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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 31/03/2025, n. 1527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1527 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 31/03/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 367/2025 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 9:56 sono presenti l'avv. BOVÌ CARLOTTA per parte ricorrente nonché l'BERNOCCHI GIUSEPPE per la parte resistente
I procuratori concludono chiedendo la cessazione della materia del contendere;
l'avv. Bovì insiste sulla vittoria di spese con distrazione, l'avv.
Bernocchi insiste sulla compensazione
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 14:12 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
Giovanni Lentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 367 /2025 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. BOVÌ CARLOTTA Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
- resistente - oggetto: opposizione ad avviso d'addebito conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 31/03/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara cessata la materia del contendere
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di parte CP_1
ricorrente che liquida complessivamente in euro 1.000,00 oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore della procuratrice antistataria.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 14/01/2025, la parte ricorrente in epigrafe
2 conveniva in giudizio l' proponendo opposizione avverso l'avviso CP_1
d'addebito n. 596 2024 00047136 46 000, emesso e notificato per contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione
Commercianti, relativo al periodo di competenza dall'01/2022 al 12/2023.
Deducendone l'illegittimità per infondatezza della pretesa contributiva e chiedendone l'annullamento
Si costituiva il convenuto, comunicando che: “Esaminata la posizione del ricorrente, il competente reparto, tenuto conto del reddito da attività di lavoro dipendente e le ore lavorative settimanali dedicate a tale attività sta verificando i presupposti per la cancellazione dello stesso dalla gestione commercianti con conseguente sgravio integrale dell'avviso di addebito opposto”, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
All'udienza odierna la parte ricorrente formulava adesione alla richiesta di cessazione della materia del contendere, chiedendo comunque la condanna dell' al pagamento delle spese di lite in ragione della tardività del CP_1
provvedimento in autotutela di cancellazione dagli elenchi e sgravio dell'avviso d'addebito.
Conformemente alla richiesta dei procuratori costituiti va quindi dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuta meno tra le parti ogni ragione di contesa in ordine alla posizione sostanziale dedotta in giudizio.
In ragione della prevista cancellazione dagli elenchi della gestione commercianti soltanto dopo la proposizione del ricorso, l' convenuto CP_2
va comunque condannato alle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 31/03/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
3 4
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 31/03/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 367/2025 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 9:56 sono presenti l'avv. BOVÌ CARLOTTA per parte ricorrente nonché l'BERNOCCHI GIUSEPPE per la parte resistente
I procuratori concludono chiedendo la cessazione della materia del contendere;
l'avv. Bovì insiste sulla vittoria di spese con distrazione, l'avv.
Bernocchi insiste sulla compensazione
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 14:12 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
Giovanni Lentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 367 /2025 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. BOVÌ CARLOTTA Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
- resistente - oggetto: opposizione ad avviso d'addebito conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 31/03/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara cessata la materia del contendere
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di parte CP_1
ricorrente che liquida complessivamente in euro 1.000,00 oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore della procuratrice antistataria.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 14/01/2025, la parte ricorrente in epigrafe
2 conveniva in giudizio l' proponendo opposizione avverso l'avviso CP_1
d'addebito n. 596 2024 00047136 46 000, emesso e notificato per contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione
Commercianti, relativo al periodo di competenza dall'01/2022 al 12/2023.
Deducendone l'illegittimità per infondatezza della pretesa contributiva e chiedendone l'annullamento
Si costituiva il convenuto, comunicando che: “Esaminata la posizione del ricorrente, il competente reparto, tenuto conto del reddito da attività di lavoro dipendente e le ore lavorative settimanali dedicate a tale attività sta verificando i presupposti per la cancellazione dello stesso dalla gestione commercianti con conseguente sgravio integrale dell'avviso di addebito opposto”, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
All'udienza odierna la parte ricorrente formulava adesione alla richiesta di cessazione della materia del contendere, chiedendo comunque la condanna dell' al pagamento delle spese di lite in ragione della tardività del CP_1
provvedimento in autotutela di cancellazione dagli elenchi e sgravio dell'avviso d'addebito.
Conformemente alla richiesta dei procuratori costituiti va quindi dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuta meno tra le parti ogni ragione di contesa in ordine alla posizione sostanziale dedotta in giudizio.
In ragione della prevista cancellazione dagli elenchi della gestione commercianti soltanto dopo la proposizione del ricorso, l' convenuto CP_2
va comunque condannato alle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 31/03/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
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