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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 978 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 978/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente SALVUCCI DAVID, Relatore MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1074/2022 depositato il 28/02/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Indirizzo_1
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Resistente_2 CF_Resistente_2 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 2767/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 6 e pubblicata il 26/07/2021
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 1992
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come da atti e verbali di causa;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza n. 2767/6/2021 depositata il 26.7.2021, con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, in accoglimento del ricorso dei coniugi Resistente_1 e Resistente_2 avverso il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso del 90% delle imposte Irpef ed Ilor dagli stessi versate negli anni 1990, 1991 e 1992 presentata in quanto residenti in uno dei comuni della Sicilia orientale colpiti dal sisma del dicembre del 1990, ha condannato l'Agenzia delle Entrate a rifondere 37.921,67 € in favore di Resistente_1 e 33.068,91 € in favore di Resistente_2, oltre gli interessi dalla domanda di rimborso del 26.2.2009 al soddisfo. Con la stessa sentenza, l'Agenzia delle Entrate veniva condannata alla refusione delle spese di giudizio sostenute dai ricorrenti, liquidate in 3.250,00 €.
Si costituivano in giudizio, controdeducendo, il Resistente_1 e la Resistente_2.
Rigettata la richiesta di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata con ordinanza resa all'udienza del 3.5.2022, la causa veniva trattata e decisa, nel merito, all'udienza del 19.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello può trovare solo parziale accoglimento.
Quanto alla violazione dell'art. 2697 c.c., dedotta dall'Agenzia delle Entrate in ragione della mancata indicazione ed allegazione dei versamenti di cui veniva chiesto il rimborso nella misura del 90%, deve evidenziarsi che nel presente grado di giudizio gli appellati hanno prodotto - come erano legittimati a fare stante la disciplina dell'art. 58 d.lgs n. 546/1992 applicabile ratione temporis, atteso che il giudizio di gravame è stato introdotto prima del 5.1.2024 e che la documentazione versata in atti è certamente necessaria ai fini del decidere - documentazione attestante il versamento delle imposte chieste in rimborso. Quanto alla inammissibilità del ricorso dovuta alla genericità dell'istanza di rimborso, a prescindere dalla considerazione - già fatta dal giudice di prime cure ed assolutamente condivisibile - che le istanze di rimborso versate agli atti del giudizio non sono affatto generiche - contenendo infatti l'indicazione della natura del tributo del quale veniva chiesto il rimborso con specificazione degli anni di imposta, dei dati identificativi dei contribuenti richiedenti, della normativa e dei precedenti giurisprudenziali che legittimavano la richiesta di rimborso e, soprattutto, dell'ammontare del rimborso richiesto in relazione ai singoli anni di imposta cui la richiesta si riferiva -, non può non rilevarsi come la Suprema Corte abbia di recente affermato, con l'arresto della Sezione Tributaria n. 2196 del 30.1.2025 che: “In tema di richiesta di rimborso, si deve tenere presente la necessità di applicare il principio statutario della collaborazione e della buona fede in caso di presentazione di un'istanza da parte del contribuente. Al riguardo, la mancanza di documentazione in allegato alla domanda di rimborso e, quindi, in sostanza, la carenza di prova per determinare l'an ed il quantum del rimborso stesso, non sono considerati dal legislatore direttamente motivo di rigetto o di inammissibilità della stessa, dando vita piuttosto ad un confronto con l'Ufficio ed alla possibilità di integrazione dei documenti rilevanti e tale principio vale anche nella successiva fase processuale”.
Quanto alla violazione dell'art. 108 del Trattato UE e dall'art. 1, comma 665 , l. n. 190 del 23.12.2014 ed alla mancata prova del superamento della così detta soglia de minimis prevista dal regolamento CE n. 1407/2013 sollevate in ragione del fatto che parte delle imposte chieste in rimborso erano state versate nella qualità di lavoratori autonomi, deve evidenziarsi come nel presente grado di giudizio il Res._1 e la Res._2 hanno prodotto - come erano legittimati a fare (cfr. al riguardo, cass. civ., sezione tributaria, sentenza n. 34530 del 27.12.2024, per la quale: “In tema di rimborso di imposta previsto dalla normativa per il Sisma Sicilia 1990, in deroga alle disposizioni processuali nazionali, il contribuente è ammesso a provare mediante autodichiarazione il rispetto della disciplina de minimis
[..]”) - dichiarazione sostitutiva di certificazione nella quale attestano di non avere usufruito di altri aiuti nell'arco temporale che va dall'1.1.1980 al 5.5.2025, quindi anche nel triennio cui nella specie deve essere fatto riferimento (cfr., in merito, cass. civ. ordinanza n. 12685/2025 del 13.5.2025, nella quale è stato esplicitato: “Questa Corte (Cass. n. 29081/2023; n. 25150/2023; n. 22562/2023; n. 9375/2023; n. 17199/2019) ha espressamente precisato che il periodo di tre anni, rispetto ai quali verificare che il contribuente intenzionato a fruire delle agevolazioni tributarie riconosciute a fronte di una calamità naturale non abbia superato, con l'importo complessivo degli aiuti ottenuti, la soglia dei regolamenti de minimis, decorre dal momento dell'ottenimento del primo aiuto e che, dunque, si deve considerare il triennio 2001-2003 (per effetto dell'entrata in vigore in tale ultimo anno, in data 1/01/2003, della l. n. 289/2002, che riconosce il beneficio per cui è causa), in linea con quanto chiarito nei regolamenti de minimis per cui <> (cfr. l'art. 3, § 4, di entrambi i Reg (UE) nn. 1407/2013 e 717/2014). Occorre altresì precisare che <<il periodo di tre anni da prendere in < i> considerazione ai fini del presente regolamento deve essere valutato su base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto de minimis, si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti>> (cfr. il considerando nn. 10 del Reg. (UE) n. 1407/2013 e 13 del Reg. (UE) n. 717/2014). Analogamente il considerando n. 5 del regolamento UE n. 69/2001 prevede che <<l'aiuto de minimis si deve considerare erogato nel momento in cui sorge per il beneficiario diritto a ricevere l'aiuto stesso>>, donde <<il periodo di tre anni da prendere in < i>>”).
Va accolta, invece, la doglianza afferente al fatto che, a fronte di una richiesta di rimborso pari a € 34.129,50 in favore di Resistente_1 ed a € 29.761,40 in favore di Resistente_2, il primo giudice ha riconosciuto il diritto del Res._1 a vedersi rifondere la somma di € 37.921,67 e quello della Res._2 la somma di € 33.068,91, confondendo così gli importi versati ed indicati al 100% con quelli chiesti a rimborso nella misura del 90%. Nei predetti termini va corretta, quindi, la sentenza impugnata.
Il parziale accoglimento del gravame ed il fatto che le dichiarazioni sostitutive di certificazione ai fini del de minimis sono state prodotte soltanto nella presente fase di gravame legittimano la compensazione, tra le parti, delle spese del giudizio di appello.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di II° grado per la Sicilia - Sezione IV^ staccata di Siracusa, in parziale accoglimento del gravame ed in parziale riforma della sentenza impugnata, afferma il diritto di Resistente_1 al rimborso della somma di 34.129,50 € e quello di Resistente_2 al rimborso della somma di 29.761,40 €, oltre interessi dalla domanda rimborso del 26.2.2009 al soddisfo;
compensa, tra le parti, le spese della presente fase di gravame.
Siracusa, 19.1.2026
Il Giudice relatore ed estensore David SALVUCCI Il Presidente Ignazio GENNARO
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente SALVUCCI DAVID, Relatore MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1074/2022 depositato il 28/02/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Indirizzo_1
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Resistente_2 CF_Resistente_2 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 2767/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 6 e pubblicata il 26/07/2021
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 1992
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come da atti e verbali di causa;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza n. 2767/6/2021 depositata il 26.7.2021, con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, in accoglimento del ricorso dei coniugi Resistente_1 e Resistente_2 avverso il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso del 90% delle imposte Irpef ed Ilor dagli stessi versate negli anni 1990, 1991 e 1992 presentata in quanto residenti in uno dei comuni della Sicilia orientale colpiti dal sisma del dicembre del 1990, ha condannato l'Agenzia delle Entrate a rifondere 37.921,67 € in favore di Resistente_1 e 33.068,91 € in favore di Resistente_2, oltre gli interessi dalla domanda di rimborso del 26.2.2009 al soddisfo. Con la stessa sentenza, l'Agenzia delle Entrate veniva condannata alla refusione delle spese di giudizio sostenute dai ricorrenti, liquidate in 3.250,00 €.
Si costituivano in giudizio, controdeducendo, il Resistente_1 e la Resistente_2.
Rigettata la richiesta di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata con ordinanza resa all'udienza del 3.5.2022, la causa veniva trattata e decisa, nel merito, all'udienza del 19.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello può trovare solo parziale accoglimento.
Quanto alla violazione dell'art. 2697 c.c., dedotta dall'Agenzia delle Entrate in ragione della mancata indicazione ed allegazione dei versamenti di cui veniva chiesto il rimborso nella misura del 90%, deve evidenziarsi che nel presente grado di giudizio gli appellati hanno prodotto - come erano legittimati a fare stante la disciplina dell'art. 58 d.lgs n. 546/1992 applicabile ratione temporis, atteso che il giudizio di gravame è stato introdotto prima del 5.1.2024 e che la documentazione versata in atti è certamente necessaria ai fini del decidere - documentazione attestante il versamento delle imposte chieste in rimborso. Quanto alla inammissibilità del ricorso dovuta alla genericità dell'istanza di rimborso, a prescindere dalla considerazione - già fatta dal giudice di prime cure ed assolutamente condivisibile - che le istanze di rimborso versate agli atti del giudizio non sono affatto generiche - contenendo infatti l'indicazione della natura del tributo del quale veniva chiesto il rimborso con specificazione degli anni di imposta, dei dati identificativi dei contribuenti richiedenti, della normativa e dei precedenti giurisprudenziali che legittimavano la richiesta di rimborso e, soprattutto, dell'ammontare del rimborso richiesto in relazione ai singoli anni di imposta cui la richiesta si riferiva -, non può non rilevarsi come la Suprema Corte abbia di recente affermato, con l'arresto della Sezione Tributaria n. 2196 del 30.1.2025 che: “In tema di richiesta di rimborso, si deve tenere presente la necessità di applicare il principio statutario della collaborazione e della buona fede in caso di presentazione di un'istanza da parte del contribuente. Al riguardo, la mancanza di documentazione in allegato alla domanda di rimborso e, quindi, in sostanza, la carenza di prova per determinare l'an ed il quantum del rimborso stesso, non sono considerati dal legislatore direttamente motivo di rigetto o di inammissibilità della stessa, dando vita piuttosto ad un confronto con l'Ufficio ed alla possibilità di integrazione dei documenti rilevanti e tale principio vale anche nella successiva fase processuale”.
Quanto alla violazione dell'art. 108 del Trattato UE e dall'art. 1, comma 665 , l. n. 190 del 23.12.2014 ed alla mancata prova del superamento della così detta soglia de minimis prevista dal regolamento CE n. 1407/2013 sollevate in ragione del fatto che parte delle imposte chieste in rimborso erano state versate nella qualità di lavoratori autonomi, deve evidenziarsi come nel presente grado di giudizio il Res._1 e la Res._2 hanno prodotto - come erano legittimati a fare (cfr. al riguardo, cass. civ., sezione tributaria, sentenza n. 34530 del 27.12.2024, per la quale: “In tema di rimborso di imposta previsto dalla normativa per il Sisma Sicilia 1990, in deroga alle disposizioni processuali nazionali, il contribuente è ammesso a provare mediante autodichiarazione il rispetto della disciplina de minimis
[..]”) - dichiarazione sostitutiva di certificazione nella quale attestano di non avere usufruito di altri aiuti nell'arco temporale che va dall'1.1.1980 al 5.5.2025, quindi anche nel triennio cui nella specie deve essere fatto riferimento (cfr., in merito, cass. civ. ordinanza n. 12685/2025 del 13.5.2025, nella quale è stato esplicitato: “Questa Corte (Cass. n. 29081/2023; n. 25150/2023; n. 22562/2023; n. 9375/2023; n. 17199/2019) ha espressamente precisato che il periodo di tre anni, rispetto ai quali verificare che il contribuente intenzionato a fruire delle agevolazioni tributarie riconosciute a fronte di una calamità naturale non abbia superato, con l'importo complessivo degli aiuti ottenuti, la soglia dei regolamenti de minimis, decorre dal momento dell'ottenimento del primo aiuto e che, dunque, si deve considerare il triennio 2001-2003 (per effetto dell'entrata in vigore in tale ultimo anno, in data 1/01/2003, della l. n. 289/2002, che riconosce il beneficio per cui è causa), in linea con quanto chiarito nei regolamenti de minimis per cui <
Va accolta, invece, la doglianza afferente al fatto che, a fronte di una richiesta di rimborso pari a € 34.129,50 in favore di Resistente_1 ed a € 29.761,40 in favore di Resistente_2, il primo giudice ha riconosciuto il diritto del Res._1 a vedersi rifondere la somma di € 37.921,67 e quello della Res._2 la somma di € 33.068,91, confondendo così gli importi versati ed indicati al 100% con quelli chiesti a rimborso nella misura del 90%. Nei predetti termini va corretta, quindi, la sentenza impugnata.
Il parziale accoglimento del gravame ed il fatto che le dichiarazioni sostitutive di certificazione ai fini del de minimis sono state prodotte soltanto nella presente fase di gravame legittimano la compensazione, tra le parti, delle spese del giudizio di appello.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di II° grado per la Sicilia - Sezione IV^ staccata di Siracusa, in parziale accoglimento del gravame ed in parziale riforma della sentenza impugnata, afferma il diritto di Resistente_1 al rimborso della somma di 34.129,50 € e quello di Resistente_2 al rimborso della somma di 29.761,40 €, oltre interessi dalla domanda rimborso del 26.2.2009 al soddisfo;
compensa, tra le parti, le spese della presente fase di gravame.
Siracusa, 19.1.2026
Il Giudice relatore ed estensore David SALVUCCI Il Presidente Ignazio GENNARO