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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 319/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 2, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO DOMENICO, Presidente
FAZZINI ELISA, EL
BORSANI LUISA CARLA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2151/2024 depositato il 12/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 C/o Studio_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano - Via Manin 20159 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4547/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 8
e pubblicata il 15/12/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820220046924690000 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Appellante: come da atto di appello;
Appellato: come da memoria di costituzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato, Ricorrente_1 agiva in giudizio davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione su ruolo emesso dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Milano, impugnando la cartella di pagamento n.
0682022004692469000, con la quale gli era stato intimato il pagamento di € 538,79 a seguito di un controllo automatico sul Modello Unico/Redditi anno 2018.
A fondamento del proprio ricorso, il ricorrente eccepiva che la liquidazione ex art. 36 ter DPR 602/1973 discendeva da un mero errore materiale nell'indicazione dei dati catastali, avendo indicato per mero refuso in sede di compilazione del modello 730 come subalterno quello del box pertinenziale, anziché quello dell'abitazione, all'interno del quale erano stati effettivamente svolti i lavori. Il ricorrente chiedeva, pertanto, la possibilità di emendare l'errore materiale per effetto dell'erroneo scambio del subalterno identificativo dell'immobile, non potendo l'inserimento comportare il venire meno del diritto alla detrazione, tenuto conto che la detrazione era stata esposta in assoluta buona fede sin dal 2013. Eccepiva, infine, che la contestazione era tardiva in quanto contestata a decorrere dal 2018, mentre la detrazione era esposta fin dal 2013, con l'effetto di precludere la tempestiva presentazione di una dichiarazione integrativa.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Milano si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, atteso che era necessario che nella dichiarazione dei redditi fossero indicati esattamente i dati catastali identificativi dell'immobile al fine di potere consentire all'amministrazione finanziaria di poter svolgere correttamente la propria attività di controllo nella spettanza delle risorse per la detrazione, tenuto conto che non era stata presentata alcuna dichiarazione integrativa nemmeno per le dichiarazioni presentate negli anni 2019, 2020 e 2021 contenenti il medesimo errore.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, con sentenza n. 4547/2023, depositata il 16.12.2023, ha rigettato il ricorso, compensando le spese di lite.
Contro tale sentenza, Ricorrente_1 ha proposto appello sulla base del seguente motivo:
1. violazione e/o falsa applicazione di legge per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 36 ter d.p.r.
602/1973 e dell'art. 16 bis TUIR.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Milano si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Regione Lombardia, a seguito di discussione, ha deciso la causa nella camera di consiglio del 12.01.2026, svoltasi all'esito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto di appello è quella parte della sentenza in cui il giudice di primo grado, in composizione monocratica, ha rigettato il ricorso, ritenendo incontestabile come le informazioni catastali riportate nella dichiarazione riguardino un immobile diverso da quello per cui il contribuente ha chiesto di usufruire della detrazione.
Secondo l'appellante tale decisione non sarebbe condivisibile, atteso che si tratterebbe di un mero errore materiale, avendo, peraltro provveduto, per tutte le annualità successive al 2018, a presentare le dichiarazioni integrative per procedere alla correzione del refuso/errore materiale.
Tale motivo è infondato.
La Corte ritiene corretta la decisione del giudice di primo grado, laddove ha ritenuto che l'unico requisito richiesto per beneficiare della detrazione ex art. 16 bis TUIR, oltre alla materiale esecuzione dei lavori, è la corretta indicazione dei dati catastali dell'immobile oggetto di intervento.
L'art. 16 bis, comma 9, TUIR, infatti, il quale prevede il diritto per la detrazione delle spese di ristrutturazione edilizia, richiama espressamente il D.M. 41/98, contenente appunto il regolamento in materia di detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia. In forza di tale richiamo, l'art. 1, comma 1, lett. a) di tale DM, come novellato dall'art. 7, comma 2, lett. q) D.L. Sviluppo, applicabile ratione temporis, prevede che per usufruire di tale detrazione, presupposto è: “a) indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi della registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione e a conservare ed esibire a richiesta degli uffici i documenti che saranno indicati in apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate”.
Nel caso di specie, è circostanza pacifica che tale presupposto non sia stato rispettato, essendo stato indicato un dato catastale riferito ad un immobile pacificamente non oggetto di opere di ristrutturazione.
Contrariamente da quanto affermato da parte appellante, alla luce della disciplina applicabile alla fattispecie in questione, non è possibile qualificare l'errata indicazione dei dati catastali come mero errore materiale, non operando nemmeno un distinguo tra l'errata indicazione di tali datie la mancata indicazione di essi, prevedendo conseguenti diverse ipotesi di decadenza. Ne consegue, dunque, che la mancata corretta indicazione dei dati catastali comporta un'assenza del requisito previsto dalla legge, non potendo, in tale caso, operare il diritto alla detrazione.
La Corte rileva, peraltro, che nessun rilievo può essere attribuito all'eventuale mancato intento evasivo del contribuente, posto che l'unico requisito per beneficiare della detrazione, oltre a quello dell'effettivo sostenimento della spesa, è la corretta indicazione dei dati catastali dell'immobile oggetto dell'intervento, necessari al fine di garantire all'amministrazione finanziaria di poter svolgere correttamente la propria attività di controllo sulla spettanza delle risorse per la detrazione.
Si osserva, peraltro, che l'errata indicazione dei dati catastali non può rappresentare un mero errore materiale, atteso che, contrariamente da quanto affermato da parte appellante, la trasmissione delle dichiarazioni integrative per gli anni 2019, 2020 e 2021 è avvenuta solo nel 2024, a seguito del deposito della pronuncia impugnata.
Il Collegio rileva, infine, che risulta per tabulas che l'Ufficio non ha mai qualificato l'omesso adempimento del contribuente come errore materiale, avendo indicato nell'atto di rettifica, in relazione ai motivi che: “A seguito del controllo eseguito sulla sua dichiarazione si comunica quanto segue: rigo RP41 “spese riqualificazione energetica” di complessivi euro 7.523,00. Trattasi della spesa relativa alla fornitura ed istallazione di un impianto in pompa di calore Marca_1 acquistata nell'anno 2013. Si precisa che nella dichiarazione mod. 730 per l'anno di imposta 2013, nel Quadro E sez. III B relativo all'immobile su cui è stato eseguito l'intervento, sono stati erroneamente inseriti i dati catastali del box (foglio 20 particella 478 subalterno 1 cat. A/7). Si evidenzia che la corretta indicazione in dichiarazione dell'immobile oggetto dell'intervento costituisce presupposto essenziale al fine del riconoscimento della detrazione in quanto tale adempimento ha sostituito la comunicazione al Centro Operativo in Pescara. La spesa, pertanto, non può essere riconosciuta”.
In ordine della rilevanza di tale requisito al fine del riconoscimento della detrazione, rileva anche quanto affermato dalla Suprema Corte, laddove ha affermato che: “Ne consegue che la circostanza valorizzata dal giudice di merito, in ordine alla mancata contestazione della effettiva esecuzione dei lavori in oggetto, è priva di rilevanza. Infatti l'Ufficio non disconosce la detrazione d'imposta per insussistenza dei lavori di ristrutturazione, ma per la mancanza di un requisito formale espressamente previsto, a pena di decadenza, dalla norma regolamentare e dalla norma di legge di cui il regolamento è attuazione, costituito dalla dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta dal professionista abilitato, la quale, secondo una interpretazione logico-sistematica, deve essere trasmessa all'Ufficio entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo di imposta in cui sono stati eseguiti i lavori, come correttamente affermato da Agenzia delle Entrate” (cfr. Cass. 21406/2020).
Le spese di lite del presente giudizio sono poste a carico del contribuente, parte soccombente, e sono liquidate come da dispositivo, applicando i parametri medi e non tenendo conto della fase cautelare e della fase istruttoria, non svolte nel presente procedimento, già tenuto conto delle spese generali e della riduzione del 20%, ex art. 15, comma 2 sexies, d.lgs. 546/1992.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Regione Lombardia, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- Condanna Ricorrente_1 al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Milano delle spese di lite, che liquida in complessivi € 210,00.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 12.01.2026
Il Giudice Il Presidente
SA NI IC GI
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 2, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO DOMENICO, Presidente
FAZZINI ELISA, EL
BORSANI LUISA CARLA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2151/2024 depositato il 12/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 C/o Studio_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano - Via Manin 20159 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4547/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 8
e pubblicata il 15/12/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820220046924690000 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Appellante: come da atto di appello;
Appellato: come da memoria di costituzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato, Ricorrente_1 agiva in giudizio davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione su ruolo emesso dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Milano, impugnando la cartella di pagamento n.
0682022004692469000, con la quale gli era stato intimato il pagamento di € 538,79 a seguito di un controllo automatico sul Modello Unico/Redditi anno 2018.
A fondamento del proprio ricorso, il ricorrente eccepiva che la liquidazione ex art. 36 ter DPR 602/1973 discendeva da un mero errore materiale nell'indicazione dei dati catastali, avendo indicato per mero refuso in sede di compilazione del modello 730 come subalterno quello del box pertinenziale, anziché quello dell'abitazione, all'interno del quale erano stati effettivamente svolti i lavori. Il ricorrente chiedeva, pertanto, la possibilità di emendare l'errore materiale per effetto dell'erroneo scambio del subalterno identificativo dell'immobile, non potendo l'inserimento comportare il venire meno del diritto alla detrazione, tenuto conto che la detrazione era stata esposta in assoluta buona fede sin dal 2013. Eccepiva, infine, che la contestazione era tardiva in quanto contestata a decorrere dal 2018, mentre la detrazione era esposta fin dal 2013, con l'effetto di precludere la tempestiva presentazione di una dichiarazione integrativa.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Milano si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, atteso che era necessario che nella dichiarazione dei redditi fossero indicati esattamente i dati catastali identificativi dell'immobile al fine di potere consentire all'amministrazione finanziaria di poter svolgere correttamente la propria attività di controllo nella spettanza delle risorse per la detrazione, tenuto conto che non era stata presentata alcuna dichiarazione integrativa nemmeno per le dichiarazioni presentate negli anni 2019, 2020 e 2021 contenenti il medesimo errore.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, con sentenza n. 4547/2023, depositata il 16.12.2023, ha rigettato il ricorso, compensando le spese di lite.
Contro tale sentenza, Ricorrente_1 ha proposto appello sulla base del seguente motivo:
1. violazione e/o falsa applicazione di legge per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 36 ter d.p.r.
602/1973 e dell'art. 16 bis TUIR.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Milano si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Regione Lombardia, a seguito di discussione, ha deciso la causa nella camera di consiglio del 12.01.2026, svoltasi all'esito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto di appello è quella parte della sentenza in cui il giudice di primo grado, in composizione monocratica, ha rigettato il ricorso, ritenendo incontestabile come le informazioni catastali riportate nella dichiarazione riguardino un immobile diverso da quello per cui il contribuente ha chiesto di usufruire della detrazione.
Secondo l'appellante tale decisione non sarebbe condivisibile, atteso che si tratterebbe di un mero errore materiale, avendo, peraltro provveduto, per tutte le annualità successive al 2018, a presentare le dichiarazioni integrative per procedere alla correzione del refuso/errore materiale.
Tale motivo è infondato.
La Corte ritiene corretta la decisione del giudice di primo grado, laddove ha ritenuto che l'unico requisito richiesto per beneficiare della detrazione ex art. 16 bis TUIR, oltre alla materiale esecuzione dei lavori, è la corretta indicazione dei dati catastali dell'immobile oggetto di intervento.
L'art. 16 bis, comma 9, TUIR, infatti, il quale prevede il diritto per la detrazione delle spese di ristrutturazione edilizia, richiama espressamente il D.M. 41/98, contenente appunto il regolamento in materia di detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia. In forza di tale richiamo, l'art. 1, comma 1, lett. a) di tale DM, come novellato dall'art. 7, comma 2, lett. q) D.L. Sviluppo, applicabile ratione temporis, prevede che per usufruire di tale detrazione, presupposto è: “a) indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi della registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione e a conservare ed esibire a richiesta degli uffici i documenti che saranno indicati in apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate”.
Nel caso di specie, è circostanza pacifica che tale presupposto non sia stato rispettato, essendo stato indicato un dato catastale riferito ad un immobile pacificamente non oggetto di opere di ristrutturazione.
Contrariamente da quanto affermato da parte appellante, alla luce della disciplina applicabile alla fattispecie in questione, non è possibile qualificare l'errata indicazione dei dati catastali come mero errore materiale, non operando nemmeno un distinguo tra l'errata indicazione di tali datie la mancata indicazione di essi, prevedendo conseguenti diverse ipotesi di decadenza. Ne consegue, dunque, che la mancata corretta indicazione dei dati catastali comporta un'assenza del requisito previsto dalla legge, non potendo, in tale caso, operare il diritto alla detrazione.
La Corte rileva, peraltro, che nessun rilievo può essere attribuito all'eventuale mancato intento evasivo del contribuente, posto che l'unico requisito per beneficiare della detrazione, oltre a quello dell'effettivo sostenimento della spesa, è la corretta indicazione dei dati catastali dell'immobile oggetto dell'intervento, necessari al fine di garantire all'amministrazione finanziaria di poter svolgere correttamente la propria attività di controllo sulla spettanza delle risorse per la detrazione.
Si osserva, peraltro, che l'errata indicazione dei dati catastali non può rappresentare un mero errore materiale, atteso che, contrariamente da quanto affermato da parte appellante, la trasmissione delle dichiarazioni integrative per gli anni 2019, 2020 e 2021 è avvenuta solo nel 2024, a seguito del deposito della pronuncia impugnata.
Il Collegio rileva, infine, che risulta per tabulas che l'Ufficio non ha mai qualificato l'omesso adempimento del contribuente come errore materiale, avendo indicato nell'atto di rettifica, in relazione ai motivi che: “A seguito del controllo eseguito sulla sua dichiarazione si comunica quanto segue: rigo RP41 “spese riqualificazione energetica” di complessivi euro 7.523,00. Trattasi della spesa relativa alla fornitura ed istallazione di un impianto in pompa di calore Marca_1 acquistata nell'anno 2013. Si precisa che nella dichiarazione mod. 730 per l'anno di imposta 2013, nel Quadro E sez. III B relativo all'immobile su cui è stato eseguito l'intervento, sono stati erroneamente inseriti i dati catastali del box (foglio 20 particella 478 subalterno 1 cat. A/7). Si evidenzia che la corretta indicazione in dichiarazione dell'immobile oggetto dell'intervento costituisce presupposto essenziale al fine del riconoscimento della detrazione in quanto tale adempimento ha sostituito la comunicazione al Centro Operativo in Pescara. La spesa, pertanto, non può essere riconosciuta”.
In ordine della rilevanza di tale requisito al fine del riconoscimento della detrazione, rileva anche quanto affermato dalla Suprema Corte, laddove ha affermato che: “Ne consegue che la circostanza valorizzata dal giudice di merito, in ordine alla mancata contestazione della effettiva esecuzione dei lavori in oggetto, è priva di rilevanza. Infatti l'Ufficio non disconosce la detrazione d'imposta per insussistenza dei lavori di ristrutturazione, ma per la mancanza di un requisito formale espressamente previsto, a pena di decadenza, dalla norma regolamentare e dalla norma di legge di cui il regolamento è attuazione, costituito dalla dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta dal professionista abilitato, la quale, secondo una interpretazione logico-sistematica, deve essere trasmessa all'Ufficio entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo di imposta in cui sono stati eseguiti i lavori, come correttamente affermato da Agenzia delle Entrate” (cfr. Cass. 21406/2020).
Le spese di lite del presente giudizio sono poste a carico del contribuente, parte soccombente, e sono liquidate come da dispositivo, applicando i parametri medi e non tenendo conto della fase cautelare e della fase istruttoria, non svolte nel presente procedimento, già tenuto conto delle spese generali e della riduzione del 20%, ex art. 15, comma 2 sexies, d.lgs. 546/1992.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Regione Lombardia, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- Condanna Ricorrente_1 al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Milano delle spese di lite, che liquida in complessivi € 210,00.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 12.01.2026
Il Giudice Il Presidente
SA NI IC GI