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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 14/05/2025, n. 1604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1604 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanna Caso Presidente est
2) Dott. Luigia Franzese Giudice
3) Dott. Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 238/2025 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza del giorno 06/05/2025, avente ad oggetto: divorzio giudiziale e vertente
TRA
, nata in [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 atti, dall'Avv. TRABUCCO ANTONIO, presso il quale elettivamente domicilia;
- RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Pezzarotonda II traversa n. 11;
RESISTENTE-CONTUMACE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere.
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, premesso di essere separata dal resistente alle condizioni statuite con la sentenza del 25/03/2016, ha chiesto pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio da loro contratto il 12/04/2013 in Carinola.
All'udienza del 06/05/25, dato atto dell'impossibilità di espletare il tentativo di conciliazione per l'assenza di parte resistente, il Giudice delegato ha adottato i provvedimenti urgenti e riservato la causa in decisione.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di parte resistente che regolarmente evocata in giudizio non si è costituita.
La domanda è fondata e va pertanto accolta
Invero, si è realizzata l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. B) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. marzo 1987 n. 74, l. 55/2015, essendo decorso il tempo previsto dalla legge dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente, separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Considerata la contumacia e tenuto conto della natura della controversia, nulla per le spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti;
b) nulla per le spese di lite;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CARINOLA per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 3, parte I,
Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013).
Così deciso in S. Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 08/05/25
LA PRESIDENTE
Dott.ssa Giovanna Caso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanna Caso Presidente est
2) Dott. Luigia Franzese Giudice
3) Dott. Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 238/2025 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza del giorno 06/05/2025, avente ad oggetto: divorzio giudiziale e vertente
TRA
, nata in [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 atti, dall'Avv. TRABUCCO ANTONIO, presso il quale elettivamente domicilia;
- RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Pezzarotonda II traversa n. 11;
RESISTENTE-CONTUMACE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere.
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, premesso di essere separata dal resistente alle condizioni statuite con la sentenza del 25/03/2016, ha chiesto pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio da loro contratto il 12/04/2013 in Carinola.
All'udienza del 06/05/25, dato atto dell'impossibilità di espletare il tentativo di conciliazione per l'assenza di parte resistente, il Giudice delegato ha adottato i provvedimenti urgenti e riservato la causa in decisione.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di parte resistente che regolarmente evocata in giudizio non si è costituita.
La domanda è fondata e va pertanto accolta
Invero, si è realizzata l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. B) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. marzo 1987 n. 74, l. 55/2015, essendo decorso il tempo previsto dalla legge dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente, separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Considerata la contumacia e tenuto conto della natura della controversia, nulla per le spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti;
b) nulla per le spese di lite;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CARINOLA per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 3, parte I,
Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013).
Così deciso in S. Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 08/05/25
LA PRESIDENTE
Dott.ssa Giovanna Caso