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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 05/02/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 598/2023 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela
Damiani, all'udienza del 05/02/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
, elettivamente domiciliata in Vibo Valentia Via Manzoni n. 24 presso lo Parte_1 studio dell'avv. Marasco Giovina (PEC: , che la rappresenta e difende, Email_1 giusta procura in atti;
RICORRENTE
e
, in persona del rappresentante legale pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliato presso la sede della direzione provinciale, sita in Vibo Valentia, via E. P. Murmura snc, rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) dell'avvocatura interna, giusta procura generale alle Email_2 liti in atti
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 03/04/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, rappresentava di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo (depositato il 9.1.2020, n. 29/20 RG) al fine di vedersi riconoscere l'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 della legge n. 222/84; che il CTU, nella precedente fase del giudizio aveva negato la sussistenza del requisito sanitario invocato;
che l'elaborato peritale depositato dal Consulente è stato contestato dal ricorrente, dapprima col deposito del dissenso (il 7.3.23) e dopo ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., col deposito del ricorso in
1 opposizione, anche al fine ottenere l'esperimento di una nuova consulenza che accerti la sussistenza del requisito sanitario necessario a ottenere la prestazione agognata. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “ 1) Accogliere il presente ricorso e per l'effetto, in riforma dell'Accertamento Tecnico Preventivo, riconoscere e dichiarare che la ricorrente Sig.ra è “Invalido con riduzione permanente a meno di 1/3 della Parte_1 normale capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle proprie attitudini;
2) Conseguentemente, accertare quanto sopra specificato nei confronti dell' Controparte_1
, in persona del Presidente, suo legale rappresentante pro-tempore; 3) In
[...] via consequenziale, condannare l' , in persona del Controparte_1
Presidente pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede centrale dell' in Roma, Via CP_1
Ciro Il Grande n.21, alla corresponsione – in favore della ricorrente, nei termini e con le conseguenze previste dalla legge – dell' assegno ordinario di invalidità, dalla data di revoca del benefico, ovvero dalla data di legge e/o di giustizia, per come anche determinata dall'espletanda CTU, oltre interessi e rivalutazione;
4) Condannare, in ogni caso, l' in persona del Presidente pro-tempore, CP_1 domiciliato per la carica presso la sede centrale dell' in Roma, Viale delle Nazioni – EUR al CP_1 pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore ex art.93 c.p.c., che dichiara di avere anticipato le prime e non riscosse le seconde;
5)
Emanare ogni altro provvedimento di legge e/o giustizia.”.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese e instando per la reiezione della domanda attorea. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. Non nuoce rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire a un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u.
3.Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della c.t.u., impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
4.Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della c.t.u. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute.
5.Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso implica in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d´individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione. La contestazione deve contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli
2 "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
6. Ebbene, nel caso di specie, a fronte delle precise ragioni che hanno condotto il c.t.u. alle conclusioni cui è pervenuto (cfr. elaborato peritale depositato in atti da considerarsi in questa sede interamente trascritto), parte ricorrente ha presentato contestazione insistendo nella richiesta di accertamento dell'invalidità con riduzione della capacità a svolgere attività lavorativa inferiore a un terzo, disconosciuta in sede di accertamento tecnico preventivo dal professionista.
7.Tuttavia, le conclusioni cui è pervenuto il CTU, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal CTU in occasione della visita peritale.
8. In particolare, si evidenzia come il CTU abbia precisato che: «.. la Sig.ra è Parte_1 affetta da: “Ipertensione arteriosa, cervico-lomboartrosi, esiti di trapianto cornea. … Per cui, dovendo rispondere al quesito postomi dal Giudice, il quale mi chiede di stabilire se le capacità di guadagno della Sig.ra siano ridotte a meno di 1/3 del normale, in occupazioni confacenti alle Pt_1 sue attitudini, non vi è alcun dubbio che, in base alle patologie da cui è affetta, si può affermare che la sua capacità di lavoro, allo stato attuale non si mantiene al di sotto di 1/3 del normale. Per cui si conferma la decisione della commissione in data 05/03/18.”»
9. Le censure mosse alla perizia da parte ricorrente non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (cfr. Cass. n. 11054/2003; Cass. n. 7341/2004), sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (cfr. Cass. lav., n. 2151/2004), avendo il ctu valutato adeguatamente l'intero quadro clinico di parte ricorrente.
10. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte. In definitiva, nonostante la patologia di cui soffre l'odierno ricorrente sia grave, non emerge, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
11. Ne consegue, pertanto, il rigetto del ricorso e la conferma delle conclusioni di cui al precedente accertamento tecnico.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono determinate come in dispositivo.
13. Le spese della C.T.U. della presedente fase cautelare (accertamento tecnico preventivo), pertanto, non possono che essere poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese di lite liquidate, per ambo le fasi, in Parte_1 complessivi euro 1.000,00 oltre accessori di legge in favore dell' ; CP_1
3 - pone definitivamente a carico di parte ricorrete le spese di CTU della fase dell'accertamento tecnico preventivo, già liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 05/02/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela
Damiani, all'udienza del 05/02/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
, elettivamente domiciliata in Vibo Valentia Via Manzoni n. 24 presso lo Parte_1 studio dell'avv. Marasco Giovina (PEC: , che la rappresenta e difende, Email_1 giusta procura in atti;
RICORRENTE
e
, in persona del rappresentante legale pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliato presso la sede della direzione provinciale, sita in Vibo Valentia, via E. P. Murmura snc, rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) dell'avvocatura interna, giusta procura generale alle Email_2 liti in atti
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 03/04/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, rappresentava di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo (depositato il 9.1.2020, n. 29/20 RG) al fine di vedersi riconoscere l'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 della legge n. 222/84; che il CTU, nella precedente fase del giudizio aveva negato la sussistenza del requisito sanitario invocato;
che l'elaborato peritale depositato dal Consulente è stato contestato dal ricorrente, dapprima col deposito del dissenso (il 7.3.23) e dopo ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., col deposito del ricorso in
1 opposizione, anche al fine ottenere l'esperimento di una nuova consulenza che accerti la sussistenza del requisito sanitario necessario a ottenere la prestazione agognata. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “ 1) Accogliere il presente ricorso e per l'effetto, in riforma dell'Accertamento Tecnico Preventivo, riconoscere e dichiarare che la ricorrente Sig.ra è “Invalido con riduzione permanente a meno di 1/3 della Parte_1 normale capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle proprie attitudini;
2) Conseguentemente, accertare quanto sopra specificato nei confronti dell' Controparte_1
, in persona del Presidente, suo legale rappresentante pro-tempore; 3) In
[...] via consequenziale, condannare l' , in persona del Controparte_1
Presidente pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede centrale dell' in Roma, Via CP_1
Ciro Il Grande n.21, alla corresponsione – in favore della ricorrente, nei termini e con le conseguenze previste dalla legge – dell' assegno ordinario di invalidità, dalla data di revoca del benefico, ovvero dalla data di legge e/o di giustizia, per come anche determinata dall'espletanda CTU, oltre interessi e rivalutazione;
4) Condannare, in ogni caso, l' in persona del Presidente pro-tempore, CP_1 domiciliato per la carica presso la sede centrale dell' in Roma, Viale delle Nazioni – EUR al CP_1 pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore ex art.93 c.p.c., che dichiara di avere anticipato le prime e non riscosse le seconde;
5)
Emanare ogni altro provvedimento di legge e/o giustizia.”.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese e instando per la reiezione della domanda attorea. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. Non nuoce rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire a un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u.
3.Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della c.t.u., impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
4.Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della c.t.u. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute.
5.Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso implica in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d´individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione. La contestazione deve contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli
2 "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
6. Ebbene, nel caso di specie, a fronte delle precise ragioni che hanno condotto il c.t.u. alle conclusioni cui è pervenuto (cfr. elaborato peritale depositato in atti da considerarsi in questa sede interamente trascritto), parte ricorrente ha presentato contestazione insistendo nella richiesta di accertamento dell'invalidità con riduzione della capacità a svolgere attività lavorativa inferiore a un terzo, disconosciuta in sede di accertamento tecnico preventivo dal professionista.
7.Tuttavia, le conclusioni cui è pervenuto il CTU, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal CTU in occasione della visita peritale.
8. In particolare, si evidenzia come il CTU abbia precisato che: «.. la Sig.ra è Parte_1 affetta da: “Ipertensione arteriosa, cervico-lomboartrosi, esiti di trapianto cornea. … Per cui, dovendo rispondere al quesito postomi dal Giudice, il quale mi chiede di stabilire se le capacità di guadagno della Sig.ra siano ridotte a meno di 1/3 del normale, in occupazioni confacenti alle Pt_1 sue attitudini, non vi è alcun dubbio che, in base alle patologie da cui è affetta, si può affermare che la sua capacità di lavoro, allo stato attuale non si mantiene al di sotto di 1/3 del normale. Per cui si conferma la decisione della commissione in data 05/03/18.”»
9. Le censure mosse alla perizia da parte ricorrente non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (cfr. Cass. n. 11054/2003; Cass. n. 7341/2004), sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (cfr. Cass. lav., n. 2151/2004), avendo il ctu valutato adeguatamente l'intero quadro clinico di parte ricorrente.
10. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte. In definitiva, nonostante la patologia di cui soffre l'odierno ricorrente sia grave, non emerge, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
11. Ne consegue, pertanto, il rigetto del ricorso e la conferma delle conclusioni di cui al precedente accertamento tecnico.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono determinate come in dispositivo.
13. Le spese della C.T.U. della presedente fase cautelare (accertamento tecnico preventivo), pertanto, non possono che essere poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese di lite liquidate, per ambo le fasi, in Parte_1 complessivi euro 1.000,00 oltre accessori di legge in favore dell' ; CP_1
3 - pone definitivamente a carico di parte ricorrete le spese di CTU della fase dell'accertamento tecnico preventivo, già liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 05/02/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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