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Decreto 19 marzo 2025
Decreto 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, decreto 19/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice nel procedimento per la modifica delle condizioni di divorzio iscritto in data 03.01.2023 al N. R. G. 12/2023 V. G. promosso da
(C.F. ), con l'Avv. CHIARA TALAMONE, Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ), con l'Avv. CARMELA PRINCE, CP_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento necessario del Pubblico Ministero Sede, sentite le parti, letti gli atti, esaminata la documentazione ritualmente offerta, visto l'esito dell'indagine affidata ai SS territorialmente competenti (quelli dei Comuni di Gallarate e di Samarate) e udito il giudice relatore, ha pronunciato il seguente
DECRETO
Le parti, separatesi consensualmente in forza del decreto reso in data 09.05.2011 da questo Tribunale e divorziate in forza della sentenza n. 1105/2015 pubblicata da questo
Tribunale, sono genitori di (nata il [...]) e (nata il Persona_1 Persona_2
13.12.2010), residenti con la madre in Gallarate, Via Cesare Correnti 92.
***
A mezzo del ricorso depositato in data 03.01.2023, tra l'altro, la ricorrente ha lamentato che “il padre si manifesta sordo alle esigenze della figlia relativamente all'attività sportiva Per_2
necessaria per un sereno sviluppo della stessa, come anche sollecitato dalla Dr.ssa , suo CP_2
medico pediatra (documento 7) [e che] la minore inizi a manifestare un disagio rispetto Per_2 all'ambiente domestico del padre e al contegno tenuto nei suoi confronti da parte della nuova compagna del medesimo, ” e ha chiesto “rideterminare l'obbligo, per il signor Controparte_3 CP_1
di contribuire al mantenimento per le figlie e nella misura di euro 600,00 mensili (euro Per_1 Per_2
300,00 a figlia) [in luogo dell'importo mensile di € 200,00 a figlia concordati in sede di divorzio] rivalutabili in forza degli indici ISTAT e da versarsi alla ex moglie entro il giorno 15 di ogni mese;
3. Rideterminare altresì, per l'effetto, l'obbligo per il signor di sostenere nella CP_1
misura del 70% le spese straordinarie per la prole, come da protocollo della Corte di Appello di Milano;
4. Disporre l'integrale liquidazione dell'Assegno Unico Universale a favore della signora . Parte_1
Costituendosi in giudizio in data 01.03.2023 il resistente ha replicato che “non vede la figlia minore dal mese di novembre 2022. Ogni richiesta di poterla vedere e tenerla con sé è risultata Per_2
vana. La signora accampa sempre una scusa per annullarle all'ultimo momento. La ragazza non Pt_1
risponde quasi mai alle telefonate e quando risponde parla pochissimo col padre e dà risposte evasive. La ritrosia che dimostra la figlia nei confronti del padre (alimentato dall'atteggiamento materno), è Per_2
dovuta al fatto che questi le impone delle regole che, purtroppo, non è abituata ad avere nella famiglia materna. Le problematiche di , oggi dodicenne, sono probabilmente causate anche dalla Per_2
svalutazione della figura paterna da parte della madre […] , in una occasione, è arrivata Per_2
addirittura a sottrarre di nascosto degli oggetti, sia pure di modico valore, dalla casa del padre, di proprietà della sua compagna. Al pacato rimprovero del padre che ha cercato di farle capire la gravità del suo gesto e della sua inutilità in quanto avrebbe potuto ottenere gli oggetti sottratti se solo li avesse chiesti, ella non ha ritenuto neppure di chiedere scusa né la madre ha battuto ciglio quando l'episodio le è stato riferito. Tale disagio si riflette anche nello scarso rendimento scolastico (stranamente non segnalato alla pediatra - doc. 7 di parte ricorrente) e nel cattivo comportamento che viene spesso rimarcato dai suoi insegnanti. , inoltre, sia quest'anno scolastico che l'anno scorso, ha accumulato molte assenze Per_2
ingiustificate segnalate regolarmente ai genitori (doc. ti 12, 13 e 15). Non solo, in data 15.02.2023 il signor ha ricevuto una e-mail dalla professoressa , insegnate di inglese di CP_1 Persona_3
(doc. 24), che lo invitava ad un colloquio per discutere sull'andamento didattico e del Per_2
comportamento dell'AL (come risulta anche dal registro elettronico del 16.02.2023- doc. 25.). Il giorno 16.02.2023 si è svolto, quindi, da remoto, il colloquio con la predetta insegnante, nel corso del quale è stato riferito al genitore che, dal mese di novembre 2022, la situazione scolastica dell'AL è notevolmente peggiorata, non svolge i compiti, non studia, disturba la classe ed è spesso distratta. Invero,
Pag. 2 di 26 in data 16 febbraio è stata ricevuta anche la segnalazione sulla situazione didattica molto problematica di in matematica (doc.26). Situazione simile in storia dove ha avuto, in data 21.02.2023 due Per_2
gravi insufficienze, come risulta dal registro elettronico (doc. 27). Già, lo scorso anno scolastico, è Per_2
stata promossa con una stentata sufficienza e con la raccomandazione dei professori ai genitori di far recuperare le lacune accumulate dalla minore nelle materie in cui aveva avuto l'insufficienza in inglese e storia (doc. 16 e 17) […] Quanto al mancato consenso del padre allo svolgimento di un'attività sportiva della figlia minore, esso è stato determinato, in primis, dalle ristrette condizioni economiche del medesimo, secondariamente dal mancato impegno scolastico della figlia. La figlia , invece, vede regolarmente Per_1
il padre e ha un buon rapporto con esso. Purtroppo, è una ragazza molto fragile, ha problemi di Per_1
natura psicologica per i quali è stata ricoverata in ospedale (sospetta anoressia) nel febbraio 2022 (doc. da n. da n. 03 a n. 07). Ad oggi le sue condizioni di salute sono migliorate ma continua il suo percorso di aiuto psicologico con la frequenza, con una cadenza quindicinale, di un gruppo di ascolto per adolescenza che l'aiuta e l'accompagna nel suo percorso di guarigione (doc. 08). Per la sua condizione fisica e psichica, ha la necessità di essere attenzionata e seguita con molta attenzione, ma le Per_1
attuali condizioni familiari non l'aiutano certamente. , che proprio in data 13.02.2023 ha Per_1
avuto una nota per non aver svolto il compito assegnatole (doc. 10), si impegna sicuramente di più di
anche se, sia l'anno scorso (doc. 09) che quest'anno scolastico, ha accumulato numerose assenze, Per_2
molte non giustificate dalle sue condizioni di salute, delle quali sono stati informati i genitori (doc. 11).
Succede, spesso, purtroppo, che, se una sorella non può o non vuole andare a scuola, non va neanche
l'altra” e, tra l'altro, ha chiesto “Disporre, inoltre, che, nelle more, il Servizio favorisca, con le modalità che riterrà più opportune, gli incontri tra il padre e la figlia;
3) disporre che il Per_2
resistente versi alla signora la somma complessiva di € 300,00 (€ 150,00 per figlia) a Parte_1
titolo di contributo per il mantenimento delle minori e , oltre alla rivalutazione Per_1 Per_2
monetaria secondo gli indici ISTAT, a partire dal marzo 2024, e oltre al 50% delle spese straordinarie come concordate in sede di divorzio;
4) disporre che l'assegno unico per le due figlie venga percepito in ugual misura da ciascun genitore”.
***
All'udienza celebrata in data 16.03.2023 la ricorrente ha esibito il contratto di lavoro a tempo determinato, con decorrenza dal 09.03.2023 e scadenza il 31.05.2023, con sede presso la Fondazione Centro accoglienza Anziani Onlus di Lonate Pozzolo e
Pag. 3 di 26 retribuzione netta mensile di circa € 1.200,00 (con consequenziale interruzione della
Naspi dal 27.02.2023), che la casa coniugale sita in Gallarate di cui controparte era proprietario esclusivo è stata venduta all'asta nel 2020, che l'atto di precetto dell'importo di oltre € 113.000,00 le è stato notificato nel mese di ottobre dell'anno 2022 per il mancato pagamento dell'importo residuo del mutuo e di vivere dal 2017 nell'immobile di proprietà delle figlie che lo hanno ereditato per testamento dal nonno materno;
il resistente ha esibito la busta paga del mese di febbraio 2023 “da cui si evince la percezione di
€ 317,00 già decurtato l'importo di € 400,00 versato direttamente alla ricorrente dal datore di lavoro”
e ha dichiarato di corrispondere alla controparte l'importo mensile di € 100,00 in esecuzione del piano di rientro di cui alla sentenza di divorzio in atti;
le parti si sono accordate nel senso di autorizzare la ricorrente a chiedere e percepire dall' l'intero CP_4
importo dell'assegno unico spettante per la minore sino alla ripresa della Per_2
regolare frequentazione del padre.
***
In data 17.03.2023 i SS dei Comuni di Gallarate e di Samarate (competenti per il resistente che ivi risiede, con la compagna e il figlio minore, Controparte_3 Per_4
nato il [...], nell'immobile sito in Via Adua 66 di cui la è
[...] CP_3
proprietaria esclusiva) sono stati incaricati di svolgere un'accurata indagine psico-sociale per verificare le condizioni psicofisiche, intellettuali e morali delle figlie minorenni delle parti.
In data 04.07.2023 i SS del Comune di Samarate hanno riferito quanto emerso dai colloqui intrattenuti con il resistente e la compagna convivente : Controparte_3
Pag. 4 di 26 Circa i rapporti con la ricorrente, la compagna convivente del resistente ha riferito che
Alla successiva udienza celebrata in data 06.07.2023 la ricorrente ha dichiarato di avere cambiato lavoro e di lavorare a Jerago con per una coppia di anziani da maggio CP_5
2023 a tempo indeterminato dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 17:30 alle 19:30.
In data 23.10.2023, tra l'altro, i SS del Comune di Gallarate hanno riferito quanto segue:
Pag. 5 di 26 Pag. 6 di 26 Pag. 7 di 26 […]
Pag. 8 di 26 Pag. 9 di 26 I SS hanno anche suggerito l'avvio di un percorso di mediazione familiare per creare un canale comunicativo genitoriale funzionale.
In data 30.10.2023 i SS del Comune di Gallarate hanno riferito del colloquio intercorso con in data 23.10.2023; in tale Per_1
Pag. 10 di 26 […]
[…]
;
Pag. 11 di 26 All'udienza celebrata in data 07.11.2023 le parti hanno dichiarato di essere favorevoli all'organizzazione degli incontri padre/figlia alla presenza di educatore professionale e di essere disponibili a investire nel percorso di mediazione familiare suggerito dai S.S. per il benessere delle figlie;
il resistente ha dichiarato di non essere disponibile a garantire l'incontro delle figlie con Per_4
A mezzo dell'ordinanza assunta in pari data, le parti sono state invitate ad assicurare alle figlie minorenni “un percorso di supporto psicologico individuale che le possa aiutare a livello emotivo”
e i S.S. del Comune di Gallarate sono stati incaricati di offrire a la possibilità di Per_2
inserirsi in un gruppo educativo che potesse rafforzarne le capacità relazionali e sostenerla a livello scolastico, organizzare gli incontri tra il padre e le figlie minori “al di fuori dell'abitazione paterna, alla presenza di educatore professionale, per favorirne il riavvicinamento” e avviare, contestualmente, un percorso di mediazione familiare per i genitori delle minori
“affinché possano stemperare la conflittualità che ancora contraddistingue la loro relazione e adottare delle modalità di comunicazione più confacenti al benessere psicofisico, intellettuale e morale di e Per_1
”. Per_2
In data 26/29.01.2024 i SS del Comune di Gallarate hanno riferito quanto segue:
In data 09.03.2024, “lette le note depositate dal resistente in data 08.03.2024 a mezzo delle quali ha dichiarato che “non si oppone a che la signora percepisca integralmente l'assegno unico per Pt_1
entrambe le figlie fino ad una ripresa delle frequentazioni con le medesime” impregiudicata la richiesta
“riduzione dell'assegno di mantenimento a complessivi € 300,00, oltre Istat, per entrambe le figlie, come da memoria di costituzione”, in via provvisoria e urgente, parzialmente modificando i provvedimenti vigenti impregiudicata la domanda di riduzione del contributo paterno al mantenimento indiretto
Pag. 12 di 26 ordinario della prole formulata dal resistente (che verrà esaminata funditus nel prosieguo) [il giudice istruttore ha disposto] che la ricorrente percepisca l'intero importo dell'assegno unico e universale spettante per le figlie minori e (sino a nuove e diverse determinazioni Persona_1 Persona_2
giudiziali)”.
In data 14.05.2024 i S.S. del Comune di Gallarate hanno riferito quanto segue:
Pag. 13 di 26 Pag. 14 di 26 ;
I S.S. hanno riferito dell'interruzione del percorso di mediazione familiare “da subito”
;
All'udienza celebrata in data 15.05.2024, per quello che qui rileva, la ricorrente ha dichiarato che la presa in carico psicologica di è stata avviata il 10.05.2024 con Per_2
un riscontro positivo, di impegnarsi per garantire la regolare frequentazione del percorso con la dott.ssa da parte di per la valutazione dell'eventuale DSA e che Per_5 Per_1
non ha relazioni a scuola né con i pari né con gli adulti di riferimento;
il Per_1
resistente ha dichiarato di avere rinunciato al 50% dell'AU verso la fine del mese di marzo, di non partecipare alle decisioni prese per le minori ma di essere meramente
Pag. 15 di 26 avvisato delle decisioni assunte dalla madre, di essere soddisfatto di come i S.S. stanno seguendo il nucleo familiare e di essere disposto ad attenersi alle indicazioni dei S.S.
In data 01.10.2024 i S.S. hanno riferito quanto segue:
Pag. 16 di 26 ;
All'udienza celebrata in data 10.10.2024 la ricorrente ha dichiarato di lavorare alla
Fondazione Zacheo di San Macario, 8 ore al giorno 7 giorni su 7, in forza di contratto a tempo determinato dal 01.08.2024 al mese di gennaio che verrà trasformato a tempo indeterminato e di percepire l'importo netto mensile di € 1.370,00.
All'udienza celebrata in data 13.11.2024 il giudice istruttore ha ascoltato le figlie minorenni delle parti. Tra l'altro, ha dichiarato quanto segue: “Non desidero Per_2
incontrare il PÀ perché lui e la sua compagna ci hanno sempre trattato male. Da due anni non vado a casa del PÀ […] Non vedo dalla Pasqua del 2023 quando il PÀ ci ha portato le uova a Per_4
casa con . Non mi manca il PÀ, sto bene così. Ogni tanto il PÀ mi ha scritto dei messaggi per Per_4
la fine dell'anno scolastico o per il saggio ma non gli ho mai risposto. Il PÀ e la sua compagna sono sempre stati maneschi anche con . In particolare, la compagna del PÀ alzava le mani nei Per_4
confronti di anche per delle piccole cose. Una volta, per esempio, non voleva più mangiare Per_4 Per_4
e sua mamma gli ha dato uno scappellotto […] Quando la mamma lavora rimaniamo con la nonna.
Non ho voluto più andare al centro Exodus perché a volte ero da sola. Ci aiutavano a fare i compiti e a
Pag. 17 di 26 studiare e poi potevamo fare attività varie insieme. Incontro la psicologa al Consultorio una/due volte alla settimana. Penso farò con 10 incontri e ne ho fatti 7 […] mi ha detto che nessuno mi può obbligare ad andare dal PÀ se non me la sento. Io sto bene così. […] Con la mamma va tutto bene. Quando la mamma lavora sto di sopra a casa della nonna, la mia stanza è sotto, quella di
è sopra nella casa della nonna. Da circa due anni siamo sistemate così perché non volevamo Per_1
stare più in camera insieme e ha deciso di stare di sopra in una delle due camere libere della Per_1
nonna […] La nonna paterna non la vedo e non la sento da un anno. Non ne sento la mancanza. Non ricordo dove abita la nonna paterna, forse a Gallarate”. ha riferito quanto segue: “Ho Per_1
perso l'anno scolastico perché ho avuto alcuni problemi di salute e con l'insegnante di danza. Quest'anno mi trovo meglio in classe e con i professori. Sono una delle due rappresentanti di classe. Ho fatto poche assenze per ritardi della linea ferroviaria, un'influenza e per una gita al parco che non ho fatto per le mie allergie. Ho preso un'annotazione perché ho dimenticato un libro e una nota per la mancata consegna di un compito che però avevo già consegnato al prof. di italiano con cui ho avuto un altro malinteso per un compito in classe e con cui vorrei spiegarmi domani. Da diverso tempo sono seguita dalla dott.ssa da cui ultimamente vado meno perché sto bene. Anche a scuola abbiamo la psicologa, la Per_5
nutrizionista e la fisioterapista. La dott.ssa è disponibile a incontrarmi anche tramite mail. Per_5
Sin da piccola non volevo andare dal PÀ perché per ogni stupidaggine alzavano le mani e sono arrivati anche i carabinieri anche per liti tra loro. È sempre stato un incubo andare a casa sua. Ci veniva sempre mal di pancia quando dovevamo andare da PÀ. Io ho continuato ad andare anche quando Per_2
non voleva per continuare a vedere di cui non so più nulla [si commuove nel nominare il Per_4
fratellino] Il PÀ ha saputo quello che avevo detto ai SS e si è arrabbiato moltissimo. Io ho chiesto di tornare a casa dalla mamma e lui mi ha detto che, se mi avesse portato a casa dalla mamma, non l'avrei più visto. era presente e mi ha visto piangere. Da allora non ho più voluto andare a casa del Per_4
PÀ. Ho visto che il PÀ e la sua compagna alzano le mani spesso contro . Io volevo difenderlo Per_4
ma non sapevo cosa fare. Penso che per loro sia normale comportarsi così ma per me non esiste. Per esempio, quando non voleva mangiare, gli davano uno schiaffone. Mi dispiaceva moltissimo Per_4
perché è mio fratello e non sapevo cosa fare. Una volta stavamo giocando in cameretta, sono caduti gli occhiali e senza accorgermi li ho danneggiati e mio padre senza sentire spiegazioni mi ha sbattuto sul letto e mi ha picchiato sulla coscia […] Il PÀ non mi scrive giornalmente ma per il compleanno,
l'inizio della scuola. Gli ho scritto io a luglio per mandare gli auguri a . Se lui mi scrive non gli Per_4
Pag. 18 di 26 rispondo […] Con la mamma va tutto bene. Io sto al piano sopra dove c'è la camera della nonna e dove in genere pranziamo tutte insieme. Viviamo in una villetta dove il piano terra è collegato a quello primo da una scala esterna. Non ho voglia di rivedere il PÀ perché mi innervosisce. Mi piacerebbe vedere
. L'ho detto anche ai SS ma mi hanno detto che non possono farci nulla”. Per_4
In data 14.11.2024 la ricorrente ha depositato la “lettera” scritta da in data Per_2
22.10.2022 (già citata dal padre ai SS in uno dei primi colloqui intrattenuti: v. relazione depositata in data 04.07.2023) per spiegare i motivi per cui non vuole incontrare il padre
(trattasi di un racconto a fumetti in cui rappresenta graficamente il Per_2
“trattamento” riservatole dalla compagna convivente del padre).
A mezzo dell'ordinanza assunta in data 15.11.2024, tra l'altro, i S.S. del Comune di
Samarate sono stati incaricati di indagare le condizioni psicofisiche del figlio minorenne del resistente ed è stata fissata udienza con trattazione scritta al 19.02.2025 per consentire alla parti di “depositare sintetiche note conclusive e formulare osservazioni rispetto alla documentazione reddituale/patrimoniale depositata dalla controparte entro e non oltre il 10.12.2024
(giusta ordinanza assunta in data 11.10.2024)”.
In data 31.01.2025 i S.S. del Comune di Gallarate hanno riferito quanto segue:
[…]
Pag. 19 di 26 La dott.ssa della NPI ha raccomandato il monitoraggio dei SS sull'evoluzione Per_5
dell'assetto familiare (vista l'elevata conflittualità tra i genitori) e le eventuali evoluzioni che potrà avere sullo sviluppo e il funzionamento della minore Per_1
Dalla relazione depositata dai S.S. del Comune di Samarate in data 05.02.2025 emerge che anche ha manifestato il desiderio di incontrare le sorelle e che detto desiderio Per_4
non è stato accolto dai genitori “affinché non si allinei al pensiero delle sorelle che anche [il padre] fatica a comprendere” (sic!) o per il timore che, “una volta incontrate, le ragazze possano scomparire di nuovo, ferendo il fratello” (sic!).
***
A mezzo delle note conclusive depositate in data 18.02.2025 la ricorrente ha chiesto, tenuto conto delle determinazioni delle figlie minori che non vogliono incontrare il padre, che le venga riconosciuto “l'affidamento esclusivo di e con collocamento Per_1 Per_2
permanente delle medesime presso la abitazione materna.
Considerato che
è la signora deve Pt_1
provvedere in via diretta al mantenimento delle figlie nei giorni e nei weekend che sarebbero state di competenza del , secondo il regime di regolamentazione delle minori inizialmente previsto, si CP_1
impone un aumento del contributo a carico del ricorrente che si indica nella misura di euro 600,00 oltre il 50% delle spese straordinarie secondo le linee guida della Corte di Appello di Milano [stante la mancata refusione delle spese straordinarie sostenute] da ottobre a oggi [ha chiesto] di veder maggiorato di euro 100,00 il contributo al mantenimento e quindi rideterminarlo in euro 700,00 senza la previsione della compartecipazione da parte del alle spese straordinarie, escluse quelle CP_1
universitarie e dentistiche. Da febbraio, il ha saldato il debito contratto con la signora a CP_1 Pt_1
titolo di mantenimento arretrato e quindi ha cessato di versarle euro 100,00 al mese. Si segnala che alla
Pag. 20 di 26 signora in data 31 Gennaio 2025 è scaduto il contratto e non le è stato rinnovato, pertanto, Pt_1
percepirà la NASPI dal mese di marzo”.
A mezzo delle note conclusive depositate in data 19.02.2025 il resistente ha evidenziato, tra l'altro, che “Nella relazione del 14.05.2024 i S.S. riferiscono che non vuole andare dal Per_2
padre perché non le avrebbe permesso di fare sport non contribuendo alle spese, ma nel momento in cui il padre si è reso disponibile e si è mostrata entusiasta, la madre ha esplicitato il suo dissenso Per_2
perché la figlia avrebbe avuto molti impegni scolastici (dei quali fino ad allora non sembrava preoccuparsi!) […] Le dichiarazioni delle minori fatte all'udienza del 13.11.2024 non sono state, quindi, affatto genuine. Esse sono state smentite anche dai Servizi Sociali di Samarate nella relazione del 05.02.2025, sia dai Carabinieri di Samarate che, contrariamente a quanto ha dichiarato , Per_2
hanno riferito di non essere MAI intervenuti presso le residenze del signor (doc.ti nn 53 e 54) CP_1
[…] Il padre, a questo punto, non può che prendere atto della volontà delle figlie […] , nel Per_2
periodo in cui è stata seguita dal Centro Exsodus, aveva riportato un significativo miglioramento nel rendimento scolastico, tuttavia ha preferito non frequentarlo più perché come ha dichiarato al Giudice “a volte ero da sola” (decisione evidentemente avallata dalla madre), mentre il percorso psicologico è stato interrotto. Come risulta dalla documentazione che si allega (doc. 51) e dalla relazione dei docenti del
29.01.2025 allegata alla relazione dei S.S., ha gravi e numerose lacune […] Relativamente a Per_2
(già ripetente), si evidenziano lacune, diverse mancate consegne oltre che l'irregolarità delle Per_1
presenze segnalate dalla scuola (doc. 52), nonché l'ultima nota disciplinare del 13.02.2025 e
l'annotazione del 18.02.2025 (doc. 64 che si allega), che smentiscono le dichiarazioni rese al Tribunale.
non è mai andata all'ambulatorio DNA disertando gli appuntamenti per il controllo della sfera Per_1
nutrizionale (con il benestare della madre), e non si dica che il supporto del nutrizionista scolastico possa parificarsi a quello offerto dal servizio NPI! Ella non ha aderito al progetto psicologico proposto dalla
NPI e, pertanto, non è potuto iniziare neppure il suo percorso di sostegno psicologico (relazione dott. allegata alla relazione del 31.01.2025, minimizzato dagli S.S.). Nella medesima relazione la Per_5
dott.ssa riferisce, inoltre, che a è stato diagnosticato: disturbo emozionale non Per_5 Per_1
specificato con ansia prestazionale;
dislessia, disortografia e discalculia […] nonostante tutto la signora riferisce alle A.S. che “…negli ultimi mesi non vi è stata necessità di confronti genitoriali”, Pt_1
ritenendo di non dovere notiziare il padre neppure in merito al cambio dell'indirizzo scolastico di
! […] i S.S. non solo non si sono mai espressi “sul il regime di affidamento di e Per_2 Per_2 Per_1
Pag. 21 di 26 e, in particolare, circa le capacità della madre…” ma non hanno neppure depositato la relazione a firma del referente del consultorio che segue , dott.ssa E abbiamo letto come gli stessi tendano Per_2 Per_7
a minimizzare le mancanze e i rifiuti delle ragazze (si veda quanto riferito in merito al percorso con la dott.ssa rispetto a quanto dalla medesima dettagliatamente relazionato) […] produce la Per_5
documentazione (doc. 57) della presa in carico dal 20.11.2024 di presso il Consultorio per La CP_1
Famiglia Gallarate (con incontri quindicinali), nella speranza che anche ne stia seguendo uno, Pt_1
nell'esclusivo interesse delle minori”.
***
Sul regime di affidamento delle minori (che compirà 16 anni il 26.09.2025) e Per_1
(che compirà 15 anni il 13.12.2025) e sull'esercizio del diritto di visita paterno: Per_2
I tentativi di riavvicinare le figlie minorenni al padre esperiti in corso di causa, allo stato, sono falliti. La relazione padre/figlie è critica da epoca risalente: entrambe le minori hanno riferito di essere “sempre” state “trattate male” dal padre e dalla sua compagna, di essere state esposte ai commenti inadeguati di entrambi rispetto alle scelte di vita della madre e di non essersi sentite protette dal padre rispetto agli atteggiamenti svalutanti della compagna. Entrambe le minori hanno manifestato un sincero e profondo legame con il fratellino e il loro tentativo di salvaguardare la relazione con lui. Lo stesso Per_4
ha confermato la bontà di detta relazione ai SS e il suo desiderio di Per_4
riprenderla/coltivarla.
Entrambe le minori hanno chiesto di poter frequentare il padre e il fratellino Per_4
senza la presenza della compagna/madre del minore e alla presenza di un educatore professionale. In data 07.11.2023 il padre ha dichiarato di non essere disponibile a garantire l'incontro delle figlie con (che anche i SS reputavano auspicabile sin dal Per_4
23.10.2023). In data 14.05.2024 i SS hanno riferito delle importanti resistenze mostrate dalle minori all'idea di incontrare il padre e di come il percorso educativo di riavvicinamento alla figura paterna potesse proseguire “indirettamente” con Per_2
(che si rifiuta di incontrarlo dal novembre 2022) e non anche con (che aveva Per_1
continuato a frequentarlo senza la sorella). Tuttavia, in data 01.10.2024 anche il percorso educativo “indirettamente” portato avanti con è stato chiuso a causa Per_2
dell'inaccessibilità rispetto alla figura paterna “per mancanza di interesse e motivazione”. I SS
Pag. 22 di 26 hanno riferito del dispiacere provato dal padre rispetto alla posizione assunta dalle minori e della sua partecipazione agli appuntamenti dati e disponibilità a mettersi in gioco e a essere aiutato a trovare strategie alternative che potessero riavvicinarlo alle figlie (esclusa quella di garantire a e la possibilità di tornare a Per_1 Per_2 Per_4
incontrarsi e frequentarsi).
Né si può tacere che il padre era a conoscenza del disegno fatto da (in atti Per_2
versato dalla ricorrente soltanto in data 14.11.2024) ante luglio 2023, che soltanto nel mese di maggio 2024, su proposta dell'educatrice professionale incaricata dai SS, il padre ha prestato il consenso, fino a quel momento negato (per asserite difficoltà economiche e per il suo scarso impegno e rendimento scolastico), alla pratica di un'attività sportiva anche da parte di che, tuttavia, la minore ha rifiutato la possibilità di essere Per_2
accompagnata dal padre anche alla presenza dell'educatrice e che, dal canto suo, la madre ha esplicitato il suo dissenso motivato alla pratica di un'attività sportiva da parte di
“in questo momento” dovendo affrontare gli esami di terza media (con importanti Per_2
lacune e il rischio di non essere ammessa per le numerose assenze dell'ultimo periodo).
In entrambe le minori, infatti, è stata ab origine riscontrata un'importante fragilità emotiva e psicologica che ha avuto ripercussioni anche sul loro percorso scolastico.
I SS hanno sempre riferito di una madre presente, collaborativa, disponibile, attenta ai bisogni di ciascuna figlia e ad accogliere ogni possibilità di aiuto per le stesse.
Tali essendo le risultanze di causa, le minori devono essere affidate in via esclusiva alla madre che potrà assumere essa sola tutte le decisioni “ordinarie”.
Le decisioni di maggiore interesse per la minori dovranno, a contrario, essere adottate da entrambi i genitori necessariamente con la mediazione dei SS territorialmente competenti
(essendo risultato vano anche il tentativo esperito in corso di causa di migliorare il dialogo e la comunicazione genitoriale).
I SS territorialmente competenti per le minori devono necessariamente monitorare le condizioni psicofisiche delle minori (confrontandosi periodicamente con gli insegnanti e il medico di riferimento) e assicurare l'avvio e l'effettiva adesione (con costanza e regolarità) ai percorsi ritenuti necessari per la loro crescita sana ed equilibrata o per contenere i pregiudizi derivati loro dalla precoce disgregazione del nucleo familiare
Pag. 23 di 26 (quando aveva tre anni circa e un anno circa). In corso di causa, infatti, Per_1 Per_2
le minori non hanno partecipato con la dovuta regolarità e costanza ai percorsi loro offerti.
I SS dei Comuni di Gallarate di Samarate, d'intesa tra loro, verificheranno se sia possibile recuperare, nel tempo, la relazione padre/figlie (che, allo stato, si rifiutano di incontrare il padre) e la frequentazione del fratello da parte delle minori (che, allo stato, i Per_4
genitori del minore non hanno favorito).
I SS del Comune di Gallarate riferiranno semestralmente al GT del procedimento di vigilanza aperto a favore di e gli esiti delle attività svolte (depositando la Per_1 Per_2
prima relazione entro il 30.09.2025, impregiudicato il potere dovere di segnalare senza ritardo qualsivoglia situazione pregiudizievole per le minori).
***
Sul contributo paterno al mantenimento ordinario indiretto delle minori:
In primis, valga segnalare che alla data del 15.06.2015 il resistente aveva maturato debiti nei confronti della ricorrente per il mantenimento ordinario di e per Per_1 Per_2
oltre € 5.800,00 e che, quanto meno dal mese di febbraio 2023, il contributo paterno al mantenimento ordinario indiretto della prole è garantito dal datore di lavoro del resistente che versa direttamente alla madre l'importo rivalutato dovuto (di € 474,00 circa).
Quanto meno dal 2017 il padre non contribuisce più al soddisfacimento diretto delle esigenze abitative di e che sono state soddisfatte e, a oggi, vengono Per_1 Per_2
soddisfatte grazie al lascito testamentario del nonno materno (v. la dichiarazione depositata in data 28.06.2023 dalla ricorrente).
L'ormai risalente interruzione della frequentazione padre/figlie minori fa sì che tutte le ulteriori esigenze (anche di cura, accudimento e sostegno morale) delle minori siano soddisfatte interamente dalla madre (e dalla nonna materna).
Il padre “beneficia” di maggiore tempo da dedicare allo svolgimento di attività lavorativa retribuita (per migliorare le proprie condizioni reddituali).
Allo stato, le modeste capacità reddituali del resistente (comunque titolare di redditi mensili netti dell'importo di € 900,00 circa nell'anno 2023, convivente con la compagna,
Pag. 24 di 26 proprietaria dell'immobile gravato da mutuo sito in Samarate, titolare di redditi mensili netti dell'importo di € 1.270,00 circa nel 2023 e percettrice dell'assegno unico dell'importo mensile di € 220,00 circa) e le precarie condizioni reddituali della ricorrente
(il cui contratto di lavoro a tempo determinato è scaduto in data 31.01.2025) impongono confermare il diritto della madre a chiedere e percepire dall' il 100% dell'AU CP_4
spettante per la prole (giusta Ordinanza della Corte di Cassazione n. 4672/2025) e quantificare il contributo paterno al mantenimento ordinario indiretto della prole nell'importo mensile di € 475,00, attualmente percepito, soggetto a rivalutazione come per legge.
In aggiunta al contributo mensile come innanzi quantificato, il padre verserà mensilmente l'ulteriore importo di € 50,00 a titolo di partecipazione alle spese straordinarie da sostenere per e fatto salvo il conguaglio annuale entro Per_1 Per_2
il 31 gennaio dell'anno successivo.
***
L'esito della lite e la soccombenza reciproca delle parti impongono la compensazione delle spese di lite tra le stesse.
***
Vi sono ragioni d'urgenza per disporre che il presente decreto abbia efficacia immediata ai sensi dell'art. 741, comma 2, cod. proc. civ.
P.Q.M.
DISPONE la modifica delle condizioni di divorzio fra le parti come segue:
1) AFFIDA in via esclusiva le figlie minorenni alla ricorrente come in parte motiva;
2) CONFERMA il collocamento prevalente delle figlie minorenni delle parti presso la madre nell'immobile sito in Gallarate, Via Cesare Correnti 92;
3) AFFIDA ai SS dei Comuni di Gallarate e di Samarate i compiti di cui in parte motiva;
4) DISPONE l'apertura di un procedimento di vigilanza dinanzi al GT di questo
Tribunale a favore di (nata il [...]) e (nata il Persona_1 Persona_2
13.12.2010), residenti con la madre in Gallarate, Via Cesare Correnti 92;
Pag. 25 di 26 5) RICONOSCE alla madre il diritto a chiedere e percepire dall' l'intero CP_4
importo dell'assegno unico e universale spettante per la prole;
6) CONFERMA la partecipazione dei genitori alle spese straordinarie da sostenere per le minori nella misura del 50% ciascuno come da protocollo vigente presso la C.d.A. di Milano con la precisazione di cui di seguito;
7) DISPONE CHE il resistente corrisponda alla ricorrente l'importo mensile di €
525,00, tramite il versamento diretto da parte del datore di lavoro già in essere, di cui l'importo di € 475,00, rivalutato come per legge, a titolo di contributo al mantenimento indiretto ordinario della prole e l'importo di € 50,00 a titolo di partecipazione alle spese straordinarie di cui al precedente punto n. 6, fatto salvo il conguaglio di cui in parte motiva;
8) COMPENSA tra le parti le spese di lite.
DICHIARA il presente decreto immediatamente efficace.
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e al Pubblico
Ministero.
Così deciso in Busto Arsizio il 17/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa
Pag. 26 di 26
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice nel procedimento per la modifica delle condizioni di divorzio iscritto in data 03.01.2023 al N. R. G. 12/2023 V. G. promosso da
(C.F. ), con l'Avv. CHIARA TALAMONE, Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ), con l'Avv. CARMELA PRINCE, CP_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento necessario del Pubblico Ministero Sede, sentite le parti, letti gli atti, esaminata la documentazione ritualmente offerta, visto l'esito dell'indagine affidata ai SS territorialmente competenti (quelli dei Comuni di Gallarate e di Samarate) e udito il giudice relatore, ha pronunciato il seguente
DECRETO
Le parti, separatesi consensualmente in forza del decreto reso in data 09.05.2011 da questo Tribunale e divorziate in forza della sentenza n. 1105/2015 pubblicata da questo
Tribunale, sono genitori di (nata il [...]) e (nata il Persona_1 Persona_2
13.12.2010), residenti con la madre in Gallarate, Via Cesare Correnti 92.
***
A mezzo del ricorso depositato in data 03.01.2023, tra l'altro, la ricorrente ha lamentato che “il padre si manifesta sordo alle esigenze della figlia relativamente all'attività sportiva Per_2
necessaria per un sereno sviluppo della stessa, come anche sollecitato dalla Dr.ssa , suo CP_2
medico pediatra (documento 7) [e che] la minore inizi a manifestare un disagio rispetto Per_2 all'ambiente domestico del padre e al contegno tenuto nei suoi confronti da parte della nuova compagna del medesimo, ” e ha chiesto “rideterminare l'obbligo, per il signor Controparte_3 CP_1
di contribuire al mantenimento per le figlie e nella misura di euro 600,00 mensili (euro Per_1 Per_2
300,00 a figlia) [in luogo dell'importo mensile di € 200,00 a figlia concordati in sede di divorzio] rivalutabili in forza degli indici ISTAT e da versarsi alla ex moglie entro il giorno 15 di ogni mese;
3. Rideterminare altresì, per l'effetto, l'obbligo per il signor di sostenere nella CP_1
misura del 70% le spese straordinarie per la prole, come da protocollo della Corte di Appello di Milano;
4. Disporre l'integrale liquidazione dell'Assegno Unico Universale a favore della signora . Parte_1
Costituendosi in giudizio in data 01.03.2023 il resistente ha replicato che “non vede la figlia minore dal mese di novembre 2022. Ogni richiesta di poterla vedere e tenerla con sé è risultata Per_2
vana. La signora accampa sempre una scusa per annullarle all'ultimo momento. La ragazza non Pt_1
risponde quasi mai alle telefonate e quando risponde parla pochissimo col padre e dà risposte evasive. La ritrosia che dimostra la figlia nei confronti del padre (alimentato dall'atteggiamento materno), è Per_2
dovuta al fatto che questi le impone delle regole che, purtroppo, non è abituata ad avere nella famiglia materna. Le problematiche di , oggi dodicenne, sono probabilmente causate anche dalla Per_2
svalutazione della figura paterna da parte della madre […] , in una occasione, è arrivata Per_2
addirittura a sottrarre di nascosto degli oggetti, sia pure di modico valore, dalla casa del padre, di proprietà della sua compagna. Al pacato rimprovero del padre che ha cercato di farle capire la gravità del suo gesto e della sua inutilità in quanto avrebbe potuto ottenere gli oggetti sottratti se solo li avesse chiesti, ella non ha ritenuto neppure di chiedere scusa né la madre ha battuto ciglio quando l'episodio le è stato riferito. Tale disagio si riflette anche nello scarso rendimento scolastico (stranamente non segnalato alla pediatra - doc. 7 di parte ricorrente) e nel cattivo comportamento che viene spesso rimarcato dai suoi insegnanti. , inoltre, sia quest'anno scolastico che l'anno scorso, ha accumulato molte assenze Per_2
ingiustificate segnalate regolarmente ai genitori (doc. ti 12, 13 e 15). Non solo, in data 15.02.2023 il signor ha ricevuto una e-mail dalla professoressa , insegnate di inglese di CP_1 Persona_3
(doc. 24), che lo invitava ad un colloquio per discutere sull'andamento didattico e del Per_2
comportamento dell'AL (come risulta anche dal registro elettronico del 16.02.2023- doc. 25.). Il giorno 16.02.2023 si è svolto, quindi, da remoto, il colloquio con la predetta insegnante, nel corso del quale è stato riferito al genitore che, dal mese di novembre 2022, la situazione scolastica dell'AL è notevolmente peggiorata, non svolge i compiti, non studia, disturba la classe ed è spesso distratta. Invero,
Pag. 2 di 26 in data 16 febbraio è stata ricevuta anche la segnalazione sulla situazione didattica molto problematica di in matematica (doc.26). Situazione simile in storia dove ha avuto, in data 21.02.2023 due Per_2
gravi insufficienze, come risulta dal registro elettronico (doc. 27). Già, lo scorso anno scolastico, è Per_2
stata promossa con una stentata sufficienza e con la raccomandazione dei professori ai genitori di far recuperare le lacune accumulate dalla minore nelle materie in cui aveva avuto l'insufficienza in inglese e storia (doc. 16 e 17) […] Quanto al mancato consenso del padre allo svolgimento di un'attività sportiva della figlia minore, esso è stato determinato, in primis, dalle ristrette condizioni economiche del medesimo, secondariamente dal mancato impegno scolastico della figlia. La figlia , invece, vede regolarmente Per_1
il padre e ha un buon rapporto con esso. Purtroppo, è una ragazza molto fragile, ha problemi di Per_1
natura psicologica per i quali è stata ricoverata in ospedale (sospetta anoressia) nel febbraio 2022 (doc. da n. da n. 03 a n. 07). Ad oggi le sue condizioni di salute sono migliorate ma continua il suo percorso di aiuto psicologico con la frequenza, con una cadenza quindicinale, di un gruppo di ascolto per adolescenza che l'aiuta e l'accompagna nel suo percorso di guarigione (doc. 08). Per la sua condizione fisica e psichica, ha la necessità di essere attenzionata e seguita con molta attenzione, ma le Per_1
attuali condizioni familiari non l'aiutano certamente. , che proprio in data 13.02.2023 ha Per_1
avuto una nota per non aver svolto il compito assegnatole (doc. 10), si impegna sicuramente di più di
anche se, sia l'anno scorso (doc. 09) che quest'anno scolastico, ha accumulato numerose assenze, Per_2
molte non giustificate dalle sue condizioni di salute, delle quali sono stati informati i genitori (doc. 11).
Succede, spesso, purtroppo, che, se una sorella non può o non vuole andare a scuola, non va neanche
l'altra” e, tra l'altro, ha chiesto “Disporre, inoltre, che, nelle more, il Servizio favorisca, con le modalità che riterrà più opportune, gli incontri tra il padre e la figlia;
3) disporre che il Per_2
resistente versi alla signora la somma complessiva di € 300,00 (€ 150,00 per figlia) a Parte_1
titolo di contributo per il mantenimento delle minori e , oltre alla rivalutazione Per_1 Per_2
monetaria secondo gli indici ISTAT, a partire dal marzo 2024, e oltre al 50% delle spese straordinarie come concordate in sede di divorzio;
4) disporre che l'assegno unico per le due figlie venga percepito in ugual misura da ciascun genitore”.
***
All'udienza celebrata in data 16.03.2023 la ricorrente ha esibito il contratto di lavoro a tempo determinato, con decorrenza dal 09.03.2023 e scadenza il 31.05.2023, con sede presso la Fondazione Centro accoglienza Anziani Onlus di Lonate Pozzolo e
Pag. 3 di 26 retribuzione netta mensile di circa € 1.200,00 (con consequenziale interruzione della
Naspi dal 27.02.2023), che la casa coniugale sita in Gallarate di cui controparte era proprietario esclusivo è stata venduta all'asta nel 2020, che l'atto di precetto dell'importo di oltre € 113.000,00 le è stato notificato nel mese di ottobre dell'anno 2022 per il mancato pagamento dell'importo residuo del mutuo e di vivere dal 2017 nell'immobile di proprietà delle figlie che lo hanno ereditato per testamento dal nonno materno;
il resistente ha esibito la busta paga del mese di febbraio 2023 “da cui si evince la percezione di
€ 317,00 già decurtato l'importo di € 400,00 versato direttamente alla ricorrente dal datore di lavoro”
e ha dichiarato di corrispondere alla controparte l'importo mensile di € 100,00 in esecuzione del piano di rientro di cui alla sentenza di divorzio in atti;
le parti si sono accordate nel senso di autorizzare la ricorrente a chiedere e percepire dall' l'intero CP_4
importo dell'assegno unico spettante per la minore sino alla ripresa della Per_2
regolare frequentazione del padre.
***
In data 17.03.2023 i SS dei Comuni di Gallarate e di Samarate (competenti per il resistente che ivi risiede, con la compagna e il figlio minore, Controparte_3 Per_4
nato il [...], nell'immobile sito in Via Adua 66 di cui la è
[...] CP_3
proprietaria esclusiva) sono stati incaricati di svolgere un'accurata indagine psico-sociale per verificare le condizioni psicofisiche, intellettuali e morali delle figlie minorenni delle parti.
In data 04.07.2023 i SS del Comune di Samarate hanno riferito quanto emerso dai colloqui intrattenuti con il resistente e la compagna convivente : Controparte_3
Pag. 4 di 26 Circa i rapporti con la ricorrente, la compagna convivente del resistente ha riferito che
Alla successiva udienza celebrata in data 06.07.2023 la ricorrente ha dichiarato di avere cambiato lavoro e di lavorare a Jerago con per una coppia di anziani da maggio CP_5
2023 a tempo indeterminato dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 17:30 alle 19:30.
In data 23.10.2023, tra l'altro, i SS del Comune di Gallarate hanno riferito quanto segue:
Pag. 5 di 26 Pag. 6 di 26 Pag. 7 di 26 […]
Pag. 8 di 26 Pag. 9 di 26 I SS hanno anche suggerito l'avvio di un percorso di mediazione familiare per creare un canale comunicativo genitoriale funzionale.
In data 30.10.2023 i SS del Comune di Gallarate hanno riferito del colloquio intercorso con in data 23.10.2023; in tale Per_1
Pag. 10 di 26 […]
[…]
;
Pag. 11 di 26 All'udienza celebrata in data 07.11.2023 le parti hanno dichiarato di essere favorevoli all'organizzazione degli incontri padre/figlia alla presenza di educatore professionale e di essere disponibili a investire nel percorso di mediazione familiare suggerito dai S.S. per il benessere delle figlie;
il resistente ha dichiarato di non essere disponibile a garantire l'incontro delle figlie con Per_4
A mezzo dell'ordinanza assunta in pari data, le parti sono state invitate ad assicurare alle figlie minorenni “un percorso di supporto psicologico individuale che le possa aiutare a livello emotivo”
e i S.S. del Comune di Gallarate sono stati incaricati di offrire a la possibilità di Per_2
inserirsi in un gruppo educativo che potesse rafforzarne le capacità relazionali e sostenerla a livello scolastico, organizzare gli incontri tra il padre e le figlie minori “al di fuori dell'abitazione paterna, alla presenza di educatore professionale, per favorirne il riavvicinamento” e avviare, contestualmente, un percorso di mediazione familiare per i genitori delle minori
“affinché possano stemperare la conflittualità che ancora contraddistingue la loro relazione e adottare delle modalità di comunicazione più confacenti al benessere psicofisico, intellettuale e morale di e Per_1
”. Per_2
In data 26/29.01.2024 i SS del Comune di Gallarate hanno riferito quanto segue:
In data 09.03.2024, “lette le note depositate dal resistente in data 08.03.2024 a mezzo delle quali ha dichiarato che “non si oppone a che la signora percepisca integralmente l'assegno unico per Pt_1
entrambe le figlie fino ad una ripresa delle frequentazioni con le medesime” impregiudicata la richiesta
“riduzione dell'assegno di mantenimento a complessivi € 300,00, oltre Istat, per entrambe le figlie, come da memoria di costituzione”, in via provvisoria e urgente, parzialmente modificando i provvedimenti vigenti impregiudicata la domanda di riduzione del contributo paterno al mantenimento indiretto
Pag. 12 di 26 ordinario della prole formulata dal resistente (che verrà esaminata funditus nel prosieguo) [il giudice istruttore ha disposto] che la ricorrente percepisca l'intero importo dell'assegno unico e universale spettante per le figlie minori e (sino a nuove e diverse determinazioni Persona_1 Persona_2
giudiziali)”.
In data 14.05.2024 i S.S. del Comune di Gallarate hanno riferito quanto segue:
Pag. 13 di 26 Pag. 14 di 26 ;
I S.S. hanno riferito dell'interruzione del percorso di mediazione familiare “da subito”
;
All'udienza celebrata in data 15.05.2024, per quello che qui rileva, la ricorrente ha dichiarato che la presa in carico psicologica di è stata avviata il 10.05.2024 con Per_2
un riscontro positivo, di impegnarsi per garantire la regolare frequentazione del percorso con la dott.ssa da parte di per la valutazione dell'eventuale DSA e che Per_5 Per_1
non ha relazioni a scuola né con i pari né con gli adulti di riferimento;
il Per_1
resistente ha dichiarato di avere rinunciato al 50% dell'AU verso la fine del mese di marzo, di non partecipare alle decisioni prese per le minori ma di essere meramente
Pag. 15 di 26 avvisato delle decisioni assunte dalla madre, di essere soddisfatto di come i S.S. stanno seguendo il nucleo familiare e di essere disposto ad attenersi alle indicazioni dei S.S.
In data 01.10.2024 i S.S. hanno riferito quanto segue:
Pag. 16 di 26 ;
All'udienza celebrata in data 10.10.2024 la ricorrente ha dichiarato di lavorare alla
Fondazione Zacheo di San Macario, 8 ore al giorno 7 giorni su 7, in forza di contratto a tempo determinato dal 01.08.2024 al mese di gennaio che verrà trasformato a tempo indeterminato e di percepire l'importo netto mensile di € 1.370,00.
All'udienza celebrata in data 13.11.2024 il giudice istruttore ha ascoltato le figlie minorenni delle parti. Tra l'altro, ha dichiarato quanto segue: “Non desidero Per_2
incontrare il PÀ perché lui e la sua compagna ci hanno sempre trattato male. Da due anni non vado a casa del PÀ […] Non vedo dalla Pasqua del 2023 quando il PÀ ci ha portato le uova a Per_4
casa con . Non mi manca il PÀ, sto bene così. Ogni tanto il PÀ mi ha scritto dei messaggi per Per_4
la fine dell'anno scolastico o per il saggio ma non gli ho mai risposto. Il PÀ e la sua compagna sono sempre stati maneschi anche con . In particolare, la compagna del PÀ alzava le mani nei Per_4
confronti di anche per delle piccole cose. Una volta, per esempio, non voleva più mangiare Per_4 Per_4
e sua mamma gli ha dato uno scappellotto […] Quando la mamma lavora rimaniamo con la nonna.
Non ho voluto più andare al centro Exodus perché a volte ero da sola. Ci aiutavano a fare i compiti e a
Pag. 17 di 26 studiare e poi potevamo fare attività varie insieme. Incontro la psicologa al Consultorio una/due volte alla settimana. Penso farò con 10 incontri e ne ho fatti 7 […] mi ha detto che nessuno mi può obbligare ad andare dal PÀ se non me la sento. Io sto bene così. […] Con la mamma va tutto bene. Quando la mamma lavora sto di sopra a casa della nonna, la mia stanza è sotto, quella di
è sopra nella casa della nonna. Da circa due anni siamo sistemate così perché non volevamo Per_1
stare più in camera insieme e ha deciso di stare di sopra in una delle due camere libere della Per_1
nonna […] La nonna paterna non la vedo e non la sento da un anno. Non ne sento la mancanza. Non ricordo dove abita la nonna paterna, forse a Gallarate”. ha riferito quanto segue: “Ho Per_1
perso l'anno scolastico perché ho avuto alcuni problemi di salute e con l'insegnante di danza. Quest'anno mi trovo meglio in classe e con i professori. Sono una delle due rappresentanti di classe. Ho fatto poche assenze per ritardi della linea ferroviaria, un'influenza e per una gita al parco che non ho fatto per le mie allergie. Ho preso un'annotazione perché ho dimenticato un libro e una nota per la mancata consegna di un compito che però avevo già consegnato al prof. di italiano con cui ho avuto un altro malinteso per un compito in classe e con cui vorrei spiegarmi domani. Da diverso tempo sono seguita dalla dott.ssa da cui ultimamente vado meno perché sto bene. Anche a scuola abbiamo la psicologa, la Per_5
nutrizionista e la fisioterapista. La dott.ssa è disponibile a incontrarmi anche tramite mail. Per_5
Sin da piccola non volevo andare dal PÀ perché per ogni stupidaggine alzavano le mani e sono arrivati anche i carabinieri anche per liti tra loro. È sempre stato un incubo andare a casa sua. Ci veniva sempre mal di pancia quando dovevamo andare da PÀ. Io ho continuato ad andare anche quando Per_2
non voleva per continuare a vedere di cui non so più nulla [si commuove nel nominare il Per_4
fratellino] Il PÀ ha saputo quello che avevo detto ai SS e si è arrabbiato moltissimo. Io ho chiesto di tornare a casa dalla mamma e lui mi ha detto che, se mi avesse portato a casa dalla mamma, non l'avrei più visto. era presente e mi ha visto piangere. Da allora non ho più voluto andare a casa del Per_4
PÀ. Ho visto che il PÀ e la sua compagna alzano le mani spesso contro . Io volevo difenderlo Per_4
ma non sapevo cosa fare. Penso che per loro sia normale comportarsi così ma per me non esiste. Per esempio, quando non voleva mangiare, gli davano uno schiaffone. Mi dispiaceva moltissimo Per_4
perché è mio fratello e non sapevo cosa fare. Una volta stavamo giocando in cameretta, sono caduti gli occhiali e senza accorgermi li ho danneggiati e mio padre senza sentire spiegazioni mi ha sbattuto sul letto e mi ha picchiato sulla coscia […] Il PÀ non mi scrive giornalmente ma per il compleanno,
l'inizio della scuola. Gli ho scritto io a luglio per mandare gli auguri a . Se lui mi scrive non gli Per_4
Pag. 18 di 26 rispondo […] Con la mamma va tutto bene. Io sto al piano sopra dove c'è la camera della nonna e dove in genere pranziamo tutte insieme. Viviamo in una villetta dove il piano terra è collegato a quello primo da una scala esterna. Non ho voglia di rivedere il PÀ perché mi innervosisce. Mi piacerebbe vedere
. L'ho detto anche ai SS ma mi hanno detto che non possono farci nulla”. Per_4
In data 14.11.2024 la ricorrente ha depositato la “lettera” scritta da in data Per_2
22.10.2022 (già citata dal padre ai SS in uno dei primi colloqui intrattenuti: v. relazione depositata in data 04.07.2023) per spiegare i motivi per cui non vuole incontrare il padre
(trattasi di un racconto a fumetti in cui rappresenta graficamente il Per_2
“trattamento” riservatole dalla compagna convivente del padre).
A mezzo dell'ordinanza assunta in data 15.11.2024, tra l'altro, i S.S. del Comune di
Samarate sono stati incaricati di indagare le condizioni psicofisiche del figlio minorenne del resistente ed è stata fissata udienza con trattazione scritta al 19.02.2025 per consentire alla parti di “depositare sintetiche note conclusive e formulare osservazioni rispetto alla documentazione reddituale/patrimoniale depositata dalla controparte entro e non oltre il 10.12.2024
(giusta ordinanza assunta in data 11.10.2024)”.
In data 31.01.2025 i S.S. del Comune di Gallarate hanno riferito quanto segue:
[…]
Pag. 19 di 26 La dott.ssa della NPI ha raccomandato il monitoraggio dei SS sull'evoluzione Per_5
dell'assetto familiare (vista l'elevata conflittualità tra i genitori) e le eventuali evoluzioni che potrà avere sullo sviluppo e il funzionamento della minore Per_1
Dalla relazione depositata dai S.S. del Comune di Samarate in data 05.02.2025 emerge che anche ha manifestato il desiderio di incontrare le sorelle e che detto desiderio Per_4
non è stato accolto dai genitori “affinché non si allinei al pensiero delle sorelle che anche [il padre] fatica a comprendere” (sic!) o per il timore che, “una volta incontrate, le ragazze possano scomparire di nuovo, ferendo il fratello” (sic!).
***
A mezzo delle note conclusive depositate in data 18.02.2025 la ricorrente ha chiesto, tenuto conto delle determinazioni delle figlie minori che non vogliono incontrare il padre, che le venga riconosciuto “l'affidamento esclusivo di e con collocamento Per_1 Per_2
permanente delle medesime presso la abitazione materna.
Considerato che
è la signora deve Pt_1
provvedere in via diretta al mantenimento delle figlie nei giorni e nei weekend che sarebbero state di competenza del , secondo il regime di regolamentazione delle minori inizialmente previsto, si CP_1
impone un aumento del contributo a carico del ricorrente che si indica nella misura di euro 600,00 oltre il 50% delle spese straordinarie secondo le linee guida della Corte di Appello di Milano [stante la mancata refusione delle spese straordinarie sostenute] da ottobre a oggi [ha chiesto] di veder maggiorato di euro 100,00 il contributo al mantenimento e quindi rideterminarlo in euro 700,00 senza la previsione della compartecipazione da parte del alle spese straordinarie, escluse quelle CP_1
universitarie e dentistiche. Da febbraio, il ha saldato il debito contratto con la signora a CP_1 Pt_1
titolo di mantenimento arretrato e quindi ha cessato di versarle euro 100,00 al mese. Si segnala che alla
Pag. 20 di 26 signora in data 31 Gennaio 2025 è scaduto il contratto e non le è stato rinnovato, pertanto, Pt_1
percepirà la NASPI dal mese di marzo”.
A mezzo delle note conclusive depositate in data 19.02.2025 il resistente ha evidenziato, tra l'altro, che “Nella relazione del 14.05.2024 i S.S. riferiscono che non vuole andare dal Per_2
padre perché non le avrebbe permesso di fare sport non contribuendo alle spese, ma nel momento in cui il padre si è reso disponibile e si è mostrata entusiasta, la madre ha esplicitato il suo dissenso Per_2
perché la figlia avrebbe avuto molti impegni scolastici (dei quali fino ad allora non sembrava preoccuparsi!) […] Le dichiarazioni delle minori fatte all'udienza del 13.11.2024 non sono state, quindi, affatto genuine. Esse sono state smentite anche dai Servizi Sociali di Samarate nella relazione del 05.02.2025, sia dai Carabinieri di Samarate che, contrariamente a quanto ha dichiarato , Per_2
hanno riferito di non essere MAI intervenuti presso le residenze del signor (doc.ti nn 53 e 54) CP_1
[…] Il padre, a questo punto, non può che prendere atto della volontà delle figlie […] , nel Per_2
periodo in cui è stata seguita dal Centro Exsodus, aveva riportato un significativo miglioramento nel rendimento scolastico, tuttavia ha preferito non frequentarlo più perché come ha dichiarato al Giudice “a volte ero da sola” (decisione evidentemente avallata dalla madre), mentre il percorso psicologico è stato interrotto. Come risulta dalla documentazione che si allega (doc. 51) e dalla relazione dei docenti del
29.01.2025 allegata alla relazione dei S.S., ha gravi e numerose lacune […] Relativamente a Per_2
(già ripetente), si evidenziano lacune, diverse mancate consegne oltre che l'irregolarità delle Per_1
presenze segnalate dalla scuola (doc. 52), nonché l'ultima nota disciplinare del 13.02.2025 e
l'annotazione del 18.02.2025 (doc. 64 che si allega), che smentiscono le dichiarazioni rese al Tribunale.
non è mai andata all'ambulatorio DNA disertando gli appuntamenti per il controllo della sfera Per_1
nutrizionale (con il benestare della madre), e non si dica che il supporto del nutrizionista scolastico possa parificarsi a quello offerto dal servizio NPI! Ella non ha aderito al progetto psicologico proposto dalla
NPI e, pertanto, non è potuto iniziare neppure il suo percorso di sostegno psicologico (relazione dott. allegata alla relazione del 31.01.2025, minimizzato dagli S.S.). Nella medesima relazione la Per_5
dott.ssa riferisce, inoltre, che a è stato diagnosticato: disturbo emozionale non Per_5 Per_1
specificato con ansia prestazionale;
dislessia, disortografia e discalculia […] nonostante tutto la signora riferisce alle A.S. che “…negli ultimi mesi non vi è stata necessità di confronti genitoriali”, Pt_1
ritenendo di non dovere notiziare il padre neppure in merito al cambio dell'indirizzo scolastico di
! […] i S.S. non solo non si sono mai espressi “sul il regime di affidamento di e Per_2 Per_2 Per_1
Pag. 21 di 26 e, in particolare, circa le capacità della madre…” ma non hanno neppure depositato la relazione a firma del referente del consultorio che segue , dott.ssa E abbiamo letto come gli stessi tendano Per_2 Per_7
a minimizzare le mancanze e i rifiuti delle ragazze (si veda quanto riferito in merito al percorso con la dott.ssa rispetto a quanto dalla medesima dettagliatamente relazionato) […] produce la Per_5
documentazione (doc. 57) della presa in carico dal 20.11.2024 di presso il Consultorio per La CP_1
Famiglia Gallarate (con incontri quindicinali), nella speranza che anche ne stia seguendo uno, Pt_1
nell'esclusivo interesse delle minori”.
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Sul regime di affidamento delle minori (che compirà 16 anni il 26.09.2025) e Per_1
(che compirà 15 anni il 13.12.2025) e sull'esercizio del diritto di visita paterno: Per_2
I tentativi di riavvicinare le figlie minorenni al padre esperiti in corso di causa, allo stato, sono falliti. La relazione padre/figlie è critica da epoca risalente: entrambe le minori hanno riferito di essere “sempre” state “trattate male” dal padre e dalla sua compagna, di essere state esposte ai commenti inadeguati di entrambi rispetto alle scelte di vita della madre e di non essersi sentite protette dal padre rispetto agli atteggiamenti svalutanti della compagna. Entrambe le minori hanno manifestato un sincero e profondo legame con il fratellino e il loro tentativo di salvaguardare la relazione con lui. Lo stesso Per_4
ha confermato la bontà di detta relazione ai SS e il suo desiderio di Per_4
riprenderla/coltivarla.
Entrambe le minori hanno chiesto di poter frequentare il padre e il fratellino Per_4
senza la presenza della compagna/madre del minore e alla presenza di un educatore professionale. In data 07.11.2023 il padre ha dichiarato di non essere disponibile a garantire l'incontro delle figlie con (che anche i SS reputavano auspicabile sin dal Per_4
23.10.2023). In data 14.05.2024 i SS hanno riferito delle importanti resistenze mostrate dalle minori all'idea di incontrare il padre e di come il percorso educativo di riavvicinamento alla figura paterna potesse proseguire “indirettamente” con Per_2
(che si rifiuta di incontrarlo dal novembre 2022) e non anche con (che aveva Per_1
continuato a frequentarlo senza la sorella). Tuttavia, in data 01.10.2024 anche il percorso educativo “indirettamente” portato avanti con è stato chiuso a causa Per_2
dell'inaccessibilità rispetto alla figura paterna “per mancanza di interesse e motivazione”. I SS
Pag. 22 di 26 hanno riferito del dispiacere provato dal padre rispetto alla posizione assunta dalle minori e della sua partecipazione agli appuntamenti dati e disponibilità a mettersi in gioco e a essere aiutato a trovare strategie alternative che potessero riavvicinarlo alle figlie (esclusa quella di garantire a e la possibilità di tornare a Per_1 Per_2 Per_4
incontrarsi e frequentarsi).
Né si può tacere che il padre era a conoscenza del disegno fatto da (in atti Per_2
versato dalla ricorrente soltanto in data 14.11.2024) ante luglio 2023, che soltanto nel mese di maggio 2024, su proposta dell'educatrice professionale incaricata dai SS, il padre ha prestato il consenso, fino a quel momento negato (per asserite difficoltà economiche e per il suo scarso impegno e rendimento scolastico), alla pratica di un'attività sportiva anche da parte di che, tuttavia, la minore ha rifiutato la possibilità di essere Per_2
accompagnata dal padre anche alla presenza dell'educatrice e che, dal canto suo, la madre ha esplicitato il suo dissenso motivato alla pratica di un'attività sportiva da parte di
“in questo momento” dovendo affrontare gli esami di terza media (con importanti Per_2
lacune e il rischio di non essere ammessa per le numerose assenze dell'ultimo periodo).
In entrambe le minori, infatti, è stata ab origine riscontrata un'importante fragilità emotiva e psicologica che ha avuto ripercussioni anche sul loro percorso scolastico.
I SS hanno sempre riferito di una madre presente, collaborativa, disponibile, attenta ai bisogni di ciascuna figlia e ad accogliere ogni possibilità di aiuto per le stesse.
Tali essendo le risultanze di causa, le minori devono essere affidate in via esclusiva alla madre che potrà assumere essa sola tutte le decisioni “ordinarie”.
Le decisioni di maggiore interesse per la minori dovranno, a contrario, essere adottate da entrambi i genitori necessariamente con la mediazione dei SS territorialmente competenti
(essendo risultato vano anche il tentativo esperito in corso di causa di migliorare il dialogo e la comunicazione genitoriale).
I SS territorialmente competenti per le minori devono necessariamente monitorare le condizioni psicofisiche delle minori (confrontandosi periodicamente con gli insegnanti e il medico di riferimento) e assicurare l'avvio e l'effettiva adesione (con costanza e regolarità) ai percorsi ritenuti necessari per la loro crescita sana ed equilibrata o per contenere i pregiudizi derivati loro dalla precoce disgregazione del nucleo familiare
Pag. 23 di 26 (quando aveva tre anni circa e un anno circa). In corso di causa, infatti, Per_1 Per_2
le minori non hanno partecipato con la dovuta regolarità e costanza ai percorsi loro offerti.
I SS dei Comuni di Gallarate di Samarate, d'intesa tra loro, verificheranno se sia possibile recuperare, nel tempo, la relazione padre/figlie (che, allo stato, si rifiutano di incontrare il padre) e la frequentazione del fratello da parte delle minori (che, allo stato, i Per_4
genitori del minore non hanno favorito).
I SS del Comune di Gallarate riferiranno semestralmente al GT del procedimento di vigilanza aperto a favore di e gli esiti delle attività svolte (depositando la Per_1 Per_2
prima relazione entro il 30.09.2025, impregiudicato il potere dovere di segnalare senza ritardo qualsivoglia situazione pregiudizievole per le minori).
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Sul contributo paterno al mantenimento ordinario indiretto delle minori:
In primis, valga segnalare che alla data del 15.06.2015 il resistente aveva maturato debiti nei confronti della ricorrente per il mantenimento ordinario di e per Per_1 Per_2
oltre € 5.800,00 e che, quanto meno dal mese di febbraio 2023, il contributo paterno al mantenimento ordinario indiretto della prole è garantito dal datore di lavoro del resistente che versa direttamente alla madre l'importo rivalutato dovuto (di € 474,00 circa).
Quanto meno dal 2017 il padre non contribuisce più al soddisfacimento diretto delle esigenze abitative di e che sono state soddisfatte e, a oggi, vengono Per_1 Per_2
soddisfatte grazie al lascito testamentario del nonno materno (v. la dichiarazione depositata in data 28.06.2023 dalla ricorrente).
L'ormai risalente interruzione della frequentazione padre/figlie minori fa sì che tutte le ulteriori esigenze (anche di cura, accudimento e sostegno morale) delle minori siano soddisfatte interamente dalla madre (e dalla nonna materna).
Il padre “beneficia” di maggiore tempo da dedicare allo svolgimento di attività lavorativa retribuita (per migliorare le proprie condizioni reddituali).
Allo stato, le modeste capacità reddituali del resistente (comunque titolare di redditi mensili netti dell'importo di € 900,00 circa nell'anno 2023, convivente con la compagna,
Pag. 24 di 26 proprietaria dell'immobile gravato da mutuo sito in Samarate, titolare di redditi mensili netti dell'importo di € 1.270,00 circa nel 2023 e percettrice dell'assegno unico dell'importo mensile di € 220,00 circa) e le precarie condizioni reddituali della ricorrente
(il cui contratto di lavoro a tempo determinato è scaduto in data 31.01.2025) impongono confermare il diritto della madre a chiedere e percepire dall' il 100% dell'AU CP_4
spettante per la prole (giusta Ordinanza della Corte di Cassazione n. 4672/2025) e quantificare il contributo paterno al mantenimento ordinario indiretto della prole nell'importo mensile di € 475,00, attualmente percepito, soggetto a rivalutazione come per legge.
In aggiunta al contributo mensile come innanzi quantificato, il padre verserà mensilmente l'ulteriore importo di € 50,00 a titolo di partecipazione alle spese straordinarie da sostenere per e fatto salvo il conguaglio annuale entro Per_1 Per_2
il 31 gennaio dell'anno successivo.
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L'esito della lite e la soccombenza reciproca delle parti impongono la compensazione delle spese di lite tra le stesse.
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Vi sono ragioni d'urgenza per disporre che il presente decreto abbia efficacia immediata ai sensi dell'art. 741, comma 2, cod. proc. civ.
P.Q.M.
DISPONE la modifica delle condizioni di divorzio fra le parti come segue:
1) AFFIDA in via esclusiva le figlie minorenni alla ricorrente come in parte motiva;
2) CONFERMA il collocamento prevalente delle figlie minorenni delle parti presso la madre nell'immobile sito in Gallarate, Via Cesare Correnti 92;
3) AFFIDA ai SS dei Comuni di Gallarate e di Samarate i compiti di cui in parte motiva;
4) DISPONE l'apertura di un procedimento di vigilanza dinanzi al GT di questo
Tribunale a favore di (nata il [...]) e (nata il Persona_1 Persona_2
13.12.2010), residenti con la madre in Gallarate, Via Cesare Correnti 92;
Pag. 25 di 26 5) RICONOSCE alla madre il diritto a chiedere e percepire dall' l'intero CP_4
importo dell'assegno unico e universale spettante per la prole;
6) CONFERMA la partecipazione dei genitori alle spese straordinarie da sostenere per le minori nella misura del 50% ciascuno come da protocollo vigente presso la C.d.A. di Milano con la precisazione di cui di seguito;
7) DISPONE CHE il resistente corrisponda alla ricorrente l'importo mensile di €
525,00, tramite il versamento diretto da parte del datore di lavoro già in essere, di cui l'importo di € 475,00, rivalutato come per legge, a titolo di contributo al mantenimento indiretto ordinario della prole e l'importo di € 50,00 a titolo di partecipazione alle spese straordinarie di cui al precedente punto n. 6, fatto salvo il conguaglio di cui in parte motiva;
8) COMPENSA tra le parti le spese di lite.
DICHIARA il presente decreto immediatamente efficace.
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e al Pubblico
Ministero.
Così deciso in Busto Arsizio il 17/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa
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