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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 08/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
In composizione collegiale in persona dei giudici: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente rel. est. dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 510/2022 R.G.A.C., posta in delibe- razione all'udienza del 17 settembre 2024, vertente
tra
, nata a [...] il [...], cod. fisc. , elet- Parte_1 C.F._1
tivamente domiciliata in Crotone, alla piazza Pitagora, n. 1, presso lo studio dell'avv. Raffaela Lavigna (cod. fisc. – pec: C.F._2 [...]
, che la rappresenta e difende, per man- Email_1
dato in calce al ricorso;
ricorrente
e
, nato a [...] il [...], cod. fisc. , Controparte_1 C.F._3
1 elettivamente domiciliato in Cutro, alla Piazza Mercato, n. 8, presso lo studio dell'avv. Domenico Olivo (cod. fisc. , pec: C.F._4 [...]
, che lo rappresenta e difende per mandato in calce alla compar- Email_2
sa di costituzione;
resistente
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto
OGGETTO: Separazione giudiziale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 18.3.2022, , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio con rito concordatario con in Cutro il Controparte_1
giorno 18.6.2005 (trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Cutro con il n. 9, anno 2005, Parte II, Serie A, certificato in atti); che in costanza di ma- trimonio erano nati tre figli, , nato a [...] il [...], Per_1 Persona_2
, nato a [...] il [...], e nato a [...] il
[...] Persona_3
12.03.2014; che tra i coniugi si erano verificati insanabili contrasti, a causa del comportamento violento del , oltre che disinteressato dal punto di CP_1
vista morale ed economico, che avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che la aveva più volte denunciato il marito, a partire dal Pt_1
2006, rimettendo poi le querele per le minacce ricevute dal;
che a se- CP_1
guito di ulteriore denuncia del 15.4.2017, in data 4.5.2017 era stata emessa una misura cautelare dal GIP del Tribunale di Crotone a carico del , ed CP_1
all'esito del processo egli era stato condannato alla pena di anni tre di reclusio- ne, con sentenza poi confermata dalla Corte d'Appello di Catanzaro e dalla
Cassazione; che al era stata diagnosticata la patologia della “psicosi CP_1
SAI da discontrollo degli impulsi”; che con decreto del 10.7.2018, depositato il
2 16.8.2018, il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro aveva sospeso la responsa- bilità genitoriale del , assegnandogli prescrizioni;
che il CP_1 CP_1
era stato detenuto dal 5.5.2017 al 18.1.2022, poi trasferito presso una clinica e poi ricostretto in carcere, a causa di due episodi di evasione;
che nel gennaio 2022 ella aveva dato la possibilità al di riceverlo in casa per la misura al- CP_1
ternativa; che tuttavia dal 19.1.2022 al 22.1.2022 il aveva ripreso ad CP_1
essere minaccioso e violento e in data 22.1.2022 aveva nuovamente aggredito la moglie con una testata al naso, tanto che ella aveva nuovamente dovuto denun- ciarlo e il era riportato in carcere in data 25.1.2022. CP_1
Chiedeva, pertanto, la pronuncia della separazione personale con adde- bito al , la dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoria CP_1
di , in via subordinata l'affido esclusivo dei figli minori alla Controparte_1
madre, l'assegnazione alla madre della casa familiare (in Cutro alla via Grande,
31) oltre che della casa estiva (in Cutro, alla via Marinella – loc. Steccato di Cu- tro), la previsione di un assegno a carico del marito e per i minori di € 800,00 mensili oltre al concorso del 50% tra i genitori per le spese straordnarie per i minori.
2. si costituiva con propria comparsa, deducendo: che Controparte_1
quanto riferito dalla non corrispondeva al vero in quanto i dissidi fami- Pt_1
liari si erano verificati a causa delle continue provocazioni della nei Pt_1
suoi confronti e delle numerose denunce;
che la era sempre stata astio- Pt_1
sa e provocatrice nei suoi confronti e nei confronti di sua madre;
che ella mani- festava interesse soltanto per i beni materiali del marito e denigrava la suocera, salvo poi chiederle di tenere i figli per l'intero periodo estivo;
che anche l'episodio del gennaio 2022 era stato raccontato artatamente in quanto non cor- rispondeva al vero che egli aveva dato una testata alla moglie, ma la moglie aveva sempre cercato di istigarlo con minacce e insulti continui;
che anche dalle relazioni carcerarie si evinceva che egli, affetto da disturbo bipolare, aveva co-
3 munque svolto un buon percorso ed aveva acceduto ai benefici dei permessi premio oltre ad aver aiutato un altro detenuto, si era sottoposto alle visite ed al- le terapie prescritte dal CSM di Crotone;
che egli era sempre stato amorevole e dedito ai figli;
che egli non poteva lavorare a causa della sua patologia mentre la moglie lavorava;
che la casa familiare era in parte di proprietà di sua madre e non avrebbe potuto dare la disponibilità per la casa al mare, anche in quanto la aveva acquistato un'abitazione in Botricello che avrebbe potuto essere Pt_1
adibita a casa familiare. Tanto premesso, chiedeva la pronuncia della separa- zione personale con addebito alla moglie, il rigetto della domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale, il rigetto della domanda di affidamento esclusi- vo dei figli minori, l'affidamento condiviso dei figli minori per quando fosse cessata la sua misura carceraria, la previsione di un suo contributo di € 500,00 per il mantenimento dei figli oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per i figli, il rigetto della domanda di assegnazione della casa familiare e della casa estiva.
3. Dinanzi al Presidente del Tribunale, in data 18.7.2022, compariva la so- la ed entrambi i difensori, mentre non compa- Parte_1 Controparte_1
riva, in quanto detenuto;
era sentita la all'esito il Presidente del Tribu- Pt_1
nale dava i provvedimenti provvisori (affidamento condiviso dei figli ad en- trambi i genitori con collocamento prevalente materno e visite paterne con l'ausilio dei servizi sociali alla cessazione dello stato detentivo, assegnazione al- la moglie della casa familiare in Cutro, previsione di un assegno di € 500,00 a carico del padre per i figli, suddivisione delle spese straordinarie al 50% tra le parti).
4. Disposta l'audizione dei due figli più grandi della coppia, che la madre non riusciva a portare in Tribunale, a cagione del loro rifiuto, il giudice relatore chiedeva una relazione ai Servizi Sociali previa visita domiciliare.
5. In data 22.6.2023 era depositata la chiesta relazione dei Servizi Sociali
4 di Cutro. Era dunque svolta l'attività istruttoria, mediante audizione dei testi
, , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
[...
oltre che per la prova contraria.
6. All'udienza del 17.9.2024 la causa era trattenuta in decisione sulle con- clusioni delle parti, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Alla stregua delle acquisite emergenze processuali, stima il Tribunale che la causa sia matura per la decisione nel suo complesso, senza che appaia ne- cessario od anche solo opportuno procedere all'espletamento di qualsivoglia ul- teriore istruttoria;
giova, infatti, osservare che le parti all'udienza di precisazio- ne delle conclusioni hanno chiesto la decisione, che i coniugi sono separati di fatto già dal 2022 e che gli stessi hanno manifestato espressamente di non voler- si riconciliare.
Nel merito deve ritenersi che la proposta domanda di separazione è fon- data e, pertanto, meritevole di accoglimento.
I coniugi hanno contratto matrimonio in Cutro il giorno 18.6.2005 ed hanno avuto tre figli, , nato a [...] il [...] (oramai maggioren- Per_1
ne), , nato a [...] il [...], e nato a Persona_4 Persona_3
Crotone il 12.03.2014.
Già partire dal gennaio 2022 i coniugi si sono separati di fatto e il negati- vo esito del preliminare tentativo di conciliazione esperito dal Presidente del
Tribunale a causa dell'assenza del , detenuto, il contenuto degli atti di- CP_1
fensivi, la comprovata indisponibilità dei coniugi a pervenire ad una soluzione concordata, attestano con assoluta univocità quanto dedotto da entrambi in me- rito alla verificatasi intollerabilità della prosecuzione della convivenza matri- moniale, sì che nessuna esitazione può incontrarsi nel riconoscere come tra i co-
5 niugi sia venuta a crearsi una frattura allo stato irreversibile e ostativa alla rico- stituzione dell'armonia di coppia: sussistono, di conseguenza, i presupposti di fatto e di diritto per far luogo alla declaratoria di separazione personale ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, primo comma, cod. civ.
8. Dev'essere esaminata la domanda di addebito della separazione pro- posta da entrambe le parti.
Deve rilevarsi che la domanda di addebito formulata dalla moglie è fon- data e può essere accolta, mentre è infondata quella del marito.
Per fondare una pronuncia di addebito della separazione devono essere addotte e dimostrate azioni delle parti che costituiscano “...comportamento vo- lontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimo- nio...” che sia causa necessaria e sufficiente a determinare “l'irreversibile intol- lerabilità della ulteriore convivenza” (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14840 del
27/06/2006; Sez. 1, Sentenza n. 12383 del 11/06/2005).
Nel caso di specie, la ricorrente addebita al comportamenti CP_1
violenti, aggressivi e scostanti durante tutta la durata del matrimonio, tanto che ella l'aveva denunciato sin da un anno dopo il matrimonio e più volte negli an- ni successivi, rimettendo le querele poi per le minacce ricevute e anche per l'affetto che provava nei suoi confronti.
In ogni modo, i coniugi poi si sono separati a causa dell'ultimo episodio del 22.1.2022 nel quale il avrebbe dato una testata alla moglie. CP_1
Dal canto suo, il dichiara che ad essere aggressiva e indispo- CP_1
nente era stata proprio la nel corso dell'intera convivenza matrimoniale Pt_1
ma egli, mosso da sentimenti di affetto verso la moglie e per l'unione familiare, aveva sempre cercato di mostrarsi un buon marito ed un buon padre.
Deve premettersi che in tema di addebito della separazione, la presenza di comportamenti ambivalenti e non trasparenti da parte di ciascun coniuge verso l'altro non rendono verosimile un'univoca responsabilità dell'uno o
6 dell'altro coniuge, ma consentono di dedurre il sopravvento di una situazione di reciproco venir meno delle aspettative riposte l'uno nell'altro, cosa che ha fi- nito per minare la fiducia di coppia e l'unione matrimoniale (Cass., 24.5.2023, n.
13496).
Ciò premesso, vai la pena di evidenziare che è noto che l'art. 151, co 2,
c.c. dispone che il giudice, nel dichiarare la separazione, l'addebiti al coniuge che ne ha dato causa tenendo un comportamento contrario ai doveri che deri- vano dal matrimonio. Non è richiesto l'intento lesivo nella condotta del coniuge cui la separazione è addebitabile, ma è sufficiente la consapevolezza da parte sua della violazione dei doveri coniugali.
Inoltre, nel valutare l'addebitabilità della separazione, il giudice dovrà tener conto dell'efficienza causale del comportamento oggetto di giudizio, escludendola nell'ipotesi in cui la violazione dell'obbligo coniugale sia conse- guenza di una preesistente situazione di intollerabilità.
Tenuto conto di quanto innanzi e ritornando all'esame della fattispecie, deve ritenersi che nel presente giudizio ricorrano gli estremi per l'addebito del- la separazione al marito.
L'indagine sulla intollerabilità della convivenza deve infatti essere con- dotta valutando complessivamente le condotte di entrambi i coniugi, poiché va valutata la rilevanza che ogni singolo comportamento ha avuto nella crisi co- niugale, proprio al fine di verificare la sussistenza del nesso di causalità tra il comportamento e la crisi coniugale (cfr. Cass. n. 14162/2001, Cass. n. 279/2000).
Nel caso di specie la coppia, litigiosa per espressa ammissione di en- trambi da pochi anni dopo l'inizio della convivenza matrimoniale, è giunta al disfacimento dell'unione a causa del comportamento del marito, come del resto dichiarato dai testimoni sentiti durante l'istruttoria processuale.
La teste , madre della ricorrente, ha confermato che Testimone_1 [...]
ha costantemente, nel corso della convivenza matrimoniale, mal- Parte_2
7 trattato , soffermandosi sugli episodi più gravi del 2017 e del 2022 Parte_1
. Quanto all'episodio del 2022, ha confermato che il marito era rientrato a casa perché la figlia voleva che stesse con i figli ma solo dopo due o tre giorni si è re- so responsabile di un grave episodio di violenza a carico della moglie, per il quale ella aveva visto sul viso della figlia un livido nero alla base del naso. Ha raccontato anche l'episodio del 2017, quando il aveva picchiato la CP_1
moglie con il filo dell'aspirapolvere “Folletto” e le aveva spento delle sigarette addosso. Ha anche confermato che la figlia si è presa cura quasi da sola dei tre figli, nell'assenza del marito. La sorella di , Parte_1 Parte_3
[.
, ha anche confermato gli episodi di violenza del marito a carico della moglie del 2017 e del 2022, aggiungendo che anche nel 2011, nella casa al mare, il Pt_2
aveva buttato un frigorifero per terra in quanto non trovava le chiavi e si
[...]
era molto arrabiato. Ha precisato che ella consigliava alla sorella di lascia- Pt_1
re il marito ma che la sorella non era in grado di farlo perché gli voleva bene e per i figli. Ha riferito che la sorella si è sempre presa cura dei figli e ha badato alle loro necessità a differenza del marito.
Il padre di , confermando tutti gli epi- Parte_1 Testimone_3
sodi di violenza, ha anche aggiunto che gli stessi sono stati molteplici, da quan- do si sono sposati e che loro sono sempre corsi a Cutro in sostegno della figlia quando succedeva qualcosa di grave tra i due. Ha inoltre aggiunto di essere preoccupato per l'incolumità della figlia.
Anche la teste , suocera della ricorrente, pur preci- Testimone_5
sando che i coniugi litigavano spesso perche “lei iniziava ad avere sempre qual- cosa che non andava e non le stava bene”, ha poi dichiarato che la le Pt_1
aveva riferito che il marito l'aveva picchiata (n.d.r. la teste è stata risen- Tes_4
tita in quanto nel corso della prima audizione era stato erroneamente verbaliz- zato che il figlio le aveva riferito di aver picchiato la moglie, mentre in- CP_1
tendeva dire che la nuora aveva riferito tale circostanza). Pt_1
8 Sentiti nuovamente a prova contraria, i genitori di e la so- Parte_1
rella hanno confermato quanto riferito in precedenza, aggiun- Testimone_2
gendo: la madre che il aveva scatti d'ira senza motivo e le aveva rot- CP_1
to il televisore ed il microonde, che aveva provocato ferite al figlio ed una volta aveva scaraventato il figlio dal balcone, che per fortura era chiuso;
il pa- Per_2
dre che non si era mai occupato delle esigenze dei figli né del- Controparte_1
la moglie;
la sorella che il era sempre stato aggressivo Testimone_2 CP_1
con moglie e figli, rivolgendole parole dure e mandando una volta il figlio in ospedale.
All'esito delle testimonianze, pertanto, oltre che dalla consultazione degli atti dei procedimenti penali allegati e dall'analisi del decreto del Tribunale per i
Minorenni del 2018, il quadro è decisamente chiaro e non può che procedersi all'addebito della separazione al marito.
La domanda di addebito formulata dal marito contro la moglie dev'essere invece rigettata, in assenza di prova sulle condotte lamentate a carico di . Parte_1
9. Dev'essere inoltre pronunciata la decadenza dalla responsabilità geni- toriale a carico di . Controparte_1
Ai sensi dell'art. 330 c.c., il giudice può pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale nei casi in cui il genitore viola o trascura i suoi doveri ovvero abusa dei relativi poteri, ogni qualvolta tale violazione, omissione o abuso abbia comportato un grave pregiudizio per il figlio.
Come anche recentemente statuito dalla Corte di Cassazione (sent. n.
24708 del 16.9.2024), il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genito- riale è adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiu- dizio per il minore, dovendo il giudice di merito esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di cresci- ta e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla ela-
9 borazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione di- retta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabi- tazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali (Cass., 9.5.2023, n. 12237). Il provvedimen- to di decadenza dalla responsabilità genitoriale costituisce l'extrema ratio, ossia una misura adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore e solo ove gli altri provvedimenti disciplinati dal legi- slatore non siano comunque idonei a tutelare l'interesse prevalente di quest'ultimo a crescere sano nel contesto familiare d'origine (Cass., 27.10.2023,
n. 29814).
Il provvedimento ablativo della responsabilità dei genitori, infatti, è preordinato alla esigenza prioritaria della tutela degli interessi del figlio: esso non costituisce una sanzione a comportamenti inadempienti dei genitori ma piuttosto è fondato sull'accertamento, da parte del giudice, degli effetti lesivi che detti comportamenti hanno prodotto e possono ulteriormente produrre in danno del figlio, tali da giustificare l'ablazione della responsabilità genitoriale
(Cass., Sez. I, 7 giugno 2017, n. 14145).
Nel caso di specie, è evidente che la condotta del , come posta CP_1
in essere nel corso dell'intera convivenza matrimoniale, e cessata soltanto con la restrizione dello stesso in carcere, si appalesi del tutto inidonea a svolgere con responsabilità il ruolo di padre dei due figli ancora minorenni.
Come attestato nella documentazione esibita, gia il Tribunale per i Mino- renni di Catanzaro, con decreto del 10.7.2018, aveva sospeso la responsabilità genitoriale del a causa del suo comportamento con moglie e figli. CP_1
Aveva dato atto del percorso svolto dal di assunzione della terapia CP_1
farmacologica e di progressivo riavvicinamento alla moglie ed ai figli ed aveva assegnato al alcune prescrizioni. CP_1
Tuttavia, dopo l'episodio del 2022, nel quale egli aveva nuovamente mal-
10 trattato ed aggredito la moglie nel corso della ripresa della convivenza familiare in soli tre giorni, evidentemente il non è in grado di assumere com- CP_1
portamenti responsabili, tanto che il Tribunale deve pronunciare la decadenza dalla responsabilità.
Nel caso in esame, infatti, per l'esigenza prioritaria della tutela degli inte- ressi dei figli ancora minorenni, deve essere assunta la pronuncia più limitativa.
10. Dev'essere dichiarato, di conseguenza, l'affidamento esclusivo dei fi- gli minori della coppia alla madre.
Quantunque la novella della legge n. 54/2006 abbia introdotto quale re- gime ordinario di affidamento della prole quello condiviso, l'art. 155 bis c.c. im- pone di far luogo all'affidamento monogenitoriale nell'ipotesi in cui l'applicazione del nuovo istituto sia contraria agli interessi del minore, come nella specie accertato.
Quanto alle permanenze dei figli minori con il padre, tenuto conto che il padre ha manifestato la volontà di vedere i figli, della circostanza che i figli hanno manifestato, attraverso le dichiarazioni testimoniali dei parenti della
[...]
e della madre del , la volontà di vedere il padre, dal quale si Pt_4 CP_1
sono regolarmente recati in visita in carcere, e anche tenuto conto di quanto ras- segnato nella relazione dei Servizi Sociali di Cutro, incaricati di svolgere collo- qui con i figli più grandi della coppia, dev'essere previsto che quando il Pt_2
sarà libero, potrà incontrare i due figli ancora minorenni mediante
[...]
l'intermediazione dei Servizi Sociali, che organizzeranno un calendario di visite padre-minori.
La casa familiare sita in Cutro dev'essere assegnata alla madre Pt_1
, affinchè la abiti con i figli minori e con il figlio divenuto maggiorenne, del
[...]
quale i genitori non hanno dichiarato che ha raggiunto l'autonomia dal punto di vista economico.
Non può essere invece assegnata alla la casa dove i ragazzi pas- Pt_1
11 sano le vacanze estive, in quanto la stessa non costituisce residenza familiare, ma trattasi di casa estiva dove peraltro i ragazzi trascorrono, per dichiarazione di tutti i testi (anche dei familiari della le vacanze con la nonna pater- Pt_1
na.
11. Quanto agli obblighi contributivi e di mantenimento dei figli minori, ritiene il Tribunale opportuno, tenuto conto dei redditi delle parti e delle spese sostenute da ciascuno di loro, confermare la somma stabilita in sede di provve- dimenti temporanei, ossia di € 500,00 complessivi, che il dovrà ver- CP_1
sare in favore della per il mantenimento di tutti i figli. Pt_1
L'assegno unico dovrà essere percepito integralmente dalla madre, in ra- gione dell'affidamento esclusivo dei figli.
Per le spese straordinarie, tenuto conto che potrà essere osservato quanto disposto dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Crotone, deve precisarsi che le decisioni relative alle cure sanitarie e alle scelte scolastiche ed extra- scolastiche relative ai minori potranno essere assunte dalla sola madre, in ra- gione dell'affidamento esclusivo, e che le richieste di rimborso delle spese straordinarie debbano essere documentate e le relative spese effettuate con pa- gamento tracciato, accompagnate da apposito rendiconto e comunque da pre- scrizione medica in caso di acquisto di farmaci.
12. In ragione della soccombenza, le spese del giudizio devono essere po- ste a carico di , in applicazione dei criteri del D.M. n. 55/2014, Controparte_1
come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, sulla base dei valori medi, opportuna- mente ridotti tenuto conto della peculiarita della questione e dell'ambito fami- liare nella quale essa si svolge. I compensi sono liquidati in favore dell'Erario, essendo ammessa in via provvisoria al patrocinio a spese dello Parte_1
Stato.
P.Q.M.
12
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione per- sonale formulata da , nata a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
, contro , nato a [...] il [...], cod. C.F._1 Controparte_1
fisc. (R.G. n. 510/2022), così provvede: C.F._3
- Dichiara la separazione personale, ex art. 151 comma 2° c.c., dei coniugi
[...]
e , che hanno celebrato matrimonio con rito concor- Parte_5 Controparte_1
datario in Cutro il giorno 18.6.2005 (trascritto nei Registri dello Stato Civile del
Comune di Cutro con il n. 9, anno 2005, Parte II, Serie A, certificato in atti), con addebito al marito;
Controparte_1
- Rigetta la domanda di addebito formulata da contro Controparte_1 [...]
; Parte_5
- Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della pre- sente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di Cutro per le annota- zioni e le ulteriori incombenze di legge;
- Dichiara decaduto dalla responsabilità genitoriale sui figli Controparte_1
minori e Persona_4 Persona_3
- Affida i figli minori e in modo esclusivo al- Persona_4 Persona_3
la madre e li colloca presso di lei, disponendo che tutte le deci- Parte_1
sioni maggiormente importanti per la salute e la cura, oltre che l'educazione dei minori siano assunte dalla sola madre nell'interesse dei figli;
- Dispone che il padre potrà incontrare e sentire i figli minori sulla base di un calendario predisposto dai Servizi Sociali di Cutro, quando egli non sarà più ri- stretto in cacere;
- Dispone che a titolo di mantenimento dei figli minori e del figlio maggiorenne versi, con decorrenza dalla data della domanda giu- Persona_5
diziale, la somma complessiva di € 500,00 mensili;
- Dà atto che la sola percepirà come per legge l'assegno unico familiare Pt_1
13 per i figli;
- Dispone che le spese straordinarie, come da Protocollo in uso presso il Tribu- nale di Crotone, siano suddivise tra le parti nella misura del 50%; le richieste di rimborso delle spese straordinarie dovranno essere documentate e le relative spese effettuate con pagamento tracciato, accompagnate da apposito rendiconto e comunque da prescrizione medica in caso di acquisto di farmaci;
- Assegna la casa familiare sita in Cutro a affinchè la abiti con i fi- Parte_1
gli minori e il figlio maggiorenne ma non autosufficiente;
Per_1
- Rigetta la domanda di assegnazione della casa estiva;
- Condanna al pagamento delle spese di lite, che quantifica in Controparte_1
favore di in € 1.904,50, già operata la riduzione ex t.u. spese di Parte_1
giustizia, da corrispondersi direttamente in favore dell'Erario.
Si comunichi alle parti ed ai Servizi Sociali di Cutro.
Così deciso in camera di consiglio dal Tribunale di Crotone, il 2 gennaio 2025.
Il Presidente rel. est.
dott.ssa Alessandra Angiuli
14