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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 04/04/2025, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1590/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 1590/2022, promossa da:
(c.f. ), con l'avv. FABRIZIO NAZZARENO Parte_1 P.IVA_1
GIUGGIOLINI
appellante nei confronti di:
(c.f. ), con l'avv. DANIELE BOCCADAMO CP_1 P.IVA_2
appellata
CP_2
appellata contumace
Conclusioni dell'appellante: come da note scritte depositate telematicamente in data 30/8/2024
Conclusioni dell'appellata come da note scritte depositate CP_1
telematicamente in data 10/9/2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 10 Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa. ha convenuto in giudizio avanti al Giudice di Pace di Treviglio Parte_1 CP_2
e al fine di ottenerne la condanna al pagamento della somma di
[...] CP_1
€ 732,00, oltre interessi e rivalutazione, per l'attività di ripristino posta in essere in località Morengo (Bg), S.P. 591 Km 9+100, a seguito di un sinistro stradale verificatosi in data 4/2/2020. La società attrice ha dedotto la responsabilità esclusiva del veicolo Lexus, targato DS476CZ, di proprietà della predetta società convenuta, che si scontrava con altro mezzo durante la fase di sorpasso.
In particolare, l'attrice ha dato atto della sussistenza di una convenzione, stipulata con la , in forza della quale le era stata affidata in Controparte_3
concessione la gestione del servizio di ripristino volto alla riparazione del predetto danno, con facoltà di agire nei confronti dei danneggianti e delle rispettive compagnie di assicurazione per ottenere il pagamento dei costi di riparazione.
Con sentenza n. 21/2022, emessa il 16/2/2022 e depositata il 17/2/2022, il
Giudice di Pace di Treviglio ha rigettato la domanda attorea.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello, chiedendo – in Parte_1
riforma dell'impugnata sentenza – l'accoglimento delle domande formulate nel giudizio di primo grado, lamentando in particolare l'insufficienza e l'illogicità della motivazione, la violazione del principio di disapplicazione degli atti amministrativi e la falsa/errata applicazione dell'art. 14 del Codice della Strada e dell'art. 3 del Codice degli Appalti.
L'appellata si è costituita contestando le deduzioni dell'appellante, CP_1
reiterando tutte le eccezioni e contestazioni già svolte in primo grado, anche in via gradata e di appello incidentale, e instando per il rigetto dell'appello.
è rimasta contumace. CP_2
pagina 2 di 10 Le parti costituite hanno precisato le rispettive conclusioni per l'udienza del
12/9/2024, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., e la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti – ai sensi dell'art. 352 c.p.c. – dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. ratione temporis applicabile per il deposito degli scritti conclusionali.
* * *
1. Premesse, da un lato, l'appellabilità della sentenza emessa dal giudice di prime cure (v. Cass. n. 9432/2012) e, dall'altro lato, l'ammissibilità del deposito telematico del fascicolo di primo grado effettuato da parte appellante in data
12/5/2023 (v. Cass. S.U. n. 4835/2023), l'appello è fondato e merita accoglimento per le ragioni e nei termini di seguito esposti, stante l'opportunità di esaminare congiuntamente i tre motivi di appello.
2. Risulta documentalmente provato che, con l'“Atto amministrativo pubblico – concessione” (d'ora innanzi anche solo la “Concessione”) del 30/5/2019, la CP_3
ha affidato a dall'1/1/2019 al 31/12/2021, la
[...] Parte_1
concessione del servizio per il ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse a seguito del verificarsi di indicenti stradali in una determinata zona della rete stradale provinciale (v. doc. 3 fasc. GdP att.).
La predetta Concessione è stata preceduta dalla Determinazione Dirigenziale n.
2988 del 27/12/2018, con la quale – per quel che qui rileva – è stata approvata la proposta di aggiudicazione relativa alla procedura aperta per l'affidamento della predetta concessione (procedura indetta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016
– Codice Appalti – per l'individuazione del contraente a cui affidare il servizio, scegliendo la formula della concessone di servizi ex art. 165 del Codice Appalti e con il criterio di aggiudicazione della “offerta più vantaggiosa” sulla base delle migliori caratteristiche tecnico-qualitative del servizio offerto), con pagina 3 di 10 aggiudicazione definitiva a favore della predetta società appellante relativamente al Lotto 2, Zona reperibile B (v. doc. 3 fasc. GdP att.).
In particolare, nella Concessione risulta espressamente indicato che “la concessione non comporta alcun onere economico a carico della in quanto il Controparte_3
corrispettivo per il concessionario è costituito unicamente dalla vendita dei servizi resi al mercato, per mezzo del trasferimento al concessionario del rischio operativo: il concessionario potrà agire nei confronti delle Compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto
(RCA) dei veicoli interessati, fermo restando che, anche in caso di mancato recupero nei confronti dei soggetti obbligati, nessun onere economico potrà gravare sulla CP_3
(e una previsione di analogo tenore risulta parimenti contenuta nella
[...]
succitata Determinazione Dirigenziale).
Non colgono nel segno le contestazioni svolte dall'appellata ex art. 2719 c.c. circa la conformità agli originali dei predetti documenti stante la genericità del disconoscimento operato da detta parte, non essendo stati specificamente indicati
– a pena di inefficacia – i profili di difformità, ovvero gli “aspetti differenziali” dei documenti prodotti rispetto agli originali (v. Cass. n. 24634/2021).
L'affidamento all'appellante del servizio di cui alla Concessione, pertanto, deve essere correttamente ricondotto all'alveo di una concessione di servizi, cosicché la legittimazione dell'appellante risulta fondata sul disposto del predetto atto.
Non appare perciò dirimente l'impossibilità di accedere al contenuto dell'“atto funzionale” espunto dal fascicolo di parte attrice dal Giudice di Pace, risultando in ogni caso acclarata – alla luce della superiore disamina – la sussistenza della legittimazione dell'appellante (rectius, la titolarità del rapporto e del credito controverso: v. Cass. S.U. n. 2951/2016).
Del resto, il Consiglio di Stato, pronunciatosi di recente in merito a una concessione simile a quella in esame, ha avuto modo di chiarire che “oggetto di giudizio non è un appalto di servizi, bensì una concessione, in cui l'imprenditore assume su di sé
pagina 4 di 10 il rischio di impresa” e che il rischio operativo è “il rischio legato alla gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda o sul lato dell'offerta o di entrambi, trasferito al concessionario (…) nel caso di specie, il rischio operativo concerne il numero effettivo di interventi che la ditta potrà essere annualmente chiamata a svolgere, che non è certo né prevedibile ex ante, e la remunerazione del concessionario è garantita dalle compagnie che assicurano i responsabili dei sinistri” (v. sent. n. 7481/2022).
Atteso che l'art. 14 del Codice della Strada (a mente del quale il dovere di manutenzione delle strade compete agli enti proprietari) al comma 3 stabilisce che “Per le strade in concessione i poteri e i compiti dell'ente proprietario della strada previsti dal presente codice sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito” e che nel caso che occupa la strada teatro del sinistro è una strada provinciale, se ne desume che l'appellante ha introdotto l'azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazione appellata in qualità di danneggiata (in quanto concessionaria).
Per le suesposte ragioni, si appalesano inconducenti le doglianze dell'appellata in ordine all'impossibilità di ritenere configurabile, nella fattispecie in esame, una cessione del credito da parte della a favore della società Controparte_3
appellante e, pertanto, non possono essere condivise le motivazioni poste alla base del rigetto della domanda attorea dal Giudice di prime cure.
Vantando dunque l'appellante un credito risarcitorio nei confronti della danneggiante (in forza della Concessione anzidetta), la stessa ha agito nei confronti dell'assicurazione della medesima ex art. 144 del D.Lgs. n. 209/2005
(Codice delle Assicurazioni Private).
Di talché, nemmeno si ritiene condivisibile il rilievo del Giudice di prime cure in ordine all'inopponibilità della “fonte (…) contrattuale” (rectius, della Concessione) all'assicurazione odierna appellata.
pagina 5 di 10 Devono essere altresì respinti i generici rilievi dell'appellata in ordine alla necessità di disapplicare gli atti amministrativi che vengono qui in questione ai sensi dell'art. 5 della L. n. 2248/1865, All. E, e ciò per le seguenti ragioni.
In primo luogo, l'appellata non ha assolto all'onere probatorio – sulla stessa gravante – di allegare, prima ancora che di dimostrare, l'effettiva sussistenza di un profilo di illegittimità di tali atti, essendosi detta parte limitata ad adombrare un non meglio specificato mancato rispetto “dei principi del trattato UE e degli altri principi generali relativi ai contratti pubblici” (v. pag. 8 comparsa di costituzione e risposta).
In secondo luogo, difetta la sussistenza in capo all'appellata di un diritto leso (v.
Cass. S.U. n. 13193/2018) – anche solo in via mediata – dagli atti amministrativi che qui vengono in rilievo e di cui detta parte lamenta l'illegittimità: invero, anche le altrettanto generiche doglianze dell'appellata circa il difetto di prova della sussistenza dei poteri di impegnare l'Ente in capo ai soggetti che avrebbero sottoscritto i documenti si appalesano inconsistenti, in quanto un eventuale pregiudizio risulterebbe scongiurato alla luce della teoria del c.d. funzionario di fatto, che consente di ritenere validi gli atti emessi da un soggetto privo di legittimazione a compiere attività amministrativa, ma apparentemente fornito della stessa, giustificandosi tale conclusione sulla base dell'incolpevole affidamento dei terzi a vantaggio dei quali gli atti siano stati emessi (v. in tal senso
Consiglio di Stato, sent. n. 2116/2015).
3. Ciò posto, è ora possibile transitare all'esame della fondatezza nel merito della pretesa azionata dall'appellante in primo grado.
Devesi evidenziare che sussistono adeguati riscontri probatori sia in ordine alla responsabilità esclusiva del veicolo di proprietà dell'appellata contumace CP_2
pagina 6 di 10 nella causazione del sinistro, sia in ordine all'attività di ripristino della sede CP_2
stradale svolta da Parte_1
In primo luogo, la ricostruzione della dinamica fattuale del sinistro risulta suffragata dal verbale di accertamenti urgenti redatto dalla Polizia Stradale intervenuta e dai verbali di sommarie informazioni rese dai soggetti presenti in loco (v. doc. 1 fasc. GdP att.), documenti che consentono sia di individuare il luogo dell'incidente, sia di evincere l'avvenuto impatto frontale del veicolo responsabile, in fase di sorpasso, con altre due auto provenienti dall'opposto senso di marcia.
Anche lo sversamento a terra di materiale solido e liquido – con “dispersione di detriti” qualificati come “rifiuti pericolosi” – cagionato dall'incidente occorso si evince dalla “Attestazione d'intervento operazioni di pulizia e ripristino post-incidente” allegata (v. doc. 2 fasc. GdP att.), come pure dalla documentazione fotografica versata in atti sub doc. 4 da nel giudizio di primo grado. Parte_1
Con precipuo riferimento all'attività di ripristino della sede stradale svolta dall'appellante, poi, devesi rilevare che la stessa risulta del pari confermata dalla succitata “Attestazione d'intervento operazioni di pulizia e ripristino post-incidente”, redatta sempre alla Polizia Stradale (v. doc. 2 fasc. GdP att.), oltre che dalla testimonianza resa nel giudizio di primo grado dal teste (cfr. Testimone_1
verbale di udienza del 9/12/2021).
4. In merito al quantum richiesto, si osserva quanto segue.
In considerazione delle specifiche contestazioni volte dall'appellata, è stato disposto un apposito accertamento, che ha confermato la congruità della tariffe applicate dall'appellante in relazione all'attività svolta (cfr. computi allegati sub docc. 5 e 9 fasc. GdP att.).
pagina 7 di 10 In particolare, il nominato c.t.u. Geom. – ritenuta sufficiente la Persona_1
documentazione versata in atti – nella propria relazione peritale definitiva depositata telematicamente in data 2/3/2024, dopo avere specificamente indicato la superficie interessata dall'intervento e analiticamente descritto la ripartizione delle attività effettuate dall'appellante nell'ambito del servizio di pulizia e ripristino reso, è giunto a ritenere congruo l'importo delle spese richieste, pari a €
600,00 (v. pagg. 5 e 6 relazione c.t.u.).
Pertanto, non vi è motivo di discostarsi dalle conclusioni di cui alla predetta relazione del c.t.u., che appaiono adeguatamente motivate, immuni da vizi logici e non fatte oggetto di rilievi critici da parte dei c.t.p..
5. In conclusione dunque, stante quanto sopra, l'appello deve essere accolto e, in riforma dell'impugnata sentenza, deve essere disposta la condanna delle appellate in solido al pagamento in favore dell'appellante della somma di € 600,00
(senza IVA, recuperabile dall'appellante) per il danno cagionato alla sede stradale dall'occorso sinistro.
Sull'importo anzidetto spettano altresì all'appellante gli interessi c.d. compensativi
(del danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto) che seguendo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte – sent. n. 1712/1995 – decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano sulla somma via via rivalutata nell'arco di tempo suddetto: così, tenuto conto di questo criterio, vanno aggiunti alla somma – via via rivalutata annualmente dalla data del sinistro – gli interessi compensativi nella misura legale fino alla data odierna. Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma liquidata complessivamente come sopra indicato.
pagina 8 di 10 6. Considerato che la decisione sulle spese investe globalmente l'intero processo (Cass. n. 6259/2014), le stesse seguono la soccombenza delle appellate
(già convenute) e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come da ultimo aggiornati dal D.M. n. 147/2022) applicabili per le quattro fasi di giudizio, (i) medi per il primo grado e (ii) medi per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria e minimi per la fase decisionale del presente giudizio di impugnazione, in ragione dell'attività difensiva in concreto espletata dall'appellante.
Anche le spese di c.t.u., come già liquidate con decreto del 29/3/2024 al quale si rimanda, devono essere definitivamente poste a carico delle appellate in solido.
Per questi motivi
il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica
III sezione civile definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza n. 21/2022, emessa il 16/2/2022 e depositata il 17/2/2022 dal Giudice di Pace di Treviglio, ogni diversa e ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
– condanna le appellate in solido al pagamento in favore dell'appellante della somma di € 600,00, oltre interessi come indicati in motivazione;
– condanna le appellate in solido a rifondere all'appellante le spese di lite, liquidate in € 346,00 per compensi e in € 43,00 per anticipazioni per il giudizio di primo grado, nonché in € 568,00 per compensi e in € 91,50 per anticipazioni per il giudizio d'appello, oltre rimborso forfettario del 15% ex art. 2 del D.M. n. 55/2014 e oltre IVA e CPA come per legge;
– pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico delle appellate in solido.
Bergamo, 4 aprile 2025
pagina 9 di 10 Il Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 1590/2022, promossa da:
(c.f. ), con l'avv. FABRIZIO NAZZARENO Parte_1 P.IVA_1
GIUGGIOLINI
appellante nei confronti di:
(c.f. ), con l'avv. DANIELE BOCCADAMO CP_1 P.IVA_2
appellata
CP_2
appellata contumace
Conclusioni dell'appellante: come da note scritte depositate telematicamente in data 30/8/2024
Conclusioni dell'appellata come da note scritte depositate CP_1
telematicamente in data 10/9/2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 10 Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa. ha convenuto in giudizio avanti al Giudice di Pace di Treviglio Parte_1 CP_2
e al fine di ottenerne la condanna al pagamento della somma di
[...] CP_1
€ 732,00, oltre interessi e rivalutazione, per l'attività di ripristino posta in essere in località Morengo (Bg), S.P. 591 Km 9+100, a seguito di un sinistro stradale verificatosi in data 4/2/2020. La società attrice ha dedotto la responsabilità esclusiva del veicolo Lexus, targato DS476CZ, di proprietà della predetta società convenuta, che si scontrava con altro mezzo durante la fase di sorpasso.
In particolare, l'attrice ha dato atto della sussistenza di una convenzione, stipulata con la , in forza della quale le era stata affidata in Controparte_3
concessione la gestione del servizio di ripristino volto alla riparazione del predetto danno, con facoltà di agire nei confronti dei danneggianti e delle rispettive compagnie di assicurazione per ottenere il pagamento dei costi di riparazione.
Con sentenza n. 21/2022, emessa il 16/2/2022 e depositata il 17/2/2022, il
Giudice di Pace di Treviglio ha rigettato la domanda attorea.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello, chiedendo – in Parte_1
riforma dell'impugnata sentenza – l'accoglimento delle domande formulate nel giudizio di primo grado, lamentando in particolare l'insufficienza e l'illogicità della motivazione, la violazione del principio di disapplicazione degli atti amministrativi e la falsa/errata applicazione dell'art. 14 del Codice della Strada e dell'art. 3 del Codice degli Appalti.
L'appellata si è costituita contestando le deduzioni dell'appellante, CP_1
reiterando tutte le eccezioni e contestazioni già svolte in primo grado, anche in via gradata e di appello incidentale, e instando per il rigetto dell'appello.
è rimasta contumace. CP_2
pagina 2 di 10 Le parti costituite hanno precisato le rispettive conclusioni per l'udienza del
12/9/2024, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., e la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti – ai sensi dell'art. 352 c.p.c. – dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. ratione temporis applicabile per il deposito degli scritti conclusionali.
* * *
1. Premesse, da un lato, l'appellabilità della sentenza emessa dal giudice di prime cure (v. Cass. n. 9432/2012) e, dall'altro lato, l'ammissibilità del deposito telematico del fascicolo di primo grado effettuato da parte appellante in data
12/5/2023 (v. Cass. S.U. n. 4835/2023), l'appello è fondato e merita accoglimento per le ragioni e nei termini di seguito esposti, stante l'opportunità di esaminare congiuntamente i tre motivi di appello.
2. Risulta documentalmente provato che, con l'“Atto amministrativo pubblico – concessione” (d'ora innanzi anche solo la “Concessione”) del 30/5/2019, la CP_3
ha affidato a dall'1/1/2019 al 31/12/2021, la
[...] Parte_1
concessione del servizio per il ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse a seguito del verificarsi di indicenti stradali in una determinata zona della rete stradale provinciale (v. doc. 3 fasc. GdP att.).
La predetta Concessione è stata preceduta dalla Determinazione Dirigenziale n.
2988 del 27/12/2018, con la quale – per quel che qui rileva – è stata approvata la proposta di aggiudicazione relativa alla procedura aperta per l'affidamento della predetta concessione (procedura indetta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016
– Codice Appalti – per l'individuazione del contraente a cui affidare il servizio, scegliendo la formula della concessone di servizi ex art. 165 del Codice Appalti e con il criterio di aggiudicazione della “offerta più vantaggiosa” sulla base delle migliori caratteristiche tecnico-qualitative del servizio offerto), con pagina 3 di 10 aggiudicazione definitiva a favore della predetta società appellante relativamente al Lotto 2, Zona reperibile B (v. doc. 3 fasc. GdP att.).
In particolare, nella Concessione risulta espressamente indicato che “la concessione non comporta alcun onere economico a carico della in quanto il Controparte_3
corrispettivo per il concessionario è costituito unicamente dalla vendita dei servizi resi al mercato, per mezzo del trasferimento al concessionario del rischio operativo: il concessionario potrà agire nei confronti delle Compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto
(RCA) dei veicoli interessati, fermo restando che, anche in caso di mancato recupero nei confronti dei soggetti obbligati, nessun onere economico potrà gravare sulla CP_3
(e una previsione di analogo tenore risulta parimenti contenuta nella
[...]
succitata Determinazione Dirigenziale).
Non colgono nel segno le contestazioni svolte dall'appellata ex art. 2719 c.c. circa la conformità agli originali dei predetti documenti stante la genericità del disconoscimento operato da detta parte, non essendo stati specificamente indicati
– a pena di inefficacia – i profili di difformità, ovvero gli “aspetti differenziali” dei documenti prodotti rispetto agli originali (v. Cass. n. 24634/2021).
L'affidamento all'appellante del servizio di cui alla Concessione, pertanto, deve essere correttamente ricondotto all'alveo di una concessione di servizi, cosicché la legittimazione dell'appellante risulta fondata sul disposto del predetto atto.
Non appare perciò dirimente l'impossibilità di accedere al contenuto dell'“atto funzionale” espunto dal fascicolo di parte attrice dal Giudice di Pace, risultando in ogni caso acclarata – alla luce della superiore disamina – la sussistenza della legittimazione dell'appellante (rectius, la titolarità del rapporto e del credito controverso: v. Cass. S.U. n. 2951/2016).
Del resto, il Consiglio di Stato, pronunciatosi di recente in merito a una concessione simile a quella in esame, ha avuto modo di chiarire che “oggetto di giudizio non è un appalto di servizi, bensì una concessione, in cui l'imprenditore assume su di sé
pagina 4 di 10 il rischio di impresa” e che il rischio operativo è “il rischio legato alla gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda o sul lato dell'offerta o di entrambi, trasferito al concessionario (…) nel caso di specie, il rischio operativo concerne il numero effettivo di interventi che la ditta potrà essere annualmente chiamata a svolgere, che non è certo né prevedibile ex ante, e la remunerazione del concessionario è garantita dalle compagnie che assicurano i responsabili dei sinistri” (v. sent. n. 7481/2022).
Atteso che l'art. 14 del Codice della Strada (a mente del quale il dovere di manutenzione delle strade compete agli enti proprietari) al comma 3 stabilisce che “Per le strade in concessione i poteri e i compiti dell'ente proprietario della strada previsti dal presente codice sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito” e che nel caso che occupa la strada teatro del sinistro è una strada provinciale, se ne desume che l'appellante ha introdotto l'azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazione appellata in qualità di danneggiata (in quanto concessionaria).
Per le suesposte ragioni, si appalesano inconducenti le doglianze dell'appellata in ordine all'impossibilità di ritenere configurabile, nella fattispecie in esame, una cessione del credito da parte della a favore della società Controparte_3
appellante e, pertanto, non possono essere condivise le motivazioni poste alla base del rigetto della domanda attorea dal Giudice di prime cure.
Vantando dunque l'appellante un credito risarcitorio nei confronti della danneggiante (in forza della Concessione anzidetta), la stessa ha agito nei confronti dell'assicurazione della medesima ex art. 144 del D.Lgs. n. 209/2005
(Codice delle Assicurazioni Private).
Di talché, nemmeno si ritiene condivisibile il rilievo del Giudice di prime cure in ordine all'inopponibilità della “fonte (…) contrattuale” (rectius, della Concessione) all'assicurazione odierna appellata.
pagina 5 di 10 Devono essere altresì respinti i generici rilievi dell'appellata in ordine alla necessità di disapplicare gli atti amministrativi che vengono qui in questione ai sensi dell'art. 5 della L. n. 2248/1865, All. E, e ciò per le seguenti ragioni.
In primo luogo, l'appellata non ha assolto all'onere probatorio – sulla stessa gravante – di allegare, prima ancora che di dimostrare, l'effettiva sussistenza di un profilo di illegittimità di tali atti, essendosi detta parte limitata ad adombrare un non meglio specificato mancato rispetto “dei principi del trattato UE e degli altri principi generali relativi ai contratti pubblici” (v. pag. 8 comparsa di costituzione e risposta).
In secondo luogo, difetta la sussistenza in capo all'appellata di un diritto leso (v.
Cass. S.U. n. 13193/2018) – anche solo in via mediata – dagli atti amministrativi che qui vengono in rilievo e di cui detta parte lamenta l'illegittimità: invero, anche le altrettanto generiche doglianze dell'appellata circa il difetto di prova della sussistenza dei poteri di impegnare l'Ente in capo ai soggetti che avrebbero sottoscritto i documenti si appalesano inconsistenti, in quanto un eventuale pregiudizio risulterebbe scongiurato alla luce della teoria del c.d. funzionario di fatto, che consente di ritenere validi gli atti emessi da un soggetto privo di legittimazione a compiere attività amministrativa, ma apparentemente fornito della stessa, giustificandosi tale conclusione sulla base dell'incolpevole affidamento dei terzi a vantaggio dei quali gli atti siano stati emessi (v. in tal senso
Consiglio di Stato, sent. n. 2116/2015).
3. Ciò posto, è ora possibile transitare all'esame della fondatezza nel merito della pretesa azionata dall'appellante in primo grado.
Devesi evidenziare che sussistono adeguati riscontri probatori sia in ordine alla responsabilità esclusiva del veicolo di proprietà dell'appellata contumace CP_2
pagina 6 di 10 nella causazione del sinistro, sia in ordine all'attività di ripristino della sede CP_2
stradale svolta da Parte_1
In primo luogo, la ricostruzione della dinamica fattuale del sinistro risulta suffragata dal verbale di accertamenti urgenti redatto dalla Polizia Stradale intervenuta e dai verbali di sommarie informazioni rese dai soggetti presenti in loco (v. doc. 1 fasc. GdP att.), documenti che consentono sia di individuare il luogo dell'incidente, sia di evincere l'avvenuto impatto frontale del veicolo responsabile, in fase di sorpasso, con altre due auto provenienti dall'opposto senso di marcia.
Anche lo sversamento a terra di materiale solido e liquido – con “dispersione di detriti” qualificati come “rifiuti pericolosi” – cagionato dall'incidente occorso si evince dalla “Attestazione d'intervento operazioni di pulizia e ripristino post-incidente” allegata (v. doc. 2 fasc. GdP att.), come pure dalla documentazione fotografica versata in atti sub doc. 4 da nel giudizio di primo grado. Parte_1
Con precipuo riferimento all'attività di ripristino della sede stradale svolta dall'appellante, poi, devesi rilevare che la stessa risulta del pari confermata dalla succitata “Attestazione d'intervento operazioni di pulizia e ripristino post-incidente”, redatta sempre alla Polizia Stradale (v. doc. 2 fasc. GdP att.), oltre che dalla testimonianza resa nel giudizio di primo grado dal teste (cfr. Testimone_1
verbale di udienza del 9/12/2021).
4. In merito al quantum richiesto, si osserva quanto segue.
In considerazione delle specifiche contestazioni volte dall'appellata, è stato disposto un apposito accertamento, che ha confermato la congruità della tariffe applicate dall'appellante in relazione all'attività svolta (cfr. computi allegati sub docc. 5 e 9 fasc. GdP att.).
pagina 7 di 10 In particolare, il nominato c.t.u. Geom. – ritenuta sufficiente la Persona_1
documentazione versata in atti – nella propria relazione peritale definitiva depositata telematicamente in data 2/3/2024, dopo avere specificamente indicato la superficie interessata dall'intervento e analiticamente descritto la ripartizione delle attività effettuate dall'appellante nell'ambito del servizio di pulizia e ripristino reso, è giunto a ritenere congruo l'importo delle spese richieste, pari a €
600,00 (v. pagg. 5 e 6 relazione c.t.u.).
Pertanto, non vi è motivo di discostarsi dalle conclusioni di cui alla predetta relazione del c.t.u., che appaiono adeguatamente motivate, immuni da vizi logici e non fatte oggetto di rilievi critici da parte dei c.t.p..
5. In conclusione dunque, stante quanto sopra, l'appello deve essere accolto e, in riforma dell'impugnata sentenza, deve essere disposta la condanna delle appellate in solido al pagamento in favore dell'appellante della somma di € 600,00
(senza IVA, recuperabile dall'appellante) per il danno cagionato alla sede stradale dall'occorso sinistro.
Sull'importo anzidetto spettano altresì all'appellante gli interessi c.d. compensativi
(del danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto) che seguendo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte – sent. n. 1712/1995 – decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano sulla somma via via rivalutata nell'arco di tempo suddetto: così, tenuto conto di questo criterio, vanno aggiunti alla somma – via via rivalutata annualmente dalla data del sinistro – gli interessi compensativi nella misura legale fino alla data odierna. Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma liquidata complessivamente come sopra indicato.
pagina 8 di 10 6. Considerato che la decisione sulle spese investe globalmente l'intero processo (Cass. n. 6259/2014), le stesse seguono la soccombenza delle appellate
(già convenute) e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come da ultimo aggiornati dal D.M. n. 147/2022) applicabili per le quattro fasi di giudizio, (i) medi per il primo grado e (ii) medi per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria e minimi per la fase decisionale del presente giudizio di impugnazione, in ragione dell'attività difensiva in concreto espletata dall'appellante.
Anche le spese di c.t.u., come già liquidate con decreto del 29/3/2024 al quale si rimanda, devono essere definitivamente poste a carico delle appellate in solido.
Per questi motivi
il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica
III sezione civile definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza n. 21/2022, emessa il 16/2/2022 e depositata il 17/2/2022 dal Giudice di Pace di Treviglio, ogni diversa e ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
– condanna le appellate in solido al pagamento in favore dell'appellante della somma di € 600,00, oltre interessi come indicati in motivazione;
– condanna le appellate in solido a rifondere all'appellante le spese di lite, liquidate in € 346,00 per compensi e in € 43,00 per anticipazioni per il giudizio di primo grado, nonché in € 568,00 per compensi e in € 91,50 per anticipazioni per il giudizio d'appello, oltre rimborso forfettario del 15% ex art. 2 del D.M. n. 55/2014 e oltre IVA e CPA come per legge;
– pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico delle appellate in solido.
Bergamo, 4 aprile 2025
pagina 9 di 10 Il Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni
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