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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 13/03/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA OGGETTO: IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Separazione TRIBUNALE DI MATERA
consensuale e Il Tribunale di Matera, riunito in Camera di Consiglio il giorno contestuale 12/03/2025, nelle persone dei magistrati: domanda di dott. Riccardo Greco Presidente rel. divorzio dott. Gaetano Catalani Giudice
dott.ssa Tiziana Caradonio Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile n. 2300/2024 R.G., sulla domanda proposta da:
, nata a [...] il [...] Parte_1
(C.F. ), con l'avvocato VENA MARIA TERESA, C.F._1
E
, nato a [...] il Controparte_1
16/06/1978 (C.F. ), con l'avvocato MANUELLO C.F._2
DORIANO, con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale,
Oggetto: separazione consensuale e contestuale domanda di divorzio
FATTO E DIRITTO
Visto il ricorso per separazione consensuale e cessazione degli effetti civili del matrimonio del matrimonio sottoscritto dai predetti coniugi e depositato il 10 dicembre 2024, contenente le condizioni della separazione, con contestuale richiesta di pronuncia di divorzio alle medesime condizioni;
Viste le note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di comparizione dei coniugi, dai procuratori costituiti, con le quali le parti hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione, la volontà di separarsi e l'irreversibilità della frattura del rapporto affettivo coniugale;
considerato che
il P.M. in sede ha espresso parere favorevole all'omologazione della separazione consensuale;
rilevato che le condizioni concordate dai coniugi sono conformi a legge, non contrastando con principi di ordine pubblico o norme imperative,
e soddisfano le esigenze della prole, con conseguente manifesta superfluità dell'ascolto dei minori (art. 473 bis, 4 c.p.c.), stante le previsioni che garantiscono le obbligazioni in loro vantaggio e il mantenimento delle relazioni significative con entrambi i genitori;
considerato che
con il ricorso introduttivo le parti hanno altresì chiesto la pronuncia di divorzio;
rilevato che con la sentenza n. 28727 del 16 ottobre 2023 la Corte di Cassazione, pronunciandosi sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Treviso relativo all'ammissibilità del cumulo di domande congiunte di separazione e divorzio, ha enunciato il seguente principio di diritto: «in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis 51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio» e che, pertanto, la causa deve essere rimessa in istruttoria dinanzi al giudice delegato per l'ulteriore corso;
tenuto conto che le spese di lite saranno regolate al momento della statuizione definitiva;
letti gli art. 473-bis.49 e 473-bis. 51 c.p.c.;
P.Q.M
Il Tribunale di Matera, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 10/12/2024 da e Parte_1
, così provvede: Controparte_1
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi Parte_1
, e , coniugati il 24/10/2012 in
[...] Controparte_1
MATERA, alle condizioni da loro concordate, sottoscritte e contenute nel ricorso per separazione consensuale sottoscritto dai predetti coniugi ed iscritto a ruolo il 12/12/2024;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di MATERA di procedere all'annotazione della presente sentenza sul registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012, Parte II, serie A, numero 232;
3) dispone per il prosieguo come da separata ordinanza;
4) spese al definitivo.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si ordina l'oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il 12/03/2025.
Il Presidente est.
Dott. Riccardo Greco