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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 09/07/2025, n. 1798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1798 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Il Tribunale di EN, sezione IV civile, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
- Dott. Domenico Pellegrini Presidente
- Dott. Giovanni Maddaleni Giudice rel. est.
- Dott. Matteo Gatti Giudice
Riunito in Camera di Consiglio in data 4.7.2025 sentita la relazione del giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto a R.G. 11032/2024 pendente tra
Parte_1
c.f. C.F._1 difeso dall'avv. Antonella Gattorna domicilio eletto: EN viale Sauli 39/6 presso il difensore
E
CP_1
( c.f. ) C.F._2
Contumace
1 Con l'intervento dell'Ufficio del Pubblico Ministero
avente ad oggetto scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI:
entrambe le parti:
- La ricorrente: come all'udienza del 26.6.2025
- Il Pubblico Ministero: come da parere in data 20.11.2024
P R E M E S S O
Con il ricorso introduttivo ( da ora anche la ricorrente, la moglie o la madre Parte_1
) allegava in estrema sintesi e per quanto di rilevanza le seguenti circostanze:
- di avere contratto matrimonio in AN, in data 27.12.2012, con , CP_1 matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Rapallo;
- che dall'unione in data 16.6.2013 è nata la figlia Per_1
- che la casa coniugale era stata fissata da ultimo a Rapallo via Schiappacasse 8
- Che i coniugi si sono separati in forma consensuale ( cfr. decreto di omologa 6.5.2022 del Tribunale di EN )
- che tra le condizioni di divorzio era previsto l'affidamento condiviso della minore, la sua prevalente collocazione presso la madre, la regolamentazione delle frequentazioni col padre, l'obbligo in capo a quest'ultimo di contribuire al mantenimento ordinario della figlia versando alla madre assegno mensile di euro 300, 00 nonché, nella misura del 50%, alle spese straordinarie;
- di vivere assieme alla figlia in Rapallo in abitazione di proprietà del proprio fratello
- di percepire retribuzione mensile di circa euro 1400,00/1500, 00 mensili
- che il padre sta sistematicamente omettendo di contribuire al mantenimento della figlia ( a suo carico pende procedimento per violazione degli obblighi di assistenza familiare )
- che il padre non vede né sente praticamente mai la figlia né è facilmente reperibile quando si tratta di averne il consenso per le varie pratiche amministrative che riguardano la figlia
- che il padre svolge attività di muratore ma non sono noti i suoi redditi
Su tali premesse chiedeva:
- La dichiarazione di scioglimento del matrimonio
- L'affidamento c.d. rafforzato della figlia
2 - La conferma delle condizioni di separazione in punto di mantenimento
- La percezione al 50% dell'assegno unico
Con vittoria delle spese
All'udienza del 4.3.2025 il marito non compariva e, vista la regolarità della notifica degli atti introduttivi, ne veniva dichiarata la contumacia
La causa veniva istruita mediante accertamenti di polizia tributaria sulla condizione economica del marito e l'ascolto della minore che in corso di causa compiva il dodicesimo anno di età.
All'udienza del 26.6.2025, dopo l'ascolto della minore, il difensore della ricorrente rinunciava ai termini di cui all'art. 473 bis.28 cpc e quindi, previa precisazione delle conclusioni, la causa era rimessa in decisione.
Il difensore del ricorrente chiedeva in particolare, a modifica della precedente domanda, l'attribuzione per intero alla madre dell'assegno unico.
Ciò premesso,
O S S E R V A
Sebbene contratto all'estero tra cittadini non appartenenti all'unione europea, sussiste nel caso specifico la giurisdizione italiana attesa la residenza abituale dei coniugi in territorio italiano, giusta la previsione dell'art. 3 reg. CE n. 1111/2019 che, a partire dall'1.8.2022, ha sostituito, senza sostanziali innovazioni nella materia matrimoniale, il reg. CE n. 2201/2003 sul quale si è formata la consolidata giurisprudenza di merito ( cfr. ex multis Trib. Foggia n. 358/2023; Trib. Monza n. 3001/2018; Trib. Parma n. 7/2017 ) attributiva, in casi identici, della giurisdizione del giudice italiano. E' appena il caso di precisare che detti regolamenti sono applicabili anche quando i coniugi siano cittadini di stati terzi ( cfr. CGUE 29.11.2007 sentenza C-68/07 ).
Alla domanda di separazione si applica il diritto italiano luogo di residenza abituale dei coniugi al momento della presentazione della domanda di separazione ( art. 5 Reg. EU 1259/2010 ).
Quanto alla regolamentazione della responsabilità genitoriale si applica parimenti la giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 7 del reg. CE n. 1111/2019 in quanto è in Italia che la figlia della coppia aveva ( ed ha tuttora ) la residenza abituale al momento di presentazione della domanda. Anche la legge applicabile è quella del luogo di residenza abituale dei minori al momento della domanda ( art. 16 Convenzione dell'Aja 1996 ) e dunque, nel caso specifico, la legge italiana.
Quanto agli aspetti relativi al mantenimento sussiste anche in questo caso la giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 3 lett. a), b) e c) reg. CE n. 4/2009 che prevede quali criteri tra loro alternativi ( nel caso specifico in ogni caso sono tutti e tre presenti ) il luogo di residenza del convenuto, il luogo di residenza del creditore, la accessorietà a domanda di
3 separazione o divorzio rispetto alla quale il giudice adito sia fornito di giurisdizione. Anche in questo caso si applica la legge italiana quale luogo di residenza abituale del creditore ai sensi dell'art. 3 protocollo sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari alla Convenzione dell'Aja del 2007.
ricorrono gli estremi di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 e l. 55/2015, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di EN nella procedura di separazione personale consensuale, poi omologata con decreto del Tribunale di EN depositato in data 9.5.2022, senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo nonché del fatto che la madre ha instaurato una nuova convivenza da cui è nata altra figlia.
Va pertanto dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
Quanto all'affidamento e alla collocazione va osservato che in sede di separazione il primo era stato concordato nella forma condivisa e la seconda era stata disposta in via prevalente presso l'abitazione della madre.
Ai sensi dell'art. 337 ter comma secondo c.c. il giudice deve in via prioritaria per l'affidamento condiviso potendo orientarsi per l'affidamento all'uno o altro genitore o, in ipotesi, ad un soggetto terzo quando la forma condivisa appaia in concreto contraria all'interesse della prole minore di età.
Nel caso specifico la ricorrente ha allegato che il padre si sarebbe reso responsabile di ripetute e gravi violazioni dei doveri connessi alla genitorialità e, in particolare, del dovere di mantenere il figlio e di prestargli la necessaria assistenza morale ( art. 315 bis c.c. ); in particolare il omette sistematicamente di provvedere al mantenimento ordinario e CP_1 straordinario della figlia ( per tale motivo egli si trova attualmente sottoposto a procedimento penale ) e di frequentare la minore con le necessaria regolarità come dalla stessa minore confermato in sede di ascolto: “ Il PA non lo vedo praticamente mai, lui non mi chiama mai e sono sempre io a chiamarlo, ma non lo faccio volentieri perché lui è sempre di fretta, dice di essere sul lavoro ma in videochiamata vedo che è al bar o in giro per la città. Non ci sentiamo da aprile, né ci scambiamo messaggi;
l'ultima volta che l'ho visto è stato lo scorso mese di aprile quando è venuto a trovarmi in occasione di un suo viaggio in AN;
quando è tornato dall'AN non è venuto a trovarmi;
prima di aprile non lo vedevo da gennaio”.
A fronte di tali allegazioni, sarebbe stato onere del dimostrare di avere adempiuto ciò CP_1 che non ha fatto;
il fatto, anzi, di essere rimasto contumace, è ulteriormente sintomatico per il disinteresse dimostrato per l'esercizio della genitorialità.
E' pertanto indispensabile disporre l'affidamento c.d. rafforzato della figlia alla madre in modo da consentire l'adozione delle scelte più opportune nell'interesse della minore ( scelte che richiedono una conoscenza effettiva delle vicende e delle esigenze della figlia ) e la celere attuazione di tali scelte che richiede la piena collaborazione tra i genitori nella gestione della figlia.
4 Poiché, peraltro, il seppure senza la necessaria continuità, è tuttavia comunque CP_1 presente e reperibile le principali scelte in materia di salute, istruzione e avviamento al lavoro dovranno essere comunque concordate;
il tutto come da dispositivo.
E' poi di tutta evidenza che dovrà essere mantenuta la prevalente collocazione della minore presso l'abitazione della madre.
Quanto al regime di frequentazioni, pur in assenza di specifica domanda da parte della madre, deve confermarsi il regime a suo tempo concordato in sede di separazione, seppure non rispettato dal padre: la minore in sede di ascolto ha infatti espresso il forte desiderio di essere considerata dal proprio padre che, semmai si deciderà a farlo, deve fin da subito disporre degli strumenti giuridici per poterlo fare.
Per quanto riguarda gli aspetti economici il Collegio ritiene che debbano essere confermate le disposizioni adottate in sede di separazione: fino all'anno 2023 il marito percepiva redditi da lavoro dipendente di importo piuttosto modesto;
nell'anno 2024, divenuto titolare di impresa edile, risulta avere emesso fatture attive per euro 24.966, 00 e passive per euro 130, 45 e, pur dovendo sopportare oneri di locazione per euro 5400, 00 annuali, è senz'altro in grado di sostenere un contributo di mantenimento pari ad euro 300, 00 mensili;
tanto più in quanto, non frequentando praticamente mai la figlia, è sulla madre che grava l'intero peso economico e materiale del mantenimento ( art. 337 ter comma quarto nn. 3 e 5 c.c. ).
In considerazione del fatto che il padre di fatto non contribuisce al mantenimento della figlia l'assegno unico dovrà essere percepito per intero dalla madre.
Le spese di lite seguono la soccombenza. Liquidazione come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di EN in composizione collegiale definitivamente pronunciando,
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio tra e contratto a Parte_1 CP_1
BU ( AN ) in data 27.12.2012 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Rapallo al n. 101 parte II serie C anno 2021 ).
, nata a Lavagna il [...] in [...] esclusiva alla madre sig.ra Persona_2
disponendo la sua prevalente collocazione presso l'abitazione della donna Parte_1
DISPONE che il genitore affidatario esclusivo possa esercitare autonomamente i seguenti poteri connessi alla responsabilità genitoriale relativa ai figli e quindi assumere autonomamente ogni decisione, senza necessità di consultare l'altro genitore e senza necessità di partecipazione di questo alle decisioni, in relazione alle seguenti questioni:
a) questioni mediche di ogni genere compresa l'espressione del consenso informato per qualunque pratica sanitaria ad esclusione degli interventi chirurgici e dei trattamenti farmacologici privi di carattere d'urgenza; la madre potrà procedere in autonomia ad ogni accertamento di natura diagnostica.
b) questioni attinenti all'istruzione, alla iscrizione ai corsi di studio di qualunque grado e ordine, ai rapporti con le strutture scolastiche, alle autorizzazioni connesse alle attività scolastiche, fermo il consenso di entrambi, salva specifica autorizzazione del giudice, in relazione alla iscrizione alle scuole superiori o a corsi universitari o allo svolgimento di attività lavorativa.
5 c) questioni attinenti ad attività ludiche e sportive, alla scelta degli sport da praticare, alla iscrizione a società sportive, ai rapporti con le strutture sportive, alla scelta e pratica di attività ludiche;
d) scelta della residenza dei figli e conseguente gestione di tutte le pratiche amministrative;
e) autorizzazione al rilascio dei documenti di identità dei figli validi anche per l'espatrio, nonché del passaporto, con facoltà di gestire tutte le pratiche amministrative e firmare ogni consenso o autorizzazione necessaria;
con facoltà di rilascio/rinnovo a favore del genitore affidatario di passaporto e/o documenti equipollenti con iscrizione di figli minori.
DISPONE conseguentemente che il genitore affidatario esclusivo possa firmare autonomamente, senza il concorso del padre, ogni documentazione relativa alle attività sopra indicate.
DISPONE che corrisponda a , entro il giorno cinque di ogni mese, a CP_1 Parte_1 titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma di euro 300, 00 da rivalutarsi Per_1 annualmente secondo gli indici Istat
DISPONE che le spese straordinarie relative alla figlia , individuate ai sensi di Per_1 quanto disposto nel verbale della riunione ex art. 47 ord. giud. del 15.9.2016, della IV sezione civile del Tribunale di EN siano ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno
DISPONE che l'assegno unico universale relativo a nata a [...] il Persona_2 16.6.2013 sia percepito per intero da Parte_1
CONDANNA a rifondere a le spese del presente CP_1 Parte_1 procedimento che liquida in complessivi euro 3950, 00 oltre 15% rimborso spese generali, iva ( se dovuta ) e cpa
MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Rapallo per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso in EN nella sopra richiamata camera di consiglio del 4.7.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott. Giovanni Maddaleni Dott. Domenico Pellegrini
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