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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 10/07/2025, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
RG 846 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA In nome del popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, composto dai sigg.: dott. Paolo Sangiuolo Presidente rel. ed est. dott.ssa Anna Ghedini Giudice dott.ssa Costanza Perri Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. PASQUINO MARIANGELA Controparte_1
con il patrocinio dell'Avv. PASQUINO MARIANGELA Controparte_2
RICORRENTI e PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. Conclusioni delle parti: insistono per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 06.09.1992 in Copparo alle seguenti conclusioni 1. La Sig.ra si CP_2 impegna a trasferire la sua quota di proprietà dell'immobile famigliare sito in Copparo Via xx settembre 139 censito al Catasto fabbricati di detto Comune alla partita 1.001.030, foglio 83 con i mappali 149 sub 16-150/A (cat A/3 cl. 3 vani 5,5 rcl 1738) e mappale 151 sub 11- 150/A (cat C/6 cl 3 mq19 rcl 245) al Sig. che diverrà CP_1 esclusivo proprietario. Detto trasferimento trova la propria causa nella soluzione della crisi matrimoniale e, di talchè, i coniugi intendono godere dell'esenzione dell'imposta di bollo, registro, ipotecaria e catastale ex art. 19 L. n. 74/11987 e sent. N. 154 del 10.05.1999 C. Cost. nonché della circolare n. 49/E del 2023 e n. 2/E del 2014 Agenzia delle entrate-direzione centrale normativa. I Sig.ri e hanno incaricato CP_2 CP_1 il Notaio Dott.ssa la quale ha già predisposto l'atto che si perfezionerà Persona_1 non appena sarà disponibile la sentenza di divorzio. Le parti dichiarano che le spese notarili saranno sostenute in pari quota da entrambi.
2. Il Sig. cesserà di versare CP_1 alla Sig.ra la somma pari ad € 150,00 (centocinquanta//00) a titolo di CP_2 occupazione dell'immobile.
3. Il Sig. cesserà di provvedere al versamento del CP_1 contributo mantenimento per la figlia e pari ad € 300,00 (trecento//00), Persona_2 oggi maggiorenne ed autosufficiente. al 4. I coniugi dichiarano di essere pagina 1 di 2 economicamente autosufficienti e, pertanto, nulla pretendono l'uno dall'altro a titolo di mantenimento Conclusioni del PM: visto MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato il 07/04/2025 i sigg.ri e Controparte_1 [...] hiedevano che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del CP_2 matrimonio contratto in data 06/09/1992. Esponevano che dal matrimonio era nata la figlia maggiorenne ed Per_2 autosufficiente;
che con decreto del 24.1.2017 il Tribunale di Ferrara aveva omologato la separazione dei coniugi. Tanto premesso, affermavano che non vi era alcuna possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi e chiedevano che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni riportate in ricorso. Nelle note scritte le parti confermavano la volontà di divorziare. Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio. Dalla documentazione prodotta risulta che è ampiamente decorso il termine previsto dall'art. 3 n.° 2 lettera b) l. 898/70, così come modificato dalla l. 55/2015. La constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione dimostra la fondatezza dell'assunto secondo il quale risulta impossibile ricostruire il vincolo coniugale, non esistendo più alcuna comunione materiale e spirituale. Può dunque dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate. In considerazione della natura della controversia e del comportamento processuale delle parti, si reputa equo disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 06/09/1992 in Copparo da e Controparte_1 CP_2
e trascritto al n. 29 parte II , serie A del Registro degli atti di matrimonio
[...] per l'anno 2017 alle condizioni concordate fra le parti. Spese compensate. Ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all' annotazione della presente sentenza. Ferrara, 10.7.2025
Il presidente est.
Paolo Sangiuolo
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REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA In nome del popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, composto dai sigg.: dott. Paolo Sangiuolo Presidente rel. ed est. dott.ssa Anna Ghedini Giudice dott.ssa Costanza Perri Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. PASQUINO MARIANGELA Controparte_1
con il patrocinio dell'Avv. PASQUINO MARIANGELA Controparte_2
RICORRENTI e PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. Conclusioni delle parti: insistono per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 06.09.1992 in Copparo alle seguenti conclusioni 1. La Sig.ra si CP_2 impegna a trasferire la sua quota di proprietà dell'immobile famigliare sito in Copparo Via xx settembre 139 censito al Catasto fabbricati di detto Comune alla partita 1.001.030, foglio 83 con i mappali 149 sub 16-150/A (cat A/3 cl. 3 vani 5,5 rcl 1738) e mappale 151 sub 11- 150/A (cat C/6 cl 3 mq19 rcl 245) al Sig. che diverrà CP_1 esclusivo proprietario. Detto trasferimento trova la propria causa nella soluzione della crisi matrimoniale e, di talchè, i coniugi intendono godere dell'esenzione dell'imposta di bollo, registro, ipotecaria e catastale ex art. 19 L. n. 74/11987 e sent. N. 154 del 10.05.1999 C. Cost. nonché della circolare n. 49/E del 2023 e n. 2/E del 2014 Agenzia delle entrate-direzione centrale normativa. I Sig.ri e hanno incaricato CP_2 CP_1 il Notaio Dott.ssa la quale ha già predisposto l'atto che si perfezionerà Persona_1 non appena sarà disponibile la sentenza di divorzio. Le parti dichiarano che le spese notarili saranno sostenute in pari quota da entrambi.
2. Il Sig. cesserà di versare CP_1 alla Sig.ra la somma pari ad € 150,00 (centocinquanta//00) a titolo di CP_2 occupazione dell'immobile.
3. Il Sig. cesserà di provvedere al versamento del CP_1 contributo mantenimento per la figlia e pari ad € 300,00 (trecento//00), Persona_2 oggi maggiorenne ed autosufficiente. al 4. I coniugi dichiarano di essere pagina 1 di 2 economicamente autosufficienti e, pertanto, nulla pretendono l'uno dall'altro a titolo di mantenimento Conclusioni del PM: visto MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato il 07/04/2025 i sigg.ri e Controparte_1 [...] hiedevano che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del CP_2 matrimonio contratto in data 06/09/1992. Esponevano che dal matrimonio era nata la figlia maggiorenne ed Per_2 autosufficiente;
che con decreto del 24.1.2017 il Tribunale di Ferrara aveva omologato la separazione dei coniugi. Tanto premesso, affermavano che non vi era alcuna possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi e chiedevano che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni riportate in ricorso. Nelle note scritte le parti confermavano la volontà di divorziare. Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio. Dalla documentazione prodotta risulta che è ampiamente decorso il termine previsto dall'art. 3 n.° 2 lettera b) l. 898/70, così come modificato dalla l. 55/2015. La constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione dimostra la fondatezza dell'assunto secondo il quale risulta impossibile ricostruire il vincolo coniugale, non esistendo più alcuna comunione materiale e spirituale. Può dunque dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate. In considerazione della natura della controversia e del comportamento processuale delle parti, si reputa equo disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 06/09/1992 in Copparo da e Controparte_1 CP_2
e trascritto al n. 29 parte II , serie A del Registro degli atti di matrimonio
[...] per l'anno 2017 alle condizioni concordate fra le parti. Spese compensate. Ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all' annotazione della presente sentenza. Ferrara, 10.7.2025
Il presidente est.
Paolo Sangiuolo
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