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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 17/07/2025, n. 1139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1139 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BARI
-SECONDA SEZIONE CIVILE-
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: Filippo Labellarte presidente Luciano Guaglione consigliere M. Angela Marchesiello consigliere relatore ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 68 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 TRA e domiciliati in Bari presso Parte_1 Parte_2 lo studio dell'avv. Salvatore Monti che li rappresenta e difende per procura allegata all'atto di appello------------------------------------------------appellanti E
e, per essa, la mandataria Controparte_1 [...] domiciliata in Catania presso lo studio dell'avv. Controparte_2
Nunzio Pezzino che la rappresenta in giudizio, insieme all'avv. Domenico Massignani del foro di Pescara, in forza di procure allegate alla comparsa di costituzione e risposta in grado d'appello-------------------------------appellata
Oggetto: revocatoria ordinaria
Conclusioni: all'udienza cartolare del 11/04/2025, i difensori delle parti hanno concluso come da note scritte autorizzate.
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 2126/2021 del 9/12/2021, il Tribunale di Trani, in accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c. proposta da Parte_3
nei confronti di e , ha
[...] Parte_1 Parte_2 dichiarato inefficace l'atto di costituzione di fondo patrimoniale per notar P. pagina 1 di 11 stipulato dai convenuti il 12/11/2015, Rep. 30866/Racc. 17284, Per_1 condannando i medesimi in solido a rifondere all'attrice le spese giudiziali.
Con citazione notificata il 7/01/2022, hanno proposto tempestivo appello avverso la prefata sentenza i coniugi e Parte_1 Parte_2
, chiedendo, in riforma della stessa, il rigetto della domanda
[...] revocatoria proposta nei loro confronti, con vittoria di spese del doppio grado.
Si è costituita l'appellata che ha eccepito la novità del primo motivo di appello afferente la pretesa nullità delle fidejussioni poste a base dell'azione revocatoria e l'infondatezza degli altri due motivi, concludendo per il rigetto del gravame, con vittoria delle spese di questo grado.
Con ordinanza resa il 9/05/2022 il Collegio ha rigettato l'istanza di inibitoria.
All'udienza cartolare del 11/04/2025, invitate le parti a precisare le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio di conclusionali e repliche.
Motivi della decisione
L'appello è infondato e va rigettato.
Col primo motivo, si censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice non avrebbe rilevato d'ufficio la nullità -integrale o, in subordine, parziale- per violazione dell'art. 2, co. 2 lett. a) L. 1990/n. 287, delle fidejussioni e successive estensioni prestate da e Parte_1 poste a fondamento dei crediti oggetto dell'azione revocatoria.
Si sostiene, in particolare, che, per la sua rilevabilità/proponibilità anche in appello, la suddetta eccezione sarebbe ammissibile in rito e dunque esaminabile senza incorrere nel divieto di cui all'art. 345 c.p.c.; che la sua fondatezza determinerebbe come conseguenza la liberazione del garante da ogni obbligo di pagamento (in caso di ravvisata nullità totale del contratto) o la decadenza ex art. 1957 c.c. della creditrice da ogni azione (nell'ipotesi di nullità parziale).
Col secondo motivo di appello, ci si duole dell'omessa pronuncia del primo giudice sull'eccezione di improponibilità dell'azione ex artt. 167 e 170 c.c.
pagina 2 di 11 Si sostiene, in particolare, che, trattandosi di obbligazioni assunte nei confronti della banca per esigenze di impresa e non per i bisogni della famiglia, non sarebbe consentita alla creditrice la soddisfazione delle sue pretese creditorie sui beni costituiti in fondo patrimoniale.
Col terzo motivo, si assume infine che, erroneamente, il Tribunale avrebbe ravvisato la sussistenza dei requisiti dell'eventus damni e della scientia damni.
Il primo motivo è infondato, per vari ordini di ragioni.
È noto, innanzitutto che, per pacifico principio giurisprudenziale, il giudizio di revocatoria non è un giudizio che implica l'avvenuto accertamento del credito.
Ed infatti, quel che rileva ai fini di cui all'art. 2901 c.c. è la sussistenza, in capo a chi agisce, anche di una semplice ragione di credito meramente potenziale, perché è solo la successiva possibilità del creditore di agire esecutivamente sulla recuperata garanzia patrimoniale che resta subordinata all'avvenuto accertamento dell'esistenza di una pretesa creditoria rimasta insoddisfatta. L'enunciazione si conforma ad un consolidato principio di diritto, dal quale non v'è ragione per discostarsi, secondo cui l'azione revocatoria può essere proposta dal creditore anche a tutela di crediti condizionati, illiquidi e litigiosi, perché non persegue finalità restitutorie, ma mira a conservare la garanzia sul patrimonio del debitore in vista del successivo soddisfacimento del credito, proprio per effetto della declaratoria di inefficacia degli atti di disposizione posti in essere dal debitore in danno delle ragioni dei creditori, compresi quelli meramente eventuali (Cass. 4212/2020; 23208/2016).
Ragion per cui, “in tema di ammissibilità dell'azione revocatoria anche rispetto ad un credito sub iudice o eventuale, si esclude che l'azione relativa all'accertamento del credito costituisca un presupposto processuale o sostanziale del successivo esercizio dell'azione revocatoria, sì da evitare la necessità della sospensione obbligatoria del primo processo in relazione al secondo” (in termini, Cass. 25331/2023; 41511/2021; 3369/2019). Ciò posto, il principio per cui le nullità negoziali sono rilevabili anche d'ufficio in grado d'appello (ormai pacifico dopo Cass. SS.UU. 2017/n. 7294) non è invocabile nel caso in esame, atteso che i crediti di € 52.375,96 ed € 83.095,33 (oltre accessori) vantati dalla creditrice non si fondano direttamente sulle fidejussioni prestate dal di cui è stata eccepita in Parte_1 pagina 3 di 11 questa sede la nullità, ma rinvengono da due d.i. emessi sulla scorta delle predette garanzie personali nel 2016, mai opposti dal garante e dunque ormai coperti dall'irretrattabilità del giudicato (esterno), pacificamente rilevabile anche d'ufficio. Posto dunque che la revocatoria non è un'azione di accertamento della pretesa creditoria vantata dall'appellata, né un giudizio che presenta interferenze con quello che ha condotto alla formazione dei predetti titoli giudiziali definitivi, è evidente che la questione dell'eventuale nullità, totale o parziale, delle fidejussioni sulla scorta delle quali sono stati emessi i d.i. n. 1082/2016 e 1256/2016 non può essere prospettata nell'odierna sede, ma avrebbe dovuto essere sollevata entro il termine di legge con lo specifico rimedio dell'opposizione ex art. 645 c.p.c., pacificamente mai esperito. Solo negli atti conclusivi, il ha altresì eccepito per la prima volta Parte_1 anche l'abusività delle contestate tre clausole contenute nelle predette fidejussioni, invocando a tal fine il principio affermato da Cass. SS.UU. 2023/n. 9479 secondo cui, pur laddove il d.i. non sia stato opposto, il giudice dell'esecuzione deve controllare d'ufficio l'eventuale vessatorietà delle clausole contrattuali poste a fondamento del credito, soprassedendo alla vendita o all'assegnazione e avvertendo il consumatore della facoltà di proporre opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. entro 40 gg da tale informazione.
Ha sostenuto, in particolare, che, alla luce di tale principio, il passaggio in giudicato dei due d.i. emessi in suo danno e dichiarato esecutivi per mancata opposizione nei termini non precluderebbe la possibilità di far accertare ancor oggi la nullità delle garanzie prestate.
La tesi è assolutamente priva di pregio.
L'eccezione, oltre che nuova, appare, in ogni caso, viziata da un'indebita commistione tra normativa anticoncorrenziale (di cui alla L. 1990/n. 287) e normativa consumeristica (l'unica a cui si riferisca l'invocata sentenza resa da Cass. SS.UU. n. 9479/2023) che, nel caso in esame, è palesemente ininvocabile dal il quale non ha mai rivestito, nella vicenda de qua, Parte_1 la qualità di consumatore, dal momento che, come risulta dalla visura camerale in atti, il medesimo è sempre stato, sin dall'epoca (1998) di costituzione delle due società debitrici principali e Controparte_3 [...]
socio e amministratore unico delle stesse e, proprio nello CP_4 svolgimento di tali cariche sociali, ha prestato le garanzie fidejussorie del 5/04/2004, con successive estensioni del 2008.
pagina 4 di 11 Aggiungasi che, come più volte condivisibilmente precisato nella giurisprudenza di merito, il principio di diritto affermato dalla Corte di Giustizia nella pronuncia del 17 maggio 2022 e poi ribadito dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione nella pronuncia delle SS.UU. n. 9479 del 6/4/2023 non può, in ogni caso, trovare applicazione con riferimento alle clausole conformi al modello ABI, posto che le stesse possono essere qualificate come “abusive” nell'accezione indicata dalla direttiva 93/13 CEE, venendo in rilievo la violazione della diversa disciplina anticoncorrenziale che trova fondamento nella l. 287/1990. Solo per esigenze di completezza, va altresì rilevato che, anche laddove l'eccezione di nullità delle fidejussioni per violazione della normativa antitrust fosse stata astrattamente proponibile ed esaminabile nell'odierno grado di giudizio, essa non avrebbe, in ogni caso, condotto agli esiti sperati.
E' noto che le sezioni unite della Cassazione hanno escluso la nullità totale delle fideiussioni riproduttive delle tre clausole dello schema contrattuale uniforme predisposto dall'ABI e censurato da per contrarietà CP_5 all'art. 2, 2° comma, lett. a), della legge n. 287 del 1990, enunciando il principio di diritto secondo cui «i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3, della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata”, salvo che la parte interessata alla caducazione dell'intero assetto negoziale dimostri l'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, restando precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto (sez. un. 41994/2021; 24044/2019).
In buona sostanza, la S.C. ha sì rilevato che la nullità dell'intesa a monte inficia anche l'atto conseguenziale, il quale “costituisce lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti” (riprendendo Cass., Sez. Un., n. 2207/2005), ma ha optato per la nullità parziale, suscettibile di estendersi all'intero contratto solo in presenza della prova che, senza la clausola nulla, le parti non avrebbero concluso il contratto (in tal senso, di recente, anche Cass. 26957/2023; Cass. 2024/n. 6685).
Ne discende, pertanto, che, in assenza di prova, da parte appellante, dei presupposti per la caducazione dell'intero contratto, la nullità (il cui esame pagina 5 di 11 non è devoluto alla sezione specializzata per le imprese tutte le volte che essa sia fatta valere, come nella specie, in via di eccezione e non di azione - cfr. Cass. 2023/n. 3248; conf. Cass. 2023/n. 33041; Cass. 2024/n. 29292) non avrebbe potuto estendersi oltre le clausole impugnate.
Ebbene, così circoscritta l'operatività dell'eccepita nullità, il ha Parte_1 lamentato che questa ridondi sulla decadenza di cui all'art. 1957 c.c.
La sua doglianza, però, non coglie nel segno.
È infatti dirimente rilevare che l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. è comunque inammissibile in quanto tardiva.
Ciò perchè, trattandosi di un'eccezione in senso stretto non rilevabile d'ufficio (cfr. da ultimo Cass. 2025/n. 835), la stessa avrebbe dovuto essere tempestivamente formulata entro i termini di rito, ed invece così non è stato, dal momento che gli appellanti l'hanno tardivamente sollevata per la prima volta solo con l'atto di appello.
In linea con quanto già più volte affermato da questa Corte in casi simili, deve in proposito ribadirsi che l'eccezione di nullità parziale delle fideiussioni bancarie va necessariamente raccordata con il sistema delle preclusioni processuali previste nel nostro ordinamento;
che, essendo quella di decadenza ex art. 1957 c.c. considerata un'eccezione in senso stretto, la sua mancata proposizione entro i termini di rito preclude definitivamente al giudice la verifica della tempestività dell'azione esperita dalla creditrice, facendo venir meno il concreto e attuale interesse del garante ad ottenere la declaratoria di nullità parziale delle garanzie prestate.
Nello stesso senso si è, del resto, più volte espressa anche la S.C., laddove ha precisato che “la nullità della fidejussione posta a fondamento dell'azione revocatoria è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, ma non può essere accertata sulla base di una <> eccezione, sollevata per la prima volta con il ricorso per cassazione, basata su contestazioni in fatto in precedenza mai effettuate, a fronte della quale l'intimato sarebbe costretto a subire il vulnus delle maturate preclusioni processuali” (sic Cass. ord. 2020/n. 4175; conf. Cass. 2023/n. 4983; Cass. 2024/n. 8023).
In definitiva, quindi, “la nullità parziale del contratto di fideiussione a valle, dipendente da intesa restrittiva della concorrenza a monte, è rilevabile d'ufficio a condizione che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali pagina 6 di 11 necessarie alla sua integrazione e la concreta ricaduta della nullità delle clausole conformi al modello ABI, con la precisazione che - al detto fine - si deve considerare che l'eccezione di estinzione della garanzia ex art. 1957 c.c. ha natura di eccezione propria e non di mera difesa, con la conseguenza che il rilievo officioso della nullità della clausola di deroga non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa” (Cass. 2025/n. 1851).
Ne deriva che, a prescindere da ogni altra considerazione, nessun interesse avrebbe comunque il all'accertamento della nullità della sola Parte_1 clausola di deroga alla previsione del termine semestrale, dal momento che, in assenza di tempestiva proposizione dell'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., il medesimo non potrebbe, in ogni caso, ricavarne l'effetto di essere liberato dalla garanzia per tardività dell'azione della banca.
Resta assorbita ogni altra questione.
Col secondo motivo, si sostiene che non sarebbe stata valutata dal primo giudice l'estraneità ai bisogni della famiglia del credito vantato dall'appellata, che quindi non potrebbe agire esecutivamente sugli immobili conferiti nel fondo patrimoniale.
In altri termini, si assume che l'azione revocatoria sarebbe improponibile in quanto il debito verso l'appellata è stato contratto per scopi imprenditoriali estranei alle esigenze familiari e dunque, ai sensi dell'art. 170 c.c., la creditrice particolare del fidejussore non potrebbe soddisfare Parte_1 coattivamente il suo diritto di credito sui beni costituiti nel fondo.
La censura è assolutamente inconferente.
E' noto che la finalità di destinare i beni ai bisogni della famiglia costituisce l'essenza stessa del fondo patrimoniale, la cui costituzione serve a mettere al riparo i beni conferiti dalle pretese derivanti da obbligazioni assunte dai coniugi per scopi estranei alle esigenze familiari, mediante la creazione di un vincolo di inespropriabilità.
Detto vincolo è tuttavia evidentemente destinato a venir meno nel caso in cui l'atto costitutivo del fondo, pur legittimo, sia dichiarato inefficace ex art. 2901 c.c. e tale è la finalità dell'odierna azione, che è stata esperita da un creditore personale di uno dei coniugi proprio al fine di poter recuperare l'aggredibilità dei beni conferiti in fondo patrimoniale che, altrimenti, in pagina 7 di 11 ragione della natura segregativa dell'atto ex art. 170 c.c., sarebbero rimasti insuscettibili di esecuzione forzata.
Tale rilievo era stato, del resto, già operato anche dal primo giudice dell'ordinanza istruttoria del 30/10/2020 con cui sono state ritenute irrilevanti le prove testimoniali richieste dai coniugi convenuti, proprio osservando che “…l'azione proposta dall'attrice è finalizzata ad ottenere l'accertamento dell'inefficacia del negozio dispositivo, mentre la limitazione di cui all'art. 170 c.p.c. opera con riguardo ad un negozio dispositivo di cui si presuppone l'efficacia”.
La valutazione di assoluta irrilevanza di dette prove orali, reiterate anche in appello, va ovviamente qui confermata.
Col terzo motivo di appello, si denuncia infine l'errata valutazione, da parte del primo giudice, della sussistenza dei requisiti dell'eventus damni e della scientia damni.
Sul punto, va necessariamente premesso che, costituendosi in primo grado, i coniugi convenuti/odierni appellanti non hanno mai contestato la sussistenza dei predetti due requisiti, essendosi limitati solo ad eccepire l'improponibilità dell'azione revocatoria ex art. 170 c.c.
Per il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., tali presupposti dovevano intendersi dunque stralciati dal thema probandum.
Solo in questa sede, gli appellanti contestano la ricostruzione operata dal primo giudice, sostenendo per la prima volta che nel fondo patrimoniale non sarebbero confluiti tutti i beni di proprietà del garante;
che, alla data del compimento dell'atto dispositivo del 12/11/2015, essi non avrebbero potuto conoscere il pregiudizio arrecato alle ragioni della creditrice, nascenti dai due d.i. emessi nel 2016 e dunque l'anno dopo;
che, sotto il profilo soggettivo, la creditrice avrebbe dovuto dimostrare il requisito della dolosa preordinazione dell'atto.
Tali contestazioni svolte solo in appello, oltre che inammissibili ex art. 345 c.p.c. (cfr. sul punto Cass. 2010/n. 24382; Cass. 2023/n. 4747), sono, in ogni caso, palesemente infondate.
Come già evidenziato dal primo giudice, è principio di diritto consolidato che il requisito dell'eventus damni ricorre non solo nel caso in cui l'atto pagina 8 di 11 dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma pure quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio tale da comportare una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dar prova le modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, dimostrare che il suo patrimonio residuo sia in grado di soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass. 32596/2022; 15257/2022; 16221/2019; 19207/2018; 1902/2015; 18034/2013; 7507/2007; 10430/2005; 7104/2005; 6248/1999; 6676/1998; 3113/1997).
A nulla rileva quindi che, con l'atto segregativo impugnato, il fidejussore non abbia eventualmente conferito nel fondo patrimoniale tutti i beni a lui intestati: mancando infatti la prova che i suoi beni residui fossero idonei a garantire l'agevole realizzazione del credito dell'istante, è evidente che, sotto il profilo oggettivo, l'atto impugnato ha comunque determinato una chiara modificazione in pejus del patrimonio del disponente, che è sufficiente ad integrare il requisito dell'eventus damni.
Sotto il profilo soggettivo, occorre invece fare chiarezza. Il requisito soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c. si atteggia diversamente a seconda che l'atto dispositivo impugnato sia successivo o anteriore al sorgere del vantato credito: nel primo caso, è sufficiente la semplice conoscenza od agevole conoscibilità del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori;
nel secondo, si richiede invece la più rigorosa prova della dolosa preordinazione dell'atto. Nella fattispecie, non vi è dubbio che il fatto generatore del credito (nascente da fidejussioni rilasciate dal sin dal 2004 e poi estese nel 2008) sia Parte_1 senz'altro anteriore rispetto al contestato atto del 12/11/2015, posto che, per pacifico indirizzo giurisprudenziale, in tema di azione revocatoria proposta nei confronti del fidejussore, l'acquisto della qualità di debitore risale al momento della nascita del credito e non a quello della sua esigibilità (sic Cass. 2006/n. 22465; Cass. 2011/n. 3676), né a quello del suo accertamento giudiziale (cfr. Cass. 2019/n. 22161), sicchè, prestata fidejussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse all'apertura del c/c, gli atti dispositivi compiuti successivamente dal fidejussore sono soggetti all'azione revocatoria in base al mero requisito soggettivo della consapevolezza, da parte del medesimo, di arrecare pagina 9 di 11 pregiudizio alle ragioni del creditore (cfr. Cass. 2016/n. 762; Cass. 2020/n. 10522). Fermo dunque che a nulla rileva sotto il profilo cronologico che i d.i. siano stati emessi l'anno dopo il compimento dell'atto impugnato, nel caso in esame resta sufficiente la mera consapevolezza -dimostrabile anche in via presuntiva (cfr., tra le tante, Cass. 2019/n. 16221)- della riduzione della consistenza del patrimonio costituente la garanzia patrimoniale dei creditori, senza che sia necessaria anche la prova dell'intenzione di nuocere ai medesimi e dunque il requisito della mala fede (cfr., tra le tante, Cass. 1996/n. 4077; Cass. 1996/n. 2303). Nello specifico, la prova della conoscenza, in capo al garante, del pregiudizio arrecato alla creditrice istante può trarsi inequivocabilmente dai seguenti elementi univoci e concordanti:
--la particolare tempistica dell'atto dispositivo, compiuto dal fidejussore pochi mesi dopo la ricezione delle missive del 16/01/2015 e 18/02/2015 con cui la banca aveva chiesto a tutti i coobbligati l'immediato rientro dall'esposizione debitoria (segno che, già a quella data, le condizioni economiche delle società debitrici principali, successivamente sfociate nel concordato preventivo della e nella messa in liquidazione Controparte_3 della erano tutt'altro che buone); Controparte_4
--la carica di socio/amministratore unico delle predette società rivestita dal che ulteriormente conferma la sicura conoscenza, da parte sua, sia Parte_1 del debito che del pregiudizio che si stava arrecando alle ragioni della creditrice;
--la pluralità dei beni contestualmente conferiti nel fondo patrimoniale, che costituisce ulteriore indice presuntivo di una consapevolezza in re ipsa (cfr. Cass. 18034/2013; 13404/2008; 7507/2007; 7104/2005; 6248/1999; 6676/1997; 3113/1997).
All'integrale rigetto dell'appello segue la conferma della sentenza impugnata, oltre che la condanna degli appellanti in solido al pagamento delle spese del presente giudizio secondo soccombenza, nella misura unitariamente liquidata come da dispositivo sulla base dei valori medi fissati dal D.M. 147/22, in relazione allo scaglione tariffario da € 52.000,01 ad € 260.000 individuato sulla scorta dell'entità del credito tutelato con la domanda revocatoria.
P.Q.M.
pagina 10 di 11 La Corte d'Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto di citazione notificato il 7/01/2022 da e nei confronti Parte_1 Parte_2 di rappresentata dalla mandataria Controparte_1 [...] avverso la sentenza n. 2126/2021 emessa il 9/12/2021 Controparte_2 dal Tribunale di Trani, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna gli appellanti in solido a rifondere all'appellata le spese del presente giudizio di appello, liquidandole in € 14.317 per onorari, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge;
3. visto l'art. 13, comma 1 quater DPR 2002/n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti in solido dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
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Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 16 luglio 2025
Il consigliere estensore Il presidente M. Angela Marchesiello Filippo Labellarte
pagina 11 di 11
-SECONDA SEZIONE CIVILE-
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: Filippo Labellarte presidente Luciano Guaglione consigliere M. Angela Marchesiello consigliere relatore ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 68 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 TRA e domiciliati in Bari presso Parte_1 Parte_2 lo studio dell'avv. Salvatore Monti che li rappresenta e difende per procura allegata all'atto di appello------------------------------------------------appellanti E
e, per essa, la mandataria Controparte_1 [...] domiciliata in Catania presso lo studio dell'avv. Controparte_2
Nunzio Pezzino che la rappresenta in giudizio, insieme all'avv. Domenico Massignani del foro di Pescara, in forza di procure allegate alla comparsa di costituzione e risposta in grado d'appello-------------------------------appellata
Oggetto: revocatoria ordinaria
Conclusioni: all'udienza cartolare del 11/04/2025, i difensori delle parti hanno concluso come da note scritte autorizzate.
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 2126/2021 del 9/12/2021, il Tribunale di Trani, in accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c. proposta da Parte_3
nei confronti di e , ha
[...] Parte_1 Parte_2 dichiarato inefficace l'atto di costituzione di fondo patrimoniale per notar P. pagina 1 di 11 stipulato dai convenuti il 12/11/2015, Rep. 30866/Racc. 17284, Per_1 condannando i medesimi in solido a rifondere all'attrice le spese giudiziali.
Con citazione notificata il 7/01/2022, hanno proposto tempestivo appello avverso la prefata sentenza i coniugi e Parte_1 Parte_2
, chiedendo, in riforma della stessa, il rigetto della domanda
[...] revocatoria proposta nei loro confronti, con vittoria di spese del doppio grado.
Si è costituita l'appellata che ha eccepito la novità del primo motivo di appello afferente la pretesa nullità delle fidejussioni poste a base dell'azione revocatoria e l'infondatezza degli altri due motivi, concludendo per il rigetto del gravame, con vittoria delle spese di questo grado.
Con ordinanza resa il 9/05/2022 il Collegio ha rigettato l'istanza di inibitoria.
All'udienza cartolare del 11/04/2025, invitate le parti a precisare le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio di conclusionali e repliche.
Motivi della decisione
L'appello è infondato e va rigettato.
Col primo motivo, si censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice non avrebbe rilevato d'ufficio la nullità -integrale o, in subordine, parziale- per violazione dell'art. 2, co. 2 lett. a) L. 1990/n. 287, delle fidejussioni e successive estensioni prestate da e Parte_1 poste a fondamento dei crediti oggetto dell'azione revocatoria.
Si sostiene, in particolare, che, per la sua rilevabilità/proponibilità anche in appello, la suddetta eccezione sarebbe ammissibile in rito e dunque esaminabile senza incorrere nel divieto di cui all'art. 345 c.p.c.; che la sua fondatezza determinerebbe come conseguenza la liberazione del garante da ogni obbligo di pagamento (in caso di ravvisata nullità totale del contratto) o la decadenza ex art. 1957 c.c. della creditrice da ogni azione (nell'ipotesi di nullità parziale).
Col secondo motivo di appello, ci si duole dell'omessa pronuncia del primo giudice sull'eccezione di improponibilità dell'azione ex artt. 167 e 170 c.c.
pagina 2 di 11 Si sostiene, in particolare, che, trattandosi di obbligazioni assunte nei confronti della banca per esigenze di impresa e non per i bisogni della famiglia, non sarebbe consentita alla creditrice la soddisfazione delle sue pretese creditorie sui beni costituiti in fondo patrimoniale.
Col terzo motivo, si assume infine che, erroneamente, il Tribunale avrebbe ravvisato la sussistenza dei requisiti dell'eventus damni e della scientia damni.
Il primo motivo è infondato, per vari ordini di ragioni.
È noto, innanzitutto che, per pacifico principio giurisprudenziale, il giudizio di revocatoria non è un giudizio che implica l'avvenuto accertamento del credito.
Ed infatti, quel che rileva ai fini di cui all'art. 2901 c.c. è la sussistenza, in capo a chi agisce, anche di una semplice ragione di credito meramente potenziale, perché è solo la successiva possibilità del creditore di agire esecutivamente sulla recuperata garanzia patrimoniale che resta subordinata all'avvenuto accertamento dell'esistenza di una pretesa creditoria rimasta insoddisfatta. L'enunciazione si conforma ad un consolidato principio di diritto, dal quale non v'è ragione per discostarsi, secondo cui l'azione revocatoria può essere proposta dal creditore anche a tutela di crediti condizionati, illiquidi e litigiosi, perché non persegue finalità restitutorie, ma mira a conservare la garanzia sul patrimonio del debitore in vista del successivo soddisfacimento del credito, proprio per effetto della declaratoria di inefficacia degli atti di disposizione posti in essere dal debitore in danno delle ragioni dei creditori, compresi quelli meramente eventuali (Cass. 4212/2020; 23208/2016).
Ragion per cui, “in tema di ammissibilità dell'azione revocatoria anche rispetto ad un credito sub iudice o eventuale, si esclude che l'azione relativa all'accertamento del credito costituisca un presupposto processuale o sostanziale del successivo esercizio dell'azione revocatoria, sì da evitare la necessità della sospensione obbligatoria del primo processo in relazione al secondo” (in termini, Cass. 25331/2023; 41511/2021; 3369/2019). Ciò posto, il principio per cui le nullità negoziali sono rilevabili anche d'ufficio in grado d'appello (ormai pacifico dopo Cass. SS.UU. 2017/n. 7294) non è invocabile nel caso in esame, atteso che i crediti di € 52.375,96 ed € 83.095,33 (oltre accessori) vantati dalla creditrice non si fondano direttamente sulle fidejussioni prestate dal di cui è stata eccepita in Parte_1 pagina 3 di 11 questa sede la nullità, ma rinvengono da due d.i. emessi sulla scorta delle predette garanzie personali nel 2016, mai opposti dal garante e dunque ormai coperti dall'irretrattabilità del giudicato (esterno), pacificamente rilevabile anche d'ufficio. Posto dunque che la revocatoria non è un'azione di accertamento della pretesa creditoria vantata dall'appellata, né un giudizio che presenta interferenze con quello che ha condotto alla formazione dei predetti titoli giudiziali definitivi, è evidente che la questione dell'eventuale nullità, totale o parziale, delle fidejussioni sulla scorta delle quali sono stati emessi i d.i. n. 1082/2016 e 1256/2016 non può essere prospettata nell'odierna sede, ma avrebbe dovuto essere sollevata entro il termine di legge con lo specifico rimedio dell'opposizione ex art. 645 c.p.c., pacificamente mai esperito. Solo negli atti conclusivi, il ha altresì eccepito per la prima volta Parte_1 anche l'abusività delle contestate tre clausole contenute nelle predette fidejussioni, invocando a tal fine il principio affermato da Cass. SS.UU. 2023/n. 9479 secondo cui, pur laddove il d.i. non sia stato opposto, il giudice dell'esecuzione deve controllare d'ufficio l'eventuale vessatorietà delle clausole contrattuali poste a fondamento del credito, soprassedendo alla vendita o all'assegnazione e avvertendo il consumatore della facoltà di proporre opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. entro 40 gg da tale informazione.
Ha sostenuto, in particolare, che, alla luce di tale principio, il passaggio in giudicato dei due d.i. emessi in suo danno e dichiarato esecutivi per mancata opposizione nei termini non precluderebbe la possibilità di far accertare ancor oggi la nullità delle garanzie prestate.
La tesi è assolutamente priva di pregio.
L'eccezione, oltre che nuova, appare, in ogni caso, viziata da un'indebita commistione tra normativa anticoncorrenziale (di cui alla L. 1990/n. 287) e normativa consumeristica (l'unica a cui si riferisca l'invocata sentenza resa da Cass. SS.UU. n. 9479/2023) che, nel caso in esame, è palesemente ininvocabile dal il quale non ha mai rivestito, nella vicenda de qua, Parte_1 la qualità di consumatore, dal momento che, come risulta dalla visura camerale in atti, il medesimo è sempre stato, sin dall'epoca (1998) di costituzione delle due società debitrici principali e Controparte_3 [...]
socio e amministratore unico delle stesse e, proprio nello CP_4 svolgimento di tali cariche sociali, ha prestato le garanzie fidejussorie del 5/04/2004, con successive estensioni del 2008.
pagina 4 di 11 Aggiungasi che, come più volte condivisibilmente precisato nella giurisprudenza di merito, il principio di diritto affermato dalla Corte di Giustizia nella pronuncia del 17 maggio 2022 e poi ribadito dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione nella pronuncia delle SS.UU. n. 9479 del 6/4/2023 non può, in ogni caso, trovare applicazione con riferimento alle clausole conformi al modello ABI, posto che le stesse possono essere qualificate come “abusive” nell'accezione indicata dalla direttiva 93/13 CEE, venendo in rilievo la violazione della diversa disciplina anticoncorrenziale che trova fondamento nella l. 287/1990. Solo per esigenze di completezza, va altresì rilevato che, anche laddove l'eccezione di nullità delle fidejussioni per violazione della normativa antitrust fosse stata astrattamente proponibile ed esaminabile nell'odierno grado di giudizio, essa non avrebbe, in ogni caso, condotto agli esiti sperati.
E' noto che le sezioni unite della Cassazione hanno escluso la nullità totale delle fideiussioni riproduttive delle tre clausole dello schema contrattuale uniforme predisposto dall'ABI e censurato da per contrarietà CP_5 all'art. 2, 2° comma, lett. a), della legge n. 287 del 1990, enunciando il principio di diritto secondo cui «i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3, della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata”, salvo che la parte interessata alla caducazione dell'intero assetto negoziale dimostri l'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, restando precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto (sez. un. 41994/2021; 24044/2019).
In buona sostanza, la S.C. ha sì rilevato che la nullità dell'intesa a monte inficia anche l'atto conseguenziale, il quale “costituisce lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti” (riprendendo Cass., Sez. Un., n. 2207/2005), ma ha optato per la nullità parziale, suscettibile di estendersi all'intero contratto solo in presenza della prova che, senza la clausola nulla, le parti non avrebbero concluso il contratto (in tal senso, di recente, anche Cass. 26957/2023; Cass. 2024/n. 6685).
Ne discende, pertanto, che, in assenza di prova, da parte appellante, dei presupposti per la caducazione dell'intero contratto, la nullità (il cui esame pagina 5 di 11 non è devoluto alla sezione specializzata per le imprese tutte le volte che essa sia fatta valere, come nella specie, in via di eccezione e non di azione - cfr. Cass. 2023/n. 3248; conf. Cass. 2023/n. 33041; Cass. 2024/n. 29292) non avrebbe potuto estendersi oltre le clausole impugnate.
Ebbene, così circoscritta l'operatività dell'eccepita nullità, il ha Parte_1 lamentato che questa ridondi sulla decadenza di cui all'art. 1957 c.c.
La sua doglianza, però, non coglie nel segno.
È infatti dirimente rilevare che l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. è comunque inammissibile in quanto tardiva.
Ciò perchè, trattandosi di un'eccezione in senso stretto non rilevabile d'ufficio (cfr. da ultimo Cass. 2025/n. 835), la stessa avrebbe dovuto essere tempestivamente formulata entro i termini di rito, ed invece così non è stato, dal momento che gli appellanti l'hanno tardivamente sollevata per la prima volta solo con l'atto di appello.
In linea con quanto già più volte affermato da questa Corte in casi simili, deve in proposito ribadirsi che l'eccezione di nullità parziale delle fideiussioni bancarie va necessariamente raccordata con il sistema delle preclusioni processuali previste nel nostro ordinamento;
che, essendo quella di decadenza ex art. 1957 c.c. considerata un'eccezione in senso stretto, la sua mancata proposizione entro i termini di rito preclude definitivamente al giudice la verifica della tempestività dell'azione esperita dalla creditrice, facendo venir meno il concreto e attuale interesse del garante ad ottenere la declaratoria di nullità parziale delle garanzie prestate.
Nello stesso senso si è, del resto, più volte espressa anche la S.C., laddove ha precisato che “la nullità della fidejussione posta a fondamento dell'azione revocatoria è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, ma non può essere accertata sulla base di una <> eccezione, sollevata per la prima volta con il ricorso per cassazione, basata su contestazioni in fatto in precedenza mai effettuate, a fronte della quale l'intimato sarebbe costretto a subire il vulnus delle maturate preclusioni processuali” (sic Cass. ord. 2020/n. 4175; conf. Cass. 2023/n. 4983; Cass. 2024/n. 8023).
In definitiva, quindi, “la nullità parziale del contratto di fideiussione a valle, dipendente da intesa restrittiva della concorrenza a monte, è rilevabile d'ufficio a condizione che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali pagina 6 di 11 necessarie alla sua integrazione e la concreta ricaduta della nullità delle clausole conformi al modello ABI, con la precisazione che - al detto fine - si deve considerare che l'eccezione di estinzione della garanzia ex art. 1957 c.c. ha natura di eccezione propria e non di mera difesa, con la conseguenza che il rilievo officioso della nullità della clausola di deroga non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa” (Cass. 2025/n. 1851).
Ne deriva che, a prescindere da ogni altra considerazione, nessun interesse avrebbe comunque il all'accertamento della nullità della sola Parte_1 clausola di deroga alla previsione del termine semestrale, dal momento che, in assenza di tempestiva proposizione dell'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., il medesimo non potrebbe, in ogni caso, ricavarne l'effetto di essere liberato dalla garanzia per tardività dell'azione della banca.
Resta assorbita ogni altra questione.
Col secondo motivo, si sostiene che non sarebbe stata valutata dal primo giudice l'estraneità ai bisogni della famiglia del credito vantato dall'appellata, che quindi non potrebbe agire esecutivamente sugli immobili conferiti nel fondo patrimoniale.
In altri termini, si assume che l'azione revocatoria sarebbe improponibile in quanto il debito verso l'appellata è stato contratto per scopi imprenditoriali estranei alle esigenze familiari e dunque, ai sensi dell'art. 170 c.c., la creditrice particolare del fidejussore non potrebbe soddisfare Parte_1 coattivamente il suo diritto di credito sui beni costituiti nel fondo.
La censura è assolutamente inconferente.
E' noto che la finalità di destinare i beni ai bisogni della famiglia costituisce l'essenza stessa del fondo patrimoniale, la cui costituzione serve a mettere al riparo i beni conferiti dalle pretese derivanti da obbligazioni assunte dai coniugi per scopi estranei alle esigenze familiari, mediante la creazione di un vincolo di inespropriabilità.
Detto vincolo è tuttavia evidentemente destinato a venir meno nel caso in cui l'atto costitutivo del fondo, pur legittimo, sia dichiarato inefficace ex art. 2901 c.c. e tale è la finalità dell'odierna azione, che è stata esperita da un creditore personale di uno dei coniugi proprio al fine di poter recuperare l'aggredibilità dei beni conferiti in fondo patrimoniale che, altrimenti, in pagina 7 di 11 ragione della natura segregativa dell'atto ex art. 170 c.c., sarebbero rimasti insuscettibili di esecuzione forzata.
Tale rilievo era stato, del resto, già operato anche dal primo giudice dell'ordinanza istruttoria del 30/10/2020 con cui sono state ritenute irrilevanti le prove testimoniali richieste dai coniugi convenuti, proprio osservando che “…l'azione proposta dall'attrice è finalizzata ad ottenere l'accertamento dell'inefficacia del negozio dispositivo, mentre la limitazione di cui all'art. 170 c.p.c. opera con riguardo ad un negozio dispositivo di cui si presuppone l'efficacia”.
La valutazione di assoluta irrilevanza di dette prove orali, reiterate anche in appello, va ovviamente qui confermata.
Col terzo motivo di appello, si denuncia infine l'errata valutazione, da parte del primo giudice, della sussistenza dei requisiti dell'eventus damni e della scientia damni.
Sul punto, va necessariamente premesso che, costituendosi in primo grado, i coniugi convenuti/odierni appellanti non hanno mai contestato la sussistenza dei predetti due requisiti, essendosi limitati solo ad eccepire l'improponibilità dell'azione revocatoria ex art. 170 c.c.
Per il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., tali presupposti dovevano intendersi dunque stralciati dal thema probandum.
Solo in questa sede, gli appellanti contestano la ricostruzione operata dal primo giudice, sostenendo per la prima volta che nel fondo patrimoniale non sarebbero confluiti tutti i beni di proprietà del garante;
che, alla data del compimento dell'atto dispositivo del 12/11/2015, essi non avrebbero potuto conoscere il pregiudizio arrecato alle ragioni della creditrice, nascenti dai due d.i. emessi nel 2016 e dunque l'anno dopo;
che, sotto il profilo soggettivo, la creditrice avrebbe dovuto dimostrare il requisito della dolosa preordinazione dell'atto.
Tali contestazioni svolte solo in appello, oltre che inammissibili ex art. 345 c.p.c. (cfr. sul punto Cass. 2010/n. 24382; Cass. 2023/n. 4747), sono, in ogni caso, palesemente infondate.
Come già evidenziato dal primo giudice, è principio di diritto consolidato che il requisito dell'eventus damni ricorre non solo nel caso in cui l'atto pagina 8 di 11 dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma pure quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio tale da comportare una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dar prova le modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, dimostrare che il suo patrimonio residuo sia in grado di soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass. 32596/2022; 15257/2022; 16221/2019; 19207/2018; 1902/2015; 18034/2013; 7507/2007; 10430/2005; 7104/2005; 6248/1999; 6676/1998; 3113/1997).
A nulla rileva quindi che, con l'atto segregativo impugnato, il fidejussore non abbia eventualmente conferito nel fondo patrimoniale tutti i beni a lui intestati: mancando infatti la prova che i suoi beni residui fossero idonei a garantire l'agevole realizzazione del credito dell'istante, è evidente che, sotto il profilo oggettivo, l'atto impugnato ha comunque determinato una chiara modificazione in pejus del patrimonio del disponente, che è sufficiente ad integrare il requisito dell'eventus damni.
Sotto il profilo soggettivo, occorre invece fare chiarezza. Il requisito soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c. si atteggia diversamente a seconda che l'atto dispositivo impugnato sia successivo o anteriore al sorgere del vantato credito: nel primo caso, è sufficiente la semplice conoscenza od agevole conoscibilità del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori;
nel secondo, si richiede invece la più rigorosa prova della dolosa preordinazione dell'atto. Nella fattispecie, non vi è dubbio che il fatto generatore del credito (nascente da fidejussioni rilasciate dal sin dal 2004 e poi estese nel 2008) sia Parte_1 senz'altro anteriore rispetto al contestato atto del 12/11/2015, posto che, per pacifico indirizzo giurisprudenziale, in tema di azione revocatoria proposta nei confronti del fidejussore, l'acquisto della qualità di debitore risale al momento della nascita del credito e non a quello della sua esigibilità (sic Cass. 2006/n. 22465; Cass. 2011/n. 3676), né a quello del suo accertamento giudiziale (cfr. Cass. 2019/n. 22161), sicchè, prestata fidejussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse all'apertura del c/c, gli atti dispositivi compiuti successivamente dal fidejussore sono soggetti all'azione revocatoria in base al mero requisito soggettivo della consapevolezza, da parte del medesimo, di arrecare pagina 9 di 11 pregiudizio alle ragioni del creditore (cfr. Cass. 2016/n. 762; Cass. 2020/n. 10522). Fermo dunque che a nulla rileva sotto il profilo cronologico che i d.i. siano stati emessi l'anno dopo il compimento dell'atto impugnato, nel caso in esame resta sufficiente la mera consapevolezza -dimostrabile anche in via presuntiva (cfr., tra le tante, Cass. 2019/n. 16221)- della riduzione della consistenza del patrimonio costituente la garanzia patrimoniale dei creditori, senza che sia necessaria anche la prova dell'intenzione di nuocere ai medesimi e dunque il requisito della mala fede (cfr., tra le tante, Cass. 1996/n. 4077; Cass. 1996/n. 2303). Nello specifico, la prova della conoscenza, in capo al garante, del pregiudizio arrecato alla creditrice istante può trarsi inequivocabilmente dai seguenti elementi univoci e concordanti:
--la particolare tempistica dell'atto dispositivo, compiuto dal fidejussore pochi mesi dopo la ricezione delle missive del 16/01/2015 e 18/02/2015 con cui la banca aveva chiesto a tutti i coobbligati l'immediato rientro dall'esposizione debitoria (segno che, già a quella data, le condizioni economiche delle società debitrici principali, successivamente sfociate nel concordato preventivo della e nella messa in liquidazione Controparte_3 della erano tutt'altro che buone); Controparte_4
--la carica di socio/amministratore unico delle predette società rivestita dal che ulteriormente conferma la sicura conoscenza, da parte sua, sia Parte_1 del debito che del pregiudizio che si stava arrecando alle ragioni della creditrice;
--la pluralità dei beni contestualmente conferiti nel fondo patrimoniale, che costituisce ulteriore indice presuntivo di una consapevolezza in re ipsa (cfr. Cass. 18034/2013; 13404/2008; 7507/2007; 7104/2005; 6248/1999; 6676/1997; 3113/1997).
All'integrale rigetto dell'appello segue la conferma della sentenza impugnata, oltre che la condanna degli appellanti in solido al pagamento delle spese del presente giudizio secondo soccombenza, nella misura unitariamente liquidata come da dispositivo sulla base dei valori medi fissati dal D.M. 147/22, in relazione allo scaglione tariffario da € 52.000,01 ad € 260.000 individuato sulla scorta dell'entità del credito tutelato con la domanda revocatoria.
P.Q.M.
pagina 10 di 11 La Corte d'Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto di citazione notificato il 7/01/2022 da e nei confronti Parte_1 Parte_2 di rappresentata dalla mandataria Controparte_1 [...] avverso la sentenza n. 2126/2021 emessa il 9/12/2021 Controparte_2 dal Tribunale di Trani, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna gli appellanti in solido a rifondere all'appellata le spese del presente giudizio di appello, liquidandole in € 14.317 per onorari, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge;
3. visto l'art. 13, comma 1 quater DPR 2002/n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti in solido dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
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Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 16 luglio 2025
Il consigliere estensore Il presidente M. Angela Marchesiello Filippo Labellarte
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