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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 30/05/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. 859/2022 R.G.A.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MESSINA Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Messina, I sezione civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
Dott. Augusto Sabatini Presidente Dott.ssa Marisa Salvo Consigliere Dott.ssa Maria Giuseppa Scolaro Consigliere relatore Ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 859/2022 R.G.A., vertente
T R A
nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1 [...]
, nato a [...] il [...], C.F.: e Pt_2 C.F._2
nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_3 C.F._3 elettivamente domiciliati in Sant'Agata di Militello, Via Nizza n. 1, presso lo studio dell'avv. Alessandro Pruiti Ciarello, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
-Appellanti-
CONTRO
Controparte_1
, sede di Messina, e , sede di Messina,
[...] Controparte_2 entrambi diretta emanazione della CONGREGAZIONE DEI PADRI ROGAZIONISTI
detta anche degli CP_3 Pt_4 Controparte_4
, C.F.: , e
[...] P.IVA_1 Controparte_5 detto anche degli , C.F.: Controparte_6
rappresentati da rispettivamente giusta procura speciale in P.IVA_2 CP_7 notar di Roma del 27.6.2016 rep.n. 24946 racc. n. 10787 reg.ta presso l'Agenzia delle Persona_1
Entra il 12.11.2015 al n. 14898 serie 1T, e procura speciale in notar di Persona_1
Roma del 7.7.2016 rep.n. 24994 racc. n. 10822 reg.ta presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 5 l'8.7.2016 al n. 9827 serie 1T, elettivamente domiciliati in Messina, Via Ghibellina n. 46, presso lo studio dell'avv. Patrizia Romano, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
-Appellati-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 777/2022, emessa dal Tribunale di Patti in data 4.11.2022 e pubblicata in pari data, nell'ambito del giudizio n. 996/2017 R.G. in materia di azione di nullità contrattuale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Per gli appellanti: come da atto di appello “in via preliminare, accertare, ritenere e dichiarare l'illegittimità della sentenza impugnata per improponibilità e/o improcedibilità dell'azione atteso che, la stessa, avrebbe dovuto riguardare e avere ad oggetto il testamento olografo col quale il sig. ha lasciato alla figlia Parte_5 Parte_1
i terreni oggetto di causa e non già la nullità dell'atto di donazione (comprensivo delle due donazioni),
[...] intercorso fra e i figli e rogato dal Notaio dott. Parte_1 Parte_2 Parte_3 Per_2 da Milazzo il 26.11.2014.Nel merito Accertare, ritenere e dichiarare l'atto di donazione (comprensivo
[...]
e donazioni), intercorso fra e i figli e rogato dal Parte_1 Parte_2 Parte_3
Notaio dott. da Milazzo il 26.11.2014, idoneo ai fini dell'usucapione abbreviata ex art. 1159 Persona_2
c. c. Accertare, ritenere e dichiarare l'illegittimità della sentenza impugnata e conseguentemente riformarla nelle parti impugnate, atteso che deve ritenersi provata nel caso di specie la 'interversio possessionis' necessaria ai fini dell'usucapione. Accertare, ritenere e dichiarare l'illegittimità della sentenza impugnata e conseguentemente riformarla nelle parti impugnate, atteso che il possesso pacifico, continuo e non interrotto del Parte_5 unito a quello dell'erede prima e dei signori e dopo sia Parte_1 Parte_2 Parte_3 idoneo a configurare l'acquisto del bene per intervenuta usucapione. Accertare, ritenere e dichiarare l'illegittimità della sentenza impugnata e conseguentemente riformarla nelle parti impugnate, atteso che il possesso pacifico, continuo e non interrotto del unito a quello dell'erede prima e dei signori Parte_5 Parte_1
e dopo, sia idoneo a configurare l'acquisto del bene per intervenuta usucapione Parte_2 Parte_3 abbreviata ex art. 1159 c. c. Condannare in solido i convenuti appellati al pagamento di spese competenze ed onorari di giudizio di primo e secondo grado, oltre IVA e CPA, come per legge”. Per gli appellati: come da comparsa di costituzione “1) Preliminarmente in applicazione dell'art. 348 bis c.p.c. dichiarare inammissibile l'appello per non avere 'ragionevole probabilità di essere accolto'. 2) Sempre preliminarmente ai fini della richiesta di sospensione della esecutività della sentenza dare atto che il fondo è stato riconsegnato il 1° aprile 2023 con cessazione della materia del contendere sul punto e che non sussistono comunque i gravi e fondati motivi richiesti dall'art. 283 cpc testo ante Carta-bia ed inoltre la qualità e natura giuridica degli appellati esclude l'ipotesi di insolvenza. 3) Nel merito rigettare l'appello perché infondato confermando la sentenza impugnata. 4) Condannare gli appellanti in solido a pagare agli appellati le spese ed i compensi di causa oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA e con applica-zione dell'aumento del 30% previsto dall'art. 4 comma 1 bis del D.M.
8.3.2018 n. 37 trattandosi di procedimento con atti con collegamenti ipertestuali, come da nota spese allegata”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO In prime cure, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 12.06.2017, gli odierni appellati adivano il Tribunale di Patti per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) Dichiarare la nullità dell'atto di donazione tra nata a [...] l'[...] ed ivi residente in [...]
Scaglione 213 c.f. nato a [...] il [...] ed C.F._4 Parte_2 ivi residente in [...] c.f. e nato a [...]_5 Parte_3
Militello il 4.2.1985 ed ivi residente in [...] c.f. , in not. C.F._6
da Milazzo del 26.11.2014 repertorio 65395 raccolta 22202, tra-scritta all'Ufficio Provinciale Persona_2 di Messina il 23.12.2014 reg.gen.32831 reg.part.23222, per mancanza dell'elemento essenziale dell'appartenenza al donante del bene oggetto della liberalità. 2) In conseguenza condannare i resistenti alla immediata consegna agli enti religiosi ricorrenti del fondo oggetto della donazione di cui all'atto in notar Per_2 indicato al punto precedente 3) Condannare i resistenti in solido al pagamento a favore dei ricorrenti di una somma di denaro da fissarsi da parte del Giudice designato in caso di viola-zione o inosservanza o comunque per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. 4) Condannare i resistenti in solido a pagare ai ricorrenti le spese ed i compensi di causa oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA”.
Con comparsa depositata in data 15.01.2018 si costituivano in giudizio , Parte_1 Pt_2
2 e che così concludevano: “1) Accertare, ritenere e dichiarare Pt_2 Parte_3
l'inadeguatezza della scelta del rito ex art. 702 bis c.p.c. per la complessità delle questioni relative al caso di specie. 2) Dichiarare inammissibili e improcedibili e rigettare le domande attrici, perché infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti in narrativa e/o per i motivi ritenuti di Giustizia dal Giudice adito, proponendo eccezione riconvenzionale di usucapione del terreno trasferito in capo ai resistenti dal sig. Quest'ultimo, Parte_6 invero, aveva acquistato mediante usucapione ordinaria i terreni da lui posseduti e manutenuti. 3) Accertare, ritenere e dichiarare che la sig.ra erede del de cuius aveva acquistato i Parte_1 Parte_5 beni mediante Testamento Ologra padre nei suoi conf ccertare e dichiarare che le donazioni fatte dall'erede, , ai propri figli e sono Parte_1 Parte_2 Parte_3 perfettamente valide ed efficaci. 5) Condannare parte ricorrente al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio”.
All'esito della prima udienza, tenutasi il 14.05.2019, il G.I. si riservava sulla richiesta dei resistenti di mutamento del rito.
Successivamente, in scioglimento della riserva, disponeva con ordinanza del 30.5.2019, ai sensi dell'art. 702 ter comma 3 c.p.c., il mutamento del rito, fissando l'udienza del 24 ottobre 2019, ex art. 183 c.p.c., in cui concedeva alla parte i chiesti termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.
Nel prosieguo, venivano ammesse ed espletate le prove testimoniali richieste dalle parti.
All'esito dell'espletata attività istruttoria, il Tribunale di Patti, con sentenza n.777/2022, emessa il 4.11.2022 e pubblicata in pari data, definitivamente pronunciando:
1. Rigetta l'eccezione riconvenzionale di usucapione sollevata dai convenuti;
2. Dichiara la nullità dell'atto di donazione fra e e Parte_1 Parte_2 Parte_3 rogato dal Notaio, dott. da Milazzo, il 26.11.2014, repertorio 65395 raccolta 22202, Persona_2 trascritta all'Ufficio Provinciale di Messina il 23.12.2014 reg.gen.32831 e reg. part.23222, per le causali di cui in motivazione;
3. Ordina ai convenuti, ciascuno per quanto di spettanza, l'immediato rilascio, in favore di parte attrice, dei terreni come descritti in parte motiva e nell'atto di donazione del 26-11-2014, liberi e sgombri da persone e cose;
4. Fissa, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., in euro 25,00 la somma di denaro dovuta dai convenuti, in solido, dalla data del trentesimo giorno dalla notifica della presente sentenza e per ogni successivo giorno di ritardo, fino al rilascio degli immobili in favore degli aventi diritto;
5. Condanna , e al pagamento in solido delle spese Parte_1 Parte_2 Parte_3 processuali, in favore di parte attrice, che liquida in complessivi € 7.052,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge, oltre ad € 441,10 (comprensivo di C.U.) per esborsi”.
§
Con atto di citazione in appello notificato in data 9.12.2022, gli appellanti impugnavano la citata sentenza in virtù dei motivi che verranno meglio esposti nel prosieguo, preliminarmente istando per la sospensione della sua efficacia esecutiva.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 14.09.2023, si costituivano in giudizio l' Controparte_1
, l' e l'
[...] Controparte_2 Controparte_5
, come sopra rappresentati, i quali eccepivano l'inammissibilità dell'appello e ne
[...] chiedevano, comunque, il rigetto nel merito, poiché infondato. 3 La Corte, con ordinanza del 5.06.2023, “rilevato preliminarmente che, pur risultando depositato in data 13.12.2022, non risulta visibile telematicamente l'atto di appello notificato agli appellati e che pertanto occorre invitare gli appellanti a depositare l'atto in formato visibile telematicamente”, differiva la prima udienza
“virtuale” (c.d. “filtro”) alla data del 7.07.2023, ed invitata gli appellanti a depositare l'atto di appello notificato agli appellati in formato visibile telematicamente entro giorni 5 prima della data di rinvio.
Con successiva ordinanza dell'8.09.2023 la Corte, rilevato che non sussistessero i presupposti per dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., rigettava l'istanza di inibitoria formulata dagli appellanti e rinviava per la precisazione delel conclusioni all'udienza del 14.10.2024.
Alla predetta udienza, venuto a scadere il termine fissato per la trattazione scritta della causa, ex art. 127-ter c.p.c. (così come introdotto dal D. Leg.vo 10.10.2022 n. 149), rilevato il deposito di note scritte di entrambe le parti contenenti la precisazione delle conclusioni, la Corte disponeva l'assunzione della causa in decisone con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art 190, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle successive memorie di replica (60+20).
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Primo Motivo
Con il primo motivo di gravame gli appellanti censurano la sentenza impugnata in un duplice senso:
- nella parte in cui avrebbe omesso di pronunciarsi in ordine all'eccezione, da loro formulata in prime cure, di improcedibilità e/o improponibilità dell'azione esperita dalla controparte;
atteso che la stessa avrebbe dovuto riguardare e avere ad oggetto il testamento olografo col quale il de cuius, , aveva lasciato in eredità Parte_5 alla figlia, , i terreni oggetto di causa e non già la nullità dell'atto di Parte_1 donazione – comprensivo delle due donazioni – intercorso tra quest'ultima e i di lei figli, e – rogato dal Notaio dott. CP_8 Parte_3 Persona_2 da Milazzo il 26.11.2014 -.
- Sotto altro profilo, nella parte in cui - dopo aver rigettato l'eccezione di usucapione dei fondi da loro formulata nel precedente giudizio e, quindi, dichiarato la nullità della donazione tra costoro intercorsa – ha condannato gli appellanti alla restituzione dei terreni in questione, ritenendo che gli istituti religiosi avessero documentalmente provato la fonte del loro diritto di proprietà e l'estinzione dei rapporti contrattuali derivanti dall'affitto dei fondi stessi. Sostengono, al riguardo gli appellanti, che “le particelle nn. 172, 174, 177, 307, 118 e 120 del Foglio 40 in Catasto Terreni del Comune di San Fratello sebbene indicate nella sentenza non sono state dichiarate nella Dichiarazione di Successione Testamentaria n.372 vol.9990 del 2013 in morte di come si Persona_3 evince dalla nota di trascrizione reg. gen. n.5402 reg. part. n.4572 del 08/03/2000 (accettazione di eredità con beneficio di inventario) e nota di trascrizione reg. gen. n.1295 reg. part. n.1034 del 21/01/2014”.
Tale motivo è infondato e presenta, altresì, preliminari profili di inammissibilità.
Preliminarmente, esaminando la documentazione in atti, contrariamente da quanto sostenuto dagli appellanti, preme rilevare che gli stessi non hanno mai eccepito, nel corso del giudizio di
4 prime cure, che l'azione di nullità esperita dagli istituti religiosi fosse improponibile e/o improcedibile poiché proposta avverso l'atto di donazione del 26.11.2024 e non nei confronti del testamento con il quale il de cuius, , aveva istituito quale sua erede la figlia, Parte_5 [...]
. Ne consegue, pertanto, l'inammissibilità della menzionata eccezione, in quanto Parte_1 sollevata per la prima volta in sede di impugnazione, in violazione del disposto dell'art. 345, comma 2, c.p.c.
In ogni caso, è appena il caso di precisare che la tesi sostenuta dagli appellanti, oltre che inammissibile, risulta altresì infondata nel merito.
Ed infatti, gli istituti religiosi, in maniera legittima, prospettando che non fosse Parte_1 proprietaria dei beni donati ai di lei figli, hanno agito al fine di sentir dichiarare la nullità della donazione del 26.11.2014 (cfr. doc. 9 all. ricorso), atto che ha comportato l'asserita lesione del loro diritto di proprietà.
Nello stesso senso, il motivo di impugnazione non merita accoglimento neppure nella parte in cui gli appellati hanno sostenuto che gli enti religiosi avrebbero omesso di fornire la prova del loro diritto di proprietà sui fondi oggetto del contendere.
A tal proposito, si osserva che gli appellati hanno già dimostrato nel precedente grado di giudizio di essere proprietari degli immobili di cui trattasi, in quanto pervenuti loro per effetto del testamento olografo del 23.04.1985 (doc.3 all. ricorso), a mezzo del quale li ha Persona_3 nominati quali suoi eredi universali.
Ed inoltre, nonostante gli appellanti abbiano precisato che “le particelle nn. 172, 174, 177, 307, 118 e 120 del Foglio 40 in Catasto Terreni del Comune di San Fratello sebbene indicate nella sentenza non sono state dichiarate nella Dichiarazione di Successione Testamentaria n.372 vol.9990 del 2013 in morte di Per_3
come si evince dalla nota di trascrizione reg. gen. n.5402 reg. part. n.4572 del 08/03/2000
[...] ione di eredità con beneficio di inventario) e nota di trascrizione reg. gen. n.1295 reg. part. n.1034 del 21/01/2014”, tali note (rispettivamente del 2000 e del 2014) non risultano prodotte agli atti, sicché quanto da loro testualmente affermato si palesa del tutto sprovvisto di prova.
Altresì, gli enti religiosi hanno provato l'estinzione dei rapporti contrattuali riguardanti l'affitto del fondo – con conseguente diritto dei medesimi alla restituzione dello stesso -, producendo in giudizio:
- la scrittura privata del 15.01.1988 (doc.all.
4. ricorso), con la quale l'avv. CP_9
– n.q. di curatore dell'eredità giacente di – aveva concesso in
[...] Persona_3 ne al de cuius e alla , i terreni Parte_5 Parte_7 oggetto di causa, per una durata di anni 12. Contratto de quo, destinato, pertanto, a scadere in data 15.01.2000.
- la scrittura privata del 15.01.1996 (doc. all.
5. ricorso), con la quale l'avv. CP_9 aveva concesso il subentro di in luogo di Parte_8 Parte_9
, nel contratto di locazione del 1988. Concordando le parti, con tale
[...] scrittura, che la locazione avesse una durata di 7 anni, con conseguente scadenza del contratto alla data del 15.01.2003.
Con particolare riguardo a tale ultima scrittura privata (datata 15.01.1996), può verosimilmente ritenersi che le parti, con tale atto, abbiano inteso realizzare: da una parte una modifica soggettiva del contratto di locazione – visto il subentro di nella posizione contrattuale degli Parte_8
5 originari conduttori e –; e, dall'altra, una proroga del Parte_5 Parte_7 termine di scadenza del contratto stesso, dalla data del 15.01.2000 (originariamente stabilita con la scrittura privata datata 15.01.1988) a quella del 15.01.2003.
Di talché, il rapporto contrattuale di locazione deve ritenersi estinto in data 15.01.2003, con conseguente diritto degli enti religiosi – nelle more divenuti proprietari dei beni dell'eredità – ad ottenerne la restituzione nei confronti di chiunque li detenesse ormai sine titulo.
2. Secondo motivo
Con il secondo motivo di doglianza gli appellanti censurano la sentenza impugnata per aver il primo decidente rigettato l'eccezione di usucapione da essi formulata in primo grado, essendosi la decisione a loro avviso basata “sull'erroneo convincimento” della mancata interversio possessionis da parte del . Parte_5
Sostengono, in proposito gli appellanti, che il de cuius – padre di Parte_5 Pt_10
sin dal 1990 avrebbe manifestato la volontà di possedere i fondi oggetto del presente
[...] giudizio uti dominus, e che “ciò avveniva giacché vi era l'impossessamento dell'immobile da parte del Parte_5
in assenza di qualsiasi iniziativa da parte degli odierni ricorrenti volta a riprendersi il bene”.
[...]
In sostanza, a detta degli appellati, avendo il manifestato pubblicamente tale Parte_5 volontà di possedere i fondi “per conto proprio” ne avrebbe acquistato la proprietà per usucapione;
per cui, l'odierna appellante, – quale erede di , Parte_1 Parte_5 giusto testamento olografo del 10.01.2010 – divenuta proprietaria per eredità dei terreni, validamente avrebbe disposto di tali beni donandoli ai figli.
A sostegno, gli appellanti, richiamano il disposto dell'art. 1141 c.c., il quale stabilirebbe una presunzione relativa in virtù della quale chi esercita il possesso di fatto è possessore, mentre la detenzione andrebbe dimostrata da chi ha interesse a negare il possesso.
Inoltre, dopo aver dedotto tutta una serie di circostanze che sarebbero idonee a manifestare inequivocabilmente l'esercizio, da parte del , di un potere di fatto Parte_5 corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, gli appellanti censurano sotto altro profilo la statuizione, sostenendo che il primo giudicante non avrebbe fatto “buon governo” del principio in virtù del quale il possesso del de cuius si trasferisce agli eredi, i quali subentrano nel possesso del bene senza necessità di una sua materiale apprensione.
Precisano, in proposito, che i beni oggetto dell'atto di donazione – intercorso fra Parte_1
e i di lei figli e – erano pervenuti alla donante in forza del Parte_2 Parte_3 testamento o .2 il di lei padre, , aveva Parte_5 nominato la predetta erede di tutti i terreni da lui posseduti. Per cui, a detta degli appellanti, il possesso pacifico, continuo e non interrotto del de cuius, , unitamente a quello Parte_5 dell'erede, e, poi, a quello dei donatari, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 sarebbe idoneo a configurare l'acquisito del bene per intervenuta usucapione.
3. Terzo motivo
Con il terzo motivo di appello, gli appellanti lamentano l'erronea valutazione delle prove acquisite nel corso del primo grado di giudizio e/o la falsa applicazione degli artt. 1141 e 1146 c.c.
Deducono, in proposito, che nel corso del giudizio di prime cure sia stata ampiamente data prova della disponibilità uti dominus dei fondi oggetto del contendere da parte del , Parte_5
6 sin dal 1990 e fino alla morte;
e che tale circostanza avrebbe trovato puntuale riscontro nelle dichiarazioni rese dai testi e , escussi all'udienza Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 del 9.04.2020.
§ Ciò chiarito, gli esaminandi motivi di gravame, che possono essere scrutinati congiuntamente in ragione dell'intima connessione che li avvince, non appaino meritevoli di accoglimento.
Orbene, sulla base di quanto evidenziato nei motivi di doglianza, gli appellanti sostengono, già dal precedente grado di giudizio, che – originariamente conduttore dei terreni Parte_5 oggetto di giudizio, giusto contratto di locazione del 15.01.1988 - avrebbe iniziato a possedere uti dominus i menzionati terreni già dall'anno 1990 e sino alla data della sua morte (avvenuta il 28.04.2012), così divenendone proprietario per intervenuta usucapione ventennale ex art. 1158 c.c. Ivi per cui, in seguito al decesso, nella proprietà dei detti terreni sarebbe quindi succeduta
[...]
, giacchè nominata dal di lei padre, con testamento olografo, quale erede di tutti i Parte_1 terreni dallo stesso posseduti. Di conseguenza, la del tutto legittimamente, avrebbe Pt_5 donato ai propri figli i terreni de quibus, essendone la proprietaria.
Tali argomentazioni degli appellanti non meritano accoglimento, essendo confutate dalla documentazione prodotta in atti dagli appellati.
A tal proposito, è pacifico che abbia acquistato la materiale disponibilità degli Parte_5 immobili in forza del contratto di locazione del 15.01.1988.
Per effetto di tale contratto, dunque, il era semplice detentore dei fondi;
di talché, non Pt_5 essendo la detenzione idonea a determinare l'acquisto della proprietà per usucapione – per il cui perfezionamento è richiesto il possesso uti dominus della res –, gli odierni appellanti avrebbero dovuto dimostrare che il stesso avesse posto in essere atti idonei a determinare Pt_5
l'interversione della detenzione in possesso.
In particolare, in ossequio a quanto disposto dall'art. 1141 c.c., gli appellanti avrebbero dovuto dimostrare il mutamento del titolo per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione fatta contro l'originario possessore.
In questo senso si è espresso anche il primo decidente, il quale, richiamando recente giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. II, Ord., (data ud. 05/04/2022) 16/05/2022, n. 15576), ha ritenuto, che nel caso di specie, dagli appellanti non fosse stata fornita dimostrazione di alcuno specifico atto di opposizione nei confronti dei proprietari – enti religiosi – che il
[...]
avrebbe compiuto sin dal 1990, a conferma della verificazione della citata Parte_5 interversio possessionis.
Peraltro, quanto dedotto dagli appellati, nonché i documenti da essi prodotti, consentono altresì di escludere che il abbia cominciato ad esercitare sui fondi, dal 1990, un possesso uti Pt_5 dominus.
Ed invero:
- il contratto di locazione del 1988 venne registrato in data 21.06.1993, circa un mese dopo la richiesta dell'8.05.1993, con la quale il chiese al Comune di San Pt_5
Fratello di essere autorizzato al miglioramento fondiario ed alla trasformazione agraria dell'azienda esercitata sui terreni detenuti in locazione. Sicché, appare verosimile che
7 il predetto abbia provveduto a regolarizzare il contratto di locazione per giustificare la detenzione dei terreni, al fine di ottenere l'accoglimento dell'istanza dell'8.05.1993.
- Il nella qualità di conduttore dei fondi, ha continuato a pagare il canone al Pt_5 curatore dell'eredità giacente, come dimostrato dalle ricevute firmate dal curatore il 5.1.1999, per il pagamento della somma di £. 3.000.000, ed il 22.12.1999 per il saldo di £.
1.800.000 per l'anno 1999.
- Con raccomandata del 16.10.2002 il ha indirizzato all' Pt_5 [...] di Messina una pro uisto in relazione al Controparte_1 agro di San Fratello C.da Roccazzo-Murba e Gibbellino in atto detenuto in affitto”.
In sostanza, la volontà del di acquistare i terreni, nonché il riconoscimento di detenere Pt_5
i medesimi in forza di un contratto di locazione, si palesano incompatibili ictu oculi con l'esercizio sui terreni stessi di un possesso uti dominus.
Pare il caso di precisare, inoltre, che gli appellanti – circa la proposta di acquisto datata 16.10.2002
- deducono che tale offerta era rivolta all'acquisto di altri fondi di proprietà degli appellati “e non di quelli posseduti pacificamente e indisturbatamente dal dante causa per i quali, peraltro, Parte_5 non pagava da circa tre lustri alcunché per il godimento”; tale affermazione risulta, tuttavia, apodittica, poiché gli appellanti non chiariscono in modo specifico a quali altri fondi si riferirebbe tale proposta e non documentano la sussistenza, tra il e le controparti, di ulteriori contratti Pt_5 di locazione aventi ad oggetto terreni diversi da quelli oggetto di giudizio (ed ai quali potrebbe quindi riferirsi tale proposta di acquisto).
Neanche può tacersi che, mediante la scrittura privata del 15.01.1996, l'avv. (curatore CP_9 dell'eredità giacente) ha concesso il subentro di in luogo di Parte_8 Parte_5
e nel contratto di locazione del 1988. La stessa con Parte_7 Parte_8 raccomandata del 28.07.2011, ha rivolto agli enti religiosi una ulteriore proposta di acquisto dei terreni per cui è causa. Donde, pur essendo – in ipotesi – ammissibile che Parte_5 abbia continuato a mantenere la disponibilità materiale dei terreni anche dopo il subentro nel contratto di locazione, in sua vece, di lo stesso subentro nel contratto, richiesto Parte_8 da costei al curatore dell'eredità giace ompatibile con un possesso uti dominus di
. Parte_5
Per di più, le attività materiali poste in essere da sui terreni (elencate dagli Parte_5 appellanti) configurano mere attività di godimento, del tutto compatibili con il titolo in base al quale il predetto deteneva i fondi e non di certo idonee a determinare da sé sole l'interversione della detenzione in possesso mediante opposizione fatta nei confronti del proprietario.
Allo stesso tempo, la circostanza che “già nel lontano 1992, il sig. - in qualità di Parte_5 proprietario - conferiva incarico al geometra di redigere una relazione tecnica con annesso Controparte_10 progetto avente a oggetto: opere di miglioramento fondiario e trasformazione agraria nell'azienda sita in località Roccazzo del Comune di San Fratello” non configura alcun atto di opposizione fatto nei confronti del proprietario, idoneo a comportare interversio possessionis.
Si rileva, difatti, che nel contratto di locazione del 1988 il curatore dell'autorità giacente aveva autorizzato “la ditta senza premessa di notifica o preavviso e senza obbligo di rendiconto Parte_9 alcuno per se e per i suoi eventuali aventi causa, a presentare domanda di contributo, alla Pubblica Amm.ne per qualsiasi opera di miglioramento fondiario e/o trasformazione agraria che gli affittuari intendono necessaria” (si noti, inoltre, che una pattuizione di eguale tenore è contenuta nella scrittura privata del 1996). Cosicché, le opere di miglioramento del fondo realizzate dal (evidentemente funzionali Pt_5
8 all'esercizio, sui fondi detenuti, della azienda agraria di sua proprietà) erano del tutto compatibili, in quanto espressamente autorizzate, con le pattuizioni contenute nel contratto di locazione;
di talché esse giammai possono dimostrare il possesso uti dominus asseritamente esercitato dal
[...]
Pt_5
Anche per quel che concerne l'erronea valutazione delle prove acquisite nel corso del precedente giudizio, sostenuta dagli appellanti, il primo decidente ha chiarito, con una motivazione scevra da errori, come le dichiarazioni dei testi si fossero comunque “limitate a riferire dell'attività di materiale godimento dei terreni in capo all'allora affittuario, ma non hanno descritto – né è stato formulato un capitolo di prova in tale direzione – quale sarebbe stato l'atto mediante il quale questi avrebbe mutato la detenzione in possesso con un atto di interversione”; “tutte le attività descritte nei capitoli di prova si conciliano, invero, con la prosecuzione della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene e con l'attività propria dell'azienda agricola esercitata sul fondo dal . Pt_5
Detto altrimenti, le dichiarazioni rese dai testi indicati nell'atto di appello ( Testimone_1 Tes_2
e , tutti sentiti all'udienza del 09.04.2021) finiscono con l'avvalorare
[...] Testimone_3 soltanto il fatto, già emergente dagli atti, che il ha certamente svolto attività di materiale Pt_5 godimento dei terreni, circostanza percepibile anche dai terzi;
ciò, tuttavia, risulta pienamente compatibile con il titolo in base al quale il predetto deteneva i fondi, non essendo sufficiente tale attività, di per sé, a determinare l'inversione della detenzione in possesso.
Alla luce di quanto osservato, correttamente il primo giudicante ha rigettato l'eccezione riconvenzionale di usucapione e, in conseguenza di ciò, sul presupposto che Parte_1 non fosse proprietaria degli immobili oggetto della donazione impugnata ne ha dichiarato la nullità.
§
L'appello va, dunque, integralmente rigettato.
Attesa la totale soccombenza nei confronti della controparte, in ossequio ai generali principi in materia, gli appellanti vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento in favore degli appellati, alla cui pluralità corrisponde, con evidenza, un'unica posizione processuale delle spese dell'odierno grado di giudizio, le quali, avuto riguardo al valore della causa ed alle questioni trattate, possono liquidarsi, in base a valori corrispondenti a quelli minimi indicati nei parametri di cui al D.M. 55/2014 come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art. 6 del citato D.M. 147/22 invero
“le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”), in complessivi €. 7.160,00 (di cui € 1.489,00 per la fase “studio”, €. 956,00 per la fase introduttiva, €. 2.163,00 fase “istruttoria/trattazione”, €. 2.552,00 per la fase decisionale), oltre spese generali nella misura del 15 % dei compensi, I.V.A. e C.P.A, come per legge.
Occorre precisare che va inclusa la voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29.09.2022) per cui: “il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque
9 riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Civ. n. 15182 del 12.05.2022).
Infine, in applicazione dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif. succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “… quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis …”, questa Corte, quanto agli appellanti, “… dà atto … della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente …”, con l'avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso …”.
P.Q.M.
La Corte d' ini o sull'appello proposto da e nei confronti Parte_1 Parte_2 Parte_3 dell' Controparte_1
, sede di Messina, e , sede di Messina,
[...] Controparte_2 entrambi diretta emanazione della Controparte_11
e , avverso
[...] Controparte_5 la sentenza n. 777/2022, emessa dal Tribunale di Patti in data 04.11.2022 e pubblicata in pari data, nell'ambito del giudizio n. 996/2017 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Rigetta integralmente l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna gli appellanti, , e in solido Parte_1 Parte_2 Parte_3 tra loro, al pagamento in favore degli appellati, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi €. 7.160,00 (come specificato in parte motiva), oltre spese generali nella misura del 15 % dei compensi, CPA ed I.V.A. come per legge.
3) dà atto della presenza dei presupposti per porre a carico degli appellanti il pagamento di un ulteriore importo pari a quello rispettivamente dovuto a titolo di contributo unificato e manda la Cancelleria per gli adempimenti relativi alla riscossione. Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 22 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott.ssa Maria Giuseppa Scolaro) (dott. Augusto Sabatini)
10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MESSINA Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Messina, I sezione civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
Dott. Augusto Sabatini Presidente Dott.ssa Marisa Salvo Consigliere Dott.ssa Maria Giuseppa Scolaro Consigliere relatore Ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 859/2022 R.G.A., vertente
T R A
nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1 [...]
, nato a [...] il [...], C.F.: e Pt_2 C.F._2
nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_3 C.F._3 elettivamente domiciliati in Sant'Agata di Militello, Via Nizza n. 1, presso lo studio dell'avv. Alessandro Pruiti Ciarello, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
-Appellanti-
CONTRO
Controparte_1
, sede di Messina, e , sede di Messina,
[...] Controparte_2 entrambi diretta emanazione della CONGREGAZIONE DEI PADRI ROGAZIONISTI
detta anche degli CP_3 Pt_4 Controparte_4
, C.F.: , e
[...] P.IVA_1 Controparte_5 detto anche degli , C.F.: Controparte_6
rappresentati da rispettivamente giusta procura speciale in P.IVA_2 CP_7 notar di Roma del 27.6.2016 rep.n. 24946 racc. n. 10787 reg.ta presso l'Agenzia delle Persona_1
Entra il 12.11.2015 al n. 14898 serie 1T, e procura speciale in notar di Persona_1
Roma del 7.7.2016 rep.n. 24994 racc. n. 10822 reg.ta presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 5 l'8.7.2016 al n. 9827 serie 1T, elettivamente domiciliati in Messina, Via Ghibellina n. 46, presso lo studio dell'avv. Patrizia Romano, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
-Appellati-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 777/2022, emessa dal Tribunale di Patti in data 4.11.2022 e pubblicata in pari data, nell'ambito del giudizio n. 996/2017 R.G. in materia di azione di nullità contrattuale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Per gli appellanti: come da atto di appello “in via preliminare, accertare, ritenere e dichiarare l'illegittimità della sentenza impugnata per improponibilità e/o improcedibilità dell'azione atteso che, la stessa, avrebbe dovuto riguardare e avere ad oggetto il testamento olografo col quale il sig. ha lasciato alla figlia Parte_5 Parte_1
i terreni oggetto di causa e non già la nullità dell'atto di donazione (comprensivo delle due donazioni),
[...] intercorso fra e i figli e rogato dal Notaio dott. Parte_1 Parte_2 Parte_3 Per_2 da Milazzo il 26.11.2014.Nel merito Accertare, ritenere e dichiarare l'atto di donazione (comprensivo
[...]
e donazioni), intercorso fra e i figli e rogato dal Parte_1 Parte_2 Parte_3
Notaio dott. da Milazzo il 26.11.2014, idoneo ai fini dell'usucapione abbreviata ex art. 1159 Persona_2
c. c. Accertare, ritenere e dichiarare l'illegittimità della sentenza impugnata e conseguentemente riformarla nelle parti impugnate, atteso che deve ritenersi provata nel caso di specie la 'interversio possessionis' necessaria ai fini dell'usucapione. Accertare, ritenere e dichiarare l'illegittimità della sentenza impugnata e conseguentemente riformarla nelle parti impugnate, atteso che il possesso pacifico, continuo e non interrotto del Parte_5 unito a quello dell'erede prima e dei signori e dopo sia Parte_1 Parte_2 Parte_3 idoneo a configurare l'acquisto del bene per intervenuta usucapione. Accertare, ritenere e dichiarare l'illegittimità della sentenza impugnata e conseguentemente riformarla nelle parti impugnate, atteso che il possesso pacifico, continuo e non interrotto del unito a quello dell'erede prima e dei signori Parte_5 Parte_1
e dopo, sia idoneo a configurare l'acquisto del bene per intervenuta usucapione Parte_2 Parte_3 abbreviata ex art. 1159 c. c. Condannare in solido i convenuti appellati al pagamento di spese competenze ed onorari di giudizio di primo e secondo grado, oltre IVA e CPA, come per legge”. Per gli appellati: come da comparsa di costituzione “1) Preliminarmente in applicazione dell'art. 348 bis c.p.c. dichiarare inammissibile l'appello per non avere 'ragionevole probabilità di essere accolto'. 2) Sempre preliminarmente ai fini della richiesta di sospensione della esecutività della sentenza dare atto che il fondo è stato riconsegnato il 1° aprile 2023 con cessazione della materia del contendere sul punto e che non sussistono comunque i gravi e fondati motivi richiesti dall'art. 283 cpc testo ante Carta-bia ed inoltre la qualità e natura giuridica degli appellati esclude l'ipotesi di insolvenza. 3) Nel merito rigettare l'appello perché infondato confermando la sentenza impugnata. 4) Condannare gli appellanti in solido a pagare agli appellati le spese ed i compensi di causa oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA e con applica-zione dell'aumento del 30% previsto dall'art. 4 comma 1 bis del D.M.
8.3.2018 n. 37 trattandosi di procedimento con atti con collegamenti ipertestuali, come da nota spese allegata”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO In prime cure, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 12.06.2017, gli odierni appellati adivano il Tribunale di Patti per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) Dichiarare la nullità dell'atto di donazione tra nata a [...] l'[...] ed ivi residente in [...]
Scaglione 213 c.f. nato a [...] il [...] ed C.F._4 Parte_2 ivi residente in [...] c.f. e nato a [...]_5 Parte_3
Militello il 4.2.1985 ed ivi residente in [...] c.f. , in not. C.F._6
da Milazzo del 26.11.2014 repertorio 65395 raccolta 22202, tra-scritta all'Ufficio Provinciale Persona_2 di Messina il 23.12.2014 reg.gen.32831 reg.part.23222, per mancanza dell'elemento essenziale dell'appartenenza al donante del bene oggetto della liberalità. 2) In conseguenza condannare i resistenti alla immediata consegna agli enti religiosi ricorrenti del fondo oggetto della donazione di cui all'atto in notar Per_2 indicato al punto precedente 3) Condannare i resistenti in solido al pagamento a favore dei ricorrenti di una somma di denaro da fissarsi da parte del Giudice designato in caso di viola-zione o inosservanza o comunque per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. 4) Condannare i resistenti in solido a pagare ai ricorrenti le spese ed i compensi di causa oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA”.
Con comparsa depositata in data 15.01.2018 si costituivano in giudizio , Parte_1 Pt_2
2 e che così concludevano: “1) Accertare, ritenere e dichiarare Pt_2 Parte_3
l'inadeguatezza della scelta del rito ex art. 702 bis c.p.c. per la complessità delle questioni relative al caso di specie. 2) Dichiarare inammissibili e improcedibili e rigettare le domande attrici, perché infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti in narrativa e/o per i motivi ritenuti di Giustizia dal Giudice adito, proponendo eccezione riconvenzionale di usucapione del terreno trasferito in capo ai resistenti dal sig. Quest'ultimo, Parte_6 invero, aveva acquistato mediante usucapione ordinaria i terreni da lui posseduti e manutenuti. 3) Accertare, ritenere e dichiarare che la sig.ra erede del de cuius aveva acquistato i Parte_1 Parte_5 beni mediante Testamento Ologra padre nei suoi conf ccertare e dichiarare che le donazioni fatte dall'erede, , ai propri figli e sono Parte_1 Parte_2 Parte_3 perfettamente valide ed efficaci. 5) Condannare parte ricorrente al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio”.
All'esito della prima udienza, tenutasi il 14.05.2019, il G.I. si riservava sulla richiesta dei resistenti di mutamento del rito.
Successivamente, in scioglimento della riserva, disponeva con ordinanza del 30.5.2019, ai sensi dell'art. 702 ter comma 3 c.p.c., il mutamento del rito, fissando l'udienza del 24 ottobre 2019, ex art. 183 c.p.c., in cui concedeva alla parte i chiesti termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.
Nel prosieguo, venivano ammesse ed espletate le prove testimoniali richieste dalle parti.
All'esito dell'espletata attività istruttoria, il Tribunale di Patti, con sentenza n.777/2022, emessa il 4.11.2022 e pubblicata in pari data, definitivamente pronunciando:
1. Rigetta l'eccezione riconvenzionale di usucapione sollevata dai convenuti;
2. Dichiara la nullità dell'atto di donazione fra e e Parte_1 Parte_2 Parte_3 rogato dal Notaio, dott. da Milazzo, il 26.11.2014, repertorio 65395 raccolta 22202, Persona_2 trascritta all'Ufficio Provinciale di Messina il 23.12.2014 reg.gen.32831 e reg. part.23222, per le causali di cui in motivazione;
3. Ordina ai convenuti, ciascuno per quanto di spettanza, l'immediato rilascio, in favore di parte attrice, dei terreni come descritti in parte motiva e nell'atto di donazione del 26-11-2014, liberi e sgombri da persone e cose;
4. Fissa, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., in euro 25,00 la somma di denaro dovuta dai convenuti, in solido, dalla data del trentesimo giorno dalla notifica della presente sentenza e per ogni successivo giorno di ritardo, fino al rilascio degli immobili in favore degli aventi diritto;
5. Condanna , e al pagamento in solido delle spese Parte_1 Parte_2 Parte_3 processuali, in favore di parte attrice, che liquida in complessivi € 7.052,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge, oltre ad € 441,10 (comprensivo di C.U.) per esborsi”.
§
Con atto di citazione in appello notificato in data 9.12.2022, gli appellanti impugnavano la citata sentenza in virtù dei motivi che verranno meglio esposti nel prosieguo, preliminarmente istando per la sospensione della sua efficacia esecutiva.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 14.09.2023, si costituivano in giudizio l' Controparte_1
, l' e l'
[...] Controparte_2 Controparte_5
, come sopra rappresentati, i quali eccepivano l'inammissibilità dell'appello e ne
[...] chiedevano, comunque, il rigetto nel merito, poiché infondato. 3 La Corte, con ordinanza del 5.06.2023, “rilevato preliminarmente che, pur risultando depositato in data 13.12.2022, non risulta visibile telematicamente l'atto di appello notificato agli appellati e che pertanto occorre invitare gli appellanti a depositare l'atto in formato visibile telematicamente”, differiva la prima udienza
“virtuale” (c.d. “filtro”) alla data del 7.07.2023, ed invitata gli appellanti a depositare l'atto di appello notificato agli appellati in formato visibile telematicamente entro giorni 5 prima della data di rinvio.
Con successiva ordinanza dell'8.09.2023 la Corte, rilevato che non sussistessero i presupposti per dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., rigettava l'istanza di inibitoria formulata dagli appellanti e rinviava per la precisazione delel conclusioni all'udienza del 14.10.2024.
Alla predetta udienza, venuto a scadere il termine fissato per la trattazione scritta della causa, ex art. 127-ter c.p.c. (così come introdotto dal D. Leg.vo 10.10.2022 n. 149), rilevato il deposito di note scritte di entrambe le parti contenenti la precisazione delle conclusioni, la Corte disponeva l'assunzione della causa in decisone con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art 190, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle successive memorie di replica (60+20).
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Primo Motivo
Con il primo motivo di gravame gli appellanti censurano la sentenza impugnata in un duplice senso:
- nella parte in cui avrebbe omesso di pronunciarsi in ordine all'eccezione, da loro formulata in prime cure, di improcedibilità e/o improponibilità dell'azione esperita dalla controparte;
atteso che la stessa avrebbe dovuto riguardare e avere ad oggetto il testamento olografo col quale il de cuius, , aveva lasciato in eredità Parte_5 alla figlia, , i terreni oggetto di causa e non già la nullità dell'atto di Parte_1 donazione – comprensivo delle due donazioni – intercorso tra quest'ultima e i di lei figli, e – rogato dal Notaio dott. CP_8 Parte_3 Persona_2 da Milazzo il 26.11.2014 -.
- Sotto altro profilo, nella parte in cui - dopo aver rigettato l'eccezione di usucapione dei fondi da loro formulata nel precedente giudizio e, quindi, dichiarato la nullità della donazione tra costoro intercorsa – ha condannato gli appellanti alla restituzione dei terreni in questione, ritenendo che gli istituti religiosi avessero documentalmente provato la fonte del loro diritto di proprietà e l'estinzione dei rapporti contrattuali derivanti dall'affitto dei fondi stessi. Sostengono, al riguardo gli appellanti, che “le particelle nn. 172, 174, 177, 307, 118 e 120 del Foglio 40 in Catasto Terreni del Comune di San Fratello sebbene indicate nella sentenza non sono state dichiarate nella Dichiarazione di Successione Testamentaria n.372 vol.9990 del 2013 in morte di come si Persona_3 evince dalla nota di trascrizione reg. gen. n.5402 reg. part. n.4572 del 08/03/2000 (accettazione di eredità con beneficio di inventario) e nota di trascrizione reg. gen. n.1295 reg. part. n.1034 del 21/01/2014”.
Tale motivo è infondato e presenta, altresì, preliminari profili di inammissibilità.
Preliminarmente, esaminando la documentazione in atti, contrariamente da quanto sostenuto dagli appellanti, preme rilevare che gli stessi non hanno mai eccepito, nel corso del giudizio di
4 prime cure, che l'azione di nullità esperita dagli istituti religiosi fosse improponibile e/o improcedibile poiché proposta avverso l'atto di donazione del 26.11.2024 e non nei confronti del testamento con il quale il de cuius, , aveva istituito quale sua erede la figlia, Parte_5 [...]
. Ne consegue, pertanto, l'inammissibilità della menzionata eccezione, in quanto Parte_1 sollevata per la prima volta in sede di impugnazione, in violazione del disposto dell'art. 345, comma 2, c.p.c.
In ogni caso, è appena il caso di precisare che la tesi sostenuta dagli appellanti, oltre che inammissibile, risulta altresì infondata nel merito.
Ed infatti, gli istituti religiosi, in maniera legittima, prospettando che non fosse Parte_1 proprietaria dei beni donati ai di lei figli, hanno agito al fine di sentir dichiarare la nullità della donazione del 26.11.2014 (cfr. doc. 9 all. ricorso), atto che ha comportato l'asserita lesione del loro diritto di proprietà.
Nello stesso senso, il motivo di impugnazione non merita accoglimento neppure nella parte in cui gli appellati hanno sostenuto che gli enti religiosi avrebbero omesso di fornire la prova del loro diritto di proprietà sui fondi oggetto del contendere.
A tal proposito, si osserva che gli appellati hanno già dimostrato nel precedente grado di giudizio di essere proprietari degli immobili di cui trattasi, in quanto pervenuti loro per effetto del testamento olografo del 23.04.1985 (doc.3 all. ricorso), a mezzo del quale li ha Persona_3 nominati quali suoi eredi universali.
Ed inoltre, nonostante gli appellanti abbiano precisato che “le particelle nn. 172, 174, 177, 307, 118 e 120 del Foglio 40 in Catasto Terreni del Comune di San Fratello sebbene indicate nella sentenza non sono state dichiarate nella Dichiarazione di Successione Testamentaria n.372 vol.9990 del 2013 in morte di Per_3
come si evince dalla nota di trascrizione reg. gen. n.5402 reg. part. n.4572 del 08/03/2000
[...] ione di eredità con beneficio di inventario) e nota di trascrizione reg. gen. n.1295 reg. part. n.1034 del 21/01/2014”, tali note (rispettivamente del 2000 e del 2014) non risultano prodotte agli atti, sicché quanto da loro testualmente affermato si palesa del tutto sprovvisto di prova.
Altresì, gli enti religiosi hanno provato l'estinzione dei rapporti contrattuali riguardanti l'affitto del fondo – con conseguente diritto dei medesimi alla restituzione dello stesso -, producendo in giudizio:
- la scrittura privata del 15.01.1988 (doc.all.
4. ricorso), con la quale l'avv. CP_9
– n.q. di curatore dell'eredità giacente di – aveva concesso in
[...] Persona_3 ne al de cuius e alla , i terreni Parte_5 Parte_7 oggetto di causa, per una durata di anni 12. Contratto de quo, destinato, pertanto, a scadere in data 15.01.2000.
- la scrittura privata del 15.01.1996 (doc. all.
5. ricorso), con la quale l'avv. CP_9 aveva concesso il subentro di in luogo di Parte_8 Parte_9
, nel contratto di locazione del 1988. Concordando le parti, con tale
[...] scrittura, che la locazione avesse una durata di 7 anni, con conseguente scadenza del contratto alla data del 15.01.2003.
Con particolare riguardo a tale ultima scrittura privata (datata 15.01.1996), può verosimilmente ritenersi che le parti, con tale atto, abbiano inteso realizzare: da una parte una modifica soggettiva del contratto di locazione – visto il subentro di nella posizione contrattuale degli Parte_8
5 originari conduttori e –; e, dall'altra, una proroga del Parte_5 Parte_7 termine di scadenza del contratto stesso, dalla data del 15.01.2000 (originariamente stabilita con la scrittura privata datata 15.01.1988) a quella del 15.01.2003.
Di talché, il rapporto contrattuale di locazione deve ritenersi estinto in data 15.01.2003, con conseguente diritto degli enti religiosi – nelle more divenuti proprietari dei beni dell'eredità – ad ottenerne la restituzione nei confronti di chiunque li detenesse ormai sine titulo.
2. Secondo motivo
Con il secondo motivo di doglianza gli appellanti censurano la sentenza impugnata per aver il primo decidente rigettato l'eccezione di usucapione da essi formulata in primo grado, essendosi la decisione a loro avviso basata “sull'erroneo convincimento” della mancata interversio possessionis da parte del . Parte_5
Sostengono, in proposito gli appellanti, che il de cuius – padre di Parte_5 Pt_10
sin dal 1990 avrebbe manifestato la volontà di possedere i fondi oggetto del presente
[...] giudizio uti dominus, e che “ciò avveniva giacché vi era l'impossessamento dell'immobile da parte del Parte_5
in assenza di qualsiasi iniziativa da parte degli odierni ricorrenti volta a riprendersi il bene”.
[...]
In sostanza, a detta degli appellati, avendo il manifestato pubblicamente tale Parte_5 volontà di possedere i fondi “per conto proprio” ne avrebbe acquistato la proprietà per usucapione;
per cui, l'odierna appellante, – quale erede di , Parte_1 Parte_5 giusto testamento olografo del 10.01.2010 – divenuta proprietaria per eredità dei terreni, validamente avrebbe disposto di tali beni donandoli ai figli.
A sostegno, gli appellanti, richiamano il disposto dell'art. 1141 c.c., il quale stabilirebbe una presunzione relativa in virtù della quale chi esercita il possesso di fatto è possessore, mentre la detenzione andrebbe dimostrata da chi ha interesse a negare il possesso.
Inoltre, dopo aver dedotto tutta una serie di circostanze che sarebbero idonee a manifestare inequivocabilmente l'esercizio, da parte del , di un potere di fatto Parte_5 corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, gli appellanti censurano sotto altro profilo la statuizione, sostenendo che il primo giudicante non avrebbe fatto “buon governo” del principio in virtù del quale il possesso del de cuius si trasferisce agli eredi, i quali subentrano nel possesso del bene senza necessità di una sua materiale apprensione.
Precisano, in proposito, che i beni oggetto dell'atto di donazione – intercorso fra Parte_1
e i di lei figli e – erano pervenuti alla donante in forza del Parte_2 Parte_3 testamento o .2 il di lei padre, , aveva Parte_5 nominato la predetta erede di tutti i terreni da lui posseduti. Per cui, a detta degli appellanti, il possesso pacifico, continuo e non interrotto del de cuius, , unitamente a quello Parte_5 dell'erede, e, poi, a quello dei donatari, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 sarebbe idoneo a configurare l'acquisito del bene per intervenuta usucapione.
3. Terzo motivo
Con il terzo motivo di appello, gli appellanti lamentano l'erronea valutazione delle prove acquisite nel corso del primo grado di giudizio e/o la falsa applicazione degli artt. 1141 e 1146 c.c.
Deducono, in proposito, che nel corso del giudizio di prime cure sia stata ampiamente data prova della disponibilità uti dominus dei fondi oggetto del contendere da parte del , Parte_5
6 sin dal 1990 e fino alla morte;
e che tale circostanza avrebbe trovato puntuale riscontro nelle dichiarazioni rese dai testi e , escussi all'udienza Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 del 9.04.2020.
§ Ciò chiarito, gli esaminandi motivi di gravame, che possono essere scrutinati congiuntamente in ragione dell'intima connessione che li avvince, non appaino meritevoli di accoglimento.
Orbene, sulla base di quanto evidenziato nei motivi di doglianza, gli appellanti sostengono, già dal precedente grado di giudizio, che – originariamente conduttore dei terreni Parte_5 oggetto di giudizio, giusto contratto di locazione del 15.01.1988 - avrebbe iniziato a possedere uti dominus i menzionati terreni già dall'anno 1990 e sino alla data della sua morte (avvenuta il 28.04.2012), così divenendone proprietario per intervenuta usucapione ventennale ex art. 1158 c.c. Ivi per cui, in seguito al decesso, nella proprietà dei detti terreni sarebbe quindi succeduta
[...]
, giacchè nominata dal di lei padre, con testamento olografo, quale erede di tutti i Parte_1 terreni dallo stesso posseduti. Di conseguenza, la del tutto legittimamente, avrebbe Pt_5 donato ai propri figli i terreni de quibus, essendone la proprietaria.
Tali argomentazioni degli appellanti non meritano accoglimento, essendo confutate dalla documentazione prodotta in atti dagli appellati.
A tal proposito, è pacifico che abbia acquistato la materiale disponibilità degli Parte_5 immobili in forza del contratto di locazione del 15.01.1988.
Per effetto di tale contratto, dunque, il era semplice detentore dei fondi;
di talché, non Pt_5 essendo la detenzione idonea a determinare l'acquisto della proprietà per usucapione – per il cui perfezionamento è richiesto il possesso uti dominus della res –, gli odierni appellanti avrebbero dovuto dimostrare che il stesso avesse posto in essere atti idonei a determinare Pt_5
l'interversione della detenzione in possesso.
In particolare, in ossequio a quanto disposto dall'art. 1141 c.c., gli appellanti avrebbero dovuto dimostrare il mutamento del titolo per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione fatta contro l'originario possessore.
In questo senso si è espresso anche il primo decidente, il quale, richiamando recente giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. II, Ord., (data ud. 05/04/2022) 16/05/2022, n. 15576), ha ritenuto, che nel caso di specie, dagli appellanti non fosse stata fornita dimostrazione di alcuno specifico atto di opposizione nei confronti dei proprietari – enti religiosi – che il
[...]
avrebbe compiuto sin dal 1990, a conferma della verificazione della citata Parte_5 interversio possessionis.
Peraltro, quanto dedotto dagli appellati, nonché i documenti da essi prodotti, consentono altresì di escludere che il abbia cominciato ad esercitare sui fondi, dal 1990, un possesso uti Pt_5 dominus.
Ed invero:
- il contratto di locazione del 1988 venne registrato in data 21.06.1993, circa un mese dopo la richiesta dell'8.05.1993, con la quale il chiese al Comune di San Pt_5
Fratello di essere autorizzato al miglioramento fondiario ed alla trasformazione agraria dell'azienda esercitata sui terreni detenuti in locazione. Sicché, appare verosimile che
7 il predetto abbia provveduto a regolarizzare il contratto di locazione per giustificare la detenzione dei terreni, al fine di ottenere l'accoglimento dell'istanza dell'8.05.1993.
- Il nella qualità di conduttore dei fondi, ha continuato a pagare il canone al Pt_5 curatore dell'eredità giacente, come dimostrato dalle ricevute firmate dal curatore il 5.1.1999, per il pagamento della somma di £. 3.000.000, ed il 22.12.1999 per il saldo di £.
1.800.000 per l'anno 1999.
- Con raccomandata del 16.10.2002 il ha indirizzato all' Pt_5 [...] di Messina una pro uisto in relazione al Controparte_1 agro di San Fratello C.da Roccazzo-Murba e Gibbellino in atto detenuto in affitto”.
In sostanza, la volontà del di acquistare i terreni, nonché il riconoscimento di detenere Pt_5
i medesimi in forza di un contratto di locazione, si palesano incompatibili ictu oculi con l'esercizio sui terreni stessi di un possesso uti dominus.
Pare il caso di precisare, inoltre, che gli appellanti – circa la proposta di acquisto datata 16.10.2002
- deducono che tale offerta era rivolta all'acquisto di altri fondi di proprietà degli appellati “e non di quelli posseduti pacificamente e indisturbatamente dal dante causa per i quali, peraltro, Parte_5 non pagava da circa tre lustri alcunché per il godimento”; tale affermazione risulta, tuttavia, apodittica, poiché gli appellanti non chiariscono in modo specifico a quali altri fondi si riferirebbe tale proposta e non documentano la sussistenza, tra il e le controparti, di ulteriori contratti Pt_5 di locazione aventi ad oggetto terreni diversi da quelli oggetto di giudizio (ed ai quali potrebbe quindi riferirsi tale proposta di acquisto).
Neanche può tacersi che, mediante la scrittura privata del 15.01.1996, l'avv. (curatore CP_9 dell'eredità giacente) ha concesso il subentro di in luogo di Parte_8 Parte_5
e nel contratto di locazione del 1988. La stessa con Parte_7 Parte_8 raccomandata del 28.07.2011, ha rivolto agli enti religiosi una ulteriore proposta di acquisto dei terreni per cui è causa. Donde, pur essendo – in ipotesi – ammissibile che Parte_5 abbia continuato a mantenere la disponibilità materiale dei terreni anche dopo il subentro nel contratto di locazione, in sua vece, di lo stesso subentro nel contratto, richiesto Parte_8 da costei al curatore dell'eredità giace ompatibile con un possesso uti dominus di
. Parte_5
Per di più, le attività materiali poste in essere da sui terreni (elencate dagli Parte_5 appellanti) configurano mere attività di godimento, del tutto compatibili con il titolo in base al quale il predetto deteneva i fondi e non di certo idonee a determinare da sé sole l'interversione della detenzione in possesso mediante opposizione fatta nei confronti del proprietario.
Allo stesso tempo, la circostanza che “già nel lontano 1992, il sig. - in qualità di Parte_5 proprietario - conferiva incarico al geometra di redigere una relazione tecnica con annesso Controparte_10 progetto avente a oggetto: opere di miglioramento fondiario e trasformazione agraria nell'azienda sita in località Roccazzo del Comune di San Fratello” non configura alcun atto di opposizione fatto nei confronti del proprietario, idoneo a comportare interversio possessionis.
Si rileva, difatti, che nel contratto di locazione del 1988 il curatore dell'autorità giacente aveva autorizzato “la ditta senza premessa di notifica o preavviso e senza obbligo di rendiconto Parte_9 alcuno per se e per i suoi eventuali aventi causa, a presentare domanda di contributo, alla Pubblica Amm.ne per qualsiasi opera di miglioramento fondiario e/o trasformazione agraria che gli affittuari intendono necessaria” (si noti, inoltre, che una pattuizione di eguale tenore è contenuta nella scrittura privata del 1996). Cosicché, le opere di miglioramento del fondo realizzate dal (evidentemente funzionali Pt_5
8 all'esercizio, sui fondi detenuti, della azienda agraria di sua proprietà) erano del tutto compatibili, in quanto espressamente autorizzate, con le pattuizioni contenute nel contratto di locazione;
di talché esse giammai possono dimostrare il possesso uti dominus asseritamente esercitato dal
[...]
Pt_5
Anche per quel che concerne l'erronea valutazione delle prove acquisite nel corso del precedente giudizio, sostenuta dagli appellanti, il primo decidente ha chiarito, con una motivazione scevra da errori, come le dichiarazioni dei testi si fossero comunque “limitate a riferire dell'attività di materiale godimento dei terreni in capo all'allora affittuario, ma non hanno descritto – né è stato formulato un capitolo di prova in tale direzione – quale sarebbe stato l'atto mediante il quale questi avrebbe mutato la detenzione in possesso con un atto di interversione”; “tutte le attività descritte nei capitoli di prova si conciliano, invero, con la prosecuzione della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene e con l'attività propria dell'azienda agricola esercitata sul fondo dal . Pt_5
Detto altrimenti, le dichiarazioni rese dai testi indicati nell'atto di appello ( Testimone_1 Tes_2
e , tutti sentiti all'udienza del 09.04.2021) finiscono con l'avvalorare
[...] Testimone_3 soltanto il fatto, già emergente dagli atti, che il ha certamente svolto attività di materiale Pt_5 godimento dei terreni, circostanza percepibile anche dai terzi;
ciò, tuttavia, risulta pienamente compatibile con il titolo in base al quale il predetto deteneva i fondi, non essendo sufficiente tale attività, di per sé, a determinare l'inversione della detenzione in possesso.
Alla luce di quanto osservato, correttamente il primo giudicante ha rigettato l'eccezione riconvenzionale di usucapione e, in conseguenza di ciò, sul presupposto che Parte_1 non fosse proprietaria degli immobili oggetto della donazione impugnata ne ha dichiarato la nullità.
§
L'appello va, dunque, integralmente rigettato.
Attesa la totale soccombenza nei confronti della controparte, in ossequio ai generali principi in materia, gli appellanti vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento in favore degli appellati, alla cui pluralità corrisponde, con evidenza, un'unica posizione processuale delle spese dell'odierno grado di giudizio, le quali, avuto riguardo al valore della causa ed alle questioni trattate, possono liquidarsi, in base a valori corrispondenti a quelli minimi indicati nei parametri di cui al D.M. 55/2014 come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art. 6 del citato D.M. 147/22 invero
“le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”), in complessivi €. 7.160,00 (di cui € 1.489,00 per la fase “studio”, €. 956,00 per la fase introduttiva, €. 2.163,00 fase “istruttoria/trattazione”, €. 2.552,00 per la fase decisionale), oltre spese generali nella misura del 15 % dei compensi, I.V.A. e C.P.A, come per legge.
Occorre precisare che va inclusa la voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29.09.2022) per cui: “il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque
9 riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Civ. n. 15182 del 12.05.2022).
Infine, in applicazione dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif. succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “… quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis …”, questa Corte, quanto agli appellanti, “… dà atto … della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente …”, con l'avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso …”.
P.Q.M.
La Corte d' ini o sull'appello proposto da e nei confronti Parte_1 Parte_2 Parte_3 dell' Controparte_1
, sede di Messina, e , sede di Messina,
[...] Controparte_2 entrambi diretta emanazione della Controparte_11
e , avverso
[...] Controparte_5 la sentenza n. 777/2022, emessa dal Tribunale di Patti in data 04.11.2022 e pubblicata in pari data, nell'ambito del giudizio n. 996/2017 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Rigetta integralmente l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna gli appellanti, , e in solido Parte_1 Parte_2 Parte_3 tra loro, al pagamento in favore degli appellati, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi €. 7.160,00 (come specificato in parte motiva), oltre spese generali nella misura del 15 % dei compensi, CPA ed I.V.A. come per legge.
3) dà atto della presenza dei presupposti per porre a carico degli appellanti il pagamento di un ulteriore importo pari a quello rispettivamente dovuto a titolo di contributo unificato e manda la Cancelleria per gli adempimenti relativi alla riscossione. Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 22 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott.ssa Maria Giuseppa Scolaro) (dott. Augusto Sabatini)
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