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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 10/07/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Teramo
Magistratura del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dr.Giuseppe Marcheggiani, nella causa iscritta al °543/2024
R.G
TRA
rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.RINALDI GIOVANNI, Parte_1 come da procura in atti
CONTRO
Controparte_1 [...]
, in persona del Controparte_2
Dirigente pro tempore, contumace ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO
(art.127 ter c.p.c.)
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del
Lavoro, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
• accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che la parte ricorrente ha diritto all'assegnazione del bonus carta docente per tutti gli anni scolastici indicati in ricorso;
• condanna pertanto l'amministrazione convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente del corrispondente importo pari ad € 500,00, per ciascun anno scolastico, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze sino al soddisfo, nei limiti di cui all'art. 22 comma 36 l. 23 dicembre 1994 n. 724;
• condanna l'amministrazione convenuta a rifondere alla parte ricorrente le spese del giudizio, che liquida in complessivi €. 380,00, oltre spese generali nella misura
1 di 13 del 15% dell'importo dei predetti compensi difensivi, I.V.A. e C.A.P. di legge, con distrazione in favore del/i procuratore/i antistatari/io.
Così deciso in data di deposito telematico.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.Giuseppe Marcheggiani
2 di 13 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la parte ricorrente:
“ I) In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, dell L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 2 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2019/20 e 2020/21, o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e Contr conseguentemente condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 1.000,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente. In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/20 e 2020/21, condannarsi il l risarcimento del danno per equivalente, danno da CP_3 liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 1.000,00 o nella diversa somma risultante dovuta […]
***
Per la parte resistente (nelle note di trattazione scritta del 9 luglio 2025):
“ 1) In via principale e nel merito, si chiede di rigettare il ricorso promosso da parte attrice in quanto infondato in fatto e in diritto
2) In caso di eventuale condanna dell'Amministrazione, stante la legittimità dell'agere della Pubblica Amministrazione e il carattere seriale della controversia, si chiede la compensazione delle spese di lite oppure la riduzione delle stesse entro il minimo edittale”.
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA Con ricorso ex art.414 Cod.Proc.Civ. e 63 d.lgs. n.165/2001, depositato in data
07/03/2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva di aver prestato in anni scolastici precedenti, e di prestare in quello in corso alla data di proposizione del ricorso, servizio alle dipendenze del resistente in forza di contratti a tempo CP_1 determinato.
3 di 13 Precisamente, ha indicato i seguenti anni scolastici nei quali aveva prestato e da ultimo stava prestato servizio in forza di contratti a tempo determinato: 2019/20 e
2020/21.
La parte ricorrente ha lamentato di non aver percepito, durante i contratti a termine, il bonus denominato “carta docente”, riservato dall'art.1, co.121, L.107/2015 ai docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nonostante che tale limitazione del beneficio ai docenti di ruolo, con esclusione dei precari, dovesse ritenersi confliggente con il principio di non discriminazione dei lavoratori a termine, sancito nell'art.4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito nella direttiva 1999/70 CE.
Ha quindi, con ulteriori richiami normativi e con riferimenti giurisprudenziali, invocato il disposto di tale direttiva, siccome già riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ostativo ad una disciplina che riservi ai docenti con contratto a tempo indeterminato l'erogazione della prestazione di supporto all'aggiornamento professionale in questione, concludendo con le richieste di cui in epigrafe.
L'Amministrazione scolastica si è costituita in giudizio per resistere alla domanda.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La presente controversia si iscrive nell'ambito di un contenzioso giudiziario di ampia portata su scala nazionale, che vede contrapposti i docenti titolari, attualmente o in passato, di incarichi di supplenza conferiti dal resistente mediante contratti CP_1
a termine e l'Amministrazione scolastica e riguarda la pretesa dell'erogazione ai primi, da parte di questa, per la prestazione del servizio in forza di tale tipologia contrattuale, di un beneficio, qual è quello di cui in narrativa, che la normativa di fonte legale
(L.107/2015 cit.) e regolamentare (attualmente d.P.C.M. 28.11.2016) - cui l'Amministrazione scolastica si uniforma - riserva invece, illegittimamente ad avviso della ricorrente, ai soli docenti che prestino servizio alle dipendenze di tale
Amministrazione con contratti a tempo indeterminato.
È opportuno richiamare preliminarmente la disciplina di riferimento di fonte statale.
L'art.1, co.121, L.107/2015 ha introdotto l'istituto della carta docente, disponendo che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro
500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili
4 di 13 all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , Controparte_4
a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
La norma di legge sopra citata va letta in correlazione con il regolamento di esecuzione.
Il regolamento attualmente vigente per la disciplina delle modalità di assegnazione e di utilizzo della carta docente, a cui rinvia per la definizione dei relativi criteri il comma
122 del citato art.1 L.107/2015, è quello approvato con il d.P.C.M. 28 novembre 2016.
Del regolamento si cita ora l'art.3, co. 1 e 2, che danno esecuzione pedissequamente a quanto dispone la norma di legge formale nell'individuazione dei beneficiari della carta:
“1. La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, e successive modificazioni,
i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari.
2. La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio […]”.
A sostegno della tesi attorea, secondo cui la riserva del beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato è contraria al divieto di disparità di trattamento nelle condizioni di impiego tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, sono addotti argomenti tratti da disposizioni sia di diritto nazionale (contenute negli articoli del d.lgs. n.297/94 e nelle clausole dei CCNL che prevedono il diritto-dovere di aggiornamento professionale dei docenti), sia di diritto sovranazionale, in particolare l'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito nella direttiva n.1999/70 CE, che, com'è noto, all'art.4, 1° comma, vieta disparità di trattamento nelle condizioni d'impiego tra tali categorie di lavoratori, salvo quelle giustificate da ragioni obiettive o da legittime finalità di politica sociale.
5 di 13 Sul punto si è pronunciata la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con ordinanza
(sezione VI) del 18 maggio 2022, n.450 (in causa tra ). CP_5 Controparte_1
Nell'ordinanza (peraltro seguita dall'iniziativa del Governo nazionale di riconoscere il beneficio per il 2023 ai docenti precari con incarico di supplenza per l'intero anno scolastico su posti disponibili e vacanti, cd. supplenza su posti dell'organico di diritto, di cui all'art.4, comma 1, L.124/99, mediante il d.l. n.69/2023, conv. in L.103/23) la
Corte ha accolto la tesi attorea, che esclude potersi ravvisare nelle diverse tipologie contrattuali, a tempo indeterminato ed a termine, in base alle quali è regolata la prestazione dell'attività di docente alle dipendenze del Controparte_1
, una giustificazione oggettiva che renda incomparabili, circa la condizione
[...]
d'impiego in esame (così definita la carta dalla Corte), i docenti “precari” ai colleghi con contratto a tempo indeterminato.
Nella citata ordinanza la Corte di giustizia ha statuito, in particolare, quanto segue:
“La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il
18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il Controparte_1 CP_1 beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
L'interpretazione della direttiva comunitaria data dalla CGUE ha valore vincolante.
L'applicazione concreta del dispositivo dell'ordinanza resa dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea ha tuttavia suscitato dubbi interpretativi nella giurisprudenza di
6 di 13 merito, sotto vari profili di natura dogmatica e pratica, dubbi la cui soluzione è stata rimessa, con ordinanza di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Taranto ex art.363 bis
c.p.c., alla S.C., che si è di recente espressa nella sentenza n.29961 del 27 ottobre 2023, di cui si riprenderanno le conclusioni nella parte d'interesse per la risoluzione delle questioni che formano oggetto della presente controversia.
La prima questione concerne l'effettiva sussistenza o meno di comparabilità obiettiva tra la situazione lavorativa dei docenti precari con contratto a tempo determinato della tipologia indicata nel ricorso introduttivo del presente giudizio (contratti per il conferimento di incarichi di supplenza sino al termine delle attività didattiche) e la situazione lavorativa dei docenti di ruolo.
La Corte di cassazione ha dato risposta affermativa all'interrogativo e tale risposta costituisce la premessa necessaria perché possa applicarsi il disposto dell'art.4, comma
1, dell'accordo quadro europeo sul contratto di lavoro a tempo determinato, che, nella parte in cui osta all'adozione di una disciplina differenziata circa le condizioni d'impiego dei docenti con riguardo all'erogazione di un contributo alle spese di formazione ed aggiornamento professionale degli stessi, si configura quale disposizione immediatamente applicabile nell'ordinamento nazionale.
In particolare, nell'individuazione della platea dei destinatari del bonus tra i docenti con contratto a termine, nella citata sentenza n.29961/23 si enuncia, proprio sulla base della direttiva 1999/70 CE, il seguente principio di diritto: “la Carta Docente di cui alla
L.107 del 2015, art.1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n.124 del 1999, art.4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della
L. n.124 del 1999, art.4, comma 2”.
Il giudicante si uniforma a tale principio, di cui fa proprie le ragioni, per l'esposizione delle quali, ex art.118 disp. att. c.p.c., rinvia alla motivazione della sentenza della S.C. intervenuta a determinare la platea dei destinatari del beneficio per cui è causa, all'esito della decisione dell'organo monopolista dell'interpretazione del diritto dell'Unione europea relativa alla portata del principio di non discriminazione tra i lavoratori a termine e quelli a tempo indeterminato;
peraltro una determinazione era necessaria, poiché nell'ordinamento italiano la disciplina del rapporto di lavoro dei docenti precari prevede una varietà di tipologie di incarichi a tempo determinato, definite nella L. n.124 del 1999, art.4, a seconda della durata del contratto in rapporto
7 di 13 alla durata complessiva dell'anno scolastico ed a seconda anche che il contratto sia volto a supplire alla vacanza di posto nella pianta organica o all'assenza del suo titolare.
Nella specie si rinviene una delle tipologie di cui ai primi due commi della detta disposizione, per cui: “1. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo.
2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario”.
Accertato, così, il ricorrere della condizione-base di applicabilità del principio della parità di trattamento, si procede ad esaminare la seconda delle questioni dalla cui risoluzione dipende la decisione della presente controversia, questione consistente nello stabilire se, in caso di prestazione del servizio da parte del docente in favore dell'Amministrazione scolastica in più anni scolastici con contratti a tempo determinato, il docente abbia diritto di conseguire mediante una singola azione giudiziale l'importo unitario della carta docente o un importo pari alla sommatoria del valore del bonus per tutti gli anni scolastici ha svolto incarichi di supplenza.
Per potersi dare risposta a tale interrogativo occorre portare l'esame sulla distinzione tra le due azioni proponibili dal docente precario, vistosi negare il beneficio in relazione ad incarichi di supplenza rientranti nelle tipologie citate, distinzione posta alla base dell'impianto motivazionale della sentenza della Sez. lav. della S.C. n.29961 del 2023.
In essa si attribuisce rilevanza determinante all'attualità o meno, alla data della sentenza resa riguardo alla domanda di riconoscimento del diritto al beneficio della carta docente, dello status giuridico di docente in servizio (indifferentemente a tempo pieno o parziale, o anche sospeso temporaneamente dall'attività d'insegnamento, stante l'equiparazione di tali situazioni operata dalla normativa in materia ai fini d'interesse).
8 di 13 La permanenza di detto status giuridico in capo al docente va riconosciuta, sia questi impiegato ancora con contratto a termine alle dipendenze dell'Amministrazione alla data della sentenza, sia che abbia assunto lo status di dipendente di ruolo nelle more tra la prestazione dei servizi a tempo determinato - in ordine ai quali richiede il riconoscimento del beneficio - e la pronuncia della sentenza in merito alla sua domanda.
La rilevanza di questa summa divisio tra docenti tuttora in servizio di insegnamento e personale cessato dalle relative funzioni, per pensionamento, oppure per trasferimento ad altro ruolo o qualsiasi altro motivo, risiede nella circostanza, posta in evidenza dalla
S.C., per cui la carta docente concerne un'obbligazione che (vista a prescindere dal momento in cui è fatta valere in giudizio) è sui generis, di natura né retributiva (esclusa dall'art.1, co. 121, ult. periodo, L. n.107 del 2015), né riparatoria.
Essa è caratterizzata dall'essere funzionalmente collegata in maniera inscindibile all'espletamento attuale dell'attività di docente da parte del titolare del corrispondente credito, come denota il riferimento, operato nell'art.1, comma 121, L. n.107 del 2015, al piano dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica, quale fonte d'integrazione dell'elenco dei beni e servizi d'aggiornamento professionale del docente accessibili mediante la carta docente, elenco contenuto in tale disposizione.
Se, peraltro, il piano dell'istituzione scolastica ha durata triennale, come pure rilevato dalla S.C., la valutazione dell'attività didattica del singolo docente va riferita ad un orizzonte temporale coincidente con il singolo anno scolastico, poiché tale è il periodo che assume a proprio oggetto la programmazione didattica, ai sensi del d.lgs. n.297 del
1994.
Nella sentenza n.29961 del 2023, a questo riguardo, si rileva in maniera specifica che
“la connessione con la didattica annua si coordina pianamente con i tempi della programmazione didattico educativa cui il singolo docente è tenuto (art. 128 d. lgs.
297/194; art. 16 d.p.r. 275/1999), sulla scorta degli indirizzi del Collegio dei Docenti, da individuare “annualmente” (art. 7, co. 9 e 10, d. lgs. 297/1994), anche in ragione dell'organizzazione degli assetti degli orari di lavoro (art. 29, co. 1 e co. 3, lett. A, del
CCNL 29.11.2007) ed in riferimento alle classi affidate”.
La sentenza della S.C. aggiunge che questo indirizzo del legislatore di sostegno alla didattica “annua” esprime chiaramente una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico (cfr. punto 5.3 della motivazione della sentenza, a pag.14 della copia ufficiale).
9 di 13 Fatte tali premesse, nell'affrontare sulla base di esse la questione se la carta docente debba essere riconosciuta per più anni scolastici con la sentenza di condanna all'esecuzione dell'obbligazione, proposta nella specie, si osserva che l'azione stessa si inserisce nel paradigma di quella proponibile, per come ha chiarito la S.C., dal lavoratore che sia ancora interno al sistema di docenza. L'azione di adempimento può essere esperita nei casi in cui il docente è ancora interno al sistema, poiché
l'accoglimento di essa importa l'accreditamento di una card ricaricabile che può essere utilizzata solo dal personale in servizio di insegnamento.
Tale circostanza può indurre a ritenere che ci si trovi alla presenza di un'obbligazione esigibile alla condizione dell'assolvimento, da parte del titolare del credito, dell'onere di dimostrare (oltre la propria attuale appartenenza al sistema della docenza statale, che, stante la natura propria di obbligazione di scopo, condiziona necessariamente l'effettiva spendita del bonus nell'acquisto di sussidi di aggiornamento e formazione professionale) la destinazione della carta-docente a realizzare le specifiche esigenze d'aggiornamento e di formazione professionale postulate dall'attuazione di quel piano dell'offerta formativa a cui il docente deve uniformarsi nel corso dell'anno scolastico in cui vede emettere la sentenza che condanna la P.A. ad accreditargli l'importo occorrente per le inerenti spese.
La ricostruzione di una voluntas legis rispettosa del divieto di ogni discriminazione tra docenti precari e con contratto di lavoro a tempo indeterminato (salve le differenze di trattamento giustificate da ragioni obiettive, nella specie assenti), tratta dalla disciplina di riferimento in base alla sentenza della CGUE ciata, induce a privilegiare, a ben vedere, l'attribuzione di portata più estesa sia a questa decisione, sia alla risoluzione dei problemi applicativi riferiti ad essa, data nell'ordinanza della S.C. n.29961 del 2023.
Si ha presente che il trasporre nell'ordinamento nazionale il divieto di discriminazioni di cui alla direttiva europea n.1999/70 CE rappresenta un'operazione che postula l'adozione di un criterio fisso, al fine di evitare il rischio di pervenire a discriminazioni
“a contrario”, quali potrebbero verificarsi, nella specie, tra docenti assunti con contratti di lavoro a termine che hanno prestato servizio per una pluralità di anni senza vedersi riconoscere il bonus carta docente per effetto dell'applicazione dell'art.1, comma 121, L.
n.107/2015 in termini letterali e quelli che, pur essendo titolari negli stessi periodi di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si siano, per motivi estranei alla loro volontà, astenuti dall'utilizzo del bonus sia nell'anno scolastico di riferimento, sia nel seguente.
Nell'attività di aggiornamento e di formazione professionale dei docenti la S.C. ha, nella sostanza, ravvisato un continuum indipendentemente dagli anni scolastici nei quali
10 di 13 le esigenze finanziarie connesse alla provvista dei relativi supporti si pongono, cosicché nessuna ragione oggettiva di differenziare le posizioni dei docenti si è posta rispetto alla mera evenienza - in effetti contingente e come tale insuscettibile di integrare gli estremi di un tertium comparationis rilevante nel giudizio di ragionevolezza di scelte politiche – che un docente con contratto di lavoro a tempo indeterminato abbia, per ragioni indipendenti dalla propria volontà, omesso di fare uso tempestivamente della carta ricaricabile nel corso dell'anno scolastico di riferimento e nel successivo, come prevede, per la conservazione del bonus, l'art.6, co.6, d.P.C.M. 28.11.2016 e si veda così preclusa la possibilità di utilizzarla in ulteriori anni scolastici.
La disposizione del regolamento va intesa in base a delle finalità di rendicontazione che prescindono dalla valutazione delle ragioni individuali che possano aver impedito di fare uso tempestivamente della carta docente al suo titolare;
l'esigenza di assicurare la parità di trattamento tra docenti con contratto a tempo indeterminato ed a termine va, invece, ritenuta immanente al sistema delineato nella direttiva 1999/70 CE e come tale si presta ad essere realizzata tramite un'estensione del regime di utilizzabilità della carta stessa che prescinda dalla cadenza annuale di spendita, una volta accertato che la P.A. abbia, con una prassi applicativa contraria al divieto di discriminazione, reso essa stessa inattuabile un metodo di rendicontazione conforme al disposto regolamentare.
A tali rilievi neppure sono di ostacolo gli spunti ricostruttivi per la definizione della natura della prestazione valorizzati nella sentenza della S.C., in specie l'essere stata ricondotta l'obbligazione sui generis in parola tra quelle di scopo e ritenuta quindi idonea a realizzare l'interesse creditorio nel lasso temporale dell'anno scolastico come da piano dell'offerta formativa.
La rilevanza attribuita all'accertamento circa la sussistenza dell'interesse creditorio si arresta infatti al momento della verifica delle condizioni di proponibilità della domanda, senza incidere sull'individuazione del contenuto della tutela somministrabile, a favore dell'avente diritto, mediante la sentenza di condanna ad eseguire la relativa prestazione.
È vero che l'esecuzione di questa deve essere funzionale ad assicurare l'interesse di entrambe le parti (come segnalato dalla S.C. nel riferimento alla riconducibilità alla P.A. datrice di lavoro di quei risultati, in termini di aggiornamento professionale dei docenti, al cui conseguimento è conferente l'attribuzione tempestiva della carta docente), ma è anche vero che la dimensione temporale del risultato stesso assume rilevanza pregnante esclusivamente all'effetto della delimitazione della possibilità di riscontrare la sua utilità in costanza dell'inserimento del lavoratore nel corpo docente alle dipendenze del . Cont
11 di 13 Finchè tale condizione essenziale permane, il contenuto della tutela somministrabile tramite la sentenza di condanna all'esecuzione della prestazione specifica si presta ad essere calibrato alla realizzazione dell'interesse bilaterale previsto dalla norma di legge.
La cessazione di tale condizione, per contro, implica che torni ad essere dovuta la verifica (che è superata, con l'ordinanza della CGE n.450/22 e la sentenza della S.C. Cont n.29961/23, in pendenza del rapporto di lavoro del docente alle dipendenze del ) circa il "ritorno" che l'utilizzo del bonus della carta può assicurare in generale alla
Amministrazione in termini di aggiornamento e preparazione professionale dei docenti.
Va, dunque, escluso che la pretesa di rimborso delle spese sostenute dal docente per la provvista di beni e servizi a tal fine durante anno/i scolastico/i pregresso/i vada fatta valere da questo mediante l'azione risarcitoria, secondo la ricostruzione compiuta dalla
S.C. nella sentenza n.29961/23, all'atto della cessazione dal servizio di docenza.
A seguito della cessazione dal servizio sorge il diritto di proporre l'azione riparatoria per equivalente, essendo cessata la possibilità di agire per l'esecuzione dell'obbligo di accreditare la carta docente relativamente a qualsiasi anno scolastico in cui il docente sia stato inserito nel sistema pubblico d'istruzione in base a contratti di lavoro a termine.
La ricostruzione del rapporto tra le due azioni, operata dalla S.C. nell'ordinanza in data 27 ottobre 2023, n.29961, consente di escludere l'attribuzione di valore assorbente all'azione risarcitoria, circa le somministrazioni di danaro omesse negli anni scolastici che risalgono oltre il biennio precedente alla proposizione della domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligazione pecuniaria.
La domanda è pertanto postivamente valutabile anche quanto a tali anni, in aderenza a quanto esplicitato nella motivazione dell'ordinanza n.29961/2023 della S.C., per cui:
“il diritto all'adempimento sussiste fino a quando la prestazione sia possibile, a meno che non risulti venir meno l'interesse cui essa è funzionale….essendo la carta Docente tuttora esistente come istituto ed essendo stata, anzi estesa dal legislatore per il 2023 ai supplenti annuali, non vi è ragione di dubitare che essa possa funzionare anche rispetto
a periodi pregressi….Ciò porta a terminare che la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo”.
La domanda è poi fondata relativamente ad entrambi gli anni scolastici indicati, avendo la ricorrente svolto incarico di supplenza sino al termine delle attività didattiche.
12 di 13 In conclusione, va riconosciuto a favore della parte ricorrente il diritto alla corresponsione dell'importo della carta docente per tutti gli anni scolastici per i quali è stata proposta la relativa domanda.
Va altresì riconosciuto il diritto della parte ricorrente alla corresponsione degli accessori, cioè gl'interessi legali e la rivalutazione monetaria, sui crediti pecuniari maturati ai sensi dell'art.429, terzo comma, c.p.c., in relazione all'art.152 disp. att. c.p.c.
L'Amministrazione convenuta deve essere pertanto condannata alla corresponsione alla parte ricorrente del bonus in questione con gli accessori indicati.
Le spese di lite seguono la regola generale della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Nell'individuazione dello scaglione di valore, tra quelli previsti nella tabella per le cause di lavoro allegata al d.m. n.55 del 2014, si considera l'importo totale delle annualità maturate e nella determinazione dei compensi difensivi il valore medio di tariffa viene ridotto in misura pari alla metà, stante il carattere di contenzioso seriale di quello in materia di carta docente.
Questi i motivi del retroscritto dispositivo.
Così deciso nella data di deposito telematico della presente sentenza.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.Giuseppe Marcheggiani
13 di 13
Magistratura del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dr.Giuseppe Marcheggiani, nella causa iscritta al °543/2024
R.G
TRA
rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.RINALDI GIOVANNI, Parte_1 come da procura in atti
CONTRO
Controparte_1 [...]
, in persona del Controparte_2
Dirigente pro tempore, contumace ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO
(art.127 ter c.p.c.)
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del
Lavoro, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
• accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che la parte ricorrente ha diritto all'assegnazione del bonus carta docente per tutti gli anni scolastici indicati in ricorso;
• condanna pertanto l'amministrazione convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente del corrispondente importo pari ad € 500,00, per ciascun anno scolastico, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze sino al soddisfo, nei limiti di cui all'art. 22 comma 36 l. 23 dicembre 1994 n. 724;
• condanna l'amministrazione convenuta a rifondere alla parte ricorrente le spese del giudizio, che liquida in complessivi €. 380,00, oltre spese generali nella misura
1 di 13 del 15% dell'importo dei predetti compensi difensivi, I.V.A. e C.A.P. di legge, con distrazione in favore del/i procuratore/i antistatari/io.
Così deciso in data di deposito telematico.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.Giuseppe Marcheggiani
2 di 13 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la parte ricorrente:
“ I) In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, dell L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 2 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2019/20 e 2020/21, o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e Contr conseguentemente condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 1.000,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente. In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/20 e 2020/21, condannarsi il l risarcimento del danno per equivalente, danno da CP_3 liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 1.000,00 o nella diversa somma risultante dovuta […]
***
Per la parte resistente (nelle note di trattazione scritta del 9 luglio 2025):
“ 1) In via principale e nel merito, si chiede di rigettare il ricorso promosso da parte attrice in quanto infondato in fatto e in diritto
2) In caso di eventuale condanna dell'Amministrazione, stante la legittimità dell'agere della Pubblica Amministrazione e il carattere seriale della controversia, si chiede la compensazione delle spese di lite oppure la riduzione delle stesse entro il minimo edittale”.
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA Con ricorso ex art.414 Cod.Proc.Civ. e 63 d.lgs. n.165/2001, depositato in data
07/03/2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva di aver prestato in anni scolastici precedenti, e di prestare in quello in corso alla data di proposizione del ricorso, servizio alle dipendenze del resistente in forza di contratti a tempo CP_1 determinato.
3 di 13 Precisamente, ha indicato i seguenti anni scolastici nei quali aveva prestato e da ultimo stava prestato servizio in forza di contratti a tempo determinato: 2019/20 e
2020/21.
La parte ricorrente ha lamentato di non aver percepito, durante i contratti a termine, il bonus denominato “carta docente”, riservato dall'art.1, co.121, L.107/2015 ai docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nonostante che tale limitazione del beneficio ai docenti di ruolo, con esclusione dei precari, dovesse ritenersi confliggente con il principio di non discriminazione dei lavoratori a termine, sancito nell'art.4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito nella direttiva 1999/70 CE.
Ha quindi, con ulteriori richiami normativi e con riferimenti giurisprudenziali, invocato il disposto di tale direttiva, siccome già riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ostativo ad una disciplina che riservi ai docenti con contratto a tempo indeterminato l'erogazione della prestazione di supporto all'aggiornamento professionale in questione, concludendo con le richieste di cui in epigrafe.
L'Amministrazione scolastica si è costituita in giudizio per resistere alla domanda.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La presente controversia si iscrive nell'ambito di un contenzioso giudiziario di ampia portata su scala nazionale, che vede contrapposti i docenti titolari, attualmente o in passato, di incarichi di supplenza conferiti dal resistente mediante contratti CP_1
a termine e l'Amministrazione scolastica e riguarda la pretesa dell'erogazione ai primi, da parte di questa, per la prestazione del servizio in forza di tale tipologia contrattuale, di un beneficio, qual è quello di cui in narrativa, che la normativa di fonte legale
(L.107/2015 cit.) e regolamentare (attualmente d.P.C.M. 28.11.2016) - cui l'Amministrazione scolastica si uniforma - riserva invece, illegittimamente ad avviso della ricorrente, ai soli docenti che prestino servizio alle dipendenze di tale
Amministrazione con contratti a tempo indeterminato.
È opportuno richiamare preliminarmente la disciplina di riferimento di fonte statale.
L'art.1, co.121, L.107/2015 ha introdotto l'istituto della carta docente, disponendo che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro
500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili
4 di 13 all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , Controparte_4
a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
La norma di legge sopra citata va letta in correlazione con il regolamento di esecuzione.
Il regolamento attualmente vigente per la disciplina delle modalità di assegnazione e di utilizzo della carta docente, a cui rinvia per la definizione dei relativi criteri il comma
122 del citato art.1 L.107/2015, è quello approvato con il d.P.C.M. 28 novembre 2016.
Del regolamento si cita ora l'art.3, co. 1 e 2, che danno esecuzione pedissequamente a quanto dispone la norma di legge formale nell'individuazione dei beneficiari della carta:
“1. La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, e successive modificazioni,
i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari.
2. La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio […]”.
A sostegno della tesi attorea, secondo cui la riserva del beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato è contraria al divieto di disparità di trattamento nelle condizioni di impiego tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, sono addotti argomenti tratti da disposizioni sia di diritto nazionale (contenute negli articoli del d.lgs. n.297/94 e nelle clausole dei CCNL che prevedono il diritto-dovere di aggiornamento professionale dei docenti), sia di diritto sovranazionale, in particolare l'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito nella direttiva n.1999/70 CE, che, com'è noto, all'art.4, 1° comma, vieta disparità di trattamento nelle condizioni d'impiego tra tali categorie di lavoratori, salvo quelle giustificate da ragioni obiettive o da legittime finalità di politica sociale.
5 di 13 Sul punto si è pronunciata la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con ordinanza
(sezione VI) del 18 maggio 2022, n.450 (in causa tra ). CP_5 Controparte_1
Nell'ordinanza (peraltro seguita dall'iniziativa del Governo nazionale di riconoscere il beneficio per il 2023 ai docenti precari con incarico di supplenza per l'intero anno scolastico su posti disponibili e vacanti, cd. supplenza su posti dell'organico di diritto, di cui all'art.4, comma 1, L.124/99, mediante il d.l. n.69/2023, conv. in L.103/23) la
Corte ha accolto la tesi attorea, che esclude potersi ravvisare nelle diverse tipologie contrattuali, a tempo indeterminato ed a termine, in base alle quali è regolata la prestazione dell'attività di docente alle dipendenze del Controparte_1
, una giustificazione oggettiva che renda incomparabili, circa la condizione
[...]
d'impiego in esame (così definita la carta dalla Corte), i docenti “precari” ai colleghi con contratto a tempo indeterminato.
Nella citata ordinanza la Corte di giustizia ha statuito, in particolare, quanto segue:
“La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il
18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il Controparte_1 CP_1 beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
L'interpretazione della direttiva comunitaria data dalla CGUE ha valore vincolante.
L'applicazione concreta del dispositivo dell'ordinanza resa dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea ha tuttavia suscitato dubbi interpretativi nella giurisprudenza di
6 di 13 merito, sotto vari profili di natura dogmatica e pratica, dubbi la cui soluzione è stata rimessa, con ordinanza di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Taranto ex art.363 bis
c.p.c., alla S.C., che si è di recente espressa nella sentenza n.29961 del 27 ottobre 2023, di cui si riprenderanno le conclusioni nella parte d'interesse per la risoluzione delle questioni che formano oggetto della presente controversia.
La prima questione concerne l'effettiva sussistenza o meno di comparabilità obiettiva tra la situazione lavorativa dei docenti precari con contratto a tempo determinato della tipologia indicata nel ricorso introduttivo del presente giudizio (contratti per il conferimento di incarichi di supplenza sino al termine delle attività didattiche) e la situazione lavorativa dei docenti di ruolo.
La Corte di cassazione ha dato risposta affermativa all'interrogativo e tale risposta costituisce la premessa necessaria perché possa applicarsi il disposto dell'art.4, comma
1, dell'accordo quadro europeo sul contratto di lavoro a tempo determinato, che, nella parte in cui osta all'adozione di una disciplina differenziata circa le condizioni d'impiego dei docenti con riguardo all'erogazione di un contributo alle spese di formazione ed aggiornamento professionale degli stessi, si configura quale disposizione immediatamente applicabile nell'ordinamento nazionale.
In particolare, nell'individuazione della platea dei destinatari del bonus tra i docenti con contratto a termine, nella citata sentenza n.29961/23 si enuncia, proprio sulla base della direttiva 1999/70 CE, il seguente principio di diritto: “la Carta Docente di cui alla
L.107 del 2015, art.1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n.124 del 1999, art.4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della
L. n.124 del 1999, art.4, comma 2”.
Il giudicante si uniforma a tale principio, di cui fa proprie le ragioni, per l'esposizione delle quali, ex art.118 disp. att. c.p.c., rinvia alla motivazione della sentenza della S.C. intervenuta a determinare la platea dei destinatari del beneficio per cui è causa, all'esito della decisione dell'organo monopolista dell'interpretazione del diritto dell'Unione europea relativa alla portata del principio di non discriminazione tra i lavoratori a termine e quelli a tempo indeterminato;
peraltro una determinazione era necessaria, poiché nell'ordinamento italiano la disciplina del rapporto di lavoro dei docenti precari prevede una varietà di tipologie di incarichi a tempo determinato, definite nella L. n.124 del 1999, art.4, a seconda della durata del contratto in rapporto
7 di 13 alla durata complessiva dell'anno scolastico ed a seconda anche che il contratto sia volto a supplire alla vacanza di posto nella pianta organica o all'assenza del suo titolare.
Nella specie si rinviene una delle tipologie di cui ai primi due commi della detta disposizione, per cui: “1. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo.
2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario”.
Accertato, così, il ricorrere della condizione-base di applicabilità del principio della parità di trattamento, si procede ad esaminare la seconda delle questioni dalla cui risoluzione dipende la decisione della presente controversia, questione consistente nello stabilire se, in caso di prestazione del servizio da parte del docente in favore dell'Amministrazione scolastica in più anni scolastici con contratti a tempo determinato, il docente abbia diritto di conseguire mediante una singola azione giudiziale l'importo unitario della carta docente o un importo pari alla sommatoria del valore del bonus per tutti gli anni scolastici ha svolto incarichi di supplenza.
Per potersi dare risposta a tale interrogativo occorre portare l'esame sulla distinzione tra le due azioni proponibili dal docente precario, vistosi negare il beneficio in relazione ad incarichi di supplenza rientranti nelle tipologie citate, distinzione posta alla base dell'impianto motivazionale della sentenza della Sez. lav. della S.C. n.29961 del 2023.
In essa si attribuisce rilevanza determinante all'attualità o meno, alla data della sentenza resa riguardo alla domanda di riconoscimento del diritto al beneficio della carta docente, dello status giuridico di docente in servizio (indifferentemente a tempo pieno o parziale, o anche sospeso temporaneamente dall'attività d'insegnamento, stante l'equiparazione di tali situazioni operata dalla normativa in materia ai fini d'interesse).
8 di 13 La permanenza di detto status giuridico in capo al docente va riconosciuta, sia questi impiegato ancora con contratto a termine alle dipendenze dell'Amministrazione alla data della sentenza, sia che abbia assunto lo status di dipendente di ruolo nelle more tra la prestazione dei servizi a tempo determinato - in ordine ai quali richiede il riconoscimento del beneficio - e la pronuncia della sentenza in merito alla sua domanda.
La rilevanza di questa summa divisio tra docenti tuttora in servizio di insegnamento e personale cessato dalle relative funzioni, per pensionamento, oppure per trasferimento ad altro ruolo o qualsiasi altro motivo, risiede nella circostanza, posta in evidenza dalla
S.C., per cui la carta docente concerne un'obbligazione che (vista a prescindere dal momento in cui è fatta valere in giudizio) è sui generis, di natura né retributiva (esclusa dall'art.1, co. 121, ult. periodo, L. n.107 del 2015), né riparatoria.
Essa è caratterizzata dall'essere funzionalmente collegata in maniera inscindibile all'espletamento attuale dell'attività di docente da parte del titolare del corrispondente credito, come denota il riferimento, operato nell'art.1, comma 121, L. n.107 del 2015, al piano dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica, quale fonte d'integrazione dell'elenco dei beni e servizi d'aggiornamento professionale del docente accessibili mediante la carta docente, elenco contenuto in tale disposizione.
Se, peraltro, il piano dell'istituzione scolastica ha durata triennale, come pure rilevato dalla S.C., la valutazione dell'attività didattica del singolo docente va riferita ad un orizzonte temporale coincidente con il singolo anno scolastico, poiché tale è il periodo che assume a proprio oggetto la programmazione didattica, ai sensi del d.lgs. n.297 del
1994.
Nella sentenza n.29961 del 2023, a questo riguardo, si rileva in maniera specifica che
“la connessione con la didattica annua si coordina pianamente con i tempi della programmazione didattico educativa cui il singolo docente è tenuto (art. 128 d. lgs.
297/194; art. 16 d.p.r. 275/1999), sulla scorta degli indirizzi del Collegio dei Docenti, da individuare “annualmente” (art. 7, co. 9 e 10, d. lgs. 297/1994), anche in ragione dell'organizzazione degli assetti degli orari di lavoro (art. 29, co. 1 e co. 3, lett. A, del
CCNL 29.11.2007) ed in riferimento alle classi affidate”.
La sentenza della S.C. aggiunge che questo indirizzo del legislatore di sostegno alla didattica “annua” esprime chiaramente una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico (cfr. punto 5.3 della motivazione della sentenza, a pag.14 della copia ufficiale).
9 di 13 Fatte tali premesse, nell'affrontare sulla base di esse la questione se la carta docente debba essere riconosciuta per più anni scolastici con la sentenza di condanna all'esecuzione dell'obbligazione, proposta nella specie, si osserva che l'azione stessa si inserisce nel paradigma di quella proponibile, per come ha chiarito la S.C., dal lavoratore che sia ancora interno al sistema di docenza. L'azione di adempimento può essere esperita nei casi in cui il docente è ancora interno al sistema, poiché
l'accoglimento di essa importa l'accreditamento di una card ricaricabile che può essere utilizzata solo dal personale in servizio di insegnamento.
Tale circostanza può indurre a ritenere che ci si trovi alla presenza di un'obbligazione esigibile alla condizione dell'assolvimento, da parte del titolare del credito, dell'onere di dimostrare (oltre la propria attuale appartenenza al sistema della docenza statale, che, stante la natura propria di obbligazione di scopo, condiziona necessariamente l'effettiva spendita del bonus nell'acquisto di sussidi di aggiornamento e formazione professionale) la destinazione della carta-docente a realizzare le specifiche esigenze d'aggiornamento e di formazione professionale postulate dall'attuazione di quel piano dell'offerta formativa a cui il docente deve uniformarsi nel corso dell'anno scolastico in cui vede emettere la sentenza che condanna la P.A. ad accreditargli l'importo occorrente per le inerenti spese.
La ricostruzione di una voluntas legis rispettosa del divieto di ogni discriminazione tra docenti precari e con contratto di lavoro a tempo indeterminato (salve le differenze di trattamento giustificate da ragioni obiettive, nella specie assenti), tratta dalla disciplina di riferimento in base alla sentenza della CGUE ciata, induce a privilegiare, a ben vedere, l'attribuzione di portata più estesa sia a questa decisione, sia alla risoluzione dei problemi applicativi riferiti ad essa, data nell'ordinanza della S.C. n.29961 del 2023.
Si ha presente che il trasporre nell'ordinamento nazionale il divieto di discriminazioni di cui alla direttiva europea n.1999/70 CE rappresenta un'operazione che postula l'adozione di un criterio fisso, al fine di evitare il rischio di pervenire a discriminazioni
“a contrario”, quali potrebbero verificarsi, nella specie, tra docenti assunti con contratti di lavoro a termine che hanno prestato servizio per una pluralità di anni senza vedersi riconoscere il bonus carta docente per effetto dell'applicazione dell'art.1, comma 121, L.
n.107/2015 in termini letterali e quelli che, pur essendo titolari negli stessi periodi di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si siano, per motivi estranei alla loro volontà, astenuti dall'utilizzo del bonus sia nell'anno scolastico di riferimento, sia nel seguente.
Nell'attività di aggiornamento e di formazione professionale dei docenti la S.C. ha, nella sostanza, ravvisato un continuum indipendentemente dagli anni scolastici nei quali
10 di 13 le esigenze finanziarie connesse alla provvista dei relativi supporti si pongono, cosicché nessuna ragione oggettiva di differenziare le posizioni dei docenti si è posta rispetto alla mera evenienza - in effetti contingente e come tale insuscettibile di integrare gli estremi di un tertium comparationis rilevante nel giudizio di ragionevolezza di scelte politiche – che un docente con contratto di lavoro a tempo indeterminato abbia, per ragioni indipendenti dalla propria volontà, omesso di fare uso tempestivamente della carta ricaricabile nel corso dell'anno scolastico di riferimento e nel successivo, come prevede, per la conservazione del bonus, l'art.6, co.6, d.P.C.M. 28.11.2016 e si veda così preclusa la possibilità di utilizzarla in ulteriori anni scolastici.
La disposizione del regolamento va intesa in base a delle finalità di rendicontazione che prescindono dalla valutazione delle ragioni individuali che possano aver impedito di fare uso tempestivamente della carta docente al suo titolare;
l'esigenza di assicurare la parità di trattamento tra docenti con contratto a tempo indeterminato ed a termine va, invece, ritenuta immanente al sistema delineato nella direttiva 1999/70 CE e come tale si presta ad essere realizzata tramite un'estensione del regime di utilizzabilità della carta stessa che prescinda dalla cadenza annuale di spendita, una volta accertato che la P.A. abbia, con una prassi applicativa contraria al divieto di discriminazione, reso essa stessa inattuabile un metodo di rendicontazione conforme al disposto regolamentare.
A tali rilievi neppure sono di ostacolo gli spunti ricostruttivi per la definizione della natura della prestazione valorizzati nella sentenza della S.C., in specie l'essere stata ricondotta l'obbligazione sui generis in parola tra quelle di scopo e ritenuta quindi idonea a realizzare l'interesse creditorio nel lasso temporale dell'anno scolastico come da piano dell'offerta formativa.
La rilevanza attribuita all'accertamento circa la sussistenza dell'interesse creditorio si arresta infatti al momento della verifica delle condizioni di proponibilità della domanda, senza incidere sull'individuazione del contenuto della tutela somministrabile, a favore dell'avente diritto, mediante la sentenza di condanna ad eseguire la relativa prestazione.
È vero che l'esecuzione di questa deve essere funzionale ad assicurare l'interesse di entrambe le parti (come segnalato dalla S.C. nel riferimento alla riconducibilità alla P.A. datrice di lavoro di quei risultati, in termini di aggiornamento professionale dei docenti, al cui conseguimento è conferente l'attribuzione tempestiva della carta docente), ma è anche vero che la dimensione temporale del risultato stesso assume rilevanza pregnante esclusivamente all'effetto della delimitazione della possibilità di riscontrare la sua utilità in costanza dell'inserimento del lavoratore nel corpo docente alle dipendenze del . Cont
11 di 13 Finchè tale condizione essenziale permane, il contenuto della tutela somministrabile tramite la sentenza di condanna all'esecuzione della prestazione specifica si presta ad essere calibrato alla realizzazione dell'interesse bilaterale previsto dalla norma di legge.
La cessazione di tale condizione, per contro, implica che torni ad essere dovuta la verifica (che è superata, con l'ordinanza della CGE n.450/22 e la sentenza della S.C. Cont n.29961/23, in pendenza del rapporto di lavoro del docente alle dipendenze del ) circa il "ritorno" che l'utilizzo del bonus della carta può assicurare in generale alla
Amministrazione in termini di aggiornamento e preparazione professionale dei docenti.
Va, dunque, escluso che la pretesa di rimborso delle spese sostenute dal docente per la provvista di beni e servizi a tal fine durante anno/i scolastico/i pregresso/i vada fatta valere da questo mediante l'azione risarcitoria, secondo la ricostruzione compiuta dalla
S.C. nella sentenza n.29961/23, all'atto della cessazione dal servizio di docenza.
A seguito della cessazione dal servizio sorge il diritto di proporre l'azione riparatoria per equivalente, essendo cessata la possibilità di agire per l'esecuzione dell'obbligo di accreditare la carta docente relativamente a qualsiasi anno scolastico in cui il docente sia stato inserito nel sistema pubblico d'istruzione in base a contratti di lavoro a termine.
La ricostruzione del rapporto tra le due azioni, operata dalla S.C. nell'ordinanza in data 27 ottobre 2023, n.29961, consente di escludere l'attribuzione di valore assorbente all'azione risarcitoria, circa le somministrazioni di danaro omesse negli anni scolastici che risalgono oltre il biennio precedente alla proposizione della domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligazione pecuniaria.
La domanda è pertanto postivamente valutabile anche quanto a tali anni, in aderenza a quanto esplicitato nella motivazione dell'ordinanza n.29961/2023 della S.C., per cui:
“il diritto all'adempimento sussiste fino a quando la prestazione sia possibile, a meno che non risulti venir meno l'interesse cui essa è funzionale….essendo la carta Docente tuttora esistente come istituto ed essendo stata, anzi estesa dal legislatore per il 2023 ai supplenti annuali, non vi è ragione di dubitare che essa possa funzionare anche rispetto
a periodi pregressi….Ciò porta a terminare che la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo”.
La domanda è poi fondata relativamente ad entrambi gli anni scolastici indicati, avendo la ricorrente svolto incarico di supplenza sino al termine delle attività didattiche.
12 di 13 In conclusione, va riconosciuto a favore della parte ricorrente il diritto alla corresponsione dell'importo della carta docente per tutti gli anni scolastici per i quali è stata proposta la relativa domanda.
Va altresì riconosciuto il diritto della parte ricorrente alla corresponsione degli accessori, cioè gl'interessi legali e la rivalutazione monetaria, sui crediti pecuniari maturati ai sensi dell'art.429, terzo comma, c.p.c., in relazione all'art.152 disp. att. c.p.c.
L'Amministrazione convenuta deve essere pertanto condannata alla corresponsione alla parte ricorrente del bonus in questione con gli accessori indicati.
Le spese di lite seguono la regola generale della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Nell'individuazione dello scaglione di valore, tra quelli previsti nella tabella per le cause di lavoro allegata al d.m. n.55 del 2014, si considera l'importo totale delle annualità maturate e nella determinazione dei compensi difensivi il valore medio di tariffa viene ridotto in misura pari alla metà, stante il carattere di contenzioso seriale di quello in materia di carta docente.
Questi i motivi del retroscritto dispositivo.
Così deciso nella data di deposito telematico della presente sentenza.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.Giuseppe Marcheggiani
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