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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 26/09/2025, n. 856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 856 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano
Prima Sezione Civile
N. R.G. 489/2025
Il Tribunale, in persona del Giudice unico dott. Massimiliano Segarizzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado promossa da
- (c.f. , in persona del procuratore speciale e Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore sig. rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_2 calce al ricorso introduttivo di primo grado e allegato all'atto di citazione in appello, dall'Avv.
Vincenzo De Nisco del Foro di Roma
Parte appellante contro
- (c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore
Parte appellata - contumace con oggetto: Appello avverso la sentenza n. 232/2024 del Giudice di Pace di Bolzano - Dott.ssa
A. Ghetta - depositata in data 14.8.2024 (RG 2143/2023); opposizione a ingiunzione di pagamento;
causa trattenuta in decisione all'udienza del 11.09.2025 rassegnate le seguenti
CONCLUSIONI
➢ da parte attrice appellante, come da atto di citazione in appello:
“VOGLIA L'ILL.MO TRIBUNALE CIVILE DI BOLZANO contrariis reiectis:
- in via principale e nel merito, accogliere lo spiegato appello per i motivi tutti dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n. 232/2024 emessa dal Giudice di
Pace di Bolzano - Dott.ssa Ghetta depositata in cancelleria in data 14.8.2024 nel giudizio RG 2143/2023 e non notificata, condannare controparte alla rifusione delle spese di lite del primo in base ai noti parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche.
Con vittoria di spese e compensi anche del presente grado di giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha tempestivamente appellato la sentenza con cui il Giudice di Pace di Parte_1
Bolzano ha definito il giudizio di opposizione ex art. 615, primo comma, cod. proc. civ., dalla stessa instaurato avverso l'ingiunzione di pagamento n. 7 del 21.3.2023, dichiarando cessata la materia del contendere a seguito del discarico amministrativo delle partite da parte di
[...] dopo la proposizione del ricorso, con compensazione integrale delle spese. Controparte_1
A fondamento del gravame parte appellante lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 cod. proc. civ., sostenendo che il giudice di prime cure non abbia fatto corretta applicazione del principio di soccombenza virtuale, poiché l'ente appellato avrebbe dato causa al giudizio tenuto conto della fondatezza dei motivi di opposizione dedotti in primo grado, rappresentati dalla nullità dell'ingiunzione per erronea individuazione della società intimata e per mancata allegazione dei verbali sottesi, dalla sua illegittimità per inesistenza del titolo a seguito dell'invio, da parte della società di noleggio della comunicazione recante i dati identificativi Parte_1 dei conducenti responsabili, nonché per illegittimità della maggiorazione del 10% prevista dall'art. 27 della legge n. 689/1981.
L'appellata è rimasta contumace, come già in prime cure. Controparte_1
All'udienza del 11.9.2025 il giudice di appello, verificata la regolarità del contraddittorio, ha invitato le parti alla discussione orale a norma dell'art. 350bis e 281sexies cod. proc. civ e trattenuto all'esito la causa in decisione.
2. Risulta dal fascicolo di prime cure di parte appellante che oggetto di opposizione era l'ingiunzione ex R.D. 639/1910 n. 7 del 21.03.2023 relativa ai verbali 385/A/2012, 483/A/2012 e
775/A/2012, emessa nei confronti di ” e che la stessa, dopo che venne Controparte_2 promossa opposizione, è stata annullata in data 11.10.2023 giusta comunicazione pec di
[...] di pari data (all. 2 appellante, I parte, pag. 24-27). Controparte_1
Il Giudice di Pace di Bolzano ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere e compensato le spese processuali “tenuto conto dei mutamenti di giurisprudenza intervenuti sulle questioni dirimenti ai fini della decisione del presente giudizio”.
2 di 10 Premesso che il gravame risulta tempestivamente proposto entro il termine di cui all'art. 327 cod. proc. civ, si ricorda che a seguito della caducazione del provvedimento oggetto di contestazione difetta l'interesse alla definizione del giudizio per il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti;
nel dichiarare la cessazione della materia del contendere, il giudice è tenuto ad emettere una pronuncia finale sulle spese secondo una valutazione di soccombenza virtuale, allo stato degli atti, sulla scorta delle ragioni originariamente sostenute (cfr. ex multis Cass. ord. n. 30251 del
31/10/2023).
Inconferenti risultano peraltro i richiami giurisprudenziali in materia di opposizione all'esecuzione, secondo cui la sopravvenuta caducazione del titolo comporterebbe l'impossibilità di esaminare i motivi di opposizione (Cass. sent. n. 21240 del 09/08/2019), poiché nel caso in esame si verte in materia di opposizione che precede l'esecuzione ai sensi del primo comma dell'art. 615 cod. proc. civ., fermo restando che l'orientamento invocato dall'appellante risulta superato dall'indirizzo più recente della Suprema Corte, cui si ritiene di aderire, che ha ribadito l'applicazione del principio di soccombenza virtuale anche in materia di opposizione all'esecuzione (v. Cass. ord. n. 1005 del 17/01/2020; cfr. Cass. S.U. sent. n. 25478 del
21/09/2021; Cass. ord. n. 9899 del 28/03/2022).
Può quindi procedersi all'esame della doglianza circa la compensazione delle spese di lite esaminando le singole censure proposte in prime cure a fondamento dell'opposizione.
2.1. Con il primo motivo ha dedotto la nullità dell'ingiunzione che indica Parte_1 la denominazione ”, la partita iva ” e la sede legale Controparte_2 C.F._1 P.IVA_3
“VIA GALVANI 1F – 39100 BOLZANO (BZ)”, dati che divergerebbero da quelli effettivi della società ingiunta.
Sul punto si rileva che l'appellante non ha dimesso alcuna visura camerale da cui sia possibile confrontare i suoi dati storici riguardo alla sede ed alla denominazione. Sebbene sia la procura speciale del 2.4.2017 allegata al ricorso introduttivo, sia gli atti processuali di parte del 2023 riportino la denominazione “ ” e la sede legale “VIA ROMA 96 - Parte_1
39100 BOLZANO”, non può ritenersi dimostrato che i dati non abbiano subito modificazioni nel tempo e che quelli riportati nell'ingiunzione fossero erronei al momento in cui l'atto venne emesso. Per quanto concerne la partita iva, quella nell'ingiunzione risulta carente delle prime due cifre, che sempre in base agli atti di parte sarebbero costituiti da due “0” corrispondendo invece per il resto.
3 di 10 Ad ogni modo, l'ingiunzione è affetta da vizio insanabile esclusivamente quando l'errore renda impossibile o incerto l'identificazione del destinatario, mentre questo è irrilevante se non mina la capacità del destinatario di comprendere la pretesa o di difendersi, analogamente a quanto affermato dalla Suprema Corte con riguardo all'errore nell'atto introduttivo di un giudizio (Cass. ord. n. 23351 del 29/08/2024).
Nel caso in esame non solo l'errore riguardo a tutti i dati identificativi non risulta provato, ma non risulta nemmeno che gli eventuali vizi abbiano ingenerato l'incertezza circa il soggetto al quale l'atto era stato notificato ovvero abbia compromesso il diritto di difesa ed il contraddittorio.
Invero, non risulta dimostrato che vi siano altre società con denominazione aventi sede in Pt_1
Bolzano e che svolgano attività di autonoleggio, cui siano riferibili le sanzioni inflitte con i verbali indicati nell'ingiunzione, integrando la dimenticanza delle prime due cifre della partita iva, costituiti da un doppio zero, un mero errore materiale chiaramente percepibile.
Pertanto, gli errori risultano irrilevanti, non essendo tali indicazioni prescritte a pena di nullità né dal R.D. n. 639/1910, né dalla legge n. 241/1990. Ne è riprova il fatto che Parte_1 ha introdotto il giudizio di opposizione spiegando ampie difese nel merito, dimostrando per l'effetto di aver compreso di essere destinataria dell'atto, il quale ha quindi raggiunto lo scopo
(cfr. Cass. ord. n. 23351 del 29/08/2024).
Inoltre, la stessa società ha dimostrato che prima dell'ingiunzione le erano stati notificati i tre verbali di accertamento delle infrazioni, provvedendo per ognuno di essi a comunicare il nominativo del conduttore autore della violazione (cfr. documentazione dimessa nel fascicolo telematico di secondo grado nella cartella denominata “all. 2 parte seconda.zip” recante al suo interno tre cartelle, ciascuna composta da tre documenti in formato '.pdf' costituiti rispettivamente dal verbale notificato, dalla comunicazione di del Parte_1 nominativo del conducente-noleggiatore e dalla prova di avvenuta consegna della predetta comunicazione).
Anche da tale circostanza si evince che l'odierna opponente era in grado di percepire di essere la destinataria dell'ingiunzione, poiché già a conoscenza dei verbali posti a suo fondamento.
2.2. Da quanto precede risulta altresì l'infondatezza della originaria doglianza relativa alla insufficiente motivazione per mancata allegazione dei verbali sottostanti all'ingiunzione.
Non solo, infatti, essi sono analiticamente richiamati nel corpo del provvedimento, ma alla luce delle comunicazioni dimesse dall'opponente si evince per sua stessa ammissione che essa aveva
4 di 10 ricevuto la notificazione del verbale n. 2012/A/385 in data 16.7.2012, di quello n. 2012/A/483 in data 1.8.2012 e quello n. 2012/A/775 in data 17.8.2012.
Sicché il destinatario dell'ingiunzione era già a conoscenza degli atti presupposti ivi richiamati, la cui allegazione all'ingiunzione non è peraltro prescritta a pena di nullità. Invero, si osserva che l'art. 2 R.D. n. 639/1910 pone l'obbligo di riferire il rapporto da cui discende il credito per l'amministrazione nell'ingiunzione affinché questa esplichi pienamente la funzione accertativa e di titolo esecutivo, ma non sancisce alcun obbligo di allegare anche la documentazione sulla base del quale è stato determinato il credito. Il richiamo all'art. 3, comma 3, legge n. 241/1990 risulta altresì ultroneo per il fatto che i verbali di accertamento della violazione del codice della strada erano già stati notificati all'opponente, sicché erano già a sua disposizione.
2.3. Con riguardo al motivo afferente all'illegittima applicazione della maggiorazione per ritardato pagamento ex art. 27, comma 6, legge n. 689/1981, si osserva che la norma dispone quanto segue: “Salvo quanto previsto nell'art. 26, in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti.”
La maggiorazione appena compendiata si applica alle sanzioni derivanti da violazioni del Codice della Strada, giusto il rinvio all'art. 27 ad opera dell'art. 206 d.lgs. n. 285/1992. Alla luce della ricostruzione giurisprudenziale dell'istituto, secondo cui la maggiorazione ivi prevista ha natura di “sanzione aggiuntiva” e non di interesse, il motivo non si palesava in astratto meritevole di accoglimento, come ribadito dalla Suprema Corte in analoga fattispecie afferente un'ingiunzione fiscale derivante da infrazioni al Codice della Strada: “
5.1. Il motivo è infondato. Ed infatti il richiamo all'art. 27 della legge n. 689 del 1981 operato dall'art. 206 del C.d.S. è integrale;
pertanto, la tesi del ricorrente non può essere in alcun modo condivisa, evidenziandosi che, pur non rinvenendosi precedenti specifici sul punto, l'affermazione del Tribunale trova implicita conferma nella giurisprudenza richiamata da quello stesso Giudice ed in quella successiva, che si è espressa in senso conforme, pur se taluni arresti si riferiscono a cartella di pagamento, in quanto i principi ivi affermati ben possono essere applicati al caso di specie. Si fa al riguardo riferimento a Cass., ord., 23/03/2021, n. 8116, secondo cui in materia di sanzioni amministrative
(nella specie per violazioni stradali), la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ex art. 27 della I. n. 689 del 1981, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di
5 di 10 sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale f sicché è legittima l'iscrizione a ruolo, e l'emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva (v. anche Cass. 20/10/2016, n. 21259, alla cui i esaustiva motivazione si rinvia, e Cass. 1°/02/2016, n. 1884).” (Cass. n. 26308/2021; in senso conforme già Cass. n.
16767/2018; Cass. n. 20074/2016; Cass. n. 22100/2007).
2.4. Con riguardo ai motivi dedotti in prime cure con cui è stata dedotta la nullità dell'ingiunzione per erronea individuazione della società intimata e la sua illegittimità per inesistenza del titolo a seguito della comunicazione dei dati identificativi dei conducenti responsabili, si osserva che gli stessi non avrebbero potuto condurre all'accoglimento dell'opposizione.
Secondo un indirizzo giurisprudenziale oramai consolidato, la mancata impugnazione del verbale di accertamento dell'infrazione al Codice della Strada comporta la formazione definitiva del titolo accertativo nei confronti del soggetto individuato nel verbale. Il principio è stato affermato dalla Suprema Corte con sentenza n. 32920/2022 in una vertenza analoga alla presente, assunta dopo il rinvio in pubblica udienza sul duplice presupposto del rilievo nomofilattico della questione e della circostanza che l'art. 196 CdS è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lettera g- ter), del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, e dall'art. 2, comma 1, lettera 3), della legge 23 dicembre 2021, n. 238 – disciplina qui richiamata da parte opponente – previo approfondimento dei vari precedenti della
Corte:
“È noto, infatti, che le Sezioni Unite - sul presupposto che la notificazione del verbale di accertamento di infrazione stradale, "per come delineata dal legislatore nella norma apposita", ovvero l'art. 201, comma 5, cod. strada, "non è presupposto di esistenza del titolo esecutivo", bensì "fatto costitutivo del (mantenimento del) diritto dell'amministrazione ad ottenere il pagamento della sanzione" - ha ritenuto che l'omessa (o invalida) notificazione "non attiene al rapporto, ma all'agire dell'amministrazione, impedendo non tanto la formazione del titolo esecutivo stragiudiziale quanto il completamento della fattispecie sostanziale che dà luogo alla pretesa sanzionatoria e che consente la riscossione coattiva" (così Cass. Sez. Un., sent. n. 22080 del 2017, cit.). Per questa ragione, esse hanno affermato che "il rimedio tipico per fare valere i vizi del titolo esecutivo costituito dal verbale di accertamento va individuato nell'opposizione a
6 di 10 questo verbale", giacché, una "volta escluso che l'omessa (o la tardiva o l'invalida) notificazione del verbale di accertamento impedisca la formazione del titolo esecutivo, influenzando piuttosto la regolarità formale dell'azione della p.a., va esclusa la possibilità di esperire l'opposizione all'esecuzione" (così, nuovamente, Cass. Sez. Un., sent. n. 22017 del 2020, cit.).
Su tali basi, dunque, va confermato l'orientamento secondo cui, il dedotto difetto di legittimazione passiva - per l'inapplicabilità, alle società di noleggio veicoli senza conducente, dell'art. 196 cod. strada - avrebbe dovuto farsi valere, da parte della sin dalla Parte_3 notificazione dei verbali di contestazione di infrazione stradale, mediante impugnazione al prefetto o al giudice di pace, ex artt. 203 e 204-bis cod. strada, per impedire che gli stessi divenissero definitivi (in tal senso, Cass. Sez. 6-3, ord. 13664 del 2017, cit., nonché, in motivazione, sia Cass. Sez. 6-2, ord. 25 gennaio 2018, n. 1845, Rv. 647384-01 che Cass. Sez. 6-2, ord. 5 giugno 2018, n. 14552, non massimata).
9.5. D'altra parte, in senso contrario a tale conclusione non può addursi la circostanza - invece nuovamente valorizzata, da ultimo, sempre da Cass. Sez. ord. 10833 del 2020, cit. - secondo cui
l'art. 196 cod. strada (nel testo applicabile "ratione temporis" al presente giudizio) non include il noleggiatore tra i soggetti responsabili in solido, ex art. 196 cod. strada, con il responsabile dell'infrazione.
Sul punto, va ribadito che, secondo l'indirizzo giurisprudenziale qui riconfermato, l'argomento
"puramente testuale", sul quale si fonda la tesi che nega la legittimazione passiva del noleggiatore, "non convince, perché privo di una sistematica valutazione della disciplina della solidarietà dettata in via generale dall'art. 196 Codice della Strada". Esso, difatti, non tiene conto "della ratio complessiva della norma in questione, che ha voluto prevedere soggetti diversi dal proprietario del veicolo, quali obbligati in via solidale, solo nelle ipotesi specificamente indicate come l'usufruttario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria"; invero il silenzio serbato dalla norma sul "semplice locatore del veicolo" si spiega "in ragione dell'agevole identificabilità, negli altri casi (diversamente dalla locazione semplice), del soggetto solidalmente responsabile", sicché la norma "intende assicurare, attraverso la titolarità di un diritto adeguatamente e agevolmente accertabile, la possibilità di ottenere il pagamento della sanzione". Invece, nel caso della "locazione del veicolo senza conducente, il rapporto di locazione riguarda solo il locatore e il locatario e il nominativo di quest'ultimo è noto al solo locatore", tale essendo "la ragione della mancata equiparazione del
7 di 10 locatore alle ipotesi su indicate" (così, in motivazione, Cass. Sez. 6-2, sent. 24 settembre 2015, n.
18988, Rv. 636528-01; Cass. Sez. 6-2, ord. 25 gennaio 2018, n. 1845, Rv. 647384-01; Cass. Sez.
6-2, ord. 5 giugno 2018, n. 14452, non massimata;
Cass. Sez. 2, ord. 17 gennaio 2019, n. 1214;
Cass. Sez. 6-3, ord. 19 febbraio 2019, n. 4735; Cass. Sez. 6-3, ord. 26 maggio 2020, n. 9675;
Cass. Sez. 2, ord. 15 settembre 2021, n. 24926).
Né può dirsi, in senso contrario che "la ratio decidendi di queste sentenze, in quanto basata espressamente sulla necessità che il proprietario-locatore collabori alla identificazione del trasgressore comunicandone le generalità", non ricorre allorché il comportamento del noleggiatore sia "stato sempre improntato alla massima collaborazione", sicché non vi è
"ragione per ipotizzare una corresponsabilità del proprietario locatore" nelle ipotesi "in cui abbia ottemperato al proprio onere di comunicazione delle generalità dei soggetti locatari degli autoveicoli", dovendo "essere ritenuto estraneo ad ogni responsabilità, non avendo avuto la materiale disponibilità dei veicoli, e ciò in forza della norma speciale contenuta nel combinato disposto tra art. 196, 1° co. ed art. 84 del CdS e del generale principio di stretta legalità delle sanzioni amministrative che deve ispirare l'interpretazione delle relative disposizioni" (così Cass.
Sez. 3, ord. 10833 del 2020, cit.).
Questa affermazione, infatti, non tiene in debito conto una circostanza già rilevata - peraltro, solo incidentalmente - da questa Corte, ed alla quale già sopra si accennava. Ovvero, che tale obbligo di comunicazione risulta privo di base normativa, non individuabile nell'art. 386 reg. esec. cod. strada, che non menziona - tra i soggetti tenuti a comunicare alle autorità competenti, in caso di alienazione del veicolo, di non essere proprietario o titolare di uno dei diritti di cui all'art. 196 cod. strada - il "locatore" del veicolo (come già sottolineato da Cass.
Sez. 6- 3, ord. n. 13664 del 2017, cit.).” (Cass. sent. n. 32920/2022 - enfasi del sottoscritto).
Questo giudicante ritiene di aderire al condivisibile orientamento appena compendiato, ripetutamente confermato dalla Corte di legittimità, la quale ha escluso la valenza di fatto sopravvenuto della comunicazione del nominativo del noleggiatore, inidoneo quindi ad escludere l'efficacia del titolo, così come ha escluso l'applicazione retroattiva del novellato art. 196 CdS
(cfr. ex multis Cass. ord. n. 510/2023, ord. nn. 1382 e 1383/2023, ord. n. 15455/2023, ord. n.
27217/2024, ord. n. 29015/2024, ord. n. 30387/2024, ord. n. 31454/2024 e più recentemente ord.
n. 4825/2025 e ord. n. 20713/2025).
8 di 10 2.5. Costituisce invero ius receptum la responsabilità solidale del proprietario del veicolo per le infrazioni stradali commesse con il medesimo ai sensi dell'art. 196 CdS, mentre altri soggetti sono responsabili in solido solo nelle ipotesi espressamente previste (v. Cass. n. 18988/2015;
Cass. n. 1845/2018; Cass. n. 9475/2020).
Non vi sono infatti disposizioni normative che fondino un'esclusione di responsabilità del proprietario in base alla normativa applicabile ratione temporis, senza che assumano rilievo circolari prive di valore di norma primaria. Invero, l'art. 396 D.P.R. n. 495/1992 (regolamento di esecuzione e attuazione al CdS), non istituisce alcun obbligo di comunicazione del nominativo del conducente-noleggiatore.
Tantomeno tale comunicazione può integrare un fatto sopravvenuto a carattere impeditivo ovvero estintivo del titolo esecutivo. La notificazione del verbale non attiene alla formazione del titolo, che si è già perfezionata, ma al potere dell'amministrazione di agire esecutivamente (Cass. S.U.
n. 22080/2017; cfr. Cass. n. 14266/2021). Pertanto, in difetto di tempestiva contestazione del verbale di accertamento ai sensi degli art. 203 o 204-bis CdS in combinato con l'art. 7 d.lgs. n.
150/2011, come nel caso di specie, esso mantiene efficacia nei confronti del proprietario, anche qualora esso eserciti attività di noleggio senza conducente.
2.6. Né rilevano le modificazioni medio tempore intervenute all'art. 196 CdS, in forza dell'art. 29-bis, co. 1, lett. c), del d.l. n. 113/2018, conv. con mod. in l. n. 132/2018, dell'art. 1, co. 1, lett.
g-ter) del d.l. n. 121/2021, conv con mod. in l. n. 156/2021, e dell'art. 2, co. 1, lett. e), l. n.
238/2021, tenuto conto che le infrazioni alla base dell'ingiunzione risalivano all'anno 2012.
Le novelle non integrano una norma di interpretazione autentica, bensì una modifica sostanziale, irrilevante nella fattispecie in esame, stante la non applicabilità del principio della retroattività della legge più favorevole in materia di sanzioni amministrative prive di natura punitiva, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. ord. n. 32920/2022 cit.; cfr. Cass. ord. n.
20713/2025 cit.).
2.7. Pertanto, l'opposizione originariamente proposta in prime cure non era meritevole di accoglimento, sicché il presente appello va disatteso.
3. Alla luce della mancata costituzione di parte appellata, l'impugnazione viene respinta senza una statuizione in ordine alle spese di lite (cfr. Cass. ord. n. 13253 del 14/05/2024).
9 di 10 Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002 sussistono i presupposti per il versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato già versato per la presente impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta,
1. rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
232/2024 del Giudice di Pace di Bolzano;
2. nulla sulle spese di lite;
3. dà atto ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 che sussistono i presupposti per il versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato già versato per la presente impugnazione.
Bolzano, 25.09.2025
Il Giudice
Massimiliano Segarizzi
10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano
Prima Sezione Civile
N. R.G. 489/2025
Il Tribunale, in persona del Giudice unico dott. Massimiliano Segarizzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado promossa da
- (c.f. , in persona del procuratore speciale e Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore sig. rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_2 calce al ricorso introduttivo di primo grado e allegato all'atto di citazione in appello, dall'Avv.
Vincenzo De Nisco del Foro di Roma
Parte appellante contro
- (c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore
Parte appellata - contumace con oggetto: Appello avverso la sentenza n. 232/2024 del Giudice di Pace di Bolzano - Dott.ssa
A. Ghetta - depositata in data 14.8.2024 (RG 2143/2023); opposizione a ingiunzione di pagamento;
causa trattenuta in decisione all'udienza del 11.09.2025 rassegnate le seguenti
CONCLUSIONI
➢ da parte attrice appellante, come da atto di citazione in appello:
“VOGLIA L'ILL.MO TRIBUNALE CIVILE DI BOLZANO contrariis reiectis:
- in via principale e nel merito, accogliere lo spiegato appello per i motivi tutti dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n. 232/2024 emessa dal Giudice di
Pace di Bolzano - Dott.ssa Ghetta depositata in cancelleria in data 14.8.2024 nel giudizio RG 2143/2023 e non notificata, condannare controparte alla rifusione delle spese di lite del primo in base ai noti parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche.
Con vittoria di spese e compensi anche del presente grado di giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha tempestivamente appellato la sentenza con cui il Giudice di Pace di Parte_1
Bolzano ha definito il giudizio di opposizione ex art. 615, primo comma, cod. proc. civ., dalla stessa instaurato avverso l'ingiunzione di pagamento n. 7 del 21.3.2023, dichiarando cessata la materia del contendere a seguito del discarico amministrativo delle partite da parte di
[...] dopo la proposizione del ricorso, con compensazione integrale delle spese. Controparte_1
A fondamento del gravame parte appellante lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 cod. proc. civ., sostenendo che il giudice di prime cure non abbia fatto corretta applicazione del principio di soccombenza virtuale, poiché l'ente appellato avrebbe dato causa al giudizio tenuto conto della fondatezza dei motivi di opposizione dedotti in primo grado, rappresentati dalla nullità dell'ingiunzione per erronea individuazione della società intimata e per mancata allegazione dei verbali sottesi, dalla sua illegittimità per inesistenza del titolo a seguito dell'invio, da parte della società di noleggio della comunicazione recante i dati identificativi Parte_1 dei conducenti responsabili, nonché per illegittimità della maggiorazione del 10% prevista dall'art. 27 della legge n. 689/1981.
L'appellata è rimasta contumace, come già in prime cure. Controparte_1
All'udienza del 11.9.2025 il giudice di appello, verificata la regolarità del contraddittorio, ha invitato le parti alla discussione orale a norma dell'art. 350bis e 281sexies cod. proc. civ e trattenuto all'esito la causa in decisione.
2. Risulta dal fascicolo di prime cure di parte appellante che oggetto di opposizione era l'ingiunzione ex R.D. 639/1910 n. 7 del 21.03.2023 relativa ai verbali 385/A/2012, 483/A/2012 e
775/A/2012, emessa nei confronti di ” e che la stessa, dopo che venne Controparte_2 promossa opposizione, è stata annullata in data 11.10.2023 giusta comunicazione pec di
[...] di pari data (all. 2 appellante, I parte, pag. 24-27). Controparte_1
Il Giudice di Pace di Bolzano ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere e compensato le spese processuali “tenuto conto dei mutamenti di giurisprudenza intervenuti sulle questioni dirimenti ai fini della decisione del presente giudizio”.
2 di 10 Premesso che il gravame risulta tempestivamente proposto entro il termine di cui all'art. 327 cod. proc. civ, si ricorda che a seguito della caducazione del provvedimento oggetto di contestazione difetta l'interesse alla definizione del giudizio per il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti;
nel dichiarare la cessazione della materia del contendere, il giudice è tenuto ad emettere una pronuncia finale sulle spese secondo una valutazione di soccombenza virtuale, allo stato degli atti, sulla scorta delle ragioni originariamente sostenute (cfr. ex multis Cass. ord. n. 30251 del
31/10/2023).
Inconferenti risultano peraltro i richiami giurisprudenziali in materia di opposizione all'esecuzione, secondo cui la sopravvenuta caducazione del titolo comporterebbe l'impossibilità di esaminare i motivi di opposizione (Cass. sent. n. 21240 del 09/08/2019), poiché nel caso in esame si verte in materia di opposizione che precede l'esecuzione ai sensi del primo comma dell'art. 615 cod. proc. civ., fermo restando che l'orientamento invocato dall'appellante risulta superato dall'indirizzo più recente della Suprema Corte, cui si ritiene di aderire, che ha ribadito l'applicazione del principio di soccombenza virtuale anche in materia di opposizione all'esecuzione (v. Cass. ord. n. 1005 del 17/01/2020; cfr. Cass. S.U. sent. n. 25478 del
21/09/2021; Cass. ord. n. 9899 del 28/03/2022).
Può quindi procedersi all'esame della doglianza circa la compensazione delle spese di lite esaminando le singole censure proposte in prime cure a fondamento dell'opposizione.
2.1. Con il primo motivo ha dedotto la nullità dell'ingiunzione che indica Parte_1 la denominazione ”, la partita iva ” e la sede legale Controparte_2 C.F._1 P.IVA_3
“VIA GALVANI 1F – 39100 BOLZANO (BZ)”, dati che divergerebbero da quelli effettivi della società ingiunta.
Sul punto si rileva che l'appellante non ha dimesso alcuna visura camerale da cui sia possibile confrontare i suoi dati storici riguardo alla sede ed alla denominazione. Sebbene sia la procura speciale del 2.4.2017 allegata al ricorso introduttivo, sia gli atti processuali di parte del 2023 riportino la denominazione “ ” e la sede legale “VIA ROMA 96 - Parte_1
39100 BOLZANO”, non può ritenersi dimostrato che i dati non abbiano subito modificazioni nel tempo e che quelli riportati nell'ingiunzione fossero erronei al momento in cui l'atto venne emesso. Per quanto concerne la partita iva, quella nell'ingiunzione risulta carente delle prime due cifre, che sempre in base agli atti di parte sarebbero costituiti da due “0” corrispondendo invece per il resto.
3 di 10 Ad ogni modo, l'ingiunzione è affetta da vizio insanabile esclusivamente quando l'errore renda impossibile o incerto l'identificazione del destinatario, mentre questo è irrilevante se non mina la capacità del destinatario di comprendere la pretesa o di difendersi, analogamente a quanto affermato dalla Suprema Corte con riguardo all'errore nell'atto introduttivo di un giudizio (Cass. ord. n. 23351 del 29/08/2024).
Nel caso in esame non solo l'errore riguardo a tutti i dati identificativi non risulta provato, ma non risulta nemmeno che gli eventuali vizi abbiano ingenerato l'incertezza circa il soggetto al quale l'atto era stato notificato ovvero abbia compromesso il diritto di difesa ed il contraddittorio.
Invero, non risulta dimostrato che vi siano altre società con denominazione aventi sede in Pt_1
Bolzano e che svolgano attività di autonoleggio, cui siano riferibili le sanzioni inflitte con i verbali indicati nell'ingiunzione, integrando la dimenticanza delle prime due cifre della partita iva, costituiti da un doppio zero, un mero errore materiale chiaramente percepibile.
Pertanto, gli errori risultano irrilevanti, non essendo tali indicazioni prescritte a pena di nullità né dal R.D. n. 639/1910, né dalla legge n. 241/1990. Ne è riprova il fatto che Parte_1 ha introdotto il giudizio di opposizione spiegando ampie difese nel merito, dimostrando per l'effetto di aver compreso di essere destinataria dell'atto, il quale ha quindi raggiunto lo scopo
(cfr. Cass. ord. n. 23351 del 29/08/2024).
Inoltre, la stessa società ha dimostrato che prima dell'ingiunzione le erano stati notificati i tre verbali di accertamento delle infrazioni, provvedendo per ognuno di essi a comunicare il nominativo del conduttore autore della violazione (cfr. documentazione dimessa nel fascicolo telematico di secondo grado nella cartella denominata “all. 2 parte seconda.zip” recante al suo interno tre cartelle, ciascuna composta da tre documenti in formato '.pdf' costituiti rispettivamente dal verbale notificato, dalla comunicazione di del Parte_1 nominativo del conducente-noleggiatore e dalla prova di avvenuta consegna della predetta comunicazione).
Anche da tale circostanza si evince che l'odierna opponente era in grado di percepire di essere la destinataria dell'ingiunzione, poiché già a conoscenza dei verbali posti a suo fondamento.
2.2. Da quanto precede risulta altresì l'infondatezza della originaria doglianza relativa alla insufficiente motivazione per mancata allegazione dei verbali sottostanti all'ingiunzione.
Non solo, infatti, essi sono analiticamente richiamati nel corpo del provvedimento, ma alla luce delle comunicazioni dimesse dall'opponente si evince per sua stessa ammissione che essa aveva
4 di 10 ricevuto la notificazione del verbale n. 2012/A/385 in data 16.7.2012, di quello n. 2012/A/483 in data 1.8.2012 e quello n. 2012/A/775 in data 17.8.2012.
Sicché il destinatario dell'ingiunzione era già a conoscenza degli atti presupposti ivi richiamati, la cui allegazione all'ingiunzione non è peraltro prescritta a pena di nullità. Invero, si osserva che l'art. 2 R.D. n. 639/1910 pone l'obbligo di riferire il rapporto da cui discende il credito per l'amministrazione nell'ingiunzione affinché questa esplichi pienamente la funzione accertativa e di titolo esecutivo, ma non sancisce alcun obbligo di allegare anche la documentazione sulla base del quale è stato determinato il credito. Il richiamo all'art. 3, comma 3, legge n. 241/1990 risulta altresì ultroneo per il fatto che i verbali di accertamento della violazione del codice della strada erano già stati notificati all'opponente, sicché erano già a sua disposizione.
2.3. Con riguardo al motivo afferente all'illegittima applicazione della maggiorazione per ritardato pagamento ex art. 27, comma 6, legge n. 689/1981, si osserva che la norma dispone quanto segue: “Salvo quanto previsto nell'art. 26, in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti.”
La maggiorazione appena compendiata si applica alle sanzioni derivanti da violazioni del Codice della Strada, giusto il rinvio all'art. 27 ad opera dell'art. 206 d.lgs. n. 285/1992. Alla luce della ricostruzione giurisprudenziale dell'istituto, secondo cui la maggiorazione ivi prevista ha natura di “sanzione aggiuntiva” e non di interesse, il motivo non si palesava in astratto meritevole di accoglimento, come ribadito dalla Suprema Corte in analoga fattispecie afferente un'ingiunzione fiscale derivante da infrazioni al Codice della Strada: “
5.1. Il motivo è infondato. Ed infatti il richiamo all'art. 27 della legge n. 689 del 1981 operato dall'art. 206 del C.d.S. è integrale;
pertanto, la tesi del ricorrente non può essere in alcun modo condivisa, evidenziandosi che, pur non rinvenendosi precedenti specifici sul punto, l'affermazione del Tribunale trova implicita conferma nella giurisprudenza richiamata da quello stesso Giudice ed in quella successiva, che si è espressa in senso conforme, pur se taluni arresti si riferiscono a cartella di pagamento, in quanto i principi ivi affermati ben possono essere applicati al caso di specie. Si fa al riguardo riferimento a Cass., ord., 23/03/2021, n. 8116, secondo cui in materia di sanzioni amministrative
(nella specie per violazioni stradali), la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ex art. 27 della I. n. 689 del 1981, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di
5 di 10 sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale f sicché è legittima l'iscrizione a ruolo, e l'emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva (v. anche Cass. 20/10/2016, n. 21259, alla cui i esaustiva motivazione si rinvia, e Cass. 1°/02/2016, n. 1884).” (Cass. n. 26308/2021; in senso conforme già Cass. n.
16767/2018; Cass. n. 20074/2016; Cass. n. 22100/2007).
2.4. Con riguardo ai motivi dedotti in prime cure con cui è stata dedotta la nullità dell'ingiunzione per erronea individuazione della società intimata e la sua illegittimità per inesistenza del titolo a seguito della comunicazione dei dati identificativi dei conducenti responsabili, si osserva che gli stessi non avrebbero potuto condurre all'accoglimento dell'opposizione.
Secondo un indirizzo giurisprudenziale oramai consolidato, la mancata impugnazione del verbale di accertamento dell'infrazione al Codice della Strada comporta la formazione definitiva del titolo accertativo nei confronti del soggetto individuato nel verbale. Il principio è stato affermato dalla Suprema Corte con sentenza n. 32920/2022 in una vertenza analoga alla presente, assunta dopo il rinvio in pubblica udienza sul duplice presupposto del rilievo nomofilattico della questione e della circostanza che l'art. 196 CdS è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lettera g- ter), del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, e dall'art. 2, comma 1, lettera 3), della legge 23 dicembre 2021, n. 238 – disciplina qui richiamata da parte opponente – previo approfondimento dei vari precedenti della
Corte:
“È noto, infatti, che le Sezioni Unite - sul presupposto che la notificazione del verbale di accertamento di infrazione stradale, "per come delineata dal legislatore nella norma apposita", ovvero l'art. 201, comma 5, cod. strada, "non è presupposto di esistenza del titolo esecutivo", bensì "fatto costitutivo del (mantenimento del) diritto dell'amministrazione ad ottenere il pagamento della sanzione" - ha ritenuto che l'omessa (o invalida) notificazione "non attiene al rapporto, ma all'agire dell'amministrazione, impedendo non tanto la formazione del titolo esecutivo stragiudiziale quanto il completamento della fattispecie sostanziale che dà luogo alla pretesa sanzionatoria e che consente la riscossione coattiva" (così Cass. Sez. Un., sent. n. 22080 del 2017, cit.). Per questa ragione, esse hanno affermato che "il rimedio tipico per fare valere i vizi del titolo esecutivo costituito dal verbale di accertamento va individuato nell'opposizione a
6 di 10 questo verbale", giacché, una "volta escluso che l'omessa (o la tardiva o l'invalida) notificazione del verbale di accertamento impedisca la formazione del titolo esecutivo, influenzando piuttosto la regolarità formale dell'azione della p.a., va esclusa la possibilità di esperire l'opposizione all'esecuzione" (così, nuovamente, Cass. Sez. Un., sent. n. 22017 del 2020, cit.).
Su tali basi, dunque, va confermato l'orientamento secondo cui, il dedotto difetto di legittimazione passiva - per l'inapplicabilità, alle società di noleggio veicoli senza conducente, dell'art. 196 cod. strada - avrebbe dovuto farsi valere, da parte della sin dalla Parte_3 notificazione dei verbali di contestazione di infrazione stradale, mediante impugnazione al prefetto o al giudice di pace, ex artt. 203 e 204-bis cod. strada, per impedire che gli stessi divenissero definitivi (in tal senso, Cass. Sez. 6-3, ord. 13664 del 2017, cit., nonché, in motivazione, sia Cass. Sez. 6-2, ord. 25 gennaio 2018, n. 1845, Rv. 647384-01 che Cass. Sez. 6-2, ord. 5 giugno 2018, n. 14552, non massimata).
9.5. D'altra parte, in senso contrario a tale conclusione non può addursi la circostanza - invece nuovamente valorizzata, da ultimo, sempre da Cass. Sez. ord. 10833 del 2020, cit. - secondo cui
l'art. 196 cod. strada (nel testo applicabile "ratione temporis" al presente giudizio) non include il noleggiatore tra i soggetti responsabili in solido, ex art. 196 cod. strada, con il responsabile dell'infrazione.
Sul punto, va ribadito che, secondo l'indirizzo giurisprudenziale qui riconfermato, l'argomento
"puramente testuale", sul quale si fonda la tesi che nega la legittimazione passiva del noleggiatore, "non convince, perché privo di una sistematica valutazione della disciplina della solidarietà dettata in via generale dall'art. 196 Codice della Strada". Esso, difatti, non tiene conto "della ratio complessiva della norma in questione, che ha voluto prevedere soggetti diversi dal proprietario del veicolo, quali obbligati in via solidale, solo nelle ipotesi specificamente indicate come l'usufruttario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria"; invero il silenzio serbato dalla norma sul "semplice locatore del veicolo" si spiega "in ragione dell'agevole identificabilità, negli altri casi (diversamente dalla locazione semplice), del soggetto solidalmente responsabile", sicché la norma "intende assicurare, attraverso la titolarità di un diritto adeguatamente e agevolmente accertabile, la possibilità di ottenere il pagamento della sanzione". Invece, nel caso della "locazione del veicolo senza conducente, il rapporto di locazione riguarda solo il locatore e il locatario e il nominativo di quest'ultimo è noto al solo locatore", tale essendo "la ragione della mancata equiparazione del
7 di 10 locatore alle ipotesi su indicate" (così, in motivazione, Cass. Sez. 6-2, sent. 24 settembre 2015, n.
18988, Rv. 636528-01; Cass. Sez. 6-2, ord. 25 gennaio 2018, n. 1845, Rv. 647384-01; Cass. Sez.
6-2, ord. 5 giugno 2018, n. 14452, non massimata;
Cass. Sez. 2, ord. 17 gennaio 2019, n. 1214;
Cass. Sez. 6-3, ord. 19 febbraio 2019, n. 4735; Cass. Sez. 6-3, ord. 26 maggio 2020, n. 9675;
Cass. Sez. 2, ord. 15 settembre 2021, n. 24926).
Né può dirsi, in senso contrario che "la ratio decidendi di queste sentenze, in quanto basata espressamente sulla necessità che il proprietario-locatore collabori alla identificazione del trasgressore comunicandone le generalità", non ricorre allorché il comportamento del noleggiatore sia "stato sempre improntato alla massima collaborazione", sicché non vi è
"ragione per ipotizzare una corresponsabilità del proprietario locatore" nelle ipotesi "in cui abbia ottemperato al proprio onere di comunicazione delle generalità dei soggetti locatari degli autoveicoli", dovendo "essere ritenuto estraneo ad ogni responsabilità, non avendo avuto la materiale disponibilità dei veicoli, e ciò in forza della norma speciale contenuta nel combinato disposto tra art. 196, 1° co. ed art. 84 del CdS e del generale principio di stretta legalità delle sanzioni amministrative che deve ispirare l'interpretazione delle relative disposizioni" (così Cass.
Sez. 3, ord. 10833 del 2020, cit.).
Questa affermazione, infatti, non tiene in debito conto una circostanza già rilevata - peraltro, solo incidentalmente - da questa Corte, ed alla quale già sopra si accennava. Ovvero, che tale obbligo di comunicazione risulta privo di base normativa, non individuabile nell'art. 386 reg. esec. cod. strada, che non menziona - tra i soggetti tenuti a comunicare alle autorità competenti, in caso di alienazione del veicolo, di non essere proprietario o titolare di uno dei diritti di cui all'art. 196 cod. strada - il "locatore" del veicolo (come già sottolineato da Cass.
Sez. 6- 3, ord. n. 13664 del 2017, cit.).” (Cass. sent. n. 32920/2022 - enfasi del sottoscritto).
Questo giudicante ritiene di aderire al condivisibile orientamento appena compendiato, ripetutamente confermato dalla Corte di legittimità, la quale ha escluso la valenza di fatto sopravvenuto della comunicazione del nominativo del noleggiatore, inidoneo quindi ad escludere l'efficacia del titolo, così come ha escluso l'applicazione retroattiva del novellato art. 196 CdS
(cfr. ex multis Cass. ord. n. 510/2023, ord. nn. 1382 e 1383/2023, ord. n. 15455/2023, ord. n.
27217/2024, ord. n. 29015/2024, ord. n. 30387/2024, ord. n. 31454/2024 e più recentemente ord.
n. 4825/2025 e ord. n. 20713/2025).
8 di 10 2.5. Costituisce invero ius receptum la responsabilità solidale del proprietario del veicolo per le infrazioni stradali commesse con il medesimo ai sensi dell'art. 196 CdS, mentre altri soggetti sono responsabili in solido solo nelle ipotesi espressamente previste (v. Cass. n. 18988/2015;
Cass. n. 1845/2018; Cass. n. 9475/2020).
Non vi sono infatti disposizioni normative che fondino un'esclusione di responsabilità del proprietario in base alla normativa applicabile ratione temporis, senza che assumano rilievo circolari prive di valore di norma primaria. Invero, l'art. 396 D.P.R. n. 495/1992 (regolamento di esecuzione e attuazione al CdS), non istituisce alcun obbligo di comunicazione del nominativo del conducente-noleggiatore.
Tantomeno tale comunicazione può integrare un fatto sopravvenuto a carattere impeditivo ovvero estintivo del titolo esecutivo. La notificazione del verbale non attiene alla formazione del titolo, che si è già perfezionata, ma al potere dell'amministrazione di agire esecutivamente (Cass. S.U.
n. 22080/2017; cfr. Cass. n. 14266/2021). Pertanto, in difetto di tempestiva contestazione del verbale di accertamento ai sensi degli art. 203 o 204-bis CdS in combinato con l'art. 7 d.lgs. n.
150/2011, come nel caso di specie, esso mantiene efficacia nei confronti del proprietario, anche qualora esso eserciti attività di noleggio senza conducente.
2.6. Né rilevano le modificazioni medio tempore intervenute all'art. 196 CdS, in forza dell'art. 29-bis, co. 1, lett. c), del d.l. n. 113/2018, conv. con mod. in l. n. 132/2018, dell'art. 1, co. 1, lett.
g-ter) del d.l. n. 121/2021, conv con mod. in l. n. 156/2021, e dell'art. 2, co. 1, lett. e), l. n.
238/2021, tenuto conto che le infrazioni alla base dell'ingiunzione risalivano all'anno 2012.
Le novelle non integrano una norma di interpretazione autentica, bensì una modifica sostanziale, irrilevante nella fattispecie in esame, stante la non applicabilità del principio della retroattività della legge più favorevole in materia di sanzioni amministrative prive di natura punitiva, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. ord. n. 32920/2022 cit.; cfr. Cass. ord. n.
20713/2025 cit.).
2.7. Pertanto, l'opposizione originariamente proposta in prime cure non era meritevole di accoglimento, sicché il presente appello va disatteso.
3. Alla luce della mancata costituzione di parte appellata, l'impugnazione viene respinta senza una statuizione in ordine alle spese di lite (cfr. Cass. ord. n. 13253 del 14/05/2024).
9 di 10 Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002 sussistono i presupposti per il versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato già versato per la presente impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta,
1. rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
232/2024 del Giudice di Pace di Bolzano;
2. nulla sulle spese di lite;
3. dà atto ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 che sussistono i presupposti per il versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato già versato per la presente impugnazione.
Bolzano, 25.09.2025
Il Giudice
Massimiliano Segarizzi
10 di 10