Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/04/2025, n. 1341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1341 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza, composta dai magistrati:
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente
2. dr. Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3. dr. Maristella Agostinacchio Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, all'esito della trattazione scritta, ha pronunciato in grado di appello il giorno 9 gennaio 2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 68/2022 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
A FAVORE Parte_1
DEI RAGIONIERI (di seguito ), iscritta al n. 36/95 del Registro delle Parte_2 Pt_1
Persone Giuridiche presso la Prefettura di Roma, con sede in 00198 Roma alla Via Pinciana n. 35,
CF - P. IVA , in persona del suo Direttore Generale e procuratore speciale, giusta P.IVA_1 procura 21.6.2017 autenticata nella sottoscrizione con atto per Notar di Roma del Persona_1
21.6.2017 Rep. 54678 – Racc. 27415 registrata a Roma il 22.6.17 sub 8599 e legale rappresentante pro tempore Dott. , nato a [...] il [...] e domiciliato per la carica presso la CP_1 sede dell'Ente (C.F. ), rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avv. CodiceFiscale_1
Vincenzo D'Isidoro (C.F. ), domiciliatario con Studio in 00196 Roma alla Via CodiceFiscale_2
Cardinal de Luca n. 22 (PEC – fax 0881/1880496), per mandato in Email_1 calce al ricorso
PARTE APPELLANTE
E
contumace Controparte_2
PARTE APPELLATA
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il giorno 11.01.2022 la Parte_3
(d'ora innanzi indicata come ) ha proposto
[...] Pt_1 appello parziale avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, aveva dichiarato inammissibile, perché tardiva, l'opposizione proposta da l decreto ingiuntivo n. 916/2020 emesso su istanza della per Controparte_2 Pt_1 il pagamento della somma di euro 51.317,70 a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali insoluti ed aveva compensato le spese del giudizio di opposizione.
Ha lamentato l'appellante l'inadeguatezza della motivazione addotta dal primo giudice a sostegno della disposta compensazione.
L'appellante ha chiesto, pertanto, in parziale riforma della gravata sentenza, condannarsi l pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Controparte_2
La parte appellata, ritualmente evocata nel presente giudizio, non si costituiva.
Nelle more del giudizio è stata disposta la trattazione cartolare del procedimento ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con conseguente sostituzione, da ultimo, dell'udienza del giorno 9.01.2025
(preceduta da un rinvio per la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta alla parte appellata e da due rinvii determinati da esigenze di ruolo)
Acquisite le note delle parti, all'esito della camera di consiglio, la Corte ha deciso come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che l'appello è fondato e va accolto per le ragioni di seguito espresse.
Oggetto dell'appello è esclusivamente la compensazione delle spese processuali, che la parte appellante ritiene essere avvenuta in violazione del disposto dell'art. 92 c.p.c.
In particolare, l'appellante deduce che il giudice di primo grado ad onta della totale soccombenza dell'odierno appellato, disponeva la compensazione delle spese violando i principi in materia. avrebbe tenuto conto del fatto che il contrasto giurisprudenziale addotto a sostegno della decisione, oltre a risultare imprecisato, non era in realtà maturato nella giurisprudenza di legittimità.
Inoltre, ha evidenziato che il presunto contrasto giurisprudenziale non poteva comunque costituire un motivo tale da giustificare la compensazione.
L'appellante, quindi, contesta la compensazione integrale delle spese per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. stante l'assenza di una motivazione idonea a sorreggere il provvedimento regolatore delle spese processuali.
Si premette che, ratione temporis (il giudizio di primo grado è stato instaurato nell'anno
2017), la fattispecie in esame è assoggettata al disposto dell'art. 92 c.p.c, comma 2, nel testo
2 modificato dal D.L. 12 settebre 2014 n. 132, art. 13, comma 1, (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella L. 10 novembre 2014 n. 162; disposizione questa che prevede che il giudice, se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti, può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.
Come è noto la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo novellato nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Nella elaborazione della giurisprudenza di legittimità la locuzione "gravi ed eccezionali ragioni", secondo la formula adottata dal legislatore nel testo dell'art. 92 c.p.c. previgente a quello attuale, è stata ricondotta - nell'interpretazione offerta dalle Sezioni Unite di questa Corte - nell'alveo delle "norme elastiche", quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche
(Cass. SS.UU: n. 2572/2012). Come dalla Suprema Corte il giudizio di merito applicativo di norme elastiche è soggetto al controllo di legittimità al pari di ogni altro giudizio fondato su norme di legge, in quanto, nell'esprimere il giudizio di valore necessario per integrare una norma elastica (che, per la sua stessa struttura, si limita ad esprimere un parametro generale) il giudice di merito compie un'attività di interpretazione giuridica e non meramente fattuale della norma, dando concretezza a quella parte mobile (elastica) della stessa, introdotta per consentire alla norma di adeguarsi ai mutamenti del contesto storico-sociale (Cass. n. 9977 del 2019, Cass. n. 6059 del 2017).
Con specifico riferimento alle " gravi ed eccezionali ragioni ", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che nel previgente testo dell'art.92 c.p.c., comma 2, legittimavano la compensazione totale o parziale delle spese di lite, il giudice di legittimità ha puntualizzato che esse devono avere riguardo a specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica inidonea a consentire il necessario controllo in sede di legittimità (Cass. n. 22310 del 2017, Cass. n. 14411 del 2016).
Nelle fattispecie esaminate dalla Corte di Cassazione, mediante sindacato di legittimità ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 avente ad oggetto l'operazione di sussunzione operata dal giudice di merito, è stato negato che possano essere ricondotte nella clausola generale delle "gravi ed eccezionali ragioni": l'oggettiva "opinabilità della soluzione accolta", in quanto la precisa individuazione del significato di un testo normativo in relazione alla fattispecie concreta a cui deve essere applicato costituisce il nucleo della funzione giudiziaria, sicchè l'ordinario esercizio nell'esegesi del testo normativo non può essere valutato come evento inusuale, almeno finchè non
3 siano specificamente identificate le ragioni per le quali la soluzione assegnata al dubbio interpretativo assurga (per la sua contrarietà alla consolidata prassi applicativa, ovvero per la del tutto insolita connotazione lessicale e sintattica del tessuto letterale della norma) a livello di eccezionale gravità (Cass. n. 319 del 2014); il mero riferimento alla "natura processuale della pronuncia", che, in quanto tale, può trovare applicazione in qualunque lite che venga risolta sul piano delle regole del procedimento (Cass. n. 16037 del 2014); la mera "peculiare natura" della declaratoria di improcedibilità dell'appello (Cass. n. 24634 del 2014); il "carattere ufficioso del rilievo dell'interruzione della prescrizione", poichè esso integra un normale esito dell'attività valutativa del giudice (Cass. n. 11301 del 2015); "l'esiguità della pretesa creditoria", specialmente ove l'importo delle spese sia tale da superare quello del pregiudizio economico che la parte intende evitare agendo in giudizio per fare valere il proprio diritto, atteso che in tale ipotesi la statuizione si tradurrebbe in una sostanziale soccombenza di fatto della parte vittoriosa, con lesione del principio costituzionale di cui all'art. 24 Cost., nonchè della regola generale dell'art. 91
c.p.c. (Cass. n. 11301/2015 cit.).
In tema di spese di lite, nella fattispecie in esame, la compensazione operata dalla sentenza impugnata si rivela illegittima in quanto il giudice di prime cure ha accolto l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione e ciononostante, derogando al principio generale d cui all'art. 91
c.p.c., ha utilizzato per motivare la compensazione delle spese una formula di stile (avuto riguardo alla qualità delle parti) che non chiarisce in alcun modo l'iter argomentativo seguito né fornisce alcun argomento per sostenere le ragioni della pronuncia in materia di spese.
La formula utilizzata, per la sua genericità, non è idonea ad esprimere alcun profilo di eccezionalità e gravità delle ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite.
In accoglimento del motivo in esame, la sentenza impugnata deve essere pertanto riformata in parte qua e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto decisa nel merito in conformità della regola della soccombenza.
In riforma della gravata sentenza, consegue la condanna del soccombente al pagamento delle spese legali liquidate per il primo grado in ragione del valore (con applicazione dello scaglione da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00) e tenuto conto delle sole tre fasi effettivamente celebrate. In definitiva, deve essere condannato al pagamento delle spese del Controparte_2 primo grado di giudizio pari ad euro 3689,00, oltre IVA CPA e rimborso spese generali come per legge .
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in ragione del valore della causa (superiore ad euro 3689,00).
P.Q.M.
La Corte così provvede:
4 1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna
[...] al pagamento delle spese del primo grado di giudizio che liquida in euro in € 3.689,00, CP_2 oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario delle spese generali;
2) Condanna la parte appellata al pagamento delle spese del grado di appello che liquida in euro
962,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge .
Napoli, 9 gennaio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr.ssa Maristella Agostinacchio Dr.ssa Anna Carla Catalano
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