Versione
10 ottobre 1952
10 ottobre 1952
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Versione
7 aprile 1957
7 aprile 1957
Art. 4.
Le ferrovie e tramvie extraurbane, ammesse alle provvidenze previste dagli articoli 2 e 3 della presente legge, non potranno usufruire, a decorrere dalla data di applicazione delle provvidenze stesse, delle disposizioni di cui all' art. 27, lettera b) del regio decreto - legge 29 luglio 1938, n. 1121 ed all' art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 338 , relative alla concessione di sussidi integrativi di esercizio. ((1)) ----------------- AGGIORNAMENTO (1) la L. 21 febbraio 1957, n. 88 , ha disposto (con l'art. 3) che " A parziale modifica dell'art. 4 della legge 2 agosto 1952, in 1221, le ferrovie e tramvie extraurbane per le quali, in attesa dell'attuazione dei provvedimenti di cui all'art. 3, non si faccia luogo alla rivalutazione della sovvenzione prevista dal successivo art. 5, potranno continuare ad usufruire, dal 1 luglio 1952 fino alla scadenza del termine di tempo stabilito per la effettiva esecuzione delle opere per le quali viene assentito un contributo dello Stato, dei sussidi integrativi di esercizio di cui all' art. 27, lettera b), del regio decreto-legge 20 luglio 1938, n. 1121 ."
Le ferrovie e tramvie extraurbane, ammesse alle provvidenze previste dagli articoli 2 e 3 della presente legge, non potranno usufruire, a decorrere dalla data di applicazione delle provvidenze stesse, delle disposizioni di cui all' art. 27, lettera b) del regio decreto - legge 29 luglio 1938, n. 1121 ed all' art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 338 , relative alla concessione di sussidi integrativi di esercizio. ((1)) ----------------- AGGIORNAMENTO (1) la L. 21 febbraio 1957, n. 88 , ha disposto (con l'art. 3) che " A parziale modifica dell'art. 4 della legge 2 agosto 1952, in 1221, le ferrovie e tramvie extraurbane per le quali, in attesa dell'attuazione dei provvedimenti di cui all'art. 3, non si faccia luogo alla rivalutazione della sovvenzione prevista dal successivo art. 5, potranno continuare ad usufruire, dal 1 luglio 1952 fino alla scadenza del termine di tempo stabilito per la effettiva esecuzione delle opere per le quali viene assentito un contributo dello Stato, dei sussidi integrativi di esercizio di cui all' art. 27, lettera b), del regio decreto-legge 20 luglio 1938, n. 1121 ."
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., ordinanza 23/04/1987, n. 149Provvedimento: […] nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 29 novembre 1971, n. 1080 (Modifiche ed integrazioni alla legge 2 agosto 1952, n. 1221, recante provvedimenti per l'esercizio e per il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione); dell'art. 4 della legge 2 agosto 1952, n. 1221 (Provvedimenti per l'esercizio e per il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione); promosso con ordinanza emessa il 5 febbraio 1979 dal T.A.R. per il Lazio sul ricorso proposto dalla Soc. Veneta Autoferrovie contro il Ministero dei trasporti iscritta al n. 695 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 338 dell'anno 1979;Leggi di più...
- revisioni·
- ord. 149/87. trasporti pubblici·
- ferrovie in concessione e autolinee sostitutive·
- sovvenzioni·
- ferrovie tramvie e filovie·
- restituzione degli atti al giudice 'a quo'.