Ordinanza collegiale 24 novembre 2023
Ordinanza collegiale 16 settembre 2024
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 10/06/2025, n. 946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 946 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2025
N. 00946/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00482/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 482 del 2013, proposto da
IO ZI, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Rizzin, con domicilio eletto presso il suo studio in San Dona' Di Piave, via L. Carozzani, 14;
contro
Comune di Cavallino Treporti, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell’ordinanza di demolizione e rimessa in pristino del 25 gennaio 2013 prot. n. 1939 del Comune di Cavallino –Treporti (VE), nonché, ove occorra, di ogni altro atto precedente e/o presupposto, successivo e/o connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, co. 4-bis, c.p..a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 maggio 2025 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.-Con il ricorso in esame l’odierno ricorrente ha impugnato l’ordinanza di demolizione e rimessa in pristino datata 25 gennaio 2013 del Comune di Cavallino –Treporti (VE) avente ad oggetto un manufatto adibito a ricovero attrezzi ubicato in area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del d.lgs. 42/2004, realizzato senza titolo abilitativo.
A sostegno del gravame ha dedotto motivi così riassumibili:
I)Eccesso di potere per illogicità contraddittorietà manifesta; difetto di motivazione: l’ordinanza impugnata avrebbe contenuto contraddittorio escludendo la parte motiva la possibilità di procedere all’acquisizione gratuita del bene e dell’area di sedime invece prevista nella parte dispositiva; l’acquisizione dell’area di sedime avendo valenza sanzionatoria avrebbe dovuto essere adeguatamente motivata non essendo una conseguenza automatica dell’abuso
II) Violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di motivazione, irragionevolezza e sproporzione: la misura ripristinatoria ordinata non sarebbe adeguatamente motivata essendo priva dell’indicazione specifica delle norme violate si da non consentire la ricostruzione dell’iter logico seguito dall’Amministrazione.
Il Comune di Cavallino –Treporti, ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
Alle udienze di smaltimento del 14 novembre 2023 e 10 settembre 2024 sono state emesse ordinanze collegiali nn. 1731/23 e 2186/24 con cui si è ordinato al Comune di Cavallino Treporti il deposito in giudizio della mancante ordinanza di demolizione unitamente a relazione di chiarimenti sui fatti di causa.
In data 4 ottobre 2024 l’Amministrazione ha ottemperato l’ordine contenuto nell’ordinanza n. 2186/2024.
All’udienza di smaltimento del 27 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.-E’ materia del contendere la legittimità dell’ordinanza di demolizione emessa dal Comune di Cavallino Treporti nei confronti dell’odierno ricorrente avente ad oggetto una serra di non piccole dimensioni adibita ad uso ricovero attrezzi ed iscritta al foglio BU/48 mappale 17.
Lamenta parte ricorrente vizi di eccesso di potere sotto vario profilo sia relativi allo stesso ordine di ripristino in quanto asseritamente immotivato che alla disposta contestuale acquisizione dell’area di sedime.
2.- Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
3.- Giova rilevare in punto di fatto che il manufatto oggetto della gravata ordinanza ha struttura in metallo chiusa sui lati con copertura in telo plastificato e dimensioni di 40,00 x 8 mt. ed altezza da 3,10 a 4,50 mt. si che per dimensioni e caratteristiche costruttive è pacificamente soggetto a permesso di costruire quale intervento di “nuova costruzione”, elemento d’altronde non contestato da parte ricorrente. All’interno della struttura è stato altresì realizzato un bagno in muratura con impianto ed accessori di dimensioni 3,20 x 2,79 mt. ed altezza 2,90 mt.
La giurisprudenza è pacifica nell’escludere il permesso di costruire solamente per la serra formata di materiali facilmente amovibili, non infissa stabilmente al suolo ed eseguita con opere murarie né collegata con altre opere costruttive edilizie o che abbia dimensioni tali da non incidere negativamente sull'ambiente circostante ( ex multis T.A.R. Campania Napoli sez. IV, 6 marzo 2013, n.1248) elementi fattuali non rinvenibili nel caso di specie, laddove l’area in cui è ubicata è peraltro vincolata.
4.- Il secondo motivo è del tutto privo di pregio.
La giurisprudenza è del tutto pacifica nel ritenere che l'ingiunzione di demolizione edilizia ha natura di atto dovuto e rigorosamente vincolato e risulta sufficientemente motivato se contiene la descrizione delle opere abusive e le ragioni della loro abusività, non richiedendo alcuna ulteriore motivazione, basata su un interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità violata (ex multis Consiglio di Stato sez. III, 30 aprile 2025, n. 3695; Id. sez. VII, 22 gennaio 2024, n. 659; id., sez. VI, 14 novembre 2023, n. 9756; id., sez. II, 13 novembre 2023, n. 9691).
L’ordinanza di demolizione impugnata depositata in giudizio descrive compiutamente le opere abusive e la normativa violata, si che le doglianze sono del tutto inconsistenti.
5.- Anche il primo motivo di gravame non merita adesione.
L’ordinanza ripristinatoria nella parte motiva indica che “non è possibile procede all’acquisizione gratuita in quanto parte di compendio immobiliare da cui non può essere estrapolato l’oggetto del presente atto” mentre nella parte dispositiva prevede “l’acquisizione dell’opera e dell’area di pertinenza”.
Tale innegabile contraddizione tuttavia è agevolmente superabile e del tutto priva di capacità invalidante ai sensi dell’art. 21-octies L.241/90.
L'acquisizione del manufatto abusivo e della relativa area di sedime, è infatti prevista dalla legge e non richiede alcuna specifica determinazione da parte dell'autorità amministrativa ( ex multis T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 3 ottobre 2024, n. 3222; Consiglio di Stato sez. III, 4 novembre 2024, n. 8769) potendo la sua individuazione avvenire non già nell’ordinanza ma con il successivo atto di accertamento dell'inottemperanza ( ex plurimis T.A.R. Sicilia Palermo, sez. II, 2 ottobre 2024, n. 2735).
L’ordinanza ripristinatoria deve dunque essere integrata con la normativa imperativa violata costituita in primo luogo dalle vigenti disposizioni contenute nel Testo unico dell’edilizia per l’ipotesi di opere di nuova costruzione edificate in totale assenza di titolo edilizio oltre che paesaggistico.
6.- Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso è infondato e va respinto.
Nulla per le spese di lite non essendo il Comune intimato costituito in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Amovilli, Presidente, Estensore
Giovanni Giardino, Primo Referendario
Andrea Orlandi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Paolo Amovilli |
IL SEGRETARIO