Improcedibile
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 22/05/2025, n. 4468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4468 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/05/2025
N. 04468/2025REG.PROV.COLL.
N. 08992/2023 REG.RIC.
N. 09082/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sui ricorsi riuniti ed iscritti ai numeri di registro generale 8992 e 9082 del 2023, proposti da
Impresa RA CA & C. S.a.s., CA RA, Impresa Bar Rico Snc di RA CA & C., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato Daniele Granara, con domicilio eletto presso la Segreteria del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro 1;
AN AN, rappresentata e difesa dagli avvocati Alfredo Rivara e Andrea Barra, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lavagna, non costituito in giudizio;
contro
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Per la Liguria n. 418/2023, resa tra le parti;
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2025 il Cons. Ugo De Carlo e nessuno è presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Impresa RA CA & C S.a.s. ed il signor CA RA hanno impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha respinto il loro ricorso avverso l’ordinanza di demolizione del Comune di Lavagna n. 21 in data 4 aprile 2018.
2. L’impresa appellante ed il suo legale rappresentante esercitano l’attività di ristorazione e bar in un locale condotto in locazione e nel quale è stata realizzata una veranda aderente al fabbricato composta da pedana in legno, sovrastante struttura metallica su 5 montanti con parapetti in pannelli di legno nella parte bassa e finestrature apribili in teli di PVC trasparente nella parte alta e copertura con tenda retrattile che secondo gli appellanti sarebbe presente in loco fin dal 2003 e di cui il Comune ha ordinato la demolizione.
3. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso affermando che per le sue caratteristiche planovolumetriche e per la sua funzione stabile, che è rivolta ad accrescere le potenzialità e le utilità di fruizione dell’area pubblica in concessione ai fini dell’esercizio dell’attività commerciale di ristorazione e bar, il manufatto avrebbe richiesto il permesso di costruire e l’autorizzazione paesaggistica.
4. L’appello è affidato a due motivi.
4.1. Il primo afferma che il T.a.r. non ha individuato la reale consistenza dell’opera che è costituita da una tenda retrattile composta da montanti che appoggiano al suolo mediante una struttura non stabile, né permanente e priva di elementi laterali tali da individuare un manufatto di rilevanza volumetrica ed aperta su tutti i lati.
Non può parlarsi, pertanto, di nuova costruzione ma di veranda montata su superficie oggetto di concessione di suolo pubblico; si tratta in sostanza di interventi di edilizia libera ed esclusi dalla necessità di un’autorizzazione paesaggistica.
4.2. Il secondo motivo ripropone le censure che sono state dichiarate assorbite perché ritenute relative a questioni procedimentali.
Vi è difetto di motivazione poiché non è stata correttamente individuata la natura dell’opera e non si è tenuto conto del legittimo affidamento derivante dal lungo tempo di permanenza in loco della struttura da demolire.
Veniva, altresì, rilevata la contraddizione con l’esistenza di una concessione di suolo pubblico perché non potevano essere demolite opera al servizio dell’attività commerciale per cui era stata concessa detta occupazione.
5. Anche la signora AN AN ha impugnato la sentenza suindicata sulla scorta di quattro motivi.
5.1. Il primo contesta il provvedimento di riunione adottato dal T.a.r. dal momento che gli atti impugnati riguardano due diversi locali ma nel corpo della motivazione si parla solamente di uno di essi con evidente travisamento dei fatti, tanto da integrare il difetto assoluto di motivazione che dovrebbe comportare l’annullamento con rinvio.
5.2. Il secondo motivo censura la sentenza laddove ha ritenuto che il manufatto avrebbe richiesto il permesso di costruire e l’autorizzazione paesaggistica.
In realtà l’elemento di cui si discute è costituito da una tenda retrattile di copertura di uno spazio pubblico già oggetto di concessione di occupazione, fondato su sostegni che appoggiano al suolo mediante una struttura non stabile, né permanente e priva di elementi laterali tali da individuare un manufatto di rilevanza volumetrica. La copertura e la chiusura perimetrale non presentano elementi di fissità, stabilità e permanenza, proprio in ragione del carattere retrattile della tenda. Inoltre, il materiale plastico della copertura e la presenza di finestrature apribili in teli di PVC trasparenti è privo di quelle caratteristiche di consistenza e rilevanza che possano connotarlo in termini di copertura o tamponatura di una costruzione.
La qualificabilità dell’intervento in termini di “pergotenda”, ossia di un’opera precaria, sia dal punto di vista costruttivo, sia da un punto di vista strettamente funzionale, esclude la necessità di titolo edilizio e quindi non necessita il titolo abilitativo.
5.3. Il terzo motivo lamenta la ritenuta necessità dell’autorizzazione paesaggistica dal momento che il tipo di manufatto rientra tra quelli di cui agli allegati A.16 e A.17 del d.P.R. 31/2017, i quali indicano i manufatti e le opere in aree vincolate esclusi dall’autorizzazione paesaggistica.
5.4. Il quarto motivo eccepisce l’assenza di una motivazione sul presupposto per il quale l’appellante debba essere responsabile dell’abuso commesso, non essendo sufficiente la sua qualifica di proprietaria.
6. Il Comune di Lavagna non si è costituito in giudizio.
7. Gli appellanti con nota del 24 marzo 2025 facevano presente che il Consiglio Comunale ha approvato con delibera 68 del 28 novembre 2024 il “Regolamento Comunale per l’installazione di dehors e manufatti di pertinenza di pubblici esercizi” facendo così venire meno l’interesse per l’appello.
8. Preliminarmente occorre procedere alla riunione dei due ricorsi perché presentati avverso la medesima sentenza.
9. Il Collegio prende atto della sopravvenuta carenza di interesse e dichiara l’improcedibilità dell’appello.
10. La mancata costituzione del Comune esime dalla pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, li riunisce e li dichiara improcedibili.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Oberdan Forlenza, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere
Antonella Manzione, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ugo De Carlo | Oberdan Forlenza |
IL SEGRETARIO