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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 43/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 02/04/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ALCARO GIUSEPPE, Presidente
GA RT, AT
GAROFALO GIOVANNI, Giudice
in data 02/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 751/2023 depositato il 17/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - NZ
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202200001641000 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Come in atti depositati
Resistente/Appellato: Come in atti depositati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 , esercente la professione di avvocato, impugna il preavviso di fermo amministrativo n. 03080202200001641000 notificata in data 04/10/2022, relativo all'autovettura Audi Q3 targata Targa_1, eccependo l'insussistenza del potere di riscossione coattiva sul bene in quanto strumentale all'esercizio della propria attività professionale ex art. 86, comma 2, D.P.R. n. 602/1973. A sostegno della pretesa, la parte allega la fattura di acquisto e l'estratto del registro dei beni ammortizzabili.
L'Ufficio resistente si costituisce contestando la fondatezza del ricorso, rilevando come la mera classificazione contabile del bene non sia idonea a dimostrare la strumentalità "per natura" o "per destinazione specifica" dell'autovettura, non emergendo un nesso di necessità assoluta tra il veicolo e lo svolgimento dell'attività forense.
La causa è stata quindi posta in decisione nell'udienza del 2.4.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia verte sulla corretta interpretazione e applicazione del requisito di strumentalità previsto dall'art. 86, comma 2, del D.P.R. 602/1973, ai fini dell'esenzione dall'iscrizione del fermo amministrativo.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la nozione di bene strumentale per il professionista non può essere sovrapposta sic et simpliciter alla corretta tenuta delle scritture contabili o all'inserimento del bene nel registro dei cespiti ammortizzabili. L'onere della prova, gravante sul contribuente, richiede la dimostrazione di un nesso di "strumentalità necessaria", ovvero che il bene sia essenziale e indispensabile per l'esercizio dell'attività, tale che la sua sottrazione pregiudicherebbe oggettivamente il lavoro del professionista.
Nel caso di specie, il ricorrente ha fondato la propria difesa quasi esclusivamente sull'evidenza contabile.
Tale affermazione rimane confinata nell'alveo delle asserzioni generiche, mancando la prova di una relazione diretta e indissolubile tra il veicolo e la produzione del reddito professionale. Il registro dei beni ammortizzabili attesta una scelta di natura fiscale e deduttiva, ma non certifica l'uso esclusivo o la necessità imprescindibile del bene in funzione della professione svolta.
Come già ribadito dalla Corte di Cassazione in recenti ordinanze (Cass. ordinanze n. 34813/2024 e n.
7156/2025), l'autovettura, per la sua intrinseca natura di bene a uso promiscuo, non gode di una presunzione di strumentalità, nè è stata fornita prova che l'attività dell'avvocato Ricorrente_1 sia caratterizzata da peculiarità tali da rendere l'Audi Q3 un bene indispensabile.
La Corte specifica, infatti, che la strumentalità non può essere meramente "patrimoniale" ma deve essere
"funzionale" come, ad esempio, camions o furgoni di imprese di trasporto, taxi/NCC, macchinari edili
(escavatori) e altri mezzi indispensabili alla produzione di reddito. Diversamente, per una professione intellettuale il mero utilizzo promiscuo dell'auto (per recarsi in studio o per visite) è considerato non indispensabile dalla Corte che ha infatti stabilito che il semplice utilizzo dell'auto per raggiungere gli uffici giudiziari non basta a renderla strumentale (Cass. ordinanza n. 7156/2025).
Per tali ragioni, il ricorso non può trovare accoglimento, risultando legittimo l'operato dell'Agente della
RI che ha rigettato l'istanza di annullamento in autotutela per carenza di prova rigorosa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di NZ, Sezione 3°, definitivamente pronunciando:
-Rigetta il ricorso;
-Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate -
RI, liquidate in complessivi euro 1.200,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in NZ, il 2 aprile 2025
Il AT RO ZU
Il Presidente [Giuseppe Alcaro]
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 02/04/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ALCARO GIUSEPPE, Presidente
GA RT, AT
GAROFALO GIOVANNI, Giudice
in data 02/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 751/2023 depositato il 17/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - NZ
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202200001641000 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Come in atti depositati
Resistente/Appellato: Come in atti depositati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 , esercente la professione di avvocato, impugna il preavviso di fermo amministrativo n. 03080202200001641000 notificata in data 04/10/2022, relativo all'autovettura Audi Q3 targata Targa_1, eccependo l'insussistenza del potere di riscossione coattiva sul bene in quanto strumentale all'esercizio della propria attività professionale ex art. 86, comma 2, D.P.R. n. 602/1973. A sostegno della pretesa, la parte allega la fattura di acquisto e l'estratto del registro dei beni ammortizzabili.
L'Ufficio resistente si costituisce contestando la fondatezza del ricorso, rilevando come la mera classificazione contabile del bene non sia idonea a dimostrare la strumentalità "per natura" o "per destinazione specifica" dell'autovettura, non emergendo un nesso di necessità assoluta tra il veicolo e lo svolgimento dell'attività forense.
La causa è stata quindi posta in decisione nell'udienza del 2.4.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia verte sulla corretta interpretazione e applicazione del requisito di strumentalità previsto dall'art. 86, comma 2, del D.P.R. 602/1973, ai fini dell'esenzione dall'iscrizione del fermo amministrativo.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la nozione di bene strumentale per il professionista non può essere sovrapposta sic et simpliciter alla corretta tenuta delle scritture contabili o all'inserimento del bene nel registro dei cespiti ammortizzabili. L'onere della prova, gravante sul contribuente, richiede la dimostrazione di un nesso di "strumentalità necessaria", ovvero che il bene sia essenziale e indispensabile per l'esercizio dell'attività, tale che la sua sottrazione pregiudicherebbe oggettivamente il lavoro del professionista.
Nel caso di specie, il ricorrente ha fondato la propria difesa quasi esclusivamente sull'evidenza contabile.
Tale affermazione rimane confinata nell'alveo delle asserzioni generiche, mancando la prova di una relazione diretta e indissolubile tra il veicolo e la produzione del reddito professionale. Il registro dei beni ammortizzabili attesta una scelta di natura fiscale e deduttiva, ma non certifica l'uso esclusivo o la necessità imprescindibile del bene in funzione della professione svolta.
Come già ribadito dalla Corte di Cassazione in recenti ordinanze (Cass. ordinanze n. 34813/2024 e n.
7156/2025), l'autovettura, per la sua intrinseca natura di bene a uso promiscuo, non gode di una presunzione di strumentalità, nè è stata fornita prova che l'attività dell'avvocato Ricorrente_1 sia caratterizzata da peculiarità tali da rendere l'Audi Q3 un bene indispensabile.
La Corte specifica, infatti, che la strumentalità non può essere meramente "patrimoniale" ma deve essere
"funzionale" come, ad esempio, camions o furgoni di imprese di trasporto, taxi/NCC, macchinari edili
(escavatori) e altri mezzi indispensabili alla produzione di reddito. Diversamente, per una professione intellettuale il mero utilizzo promiscuo dell'auto (per recarsi in studio o per visite) è considerato non indispensabile dalla Corte che ha infatti stabilito che il semplice utilizzo dell'auto per raggiungere gli uffici giudiziari non basta a renderla strumentale (Cass. ordinanza n. 7156/2025).
Per tali ragioni, il ricorso non può trovare accoglimento, risultando legittimo l'operato dell'Agente della
RI che ha rigettato l'istanza di annullamento in autotutela per carenza di prova rigorosa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di NZ, Sezione 3°, definitivamente pronunciando:
-Rigetta il ricorso;
-Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate -
RI, liquidate in complessivi euro 1.200,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in NZ, il 2 aprile 2025
Il AT RO ZU
Il Presidente [Giuseppe Alcaro]