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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 12/05/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Oggetto
Ordinanza-Ingiunzione In nome del Popolo italiano Rideterminazione sanzione ex
D.L. n. 48/2023 TRIBUNALE DI PERUGIA Cessata materia del
Contendere
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice Onorario di Pace dott. Paolo Sconocchia, nella causa civile iscritta al n. 601/2022 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. Alessandro Bacchi) Parte_1
- ricorrente -
nei confronti di
(avv. Stefania Di Cato) CP_1
- convenuto - ha emesso, ai sensi dell'art. 429 c.p.c, all'udienza del 12 maggio 2025, leggendo la motivazione ed il dispositivo, la seguente
SENTENZA
Con ricorso iscritto a ruolo in data 08/07/2022 ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-000341100 ad esso notificata in data 13/06/2022, emessa dall' a causa dell'omesso versamento alla Gestione lavoratori dipendenti delle ritenute CP_1 previdenziali dell'anno 2013, con cui gli è stato richiesto, ai sensi della Legge n. 689/1981, il pagamento della sanzione amministrativa di euro 23.500,00.
Con il ricorso è stato altresì fatto oggetto di opposizione “ogni altro atto o provvedimento presupposto e consequenziale”, nello specifico, l'atto di accertamento n. 25.09.2017.223161, richiamato nella suddetta ingiunzione di pagamento.
Con un primo motivo, il ricorrente ha eccepito la nullità e l'inefficacia dell'ordinanza di ingiunzione per mancata notifica del presupposto verbale di accertamento dell'omissione contributiva, con conseguente eccezione di intervenuta prescrizione quinquennale del credito in quanto attinente al mancato versamento delle ritenute previdenziali relative all'annualità del
2013.
Pag. 1 di 4 Con un secondo motivo, il ricorrente ha eccepito l'illegittimità della sanzione ingiunta per mancanza dell'elemento soggettivo della colpa, evidenziando di essere riuscito, a fronte della crisi di settore in cui la propria impresa operava, a far fronte solo ai pagamenti degli stipendi dei propri dipendenti e dei debiti vesto il sistema bancario.
Con un terzo motivo, il ricorrente ha eccepito la carenza di motivazione a fondamento del provvedimento impugnato, difettando indicazione sulle ragioni per cui la sanzione era stata irrogata nella misura pari alla metà del massimo.
Con un ultimo motivo, in via subordinata, il ricorrente ha comunque chiesto la rideterminazione della sanzione nella misura edittale minima.
Sulla base di tali premesse, il ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito disattesa ogni contraria istanza, contrariis reiectis,
Sospendere per le ragioni espresse in narrativa l'efficacia esecutiva del provvedimento gravato e di ogni altro atto o provvedimento connesso presupposto e consequenziale
Nel merito
Annullare per le ragioni espresse in narrativa il provvedimento gravato ed ogni altro atto o provvedimento connesso presupposto e consequenziale
In via subordinata
Nella denegata ipotesi in cui si ritenga fondata l'ordinanza ingiunzione limitare il quantum al minimo edittale
Con vittoria di spese ed onorari di causa”.
Con memoria depositata in data 28/01/2025 si è costituito in giudizio l' eccependo, in via CP_1 preliminare, l'inammissibilità dell'opposizione per inutile decorso del termine di trenta giorni per la proposizione dell'azione giudiziaria e comunicando di avere, comunque, a seguito dell'entrata in vigore dell'art 23 del DL 4.5.2023 n. 48 convertito con modificazioni dalla L.
3.7.2023 n. 85 (con cui la sanzione amministrativa è stata fissata da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso), proceduto alla rideterminazione dell'importo della sanzione irrogata nella misura pari a 450,87; a tal proposito, l' convenuto ha evidenziato la possibilità per CP_2
il ricorrente, sulla base di quanto previsto dall'articolo 9, comma 5, del Decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, di estinguere il procedimento sanzionatorio, “… entro sessanta giorni dalla data della prima udienza ovvero della prima udienza di trattazione del giudizio, con il
Pag. 2 di 4 pagamento in misura ridotta di euro 225,44 pari alla metà della sanzione amministrativa rideterminata, oltre alle spese del procedimento amministrativo”.
In ogni caso, nel merito, premessi cenni sulla natura giuridica del giudizio di opposizione a sanzione amministrativa introdotto dal ricorrente, e sulla disciplina di depenalizzazione introdotta dall'art. 6, comma 3, del Decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, nonché di avere regolarmente notificato al trasgressore un provvedimento di accertamento della violazione, contenente sia l'analitica indicazione dei periodi e delle somme relative alla contribuzione omessa per le quote a carico nei flussi trasmessi dal ricorrente, titolare di CP_3 un'azienda esercente attività di panetteria, sia gli avvertimenti dovuti per legge, ed evidenziato che quest'ultimo non si era avvalso della possibilità concessa per evitare l'assoggettabilità alla sanzione amministrativa o per approfittare del pagamento di essa in misura ridotta, l' CP_2
convenuto ha sottolineato come il ricorrente non abbia contestato specificamente il mancato versamento delle ritenute previdenziali presupposte dall'ordinanza di ingiunzione opposta.
L' resistente, pertanto, ha eccepito l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza delle CP_2
eccezioni sollevate dal ricorrente in ordine agli asseriti vizi formali, anche di natura motivazionale, degli atti impugnati, ed ha sostenuto la congruità della sanzione irrogata, avendo tenuto conto degli elementi di specie e della mancanza di un'attività da parte del ricorrente per ovviare o attenuare le conseguenze delle omissioni sanzionate contestando, in particolare,
l'asserita mancata notifica della diffida di pagamento Parte_2
.5800.25/09/2017.0223161 in quanto ricevuta dal ricorrente in data 23/10/2017 e facente, CP_1
peraltro, seguito a precedente diffida notificata nel 2014.
L'istituto resistente ha, conseguentemente, contestato la conseguente eccezione di decorso del termine di prescrizione quinquennale prevista dalla legge per l'emissione e la notifica dell'Ordinanza ingiunzione, sottolineando come esso non possa che iniziare a decorrere dall'entrata in vigore della succitata disciplina di depenalizzazione e richiamando anche gli effetti sul suo decorso sia della sospensione di tre mesi (di cui all'art. 2 comma 1-quater del
Decreto legge 12 settembre 1983, n. 463) derivante dal termine assegnato al ricorrente per il versamento delle quote omesse, sia della sospensione dei termini disposta, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020, dalla legislazione emergenziale conseguente alla pandemia da covid.
Su tali premesse, l' ha così concluso: CP_1
Pag. 3 di 4 “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, in via preliminare rigettare l'istanza di sospensiva, sempre in via preliminare dichiarare il ricorso in opposizione tardivo e quindi inammissibile, nel merito respingere il ricorso avverso, siccome infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare l'ordinanza ingiunzione opposta, integralmente o comunque, salvo gravame, nella diversa misura che risulterà di giustizia”.
In occasione dell'udienza di prima comparizione del 10/02/2025, la difesa del ricorrente, preso atto dell'avvenuta rideterminazione da parte dell' , ai sensi del D.L. n. 48/2023, della CP_1 sanzione amministrativa oggetto dell'opposizione, ha chiesto termine per eseguire il relativo pagamento.
La causa è stata, pertanto, rinviata all'odierna udienza di discussione, tenutasi mediante collegamento da remoto;
medio tempore, in data 03/03/2025, la difesa del ricorrente ha depositato quietanza di pagamento in misura ridotta della sanzione rideterminata dall' in CP_1
conseguenza della succitata novella legislativa.
Entrambe le difese hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preso atto del tempestivo pagamento in data 26/02/2025 da parte del ricorrente della sanzione in misura ridotta a seguito della rideterminazione operata dall' ai sensi del D.L. n. 48/2023, CP_1
va dichiarata, come da conclusioni concordemente formulate dalle parti, la cessazione della materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Perugia, 12 maggio 2025
Il Giudice Onorario di Pace
Paolo Sconocchia
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