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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/12/2025, n. 5597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5597 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL Tribunale Ordinario di Palermo
Sezione Lavoro
nella persona del Giudice, Dott.ssa OS US, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 4787/2025 del Ruolo Generale, vertente
TRA
(C.F. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
19.02.1983, n.q. di Amministratore Unico della Controparte_1
(C.F. ) rappresentato e difeso, sia congiuntamente che
[...] P.IVA_1
disgiuntamente, dagli Avv.ti e ed Parte_2 Parte_3
elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Palermo (PA) in via Dante n.
166
Ricorrente
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro-tempore, con sede in Palermo via Praga n. 29
Resistente
Oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione
MEDIANTE DEPOSITO ALL'ESITO DELL'UDIENZA A
TRATTAZIONE SCRITTA EX ART. 127 TER CPC DELL'11.11.2025 DEL
SEGUENTE
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando: Dichiara la contumacia dell' ; Controparte_2
accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'ordinanza ingiunzione opposta n.
2025/44 PROT. N. 5808 notificata il 24.02.2025; condanna l' di Palermo al pagamento delle spese di lite che Controparte_2
liquida in € 890,00 per compensi ed € 43,00 per anticipazioni, oltre rimborso spese forfetario sui compensi, ed oltre CPA ed IVA se dovuta e distrae dette somme in favore dei procuratori, Avv.ti e , Parte_2 Parte_3
antistatari.
E DELLE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 26.03.2025 parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'ordinanza-Ingiunzione n. 2025/44 PROT. N. 5808 notificata il
24.02.2025 emessa dall' di Palermo per Controparte_3
violazione delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 1124 del 30/06/1965 a seguito di verbale unico di accertamento e notificazione reso in data 09.02.2021 dall' e con la quale veniva comminata la Controparte_4
sanzione amministrativa di € 3.172,50.
Contestava quanto accertato nel verbale posto a fondamento dell'ordinanza ingiunzione nonchè il difetto di motivazione dell'atto impugnato e ne chiedeva l'annullamento.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, non si costituiva in giudizio parte opposta, di cui va dichiarata la contumacia.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, veniva rinviata per la decisione all'udienza a trattazione scritta del g. 11.11.2025 in esito alla quale, sulle conclusioni depositate dal ricorrente nelle note scritte ex art. 127 ter cpc, è decisa come in epigrafe.
*
Il ricorso va accolto. L' non ha dimostrato, come suo onere, la debenza della sanzione, non CP_2
costituendosi in giudizio, né depositando in atti l'istruttoria compiuta nel corso del procedimento amministrativo. Nessuna prova quindi parte convenuta, che ne aveva l'onere, ha fornito della situazione di fatto che ha fondato l'emissione della ordinanza ingiunzione opposta.
Il ricorso deve pertanto trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del DM55/2014 e succ. mod..
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'esito della trattazione scritta dell'11.11.2025.
Il Giudice onorario
OS US
Firmato digitalmente