Articolo 1 della Legge 3 febbraio 1957, n. 15
Articolo 2
Versione
5 marzo 1957
Art. 1.
Nella spesa di lire 560.000.000 occorrente per la sistemazione dell'Universita' degli studi di Bari, per il completamento dell'edificio dell'istituto di chimica generale e per la costruzione di laboratori della Facolta' d'ingegneria della Universita' medesima, lo Stato e gli altri Enti facenti parte del Consorzio universitario di Bari concorrono rispettivamente in ragione del 50 per cento della spesa stessa.
Entrata in vigore il 5 marzo 1957
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente