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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 16/06/2025, n. 1197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1197 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 65/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MO
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 65/2024 promossa da:
(C.F. ), nata ad [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
EL (MI), alla via F. Lippi n. 10, 20096, C.F. , madre della minore C.F._1 [...]
nata a [...] il [...], , rappresentata e difesa dall'Avv. Persona_1 C.F._2
Carlo Piazza del Foro di US IZ (C.F. ), con domicilio eletto presso il C.F._3 proprio Studio Legale sito in Gallarate (VA), Viale Carlo Noè n. 43/A, il quale dichiara ai sensi e per gli effetti dell'art. 170 IV comma C.p.c. di voler ricevere ogni comunicazione relativa al presente procedimento al fax n. 0331.771822 e/o all'indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
RICORRENTE contro
(C.F. ) nato a [...] il [...] e residente a Controparte_1 C.F._4
Monza in via Sicilia, n. 14, rappresentato e difeso dagli Avv. Lucia Gallè del Foro di Monza (C.F.:
; PI. 04950690968) PEC: fax: 02.24839921) C.F._5 Email_2 e dall'Avv. Luigi Diani (C.F.: – P.I ) entrambi con studio in CodiceFiscale_6 P.IVA_1
ES SA OV (MI) in viale Gramsci n. 212 Elegge domicilio ai fini del presente procedimento presso e nello studio degli stessi giusta delega in atti. L'avv. Lucia Gallè e l'avv. Luigi Diani dichiarano che il proprio indirizzo di posta elettronica è
Email_3 ed il numero di fax è 02/24839921 (Art. 2 L.80/2005, Art. Email_4
27 L.3/2006, Art. 3 D.P.R. 68/2005),
RESISTENTE
Con l'intervento di
pagina 1 di 8 Avv. nata a [...] il [...], con studio in Monza, Via degli Zavattari CP_2
n. 1, nominata Curatore Speciale della minore , nata a [...] il Persona_2
21.09.2007 residente in [...], c.f. , con provvedimento n. C.F._2 cronol. 13994/2024 del 25/09/2024, previa espressa dichiarazione di accettazione dell'incarico conferitole, del P.M. sede
OGGETTO: MODIFICA DI CONDIZIONI AI SENSI DELL' art. 473bis.29 c.p.c.
CONCLUSIONI per Parte_1 L'Avv. Carlo Piazza, nella sua qualità di procuratore e difensore della signora Parte_1 dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande proposte nella presente udienza di precisazione delle conclusioni da parte della difesa del signor , precisa le Controparte_1 proprie conclusioni come segue:
Nel merito in via principale:
-disporre, la revoca dell'affidamento ai Servizi della minore nata a [...] il Persona_2
21.09.2007;
-disporre l'affidamento esclusivo della minore alla madre, con collocamento presso la stessa Sig.ra ritenuta più idonea e, conseguentemente, disciplinare il diritto di visita del padre. Porre a Parte_1 carico del signor l'obbligo di corrispondere, a titolo di mantenimento della figlia, la somma di € Per_1
400,00 mensili, annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il 10 di ogni mese;
nonché di contribuire, nella misura del 50%, alle spese mediche e scolastiche straordinarie, come da protocollo del Tribunale di Milano;
-Disporre che i genitori seguano un percorso di sostegno alla genitorialità;
Con vittoria spese e competenze di causa.
In via istruttoria:
-disporsi CTU psicologica sulla minore e sui genitori, nonché sui rispettivi nuclei familiari allargati al fine di acclarare l'attuale status di salute psico-fisica della minore, eventuali situazioni di disagio, l'idoneità psico-fisica del padre, l'idoneità educativa e le dinamiche relazionali con i genitori e dei genitori tra di loro in funzione di un progetto educativo comune, l'esistenza di eventuali disturbi o sindromi che ne possano inficiare la crescita e l'apprendimento, individuando la migliore soluzione abitativa effettuando una comparazione tra le proposte formulate da ciascun genitore ed il migliore palinsesto affidativo per tempi e modi di custodia, previo esame;
-in caso di contestazione sulle circostanze di cui alla narrativa di cui al ricorso introduttivo, ammettersi prove per interpello e per testi sui capitoli di prova da articolare in apposita memoria istruttoria, con riserva di indicare i testi. Fatta riserva di ulteriormente dedurre e produrre, sia nel merito sia in via istruttoria, anche con l'indicazione di testimoni e produzione di documenti, nel proseguo del giudizio. Si specificano come testi, salvo indicarne altri capitoli e testimoni, nel prosieguo, la sig.ra
[...]
, residente in [...] di EL (MI). Tes_1
per Controparte_1
Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e pagina 2 di 8 contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale e con vittoria di competenze e spese, così giudicare:
Nel merito: per tutto quanto rappresentato e documentato in narrativa respingere tutte le domande formulate dalla Dott.ssa perché infondate in fatto ed in diritto ivi compresa quella di Parte_1 consulenza tecnica sulle parti essendo agli atti ampia ed esauriente documentazione in punto. Conseguentemente, condannare ex art 96 cpc I comma e II comma la sig.ra somma che il Parte_1
Giudice riterrà di giustizia a titolo risarcimento del danno subito dal resistente e la figlia Persona_2 per responsabilità aggravata per lite temeraria e per aver agito in totale mala fede per tutti i motivi narrati e documentati nel suesteso atto.
In via istruttoria: laddove ritenuto necessario chiede ammettersi prova per testi sulle circostanze di cui alla comparsa di costituzione con riserva di meglio articolare dedurre i capitoli di prova e si indicano a testi: Dr.ssa presso i ServiziSociali della città di EL;
- Dr.ssa Testimone_2 Testimone_3 presso i Servizi Sociali della città di EL;
Dr.ssa presso i Servizi Sociali della città Testimone_4 di EL;
Dr.ssa responsabile dei servizi Sociali di Monza;
Dr.ssa Testimone_5 Testimone_6 presso i Servizi Sociali di Monza;
Dr.ssa presso i Servizi Sociali di Monza;
Dr.ssa Testimone_7
presso i Servizi Sociali di Monza;
Dr. presso i Servizi Sociali di Testimone_8 Persona_3
Monza; Dr.ssa presso i Servizi Sociali di Monza;
Dr.ssa presso Persona_4 Controparte_3
Cooperativa Fraternità Capitano;
Dr.ssa presso ASST Fatebenefratelli Sacco. Persona_5
In ogni caso: con vittoria di competenze e spese di lite.
Per il curatore speciale della minore
Il curatore del minore nominato, richiamando il contenuto delle precedenti difese, nonché di quanto dichiarato da in occasione dell'udienza 7.11.24, insiste affinchè l'On.le Tribunale di Monza, Per_2
VOGLIA
Accogliere le seguenti CONCLUSIONI
In via principale:
- Confermarsi il decreto del TM di Milano 29.12.2017 e per l'effetto, l'affido all'Ente di residenza della minore , nata a [...] il [...], con collocamento della stessa presso il Persona_2 padre, nonché delle ulteriori disposizioni di cui al predetto provvedimento come confermato anche dalla CdA di Milano con provvedimento con. 1027/2019 - RG 26/18;
- Pronunciarsi la decadenza della responsabilità genitoriale della madre, ex art. 330 cc, Parte_1 stante le gravissime, reiterate e provate violazioni della genitrice ai propri doveri;
- Richiamando le relazioni dei servizi in atti, condannarsi la Sig. ex art. 473 bis n. 39 – Parte_1 comma 2 cpc al risarcimento dei danni tutti patiti dalla minore a causa delle Persona_2 gravissime violazioni dalla stessa poste in essere ad esclusivo danno della minore medesima;
- Emettere ogni altro provvedimento ritenuto di giustizia, nel pieno interesse della minore.
In via subordinata: nella denegata ipotesi di non accoglimento della sopra formulata domanda di decadenza della responsabilità genitoriale ex art. 330 cc della Sig.ra Parte_1
- disporre il divieto di avvicinamento in capo alla Sig.ra dei luoghi frequentati dalla Parte_1 minore ed in particolare l'Istituto scolastico Mapelli di Monza e/o l'oratorio di Persona_2 riferimento;
- disporre che l'Istituto scolastico Mapelli non comunichi alcuna informativa alla madre, ordinando per l'effetto, la cancellazione della Sig.ra dal registro elettronico e da ogni altra lista relativa Pt_1 l'informativa scolastica (compresi i colloqui genitori/insegnati); pagina 3 di 8 - delimitare il campo di informativa alla madre da parte dell'Ente affidatario;
- disporre che la madre non si avvicini, e/o cerchi alcun contatto, alla figlia minore Persona_2 in occasione delle festività natalizie e seguenti;
[...]
In ogni caso: con vittoria di spese.
Motivi della decisione
L'art. 473bis.29 c.p.c. ha previsto che le parti possano chiedere la revisione a tutela dei minori qualora sopravvengano giustificati motivi. Nel caso in esame la ricorrente chiede l'affidamento esclusivo della figlia minore , Persona_2 nata a [...] il [...], il collocamento presso di sé, stabilire le visite con il padre e un contributo a suo carico per il mantenimento della figlia. La figlia è stata affidata all'ente e collocata presso il padre con decreto del Tribunale per i Minorenni di Milano in data 29.12.2017 all'esito di una c.t.u disposta nel procedimento avanti il Tribunale per i Minorenni e, da allora, ha sempre vissuto con il padre. La relazione peritale del 5.4.2017 concludeva per l'affido all'ente e il collocamento presso la madre pur evidenziando la maggiore stabilità del padre e la sua capacità di sintonizzarsi sui bisogni della figlia, a differenza della madre che esercitava un'influenza disturbante sulla figlia. Prevedeva peraltro un ampliamento dei tempi di permanenza presso il padre con possibilità di immediato spostamento presso di lui laddove fossero stati boicottati i diritti del padre o vi fossero gravi manipolazioni da parte della madre. L'ente affidatario ha segnalato l'interferenza della madre nelle visite tra padre e figlia, che aveva alimentato sensi di colpa, conflitti di lealtà nella figlia e stati confusionali, per cui il Tribunale per i Minorenni ha ritenuto che il collocamento presso la madre potesse essere fonte di pregiudizio per la minore, disponendo il collocamento presso il padre.
La ricorrente ha proposto reclamo avverso il decreto Tribunale per i Minorenni di Milano avanti la
Corte di Appello di Milano, che lo rigettava con decreto 1027/2019.
Nella relazione in data 18.9.2024 l'ente affidatario dà atto di aver tentato di ripristinare nel tempo gli incontri tra la madre e la figlia con l'ausilio della psicoterapeuta dr. ma la figlia dichiarava CP_3 che gli incontri andavano malissimo, finivano sempre per litigare. In tal senso sono anche le dichiarazioni che la figlia e la dr. Coscienza hanno reso avanti il giudice tutelare (cfr. doc. 13 e 14 del resistente).
La madre non ha mai dimostrato la benchè minima capacità critica di fronte alle reazioni della figlia. La ricorrente ha un altro figlio, nato il [...] da un'altra relazione. Persona_6 La valutazione psicologica dell'Ospedale Sacco di Milano nell'ambito del procedimento relativo al figlio così conclude: Per_6
pagina 4 di 8 La ricorrente è stata dichiarata decaduta dalla potestà genitoriale relativamente al figlio con Per_6 decreto Tribunale per i Minorenni di Milano in data 17.7.2024 che così motiva:
“le valutazioni della madre da parte dei CTU dei procedimenti di entrambi i suoi figli conducevano alle stesse conclusioni, dove (CTU nel proc. di , pag. 23) Per_2
“plurimi sono gli aspetti di fragilità personologica indicativi di un bagaglio di competenze genitoriali deficitarie…(omissis)l'esame testale di evidenzia una situazione di fragilità narcisistica Parte_1 con profondi vissuti di svalutazione di sè. I conseguenti stati di ansia sono di difficile controllo, portano a inibizione cognitiva accompagnata da espressioni aggressive e agitazione. La difesa si organizza in movimenti di intellettualizzazione esasperati/esasperanti e vissuti persecutori. Il riconoscimento della realtà esterna e la differenziazione sé/altri sono labili. il controllo totalizzante sull'oggetto nei momenti di ansia diventa esagerato e aggressivo. la dotazione intellettiva permette l'instaurarsi di relazioni adeguate se non sono sollecitati i nuclei conflittuali. sono presenti buone capacità relazionali e movimenti riparativi nei momenti di calma…”. nel procedimento di OR
(pag. 5 ord. 912/2021): “la signora presenta un'identità che si definisce non integrata, fragile e poco consistente, con altrettanto scarsa propensione ad accettare critiche ed osservazioni, vissute come giudicanti e non come occasioni di crescita.,,, nel corso dei colloqui di CTU abbiamo assistito a importanti tendenze al deragliamento, incoerenze formali e ricostruzioni confuse e poco chiare di alcuni eventi significativi della sua vita. La capacità di tenuta sul piano di realtà è apparsa in alcuni casi estremamente labile e i buchi mnestici della signora possono essere suggestivi della presenza di
pagina 5 di 8 meccanismi difensivi di stampo dissociativo…tali caratteristiche incidono pesantemente sulle capacità genitoriali della signora…”
All'udienza del 23.4.2025 avanti il Giudice delegato la ha dichiarato: Pt_1
” Non vedo mia figlia da quando aveva 10 anni, per cui non ho parlato con lei di questa richiesta di collocamento.
Mia figlia ha chiesto al giudice di avere rapporti con me.
Mia figlia è collocata da entrambi i genitori.
La ctu aveva chiesto il collocamento prevalente presso di me.
Non ho nessun rapporto con i servizi sociali, che non hanno mai risposto alle mie mail. Chiedevo dove fosse, cosa facesse, chi fosse il medico, di poter interagire nelle decisioni e non ho mai ricevuto risposte o meglio, mi dicevano che mi avrebbero fatto sapere e non ricevevo nulla.Proponevo che facesse dei campus, non ricevevo risposte. Il padre faceva richiesta a scuola anche per mio conto e io non sapevo nulla. Il padre lavora a Monza, fa il vigile a Monza. Io ho provato a mandare una lettera a mia figlia e mi è tornata indietro.”
All'udienza del 25.9.2024 ha dichiarato:
”All'inizio dell'estate io chiedo informazioni per poter programmare l'estate con mia figlia, all'inizio l'ente mi dice che non sanno dov'è perché il padre non lo dice, per poi dirmi alla fine dell'estate dove è andata. Mi risulta che la figlia venga lasciata con i parenti della moglie del padre. Io propongo da 4 anni dei campus di inglese, dopo aver parlato con gli insegnanti oppure campus con il fratello oppure con me in Sicilia, dove è venuta con me, non mi rispondono per poi dirmi alla fine dell'estate dove è stata.
All'udienza del 7.11.2024 il G.D. ha proceduto all'audizione della minore, alla presenza dell' avv.
curatore speciale . CP_2 Controparte_4
La minore ha dichiarato:
“Frequento la classe IV del liceo scientifico scienze applicate a Mapelli di Monza. Vorrei proseguire gli studi nell'ambito della psicologia. Con il papà va tutto bene, non vedo né sento la mamma per mia volontà, non ho voglia di vederla. Anche quando stavo con lei, non riuscivo a percepirla come figura materna, per cui nel tempo l'attuale moglie di mio padre, , è riuscita a ricoprire il ruolo materno, in modo più efficace. Per_7
Anche il fatto di presentarsi sotto casa o fuori da scuola all'improvviso, per darmi delle lettere, è un comportamento che mi dà fastidio, lo vedo come un'invasione della mia sfera personale e amicale. Si è presentata anche all'oratorio, io mi vergogno di trovarmi in queste situazioni, mia madre non chiede a me di venire, si presenta e basta.
Vorrei che ciò non succedesse più. Mio padre e mi hanno sempre detto che non c'era alcun problema se volevo andare dalla Per_7 mamma. Invece, mia madre mi parlava sempre male di mio padre.
Non escludo di poter riprendere il rapporto con mia madre, ma devo dire che lei non è mai stata una figura di riferimento per me, per cui se dovessi riprendere in futuro il rapporto con lei sarebbe un rapporto tra persone adulte, non tra madre e figlia.
Io non voglio che mia madre sia informata del luogo ove vado in vacanza, in quanto non vorrei trovarla lì all'improvviso. Non voglio vederla il giorno di Natale, né ricevere regali per il tramite di altri o da lei direttamente.“ pagina 6 di 8 L'avv. ha dichiarato:” mi ha esposto la sua posizione da subito, in modo chiaro senza CP_2 Per_2 dubbi. Io sono stata contattata dal difensore della madre, che voleva che io sentissi la sua versione dei fatti, ritenendo la figlia manipolata, dicendomi che tutti raccontano bugie.
DE mi ha detto che si sente protetta e compresa dal padre e dalla moglie di suo padre, che lei si sente parte di questa famiglia, che ritiene una bella famiglia, che la protegge.
Ho parlato anche con il preside e gli insegnanti e mi hanno detto che la madre chiama la scuola perché vorrebbe organizzare dei corsi per la genitorialità. Anche il capo educatore dell'oratorio mi ha detto che si sente in difficoltà. Chiedo che sia vietato alla madre di presentarsi a scuola e all'oratorio, in quanto tale comportamento mette in difficoltà la figlia, gli insegnati, il preside e il personale dell'oratorio. Chiedo che l'ente sia autorizzato a richiedere il passaporto per che deve andare a Londra. Per_2
La madre ha chiesto all'oratorio la scheda di , la madre continua a chiedere informazioni sulla Per_2 figlia all'ente affidatario, dove va in vacanza e altro. L'ente chiede che il giudice specifichi cosa devono dire alla madre e cosa non devono dire. Insisto per la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale. “
Relativamente all'affidamento, la L. 56 del 2006 stabilisce che il Giudice deve preferire l'affidamento condiviso, salvo che risulti contrario all'interesse del minore. L'affidamento condiviso presuppone un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana. L'affido condiviso si pone come regola generale, rispetto alla quale la soluzione dell'affido esclusivo costituisce l'eccezione, derogabile solo laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (quali le ipotesi di manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore o di sua obiettiva lontananza o di un suo sostanziale disinteresse per il minore, con valutazione adeguatamente motivata dal Giudice, in positivo sull'idoneità del genitore affidatario e, in negativo, sulla idoneità educativa dell'altro genitore e sulla non rispondenza dell'affido condiviso all'interesse del minore (Cass. 12308/2010).
Nel caso in esame, la figlia minore, prossima al compimento della maggiore età, ha dichiarato che non ha mai avuto un rapporto facile con la madre, a differenza di quello che ha instaurato con la moglie di suo padre, , che percepisce come “figura materna”. Per_7
Non vede la madre per sua volontà e non vuole vederla, è infastidita dal fatto che si presenti sotto casa, a scuola o all'oratorio all'improvviso, il che crea in lei un forte disagio, non vuole che le sia comunicato il luogo dove va in vacanza, per non rischiare di vederla comparire all'improvviso. La madre, sebbene sia un medico esperto dell'infanzia e dell'adolescenza, non riesce a comprendere il disagio che le sue condotte creano alla figlia, al punto da chiedere il collocamento presso di sé con affidamento esclusivo, noncurante delle dichiarazioni di una ragazza che a settembre compirà 18 anni. Il tenore delle dichiarazioni della figlia e l'ormai prossimo raggiungimento della maggiore età inducono il Collegio a non ammettere una c.t.u. psicologica, peraltro già disposta a suo tempo nel procedimento avanti il Tribunale per i Minorenni di Milano che ha disposto il collocamento presso il padre.
E' del tutto inopportuno che la madre si avvicini alla figlia e ai luoghi dalla stessa frequentati (a mero titolo esemplificativo casa, scuola, oratorio), in quanto ciò crea una situazione di disagio per la figlia, che ha richiesto espressamente che ciò non avvenga. Non vuole che sia comunicato alla madre il luogo ove la figlia trascorre le vacanze, per evitare che la madre possa comparire all'improvviso. pagina 7 di 8 Il Collegio ritiene di confermare l'affido all'ente, al fine di consentire ad un soggetto terzo di assicurare una migliore gestione delle comunicazioni alla madre. L'ente dovrà limitarsi a comunicare alla madre i risultati scolastici della figlia al termine dell'anno scolastico, eventuali problemi di salute della figlia.
La figlia potrà decidere se e quando incontrare la madre.
La domanda di decadenza dalla potestà genitoriale va rigettata, in quanto non sono ravvisabili condotte tali da legittimarla, inoltre la figlia è prossima al compimento della maggiore età.
Le spese del presente giudizio devono essere poste a carico della ricorrente, soccombente.
Le spese del curatore speciale della ricorrente devono essere poste a carico della ricorrente, soccombente.
Non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I. Rigetta le domande della ricorrente e, per l'effetto, conferma l'affidamento della figlia minore ai servizi sociali territorialmente competenti in relazione alla residenza della figlia minore, attualmente Monza e il collocamento presso il padre. La figlia potrà decidere se e quando incontrare la madre. L'ente dovrà limitarsi a comunicare alla madre i risultati scolastici della figlia al termine dell'anno scolastico, eventuali problemi di salute della figlia. Non dovrà comunicare il luogo dove la figlia trascorre le vacanze;
II. Invita la madre a non avvicinarsi alla figlia e ai luoghi dalla stessa frequentati (a mero titolo esemplificativo casa, scuola, oratorio);
III. Rigetta la domanda di decadenza della madre dalla potestà genitoriale;
IV. Condanna la ricorrente a rimborsare a le spese del presente Controparte_1 giudizio, che liquida in euro 5.000 per compensi, oltre spese forfetarie 15%, iva e cp;
V. Condanna la ricorrente a rimborsare le spese del curatore speciale che liquida in euro 3.500 per compensi, oltre spese forfetarie 15%, iva e cpa.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 12.6.2025
Il Presidente rel.
Dr. Carmen Arcellaschi
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MO
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 65/2024 promossa da:
(C.F. ), nata ad [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
EL (MI), alla via F. Lippi n. 10, 20096, C.F. , madre della minore C.F._1 [...]
nata a [...] il [...], , rappresentata e difesa dall'Avv. Persona_1 C.F._2
Carlo Piazza del Foro di US IZ (C.F. ), con domicilio eletto presso il C.F._3 proprio Studio Legale sito in Gallarate (VA), Viale Carlo Noè n. 43/A, il quale dichiara ai sensi e per gli effetti dell'art. 170 IV comma C.p.c. di voler ricevere ogni comunicazione relativa al presente procedimento al fax n. 0331.771822 e/o all'indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
RICORRENTE contro
(C.F. ) nato a [...] il [...] e residente a Controparte_1 C.F._4
Monza in via Sicilia, n. 14, rappresentato e difeso dagli Avv. Lucia Gallè del Foro di Monza (C.F.:
; PI. 04950690968) PEC: fax: 02.24839921) C.F._5 Email_2 e dall'Avv. Luigi Diani (C.F.: – P.I ) entrambi con studio in CodiceFiscale_6 P.IVA_1
ES SA OV (MI) in viale Gramsci n. 212 Elegge domicilio ai fini del presente procedimento presso e nello studio degli stessi giusta delega in atti. L'avv. Lucia Gallè e l'avv. Luigi Diani dichiarano che il proprio indirizzo di posta elettronica è
Email_3 ed il numero di fax è 02/24839921 (Art. 2 L.80/2005, Art. Email_4
27 L.3/2006, Art. 3 D.P.R. 68/2005),
RESISTENTE
Con l'intervento di
pagina 1 di 8 Avv. nata a [...] il [...], con studio in Monza, Via degli Zavattari CP_2
n. 1, nominata Curatore Speciale della minore , nata a [...] il Persona_2
21.09.2007 residente in [...], c.f. , con provvedimento n. C.F._2 cronol. 13994/2024 del 25/09/2024, previa espressa dichiarazione di accettazione dell'incarico conferitole, del P.M. sede
OGGETTO: MODIFICA DI CONDIZIONI AI SENSI DELL' art. 473bis.29 c.p.c.
CONCLUSIONI per Parte_1 L'Avv. Carlo Piazza, nella sua qualità di procuratore e difensore della signora Parte_1 dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande proposte nella presente udienza di precisazione delle conclusioni da parte della difesa del signor , precisa le Controparte_1 proprie conclusioni come segue:
Nel merito in via principale:
-disporre, la revoca dell'affidamento ai Servizi della minore nata a [...] il Persona_2
21.09.2007;
-disporre l'affidamento esclusivo della minore alla madre, con collocamento presso la stessa Sig.ra ritenuta più idonea e, conseguentemente, disciplinare il diritto di visita del padre. Porre a Parte_1 carico del signor l'obbligo di corrispondere, a titolo di mantenimento della figlia, la somma di € Per_1
400,00 mensili, annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il 10 di ogni mese;
nonché di contribuire, nella misura del 50%, alle spese mediche e scolastiche straordinarie, come da protocollo del Tribunale di Milano;
-Disporre che i genitori seguano un percorso di sostegno alla genitorialità;
Con vittoria spese e competenze di causa.
In via istruttoria:
-disporsi CTU psicologica sulla minore e sui genitori, nonché sui rispettivi nuclei familiari allargati al fine di acclarare l'attuale status di salute psico-fisica della minore, eventuali situazioni di disagio, l'idoneità psico-fisica del padre, l'idoneità educativa e le dinamiche relazionali con i genitori e dei genitori tra di loro in funzione di un progetto educativo comune, l'esistenza di eventuali disturbi o sindromi che ne possano inficiare la crescita e l'apprendimento, individuando la migliore soluzione abitativa effettuando una comparazione tra le proposte formulate da ciascun genitore ed il migliore palinsesto affidativo per tempi e modi di custodia, previo esame;
-in caso di contestazione sulle circostanze di cui alla narrativa di cui al ricorso introduttivo, ammettersi prove per interpello e per testi sui capitoli di prova da articolare in apposita memoria istruttoria, con riserva di indicare i testi. Fatta riserva di ulteriormente dedurre e produrre, sia nel merito sia in via istruttoria, anche con l'indicazione di testimoni e produzione di documenti, nel proseguo del giudizio. Si specificano come testi, salvo indicarne altri capitoli e testimoni, nel prosieguo, la sig.ra
[...]
, residente in [...] di EL (MI). Tes_1
per Controparte_1
Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e pagina 2 di 8 contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale e con vittoria di competenze e spese, così giudicare:
Nel merito: per tutto quanto rappresentato e documentato in narrativa respingere tutte le domande formulate dalla Dott.ssa perché infondate in fatto ed in diritto ivi compresa quella di Parte_1 consulenza tecnica sulle parti essendo agli atti ampia ed esauriente documentazione in punto. Conseguentemente, condannare ex art 96 cpc I comma e II comma la sig.ra somma che il Parte_1
Giudice riterrà di giustizia a titolo risarcimento del danno subito dal resistente e la figlia Persona_2 per responsabilità aggravata per lite temeraria e per aver agito in totale mala fede per tutti i motivi narrati e documentati nel suesteso atto.
In via istruttoria: laddove ritenuto necessario chiede ammettersi prova per testi sulle circostanze di cui alla comparsa di costituzione con riserva di meglio articolare dedurre i capitoli di prova e si indicano a testi: Dr.ssa presso i ServiziSociali della città di EL;
- Dr.ssa Testimone_2 Testimone_3 presso i Servizi Sociali della città di EL;
Dr.ssa presso i Servizi Sociali della città Testimone_4 di EL;
Dr.ssa responsabile dei servizi Sociali di Monza;
Dr.ssa Testimone_5 Testimone_6 presso i Servizi Sociali di Monza;
Dr.ssa presso i Servizi Sociali di Monza;
Dr.ssa Testimone_7
presso i Servizi Sociali di Monza;
Dr. presso i Servizi Sociali di Testimone_8 Persona_3
Monza; Dr.ssa presso i Servizi Sociali di Monza;
Dr.ssa presso Persona_4 Controparte_3
Cooperativa Fraternità Capitano;
Dr.ssa presso ASST Fatebenefratelli Sacco. Persona_5
In ogni caso: con vittoria di competenze e spese di lite.
Per il curatore speciale della minore
Il curatore del minore nominato, richiamando il contenuto delle precedenti difese, nonché di quanto dichiarato da in occasione dell'udienza 7.11.24, insiste affinchè l'On.le Tribunale di Monza, Per_2
VOGLIA
Accogliere le seguenti CONCLUSIONI
In via principale:
- Confermarsi il decreto del TM di Milano 29.12.2017 e per l'effetto, l'affido all'Ente di residenza della minore , nata a [...] il [...], con collocamento della stessa presso il Persona_2 padre, nonché delle ulteriori disposizioni di cui al predetto provvedimento come confermato anche dalla CdA di Milano con provvedimento con. 1027/2019 - RG 26/18;
- Pronunciarsi la decadenza della responsabilità genitoriale della madre, ex art. 330 cc, Parte_1 stante le gravissime, reiterate e provate violazioni della genitrice ai propri doveri;
- Richiamando le relazioni dei servizi in atti, condannarsi la Sig. ex art. 473 bis n. 39 – Parte_1 comma 2 cpc al risarcimento dei danni tutti patiti dalla minore a causa delle Persona_2 gravissime violazioni dalla stessa poste in essere ad esclusivo danno della minore medesima;
- Emettere ogni altro provvedimento ritenuto di giustizia, nel pieno interesse della minore.
In via subordinata: nella denegata ipotesi di non accoglimento della sopra formulata domanda di decadenza della responsabilità genitoriale ex art. 330 cc della Sig.ra Parte_1
- disporre il divieto di avvicinamento in capo alla Sig.ra dei luoghi frequentati dalla Parte_1 minore ed in particolare l'Istituto scolastico Mapelli di Monza e/o l'oratorio di Persona_2 riferimento;
- disporre che l'Istituto scolastico Mapelli non comunichi alcuna informativa alla madre, ordinando per l'effetto, la cancellazione della Sig.ra dal registro elettronico e da ogni altra lista relativa Pt_1 l'informativa scolastica (compresi i colloqui genitori/insegnati); pagina 3 di 8 - delimitare il campo di informativa alla madre da parte dell'Ente affidatario;
- disporre che la madre non si avvicini, e/o cerchi alcun contatto, alla figlia minore Persona_2 in occasione delle festività natalizie e seguenti;
[...]
In ogni caso: con vittoria di spese.
Motivi della decisione
L'art. 473bis.29 c.p.c. ha previsto che le parti possano chiedere la revisione a tutela dei minori qualora sopravvengano giustificati motivi. Nel caso in esame la ricorrente chiede l'affidamento esclusivo della figlia minore , Persona_2 nata a [...] il [...], il collocamento presso di sé, stabilire le visite con il padre e un contributo a suo carico per il mantenimento della figlia. La figlia è stata affidata all'ente e collocata presso il padre con decreto del Tribunale per i Minorenni di Milano in data 29.12.2017 all'esito di una c.t.u disposta nel procedimento avanti il Tribunale per i Minorenni e, da allora, ha sempre vissuto con il padre. La relazione peritale del 5.4.2017 concludeva per l'affido all'ente e il collocamento presso la madre pur evidenziando la maggiore stabilità del padre e la sua capacità di sintonizzarsi sui bisogni della figlia, a differenza della madre che esercitava un'influenza disturbante sulla figlia. Prevedeva peraltro un ampliamento dei tempi di permanenza presso il padre con possibilità di immediato spostamento presso di lui laddove fossero stati boicottati i diritti del padre o vi fossero gravi manipolazioni da parte della madre. L'ente affidatario ha segnalato l'interferenza della madre nelle visite tra padre e figlia, che aveva alimentato sensi di colpa, conflitti di lealtà nella figlia e stati confusionali, per cui il Tribunale per i Minorenni ha ritenuto che il collocamento presso la madre potesse essere fonte di pregiudizio per la minore, disponendo il collocamento presso il padre.
La ricorrente ha proposto reclamo avverso il decreto Tribunale per i Minorenni di Milano avanti la
Corte di Appello di Milano, che lo rigettava con decreto 1027/2019.
Nella relazione in data 18.9.2024 l'ente affidatario dà atto di aver tentato di ripristinare nel tempo gli incontri tra la madre e la figlia con l'ausilio della psicoterapeuta dr. ma la figlia dichiarava CP_3 che gli incontri andavano malissimo, finivano sempre per litigare. In tal senso sono anche le dichiarazioni che la figlia e la dr. Coscienza hanno reso avanti il giudice tutelare (cfr. doc. 13 e 14 del resistente).
La madre non ha mai dimostrato la benchè minima capacità critica di fronte alle reazioni della figlia. La ricorrente ha un altro figlio, nato il [...] da un'altra relazione. Persona_6 La valutazione psicologica dell'Ospedale Sacco di Milano nell'ambito del procedimento relativo al figlio così conclude: Per_6
pagina 4 di 8 La ricorrente è stata dichiarata decaduta dalla potestà genitoriale relativamente al figlio con Per_6 decreto Tribunale per i Minorenni di Milano in data 17.7.2024 che così motiva:
“le valutazioni della madre da parte dei CTU dei procedimenti di entrambi i suoi figli conducevano alle stesse conclusioni, dove (CTU nel proc. di , pag. 23) Per_2
“plurimi sono gli aspetti di fragilità personologica indicativi di un bagaglio di competenze genitoriali deficitarie…(omissis)l'esame testale di evidenzia una situazione di fragilità narcisistica Parte_1 con profondi vissuti di svalutazione di sè. I conseguenti stati di ansia sono di difficile controllo, portano a inibizione cognitiva accompagnata da espressioni aggressive e agitazione. La difesa si organizza in movimenti di intellettualizzazione esasperati/esasperanti e vissuti persecutori. Il riconoscimento della realtà esterna e la differenziazione sé/altri sono labili. il controllo totalizzante sull'oggetto nei momenti di ansia diventa esagerato e aggressivo. la dotazione intellettiva permette l'instaurarsi di relazioni adeguate se non sono sollecitati i nuclei conflittuali. sono presenti buone capacità relazionali e movimenti riparativi nei momenti di calma…”. nel procedimento di OR
(pag. 5 ord. 912/2021): “la signora presenta un'identità che si definisce non integrata, fragile e poco consistente, con altrettanto scarsa propensione ad accettare critiche ed osservazioni, vissute come giudicanti e non come occasioni di crescita.,,, nel corso dei colloqui di CTU abbiamo assistito a importanti tendenze al deragliamento, incoerenze formali e ricostruzioni confuse e poco chiare di alcuni eventi significativi della sua vita. La capacità di tenuta sul piano di realtà è apparsa in alcuni casi estremamente labile e i buchi mnestici della signora possono essere suggestivi della presenza di
pagina 5 di 8 meccanismi difensivi di stampo dissociativo…tali caratteristiche incidono pesantemente sulle capacità genitoriali della signora…”
All'udienza del 23.4.2025 avanti il Giudice delegato la ha dichiarato: Pt_1
” Non vedo mia figlia da quando aveva 10 anni, per cui non ho parlato con lei di questa richiesta di collocamento.
Mia figlia ha chiesto al giudice di avere rapporti con me.
Mia figlia è collocata da entrambi i genitori.
La ctu aveva chiesto il collocamento prevalente presso di me.
Non ho nessun rapporto con i servizi sociali, che non hanno mai risposto alle mie mail. Chiedevo dove fosse, cosa facesse, chi fosse il medico, di poter interagire nelle decisioni e non ho mai ricevuto risposte o meglio, mi dicevano che mi avrebbero fatto sapere e non ricevevo nulla.Proponevo che facesse dei campus, non ricevevo risposte. Il padre faceva richiesta a scuola anche per mio conto e io non sapevo nulla. Il padre lavora a Monza, fa il vigile a Monza. Io ho provato a mandare una lettera a mia figlia e mi è tornata indietro.”
All'udienza del 25.9.2024 ha dichiarato:
”All'inizio dell'estate io chiedo informazioni per poter programmare l'estate con mia figlia, all'inizio l'ente mi dice che non sanno dov'è perché il padre non lo dice, per poi dirmi alla fine dell'estate dove è andata. Mi risulta che la figlia venga lasciata con i parenti della moglie del padre. Io propongo da 4 anni dei campus di inglese, dopo aver parlato con gli insegnanti oppure campus con il fratello oppure con me in Sicilia, dove è venuta con me, non mi rispondono per poi dirmi alla fine dell'estate dove è stata.
All'udienza del 7.11.2024 il G.D. ha proceduto all'audizione della minore, alla presenza dell' avv.
curatore speciale . CP_2 Controparte_4
La minore ha dichiarato:
“Frequento la classe IV del liceo scientifico scienze applicate a Mapelli di Monza. Vorrei proseguire gli studi nell'ambito della psicologia. Con il papà va tutto bene, non vedo né sento la mamma per mia volontà, non ho voglia di vederla. Anche quando stavo con lei, non riuscivo a percepirla come figura materna, per cui nel tempo l'attuale moglie di mio padre, , è riuscita a ricoprire il ruolo materno, in modo più efficace. Per_7
Anche il fatto di presentarsi sotto casa o fuori da scuola all'improvviso, per darmi delle lettere, è un comportamento che mi dà fastidio, lo vedo come un'invasione della mia sfera personale e amicale. Si è presentata anche all'oratorio, io mi vergogno di trovarmi in queste situazioni, mia madre non chiede a me di venire, si presenta e basta.
Vorrei che ciò non succedesse più. Mio padre e mi hanno sempre detto che non c'era alcun problema se volevo andare dalla Per_7 mamma. Invece, mia madre mi parlava sempre male di mio padre.
Non escludo di poter riprendere il rapporto con mia madre, ma devo dire che lei non è mai stata una figura di riferimento per me, per cui se dovessi riprendere in futuro il rapporto con lei sarebbe un rapporto tra persone adulte, non tra madre e figlia.
Io non voglio che mia madre sia informata del luogo ove vado in vacanza, in quanto non vorrei trovarla lì all'improvviso. Non voglio vederla il giorno di Natale, né ricevere regali per il tramite di altri o da lei direttamente.“ pagina 6 di 8 L'avv. ha dichiarato:” mi ha esposto la sua posizione da subito, in modo chiaro senza CP_2 Per_2 dubbi. Io sono stata contattata dal difensore della madre, che voleva che io sentissi la sua versione dei fatti, ritenendo la figlia manipolata, dicendomi che tutti raccontano bugie.
DE mi ha detto che si sente protetta e compresa dal padre e dalla moglie di suo padre, che lei si sente parte di questa famiglia, che ritiene una bella famiglia, che la protegge.
Ho parlato anche con il preside e gli insegnanti e mi hanno detto che la madre chiama la scuola perché vorrebbe organizzare dei corsi per la genitorialità. Anche il capo educatore dell'oratorio mi ha detto che si sente in difficoltà. Chiedo che sia vietato alla madre di presentarsi a scuola e all'oratorio, in quanto tale comportamento mette in difficoltà la figlia, gli insegnati, il preside e il personale dell'oratorio. Chiedo che l'ente sia autorizzato a richiedere il passaporto per che deve andare a Londra. Per_2
La madre ha chiesto all'oratorio la scheda di , la madre continua a chiedere informazioni sulla Per_2 figlia all'ente affidatario, dove va in vacanza e altro. L'ente chiede che il giudice specifichi cosa devono dire alla madre e cosa non devono dire. Insisto per la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale. “
Relativamente all'affidamento, la L. 56 del 2006 stabilisce che il Giudice deve preferire l'affidamento condiviso, salvo che risulti contrario all'interesse del minore. L'affidamento condiviso presuppone un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana. L'affido condiviso si pone come regola generale, rispetto alla quale la soluzione dell'affido esclusivo costituisce l'eccezione, derogabile solo laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (quali le ipotesi di manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore o di sua obiettiva lontananza o di un suo sostanziale disinteresse per il minore, con valutazione adeguatamente motivata dal Giudice, in positivo sull'idoneità del genitore affidatario e, in negativo, sulla idoneità educativa dell'altro genitore e sulla non rispondenza dell'affido condiviso all'interesse del minore (Cass. 12308/2010).
Nel caso in esame, la figlia minore, prossima al compimento della maggiore età, ha dichiarato che non ha mai avuto un rapporto facile con la madre, a differenza di quello che ha instaurato con la moglie di suo padre, , che percepisce come “figura materna”. Per_7
Non vede la madre per sua volontà e non vuole vederla, è infastidita dal fatto che si presenti sotto casa, a scuola o all'oratorio all'improvviso, il che crea in lei un forte disagio, non vuole che le sia comunicato il luogo dove va in vacanza, per non rischiare di vederla comparire all'improvviso. La madre, sebbene sia un medico esperto dell'infanzia e dell'adolescenza, non riesce a comprendere il disagio che le sue condotte creano alla figlia, al punto da chiedere il collocamento presso di sé con affidamento esclusivo, noncurante delle dichiarazioni di una ragazza che a settembre compirà 18 anni. Il tenore delle dichiarazioni della figlia e l'ormai prossimo raggiungimento della maggiore età inducono il Collegio a non ammettere una c.t.u. psicologica, peraltro già disposta a suo tempo nel procedimento avanti il Tribunale per i Minorenni di Milano che ha disposto il collocamento presso il padre.
E' del tutto inopportuno che la madre si avvicini alla figlia e ai luoghi dalla stessa frequentati (a mero titolo esemplificativo casa, scuola, oratorio), in quanto ciò crea una situazione di disagio per la figlia, che ha richiesto espressamente che ciò non avvenga. Non vuole che sia comunicato alla madre il luogo ove la figlia trascorre le vacanze, per evitare che la madre possa comparire all'improvviso. pagina 7 di 8 Il Collegio ritiene di confermare l'affido all'ente, al fine di consentire ad un soggetto terzo di assicurare una migliore gestione delle comunicazioni alla madre. L'ente dovrà limitarsi a comunicare alla madre i risultati scolastici della figlia al termine dell'anno scolastico, eventuali problemi di salute della figlia.
La figlia potrà decidere se e quando incontrare la madre.
La domanda di decadenza dalla potestà genitoriale va rigettata, in quanto non sono ravvisabili condotte tali da legittimarla, inoltre la figlia è prossima al compimento della maggiore età.
Le spese del presente giudizio devono essere poste a carico della ricorrente, soccombente.
Le spese del curatore speciale della ricorrente devono essere poste a carico della ricorrente, soccombente.
Non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I. Rigetta le domande della ricorrente e, per l'effetto, conferma l'affidamento della figlia minore ai servizi sociali territorialmente competenti in relazione alla residenza della figlia minore, attualmente Monza e il collocamento presso il padre. La figlia potrà decidere se e quando incontrare la madre. L'ente dovrà limitarsi a comunicare alla madre i risultati scolastici della figlia al termine dell'anno scolastico, eventuali problemi di salute della figlia. Non dovrà comunicare il luogo dove la figlia trascorre le vacanze;
II. Invita la madre a non avvicinarsi alla figlia e ai luoghi dalla stessa frequentati (a mero titolo esemplificativo casa, scuola, oratorio);
III. Rigetta la domanda di decadenza della madre dalla potestà genitoriale;
IV. Condanna la ricorrente a rimborsare a le spese del presente Controparte_1 giudizio, che liquida in euro 5.000 per compensi, oltre spese forfetarie 15%, iva e cp;
V. Condanna la ricorrente a rimborsare le spese del curatore speciale che liquida in euro 3.500 per compensi, oltre spese forfetarie 15%, iva e cpa.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 12.6.2025
Il Presidente rel.
Dr. Carmen Arcellaschi
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