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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 11/06/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1779/2020 R.G
Tribunale Ordinario di Terni
ORDINANZA EX ART. 127-TER C.P.C.
IN SOSTITUZIONE DELL'UDIENZA DEL 11/06/2025
- Letti gli atti;
- Lette le note di trattazione scritta;
il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia la seguente sentenza ai sensi degli artt.
127-ter, 429 e 281sexies cod. proc. civ.
Il Giudice
Tommaso Bellei
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Terni in persona del giudice dott. Tommaso Bellei ha pronunciato, dandone lettura, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1779 R.G.A.C. dell'anno 2020 promossa
DA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Alessandra Morolli, nata a [...] il [...] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Terni, Viale G. Leopardi n. 18, il quale
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE
OSSERVATO
- che con atto di citazione notificato il 21/05/2020, Parte_1 pagina 1 di 10 conveniva davanti a questo Tribunale a comparire per Controparte_1
l'udienza del 23/06/2020 per sentire dichiarare le seguenti conclusioni:
“- dichiarare la risoluzione, dovuta ad inadempimento del conduttore, del contratto di locazione ad uso abitativo datato 02/05/2018 in atti;
- convalidare lo sfratto per morosità relativamente all'immobile sito in
Terni, Via Aminale n. 11, ordinando al cancelliere di apporre la formula esecutiva in calce al presente atto e fissare la data per l'esecuzione nel termine più breve possibile;
- in caso di opposizione, pronunciare ordinanza di rilascio provvisoriamente esecutiva, fissando la data per l'esecuzione nel termine più breve possibile;
- condannare, in ogni caso, il convenuto al pagamento delle spese e competenze del giudizio;
- emettere decreto di ingiunzione di pagamento, immediatamente esecutivo,
a carico del Sig. (C.F.: ) domiciliato Controparte_1 C.F._2 presso con sede in Piazza Europa Controparte_2
n. 4 – 05100 TERNI della somma complessiva di € 3.010,00 (di cui € 2.660,00 per canoni di locazione scaduti ed € 350,00 per le spese condominiali), oltre all'ammontare dei canoni di locazione e delle spese condominiali a scadere fino all'esecuzione dello sfratto, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo e le spese e competenze legali.”;
- che, all'udienza di comparizione delle parti fissata al 09/07/2020, si costituiva dichiarandosi disponibile al rilascio dell'immobile Controparte_1 entro e non oltre il giorno 12/09/2020 ed al pagamento degli arretrati dei canoni di locazione di cui era moroso con decurtazione dalla somma complessiva di €
1..000,00 circa (importo del danno derivante dalla tardiva riparazione della conduttura idrica dell'imobile);
- che, all'udienza del 30/09/2020, il procuratore della parte intimante dichiarava che la morosità persisteva e che la stessa si era aggravata delle mensilità successive a quelle indicate nell'intimazione di sfratto, né l'intimato aveva rilasciato l'immobile; chiedeva quindi la convalida dello sfratto e l'emissione dell'ingiunzione di pagamento ex art. 664 c.p.c.;
- che, con ordinanza datata 01/10/2020, a scioglimento della riserva pagina 2 di 10 assunta, il Giudice ordinava il rilascio dell'immobile, riservando al proseguo del giudizio l'esame delle eccezioni, disponendo il mutamento del rito, assegnando alle parti termine di quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento per proporre domanda di mediazione e fissando l'udienza di comparizione per la data del 28.1.2021, ore 10:00;
- che, in data 4/1/2021, depositava le proprie Parte_1 memorie integrative rassegnando le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito , contrariis rejectis , così giudicare:
NEL MERITO:
- dichiarare la risoluzione, dovuta ad inadempimento del conduttore, del contratto di locazione ad uso abitativo datato 02/05/2018 in atti;
- condannare il Sig. (C.F.: domiciliato presso Controparte_1 [...]
con sede in Piazza Europa n. 4 CP_2 Controparte_2
05100 TERNI al pagamento della somma complessiva di € 4.467,00 (di cui €
5.160,00 per canoni di locazione e spese condominiali scadute ed insolute dal
15/11/2019 al 04/11/2020 detratta la caparra di € 760,00 ed oltre le spese di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate pari ad € 67,00 dovute per la risoluzione anticipata del contratto) oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
IN OGNI CASO:
- respingere le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in narrativa;
- condannare il Sig. al risarcimento dei danni tutti patiti Controparte_1 dalla Sig.ra pari alla complessiva somma di € 5.000,00, di Parte_1 cui € 1.500,00 per i danni riscontrati all'immobile al momento della riconsegna in data 04/11/2020 ed € 3.500,00 per danno esistenziale, o di quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia;
oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.
- condannare altresì il Sig. , ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al Controparte_1 risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio sommario di sfratto per
pagina 3 di 10 morosità nonché del presente giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario;
con clausola di provvisoria esecuzione come per legge”.
- che, in data 9/9/2021, la parte resistente depositava le proprie note scritte di udienza con le quali chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere in relazione al rilascio dell'immobile, la compensazione delle reciproche ragioni di credito (derivanti, per il resistente, dal pagamento della fornitura di acqua risultata sproporzionata rispetto agli usi domestici per l'esistenza di un guasto all'impianto idrico mai riparato dalla locatrice) e la compensazione delle spese legali;
- che il giudizio veniva istruito con l'esame dei testi ammessi e l'acquisizione della documentazione ritualmente depositata dalle parti;
- che, con ordinanza del 18/4/2024, vista la nota depositata in data
18/4/2024 dall'Avv. Buti, difensore di , con la quale dichiarava Controparte_1 di aver rinunciato al mandato e di essersi cancellato dall'Albo professionale sin dal dicembre del 2022, il Tribunale, ravvisando una causa di interruzione del giudizio ex art. 301 c.p.c (cfr. Cass. n. 21359/2020), dichiarava l'interruzione del giudizio;
- che, con decreto del 19/6/2024, a seguito di istanza di riassunzione del giudizio da parte della veniva fissata l'udienza del 22/10/2024 per la Pt_1 discussione;
- che, rinviato il giudizio per consentire la rinnovazione della notifica degli atti alla parte resistente, all'odierna udienza la parte ricorrente depositava prova della notifica degli atti, perfezionatasi ex art. 143 c.p.c.;
RILEVATO e RITENUTO che è proprietaria di un immobile sito in Terni, via Parte_1
Aminale n. 11, censito al NCEU del Comune di Terni, fg. 115, part. 172, sub. 31; che, con contratto stipulato 2/5/2018 – regolarmente registrato –il ricorrente ha concesso il suddetto immobile in locazione ad uso abitativo a CP_1
al canone mensile di euro 380,00 scadenti il 20 di ogni mese;
[...] che, poiché il conduttore si era reso moroso nel pagamento dei canoni di locazione, la parte ricorrente aveva richiesto più volte il pagamento del dovuto;
che, pertanto, parte ricorrente notificava al resistente atto di intimazione di pagina 4 di 10 sfratto per morosità con contestuale citazione per la convalida;
che, all'esito dell'udienza, con ordinanza emessa ex art. 666 c.p.c. in data
1/10/2020, questo Tribunale, stante la persistenza della morosità ed il mancato rilascio spontaneo dell'immobile, adottava ordinanza di rilascio e di mutamento del rito;
che la ricorrente depositava in data 4/1/2021 la propria memoria, rilevando di aver presentato nei termini domanda di mediazione – conclusasi negativamente – che il non aveva sanato la sua morosità – riferita al periodo novembre CP_1
2019- novembre 2020 – pur avendo riconsegnato l'immobile in data 4/11/2020; che, all'esito del rilascio dell'immobile, la ricorrente riscontrava un danno quantificabile in euro 1.500,00; che, a causa dell'illegittimo comportamento del , la ricorrente aveva CP_1 subito un danno esistenziale dovuto allo stato di profondo malessere psico fisico manifestatosi in lei a partire dal mese di aprile 2020 come risultante dagli accertamenti riportati dal dott. specialista in neurologia e Persona_1 psichiatria, in data 23/10/2020 (cfr. doc, 11), tale da determinare l' impossibilità di svolgere la sua attività lavorativa al punto di essere costretta a interromperla oltreché l' impossibilità di godere di alcuni piaceri della vita;
che, comunque, il comportamento processuale del resistente doveva essere sanzionato ai sensi dell'art. 96 c.p.c. atteso che la è stata coinvolta in Pt_1 una vicenda giudiziaria inutile, tenendo presente lo stress che causa il dover prendere parte ad un processo, da quantificarsi nella somma di euro € 3.500,00; che la domanda di risoluzione del contratto di locazione deve essere accolte atteso che non risulta contestato che la parte conduttrice non ha versato i canoni di locazione in relazione alle mensilità dal novembre 2029 al novembre 2020; che, invece, mentre la locatrice ha fornito la prova del titolo da cui origina il proprio diritto di credito, così assolvendo all'onere gravante sulla stessa nel presente giudizio a cognizione piena (cfr. Cass. SS.UU. 13.10.2001, n. 13533), il conduttore non ha provato di avere adempiuto alla propria obbligazione di pagamento del canone annuo pattuito alle scadenze mensili previste ma, anzi, risulta provato che lo stesso non l'abbia pagato sino alla riconsegna dell'immobile; che, in via generale, la giurisprudenza della Suprema Corte è unanime pagina 5 di 10 nell'affermare che "In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno
o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione" (Corte di
Cassazione, Sez. III, sent. n. 826 del 20.01.2015); che costituisce principio consolidato che “In tema di locazione al conduttore non è consentito di astenersi dal versare il canone, ovvero di ridurlo unilateralmente, nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione nel godimento del bene, e ciò anche quando si assume che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore. La sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione del conduttore è, difatti, legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore, costituendo altrimenti un'alterazione del sinallagma contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti” (cfr. Cass. n. 18987/2016); che, nel caso di specie, come sopra rilevato, il locatore ha provato il proprio titolo negoziale e l'omesso pagamento dei canoni di locazione mentre il conduttore si è limitato a dedurre la sussistenza di un
contro
-credito – derivante dalla somme versate per l'utenza idrica sproporzionate rispetto agli effettivi utilizzi perché dovute ad un guasto tecnico delle tubazioni idriche la cui manutenzione straordinaria doveva essere effettuata dal locatore – sfornito di prova;
che, invero, lo scambio di messaggi tra locatore-conduttore, nonché allegato pagina 6 di 10 piano di rientro del gestore del servizio non provano che tali importi siano stati causati da un difetto di manutenzione dell'impianto idrico di competenza del locatore, non risultando in atti altri elementi da cui potere desumere le affermazioni del resistente;
che, anzi, la parte attrice ha fornito un principio di prova contraria citando il proprio teste che, in veste di idraulico, effettuò degli interventi presso l'immobile riscontrando solo un problema al galleggiante dello scarico del bagno, la cui sostituzione, in difetto di funzionamento, ricade sul conduttore, trattandosi di manutenzione ordinaria;
che, pertanto, non sussisteva alcuna giustificazione per il conduttore di sospendere il pagamento del canone di locazione in quanto la prestazione del locatore non era venuta “…completamente a mancare…” come affermato dalla giurisprudenza di legittimità citata;
che, invece, l'inadempimento del conduttore – dal novembre 2019 al magio
2020 - è senz'altro grave in ragione del sinallagma stesso caratterizzante il contratto di locazione atteso peraltro che, in materia di locazione ad uso abitativo, nel caso in cui il conduttore abbia omesso di pagare una o più mensilità del canone locativo (ovvero oneri accessori per un importo superiore a due mensilità di canone), la valutazione della gravità e dell'importanza dell'inadempimento ex art. 1455 c., non è rimessa all'apprezzamento discrezionale del Giudice, ma è prede- terminata legalmente ex art. 5 e 55 della L. del 27 luglio 1978, n. 392 (v. Cassazione del 21.6.2017 n. 15348); che, ai sensi del citato art. 5, il mancato pagamento di più di due mensilità del canone determina l'inadempimento del conduttore (cfr. Cass. n. 959/1980 secondo cui "l'omesso pagamento dei canoni alle scadenze, costituendo la violazione di una delle obbligazioni primarie ed essenziali scaturenti dal contratto di locazione, rende inutile una valutazione specifica della gravità dell'inadempimento, ai fini della risoluzione del contratto"); che, alla luce di quanto evidenziato deve essere dichiarata la risoluzione del contratto di locazione in questione per inadempimento del conduttore;
alla dichiarazione di risoluzione del contratto di locazione, consegue la condanna del conduttore al pagamento dei canoni di locazione scaduti sino all'effettivo rilascio pagina 7 di 10 dell'immobile – avvenuta in data 4/11/2020 – e determinati nella somma di euro
4.467,00 (di cui € 5.160,00 per canoni di locazione e spese condominiali scadute ed insolute dal 15/11/2019 al 04/11/2020 detratta la caparra di € 760,00 ed oltre le spese di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate pari ad € 67,00 dovute per la risoluzione anticipata del contratto) oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
che, deve essere invece rigettata la domanda di risarcimento dei danni materiali asseritamente subiti dall'immobile concesso in locazione atteso che, da una parte, non risulta provato l'effettivo stato dell'immobile al momento dell'inizio del rapporto di locazione e, dall'altro, non risulta provato l'effettivo costo delle riparazioni necessarie per ripristinare l'immobile nello stato precedente alla locazione in questione (né l'effettivo esborso da parte del locatore); che deve essere rigettata anche la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale derivante dell'inadempimento del resistente atteso che non risulta adeguatamente dimostrato il nesso causale tra l'inadempimento e i danni psicologici sofferti dalla atteso che la perizia in atti si limita ad accertare Pt_1
l'effettivo stato di salute della stessa, che sono attribuite dal sanitario al contezioso in questione solo sulla base di quanto riferito dalla parte attrice;
che, al riguardo, non sono sufficientemente precise le generiche dichiarazioni rese dai testi escussi che, in via del tutto generico, hanno riferito che – nel periodo in questione - la veva uno stato d'ansia ed aveva difficoltà a dormire la Pt_1 notte senza che siano stati allegati elementi per ritenere l'insorgenza di una invalidità, seppur temporanea, ovvero un'invalidità permanente, ristorabili in sede civile;
che, in ragione dell'esito della causa, le spese del presente procedimento
(liquidate sulla base del D.M. n. 55 del 2014 tenendo conto del valore della causa, applicando i parametri minimi per tutte le fasi ed Euro 346,00 per esborsi) vanno poste definitivamente a carico della resistente (scaglione da Euro 5.200,01 a Euro
26.000,00); che, va in ultimo rilevata l'abusività della condotta processuale del convenuto soccombente, il quale ha agito in contrasto con il generale dovere di lealtà e probità imposto dall'art. 88 c.p.c.; infatti, gli esiti del giudizio (soccombenza integrale della pagina 8 di 10 resistente), l'esame delle difese spiegate dalla citata parte e in particolare la loro manifesta infondatezza unita alla necessaria consapevolezza che, in base alle circostanze del caso concreto, la stessa doveva avere del reale svolgimento dei fatti;
l'avere la suddetta parte strumentalmente allegato a sostegno della propria opposizione documentazione volutamente parziale al solo scopo di trarre in errore il giudicante circa il reale svolgimento dei fatti impongono di concludere che tanto l'iniziale opposizione all'udienza di convalida, quanto la successiva resistenza in giudizio non hanno avuto altro scopo che quello di ostacolare la tutela del diritto dell'attore, differendo l'accertamento dei suoi elementi costitutivi (nel medesimo senso già Tribunale di Roma, sez. XI , 01/08/2014 , n. 16697); che, sussistono pertanto, nel caso di specie, i presupposti della responsabilità processuale aggravata di cui all'art. 96 co. 3 c.p.c., rimedio che, come noto, si erge specificamente a presidio non soltanto dell'interesse particolare della parte vittoriosa a non vedere ritardata, in ragione dalla condotta scorretta di controparte, la concessione della tutela (piena ed effettiva) del proprio diritto, ma anche di interessi generali, come il buon funzionamento e l'efficienza della giustizia e, più in particolare, la ragionevole durata del processo (Cass. n 24410/2017), poiché è evidente che la pretestuosa resistenza in giudizio, traducendosi in un mero aggravio del sistema, rallenti gli ulteriori processi compresenti in quel momento
(Cass. n 4136/2018); che è proprio la necessità di ordine pubblico di garantire un efficiente esercizio della giurisdizione, risorsa non illimitata (Cass. Sez. un. n. 26242/14) e di vigilare che il ricorso alla stessa non sia disfunzionale al principio di solidarietà sociale, ad imporre in casi come quello in esame l'irrogazione della sanzione di cui all'art. 96 co. 3 c.p.c., sanzione che, stante l'accennata funzione punitiva, non annovera fra i suoi presupposti applicativi la dimostrazione della sussistenza di un concreto danno per la parte (in tal senso Cass. 15017/2016. "Per l'applicazione dell'istituto della responsabilità processuale aggravata di cui all'art. 96, 3 co., deve escludersi la necessità dell'adduzione e della prova del danno, elementi invece indispensabili per la condanna ai sensi dei primi due commi dell'art. 96. È, invece, presupposto indefettibile l'allegazione e la dimostrazione, anche in via indiziaria, quanto meno della colpa grave in capo alla parte soccombente
pagina 9 di 10 nell'agire o resistere in giudizio, ponendo in essere una condotta consapevolmente contraria alle regole generali di correttezza e buona fede e tale da risolversi in un uso strumentale ed illecito del processo, in violazione sostanziale anche del canone costituzionale del dovere di solidarietà"). che, tenuto conto della condotta processuale ed extraprocessuale del resistente, del valore della causa, della effettiva durata del processo e dell'importo liquidato a titolo di spese legali si ritiene equo condannare il resistente a rifondere alla controparte l'importo di Euro 2.000,00;
P.Q.M.
1) DICHIARA la risoluzione del contratto sottoscritto fra le parti in data 02/05/2018 – registrato in data 16/5/2018 - e ND al pagamento Controparte_1 in favore di della somma di euro 4.467,00 (di cui € 5.160,00 Parte_1 per canoni di locazione e spese condominiali scadute ed insolute dal 15/11/2019 al
04/11/2020 detratta la caparra di € 760,00 ed oltre le spese di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate pari ad € 67,00 dovute per la risoluzione anticipata del contratto), oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
2) ND a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite Controparte_1 che liquida in Euro 2.540,00 per compenso, oltre euro 346,00 per spese vive, oltre il
15% del compenso per spese, oltre IVA, CPA se dovute per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
3) ND , a rifondere, in favore di Controparte_1 Parte_1 la somma di Euro 2000,00 ai sensi dell'art. 96 co.3 c.p.c..
Così deciso in Terni, il 10-11 giugno 2025
Il Giudice
Tommaso Bellei
pagina 10 di 10
Tribunale Ordinario di Terni
ORDINANZA EX ART. 127-TER C.P.C.
IN SOSTITUZIONE DELL'UDIENZA DEL 11/06/2025
- Letti gli atti;
- Lette le note di trattazione scritta;
il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia la seguente sentenza ai sensi degli artt.
127-ter, 429 e 281sexies cod. proc. civ.
Il Giudice
Tommaso Bellei
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Terni in persona del giudice dott. Tommaso Bellei ha pronunciato, dandone lettura, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1779 R.G.A.C. dell'anno 2020 promossa
DA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Alessandra Morolli, nata a [...] il [...] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Terni, Viale G. Leopardi n. 18, il quale
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE
OSSERVATO
- che con atto di citazione notificato il 21/05/2020, Parte_1 pagina 1 di 10 conveniva davanti a questo Tribunale a comparire per Controparte_1
l'udienza del 23/06/2020 per sentire dichiarare le seguenti conclusioni:
“- dichiarare la risoluzione, dovuta ad inadempimento del conduttore, del contratto di locazione ad uso abitativo datato 02/05/2018 in atti;
- convalidare lo sfratto per morosità relativamente all'immobile sito in
Terni, Via Aminale n. 11, ordinando al cancelliere di apporre la formula esecutiva in calce al presente atto e fissare la data per l'esecuzione nel termine più breve possibile;
- in caso di opposizione, pronunciare ordinanza di rilascio provvisoriamente esecutiva, fissando la data per l'esecuzione nel termine più breve possibile;
- condannare, in ogni caso, il convenuto al pagamento delle spese e competenze del giudizio;
- emettere decreto di ingiunzione di pagamento, immediatamente esecutivo,
a carico del Sig. (C.F.: ) domiciliato Controparte_1 C.F._2 presso con sede in Piazza Europa Controparte_2
n. 4 – 05100 TERNI della somma complessiva di € 3.010,00 (di cui € 2.660,00 per canoni di locazione scaduti ed € 350,00 per le spese condominiali), oltre all'ammontare dei canoni di locazione e delle spese condominiali a scadere fino all'esecuzione dello sfratto, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo e le spese e competenze legali.”;
- che, all'udienza di comparizione delle parti fissata al 09/07/2020, si costituiva dichiarandosi disponibile al rilascio dell'immobile Controparte_1 entro e non oltre il giorno 12/09/2020 ed al pagamento degli arretrati dei canoni di locazione di cui era moroso con decurtazione dalla somma complessiva di €
1..000,00 circa (importo del danno derivante dalla tardiva riparazione della conduttura idrica dell'imobile);
- che, all'udienza del 30/09/2020, il procuratore della parte intimante dichiarava che la morosità persisteva e che la stessa si era aggravata delle mensilità successive a quelle indicate nell'intimazione di sfratto, né l'intimato aveva rilasciato l'immobile; chiedeva quindi la convalida dello sfratto e l'emissione dell'ingiunzione di pagamento ex art. 664 c.p.c.;
- che, con ordinanza datata 01/10/2020, a scioglimento della riserva pagina 2 di 10 assunta, il Giudice ordinava il rilascio dell'immobile, riservando al proseguo del giudizio l'esame delle eccezioni, disponendo il mutamento del rito, assegnando alle parti termine di quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento per proporre domanda di mediazione e fissando l'udienza di comparizione per la data del 28.1.2021, ore 10:00;
- che, in data 4/1/2021, depositava le proprie Parte_1 memorie integrative rassegnando le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito , contrariis rejectis , così giudicare:
NEL MERITO:
- dichiarare la risoluzione, dovuta ad inadempimento del conduttore, del contratto di locazione ad uso abitativo datato 02/05/2018 in atti;
- condannare il Sig. (C.F.: domiciliato presso Controparte_1 [...]
con sede in Piazza Europa n. 4 CP_2 Controparte_2
05100 TERNI al pagamento della somma complessiva di € 4.467,00 (di cui €
5.160,00 per canoni di locazione e spese condominiali scadute ed insolute dal
15/11/2019 al 04/11/2020 detratta la caparra di € 760,00 ed oltre le spese di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate pari ad € 67,00 dovute per la risoluzione anticipata del contratto) oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
IN OGNI CASO:
- respingere le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in narrativa;
- condannare il Sig. al risarcimento dei danni tutti patiti Controparte_1 dalla Sig.ra pari alla complessiva somma di € 5.000,00, di Parte_1 cui € 1.500,00 per i danni riscontrati all'immobile al momento della riconsegna in data 04/11/2020 ed € 3.500,00 per danno esistenziale, o di quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia;
oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.
- condannare altresì il Sig. , ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al Controparte_1 risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio sommario di sfratto per
pagina 3 di 10 morosità nonché del presente giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario;
con clausola di provvisoria esecuzione come per legge”.
- che, in data 9/9/2021, la parte resistente depositava le proprie note scritte di udienza con le quali chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere in relazione al rilascio dell'immobile, la compensazione delle reciproche ragioni di credito (derivanti, per il resistente, dal pagamento della fornitura di acqua risultata sproporzionata rispetto agli usi domestici per l'esistenza di un guasto all'impianto idrico mai riparato dalla locatrice) e la compensazione delle spese legali;
- che il giudizio veniva istruito con l'esame dei testi ammessi e l'acquisizione della documentazione ritualmente depositata dalle parti;
- che, con ordinanza del 18/4/2024, vista la nota depositata in data
18/4/2024 dall'Avv. Buti, difensore di , con la quale dichiarava Controparte_1 di aver rinunciato al mandato e di essersi cancellato dall'Albo professionale sin dal dicembre del 2022, il Tribunale, ravvisando una causa di interruzione del giudizio ex art. 301 c.p.c (cfr. Cass. n. 21359/2020), dichiarava l'interruzione del giudizio;
- che, con decreto del 19/6/2024, a seguito di istanza di riassunzione del giudizio da parte della veniva fissata l'udienza del 22/10/2024 per la Pt_1 discussione;
- che, rinviato il giudizio per consentire la rinnovazione della notifica degli atti alla parte resistente, all'odierna udienza la parte ricorrente depositava prova della notifica degli atti, perfezionatasi ex art. 143 c.p.c.;
RILEVATO e RITENUTO che è proprietaria di un immobile sito in Terni, via Parte_1
Aminale n. 11, censito al NCEU del Comune di Terni, fg. 115, part. 172, sub. 31; che, con contratto stipulato 2/5/2018 – regolarmente registrato –il ricorrente ha concesso il suddetto immobile in locazione ad uso abitativo a CP_1
al canone mensile di euro 380,00 scadenti il 20 di ogni mese;
[...] che, poiché il conduttore si era reso moroso nel pagamento dei canoni di locazione, la parte ricorrente aveva richiesto più volte il pagamento del dovuto;
che, pertanto, parte ricorrente notificava al resistente atto di intimazione di pagina 4 di 10 sfratto per morosità con contestuale citazione per la convalida;
che, all'esito dell'udienza, con ordinanza emessa ex art. 666 c.p.c. in data
1/10/2020, questo Tribunale, stante la persistenza della morosità ed il mancato rilascio spontaneo dell'immobile, adottava ordinanza di rilascio e di mutamento del rito;
che la ricorrente depositava in data 4/1/2021 la propria memoria, rilevando di aver presentato nei termini domanda di mediazione – conclusasi negativamente – che il non aveva sanato la sua morosità – riferita al periodo novembre CP_1
2019- novembre 2020 – pur avendo riconsegnato l'immobile in data 4/11/2020; che, all'esito del rilascio dell'immobile, la ricorrente riscontrava un danno quantificabile in euro 1.500,00; che, a causa dell'illegittimo comportamento del , la ricorrente aveva CP_1 subito un danno esistenziale dovuto allo stato di profondo malessere psico fisico manifestatosi in lei a partire dal mese di aprile 2020 come risultante dagli accertamenti riportati dal dott. specialista in neurologia e Persona_1 psichiatria, in data 23/10/2020 (cfr. doc, 11), tale da determinare l' impossibilità di svolgere la sua attività lavorativa al punto di essere costretta a interromperla oltreché l' impossibilità di godere di alcuni piaceri della vita;
che, comunque, il comportamento processuale del resistente doveva essere sanzionato ai sensi dell'art. 96 c.p.c. atteso che la è stata coinvolta in Pt_1 una vicenda giudiziaria inutile, tenendo presente lo stress che causa il dover prendere parte ad un processo, da quantificarsi nella somma di euro € 3.500,00; che la domanda di risoluzione del contratto di locazione deve essere accolte atteso che non risulta contestato che la parte conduttrice non ha versato i canoni di locazione in relazione alle mensilità dal novembre 2029 al novembre 2020; che, invece, mentre la locatrice ha fornito la prova del titolo da cui origina il proprio diritto di credito, così assolvendo all'onere gravante sulla stessa nel presente giudizio a cognizione piena (cfr. Cass. SS.UU. 13.10.2001, n. 13533), il conduttore non ha provato di avere adempiuto alla propria obbligazione di pagamento del canone annuo pattuito alle scadenze mensili previste ma, anzi, risulta provato che lo stesso non l'abbia pagato sino alla riconsegna dell'immobile; che, in via generale, la giurisprudenza della Suprema Corte è unanime pagina 5 di 10 nell'affermare che "In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno
o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione" (Corte di
Cassazione, Sez. III, sent. n. 826 del 20.01.2015); che costituisce principio consolidato che “In tema di locazione al conduttore non è consentito di astenersi dal versare il canone, ovvero di ridurlo unilateralmente, nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione nel godimento del bene, e ciò anche quando si assume che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore. La sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione del conduttore è, difatti, legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore, costituendo altrimenti un'alterazione del sinallagma contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti” (cfr. Cass. n. 18987/2016); che, nel caso di specie, come sopra rilevato, il locatore ha provato il proprio titolo negoziale e l'omesso pagamento dei canoni di locazione mentre il conduttore si è limitato a dedurre la sussistenza di un
contro
-credito – derivante dalla somme versate per l'utenza idrica sproporzionate rispetto agli effettivi utilizzi perché dovute ad un guasto tecnico delle tubazioni idriche la cui manutenzione straordinaria doveva essere effettuata dal locatore – sfornito di prova;
che, invero, lo scambio di messaggi tra locatore-conduttore, nonché allegato pagina 6 di 10 piano di rientro del gestore del servizio non provano che tali importi siano stati causati da un difetto di manutenzione dell'impianto idrico di competenza del locatore, non risultando in atti altri elementi da cui potere desumere le affermazioni del resistente;
che, anzi, la parte attrice ha fornito un principio di prova contraria citando il proprio teste che, in veste di idraulico, effettuò degli interventi presso l'immobile riscontrando solo un problema al galleggiante dello scarico del bagno, la cui sostituzione, in difetto di funzionamento, ricade sul conduttore, trattandosi di manutenzione ordinaria;
che, pertanto, non sussisteva alcuna giustificazione per il conduttore di sospendere il pagamento del canone di locazione in quanto la prestazione del locatore non era venuta “…completamente a mancare…” come affermato dalla giurisprudenza di legittimità citata;
che, invece, l'inadempimento del conduttore – dal novembre 2019 al magio
2020 - è senz'altro grave in ragione del sinallagma stesso caratterizzante il contratto di locazione atteso peraltro che, in materia di locazione ad uso abitativo, nel caso in cui il conduttore abbia omesso di pagare una o più mensilità del canone locativo (ovvero oneri accessori per un importo superiore a due mensilità di canone), la valutazione della gravità e dell'importanza dell'inadempimento ex art. 1455 c., non è rimessa all'apprezzamento discrezionale del Giudice, ma è prede- terminata legalmente ex art. 5 e 55 della L. del 27 luglio 1978, n. 392 (v. Cassazione del 21.6.2017 n. 15348); che, ai sensi del citato art. 5, il mancato pagamento di più di due mensilità del canone determina l'inadempimento del conduttore (cfr. Cass. n. 959/1980 secondo cui "l'omesso pagamento dei canoni alle scadenze, costituendo la violazione di una delle obbligazioni primarie ed essenziali scaturenti dal contratto di locazione, rende inutile una valutazione specifica della gravità dell'inadempimento, ai fini della risoluzione del contratto"); che, alla luce di quanto evidenziato deve essere dichiarata la risoluzione del contratto di locazione in questione per inadempimento del conduttore;
alla dichiarazione di risoluzione del contratto di locazione, consegue la condanna del conduttore al pagamento dei canoni di locazione scaduti sino all'effettivo rilascio pagina 7 di 10 dell'immobile – avvenuta in data 4/11/2020 – e determinati nella somma di euro
4.467,00 (di cui € 5.160,00 per canoni di locazione e spese condominiali scadute ed insolute dal 15/11/2019 al 04/11/2020 detratta la caparra di € 760,00 ed oltre le spese di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate pari ad € 67,00 dovute per la risoluzione anticipata del contratto) oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
che, deve essere invece rigettata la domanda di risarcimento dei danni materiali asseritamente subiti dall'immobile concesso in locazione atteso che, da una parte, non risulta provato l'effettivo stato dell'immobile al momento dell'inizio del rapporto di locazione e, dall'altro, non risulta provato l'effettivo costo delle riparazioni necessarie per ripristinare l'immobile nello stato precedente alla locazione in questione (né l'effettivo esborso da parte del locatore); che deve essere rigettata anche la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale derivante dell'inadempimento del resistente atteso che non risulta adeguatamente dimostrato il nesso causale tra l'inadempimento e i danni psicologici sofferti dalla atteso che la perizia in atti si limita ad accertare Pt_1
l'effettivo stato di salute della stessa, che sono attribuite dal sanitario al contezioso in questione solo sulla base di quanto riferito dalla parte attrice;
che, al riguardo, non sono sufficientemente precise le generiche dichiarazioni rese dai testi escussi che, in via del tutto generico, hanno riferito che – nel periodo in questione - la veva uno stato d'ansia ed aveva difficoltà a dormire la Pt_1 notte senza che siano stati allegati elementi per ritenere l'insorgenza di una invalidità, seppur temporanea, ovvero un'invalidità permanente, ristorabili in sede civile;
che, in ragione dell'esito della causa, le spese del presente procedimento
(liquidate sulla base del D.M. n. 55 del 2014 tenendo conto del valore della causa, applicando i parametri minimi per tutte le fasi ed Euro 346,00 per esborsi) vanno poste definitivamente a carico della resistente (scaglione da Euro 5.200,01 a Euro
26.000,00); che, va in ultimo rilevata l'abusività della condotta processuale del convenuto soccombente, il quale ha agito in contrasto con il generale dovere di lealtà e probità imposto dall'art. 88 c.p.c.; infatti, gli esiti del giudizio (soccombenza integrale della pagina 8 di 10 resistente), l'esame delle difese spiegate dalla citata parte e in particolare la loro manifesta infondatezza unita alla necessaria consapevolezza che, in base alle circostanze del caso concreto, la stessa doveva avere del reale svolgimento dei fatti;
l'avere la suddetta parte strumentalmente allegato a sostegno della propria opposizione documentazione volutamente parziale al solo scopo di trarre in errore il giudicante circa il reale svolgimento dei fatti impongono di concludere che tanto l'iniziale opposizione all'udienza di convalida, quanto la successiva resistenza in giudizio non hanno avuto altro scopo che quello di ostacolare la tutela del diritto dell'attore, differendo l'accertamento dei suoi elementi costitutivi (nel medesimo senso già Tribunale di Roma, sez. XI , 01/08/2014 , n. 16697); che, sussistono pertanto, nel caso di specie, i presupposti della responsabilità processuale aggravata di cui all'art. 96 co. 3 c.p.c., rimedio che, come noto, si erge specificamente a presidio non soltanto dell'interesse particolare della parte vittoriosa a non vedere ritardata, in ragione dalla condotta scorretta di controparte, la concessione della tutela (piena ed effettiva) del proprio diritto, ma anche di interessi generali, come il buon funzionamento e l'efficienza della giustizia e, più in particolare, la ragionevole durata del processo (Cass. n 24410/2017), poiché è evidente che la pretestuosa resistenza in giudizio, traducendosi in un mero aggravio del sistema, rallenti gli ulteriori processi compresenti in quel momento
(Cass. n 4136/2018); che è proprio la necessità di ordine pubblico di garantire un efficiente esercizio della giurisdizione, risorsa non illimitata (Cass. Sez. un. n. 26242/14) e di vigilare che il ricorso alla stessa non sia disfunzionale al principio di solidarietà sociale, ad imporre in casi come quello in esame l'irrogazione della sanzione di cui all'art. 96 co. 3 c.p.c., sanzione che, stante l'accennata funzione punitiva, non annovera fra i suoi presupposti applicativi la dimostrazione della sussistenza di un concreto danno per la parte (in tal senso Cass. 15017/2016. "Per l'applicazione dell'istituto della responsabilità processuale aggravata di cui all'art. 96, 3 co., deve escludersi la necessità dell'adduzione e della prova del danno, elementi invece indispensabili per la condanna ai sensi dei primi due commi dell'art. 96. È, invece, presupposto indefettibile l'allegazione e la dimostrazione, anche in via indiziaria, quanto meno della colpa grave in capo alla parte soccombente
pagina 9 di 10 nell'agire o resistere in giudizio, ponendo in essere una condotta consapevolmente contraria alle regole generali di correttezza e buona fede e tale da risolversi in un uso strumentale ed illecito del processo, in violazione sostanziale anche del canone costituzionale del dovere di solidarietà"). che, tenuto conto della condotta processuale ed extraprocessuale del resistente, del valore della causa, della effettiva durata del processo e dell'importo liquidato a titolo di spese legali si ritiene equo condannare il resistente a rifondere alla controparte l'importo di Euro 2.000,00;
P.Q.M.
1) DICHIARA la risoluzione del contratto sottoscritto fra le parti in data 02/05/2018 – registrato in data 16/5/2018 - e ND al pagamento Controparte_1 in favore di della somma di euro 4.467,00 (di cui € 5.160,00 Parte_1 per canoni di locazione e spese condominiali scadute ed insolute dal 15/11/2019 al
04/11/2020 detratta la caparra di € 760,00 ed oltre le spese di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate pari ad € 67,00 dovute per la risoluzione anticipata del contratto), oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
2) ND a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite Controparte_1 che liquida in Euro 2.540,00 per compenso, oltre euro 346,00 per spese vive, oltre il
15% del compenso per spese, oltre IVA, CPA se dovute per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
3) ND , a rifondere, in favore di Controparte_1 Parte_1 la somma di Euro 2000,00 ai sensi dell'art. 96 co.3 c.p.c..
Così deciso in Terni, il 10-11 giugno 2025
Il Giudice
Tommaso Bellei
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