Articolo 13 del Decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299
Articolo 12Articolo 14
Versione
21 maggio 1994
Art. 13. O n e r i 1. Al complessivo onere derivante dall'applicazione del presente capo, con esclusione di quello derivante dall'applicazione degli articoli 5, comma 19, 6, 7 e 11, valutato in lire 1.654 miliardi per l'anno 1994, in lire 1.365 miliardi per l'anno 1995 ed in lire 1.375 miliardi per l'anno 1996, si provvede: quanto a lire 947 miliardi per l'anno 1994, a lire 1.010 miliardi per l'anno 1995 ed a lire 940 miliardi per l'anno 1996, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale; quanto a lire 170 miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 del medesimo stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale; quanto a lire 537 miliardi per l'anno 1994, a lire 185 miliardi per l'anno 1995 ed a lire 265 miliardi per l'anno 1996, mediante riduzione delle disponibilita' del Fondo per l'occupazione di cui all' articolo 11, comma 31, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui ai commi 31 e 32 del predetto articolo 11.
Entrata in vigore il 21 maggio 1994
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