Articolo 11 della Legge 3 agosto 1961, n. 908
Articolo 10Articolo 12
Versione
28 settembre 1961
Art. 11.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1961-62, le variazioni compensative connesse con l'attuazione dei regi decreti-legge 14 maggio 1946, n. 384 e 31 maggio 1946, n. 490; dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 ; del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472 e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 810 , nonche' delle leggi 10 aprile 1954, n. 113 e 31 luglio 1954, n. 599 .
Entrata in vigore il 28 settembre 1961