Sentenza 29 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 29/04/2025, n. 1598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1598 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1909/2020 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Matilde Boccia quale giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 1909/2020 R. Gen. Aff Cont., avente ad oggetto:
“Lesione personale”, vertente: TRA
nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), residente in [...] ed C.F._1 elett.te dom.ta in Frattamaggiore (Na) alla Via Roma n.25, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Cimino (c.f. dal quale è rapp.ta C.F._2
e difesa, giusta procura a margine dell'atto di citazione.
-parte attrice- CONTRO (p. Iva ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore (cf. CP_2
), con sede in Melito di Napoli (Na), alla via Toscana C.F._3 nr.40, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Azzarello (cf.
), presso il cui studio in Napoli, alla via Domenico C.F._4
Cimarosa nr.32, elettivamente domicilia, giusta separata procura ad litem da ritenersi congiunta all'atto di costituzione e ad esso apposta in calce ex art. 18, co. 5, DM. giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. giustizia n. 48/2013.
-parte convenuta-
CONCLUSIONI: Come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 9.01.2025 e come da comparse conclusionali e memorie di replica in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive e ciò in ossequio al dettato normativo di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., così come modificato con l. 69/2009.
n. 1909/2020 r.g.a.c. Pagina 1 di 11
1.Con atto di citazione notificato in data 11 febbraio 2020, la signora Pt_1 conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli Nord il
[...] [...] per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente Controparte_1 subiti in occasione di un infortunio occorsole il 19 dicembre 2017, alle ore 16:00 circa, presso il suddetto centro di riabilitazione, in Melito di Napoli alla via Toscana n.40. Segnatamente, l'attrice deduceva che, nelle indicate circostanze di tempo e luogo, si trovava in una stanza del nell'attesa di Controparte_1 compiere una terapia medica, senza alcuna assistenza da parte del personale medico e senza sedia a rotelle, nonostante soffrisse di una malattia scheletrica, l'artrite reumatoide, da oltre anni 16 con pregressa frattura somatica vertebrale. Più precisamente, esponeva che, nel sedersi su uno sgabello ivi presente, rovinava al suolo in quanto lo stesso era instabile. Lamentava che a seguito della predetta caduta, verificatasi nelle circostanze predette, aveva riportato la frattura scomposta diafisi femorale destra. Soccorsa dal personale del 118, veniva trasportata presso il P.O. S. Giuliano di Giugliano in Campania ove veniva stilato il referto n. 150058/17043562, e le venivano prescritti antibiotici ed antidolorifici. Rilevata la necessità di intervento chirurgico, veniva trasferita presso l' di Controparte_3
Napoli, ove in data 22/12/2017 veniva sottoposta ad intervento di riduzione e osteosintesi con chiodo endomidollare. In seguito, veniva ricoverata in data 28/12/2017 presso la clinica Hermitage Capodimonte spa con diagnosi frattura diafisaria femore dx con prognosi del medico inviante 60 giorni, come da cartella clinica n.1804/2017; veniva poi dimessa in data 26/02/2018 con esiti di frattura diafisaria femore destro trattata chirurgicamente con chiodo endomidollare in paziente affetta da artrite reumatoide;
seguivano numerose visite mediche e riabilitative. Imputando la responsabilità di quanto occorso alla convenuta struttura, alla stregua della presunzione legale di colpa del custode posta dall'art. 2051 cod. civ., nonché in subordine ex art. 2043 c.c. per danni contrattuali ed extracontrattuali da omessa custodia e negligenza, inviava al Centro medico Radar raccomandata ai fini del tentativo di bonario componimento nonché invito alla negoziazione assistita. Lamentando disattesi i rimedi di risoluzione stragiudiziale ante causam, citava la convenuta in epigrafe indicata a comparire innanzi l'intestato Tribunale all'udienza del 12.10.2020, per sentir: -dichiarare la responsabilità, del in persona del Controparte_1 legale rapp.te pro tempore per il danno e le lesioni subite dalla sig.ra Parte_1 all'interno della struttura sita in Via Toscana n.40 in Melito di Napoli ai CP_1 sensi dell'art. 2051 c.c. e in subordine ex art. 2043 c.c. per danni contrattuali ed extracontrattuali da omessa custodia e negligenza;
- condannare Controparte_1
[... in persona del legale rapp.te pro tempore al risarcimento delle lesioni personali subite da per danno biologico per € 100.000,00 e dei danni morali ed Parte_1 esistenziali subiti per l'ammontare di € 52.000,00 o di quella somma che si andrà a
n. 1909/2020 r.g.a.c. Pagina 2 di 11 N. 1909/2020 R.G.A.C.
determinare in corso di causa, anche a seguito di CTU medico legale che sin d'ora si reitera espressamente, oltre svalutazione monetaria, interessi, spese e competenze di causa e clausola di provvisoria esecuzione. Si costituiva la società come in epigrafe Controparte_1 rappresentata, contestando in toto la rivendicazione risarcitoria prospettata ex adverso. Preliminarmente la convenuta disconosceva la dinamica dell'evento dedotto, costitutivo della avanzata pretesa risarcitoria, in quanto eccepiva infedelmente e strumentalmente descritto, negando perciò ogni possibile responsabilità. Di contro, rappresentava che la in data 19 dicembre 2017 si trovava all'interno di una sala del Pt_1 [...] aspettando il proprio turno per sottoporsi ad una Controparte_1 terapia di fisiokinesiterapia, e che ivi era stata regolarmente accompagnata dal personale di servizio, essendo l'ambiente deputato all'attesa dei pazienti in turno per i trattamenti sanitari. Deduceva, ancora, che l'attrice era stata fatta accomodare su una normale sedia, pienamente conforme agli standard antiinfortunistici, ciò in attesa di essere “prelevata”, come di prassi, dal fisioterapista, per poi accedere all'interno della cabina/box dove sarebbe stata effettuata la terapia. Contestava, tuttavia, che l'attrice contravveniva a tali prescrizioni, di prelievo e accompagnamento personale del paziente, da parte del terapista e, di sua iniziativa, in modo del tutto arbitrario, senza neanche attendere la conferma del proprio turno, si alzava repentinamente dalla sedia, onde accedere velocemente alla cabina, che si era da poco liberata. Nel far ciò, cadeva sul pavimento. Pertanto, stante l'eccepita arbitrarietà del contegno, imprudente ed imprevedibile, la convenuta respingeva ogni addebito di responsabilità custodiale. All'uopo argomentava che la responsabilità ex art. 2051 c.c. invocata da parte istante a sostegno della sua pretesa, fosse basata su un'ipotetica quanto infondata mala gestio del custode. Eccepiva, nel caso specifico, che l'istante sosteneva la caduta al suolo causata dalla instabilità di uno sgabello sul quale era stata fatta accomodare. Di contro, diversamente da quanto esposto nell'atto introduttivo, smentiva che la fosse stata fatta accomodare su uno sgabello, e precisava gli Pt_1 ambienti deputati all'attesa dei pazienti dotati di sedie stabili, e idonee a sostenere il peso della paziente, e, soprattutto, in perfetto stato di manutenzione, oltreché pienamente conforme agli standard di sicurezza imposti dal D.lgs. 81/2008. Ribadiva che la caduta al suolo dell'attrice era stata determinata da un suo comportamento negligente, imprudente in quanto “concitato” e repentino, tale da determinare il venir meno del nesso tra la mancata diligenza rispetto alla “cosa” in custodia (il presunto sgabello instabile) e la verificazione dell'evento. Ancora, rilevava che la condotta dell'istante consentiva anche di evidenziare la strutturale assenza dei presupposti per una ipotetica invocazione di responsabilità aquiliana ex art.
n. 1909/2020 r.g.a.c. Pagina 3 di 11 N. 1909/2020 R.G.A.C.
2043 c.c., atteso che contestava le lesioni subite essere riconducibili unicamente al comportamento tenuto dall'istante. Contestava altresì il quantum della pretesa attorea, che eccepiva abnorme e sperequativo. Tanto premesso concludeva affinché: -disattesa ogni contraria richiesta, siccome totalmente destituita di fondamento, rigettare la domanda attorea. Disposta la trattazione scritta della presente controversia, secondo le modalità ex art.83, comma 7, lett.h) d.l. n.18/2020 (conv.in legge n.27/2020) come modificato dall'art. 221 D.L. 34/2020, concessi i termini di cui al sesto comma dell'art 183 c.p.c., il giudizio veniva rinviato all'udienza per la valutazione delle istanze istruttorie, del 15.07.21, poi differita al 13.9.21. Alla data da ultimo indicata rilevato che non risultavano depositate memorie istruttore da parte attrice, viste le richieste istruttorie avanzate da parte convenuta, ammessa la prova testimoniale come articolata dalla stessa, la causa veniva rinviata per l'espletamento all'udienza del 12.09.2022. Accolta nelle more l'istanza di parte attrice di rimessione in termini ai fini della articolazione dei mezzi istruttori, la causa veniva rinviata all'udienza cartolare del 31.10.22. Rilevato che parte attrice non ottemperava all'ordine disposto all'esito dell'udienza del 12.9.2022, il giudizio veniva rinviato per l'espletamento della prova testimoniale di parte convenuta per come articolata ed ammessa nell'ordinanza del 13.9.2021 all'udienza del 25.9.2023. Letta l'istanza di modifica e/o revoca di ordinanza istruttoria, depositata da parte attrice per asserita impossibilità di produrre il file eml a causa di malware compromittente il sistema, veniva fissata l'udienza del 6.3.2023 in contraddittorio tra le parti, ai fini della dimostrazione del deposito tempestivo ed effettivo da parte attrice delle memorie istruttorie. Ritenuta sussistente l'ipotesi della non imputabilità della causa per la mancata tempestiva produzione della memoria istruttoria ex art. 183 II termine c.p.c. con conseguente revoca di quanto disposto all'udienza del 13.9.2021, parte attrice veniva rimessa nei termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., fissando all'uopo l'udienza del 23.11.2023. Ritenuta ammissibile la prova testi come articolata nelle memorie delle parti, veniva fissata l'udienza istruttoria del 30.09.24. Alla data da ultimo indicata comparivano e venivano escussi la teste di parte attrice (nata a [...] il [...] e domiciliata Testimone_1 in Secondigliano (Na) alla Via del Cervino n.20, identificato con C.I.
e la teste di parte convenuta (nata a [...] il Numero_1 Testimone_2
29.5.1956 e domiciliata in Napoli alla Via G.A. Pasquale, identificato con
. All'udienza fissata in prosieguo prova del 24.10.24, veniva C.F._5 escussa da ultimo la teste di parte attrice (nato a [...] il Testimone_3
25.10.1969, identificato con /Patente di guida n. . Sciogliendo la Numero_1 riserva assunta all'udienza del 24/10/2024, ritenuta la controversia matura per la decisione, senza necessità di svolgimento di ulteriore istruttoria, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, in data 9.01.2025, trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
n. 1909/2020 r.g.a.c. Pagina 4 di 11 N. 1909/2020 R.G.A.C.
2. Sul merito. In linea generale rispetto alla domanda di risarcimento spiegata dall'attrice, giova precisare che la qualità di “custode” prescinde dalla titolarità della proprietà della cosa, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “Custode è chi abbia l'effettivo potere sulla cosa, e può perciò essere non solo il proprietario della cosa, ma anche il semplice possessore o anche il detentore della cosa. Detta custodia può far capo a più soggetti a pari titolo, o a titoli diversi, che importino tutti l'attuale (co)esistenza di poteri di gestione e di ingerenza. Il criterio di imputazione della responsabilità per i danni cagionati a terzi da cosa in custodia è la disponibilità di fatto e giuridica sulla cosa che comporti il potere - dovere di intervenire sulla cosa. Il requisito del potere - dovere di intervento qui non opera come fondamento di una presunzione di colpa, che, come detto, non è nella struttura della norma, ma come uno degli elementi per individuare la figura del custode” (Cass. civ. sez. III, 09/02/2004, n. 2422). È stato giustamente osservato che la responsabilità de qua si fonda su una relazione tra la cosa ed il custode, non già su un comportamento di quest'ultimo. La giurisprudenza ha, altresì, precisato che, ai fini della sussistenza della responsabilità, non è necessario che la cosa sia suscettibile di produrre danni di per sé, ovvero per suo intrinseco potere, essendo sufficiente che il danno si sia verificato nell'ambito del dinamismo connaturale alla cosa stessa, ovvero per l'insorgenza in questa di un meccanismo dannoso, anche se provocato da elementi esterni (sul punto cfr. Cass. nn. 4480/2001 e 5814/1998). Così ricostruita la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., ove una persona assuma di aver subito danni da una cosa in custodia altrui, essa sarà tenuta a provare in giudizio solo l'esistenza del rapporto di causalità fra la cosa e l'evento, spettando, invece, al convenuto l'onere di dimostrare il caso fortuito. La nozione di caso fortuito viene intesa nel senso più ampio, rientrando in essa sia il fatto del terzo che abbia avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno (Cass. n. 10556/1998) sia la colpa del danneggiato (Cass. n. 5578/2003), purché intervengano, nella determinazione dell'evento dannoso, con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità (Cass. n. 4237/1990).
Riguardo, in particolare, al comportamento colposo del danneggiato si è affermato che “allorché peraltro la cosa svolge solo ruolo di occasione dell'evento ed è svilita a mero tramite del danno in effetti provocato da una causa ad essa estranea, che ben può essere determinata dallo stesso comportamento del danneggiato, si verifica il cd. fortuito incidentale, idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il danno. Il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno, estraneo alla cosa, va ovviamente adeguato alla natura della cosa ed alla sua pericolosità, nel senso che tanto
n. 1909/2020 r.g.a.c. Pagina 5 di 11 N. 1909/2020 R.G.A.C.
meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo (costituente fattore esterno) nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno ed escludere dunque la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c.” (Cass. n. 584/2001). In altri termini il fatto che una persona agisce come membro di un determinato gruppo sociale comporta l'assunzione della responsabilità di saper riconoscere ed affrontare determinati pericoli secondo lo standard di diligenza e capacità del gruppo, dunque la condotta stessa potrà rilevare ai fini del concorso nella causazione dell'evento ai sensi dell'art. 1227 c.c., secondo le circostanze del caso da apprezzarsi dal giudice di merito e incensurabili in sede di legittimità purché congruamente e logicamente motivate (Cass., 22.3.2011, n. 6550). Venendo al caso in esame, l'attrice ha invocato la responsabilità della convenuta per negligenza ed imperizia nell'adempimento dell'obbligazione di assistenza fornita, il centro convenuto in giudizio, dal canto suo, ha resistito eccependo che nessun inadempimento vi era stato e che l'evento lesivo fosse imputabile all'imprudente condotta della paziente. Occorre innanzi tutto precisare che la responsabilità della struttura sanitaria per i danni subiti al suo interno dal paziente va ricondotta alla responsabilità contrattuale in quanto tra il paziente e la struttura sanitaria, nel momento stesso del ricovero, si perfeziona un contratto atipico di assistenza sanitaria che determina il sorgere in capo alla struttura sanitaria dell'obbligo di eseguire una serie di prestazioni in favore del paziente: sicuramente quelle di natura medica, e lato sensu di ospitalità alberghiera, ma anche, alla luce di quanto disposto dall'art. 1374 c.c., la prestazione di assistenza e protezione. L'obbligo di protezione e vigilanza sul paziente non postula il suo assoggettamento a trattamento sanitario obbligatorio, né la sua incapacità di intendere e di volere, ma deriva direttamente dal contratto atipico in essere tra le parti e la sua misura e il suo concreto atteggiarsi variano in relazione alle specifiche circostanze del caso concreto, e “sarà tanto più stringente, quanto maggiore è il rischio che il degente possa causare danni, o patirne” (così Tribunale di Milano sentenza 9 aprile 2019 n. 3513, cui si rinvia per relationem per una compiuta disamina della problematica affrontata;
cfr. anche Cass. 22 ottobre 2014 n. 22331 nonché Cass. 16 maggio 2014 n. 10832, relativa ad un paziente psichiatrico). Quanto al riparto dell'onere della prova in relazione ai danni subiti per effetto della violazione di tale obbligo di protezione e vigilanza occorre sottolineare che, in applicazione dell'art. 1218 c.c. -a fronte della prova da parte del paziente del suo inserimento nella struttura e del verificarsi dell'evento lesivo nel periodo di degenza presso la struttura e dell' allegazione dell'inadempimento della struttura medesima-, è quest'ultima a dover provare di avere nell'esecuzione n. 1909/2020 r.g.a.c. Pagina 6 di 11 N. 1909/2020 R.G.A.C.
della prestazione adottato la diligenza idonea ad impedire il fatto e dunque di aver adeguatamente vigilato sul paziente ed adottato tutte le cautele idonee al caso concreto ed alla relativa situazione. Dunque, nella specie va osservato che sotto il profilo dell'inquadramento giuridico della fattispecie in esame, il ricovero del paziente nella struttura sanitaria, determina la conclusione di un contratto di natura atipica, incentrato su una prestazione complessa a favore dell'ammalato che può, sinteticamente, definirsi di "assistenza sanitaria". Nell'ambito di tale rapporto atipico assumono rilievo, oltre alle prestazioni mediche, quelle di carattere "latu senso" alberghiero e le obbligazioni accessorie di sicurezza e/o protezione. Ne deriva quindi che la responsabilità della struttura nei confronti del paziente che ha subito lesioni a seguito di caduta all'interno di essa ha natura contrattuale, sicché è alla disciplina dell'obbligazione che si deve aver riguardo, per regolare le conseguenze dell'inadempimento (art. 1218 c.c.). Ai 'Fini della ripartizione dell'onere probatorio, si afferma che il paziente debba abitualmente provare solo l'avvenuto inserimento nella struttura e che il danno si sia verificato durante il tempo in cui egli si trovi inserito nella struttura (sottoposto alle cure o alla vigilanza del personale della struttura), mentre spetta alla controparte dimostrare di avere adempiuto la propria prestazione con la diligenza idonea ad impedire il fatto" (Cass. Sez. 3, sent. n. 10832 del 2014). La S.C. ha evidenziato che, ricorrendo in casi siffatti una ipotesi "di «culpa in vigilando», l'avverarsi stesso dell'evento costituisce in tesi prova dell'esistenza del nesso di causa tra la condotta omissiva ed il danno", potendo la struttura sanitaria esonerarsi da responsabilità "dimostrando di avere tenuto una condotta diligente", consistita "in una adeguata sorveglianza del degente" (Cass. Sez. 3, sent. n. 22331 del 2014). Si è anche evidenziato che, ricorrendo in casi siffatti una ipotesi "di «culpa in vigilando», come del resto in qualsiasi ipotesi di colpa omissiva consistita nel non avere impedito un evento che si era obbligati ad impedire, l'avverarsi stesso dell'evento costituisce in tesi prova dell'esistenza del nesso di causa tra la condotta omissiva ed il danno", potendo la struttura sanitaria esonerarsi da responsabilità "dimostrando di avere tenuto una condotta diligente", consistita "in una adeguata sorveglianza del degente" (Cass. Sez. 3, sent. n. 22331 del 2014). Questi principi non sono contraddetti dai più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità medica, essendosi ritenuto che, in tale settore, si delinei "un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle. Il primo, quello relativo all'evento dannoso, deve essere provato dal creditore/danneggiato, il secondo, relativo alla possibilità di adempiere, deve essere provato dal debitore/danneggiante", chiamato, in particolare, a dimostrare "che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile la prestazione (fatto estintivo del diritto)" (così, in motivazione, Cass.
n. 1909/2020 r.g.a.c. Pagina 7 di 11 N. 1909/2020 R.G.A.C.
Sez. 3, sent. 26 luglio 2017, n. 18392, Rv. 645164-01; nello stesso senso anche Cass. Sez. 3, sent. 4 novembre 2017, n. 26824, non massimata;
Cass. Sez. 3, sent. 7 dicembre 2017, n. 29315, Rv. 646653-01; Cass. Sez. 3, sent. 15 febbraio 2018, n. 3704, Rv. 647948- 01; Cass. Sez. 3, ord. 23 ottobre 2018, n. 26700, Rv. 651166-01, nonché, da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. 11 novembre 2019, n. 28991, Rv. 655828-01). Nel giudizio civile di danno trova applicazione, sotto il profilo del nesso di causalità, la regola probatoria del "più probabile che non". Essa - anche denominata come regola della "preponderanza dell'evidenza" - costituisce, in realtà, la "combinazione di due regole: la regola del «più probabile che non» e la regola della «prevalenza relativa» della probabilità". Come è stato osservato, di recente, dalla S.C. la regola del "più probabile che non", in particolare, "implica che rispetto ad ogni enunciato si consideri l'eventualità che esso possa essere vero o falso, ossia che sul medesimo fatto vi siano un'ipotesi positiva ed una complementare ipotesi negativa", sicché, tra queste due ipotesi alternative, "il giudice deve scegliere quella che, in base alle prove disponibili, ha un grado di conferma logica superiore all'altra: sarebbe infatti irrazionale preferire l'ipotesi che è meno probabile dell'ipotesi inversa". In altri termini, l'affermazione della verità dell'enunciato implica "che vi siano prove preponderanti a sostegno di essa: ciò accade quando vi sono una o più prove dirette - di cui è sicura la credibilità o l'autenticità - che confermano quell'ipotesi, oppure vi sono una o più prove indirette dalle quali si possono derivare validamente inferenze convergenti a sostegno di essa". Per parte propria, la regola della “prevalenza relativa” della probabilità rileva - quanto al nesso causale, nel caso di cd. "multifattorialità" nella produzione di un evento dannoso (ovvero quando all'ipotesi, formulata dall'attore, in ordine all'eziologia dell'evento stesso, possano affiancarsene altre) – allorché "sullo stesso fatto esistano diverse ipotesi, ossia diversi enunciati che narrano il fatto in modi diversi, e che queste ipotesi abbiano ricevuto qualche conferma positiva dalle prove acquisite al giudizio", dovendo, invero, essere prese in considerazione "solo le ipotesi che sono risultate «più probabili che non», poiché le ipotesi negative prevalenti non rilevano". Orbene, ricorrendo tale evenienza, vale a dire se "vi sono più enunciati sullo stesso fatto che hanno ricevuto conferma probatoria, la regola della prevalenza relativa implica che il giudice scelga come «vero» l'enunciato che ha ricevuto il grado relativamente maggiore di conferma sulla base delle prove disponibili" (cfr., al riguardo, nuovamente Cass. Sez. 3, ord. 13872 del 2020, cit.). Quello che viene, così, a delinearsi è, dunque, un modello di "certezza probabilistica", nel quale "il procedimento logico-giuridico" da seguire "ai fini della ricostruzione del nesso causale" implica che l'ipotesi formulata vada verificata "riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e nel contempo di esclusione di altri possibili n. 1909/2020 r.g.a.c. Pagina 8 di 11 N. 1909/2020 R.G.A.C.
alternativi) disponibili in relazione al caso concreto (c.d. probabilità logica o baconiana)", nel senso, cioè, che in tale "schema generale della probabilità come relazione logica va determinata l'attendibilità dell'ipotesi sulla base dei relativi elementi di conferma (così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. n. 576 del 2008, cit., nello stesso senso, più di recente, Cass. Sez. 3, sent. 20 febbraio 2015, n. 3390, Rv. 634481-01; Cass. Sez. 3, ord. 29 gennaio 2018, n. 2061, non massimata, Cass. Sez. 3, ord. n. 23197 del 2018). La nozione di probabilità "logica", si distingue, dunque, dalla probabilità "quantitativa" (i cui concetti e calcoli poco si prestano a essere applicati al ragionamento sulle prove), "riferendosi al grado di conferma che l'ipotesi, relativa all'efficienza eziologica della condotta del preteso danneggiante a cagionare l'evento di danno lamentato dall'asserito danneggiato, riceve sulla base delle inferenze tratte dagli elementi di prova disponibili" (così Cass. Sez. 3, ord.n. 13872 del 2020, cit.). Nel caso di specie, il Tribunale ritiene che sussista il nesso di causalità tra l'evento caduta del paziente e la condotta omissiva del centro riabilitativo, atteso che "in qualsiasi ipotesi di colpa omissiva consistita nel non avere impedito un evento che si era obbligati ad impedire, l'avverarsi stesso dell'evento costituisce in tesi prova dell'esistenza del nesso di causa tra la condotta omissiva ed il danno". Tuttavia, la sussistenza del nesso di causalità non si traduce automaticamente in un'affermazione della responsabilità della struttura convenuta, atteso che quest'ultima, ai 7 sensi dell'art. 1218 c.c., può andare esente da responsabilità, qualora dimostri di avere tenuto una condotta diligente, consistita "in una adeguata sorveglianza del degente" (Cass. Sez. 3, sent. n. 22331 del 2014). Il Tribunale ritiene che, nel caso di specie, il convenuto abbia fornito detta prova liberatoria. Invero, dall'esame della documentazione medica versata in atti, si evince che la paziente era affetta “artrite reumatoide, con pregressa frattura somatica vertebrale” che, pur avendo difficoltà deambulatorie, manteneva la posizione da seduta;
che non vi fossero prescrizioni mediche che richiedessero protezioni specifiche. Pertanto, posto che la circostanza è rimasta indimostrata, comunque, alcuna responsabilità può essere imputata al centro per il mancato utilizzo di sedie con protezioni, atteso che: 1) non vi erano indicazioni mediche al riguardo;
2) la paziente era in grado di mantenere la posizione seduta. Inoltre, all'esito delle dichiarazioni rese dai testi ed in particolare dalla teste di parte convenuta si è evinto che al momento del sinistro, fosse presente assistente socio sanitaria che sorvegliava la paziente. Sul punto la teste escussa all'udienza del 30.9.24, ha Testimone_2 dichiarato mediante propalazioni intrinsecamente attendibili e coerenti:
“Confermo la data del 19.-12.2017 la sig.ra si sottoponeva ad un ciclo di fisioterapie Pt_1 presso il nostro centro, quella era la nona seduta;
la mia collega l'ha accompagnata nel
n. 1909/2020 r.g.a.c. Pagina 9 di 11 N. 1909/2020 R.G.A.C.
box per fare la fiosterapia, la collega;
altro personale penso l'abbia Controparte_4 accompagnata nella sala d'attesa dotata di sedie con schienali;
L'accesso a tale sala d'aspetto è consentita al solo paziente, salvo problemi di deambulazione che necessitano di accompagnamento;
Io personalmente ricordo di aver detto alla che era prossimo Pt_1
a liberarsi il box dove si sarebbe sottoposta alla fisioterapia;
nella consuetudine avviene che il personale che somministra la fisoterapia chiama la paziente per indirizzarla al box e l'accompagnamo al box;
Dopo che io le avevo detto che il box a lei destinato si stava per liberare, vidi la che si alzava e senza attendere la nostra presenza si alzava per Pt_1 dirigersi verso il box a lei destinato, era quasi arrivata vicino al box e cadde;
ci ha preceduto ed è caduta;
preciso che la sig.ra quando veniva al centro ricordo di non aver visto che disponesse di alcun dispositivo di ausilio per deambulare.(cfr. verbale del 30.9.24). Di contro, risulta inverosimile quanto dichiarato dalla teste di parte attrice,
vicina di casa dell'attrice, alla medesima udienza Testimone_1 istruttoria atteso che ha reso dichiarazioni contrastanti con la prospettazione attorea : “confermo quanto mi chiedete ero anch'io presente presso il centro, sopraggiunta con mezzi propri, so che doveva sottoporsi a fisioterapie;
Pt_1 avevo già terminato la mia fisioterapia quando l'ho vista;
stava seduta su uno sgabello senza schienale, mentre stavamo parlando lo sgabello le è scivolato da sotto e la sig.ra è caduta al suolo;
è arrivato subito un dottore che ha detto di non muoverla e che si era rotto il femore;
è arrivata la figlia che ha seguito la nell'autoambulanza “. Pt_1
A ben vedere la teste ha riferito che la signora sarebbe caduta in Pt_1 fase di stasi, ovvero che lo sgabello le sarebbe scivolato da sotto;
di contro, l'attrice nell'atto introduttivo riferiva di una caduta nel mentre era intenta a sedersi. Altresì risultano essere irrilevanti le propalazioni dell'ulteriore teste di parte attrice le quali si appalesano contraddittorie rispetto alla prospettazione attorea e alle risultanze processuali. Ed invero la , figlia Testimone_4 dell'attrice, dichiarava de relato actoris: “non ho assistito al fatto mi hanno chiamato quelli del centro ho trovato mia madre a terra con le persone interno;
mia madre mi riferiva che si stava sedendo e sono caduta;
mia madre non l'ho rinvenuta nella sala d'aspetto ma appena dove stava facendo le terapie;
era una stanzetta;
era a terra tra l'ambulatorio e il corridoio, quasi fuori alla stanzetta;
mia madre mi ha detto che voleva sedersi ed è caduta, ricordo di aver visto uno sgabello nell'angolino uno sgabello nella stanza dove lei già aveva fatto la prima terapia””(cfr. verbale udienza istruttoria del 24.10.24). A ben vedere, unica circostanza rilevante riferita dalla figlia dell'attrice si appalesa nell'aver riferito di aver rinvenuto la madre a terra tra l'ambulatorio ed il corridoio, ovvero riferendo circostanze sostanzialmente coincidenti con quanto sostenuto dal centro medico convenuto, ovvero che la caduta sia avvenuta in luogo e con modalità differenti da quanto assunto dalla stessa attrice. Appare evidente, da tale dinamica del sinistro, che l'evento non fosse prevedibile ed evitabile dai sorveglianti della convenuta struttura, atteso n. 1909/2020 r.g.a.c. Pagina 10 di 11 N. 1909/2020 R.G.A.C.
che ad aver determinato la caduta dell'istante è stato un movimento improvviso e, dunque, imprevedibile della paziente. Pertanto, la domanda attorea va rigettata. Alcun rilievo dirimente a parere della scrivente avrebbe avuto l'espletamento di una CTU, atteso che essa si pone quale elemento di completamento agli atti e documenti offerti dalla parte attrice, la quale, non ha offerto a ben vedere all'interprete sulla scorta della sua prospettazione e sulla scorta delle risultanze istruttorie, prova della dinamica dedotta in giudizio. Ed invero “La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti
o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, con la conseguenza che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume.” (cfr.Cass.Civ. Sez. 3, Sentenza n. 3191 del 14/02/2006 (Rv. 590615 - 01). Pertanto, alla luce delle evidenziate incongruenze la domanda deve ritenersi infondata, non avendo l'attrice fornito convincente prova -al cui onere è soggetto, ex art. 2697 cod. proc. civ.- Sulle spese di lite;
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza, ex art. 92, comma 1, cod. proc. civ. e vengono liquidate come da dispositivo, in relazione al valore della controversia così come dichiarato dall'attrice al momento della domanda e d'ufficio in difetto di nota specifica, in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014.
P.Q.M
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del G.M., Dott.ssa Matilde Boccia, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1909/2020 R.G.A.C., ogni contraria istanza disattesa e questione assorbita, così provvede:
-Rigetta tutte le domande proposta dalla parte attrice;
- Condanna, parte attrice alla refusione delle spese di lite in favore della convenuta parte in persona del l.r.p.t., che si liquidano in euro 3.809,00 per compensi professionali, oltre spese genarli al 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, Così deciso in Aversa, 22/04/2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Matilde Boccia)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
n. 1909/2020 r.g.a.c. Pagina 11 di 11