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in proprio e quale titolare dell'omonima Impresa Parte_1 individuale, nei confronti di così provvede: Controparte_1
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 7598/2024 emessa dal Tribunale di Milano in data 5.8.2024;
2) condanna l'appellante a rifondere all'appellata Parte_1 Controparte_1 le spese del presente grado, liquidate in complessivi € 8.469,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA secondo legge;
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3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto Parte_1 per l'appello ex art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/2002, comma inserito dall'art. 1 co. 17
L. 228/2012.
Così deciso in Milano, nella Camera di Coniglio della Sezione Terza Civile della Corte il 10/6/2025
Il Consigliere Est. Il Presidente
Maria Grazia Federici Roberto Aponte
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 V. D.L. n. 34/2020; D.L. n. 41/2021; D.L. n. 73/2021; D.L. n. 4/2022