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Sentenza 5 luglio 2025
Sentenza 5 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 05/07/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Perugia
SEZIONE CIVILE
R.G. 76/2024
La Corte D'Appello di Perugia, sezione civile, in persona dei magistrati: dott. Claudio Baglioni Presidente dott.ssa Francesca Altrui Consigliere dott.ssa Arianna De Martino Cons. relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
LIBRATTI VALERIO elettivamente domiciliato in Perugia, via Caporali 19 presso lo studio del difensore appellante e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
PALTRINIERI VINCENZO elettivamente domiciliato in CORSO VANNUCCI 30
PERUGIA presso lo studio dell'AVV. MASSIMO LIPPARINI appellato
CONCLUSIONI: per parte appellante: in via principale, in accoglimento del presente gravame ed in completa riforma della sentenza impugnata richiamata in epigrafe, rigettare, per i motivi esposti le domande tutte formulate da nel giudizio di primo grado;
Controparte_2
- in via gradata, accertato il concorso di colpa della danneggiata, escludere o ridurre di conseguenza l'ammontare delle somme eventualmente dovute;
- Con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio. per parte appellata: Respingere nel miglior modo il gravame avversario siccome infondato in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte nella retroestesa narrativa.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 20/2024 del Tribunale di Spoleto è stata accolta la domanda di
[...]
diretta ad ottenere dalla convenuta , in surrogazione ai Controparte_1 Parte_1
sensi dell'art. 1916, c. 1 c.p.c. dei diritti dei propri assicurati Parte_2
ed il risarcimento del danno da costoro patito in
[...] Parte_3
conseguenza di un incendio verificatosi a causa di uno sbalzo di tensione della rete elettrica in un fabbricato adibito a stalla sito in località Campore, comune di Scheggino.
Il giudice di primo grado ha ritenuto che l'incendio trovasse il proprio antecedente causale nel malfunzionamento del conduttore di neutro della rete elettrica pubblica gestita da ed ha disatteso la tesi della convenuta secondo cui il fatto era Controparte_3
imputabile alla responsabilità, quantomeno concorrente, dei danneggiati per la presenza di lampade prive di protezione antincendio e per la mancata adozione di un interruttore di tensione.
Avverso tale decisione, con atto di citazione notificato il 29.01.2024, ha proposto appello chiedendo la riforma, con il rigetto delle avverse Parte_1
pretese.
pag. 2/11 Con il primo motivo è stato contestato il travisamento delle risultanze della CTU nonché la violazione di legge in materia di onere della prova con riferimento alla presenza delle protezioni alle lampade, deducendo che il danno è stato causato non dalla sovratensione, ma dall'incendio cagionato dallo scoppio di una lampada e dalla conseguente fuoriuscita dei lapilli incandescenti, caduti a contatto con la paglia. Se le lampade presenti all'interno della stalla dell'assicurata fossero state del tipo prescritto in maniera obbligatoria dalla norma CEI per le strutture adibite ad uso agricolo l'evento in questione sarebbe stato evitato. Inoltre non era onere di dimostrare Parte_1
l'assenza dei presidi antincendio sulle lampade, prova che in ogni caso sarebbe stata fornita.
Con il secondo motivo è stata contestata l'errata interpretazione dell'art. 2050 c.c. e della norma tecnica di riferimento: il giudice avrebbe errato nel ritenere dovuta da parte del distributore l'installazione di un “relais” o “interruttore di massima tensione” al punto di consegna dell'energia poiché le norme CEI non lo prevedono, ed anzi stabiliscono che l'onere di proteggere l'impianto è a carico dell'utente stesso.
Con il terzo motivo è stata contestata la liquidazione del danno, essendo stato applicato il principio di non contestazione, benché la stima dei danni da parte di sia CP_1
avvenuta in assenza di qualsiasi contraddittorio con . Parte_1
Inoltre, ad avviso dell'appellante, il Tribunale avrebbe errato a liquidare le somme imputate a rivalutazione e interessi facendole decorrere dalla data del pagamento e non dell'accertamento senza che ciò sia stato espressamente richiesto.
L'appellata compagnia di assicurazioni, costituendosi in giudizio in data 12.9.2024, ha chiesto il rigetto dell'appello, osservando che la mancanza dei presidi di protezione dei corpi illuminanti non avrebbe avuto alcuna incidenza causale nella propagazione dell'incendio, essendo tali presidi destinati ad evitare l'intrusione dall'esterno verso l'interno di particelle solide e liquide. Ha dedotto che le indagini hanno indicato pag. 3/11 chiaramente che il distributore è tenuto a garantire la continuità del conduttore di neutro, quindi la sentenza impugnata ha correttamente applicato i parametri ex art. 2050 c.c.
Controparte, inoltre, non ha specificatamente contestato i danni conseguenza dall'incendio patiti dagli assicurati, né puntualmente contestato la stima delle somme necessarie a ristorarli, limitandosi a dolersi dell'eccessività dell'importo indennizzato, senza chiarire rispetto a quale parametro l'avversa quantificazione – avvenuta mediante una perizia svolta in contraddittorio con i danneggiati – sarebbe eccessiva.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., all'esito del deposito delle comparse conclusionali e repliche.
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Va innanzitutto chiarito che non è contestato che nelle circostanze di tempo e di luogo indicate dalla si sia verificato un fenomeno di sovratensione della rete elettrica. CP_1
L'appellante contesta da un lato che vi sia stato un difetto di manutenzione della suddetta rete, dall'altro la mancanza di nesso causale fra presunto inadempimento e danno, anche a causa della condotta colposa del danneggiato, che non avrebbe adottato lampade a norma per i capannoni agricoli.
Per una questione di ordine logico va esaminato prima il secondo motivo di appello.
Il soggetto esercente un'attività pericolosa, quale certamente è la produzione e distribuzione di energia elettrica, è tenuto al risarcimento del danno subito dal danneggiato, a meno che non provi di aver adottato tutte le misure idonee ad evitarlo. Se dunque il danneggiato ha l'onere di provare il nesso eziologico tra l'evento dannoso e l'attività pericolosa, il danneggiante deve dimostrare di aver adottato ogni cautela e di essersi avvalso delle tecniche di prevenzione più idonee per evitare il danno.
Nel caso di specie la ha prodotto in giudizio la perizia dell'ing redatta su CP_1 Per_1
incarico della procura di Spoleto, nella quale è stato accertato che “la notte fra il 22 e il
pag. 4/11 23 luglio 2017, su una linea aerea di distribuzione dell'energia elettrica si e interrotto il conduttore di neutro, a causa della bruciatura di un connettore a perforazione di isolante. In seguito all'interruzione gli apparecchi utilizzatori monofase sono stati sottoposti a sovratensione che li ha danneggiati gravemente.
Nel ricovero per animali della era installato un Parte_4
impianto elettrico, i cui apparecchi utilizzatori erano un faretto e una centralina di gestione di videosorveglianza. Almeno una delle due apparecchiature è esplosa incendiando la paglia sul pavimento. Data la natura del combustibile di primo innesco,
e visto che l'attività non era presidiata, il fuoco si è sviluppato rapidamente devastando
l'ambiente, uccidendo gli animali e consumando la struttura lignea di supporto. Il ricovero, inagibile, deve essere demolito”.
Proseguendo nell'elaborato l'ingegnere afferma che il gestore della rete elettrica è tenuto alla manutenzione dell'impianto affinché esso resti in stato di piena funzionalità, sicurezza e stato di conservazione. Tale manutenzione viene svolta sia a scadenze periodiche e programmate che al bisogno, quando cioè si rileva una criticità. Poiché la prevenzione del rischio “interruzione del conduttore di neutro” non è agevole, data anche l'estensione della rete, l'alternativa è adottare strumenti di protezione. La soluzione, ad avviso del consulente, potrebbe essere quella di installare un relais di massima tensione che disconnette l'utenza nel caso che la tensione superi del 10% il valore nominale. Analogamente a quanto avviene in ogni contatore fino a 15 kW in
Italia, dove un relais di massima potenza interrompe l'erogazione se l'utente supera del
10% la potenza contrattuale, si potrebbe equipaggiare il contatore con un relais di massima tensione che disconnette l'utenza nel caso che la tensione superi del 10% il valore nominale.
L'ing. osserva che il Distributore, per politica aziendale, non adotta misure di Per_1
protezione di tipo elettrico, e ciò è per certi versi consentito sulla base della norma CEI
pag. 5/11 0-21 che afferma che “non sono adottate misure di protezione di tipo elettrico contro
l'interruzione di uno o più conduttori di fase o del conduttore di neutro. Il Distributore
è comunque tenuto a mantenere la continuità del conduttore di neutro, evitando che gli apparecchi monofase degli utenti possano essere alimentati in serie tra due fasi”.
Il perito afferma che “il Distributore sfrutta la prima parte della prescrizione, che è a suo vantaggio, perché gli consente di evitare l'adozione di una protezione di tipo elettrico;
nel contempo, però, non ottempera alla seconda parte, troppo onerosa, che gli impone di garantire la continuità del conduttore di neutro. Egli accetta l'onere
(probabile) di corrispondere risarcimenti in caso di danni provocati da episodi come quello di specie, piuttosto che affrontare il costo (certo) dell'adozione di relais di massima tensione su tutti i contatori. Si tratta comunque di una decisione presa in base
a criteri di mera convenienza, che non liberano dalle responsabilità che si ha nei confronti della conduzione in sicurezza della rete;
di più, questo criterio non può essere applicato nei confronti della sicurezza delle persone”.
In effetti la difesa di interpreta l'ultima parte della citata norma CEI 0- Controparte_3
21 (secondo cui la protezione dei singoli impianti è a carico degli utenti) al fine di dimostrare che dovrebbe essere l'utente che intende proteggere il proprio impianto dal rischio di sovratensione a dotarlo di un relais.
In realtà, dati i principi in tema di gestione di un'attività pericolosa, con il correlato dovere di manutenzione e monitoraggio al fine di evitare il danno (che peraltro discenderebbe anche dalla disciplina delle cose in custodia ex art. 2051 c.c.) non si può addossare al cliente finale l'obbligo di adottare misure di protezione specifiche per tutelarsi dal rischio di interruzione del neutro. Imporre tale onere al cliente finale significherebbe infatti presumere che l'esercente l'attività professionale di erogazione di energia elettrica non sia in grado di mantenere in efficienza il sistema, sovvertendo completamente i principi alla base della normativa in precedenza richiamata.
pag. 6/11 Oltretutto, la norma CEI, nel paragrafo citato dall'appellante e dal ctu, che è intitolato
“eliminazione dei guasti”, richiama il fatto che le protezioni adottate dal distributore per la rete non hanno lo scopo di proteggere gli impianti dell'utente, protezione che è a carico dell'utente stesso. Tale previsione però certo non esclude che il guasto nelle rete che determini sbalzi di tensione e sovracorrenti danneggiando persone o cose di proprietà dell'utente, diverse dall'impianto, obblighi il responsabile dell'evento dannoso e risarcire i danni, come accade in tutte le ipotesi di responsabilità civile verso terzi.
Con Ordinanza del 19/05/2022, n. 16170 la sezione VI Civile della Corte di Cassazione ha precisato che la presunzione di responsabilità contemplata dall'art. 2050 c.c. per attività pericolose può essere vinta solo con una prova particolarmente rigorosa, e cioè con la dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno: pertanto non basta la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma occorre quella positiva di avere impiegato ogni cura o misura volta ad impedire l'evento dannoso, di guisa che anche il fatto del danneggiato o del terzo può produrre effetti liberatori solo se per la sua incidenza e rilevanza sia tale da escludere, in modo certo, il nesso causale tra attività pericolosa e l'evento e non già quando costituisce elemento concorrente nella produzione del danno, inserendosi in una situazione di pericolo che ne abbia reso possibile l'insorgenza a causa dell'inidoneità delle misure preventive adottate. Principio confermato, anche più di recente, da Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 28/03/2025, n. 8224.
L'appellante pertanto, per andare esente da responsabilità non può sostenere che non fosse a suo carico l'onere di mantenere l'impianto in stato di ottimale funzionamento addossando al cliente il rischio dell'evento dannoso.
Oltretutto, è fallace la tesi secondo cui il distributore dovrebbe rispondere dei danni da sovratensione ma non dell'incendio; l'incendio è stato causato dallo sbalzo di tensione derivante dall'interruzione del neutro, a causa del probabile surriscaldamento e quindi pag. 7/11 scoppio di un apparecchio elettrico sito nella stalla. La mancata continuità del neutro – per la quale il distributore assume per legge una posizione di garanzia – è diretto antecedente causale dell'incendio, che non si sarebbe verificato se l'apparecchio elettrico esploso non fosse stato surriscaldato dalla tensione eccessiva nella rete.
Dell'evento dannoso deve rispondere l'appellante in base agli ordinari criteri di causalità sia materiale che giuridica, essendo il surriscaldamento di un corpo illuminante
(o di una apparecchiatura elettrica in genere) una conseguenza nient'affatto imprevedibile, ma anzi altamente probabile e frequente, dello sbalzo di tensione elettrica.
Venendo ora ad esaminare il primo motivo di appello, anch'esso è infondato in quanto non vi è prova di un concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso.
[... Innanzitutto il ctu ha verificato che la norma tecnica citata in primo grado da
(CEI EN 60529) classifica e valuta il grado di protezione fornito dagli CP_3
involucri meccanici dell'apparecchiatura contro l'intrusione (quindi dall'esterno verso l'interno) di particelle solide e liquide e non fornisce nessuna indicazione circa una qualche protezione verso l'ambiente in cui l'apparecchio si trova. Non si tratta quindi di una previsione specifica che imponga l'obbligo di installare un particolare tipo di lampada nei capannoni ad uso agricolo. Il ctu ha autonomamente verificato che esiste altra norma tecnica, la CEI 64/8 parte 7 - Strutture adibite ad uso agricolo o zootecnico , che richiede, per gli “ambienti a maggior rischio d'incendio”, che gli apparecchi d'illuminazione con lampade che, in caso di rottura, possono proiettare materiale incandescente, quali ad esempio le lampade ad alogeni e ad alogenuri, siano del tipo con schermo di sicurezza.
Si osserva innanzitutto che non vi è prova che la lampada in uso al momento dell'incendio fosse priva dello schermo di sicurezza, essendo stata prodotta la sola foto pag. 8/11 di un lampione /lanterna privo di vetri e di lampadina, foto successiva all'incendio che nulla prova circa la condizione precedente dell'oggetto.
Oltretutto, il dato dirimente per escludere il concorso di colpa del danneggiato è che l'ing. ha stabilito che nella stalla erano presenti un faretto ed una centralina di Per_1
gestione di videosorveglianza e che almeno una delle due apparecchiature è esplosa, senza poter affermare con certezza quale delle due o se entrambe.
Lo stesso ctu nominato in sede civile, ha affermato che “non può dirsi con Per_2
certezza se la sovratensione abbia poi portato all'esplosione dei corpi illuminanti o di qualche altra apparecchiatura”.
Vi è quindi un dubbio sulla concreta riconducibilità causale del sinistro all'esplosione dell'una o dell'altra apparecchiatura presente nella stalla, con la conseguenza che non vi
è alcuna certezza che con una lampada rispondente alle norme tecniche sopra indicate dall'appellante l'evento dannoso sarebbe stato evitato.
Non avendo l'appellante fornito la prova che il creditore-danneggiato avrebbe potuto evitare i danni dei quali chiede il risarcimento, usando l'ordinaria diligenza, vedi anche
Cass civ., Sez. I, Ordinanza, 04/09/2023, n. 25712, il motivo di appello va rigettato.
Con riferimento al terzo motivo di appello si lamenta, essenzialmente, che la quantificazione del danno indennizzato all'azienda agricola è eccessiva e che non è avvenuta in contraddittorio.
Con riguardo al profilo dell'onere probatorio deve sottolinearsi che l'assicuratore che ha pagato deve dimostrare: a) che l'assicurato ha subito un danno della medesima natura di quello indennizzato dall'assicuratore; b) che la stima di tale danno, compiuta con le regole del diritto civile, è pari o superiore all'indennizzo pagato all'assicurato. ha prodotto numerosi documenti, richiamati anche nella sentenza impugnata CP_1
(doc. n. 9, n. 17 e n. 18 e da n. 29 a n. 38, allegati all'atto di citazione), utilizzati per il risarcimento del sinistro, tenendo conto anche delle quote di coassicurazione in forza di pag. 9/11 diverse polizze. Avverso tali documenti non ha mosso contestazioni Controparte_3
specifiche, cosicché essi possono essere posti alla base della decisione in quanto le somme che l'assicurazione ha dimostrato di aver pagato sono state determinate all'esito di un iter conforme alle condizioni di assicurazione che non è stato oggetto di censure espresse e contestazioni puntuali quanto al calcolo delle singole voci di danno.
Certamente corretta è stata poi la qualificazione del credito risarcitorio (nella cui posizione l'assicuratore si è surrogato) quale credito di valore. L'assicuratore succede a titolo particolare nel credito dell'assicurato verso il danneggiato e ha diritto quindi di vedere integrata la somma erogata della maggiorazione corrispondente alla svalutazione monetaria successivamente intervenuta, la quale può essere liquidata anche "ex officio"
(Cass. n. 11112/1994).
Considerato che la liquidazione è avvenuta tramite due versamenti, rispettivamente di €
98.686,41 in data 18.7.2018 (doc. n. 23, all. atto di citazione) e di € 81.766,92 in data
11.7.2018 (doc. n. 24, all. atto di citazione), la sentenza ha riconosciuto ad a CP_1
titolo di rivalutazione e interessi, l'importo di € 23.241,97 in relazione al primo versamento e l'importo di € 19.248,21 in relazione al secondo versamento ed ha poi sommato detti importi all'importo in linea capitale corrisposto ai danneggiati. Si tratta di un calcolo che non è stato contestato;
se ben si è compresa la doglianza dell'appellante, essa si riferisce al calcolo della rivalutazione dal momento del pagamento anziché da quello dell'accertamento (del credito, in sentenza) e d'ufficio, nonostante non vi fosse una richiesta della parte attrice.
Orbene, sotto tale ultimo profilo la rivalutazione monetaria di un debito di valore compete anche d'ufficio, salvo che si siano verificate preclusioni (Cass. Ord.
6711/2021); la natura di debito di valore impone poi di tener conto della svalutazione monetaria sopravvenuta dopo il versamento dell'indennizzo, proprio perché la surrogazione integra una successione a titolo particolare nel credito dell'assicurato verso pag. 10/11 il responsabile, avente natura di credito di valore, a nulla rilevando che il pagamento sia avvenuto nell'ambito di un'obbligazione di natura contrattuale , che è debito di valuta.
Ne consegue che l'indennizzo va rivalutato dal momento dell'avvenuto pagamento, e non dalla pronuncia della sentenza che trasforma, solo da quel momento, il debito di valore in debito di valuta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'appello; condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida d'ufficio in € 9.991,00, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13..
Così deciso nella camera di consiglio in data 2/07/2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Arianna De Martino Claudio Baglioni
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Perugia
SEZIONE CIVILE
R.G. 76/2024
La Corte D'Appello di Perugia, sezione civile, in persona dei magistrati: dott. Claudio Baglioni Presidente dott.ssa Francesca Altrui Consigliere dott.ssa Arianna De Martino Cons. relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
LIBRATTI VALERIO elettivamente domiciliato in Perugia, via Caporali 19 presso lo studio del difensore appellante e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
PALTRINIERI VINCENZO elettivamente domiciliato in CORSO VANNUCCI 30
PERUGIA presso lo studio dell'AVV. MASSIMO LIPPARINI appellato
CONCLUSIONI: per parte appellante: in via principale, in accoglimento del presente gravame ed in completa riforma della sentenza impugnata richiamata in epigrafe, rigettare, per i motivi esposti le domande tutte formulate da nel giudizio di primo grado;
Controparte_2
- in via gradata, accertato il concorso di colpa della danneggiata, escludere o ridurre di conseguenza l'ammontare delle somme eventualmente dovute;
- Con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio. per parte appellata: Respingere nel miglior modo il gravame avversario siccome infondato in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte nella retroestesa narrativa.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 20/2024 del Tribunale di Spoleto è stata accolta la domanda di
[...]
diretta ad ottenere dalla convenuta , in surrogazione ai Controparte_1 Parte_1
sensi dell'art. 1916, c. 1 c.p.c. dei diritti dei propri assicurati Parte_2
ed il risarcimento del danno da costoro patito in
[...] Parte_3
conseguenza di un incendio verificatosi a causa di uno sbalzo di tensione della rete elettrica in un fabbricato adibito a stalla sito in località Campore, comune di Scheggino.
Il giudice di primo grado ha ritenuto che l'incendio trovasse il proprio antecedente causale nel malfunzionamento del conduttore di neutro della rete elettrica pubblica gestita da ed ha disatteso la tesi della convenuta secondo cui il fatto era Controparte_3
imputabile alla responsabilità, quantomeno concorrente, dei danneggiati per la presenza di lampade prive di protezione antincendio e per la mancata adozione di un interruttore di tensione.
Avverso tale decisione, con atto di citazione notificato il 29.01.2024, ha proposto appello chiedendo la riforma, con il rigetto delle avverse Parte_1
pretese.
pag. 2/11 Con il primo motivo è stato contestato il travisamento delle risultanze della CTU nonché la violazione di legge in materia di onere della prova con riferimento alla presenza delle protezioni alle lampade, deducendo che il danno è stato causato non dalla sovratensione, ma dall'incendio cagionato dallo scoppio di una lampada e dalla conseguente fuoriuscita dei lapilli incandescenti, caduti a contatto con la paglia. Se le lampade presenti all'interno della stalla dell'assicurata fossero state del tipo prescritto in maniera obbligatoria dalla norma CEI per le strutture adibite ad uso agricolo l'evento in questione sarebbe stato evitato. Inoltre non era onere di dimostrare Parte_1
l'assenza dei presidi antincendio sulle lampade, prova che in ogni caso sarebbe stata fornita.
Con il secondo motivo è stata contestata l'errata interpretazione dell'art. 2050 c.c. e della norma tecnica di riferimento: il giudice avrebbe errato nel ritenere dovuta da parte del distributore l'installazione di un “relais” o “interruttore di massima tensione” al punto di consegna dell'energia poiché le norme CEI non lo prevedono, ed anzi stabiliscono che l'onere di proteggere l'impianto è a carico dell'utente stesso.
Con il terzo motivo è stata contestata la liquidazione del danno, essendo stato applicato il principio di non contestazione, benché la stima dei danni da parte di sia CP_1
avvenuta in assenza di qualsiasi contraddittorio con . Parte_1
Inoltre, ad avviso dell'appellante, il Tribunale avrebbe errato a liquidare le somme imputate a rivalutazione e interessi facendole decorrere dalla data del pagamento e non dell'accertamento senza che ciò sia stato espressamente richiesto.
L'appellata compagnia di assicurazioni, costituendosi in giudizio in data 12.9.2024, ha chiesto il rigetto dell'appello, osservando che la mancanza dei presidi di protezione dei corpi illuminanti non avrebbe avuto alcuna incidenza causale nella propagazione dell'incendio, essendo tali presidi destinati ad evitare l'intrusione dall'esterno verso l'interno di particelle solide e liquide. Ha dedotto che le indagini hanno indicato pag. 3/11 chiaramente che il distributore è tenuto a garantire la continuità del conduttore di neutro, quindi la sentenza impugnata ha correttamente applicato i parametri ex art. 2050 c.c.
Controparte, inoltre, non ha specificatamente contestato i danni conseguenza dall'incendio patiti dagli assicurati, né puntualmente contestato la stima delle somme necessarie a ristorarli, limitandosi a dolersi dell'eccessività dell'importo indennizzato, senza chiarire rispetto a quale parametro l'avversa quantificazione – avvenuta mediante una perizia svolta in contraddittorio con i danneggiati – sarebbe eccessiva.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., all'esito del deposito delle comparse conclusionali e repliche.
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Va innanzitutto chiarito che non è contestato che nelle circostanze di tempo e di luogo indicate dalla si sia verificato un fenomeno di sovratensione della rete elettrica. CP_1
L'appellante contesta da un lato che vi sia stato un difetto di manutenzione della suddetta rete, dall'altro la mancanza di nesso causale fra presunto inadempimento e danno, anche a causa della condotta colposa del danneggiato, che non avrebbe adottato lampade a norma per i capannoni agricoli.
Per una questione di ordine logico va esaminato prima il secondo motivo di appello.
Il soggetto esercente un'attività pericolosa, quale certamente è la produzione e distribuzione di energia elettrica, è tenuto al risarcimento del danno subito dal danneggiato, a meno che non provi di aver adottato tutte le misure idonee ad evitarlo. Se dunque il danneggiato ha l'onere di provare il nesso eziologico tra l'evento dannoso e l'attività pericolosa, il danneggiante deve dimostrare di aver adottato ogni cautela e di essersi avvalso delle tecniche di prevenzione più idonee per evitare il danno.
Nel caso di specie la ha prodotto in giudizio la perizia dell'ing redatta su CP_1 Per_1
incarico della procura di Spoleto, nella quale è stato accertato che “la notte fra il 22 e il
pag. 4/11 23 luglio 2017, su una linea aerea di distribuzione dell'energia elettrica si e interrotto il conduttore di neutro, a causa della bruciatura di un connettore a perforazione di isolante. In seguito all'interruzione gli apparecchi utilizzatori monofase sono stati sottoposti a sovratensione che li ha danneggiati gravemente.
Nel ricovero per animali della era installato un Parte_4
impianto elettrico, i cui apparecchi utilizzatori erano un faretto e una centralina di gestione di videosorveglianza. Almeno una delle due apparecchiature è esplosa incendiando la paglia sul pavimento. Data la natura del combustibile di primo innesco,
e visto che l'attività non era presidiata, il fuoco si è sviluppato rapidamente devastando
l'ambiente, uccidendo gli animali e consumando la struttura lignea di supporto. Il ricovero, inagibile, deve essere demolito”.
Proseguendo nell'elaborato l'ingegnere afferma che il gestore della rete elettrica è tenuto alla manutenzione dell'impianto affinché esso resti in stato di piena funzionalità, sicurezza e stato di conservazione. Tale manutenzione viene svolta sia a scadenze periodiche e programmate che al bisogno, quando cioè si rileva una criticità. Poiché la prevenzione del rischio “interruzione del conduttore di neutro” non è agevole, data anche l'estensione della rete, l'alternativa è adottare strumenti di protezione. La soluzione, ad avviso del consulente, potrebbe essere quella di installare un relais di massima tensione che disconnette l'utenza nel caso che la tensione superi del 10% il valore nominale. Analogamente a quanto avviene in ogni contatore fino a 15 kW in
Italia, dove un relais di massima potenza interrompe l'erogazione se l'utente supera del
10% la potenza contrattuale, si potrebbe equipaggiare il contatore con un relais di massima tensione che disconnette l'utenza nel caso che la tensione superi del 10% il valore nominale.
L'ing. osserva che il Distributore, per politica aziendale, non adotta misure di Per_1
protezione di tipo elettrico, e ciò è per certi versi consentito sulla base della norma CEI
pag. 5/11 0-21 che afferma che “non sono adottate misure di protezione di tipo elettrico contro
l'interruzione di uno o più conduttori di fase o del conduttore di neutro. Il Distributore
è comunque tenuto a mantenere la continuità del conduttore di neutro, evitando che gli apparecchi monofase degli utenti possano essere alimentati in serie tra due fasi”.
Il perito afferma che “il Distributore sfrutta la prima parte della prescrizione, che è a suo vantaggio, perché gli consente di evitare l'adozione di una protezione di tipo elettrico;
nel contempo, però, non ottempera alla seconda parte, troppo onerosa, che gli impone di garantire la continuità del conduttore di neutro. Egli accetta l'onere
(probabile) di corrispondere risarcimenti in caso di danni provocati da episodi come quello di specie, piuttosto che affrontare il costo (certo) dell'adozione di relais di massima tensione su tutti i contatori. Si tratta comunque di una decisione presa in base
a criteri di mera convenienza, che non liberano dalle responsabilità che si ha nei confronti della conduzione in sicurezza della rete;
di più, questo criterio non può essere applicato nei confronti della sicurezza delle persone”.
In effetti la difesa di interpreta l'ultima parte della citata norma CEI 0- Controparte_3
21 (secondo cui la protezione dei singoli impianti è a carico degli utenti) al fine di dimostrare che dovrebbe essere l'utente che intende proteggere il proprio impianto dal rischio di sovratensione a dotarlo di un relais.
In realtà, dati i principi in tema di gestione di un'attività pericolosa, con il correlato dovere di manutenzione e monitoraggio al fine di evitare il danno (che peraltro discenderebbe anche dalla disciplina delle cose in custodia ex art. 2051 c.c.) non si può addossare al cliente finale l'obbligo di adottare misure di protezione specifiche per tutelarsi dal rischio di interruzione del neutro. Imporre tale onere al cliente finale significherebbe infatti presumere che l'esercente l'attività professionale di erogazione di energia elettrica non sia in grado di mantenere in efficienza il sistema, sovvertendo completamente i principi alla base della normativa in precedenza richiamata.
pag. 6/11 Oltretutto, la norma CEI, nel paragrafo citato dall'appellante e dal ctu, che è intitolato
“eliminazione dei guasti”, richiama il fatto che le protezioni adottate dal distributore per la rete non hanno lo scopo di proteggere gli impianti dell'utente, protezione che è a carico dell'utente stesso. Tale previsione però certo non esclude che il guasto nelle rete che determini sbalzi di tensione e sovracorrenti danneggiando persone o cose di proprietà dell'utente, diverse dall'impianto, obblighi il responsabile dell'evento dannoso e risarcire i danni, come accade in tutte le ipotesi di responsabilità civile verso terzi.
Con Ordinanza del 19/05/2022, n. 16170 la sezione VI Civile della Corte di Cassazione ha precisato che la presunzione di responsabilità contemplata dall'art. 2050 c.c. per attività pericolose può essere vinta solo con una prova particolarmente rigorosa, e cioè con la dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno: pertanto non basta la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma occorre quella positiva di avere impiegato ogni cura o misura volta ad impedire l'evento dannoso, di guisa che anche il fatto del danneggiato o del terzo può produrre effetti liberatori solo se per la sua incidenza e rilevanza sia tale da escludere, in modo certo, il nesso causale tra attività pericolosa e l'evento e non già quando costituisce elemento concorrente nella produzione del danno, inserendosi in una situazione di pericolo che ne abbia reso possibile l'insorgenza a causa dell'inidoneità delle misure preventive adottate. Principio confermato, anche più di recente, da Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 28/03/2025, n. 8224.
L'appellante pertanto, per andare esente da responsabilità non può sostenere che non fosse a suo carico l'onere di mantenere l'impianto in stato di ottimale funzionamento addossando al cliente il rischio dell'evento dannoso.
Oltretutto, è fallace la tesi secondo cui il distributore dovrebbe rispondere dei danni da sovratensione ma non dell'incendio; l'incendio è stato causato dallo sbalzo di tensione derivante dall'interruzione del neutro, a causa del probabile surriscaldamento e quindi pag. 7/11 scoppio di un apparecchio elettrico sito nella stalla. La mancata continuità del neutro – per la quale il distributore assume per legge una posizione di garanzia – è diretto antecedente causale dell'incendio, che non si sarebbe verificato se l'apparecchio elettrico esploso non fosse stato surriscaldato dalla tensione eccessiva nella rete.
Dell'evento dannoso deve rispondere l'appellante in base agli ordinari criteri di causalità sia materiale che giuridica, essendo il surriscaldamento di un corpo illuminante
(o di una apparecchiatura elettrica in genere) una conseguenza nient'affatto imprevedibile, ma anzi altamente probabile e frequente, dello sbalzo di tensione elettrica.
Venendo ora ad esaminare il primo motivo di appello, anch'esso è infondato in quanto non vi è prova di un concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso.
[... Innanzitutto il ctu ha verificato che la norma tecnica citata in primo grado da
(CEI EN 60529) classifica e valuta il grado di protezione fornito dagli CP_3
involucri meccanici dell'apparecchiatura contro l'intrusione (quindi dall'esterno verso l'interno) di particelle solide e liquide e non fornisce nessuna indicazione circa una qualche protezione verso l'ambiente in cui l'apparecchio si trova. Non si tratta quindi di una previsione specifica che imponga l'obbligo di installare un particolare tipo di lampada nei capannoni ad uso agricolo. Il ctu ha autonomamente verificato che esiste altra norma tecnica, la CEI 64/8 parte 7 - Strutture adibite ad uso agricolo o zootecnico , che richiede, per gli “ambienti a maggior rischio d'incendio”, che gli apparecchi d'illuminazione con lampade che, in caso di rottura, possono proiettare materiale incandescente, quali ad esempio le lampade ad alogeni e ad alogenuri, siano del tipo con schermo di sicurezza.
Si osserva innanzitutto che non vi è prova che la lampada in uso al momento dell'incendio fosse priva dello schermo di sicurezza, essendo stata prodotta la sola foto pag. 8/11 di un lampione /lanterna privo di vetri e di lampadina, foto successiva all'incendio che nulla prova circa la condizione precedente dell'oggetto.
Oltretutto, il dato dirimente per escludere il concorso di colpa del danneggiato è che l'ing. ha stabilito che nella stalla erano presenti un faretto ed una centralina di Per_1
gestione di videosorveglianza e che almeno una delle due apparecchiature è esplosa, senza poter affermare con certezza quale delle due o se entrambe.
Lo stesso ctu nominato in sede civile, ha affermato che “non può dirsi con Per_2
certezza se la sovratensione abbia poi portato all'esplosione dei corpi illuminanti o di qualche altra apparecchiatura”.
Vi è quindi un dubbio sulla concreta riconducibilità causale del sinistro all'esplosione dell'una o dell'altra apparecchiatura presente nella stalla, con la conseguenza che non vi
è alcuna certezza che con una lampada rispondente alle norme tecniche sopra indicate dall'appellante l'evento dannoso sarebbe stato evitato.
Non avendo l'appellante fornito la prova che il creditore-danneggiato avrebbe potuto evitare i danni dei quali chiede il risarcimento, usando l'ordinaria diligenza, vedi anche
Cass civ., Sez. I, Ordinanza, 04/09/2023, n. 25712, il motivo di appello va rigettato.
Con riferimento al terzo motivo di appello si lamenta, essenzialmente, che la quantificazione del danno indennizzato all'azienda agricola è eccessiva e che non è avvenuta in contraddittorio.
Con riguardo al profilo dell'onere probatorio deve sottolinearsi che l'assicuratore che ha pagato deve dimostrare: a) che l'assicurato ha subito un danno della medesima natura di quello indennizzato dall'assicuratore; b) che la stima di tale danno, compiuta con le regole del diritto civile, è pari o superiore all'indennizzo pagato all'assicurato. ha prodotto numerosi documenti, richiamati anche nella sentenza impugnata CP_1
(doc. n. 9, n. 17 e n. 18 e da n. 29 a n. 38, allegati all'atto di citazione), utilizzati per il risarcimento del sinistro, tenendo conto anche delle quote di coassicurazione in forza di pag. 9/11 diverse polizze. Avverso tali documenti non ha mosso contestazioni Controparte_3
specifiche, cosicché essi possono essere posti alla base della decisione in quanto le somme che l'assicurazione ha dimostrato di aver pagato sono state determinate all'esito di un iter conforme alle condizioni di assicurazione che non è stato oggetto di censure espresse e contestazioni puntuali quanto al calcolo delle singole voci di danno.
Certamente corretta è stata poi la qualificazione del credito risarcitorio (nella cui posizione l'assicuratore si è surrogato) quale credito di valore. L'assicuratore succede a titolo particolare nel credito dell'assicurato verso il danneggiato e ha diritto quindi di vedere integrata la somma erogata della maggiorazione corrispondente alla svalutazione monetaria successivamente intervenuta, la quale può essere liquidata anche "ex officio"
(Cass. n. 11112/1994).
Considerato che la liquidazione è avvenuta tramite due versamenti, rispettivamente di €
98.686,41 in data 18.7.2018 (doc. n. 23, all. atto di citazione) e di € 81.766,92 in data
11.7.2018 (doc. n. 24, all. atto di citazione), la sentenza ha riconosciuto ad a CP_1
titolo di rivalutazione e interessi, l'importo di € 23.241,97 in relazione al primo versamento e l'importo di € 19.248,21 in relazione al secondo versamento ed ha poi sommato detti importi all'importo in linea capitale corrisposto ai danneggiati. Si tratta di un calcolo che non è stato contestato;
se ben si è compresa la doglianza dell'appellante, essa si riferisce al calcolo della rivalutazione dal momento del pagamento anziché da quello dell'accertamento (del credito, in sentenza) e d'ufficio, nonostante non vi fosse una richiesta della parte attrice.
Orbene, sotto tale ultimo profilo la rivalutazione monetaria di un debito di valore compete anche d'ufficio, salvo che si siano verificate preclusioni (Cass. Ord.
6711/2021); la natura di debito di valore impone poi di tener conto della svalutazione monetaria sopravvenuta dopo il versamento dell'indennizzo, proprio perché la surrogazione integra una successione a titolo particolare nel credito dell'assicurato verso pag. 10/11 il responsabile, avente natura di credito di valore, a nulla rilevando che il pagamento sia avvenuto nell'ambito di un'obbligazione di natura contrattuale , che è debito di valuta.
Ne consegue che l'indennizzo va rivalutato dal momento dell'avvenuto pagamento, e non dalla pronuncia della sentenza che trasforma, solo da quel momento, il debito di valore in debito di valuta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'appello; condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida d'ufficio in € 9.991,00, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13..
Così deciso nella camera di consiglio in data 2/07/2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Arianna De Martino Claudio Baglioni
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