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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/10/2025, n. 5316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5316 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In Nome Del Popolo Italiano La Corte d'Appello di Napoli
Quarta Sezione Civile composta dai Magistrati dr. Giuseppe De Tullio Presidente dr. Massimo Sensale Consigliere dr. Rosanna De Rosa Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 647/2021 RG in materia di risarcimento danni (appello avverso sentenza del
Tribunale di Napoli 22.12.2020, n. 8791) vertente tra
(c.f. , in qualità di impresa designata per la Campania per Parte_1 P.IVA_1 la gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv.to Marco Granese
Appellante
E
(c.f. ), (c.f. Controparte_1 C.F._1 CP_2
), (c.f. ), C.F._2 CP_3 C.F._3 [...]
(c.f. ) e (c.f. ), CP_4 C.F._4 Controparte_5 C.F._5 tutti rapp.ti e difesi dall'avv.to Salvatore Ruggiero
Appellati
NONCHÉ
Controparte_6
Appellato contumace
CONCLUSIONI: come da note ex art.127 ter cpc depositate dall'appellante in data 13.5.2025 e dagli appellati in data 12.5.2025 FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato, e , quali genitori di Parte_2 Parte_3
, e , tutti in Controparte_5 Controparte_1 Controparte_4 CP_2 CP_3 qualità di eredi di , avevano agito in giudizio nei confronti di e Persona_1 Controparte_6 di , nella indicata qualità, per sentirli condannare al risarcimento dei danni patiti, Parte_1 iure hereditatis e iure proprio, per la morte del de cuius , deceduto il 9.11.2011, a Persona_1 seguito del sinistro stradale verificatosi in data 7.11.2011, allorquando era stato investito dal motociclo Honda SH (tg. DS19664) di proprietà di privo di copertura assicurativa. CP_6
Dedotta l'esclusiva responsabilità, nella causazione dell'incidente, di (che, Controparte_7 nell'occasione, era alla guida del motociclo investitore), gli attori avevano chiesto il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, nonché del danno biologico iure hereditatis.
EVno concluso, quindi, chiedendo di: “1) accertare e dichiarare il diritto dei danni morali e biologico per il decesso occorso al nonno a seguito dell'incidente stradale per cui è causa, a prescindere dalla convivenza con il nonno;
2) accertare e dichiarare che il sig. in Persona_1 data 07.11.2011 veniva investito dal motociclo Honda SH tg. DS19664, di proprietà del sig.
[...]
e condotto dal sig. e risultato privo di copertura assicurativa;
3) CP_6 Controparte_7 accertare e dichiarare che il sig. è deceduto in data 09.11.2011 a seguito delle Persona_1 gravi lesioni riportate a seguito dell'incidente; 4) accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per esclusiva responsabilità del conducente del motociclo Honda SH tg.
DS19664; 5) accertare e dichiarare che il motociclo Honda SH tg. DS19664, di proprietà di
[...]
, al momento del sinistro (07.11.2011) era privo di copertura assicurativa;
6) CP_6 conseguentemente, condannare la nella sua predetta qualità di FGVS, ai sensi Parte_1
e per gli effetti dell'art. 283 b), del d.lgs. n. 209 del settembre 2005, in solido al sig.
[...]
o ciascuno per il proprio titolo, al pagamento in favore delle istanti, quali eredi del sig. CP_6
, dei danni subiti, meglio sopra evidenziati, per la perdita del de cuius per un Persona_1 importo pari ad €141.075,00, oltre il danno biologico per ciascuna erede per un totale di
€705.375,00. (…) Condannare i resistenti la e il sig. in solido Parte_1 Controparte_6 tra loro al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa oltre I.V.A. e C.A.P., in misura di legge, con attribuzione ai sensi dell'art. 93 c.p.c., al costituito procuratore anticipatario;
munire la emananda sentenza di clausola di provvisoria esecuzione come per legge.”
Si era costituita in giudizio , deducendo l'infondatezza della domanda risarcitoria, Parte_1 contestando la quantificazione dei danni e riservandosi di agire, in caso di accoglimento, in regresso nei confronti di EV chiesto, perciò, di: “nel merito rigettare le domande Controparte_6 perché inammissibili, improponibili, comunque infondate, con vittoria di spese ed attribuzione”.
invece, era rimasto contumace. Controparte_6
Con sentenza n. 8791/2020, il tribunale di Napoli così statuiva: “Condanna i convenuti al pagamento in solido, in favore di ciascuno degli attori, della somma risultante dalla devalutazione di €80.000,00 al 9.11.2011. su tale somma vanno poi calcolati la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, sulla somma rivalutata anno per anno, dal 9.11.2011 ad oggi. Sul totale così ottenuto decorrono gli interessi legali dalla data odierna fino all'effettivo pagamento.
Condanna i convenuti al pagamento in solido, in favore dell'avv. Tonia Esposito, delle spese di lite che si liquidano in €1.800,00 per spese, ed €18.000,00 per compensi, oltre spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge ai sensi del D.M. n. 55 del 2014.”
In motivazione, il tribunale:
-valorizzando le prove acquisite nel corso del procedimento penale instaurato nei confronti di e, in particolare, la consulenza svolta dal perito incaricato dal PM, riteneva Controparte_7
esclusivamente responsabile della verificazione del sinistro;
CP_7
-accertava che il motociclo di proprietà di era sfornito di copertura assicurativa;
CP_6
-respingeva la richiesta di risarcimento iure hereditatis del danno tanatologico, nonché di quello catastrofale e di quello biologico terminale;
-accoglieva la richiesta avanzata iure proprio del danno da perdita del rapporto parentale;
-ai fini della liquidazione equitativa di tale danno non patrimoniale, evidenziava che la stessa si fondava su due parametri essenziali (ossia l'intensità del vincolo familiare e la convivenza o non convivenza con la vittima) e doveva tenersi conto delle circostanze del caso concreto;
-riteneva dimostrata, attraverso l'espletata prova testimoniale, l'effettività e la consistenza della relazione parentale;
-faceva applicazione dei criteri stabiliti dalle tabelle di Milano del 2018 per l'ipotesi, analoga, del risarcimento in favore del nonno per la morte del nipote;
-tenendo conto delle circostanze del caso concreto (età della vittima e dei nipoti al momento del decesso, il grado di frequentazione tra loro, il tipo di rapporto emergente dalle dichiarazioni testimoniali) riconosceva, in favore di ciascun nipote, € 80.000,00 (ossia la cifra pari alla metà tra
€24.020,00 ed €144.130,00, cioè il minimo e il massimo previsti dalle tabelle);
-riconosceva gli interessi compensativi, calcolati sulla somma devalutata al momento del sinistro e rivalutata anno per anno fino alla liquidazione, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla liquidazione al soddisfo. Il giudizio di appello.
Avverso la sentenza, ha proposto appello . Parte_1
Con unico articolato motivo di gravame, eccependo la carenza di motivazione sul punto, ha Pt_1 impugnato la quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale operata dal tribunale perché eccessiva ed ingiustificata, oltre che non conforme ai criteri dettati dalle tabelle di Milano.
In particolare, secondo l'appellante, il giudice di primo grado avrebbe riconosciuto in favore degli istanti una somma ben diversa da quella prevista dalle tabelle di Milano (che pure il tribunale aveva dichiarato di voler applicare) riconoscendo una ingiustificata personalizzazione dell'importo base previsto dalle tabelle e ciò, peraltro, sulla base di una motivazione carente e tautologica.
La compagnia appellante ha evidenziato come le tabelle prevedano un importo volto alla riparazione delle conseguenze ordinarie, mentre la personalizzazione dell'importo base sia possibile solo a fronte dell'allegazione e della prova di circostanze di fatto eccezionali, da cui possa desumersi il massimo sconvolgimento della vita del danneggiato secondario in conseguenza della perdita del rapporto parentale. Il riconoscimento della detta personalizzazione sarebbe allora, nel caso di specie, erroneo, nonché arbitrario, considerato che parte attrice non aveva tempestivamente e specificamente allegato alcuna esigenza di personalizzazione.
L'appellante ha dedotto altresì che il giudice avrebbe erroneamente interpretato i criteri orientativi dell'Osservatorio di Milano, in base ai quali, diversamente da quanto ritenuto in sentenza, non era prevista alcuna forbice per la liquidazione del danno de quo;
dovendo determinarsi in €24.020,00
l'importo medio che, di regola, la prassi giurisprudenziale ritiene congruo ristoro compensativo nei casi di decesso e relativa perdita di relazione parentale.
ha chiesto, pertanto, una nuova quantificazione di tale danno, sottolineando a tal Parte_1 fine le seguenti circostanze: nessuno degli attori era convivente con il nonno;
tutti gli attori avevano un loro nucleo familiare primario;
gli attori avevano verosimilmente conservato relazioni affettive intense anche con gli altri parenti;
nessuno degli attori aveva fornito prova della sussistenza di una relazione affettiva di particolare intensità.
Con il medesimo motivo di gravame, la compagnia appellante ha impugnato anche la statuizione relativa alle spese di lite, contestando la mancata compensazione (integrale o parziale) delle stesse che sarebbe stata, in tesi, equa in virtù del rigetto della domanda attorea di risarcimento del danno iure hereditatis.
ha concluso chiedendo di: “A) Rideterminare, ai sensi dell'art. 1226 cc e in Parte_1 applicazione dei criteri orientativi sottesi alla tabella di Milano, il danno non patrimoniale subito dagli attori per la perdita del nonno e liquidarlo nei limiti del giusto;
B) Condannare gli appellati, considerato l'esito globale della lite, al pagamento delle spese e dei compensi di causa del doppio grado di giudizio;
C) Condannare gli attori ed il loro difensore antistatario alla restituzione totale o parziale delle somme già incassate in spontanea parziale esecuzione della sentenza di primo grado
e di quelle ulteriori che dovessero essere ancora corrisposte in ipotesi di rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 283 cpc.”
Si sono costituiti in giudizio e , e e CP_1 Controparte_5 CP_2 CP_3 CP_4
[...]
Gli appellati hanno evidenziato la correttezza della motivazione del tribunale alla luce delle risultanze istruttorie, dalle quali era emersa l'esistenza di un legame particolarmente intenso tra essi attori e il nonno deceduto, nonché della coerente ed esatta applicazione delle tabelle di Milano. Hanno chiesto, pertanto il rigetto dell'appello , con vittoria di spese del grado ed attribuzione al costituito procuratore antistatario.
Nonostante la ritualità della notifica, non si è costituito del quale questa Corte Controparte_6 ha dichiarato la contumacia con ordinanza del 22.6.2021.
Con ordinanza del 14.5.2025, la Corte ha riservato la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Così riassunti i termini della controversia, osserva la Corte che l'appello proposto da Parte_1
è infondato.
[...]
In via di premessa, giova precisare che l'appello ha ad oggetto esclusivamente il quantum del risarcimento riconosciuto dal primo giudice in favore degli odierni appellati per il danno da questi sofferto iure proprio (danno da perdita del rapporto parentale) e non verte, invece, sull'an dello stesso, la cui sussistenza e risarcibilità non è stata messa in discussione, in questo grado di giudizio, dalla L'appellante, infatti, non ha formulato alcuna censura alla sentenza nella Parte_1 parte in cui il tribunale, valorizzando le prove testimoniali, ha ritenuto provata l'esistenza di “un rapporto attivo con il nonno”, limitandosi piuttosto a contestare le modalità di liquidazione e l'applicazione – in tesi – di una ingiustificata personalizzazione.
Le censure mosse da non meritano accoglimento. Parte_1
Il danno non patrimoniale, il quale ha alla base una lesione di un diritto della persona costituzionalmente tutelato, non può essere provato nel suo preciso ammontare, alla luce della sua natura;
pertanto, anche la sua quantificazione non può che essere affidata ad una valutazione equitativa ex art. 1226 cc. Il danno da perdita del rapporto parentale – tipico danno non patrimoniale
– deve necessariamente essere liquidato in via equitativa. A tale scopo possono essere utilizzate le tabelle di Milano, fondate su un criterio del punto variabile (v. Cass. n. 37009/2022), o sulla base di tabelle con un criterio “a forbice” (con un importo compreso tra un minimo e un massimo) (v. Cass.
n. 26440/2022), ma anche attraverso una liquidazione equitativa “pura”, ove ricorrano circostanze particolari (v. Cass. n. 36297/2022).
Nel liquidare il danno non patrimoniale in via equitativa, il giudice deve motivare, indicando il percorso logico-giuridico seguito e gli elementi fattuali presi in considerazione (v. Cass. nn.
5090/2016 e 24070/2017).
Nella specie, non ha contestato l'utilizzo, da parte del tribunale, delle tabelle di Parte_1
Milano fondate sul criterio “a forbice” (né l'applicazione, in via analogica, dei criteri ivi previsti per l'ipotesi – inversa a quella che oggi ci occupa – del danno patito dal nonno che perda il proprio nipote), ma ha fondato le censure esclusivamente sulla mancanza di sufficiente giustificazione dell'esercizio del potere equitativo.
Il tribunale, nel liquidare il danno in quesitone, così ha motivato: “Per ciò che attiene alla quantificazione del danno, si deve fare riferimento alle tabelle redatte dal Tribunale di Milano, in quanto tabelle alle quali si è già fatto riferimento in precedenti ed analoghi casi. Nelle ultime tabelle, aggiornate per l'anno 2018, non si prevede espressamente il caso del risarcimento spettante al nipote per la morte del nonno. Tuttavia, in via analogica si può fare riferimento ai valori indicati nell'ipotesi più vicina a quella in esame, ossia quella inversa del risarcimento al nonno per la morte del nipote che prevede una forbice compresa tra € 24.020,00 ed € 144.130,00. Tenuto conto delle circostanze concrete del caso, quali l'età della vittima e dei nipoti al momento del decesso, il grado di frequentazione tra loro, il tipo di rapporto emergente dalle dichiarazioni testimoniali, si reputa equo attribuire a ciascun attore un importo analogo, non essendoci elementi sufficienti per eseguire una diversificazione di liquidazione. Tenuto conto delle predette circostanze, si reputa congruo liquidare in favore di ciascun attore la somma di € 80.000,00, pari a circa la metà tra il minimo ed il massimo sopra indicati.”.
Il tribunale ha chiarito il percorso logico seguito al fine di liquidare equitativamente il danno;
ha altresì indicato gli elementi di fatto presi in considerazione al fine di modulare la quantificazione del danno (età della vittima, età dei danneggiati, qualità del rapporto e grado di frequentazione). Il giudice di prime cure ha anche precisato di avere valutato i valori minimi e massimi previsti dalla tabella di
Milano per il tipo di danno in questione ed ha spiegato il motivo per cui si è attestato su somme superiori al minimo ma, comunque, non vicine al massimo. Deve pertanto escludersi che l'esercizio del potere equitativo abbia trasmodato dalla sfera di legittima discrezionalità.
A differenza di quanto sostenuto dalla compagnia appellante, dunque, la liquidazione del danno è stata supportata da una motivazione che ha evidenziato gli elementi fattuali presi in considerazione al fine di calibrare la quantificazione del danno. La liquidazione operata dal tribunale risulta, peraltro, congrua e condivisibile.
Risultano, infatti, acquisiti agli atti elementi indiziari univoci e significativi della consistenza del rapporto affettivo esistente tra e i nipoti e, quindi, della presumibile entità della Persona_1 sofferenza interiore patita da questi ultimi in conseguenza della perdita del nonno. In particolare, le dichiarazioni testimoniali consentono di ritenere che rappresentasse importante Persona_1 punto di riferimento nella vita dei nipoti, i quali erano cresciuti frequentando quotidianamente la sua casa e, ancora al momento della sua morte, mantenevano con il nonno un rapporto stabile e intenso.
Ciò è confermato anche dalla documentazione fotografica versata in atti, dalla quale si evince l'esistenza di una vita familiare abitualmente condivisa e di un legame affettivo profondo, il cui venir meno ha sicuramente inciso negativamente sugli attori, sia sotto il profilo dinamico-relazionale che sotto il profilo morale, e ciò in misura tanto rilevante da giustificare la liquidazione a titolo risarcitorio di un importo superiore a quello minimo. Infine, la congruità della somma riconosciuta a titolo di risarcimento dal primo giudice è dimostrata dalla circostanza per cui, applicando il sistema a punti elaborato dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano con l'ultima versione delle tabelle (2024), si perviene – operando una media tra i danneggiati e ipotizzando di attribuire, per ciascuno di essi, un valore medio di 15 punti per l'intensità del rapporto – ad un importo analogo o, addirittura, superiore a quello liquidato.
Non merita accoglimento la doglianza relativa alla regolamentazione delle spese processuali.
Premesso che rientra nel potere discrezionale del giudice la valutazione circa l'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite (tanto nell'ipotesi di soccombenza reciproca, quanto in quella di concorso con altri giusti motivi), questa Corte ritiene equa e condivisibile la decisione del tribunale di condannare al rimborso integrale delle spese del giudizio in favore Parte_1 degli attori, considerata la totale soccombenza della compagnia, la quale ha resistito a pretese fondate.
Al rigetto di tutte le censure avanzate con l'atto di appello fa seguito la conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza di , ex art. 91 Parte_1
c.p.c. La liquidazione avviene, in favore dell'avv. Salvatore Ruggiero, difensore antistatario degli appellati di , e Controparte_5 Controparte_1 Controparte_4 CP_2 CP_3 secondo i parametri dettati dal d.m. 55/2014, come integrato dal d.m. 147/2022. Il valore della controversia è determinato in base all'entità della somma liquidata, a titolo di risarcimento del danno, in favore di , e Controparte_5 Controparte_1 Controparte_4 CP_2 CP_3
(€400.000,00). Pertanto, deve farsi applicazione della tabella - n.12- dettata per i giudizi, innanzi alle Corti d'appello, il cui valore sia compreso tra € 260.000,01 ed € 520.000,00, in considerazione dei criteri dettati dall'art. 4, co. 1, della natura e difficoltà della controversia.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002 n. 115 per il versamento di un ulteriore importo pari a quanto dovuto a titolo di contributo unificato da parte di
. Parte_1
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , Parte_4 Controparte_5 Controparte_1 CP_4
e , avverso la sentenza del tribunale di Napoli n. 8791/2020,
[...] CP_2 CP_3 pubblicata il 22.12.2020, così decide:
a) rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
b) dichiara tenuta e condanna , nella qualità di impresa designata per la Parte_1
Regione Campania alla gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, alla rifusione, in favore del difensore antistatario di Controparte_5 Controparte_1
e , delle spese del presente grado di Controparte_4 CP_2 CP_3 giudizio, che liquida in €10.060,00 per compensi, oltre rimborso forfettario di spese generali al 15% e accessori di legge;
Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002
n. 115 per il versamento di un ulteriore importo pari a quanto dovuto a titolo di contributo unificato da . Parte_1
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 21.10.2025
Il Presidente
dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
dott.ssa Rosanna De Rosa