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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/03/2025, n. 1201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1201 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 46699/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
in persona del giudice monocratico dott. Francesco Frettoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 46699/2024, discussa e decisa con dispositivo all'esito della camera di consiglio all'udienza del 23/1/2025, con termine per il deposito della sentenza entro sessanta giorni, ex art. 429, primo comma, secondo periodo, c.p.c.
promossa da con il patrocinio dell'Avv. GAETANO DE RUVO e dell'Avv. PAOLO AQUILONE, Pt_1 elettivamente domiciliato presso il difensore Avv. GAETANO DE RUVO
Ricorrente
nei confronti di con il patrocinio Controparte_1 dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, elettivamente domiciliato in VIA DEI
PORTOGHESI 12 ROMA presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
Resistente
OGGETTO: provvedimento sanzionatorio del Garante per la protezione dei dati personali e della privacy
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 152 D.lgs n. 196/2003 contro il Garante per la protezione dei dati personali l' ha formulato le seguenti domande: Controparte_2
“IN VIA CAUTELARE -disporre, anche inaudita altera parte, la sospensione dell'opposto provvedimento n. 588 del 26 settembre 2024 del Garante per la Protezione dei dati personali, notificato all' il 4.10.2024, Pt_1 ricorrendo le gravi e circostanziate ragioni di cui all'art. 5, del D.Lgs. n. 150/2011;
NEL MERITO
-ritenere e dichiarare l'illegittimità dell'opposto provvedimento sanzionatorio, poiché assunto in difetto dei presupposti di legge;
-annullare e/o revocare e/o riformare il provvedimento n. 588 del 26 settembre 2024 del Garante per la Protezione dei Dati Personali, notificato all' il 4.10.2024, in quanto infondato in Pt_1 fatto e diritto;
- in via gradatamente subordinata, salvo gravame, si chiede l'annullamento e/o la riduzione della somma ingiunta a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria con il provvedimento n.
588 del 26 settembre 2024 del Garante per la Protezione dei Dati Personali”.
Nel ricorso è stato innanzitutto riferito che il 4 ottobre 2024 veniva notificata all' Pt_1 un'ordinanza ingiunzione, adottata dal Garante per la protezione dei dati personali all'esito di verifiche relative al trattamento di dati personali concernenti i partecipanti al “Concorso pubblico per titoli ed esami, a 1858 posti di consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell'
, area C , posizione economica C1” e, segnatamente, il trattamento effettuato per la Pt_1 redazione delle graduatorie del concorso.
Tale provvedimento sanzionatorio reca il dispositivo seguente: “Il Garante dichiara, ai sensi dell'art. 57, par. 1, lett. f), del Regolamento, l'illiceità del trattamento effettuato dall'
[...]
per violazione degli artt. 5, 6, 9 del Regolamento, nonché Controparte_2
2-ter e 2-septies comma 8 del Codice del Regolamento, nei termini di cui in motivazione;
ORDINA all' , in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, con sede legale in Via Ciro il Grande, 21 - 00144 Roma (RM) C.F. , P.IVA_1 di pagare la somma di euro 50.000 (cinquantamila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate in motivazione. Si rappresenta che il contravventore, ai sensi dell'art. 166, comma 8, del Codice, ha facoltà di definire la controversia mediante pagamento, entro il termine di 30 giorni, di un importo pari alla metà della sanzione comminata;
INGIUNGE all' , in caso di mancata definizione della controversia ai sensi dell'art. 166, comma 8, del Pt_1
Codice, di pagare la somma di euro 50.000 (cinquantamila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l'adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall'art. 27 della l. n. 689/1981; ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. f), la limitazione dei trattamenti in corso, vietando all' ogni ulteriore diffusione online Pt_1 dei dati personali degli interessati con riferimento alla data di nascita, al punteggio derivante dalla media dei voti conseguiti nelle prove scritte, al punteggio derivante dalla valutazione dei titoli, al punteggio conseguito nella prova orale, al punteggio totale nonché al riferimento all'eventuale presenza di titoli di precedenza, a quelli di preferenza e alla specifica indicazione dell'ammissione con riserva”.
Il ricorso censura il provvedimento in primo luogo per violazione del principio del ne bis in idem, lamentando che il Garante aveva già sanzionato l'Istituto con precedente provvedimento del 11 aprile 2024 per le modalità di trattamento dei dati personali concernenti i partecipanti al medesimo concorso;
ne contesta, poi, la legittimità quanto al merito, argomentando la correttezza del comportamento dell' e l'infondatezza dei rilievi del Garante sulla base del quadro CP_2 normativo di riferimento e del tipo di dati personali pubblicati.
Il Garante, costituito, ha concluso per il rigetto del ricorso in quanto infondato, eccependone preliminarmente l'inammissibilità per aver dato applicazione al rito semplificato di cognizione invece che al rito del lavoro;
ha richiamato in via di premessa il precedente provvedimento sanzionatorio e le verifiche svolte sul trattamento dei dati personali da parte dell' per il CP_2 concorso in questione;
ha contestato l'eccezione del ricorrente sul presunto bis in idem, osservando la diversità di oggetto dei due provvedimenti sanzionatori;
ha argomentato la fondatezza dei propri rilievi alla luce della normativa di riferimento e in considerazione dei dati pubblicati.
Col decreto con cui è stata fissata l'udienza di comparizione è stata parzialmente accolta l'istanza cautelare formulata nel ricorso ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. n. 150/2011, disponendosi la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato nella parte in cui quest'ultimo ingiunge all' la limitazione dei trattamenti in corso con riferimento anche al punteggio Pt_1 totale attribuito ai candidati della procedura concorsuale oggetto del provvedimento medesimo.
Dopo la prima udienza di comparizione, in cui il Garante è rimasto assente, l' ricorrente CP_2 ha controdedotto con note autorizzate alla comparsa di costituzione della controparte.
Nell'udienza successiva le parti si sono riportate ai rispettivi atti e alle relative conclusioni e la causa è stata decisa come da dispositivo depositato all'esito della camera di consiglio.
2. L'eccezione relativa al rito è priva di pregio.
Il ricorso è stato introdotto espressamente ai sensi dell'art. 152 del D.lgs. n. 196/2003, con contestuale istanza di sospensione riferita alla previsione dell'art. 5 del D.lgs n. 150/2011.
Ai sensi del co. 1-bis del suddetto art. 152 le controversie in materia di riservatezza sono disciplinate dall'art. 10 del predetto D.lgs n. 150/2011, che dispone l'applicazione ad esse del rito del lavoro, salvo quanto ivi specificamente previsto. E proprio detto art. 10, al co. 7, prevede la possibilità della sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato secondo quanto stabilito nell'art. 5 del medesimo decreto legislativo.
Il richiamo all'art. 152 del D.lgs. n. 196/2003 e all'art. 5 del D.lgs n. 150/2011 lasciano, dunque, intendere, concordemente, che il ricorso è stato presentato per il suo svolgimento secondo le norme di riferimento e con applicazione del rito del lavoro.
In questa corretta prospettiva è avvenuta la fissazione dell'udienza e del termine per la notificazione, nonché la sospensione parziale dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Non vi è, quindi, elemento processuale che contrasti con la corretta applicazione del rito del lavoro, mentre non può assumere rilievo l'errata denominazione data al tipo di procedimento nelle annotazioni generali del fascicolo telematico, ovviamente priva di valenza processuale.
Inutile, pertanto, prolungare la disamina dell'eccezione con considerazioni relative al fatto che, in ogni caso, un eventuale errore di impostazione del rito non avrebbe, comunque, comportato l'eccepita inammissibilità dell'azione.
3. Infondata è, altresì, su altro fronte, l'eccezione di ne bis in idem sollevata in via preliminare dalla parte ricorrente nei riguardi del provvedimento.
Quest'ultimo concerne, sì, la medesima procedura concorsuale oggetto di precedente intervento sanzionatorio del Garante, ma attiene, come ben precisato nella memoria di costituzione di quest'ultimo, ad atti distinti e successivi posti in essere dall'Istituto ricorrente: dapprima atti intermedi (elenchi degli ammessi e non ammessi alla prova scritta e alla prova orale ed elenco dei partecipanti), successivamente atti finali (graduatoria finale e graduatoria finale -vincitori).
Semmai l'analogia delle condotte oggetto dei due provvedimenti sanzionatori e la loro appartenenza ad un'unica, medesima vicenda concorsuale potrebbe rilevare sul piano sanzionatorio ai sensi dell'art. 8, co. 2, della L. n. 689/1981 (applicabile in forza del richiamo contenuto nell'art. 166, co. 7, del D.lgs n. 196/2003).
4. Non può ravvisarsi una sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
L'Autorità resistente nella sua memoria di costituzione ha rilevato che l' ricorrente ha CP_2 comunicato il 19 novembre 2024 - posteriormente al provvedimento impugnato e allo stesso ricorso qui in esame - la rimozione delle graduatorie ed entrambe le parti in udienza hanno confermato questo fatto, ma da un attento esame della memoria autorizzata depositata dal ricorrente emerge che questa rimozione ha riguardato le “vecchie” graduatorie, che già in precedenza erano state modificate dall'Istituto, prima ancora del provvedimento sanzionatorio
(a seguito di delibera del 28 giugno 2024).
In ogni caso, sarebbe una cessazione della materia del contendere parziale, ipoteticamente rilevante soltanto per il profilo inibitorio del provvedimento impugnato, non per quello sanzionatorio, poiché le graduatorie in discussione sono state pubblicate la prima volta, nella versione originaria, censurata dall'Autorità, a febbraio 2023 e sono rimaste pubblicate senza modificazioni almeno sino alla delibera dell'Istituto del giugno/luglio 2024, quando sono state depurate di alcuni dati (sono rimasti solo nome, cognome e punteggio complessivo di ciascun candidato), per poi essere rimosse nel successivo mese di novembre. Vi è stato, quindi, un periodo non breve di protrazione della pubblicazione delle graduatorie con i contenuti contestati dalla resistente.
5. Il provvedimento dell'Autorità sanziona un trattamento di dati effettuato dall'Istituto attraverso la pubblicazione di una graduatoria finale dei vincitori e di una graduatoria finale di contenuto più ampio nell'ambito di un “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di milleottocentocinquantotto posti di consulente protezione sociale, area C” (il cui bando è stato pubblicato sulla G.U. n. 78 del 1 ottobre 2021).
Il tenore complessivo del provvedimento impugnato e quello della precedente nota (v. all. 7 alla memoria di costituzione dell'Autorità), con la quale è stato comunicato all'Istituto l'avvio del procedimento per l'adozione di provvedimenti inibitori/sanzionatori, lasciano individuare come oggetto dell'intervento sanzionatorio i seguenti profili di ritenuta illiceità del trattamento: i) pubblicazione (nella graduatoria più ampia) di dati di candidati non-vincitori; ii) riferimento
(nelle due graduatorie) a titoli di preferenza dei candidati che possono essere rivelatori di dati sensibili, in particolare di condizioni di salute;
iii) indicazione per alcuni candidati di un'ammissione con riserva per “giudizi pendenti”, atta a far ritenere che tali candidati siano interessati da precedenti penali e, quindi, evocatrice di dati sensibili giudiziari.
Il dispositivo del provvedimento, nella parte recante disposizioni inibitorie, si occupa anche di un altro profilo, iv) la pubblicazione dei punteggi totali e di quelli intermedi ottenuti dai singoli candidati, che pur non è oggetto di argomentazione nella parte motiva del provvedimento e che nella menzionata nota di avvio del procedimento risulta prospettato limitatamente alla pubblicazione dei punteggi intermedi.
La motivazione del provvedimento reca riferimenti al tema della diffusione sul web, che però non viene ripreso nella parte conclusiva e dispositiva. Un'analisi globale del provvedimento medesimo consente, peraltro, di comprendere che l'Autorità ha ravvisato tale diffusione sul web nel fatto in sé della presenza sul sito dell'Istituto delle graduatorie pubblicate, senza interessarsi specificamente di eventuali ulteriori forme di diffusione. La diffusione in parola coincide, pertanto, con la pubblicazione delle graduatorie in questione e, quindi, con il trattamento che, come si è detto, è oggetto dell'intervento inibitorio-sanzionatorio.
Va notato, infine, che la parte inibitoria del dispositivo del provvedimento in discussione non reca riferimenti alla pubblicazione di dati di candidati non vincitori.
6. Tre dei quattro profili di illiceità sopra schematizzati appaiono senza dubbio infondati.
7. Sulla pubblicazione dei punteggi, come si è osservato, non si rinviene nel provvedimento impugnato alcuno spunto di motivazione a supporto della ritenuta illiceità.
Del resto, il punteggio ottenuto all'esito delle prove concorsuali è ciò che determina in primo luogo la posizione di vincitore o meno del concorso e/o il conseguimento quanto meno dell'idoneità, nonché, più in generale, la collocazione in graduatoria per ciascun candidato. Si tratta, dunque, di un dato valutativo ed informativo essenziale, che concretizza la finalità stessa di una selezione concorsuale, per il quale non è ipotizzabile una comunicazione riservata all'esercizio di un accesso agli atti, che riguarderebbe la totalità dei partecipanti al concorso interessati a conoscerne l'esito. Non è un caso, quindi, che nella motivazione del provvedimento, dedicata all'argomentazione delle determinazioni sanzionatorie, non vi sia alcun cenno argomentativo inerente ad un'illiceità della pubblicazione del punteggio finale e complessivo.
Analogamente è a dirsi per i punteggi intermedi, relativi alle singole prove. Il bando del concorso in questione prevedeva la sua articolazione in due prove scritte ed in una prova orale, stabiliva che per essere ammessi alla prova orale occorresse superare in ciascuna delle due prove scritte un punteggio di almeno 21/30 e che per superare poi la prova orale si conseguisse lo stesso punteggio minimo, disponeva che la graduatoria di merito fosse formata dalla Commissione esaminatrice “sulla base del punteggio complessivo ottenuto da ciascun candidato, costituito dalla somma tra la media dei voti riportati nelle due prove scritte, il punteggio dei titoli, previa verifica della inerenza degli stessi, e il voto riportato nella prova orale fino ad un totale massimo di 90”. La pubblicazione anche dei punteggi parziali appare, dunque, legittimata dall'esigenza di rendere da tutti verificabile la realizzazione da parte dei singoli candidati delle condizioni per essere considerati vincitori o quanto meno idonei.
L'Istituto ricorrente ha, oltretutto, evidenziato che nelle Linee guida in materia emanate dalla stessa Autorità resistente (nel 2011) è stato affermato che “Devono ritenersi certamente pertinenti ai fini della pubblicazione on line gli elenchi nominativi ai quali vengano abbinati i risultati di prove intermedie, gli elenchi di ammessi a prove scritte o orali, i punteggi riferiti a singoli argomenti di esame, i punteggi totali ottenuti”.
Né d'altra parte dalla resistente - che, come già osservato, non ha espresso nel provvedimento in esame motivazioni a supporto di un'illiceità della pubblicazioni dei voti delle prove concorsuali - è venuta l'indicazione in sede processuale di disposizioni normative e/o di indirizzi di giurisprudenza che escludano la liceità della pubblicazione dei punteggi delle prove concorsuali, finali/totali e/o intermedi/parziali.
8. L'indicazione per alcuni candidati di un'ammissione con riserva per “giudizi pendenti” è stata ritenuta nel provvedimento de quo come evocativa di vicende riconducibili a condanne penali e a reati o comunque “suscettibile di ingenerare l'equivoco in ordine alla sussistenza della condizione di imputato o di indagato in capo ai candidati cui risulta associata tale informazione, compromettendo pericolosamente l'identità personale e la reputazione degli interessati, circostanza ulteriormente amplificata in ragione dei richiamati rischi connessi alla maggiore esposizione delle informazioni sul web, la loro indicizzazione e la potenziale riutilizzabilità anche da parte di terzi”.
Si tratta di una valutazione che appare sfornita di un fondamento oggettivo. È un fatto notorio la verificazione di contenziosi in pendenza di procedure concorsuali, sicché correlare l'espressione
“giudizi pendenti” a pregresse vicende penali del candidato invece che alla sussistenza in atto di un contenzioso concernente la sua partecipazione al concorso si presenta come un'operazione logica priva di sufficiente plausibilità e sostanzialmente arbitraria.
Può notarsi in proposito che nella memoria di costituzione in giudizio dell'Autorità non si rinviene alcuna effettiva difesa con riguardo a questa valutazione espressa nel provvedimento in contestazione, che va considerata, in ultima analisi, il frutto di un'errata percezione del significato dell'annotazione presente nelle graduatorie.
Per il resto, la medesima indicazione è stata qualificata nel provvedimento come non prevista da disposizioni di settore e recante “un'informazione comunque non necessaria ed eccedente rispetto alle finalità del trattamento”.
Quanto al fondamento in disposizioni normative, si rinvia a ciò che più oltre si osserverà sul tema del fondamento normativo della pubblicazione delle graduatorie concorsuali, posto che si verte in questo momento su annotazioni a margine di una graduatoria di concorso.
Quanto all'eccedenza, non è ravvisabile, poiché anzi è certamente dovere di trasparenza dell'Amministrazione procedente ed interesse informativo dei partecipanti ad un concorso, rispettivamente, rendere noto e sapere che alcune posizioni di candidati vincitori o idonei sono interessate a monte da un'ammissione effettuata con riserva e ancora sub iudice.
9. Priva di adeguato fondamento è, altresì, la valutazione di illiceità del riferimento nelle graduatorie pubblicate all'esistenza di titoli di preferenza dei candidati, ritenuti possibili rivelatori di dati sensibili, in particolare sulle condizioni di salute dei candidati medesimi.
In questo caso la valutazione dell'Autorità risulta erronea in ragione dell'estesa pluralità ed eterogeneità dei titoli in questione. Sono i titoli di cui all'art. 5 del d.P.R. n. 487/1994
(Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi), richiamati nell'art. 11, co. 3, del Bando di concorso per i casi di parità di punteggio fra candidati e, come evidenziato dall'Istituto ricorrente nelle sue note autorizzate, si tratta di quattordici tipi di situazioni preferenziali, tutte astrattamente riferibili a ciascun candidato, molte delle quali non attinenti a condizioni di salute o simili. Tali caratteristiche dei titoli in parola, qualitative e quantitative, escludono che l'annotazione della loro sussistenza possa essere sensatamente interpretata, in concreto e per ogni singolo candidato, come rivelatrice della ricorrenza di una situazione connotata da dati sensibili, in particolare relativi alla salute del candidato.
L'indicazione della sussistenza di titoli di preferenza è stata effettuata, oltretutto, mediante la mera apposizione di un asterisco in una delle colonne di cui si compone la tabella della graduatoria e, quindi, con modalità assolutamente inidonee a consentire qualunque inferenza.
La giurisprudenza richiamata nella memoria di costituzione dell'Autorità a difesa della sua valutazione (v. p. 20) non è pertinente: basta, infatti, leggere gli stralci riportati per rendersi conto che si tratta di pronunce relative a casi in cui vi erano state comunicazioni di dati specificamente riguardanti patologie o comunque stati di salute delle persone (esigenza di trattamento sanitario, assenza dal lavoro per malattia, situazione di invalidità, consulenza psichiatrica, infezione da trasfusione o vaccinazione), del tutto differentemente dal tenore di un'annotazione genericamente relativa all'esistenza di imprecisati ed indeterminabili titoli di preferenza, molti dei quali, come detto, nient'affatto riconducibili a profili di salute.
Né per altro verso nel provvedimento o nelle difese processuali dell'Autorità vi è l'indicazione di disposizioni normative che ostino alla pubblicazione di graduatorie recanti riferimento
(generico) alla sussistenza di titoli di preferenza per alcuni dei candidati.
I titoli di preferenza, d'altra parte, sulla base della norma che li prevede e del bando di concorso che li considera, incidono sulla determinazione dell'ordine di graduatoria dei candidati vincitori e costituiscono, quindi, dati rilevanti, anche ai fini della trasparenza dei lavori concorsuali e della verifica della legittimità degli stessi, e l'Amministrazione organizzatrice del concorso è, pertanto, tenuta a renderne nota l'esistenza.
Al contempo, la genericità dell'annotazione, limitata all'esistenza di titoli di preferenza, senza altra indicazione né tanto meno specificazione del tipo di titolo/i ricorrente per il singolo candidato, garantisce l'equilibrio fra la suddetta esigenza, da un lato, di informazione generale e la necessità, dall'altro, di tutelare la riservatezza, rinviando all'eventuale esercizio dell'accesso individuale agli atti concorsuali la possibilità di ottenere informazioni sul tipo di titolo/i preferenziale/i dichiarato dal singolo candidato. È ravvisabile in tale equilibrio la concretizzazione del principio c.d. di minimizzazione e necessità del trattamento, che la giurisprudenza di legittimità, traendolo dagli artt. 3 e 11, lett.
d), del D.lgs n. 196/2003 e successivamente, dopo l'abrogazione dei suddetti articoli, dall'art. 5 lett. c) del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali n. 2016/679 (cfr. Cass. n.
11020/2021), riconosce come criterio imperativo e inderogabile nella materia.
Secondo la Suprema Corte, il trattamento dei dati personali “in tanto può ritenersi lecito, in quanto le informazioni divulgate siano limitate ai soli dati strettamente indispensabili rispetto alle finalità informative perseguite” ed esso “deve essere sempre effettuato nel rispetto del
'criterio di minimizzazione' dell'uso degli stessi, dovendo cioè essere utilizzati solo se indispensabili, pertinenti e limitati a quanto necessario per il perseguimento delle finalità per cui sono raccolti e trattati” (Cass. n. 22338/2023, conforme a precedente Cass. n. 11020/2021).
Sempre secondo il giudice di legittimità, “In ogni ipotesi in cui l'amministrazione proceda alla pubblicazione di dati, informazioni e documenti che comporti un trattamento di dati personali, devono essere opportunamente contemperate le esigenze di pubblicità e trasparenza con i diritti e con la dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali” e “Le finalità di consentire il controllo sull'agire dell'amministrazione mediante la trasparenza delle informazioni devono essere attuate mediante forme di pubblicità la cui conoscenza sia ragionevolmente ed effettivamente connessa all'esercizio di un controllo, nei rispetto dei limiti di proporzionalità e pertinenza, non giustificandosi una totale ed indiscriminata ostensione dei dati stessi (Cass. n. 33257/2022; cfr. analogamente Cass. n. 26267/2022).
Ebbene, indicare in una graduatoria concorsuale che per alcuni candidati vi sono titoli preferenziali, senza fornire alcun altra informazione idonea ad individuare di quale o quali titoli si tratta, appare una condotta rispettosa del suddetto principio di minimizzazione e dei sopra richiamati indirizzi della Cassazione: la sussistenza di titoli preferenziali è un dato pertinente al concorso ed informare di tale sussistenza è indispensabile per consentire a chiunque vi abbia qualificato interesse di effettuare, ove lo ritenga, una verifica, attraverso l'accesso agli atti, potendo i titoli influire sulla conformazione della graduatoria;
indicare semplicemente e genericamente che sussistono titoli preferenziali, senza alcun altro elemento informativo, costituisce un trattamento congruamente limitato e proporzionato a quanto occorrente per soddisfare la suddetta necessità di informazione;
la genericità dell'annotazione, non consentendo di individuare il/i titolo/i di preferenza inerente/i ai singoli candidati salvaguarda la riservatezza dei medesimi.
Un'ulteriore conferma a questo assunto sembra rinvenibile in un recente arresto della Suprema
Corte (Cass. n. 30030/2024), nel quale è stato affermato che non viola la normativa a tutela della riservatezza la pubblicazione della graduatoria di un concorso riservato a persone con disabilità, priva di riferimenti ai singoli punteggi attribuiti per ciascun requisito e alle informazioni sensibili dei candidati, ma riportante soltanto il nominativo e il punteggio complessivo di ogni concorrente, poiché si tratta di indicare elementi indispensabili per la trasparenza delle procedure concorsuali e, quindi, per le finalità di interesse pubblico sottese all'accesso per concorso, ai sensi dell'art. 97 Cost. 10. Maggiormente articolata è la valutazione sull'ulteriore, ultimo profilo per il quale nel provvedimento impugnato è stata ravvisata un'illiceità del trattamento: la pubblicazione di dati di candidati non-vincitori.
10.1 Sul tema della pubblicazione delle graduatorie di procedure concorsuali vi sono alcuni riferimenti normativi.
Nel D.lgs n. 165/2001, recante le “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, l'art. 35, dedicato al “Reclutamento del personale”, prevede, fra l'altro, al co. 5-ter, per quanto qui di interesse, che “Nei concorsi pubblici, a esclusione di quelli banditi per il reclutamento del personale sanitario e socio-sanitario, educativo e scolastico, compreso quello impiegato nei servizi educativo-scolastici gestiti direttamente dai comuni e dalle unioni di comuni, e dei ricercatori, nonché del personale di cui all'articolo 3, sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l'ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso. In caso di rinuncia all'assunzione, di mancato superamento del periodo di prova o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall'assunzione, l'amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria degli idonei non vincitori entro il limite di cui al quarto periodo.”
Il successivo art. 35-quater, introdotto dal D.L. n. 36/2022, convertito con modificazioni nella
L. n. 79/2022, relativo al “Procedimento per l'assunzione del personale non dirigenziale” e , quindi, pertinente al concorso in esame, che riguarda la copertura di 1.858 posti di Pt_1 consulente protezione sociale, area C, stabilisce che la commissione esaminatrice “definisce in una seduta plenaria preparatoria procedure e criteri di valutazione omogenei e vincolanti per tutte le sottocommissioni” e che “Tali procedure e criteri di valutazione sono pubblicati nel sito internet dell'amministrazione procedente contestualmente alla graduatoria finale”.
Nel già citato d.P.R. n. 487/1994, recante il regolamento “per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”, come modificato dal d.P.R. n. 693/1996 e, più di recente, dal d.P.R. n. 82/2023, si prevede:
- all'art. 11, co. 5, che “Gli esiti delle prove orali sono pubblicati al termine di ogni sessione giornaliera d'esame. Successivamente all'espletamento delle prove orali, ove previste, la commissione effettua la valutazione dei titoli che si conclude entro trenta giorni dall'ultima sessione delle prove orali. Nei quindici giorni successivi alla conclusione della valutazione dei titoli, la Commissione elabora la graduatoria finale del concorso e l'amministrazione procedente la pubblica contestualmente, ad ogni effetto legale, nel Portale e nel proprio sito istituzionale”;
- all'art. 15, co. 2, che “La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5”;
- all'art. 15, co. 3, che “Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini”; - all'art. 15, co. 6, che “Le graduatorie dei concorsi di cui al presente regolamento, ivi incluse quelle dei concorsi delle regioni e degli enti locali, sono pubblicate contestualmente sul Portale di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e sul sito dell'amministrazione interessata. Dalla data di tale pubblicazione decorrono i termini per l'impugnativa”.
Da notare che nel suddetto art. 15 vi erano due commi che sono stati abrogati dal menzionato d.P.R. n. 82/2023, emanato in forza dell'art. 3 del D.L. n. 36/2022, convertito con modificazioni nella L. n. 79/2022:
- un co. 4, che stabiliva che “La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con decreto del Ministro per la funzione pubblica o dall'autorità competente nel caso in cui il concorso sia bandito da altre pubbliche amministrazioni ed è immediatamente efficace”;
- un co. 5 che prevedeva che “Le graduatorie dei vincitori dei concorsi sono pubblicate nel
Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri o dell'amministrazione interessata”.
Infine, il D.lgs n. 33/2013, recante il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, all'art. 19, relativo ai “Bandi di concorso”, co. 1, come modificato dal D.lgs n. 97/2016, dispone che “Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione, nonché i criteri di valutazione della Commissione, le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori”.
10.2 Le suddette norme danno fondamento giuridico in linea generale al trattamento di dati che si verifica attraverso la pubblicazione delle graduatorie dei concorsi pubblici.
Si tratta, poi, di stabilire se e quali dati possano trovare legittimamente pubblicazione in una graduatoria concorsuale.
Si è già parlato nei precedenti paragrafi dei riferimenti delle graduatorie qui in esame ai punteggi totali e parziali, alla pendenza di giudizi e alla sussistenza di titoli preferenziali.
Occorre adesso valutare se siano legittimamente pubblicabili - pubblicazione che deve ormai avvenire sul sito telematico istituzionale dell'Ente che svolge la procedura concorsuale - soltanto graduatorie che includano i soli candidati vincitori o anche graduatorie comprendenti gli altri candidati che abbiano partecipato al concorso o quanto meno i candidati c.d. idonei.
10.3 Il tenore delle norme prima richiamate induce a ritenere legittima la pubblicazione di graduatorie non limitate all'elencazione dei soli candidati vincitori.
In esse si fa riferimento, invero, alla pubblicazione di graduatorie denominate/definite come
“graduatoria finale” (l'art. 35-quater del D.lgs n. 165/2001 e l'art. 11, co. 5, del d.P.R. n. 487/1994) o “graduatorie finali” (l'art. 19, co. 1, del D.lgs n. 33/2013) o, più genericamente,
“graduatorie dei concorsi” (art. 15, co. 6, del d.P.R. n. 487/1994).
Inoltre:
- nell'art. 35, co. 5-ter, del D.lgs n. 165/2001 si precisa che “sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l'ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al
20 per cento dei posti messi a concorso”;
- - nell'art. 15, co. 2 e 3, del d.P.R. n. 487/1994 si parla di “graduatoria di merito dei candidati formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5” e si precisa che “Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito …”;
- nell'art. 19, co. 1, del D.lgs n. 33/2013 si prevede che siano pubblicate “le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori”.
Le formulazioni normative di cui sopra lasciano intendere che la graduatoria sia concepita come il documento riportante gli esiti della procedura concorsuale, tale da rendere individuabili, oltre che certamente i candidati vincitori, anche quelli idonei e, plausibilmente, pure gli ulteriori candidati, non vincitori né semplicemente idonei.
Un argomento a contrario a favore di questa interpretazione può assumersi dall'intervenuta abrogazione dei co. 4 e 5 dell'art. 15 del d.P.R. n. 487/1994, nei quali, come già prima riportato, rispettivamente, si stabiliva che “La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con decreto del Ministro per la funzione pubblica o dall'autorità competente …” e si prevedeva che “Le graduatorie dei vincitori dei concorsi sono pubblicate nel
Bollettino ufficiale …”, dando luogo ad una distinzione fra graduatoria di merito e graduatoria dei vincitori, con limitazione della pubblicazione alla graduatoria dei vincitori.
Queste disposizioni, come pure già osservato, sono state abrogate dal d.P.R. n. 82/2023, emanato in forza dell'art. 3 del D.L. n. 36/2022, convertito con modificazioni nella L. n. 79/2022. Tale articolo di di legge, che ha previsto al co. 6 che con regolamento governativo si apportassero modifiche al d.P.R. n. 487/1994, ha introdotto altre novità normative in materia di procedure concorsuali per il reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni, fra cui l'art. 35- quater del D.lgs n. 165/2001, che, come visto, prevede, fra l'altro, la pubblicazione nel sito internet dell'amministrazione procedente della “graduatoria finale”, senza alcuna precisazione limitativa.
Il più recente orientamento dell'ordinamento legislativo, sintonico con la diffusione ormai generalizzata della telematizzazione delle pubblicazioni informative da parte delle amministrazioni pubbliche, sembra muoversi, dunque, nella direzione di una legittima pubblicazione di graduatorie riportanti gli esiti globali del concorso, con inclusione di tutti i candidati.
Nella stessa direzione sembrano porsi altresì, come già implicitamente rilevato, l'art. 35, co. 5- ter, del D.lgs n. 165/2001, che, definendo “idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l'ultimo candidato vincitore in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso”, appare confermare tacitamente l'inclusione nella graduatoria finale di tutti i candidati, non potendo altrimenti individuarsi in essa i candidati non vincitori ma idonei, e l'art. 19, co. 1, del D.lgs n. 33/2013, che, prevedendo che le “graduatorie finali” pubblicate siano
“aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori”, sembra anch'esso orientato per un'ampia inclusività delle graduatorie destinate alla pubblicazione.
10.4 D'altra parte, l'Autorità resistente non ha evidenziato disposti normativi ostativi alla legittimità di una pubblicazione di graduatorie di contenuto soggettivo ampio.
Gli argomenti spesi in proposito nel provvedimento impugnato (e sostanzialmente richiamati nelle difese processuali) a sostegno di una legittima pubblicazione soltanto di graduatorie ristrette sono costituiti, essenzialmente:
- da un intervento del Presidente dell'Autorità in Parlamento sul disegno di legge di bilancio
2020 (commissione 5°, Bilancio, Senato della Repubblica, 12 novembre 2019), in occasione del quale è stato dichiarato che “la partecipazione a una selezione concorsuale (e il relativo esito), eventualmente anche in costanza di altro rapporto di lavoro, costituisce un dato che merita adeguata protezione (anche ai fini di cui agli artt. 8 St. lav. e 10 d.lgs. n. 276/2003), secondo modalità che possano coniugare, in maniera equilibrata, il principio di trasparenza amministrativa e il diritto alla protezione dei dati personali”;
- dall'orientamento assunto dall' anticorruzione, che ritiene Controparte_3 pubblicabili i dati dei candidati (non vincitori) idonei quando l'amministrazione procede all'aggiornamento delle graduatorie con lo scorrimento degli idonei stessi e che ha espresso tale orientamento negli schemi standard di pubblicazione di dati da essa predisposti ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n. 33/2013, tra cui quello relativo all'art. 19, concernente i bandi di concorso, ottenendo parere adesivo dell'Autorità qui resistente.
Ebbene, il sopra menzionato intervento del Garante presso una commissione del Senato non è certamente rilevante in questa sede, non solo perché si tratta semplicemente di un contributo valutativo reso ad un organo parlamentare, ma anche per la sostanziale genericità del suo tenore.
Quanto alla posizione dell' manifestata nell'elaborazione dei citati schemi standard e al CP_3 conforme parere espresso dall'Autorità resistente, appare convincente la replica svolta dall' ricorrente nelle sue note autorizzate. In queste è stato evidenziato, senza incorrere in CP_2 successive smentite da parte dell'Autorità resistente:
- che il parere del Garante sugli schemi in parola è stato espresso il 22 febbraio 2024, vale a dire successivamente alla pubblicazione delle graduatorie finali in discussione e allo stesso avvio degli accertamenti nei confronti dell'Istituto;
- che l'esigenza di predisporre a cura dell'ANAC schemi standard dei dati da pubblicare nelle diverse procedure, fra cui quelle concorsuali, oltretutto previo parere del Garante, denota la complessità del tema.
Se, quindi, è vero che l'ANAC nello schema da essa predisposto con riferimento all'art. 19 del
D.lgs n. 33/2013 ai sensi dell'art. 48 del medesimo decreto legislativo in materia di trasparenza amministrativa (che prevede al co. 1 che “L'Autorità nazionale anticorruzione definisce criteri, modelli e schemi standard per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, nonché relativamente all'organizzazione della sezione «Amministrazione trasparente»” e al co. 3 che “Gli standard, i modelli e gli schemi di cui al comma 1 sono adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, la
Conferenza unificata, l' , la e l' ”) contempla la pubblicazione Controparte_4 CP_5 CP_6 di graduatorie includenti, oltre ai vincitori, i soli candidati idonei che siano divenuti vincitori a seguito dello scorrimento della graduatoria (lo schema è così formulato: “Link alle graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori rese disponibili dal
FP (monitoraggio delle graduatorie concorsuali delle PA) - Indicare con riferimento ai soggetti vincitori e idonei vincitori a seguito di scorrimento della graduatoria i seguenti dati: nome, cognome, eventualmente la data di nascita (ad esempio in caso di omonimia) e posizione in graduatoria”), è pur vero che si tratta di un atto posteriore alla pubblicazione delle graduatorie qui in esame e, peraltro, di un atto non avente valenza di legge né assimilabile ad un regolamento governativo, destinato a disciplinare - stando ai sopra riferiti commi dell'art. 48 del D.lgs n.
33/2013 - non i contenuti degli obblighi informativi e di trasparenza, ma le loro modalità di assolvimento.
Il contenuto di uno schema del genere non costituisce, quindi, un'interpretazione vincolante delle norme in materia, che possa di per sé precludere approdi interpretativi diversi e maggiormente estensivi.
10.5 La definizione non restrittiva delle graduatorie concorsuali suscettibili di pubblicazione trova conforto anche a livello di giurisprudenza di legittimità e segnatamente in quella richiamata dalla stessa Autorità resistente nella propria memoria di costituzione.
Si tratta, in particolare, dell'ordinanza n. 19951/2024, relativa ad un caso di opposizione di un comune avverso un'ordinanza-ingiunzione con cui era stata contestata la violazione degli artt.
162 e 19 del D. Lgs. n. 196 del 2003 ed irrogata una sanzione per aver l'Ente pubblicato sul suo sito internet istituzionale una determina dirigenziale contenente dati personali dei candidati relativi alle ragioni della loro mancata ammissione ad una procedura concorsuale. In questa pronuncia la Suprema Corte, premesso che “In relazione alle procedure di reclutamento del personale della P.A. vengono effettivamente in rilievo due opposti interessi: da un lato, quello alla pubblicità della procedura e di tutti i suoi atti, inclusi quelli relativi alla fase preselettiva, destinata alla verifica della sussistenza, in capo ai candidati, dei requisiti professionali, psico- attitudinali e dei titoli richiesti per la partecipazione alla selezione;
dall'altro lato, quello dei predetti candidati, di non divulgare le informazioni personali attinenti alla loro persona, se non per quanto strettamente necessario ai fini dell'assicurazione della regola di trasparenza della procedura selettiva”, osserva che “Il bilanciamento di tali interessi è stato assicurato, dalle linee guida diffuse dal Garante della Privacy nel 2011, mediante la distinzione tra i dati concernenti le graduatorie e gli esiti del concorso, che possono e devono essere resi pubblici sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, e i dati inerenti la valutazione dei titoli, anche di precedenza o preferenza, dei singoli candidati, che invece possono essere resi accessibili ai soli diretti interessati, ovverosia ai partecipanti alla procedura selettiva, mediante apposite procedure di autenticazione” e prosegue rilevando che nel caso di specie “poteva essere diffuso sul sito istituzionale del […] l'esito della valutazione preselettiva del concorso per l'assunzione CP_7 del comandante della Polizia Municipale, e dunque l'esclusione di uno dei candidati, ma non anche la motivazione di detta esclusione, e segnatamente la mancanza di uno dei requisiti previsti dal bando, rappresentato dalla prestazione di servizio almeno quinquennale presso organi pubblici di polizia”, nonché precisando che “ Tale specifica informazione, attinente al mancato possesso della qualifica richiesta dal bando, infatti, in quanto attinente ad un dato personale del candidato, non avrebbe potuto essere diffusa e resa disponibile a tutti mediante pubblicazione integrale della delibera del 9.2.2012 sul sito internet dell'ente locale, ma avrebbe dovuto essere resa accessibile ai soli diretti interessati, e dunque al candidato escluso ed agli altri partecipanti alla selezione, mediante opportune procedure di autenticazione, idonee ad assicurare il bilanciamento tra gli opposti interessi, alla pubblicità della procedura e delle sue fasi, ed alla tutela delle informazioni riservate della persona che vi prende parte”.
Questa pronuncia di legittimità lascia ben intendere come secondo la Suprema Corte possa ritenersi legittima, anche alla luce delle linee guida della stessa Autorità qui resistente, la pubblicazione dei nominativi anche dei candidati ad un concorso che non siano risultati vincitori né idonei, in quanto funzionale alla trasparenza delle procedure concorsuali e dei loro esiti, purché non si rendano noti altri dati personali dei candidati, non necessari ad assicurare tale finalità di trasparenza.
10.6 Al di là di quanto sin qui considerato debbono evidenziarsi alcune particolare caratteristiche della procedura concorsuale in questione.
Dal raffronto tra i punteggi dei candidati risultanti dalla graduatoria generale (vale a dire quella non limitata ai primi vincitori) e le regole del Bando di concorso (art. 7, co. 2, “Superano la prima prova scritta i candidati che riportano il punteggio di almeno 21/30”, art. 8, co. 2, “Superano la seconda prova scritta i candidati che riportano il punteggio di almeno 21/30”, art. 10, co. 1, “Sono ammessi a partecipare alla prova orale i candidati che riportano il punteggio di almeno 21/30 in ciascuna delle due prove scritte”, art. 10, co. 4, “La valutazione finale è espressa in trentesimi.
Superano la prova i candidati che riportano il punteggio di almeno 21/30”) si evince che i candidati della graduatoria finale generale erano tutti da considerare idonei, perché avevano conseguito nelle prove scritte e in quella orale il punteggio minimo per il superamento delle stesse. Ed in effetti, come risulta da quanto riferito dall'Istituto ricorrente (e non contestato dall'Autorità resistente) e comprovato da alcuni dei documenti allegati, dopo l'individuazione del primo gruppo di 1.858 vincitori, di cui alla c.d. graduatoria dei vincitori, corrispondente al numero di unità da assumere indicate nel Bando di concorso, vi è stata già nel periodo febbraio- aprile 2023 l'estensione dell'assunzione ad altri 2.266 candidati mediante scorrimento della graduatoria generale finale e successivamente, a giugno-luglio 2023, un'ulteriore immissione in ruolo di altri 719 candidati idonei attraverso un ulteriore scorrimento della graduatoria medesima, per un totale di 4.843 nuove unità di personale. Dal documento in allegato 7 al ricorso sembra poi doversi desumere che nei mesi seguenti sia proseguito l'attingimento dalla graduatoria di altri candidati idonei per l'assunzione in servizio, per un totale di 5.278, con la prospettiva di pervenire infine allo scorrimento integrale della graduatoria de qua (ammontante complessivamente a 5.384 candidati idonei). Ora, se è vero che secondo il prima richiamato art. 35, co. 5-ter, del D.lgs n. 165/2001 sono da considerare idonei i candidati collocati dopo il gruppo dei vincitori entro il limite del 20% del numero dei posti a concorso (in questo caso si tratterebbe del 20% di 1.858), è pur vero che questa soglia sembra riferirsi ad una quota di candidati idonei funzionale all'assunzione in luogo di candidati vincitori (che rinuncino formalmente, non prendano servizio, ecc.) entro il limite numerico dei posti originariamente messi a concorso, senza considerare eventuali autorizzazioni
(che possono intervenire con dPCM o in altre forme, a seconda del tipo di Ente coinvolto) ad incrementare le unità da assumere.
Nel caso di specie vi sono state, invece, evidentemente, autorizzazioni all'estensione progressiva del numero dei candidati idonei suscettibili di assunzione (di una di queste autorizzazioni, formalizzata con DPCM, vi è riscontro fra gli allegati del ricorso), che hanno condotto ad uno scorrimento molto ampio della graduatoria generale finale, sino ad esaurirla in larghissima misura se non addirittura totalmente.
Si è trattato, dunque, di una vicenda concorsuale caratterizzata: i) da un numero molto alto di posti messi a concorso già nel bando originario, che è poi stato progressivamente elevato in misura notevole;
ii) da un'amplissima se non integrale utilizzazione della graduatoria generale finale, al di là di quella relativa ai soli primi vincitori, con immissione in ruolo della gran parte
(se non della totalità) dei candidati idonei riportati in detta graduatoria;
iii) dal succedersi veloce, in un arco temporale circoscritto, di vari scorrimenti della graduatoria.
In una situazione di questo tipo sussisteva certamente l'interesse dell'Istituto a rendere informati, sin dall'inizio, della loro idoneità tutti i candidati che avevano superato le prove scritte e la prova orale e che si presentavano, pertanto, idonei ad essere progressivamente equiparati, mediante scorrimento della graduatoria generale finale, al primo gruppo dei vincitori ai fini dell'assunzione e dell'immissione nei ruoli dell'Istituto medesimo. Un interesse che, peraltro, valeva anche per gli stessi numerosissimi candidati idonei, dovendo costoro poter conoscere da subito e con facilità la propria collocazione in graduatoria.
11.1 A fronte di una vicenda concorsuale così chiaramente e particolarmente connotata, tenuto conto di quanto si è in precedenza osservato circa la plausibilità, anche alla luce di arresti giurisprudenziali di legittimità, di un'interpretazione delle norme di riferimento tale da far considerare legittima la pubblicazione di graduatorie concorsuali includenti anche i candidati semplicemente idonei, non ancora divenuti vincitori per scorrimento (se non addirittura anche i candidati non idonei), e considerata altresì l'infondatezza - rilevata nelle precedenti parti della presente decisione - degli altri profili di illiceità ravvisati a carico dell' ricorrente nel CP_2 provvedimento impugnato, non può essere ritenuto legittimo il provvedimento dell'Autorità resistente qui impugnato, che, ravvisata l'illiceità del trattamento effettuato dall' per gli CP_2 esaminati profili, ha inflitto all'Ente il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e gli ha vietato l'ulteriore diffusione dei dati personali degli interessati con riferimento alla data di nascita, al punteggio derivante dalla media dei voti conseguiti nelle prove scritte, al punteggio derivante dalla valutazione dei titoli, al punteggio conseguito nella prova orale, al punteggio totale nonché al riferimento all'eventuale presenza di titoli di precedenza, a quelli di preferenza e alla specifica indicazione dell'ammissione con riserva. 11.2 Si è già rilevato all'inizio che il provvedimento in questione non ha assunto misure inibitorie circa la prosecuzione della pubblicazione ad opera dell'Istituto della graduatoria generale finale, includente anche i candidati semplicemente idonei (non primi vincitori), sicché deve ritenersi che, essendo stata la pubblicazione di tale graduatoria censurata nell'ambito della parte argomentativa del provvedimento, per essa l'Autorità abbia inteso applicare la sanzione pecuniaria in luogo di un ordine inibitorio, come possibile ai sensi dell'art. 58, co. 2, lett. i), del
Regolamento dell'Unione europea in materia di riservatezza (Regolamento n. 2016/679/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio).
Deve osservarsi che l'inflizione di una sanzione amministrativa costituisce una determinazione comunque facoltativa ai sensi del predetto Regolamento e tale opzione facoltativa va operata sulla base di alcuni parametri di riferimento. Prevede, infatti, l'art. 83, co. 2, del Regolamento medesimo:
“Al momento di decidere se infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria e di fissare l'ammontare della stessa in ogni singolo caso si tiene debito conto dei seguenti elementi:
a) la natura, la gravità e la durata della violazione tenendo in considerazione la natura, l'oggetto o a finalità del trattamento in questione nonché il numero di interessati lesi dal danno e il livello del danno da essi subito;
b) il carattere doloso o colposo della violazione;
[…] “.
Ebbene, ferma comunque l'insussistenza degli altri profili di ritenuta (dall'Autorità) illiceità della condotta dell' , pur a voler ritenere ipoteticamente suscettibile di esiti parzialmente CP_2 diversi per altre vicende concorsuali la questione interpretativa inerente alla legittimità dell'estensione della pubblicazione a graduatorie includenti anche candidati idonei ma non- vincitori (ed eventualmente anche a candidati non-idonei), nel caso in esame l'avvenuta pubblicazione di una graduatoria generale finale soggettivamente estesa come quella posta in essere dall'Istituto ricorrente non poteva integrare, in ragione di quanto precedentemente osservato, gli estremi di una violazione della normativa sulla riservatezza, sicché - al di là della scelta dell'Autorità di non disporre ordini inibitori con riguardo a questo specifico profilo - difettava in ogni caso il primo, fondamentale presupposto per l'irrogazione anche soltanto di una sanzione pecuniaria.
12. In conclusione, il provvedimento dell'Autorità resistente oggetto del ricorso va integralmente annullato.
In ordine alla regolazione delle spese, l'assenza di indirizzi di giurisprudenza di legittimità sulle specifiche questioni, come affrontate e correlate nel provvedimento in esame, connota di novità il presente contenzioso, giustificando la compensazione integrale fra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) annulla il provvedimento sanzionatorio oggetto del ricorso, recante dispositivo inibitorio e inflizione di sanzione amministrativa pecuniaria;
b) dichiara compensate fra le parti le spese processuali.
Roma, 23 gennaio – 24 marzo 2025
Il giudice
Francesco Frettoni
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
in persona del giudice monocratico dott. Francesco Frettoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 46699/2024, discussa e decisa con dispositivo all'esito della camera di consiglio all'udienza del 23/1/2025, con termine per il deposito della sentenza entro sessanta giorni, ex art. 429, primo comma, secondo periodo, c.p.c.
promossa da con il patrocinio dell'Avv. GAETANO DE RUVO e dell'Avv. PAOLO AQUILONE, Pt_1 elettivamente domiciliato presso il difensore Avv. GAETANO DE RUVO
Ricorrente
nei confronti di con il patrocinio Controparte_1 dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, elettivamente domiciliato in VIA DEI
PORTOGHESI 12 ROMA presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
Resistente
OGGETTO: provvedimento sanzionatorio del Garante per la protezione dei dati personali e della privacy
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 152 D.lgs n. 196/2003 contro il Garante per la protezione dei dati personali l' ha formulato le seguenti domande: Controparte_2
“IN VIA CAUTELARE -disporre, anche inaudita altera parte, la sospensione dell'opposto provvedimento n. 588 del 26 settembre 2024 del Garante per la Protezione dei dati personali, notificato all' il 4.10.2024, Pt_1 ricorrendo le gravi e circostanziate ragioni di cui all'art. 5, del D.Lgs. n. 150/2011;
NEL MERITO
-ritenere e dichiarare l'illegittimità dell'opposto provvedimento sanzionatorio, poiché assunto in difetto dei presupposti di legge;
-annullare e/o revocare e/o riformare il provvedimento n. 588 del 26 settembre 2024 del Garante per la Protezione dei Dati Personali, notificato all' il 4.10.2024, in quanto infondato in Pt_1 fatto e diritto;
- in via gradatamente subordinata, salvo gravame, si chiede l'annullamento e/o la riduzione della somma ingiunta a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria con il provvedimento n.
588 del 26 settembre 2024 del Garante per la Protezione dei Dati Personali”.
Nel ricorso è stato innanzitutto riferito che il 4 ottobre 2024 veniva notificata all' Pt_1 un'ordinanza ingiunzione, adottata dal Garante per la protezione dei dati personali all'esito di verifiche relative al trattamento di dati personali concernenti i partecipanti al “Concorso pubblico per titoli ed esami, a 1858 posti di consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell'
, area C , posizione economica C1” e, segnatamente, il trattamento effettuato per la Pt_1 redazione delle graduatorie del concorso.
Tale provvedimento sanzionatorio reca il dispositivo seguente: “Il Garante dichiara, ai sensi dell'art. 57, par. 1, lett. f), del Regolamento, l'illiceità del trattamento effettuato dall'
[...]
per violazione degli artt. 5, 6, 9 del Regolamento, nonché Controparte_2
2-ter e 2-septies comma 8 del Codice del Regolamento, nei termini di cui in motivazione;
ORDINA all' , in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, con sede legale in Via Ciro il Grande, 21 - 00144 Roma (RM) C.F. , P.IVA_1 di pagare la somma di euro 50.000 (cinquantamila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate in motivazione. Si rappresenta che il contravventore, ai sensi dell'art. 166, comma 8, del Codice, ha facoltà di definire la controversia mediante pagamento, entro il termine di 30 giorni, di un importo pari alla metà della sanzione comminata;
INGIUNGE all' , in caso di mancata definizione della controversia ai sensi dell'art. 166, comma 8, del Pt_1
Codice, di pagare la somma di euro 50.000 (cinquantamila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l'adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall'art. 27 della l. n. 689/1981; ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. f), la limitazione dei trattamenti in corso, vietando all' ogni ulteriore diffusione online Pt_1 dei dati personali degli interessati con riferimento alla data di nascita, al punteggio derivante dalla media dei voti conseguiti nelle prove scritte, al punteggio derivante dalla valutazione dei titoli, al punteggio conseguito nella prova orale, al punteggio totale nonché al riferimento all'eventuale presenza di titoli di precedenza, a quelli di preferenza e alla specifica indicazione dell'ammissione con riserva”.
Il ricorso censura il provvedimento in primo luogo per violazione del principio del ne bis in idem, lamentando che il Garante aveva già sanzionato l'Istituto con precedente provvedimento del 11 aprile 2024 per le modalità di trattamento dei dati personali concernenti i partecipanti al medesimo concorso;
ne contesta, poi, la legittimità quanto al merito, argomentando la correttezza del comportamento dell' e l'infondatezza dei rilievi del Garante sulla base del quadro CP_2 normativo di riferimento e del tipo di dati personali pubblicati.
Il Garante, costituito, ha concluso per il rigetto del ricorso in quanto infondato, eccependone preliminarmente l'inammissibilità per aver dato applicazione al rito semplificato di cognizione invece che al rito del lavoro;
ha richiamato in via di premessa il precedente provvedimento sanzionatorio e le verifiche svolte sul trattamento dei dati personali da parte dell' per il CP_2 concorso in questione;
ha contestato l'eccezione del ricorrente sul presunto bis in idem, osservando la diversità di oggetto dei due provvedimenti sanzionatori;
ha argomentato la fondatezza dei propri rilievi alla luce della normativa di riferimento e in considerazione dei dati pubblicati.
Col decreto con cui è stata fissata l'udienza di comparizione è stata parzialmente accolta l'istanza cautelare formulata nel ricorso ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. n. 150/2011, disponendosi la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato nella parte in cui quest'ultimo ingiunge all' la limitazione dei trattamenti in corso con riferimento anche al punteggio Pt_1 totale attribuito ai candidati della procedura concorsuale oggetto del provvedimento medesimo.
Dopo la prima udienza di comparizione, in cui il Garante è rimasto assente, l' ricorrente CP_2 ha controdedotto con note autorizzate alla comparsa di costituzione della controparte.
Nell'udienza successiva le parti si sono riportate ai rispettivi atti e alle relative conclusioni e la causa è stata decisa come da dispositivo depositato all'esito della camera di consiglio.
2. L'eccezione relativa al rito è priva di pregio.
Il ricorso è stato introdotto espressamente ai sensi dell'art. 152 del D.lgs. n. 196/2003, con contestuale istanza di sospensione riferita alla previsione dell'art. 5 del D.lgs n. 150/2011.
Ai sensi del co. 1-bis del suddetto art. 152 le controversie in materia di riservatezza sono disciplinate dall'art. 10 del predetto D.lgs n. 150/2011, che dispone l'applicazione ad esse del rito del lavoro, salvo quanto ivi specificamente previsto. E proprio detto art. 10, al co. 7, prevede la possibilità della sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato secondo quanto stabilito nell'art. 5 del medesimo decreto legislativo.
Il richiamo all'art. 152 del D.lgs. n. 196/2003 e all'art. 5 del D.lgs n. 150/2011 lasciano, dunque, intendere, concordemente, che il ricorso è stato presentato per il suo svolgimento secondo le norme di riferimento e con applicazione del rito del lavoro.
In questa corretta prospettiva è avvenuta la fissazione dell'udienza e del termine per la notificazione, nonché la sospensione parziale dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Non vi è, quindi, elemento processuale che contrasti con la corretta applicazione del rito del lavoro, mentre non può assumere rilievo l'errata denominazione data al tipo di procedimento nelle annotazioni generali del fascicolo telematico, ovviamente priva di valenza processuale.
Inutile, pertanto, prolungare la disamina dell'eccezione con considerazioni relative al fatto che, in ogni caso, un eventuale errore di impostazione del rito non avrebbe, comunque, comportato l'eccepita inammissibilità dell'azione.
3. Infondata è, altresì, su altro fronte, l'eccezione di ne bis in idem sollevata in via preliminare dalla parte ricorrente nei riguardi del provvedimento.
Quest'ultimo concerne, sì, la medesima procedura concorsuale oggetto di precedente intervento sanzionatorio del Garante, ma attiene, come ben precisato nella memoria di costituzione di quest'ultimo, ad atti distinti e successivi posti in essere dall'Istituto ricorrente: dapprima atti intermedi (elenchi degli ammessi e non ammessi alla prova scritta e alla prova orale ed elenco dei partecipanti), successivamente atti finali (graduatoria finale e graduatoria finale -vincitori).
Semmai l'analogia delle condotte oggetto dei due provvedimenti sanzionatori e la loro appartenenza ad un'unica, medesima vicenda concorsuale potrebbe rilevare sul piano sanzionatorio ai sensi dell'art. 8, co. 2, della L. n. 689/1981 (applicabile in forza del richiamo contenuto nell'art. 166, co. 7, del D.lgs n. 196/2003).
4. Non può ravvisarsi una sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
L'Autorità resistente nella sua memoria di costituzione ha rilevato che l' ricorrente ha CP_2 comunicato il 19 novembre 2024 - posteriormente al provvedimento impugnato e allo stesso ricorso qui in esame - la rimozione delle graduatorie ed entrambe le parti in udienza hanno confermato questo fatto, ma da un attento esame della memoria autorizzata depositata dal ricorrente emerge che questa rimozione ha riguardato le “vecchie” graduatorie, che già in precedenza erano state modificate dall'Istituto, prima ancora del provvedimento sanzionatorio
(a seguito di delibera del 28 giugno 2024).
In ogni caso, sarebbe una cessazione della materia del contendere parziale, ipoteticamente rilevante soltanto per il profilo inibitorio del provvedimento impugnato, non per quello sanzionatorio, poiché le graduatorie in discussione sono state pubblicate la prima volta, nella versione originaria, censurata dall'Autorità, a febbraio 2023 e sono rimaste pubblicate senza modificazioni almeno sino alla delibera dell'Istituto del giugno/luglio 2024, quando sono state depurate di alcuni dati (sono rimasti solo nome, cognome e punteggio complessivo di ciascun candidato), per poi essere rimosse nel successivo mese di novembre. Vi è stato, quindi, un periodo non breve di protrazione della pubblicazione delle graduatorie con i contenuti contestati dalla resistente.
5. Il provvedimento dell'Autorità sanziona un trattamento di dati effettuato dall'Istituto attraverso la pubblicazione di una graduatoria finale dei vincitori e di una graduatoria finale di contenuto più ampio nell'ambito di un “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di milleottocentocinquantotto posti di consulente protezione sociale, area C” (il cui bando è stato pubblicato sulla G.U. n. 78 del 1 ottobre 2021).
Il tenore complessivo del provvedimento impugnato e quello della precedente nota (v. all. 7 alla memoria di costituzione dell'Autorità), con la quale è stato comunicato all'Istituto l'avvio del procedimento per l'adozione di provvedimenti inibitori/sanzionatori, lasciano individuare come oggetto dell'intervento sanzionatorio i seguenti profili di ritenuta illiceità del trattamento: i) pubblicazione (nella graduatoria più ampia) di dati di candidati non-vincitori; ii) riferimento
(nelle due graduatorie) a titoli di preferenza dei candidati che possono essere rivelatori di dati sensibili, in particolare di condizioni di salute;
iii) indicazione per alcuni candidati di un'ammissione con riserva per “giudizi pendenti”, atta a far ritenere che tali candidati siano interessati da precedenti penali e, quindi, evocatrice di dati sensibili giudiziari.
Il dispositivo del provvedimento, nella parte recante disposizioni inibitorie, si occupa anche di un altro profilo, iv) la pubblicazione dei punteggi totali e di quelli intermedi ottenuti dai singoli candidati, che pur non è oggetto di argomentazione nella parte motiva del provvedimento e che nella menzionata nota di avvio del procedimento risulta prospettato limitatamente alla pubblicazione dei punteggi intermedi.
La motivazione del provvedimento reca riferimenti al tema della diffusione sul web, che però non viene ripreso nella parte conclusiva e dispositiva. Un'analisi globale del provvedimento medesimo consente, peraltro, di comprendere che l'Autorità ha ravvisato tale diffusione sul web nel fatto in sé della presenza sul sito dell'Istituto delle graduatorie pubblicate, senza interessarsi specificamente di eventuali ulteriori forme di diffusione. La diffusione in parola coincide, pertanto, con la pubblicazione delle graduatorie in questione e, quindi, con il trattamento che, come si è detto, è oggetto dell'intervento inibitorio-sanzionatorio.
Va notato, infine, che la parte inibitoria del dispositivo del provvedimento in discussione non reca riferimenti alla pubblicazione di dati di candidati non vincitori.
6. Tre dei quattro profili di illiceità sopra schematizzati appaiono senza dubbio infondati.
7. Sulla pubblicazione dei punteggi, come si è osservato, non si rinviene nel provvedimento impugnato alcuno spunto di motivazione a supporto della ritenuta illiceità.
Del resto, il punteggio ottenuto all'esito delle prove concorsuali è ciò che determina in primo luogo la posizione di vincitore o meno del concorso e/o il conseguimento quanto meno dell'idoneità, nonché, più in generale, la collocazione in graduatoria per ciascun candidato. Si tratta, dunque, di un dato valutativo ed informativo essenziale, che concretizza la finalità stessa di una selezione concorsuale, per il quale non è ipotizzabile una comunicazione riservata all'esercizio di un accesso agli atti, che riguarderebbe la totalità dei partecipanti al concorso interessati a conoscerne l'esito. Non è un caso, quindi, che nella motivazione del provvedimento, dedicata all'argomentazione delle determinazioni sanzionatorie, non vi sia alcun cenno argomentativo inerente ad un'illiceità della pubblicazione del punteggio finale e complessivo.
Analogamente è a dirsi per i punteggi intermedi, relativi alle singole prove. Il bando del concorso in questione prevedeva la sua articolazione in due prove scritte ed in una prova orale, stabiliva che per essere ammessi alla prova orale occorresse superare in ciascuna delle due prove scritte un punteggio di almeno 21/30 e che per superare poi la prova orale si conseguisse lo stesso punteggio minimo, disponeva che la graduatoria di merito fosse formata dalla Commissione esaminatrice “sulla base del punteggio complessivo ottenuto da ciascun candidato, costituito dalla somma tra la media dei voti riportati nelle due prove scritte, il punteggio dei titoli, previa verifica della inerenza degli stessi, e il voto riportato nella prova orale fino ad un totale massimo di 90”. La pubblicazione anche dei punteggi parziali appare, dunque, legittimata dall'esigenza di rendere da tutti verificabile la realizzazione da parte dei singoli candidati delle condizioni per essere considerati vincitori o quanto meno idonei.
L'Istituto ricorrente ha, oltretutto, evidenziato che nelle Linee guida in materia emanate dalla stessa Autorità resistente (nel 2011) è stato affermato che “Devono ritenersi certamente pertinenti ai fini della pubblicazione on line gli elenchi nominativi ai quali vengano abbinati i risultati di prove intermedie, gli elenchi di ammessi a prove scritte o orali, i punteggi riferiti a singoli argomenti di esame, i punteggi totali ottenuti”.
Né d'altra parte dalla resistente - che, come già osservato, non ha espresso nel provvedimento in esame motivazioni a supporto di un'illiceità della pubblicazioni dei voti delle prove concorsuali - è venuta l'indicazione in sede processuale di disposizioni normative e/o di indirizzi di giurisprudenza che escludano la liceità della pubblicazione dei punteggi delle prove concorsuali, finali/totali e/o intermedi/parziali.
8. L'indicazione per alcuni candidati di un'ammissione con riserva per “giudizi pendenti” è stata ritenuta nel provvedimento de quo come evocativa di vicende riconducibili a condanne penali e a reati o comunque “suscettibile di ingenerare l'equivoco in ordine alla sussistenza della condizione di imputato o di indagato in capo ai candidati cui risulta associata tale informazione, compromettendo pericolosamente l'identità personale e la reputazione degli interessati, circostanza ulteriormente amplificata in ragione dei richiamati rischi connessi alla maggiore esposizione delle informazioni sul web, la loro indicizzazione e la potenziale riutilizzabilità anche da parte di terzi”.
Si tratta di una valutazione che appare sfornita di un fondamento oggettivo. È un fatto notorio la verificazione di contenziosi in pendenza di procedure concorsuali, sicché correlare l'espressione
“giudizi pendenti” a pregresse vicende penali del candidato invece che alla sussistenza in atto di un contenzioso concernente la sua partecipazione al concorso si presenta come un'operazione logica priva di sufficiente plausibilità e sostanzialmente arbitraria.
Può notarsi in proposito che nella memoria di costituzione in giudizio dell'Autorità non si rinviene alcuna effettiva difesa con riguardo a questa valutazione espressa nel provvedimento in contestazione, che va considerata, in ultima analisi, il frutto di un'errata percezione del significato dell'annotazione presente nelle graduatorie.
Per il resto, la medesima indicazione è stata qualificata nel provvedimento come non prevista da disposizioni di settore e recante “un'informazione comunque non necessaria ed eccedente rispetto alle finalità del trattamento”.
Quanto al fondamento in disposizioni normative, si rinvia a ciò che più oltre si osserverà sul tema del fondamento normativo della pubblicazione delle graduatorie concorsuali, posto che si verte in questo momento su annotazioni a margine di una graduatoria di concorso.
Quanto all'eccedenza, non è ravvisabile, poiché anzi è certamente dovere di trasparenza dell'Amministrazione procedente ed interesse informativo dei partecipanti ad un concorso, rispettivamente, rendere noto e sapere che alcune posizioni di candidati vincitori o idonei sono interessate a monte da un'ammissione effettuata con riserva e ancora sub iudice.
9. Priva di adeguato fondamento è, altresì, la valutazione di illiceità del riferimento nelle graduatorie pubblicate all'esistenza di titoli di preferenza dei candidati, ritenuti possibili rivelatori di dati sensibili, in particolare sulle condizioni di salute dei candidati medesimi.
In questo caso la valutazione dell'Autorità risulta erronea in ragione dell'estesa pluralità ed eterogeneità dei titoli in questione. Sono i titoli di cui all'art. 5 del d.P.R. n. 487/1994
(Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi), richiamati nell'art. 11, co. 3, del Bando di concorso per i casi di parità di punteggio fra candidati e, come evidenziato dall'Istituto ricorrente nelle sue note autorizzate, si tratta di quattordici tipi di situazioni preferenziali, tutte astrattamente riferibili a ciascun candidato, molte delle quali non attinenti a condizioni di salute o simili. Tali caratteristiche dei titoli in parola, qualitative e quantitative, escludono che l'annotazione della loro sussistenza possa essere sensatamente interpretata, in concreto e per ogni singolo candidato, come rivelatrice della ricorrenza di una situazione connotata da dati sensibili, in particolare relativi alla salute del candidato.
L'indicazione della sussistenza di titoli di preferenza è stata effettuata, oltretutto, mediante la mera apposizione di un asterisco in una delle colonne di cui si compone la tabella della graduatoria e, quindi, con modalità assolutamente inidonee a consentire qualunque inferenza.
La giurisprudenza richiamata nella memoria di costituzione dell'Autorità a difesa della sua valutazione (v. p. 20) non è pertinente: basta, infatti, leggere gli stralci riportati per rendersi conto che si tratta di pronunce relative a casi in cui vi erano state comunicazioni di dati specificamente riguardanti patologie o comunque stati di salute delle persone (esigenza di trattamento sanitario, assenza dal lavoro per malattia, situazione di invalidità, consulenza psichiatrica, infezione da trasfusione o vaccinazione), del tutto differentemente dal tenore di un'annotazione genericamente relativa all'esistenza di imprecisati ed indeterminabili titoli di preferenza, molti dei quali, come detto, nient'affatto riconducibili a profili di salute.
Né per altro verso nel provvedimento o nelle difese processuali dell'Autorità vi è l'indicazione di disposizioni normative che ostino alla pubblicazione di graduatorie recanti riferimento
(generico) alla sussistenza di titoli di preferenza per alcuni dei candidati.
I titoli di preferenza, d'altra parte, sulla base della norma che li prevede e del bando di concorso che li considera, incidono sulla determinazione dell'ordine di graduatoria dei candidati vincitori e costituiscono, quindi, dati rilevanti, anche ai fini della trasparenza dei lavori concorsuali e della verifica della legittimità degli stessi, e l'Amministrazione organizzatrice del concorso è, pertanto, tenuta a renderne nota l'esistenza.
Al contempo, la genericità dell'annotazione, limitata all'esistenza di titoli di preferenza, senza altra indicazione né tanto meno specificazione del tipo di titolo/i ricorrente per il singolo candidato, garantisce l'equilibrio fra la suddetta esigenza, da un lato, di informazione generale e la necessità, dall'altro, di tutelare la riservatezza, rinviando all'eventuale esercizio dell'accesso individuale agli atti concorsuali la possibilità di ottenere informazioni sul tipo di titolo/i preferenziale/i dichiarato dal singolo candidato. È ravvisabile in tale equilibrio la concretizzazione del principio c.d. di minimizzazione e necessità del trattamento, che la giurisprudenza di legittimità, traendolo dagli artt. 3 e 11, lett.
d), del D.lgs n. 196/2003 e successivamente, dopo l'abrogazione dei suddetti articoli, dall'art. 5 lett. c) del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali n. 2016/679 (cfr. Cass. n.
11020/2021), riconosce come criterio imperativo e inderogabile nella materia.
Secondo la Suprema Corte, il trattamento dei dati personali “in tanto può ritenersi lecito, in quanto le informazioni divulgate siano limitate ai soli dati strettamente indispensabili rispetto alle finalità informative perseguite” ed esso “deve essere sempre effettuato nel rispetto del
'criterio di minimizzazione' dell'uso degli stessi, dovendo cioè essere utilizzati solo se indispensabili, pertinenti e limitati a quanto necessario per il perseguimento delle finalità per cui sono raccolti e trattati” (Cass. n. 22338/2023, conforme a precedente Cass. n. 11020/2021).
Sempre secondo il giudice di legittimità, “In ogni ipotesi in cui l'amministrazione proceda alla pubblicazione di dati, informazioni e documenti che comporti un trattamento di dati personali, devono essere opportunamente contemperate le esigenze di pubblicità e trasparenza con i diritti e con la dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali” e “Le finalità di consentire il controllo sull'agire dell'amministrazione mediante la trasparenza delle informazioni devono essere attuate mediante forme di pubblicità la cui conoscenza sia ragionevolmente ed effettivamente connessa all'esercizio di un controllo, nei rispetto dei limiti di proporzionalità e pertinenza, non giustificandosi una totale ed indiscriminata ostensione dei dati stessi (Cass. n. 33257/2022; cfr. analogamente Cass. n. 26267/2022).
Ebbene, indicare in una graduatoria concorsuale che per alcuni candidati vi sono titoli preferenziali, senza fornire alcun altra informazione idonea ad individuare di quale o quali titoli si tratta, appare una condotta rispettosa del suddetto principio di minimizzazione e dei sopra richiamati indirizzi della Cassazione: la sussistenza di titoli preferenziali è un dato pertinente al concorso ed informare di tale sussistenza è indispensabile per consentire a chiunque vi abbia qualificato interesse di effettuare, ove lo ritenga, una verifica, attraverso l'accesso agli atti, potendo i titoli influire sulla conformazione della graduatoria;
indicare semplicemente e genericamente che sussistono titoli preferenziali, senza alcun altro elemento informativo, costituisce un trattamento congruamente limitato e proporzionato a quanto occorrente per soddisfare la suddetta necessità di informazione;
la genericità dell'annotazione, non consentendo di individuare il/i titolo/i di preferenza inerente/i ai singoli candidati salvaguarda la riservatezza dei medesimi.
Un'ulteriore conferma a questo assunto sembra rinvenibile in un recente arresto della Suprema
Corte (Cass. n. 30030/2024), nel quale è stato affermato che non viola la normativa a tutela della riservatezza la pubblicazione della graduatoria di un concorso riservato a persone con disabilità, priva di riferimenti ai singoli punteggi attribuiti per ciascun requisito e alle informazioni sensibili dei candidati, ma riportante soltanto il nominativo e il punteggio complessivo di ogni concorrente, poiché si tratta di indicare elementi indispensabili per la trasparenza delle procedure concorsuali e, quindi, per le finalità di interesse pubblico sottese all'accesso per concorso, ai sensi dell'art. 97 Cost. 10. Maggiormente articolata è la valutazione sull'ulteriore, ultimo profilo per il quale nel provvedimento impugnato è stata ravvisata un'illiceità del trattamento: la pubblicazione di dati di candidati non-vincitori.
10.1 Sul tema della pubblicazione delle graduatorie di procedure concorsuali vi sono alcuni riferimenti normativi.
Nel D.lgs n. 165/2001, recante le “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, l'art. 35, dedicato al “Reclutamento del personale”, prevede, fra l'altro, al co. 5-ter, per quanto qui di interesse, che “Nei concorsi pubblici, a esclusione di quelli banditi per il reclutamento del personale sanitario e socio-sanitario, educativo e scolastico, compreso quello impiegato nei servizi educativo-scolastici gestiti direttamente dai comuni e dalle unioni di comuni, e dei ricercatori, nonché del personale di cui all'articolo 3, sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l'ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso. In caso di rinuncia all'assunzione, di mancato superamento del periodo di prova o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall'assunzione, l'amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria degli idonei non vincitori entro il limite di cui al quarto periodo.”
Il successivo art. 35-quater, introdotto dal D.L. n. 36/2022, convertito con modificazioni nella
L. n. 79/2022, relativo al “Procedimento per l'assunzione del personale non dirigenziale” e , quindi, pertinente al concorso in esame, che riguarda la copertura di 1.858 posti di Pt_1 consulente protezione sociale, area C, stabilisce che la commissione esaminatrice “definisce in una seduta plenaria preparatoria procedure e criteri di valutazione omogenei e vincolanti per tutte le sottocommissioni” e che “Tali procedure e criteri di valutazione sono pubblicati nel sito internet dell'amministrazione procedente contestualmente alla graduatoria finale”.
Nel già citato d.P.R. n. 487/1994, recante il regolamento “per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”, come modificato dal d.P.R. n. 693/1996 e, più di recente, dal d.P.R. n. 82/2023, si prevede:
- all'art. 11, co. 5, che “Gli esiti delle prove orali sono pubblicati al termine di ogni sessione giornaliera d'esame. Successivamente all'espletamento delle prove orali, ove previste, la commissione effettua la valutazione dei titoli che si conclude entro trenta giorni dall'ultima sessione delle prove orali. Nei quindici giorni successivi alla conclusione della valutazione dei titoli, la Commissione elabora la graduatoria finale del concorso e l'amministrazione procedente la pubblica contestualmente, ad ogni effetto legale, nel Portale e nel proprio sito istituzionale”;
- all'art. 15, co. 2, che “La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5”;
- all'art. 15, co. 3, che “Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini”; - all'art. 15, co. 6, che “Le graduatorie dei concorsi di cui al presente regolamento, ivi incluse quelle dei concorsi delle regioni e degli enti locali, sono pubblicate contestualmente sul Portale di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e sul sito dell'amministrazione interessata. Dalla data di tale pubblicazione decorrono i termini per l'impugnativa”.
Da notare che nel suddetto art. 15 vi erano due commi che sono stati abrogati dal menzionato d.P.R. n. 82/2023, emanato in forza dell'art. 3 del D.L. n. 36/2022, convertito con modificazioni nella L. n. 79/2022:
- un co. 4, che stabiliva che “La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con decreto del Ministro per la funzione pubblica o dall'autorità competente nel caso in cui il concorso sia bandito da altre pubbliche amministrazioni ed è immediatamente efficace”;
- un co. 5 che prevedeva che “Le graduatorie dei vincitori dei concorsi sono pubblicate nel
Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri o dell'amministrazione interessata”.
Infine, il D.lgs n. 33/2013, recante il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, all'art. 19, relativo ai “Bandi di concorso”, co. 1, come modificato dal D.lgs n. 97/2016, dispone che “Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione, nonché i criteri di valutazione della Commissione, le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori”.
10.2 Le suddette norme danno fondamento giuridico in linea generale al trattamento di dati che si verifica attraverso la pubblicazione delle graduatorie dei concorsi pubblici.
Si tratta, poi, di stabilire se e quali dati possano trovare legittimamente pubblicazione in una graduatoria concorsuale.
Si è già parlato nei precedenti paragrafi dei riferimenti delle graduatorie qui in esame ai punteggi totali e parziali, alla pendenza di giudizi e alla sussistenza di titoli preferenziali.
Occorre adesso valutare se siano legittimamente pubblicabili - pubblicazione che deve ormai avvenire sul sito telematico istituzionale dell'Ente che svolge la procedura concorsuale - soltanto graduatorie che includano i soli candidati vincitori o anche graduatorie comprendenti gli altri candidati che abbiano partecipato al concorso o quanto meno i candidati c.d. idonei.
10.3 Il tenore delle norme prima richiamate induce a ritenere legittima la pubblicazione di graduatorie non limitate all'elencazione dei soli candidati vincitori.
In esse si fa riferimento, invero, alla pubblicazione di graduatorie denominate/definite come
“graduatoria finale” (l'art. 35-quater del D.lgs n. 165/2001 e l'art. 11, co. 5, del d.P.R. n. 487/1994) o “graduatorie finali” (l'art. 19, co. 1, del D.lgs n. 33/2013) o, più genericamente,
“graduatorie dei concorsi” (art. 15, co. 6, del d.P.R. n. 487/1994).
Inoltre:
- nell'art. 35, co. 5-ter, del D.lgs n. 165/2001 si precisa che “sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l'ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al
20 per cento dei posti messi a concorso”;
- - nell'art. 15, co. 2 e 3, del d.P.R. n. 487/1994 si parla di “graduatoria di merito dei candidati formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5” e si precisa che “Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito …”;
- nell'art. 19, co. 1, del D.lgs n. 33/2013 si prevede che siano pubblicate “le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori”.
Le formulazioni normative di cui sopra lasciano intendere che la graduatoria sia concepita come il documento riportante gli esiti della procedura concorsuale, tale da rendere individuabili, oltre che certamente i candidati vincitori, anche quelli idonei e, plausibilmente, pure gli ulteriori candidati, non vincitori né semplicemente idonei.
Un argomento a contrario a favore di questa interpretazione può assumersi dall'intervenuta abrogazione dei co. 4 e 5 dell'art. 15 del d.P.R. n. 487/1994, nei quali, come già prima riportato, rispettivamente, si stabiliva che “La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con decreto del Ministro per la funzione pubblica o dall'autorità competente …” e si prevedeva che “Le graduatorie dei vincitori dei concorsi sono pubblicate nel
Bollettino ufficiale …”, dando luogo ad una distinzione fra graduatoria di merito e graduatoria dei vincitori, con limitazione della pubblicazione alla graduatoria dei vincitori.
Queste disposizioni, come pure già osservato, sono state abrogate dal d.P.R. n. 82/2023, emanato in forza dell'art. 3 del D.L. n. 36/2022, convertito con modificazioni nella L. n. 79/2022. Tale articolo di di legge, che ha previsto al co. 6 che con regolamento governativo si apportassero modifiche al d.P.R. n. 487/1994, ha introdotto altre novità normative in materia di procedure concorsuali per il reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni, fra cui l'art. 35- quater del D.lgs n. 165/2001, che, come visto, prevede, fra l'altro, la pubblicazione nel sito internet dell'amministrazione procedente della “graduatoria finale”, senza alcuna precisazione limitativa.
Il più recente orientamento dell'ordinamento legislativo, sintonico con la diffusione ormai generalizzata della telematizzazione delle pubblicazioni informative da parte delle amministrazioni pubbliche, sembra muoversi, dunque, nella direzione di una legittima pubblicazione di graduatorie riportanti gli esiti globali del concorso, con inclusione di tutti i candidati.
Nella stessa direzione sembrano porsi altresì, come già implicitamente rilevato, l'art. 35, co. 5- ter, del D.lgs n. 165/2001, che, definendo “idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l'ultimo candidato vincitore in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso”, appare confermare tacitamente l'inclusione nella graduatoria finale di tutti i candidati, non potendo altrimenti individuarsi in essa i candidati non vincitori ma idonei, e l'art. 19, co. 1, del D.lgs n. 33/2013, che, prevedendo che le “graduatorie finali” pubblicate siano
“aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori”, sembra anch'esso orientato per un'ampia inclusività delle graduatorie destinate alla pubblicazione.
10.4 D'altra parte, l'Autorità resistente non ha evidenziato disposti normativi ostativi alla legittimità di una pubblicazione di graduatorie di contenuto soggettivo ampio.
Gli argomenti spesi in proposito nel provvedimento impugnato (e sostanzialmente richiamati nelle difese processuali) a sostegno di una legittima pubblicazione soltanto di graduatorie ristrette sono costituiti, essenzialmente:
- da un intervento del Presidente dell'Autorità in Parlamento sul disegno di legge di bilancio
2020 (commissione 5°, Bilancio, Senato della Repubblica, 12 novembre 2019), in occasione del quale è stato dichiarato che “la partecipazione a una selezione concorsuale (e il relativo esito), eventualmente anche in costanza di altro rapporto di lavoro, costituisce un dato che merita adeguata protezione (anche ai fini di cui agli artt. 8 St. lav. e 10 d.lgs. n. 276/2003), secondo modalità che possano coniugare, in maniera equilibrata, il principio di trasparenza amministrativa e il diritto alla protezione dei dati personali”;
- dall'orientamento assunto dall' anticorruzione, che ritiene Controparte_3 pubblicabili i dati dei candidati (non vincitori) idonei quando l'amministrazione procede all'aggiornamento delle graduatorie con lo scorrimento degli idonei stessi e che ha espresso tale orientamento negli schemi standard di pubblicazione di dati da essa predisposti ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n. 33/2013, tra cui quello relativo all'art. 19, concernente i bandi di concorso, ottenendo parere adesivo dell'Autorità qui resistente.
Ebbene, il sopra menzionato intervento del Garante presso una commissione del Senato non è certamente rilevante in questa sede, non solo perché si tratta semplicemente di un contributo valutativo reso ad un organo parlamentare, ma anche per la sostanziale genericità del suo tenore.
Quanto alla posizione dell' manifestata nell'elaborazione dei citati schemi standard e al CP_3 conforme parere espresso dall'Autorità resistente, appare convincente la replica svolta dall' ricorrente nelle sue note autorizzate. In queste è stato evidenziato, senza incorrere in CP_2 successive smentite da parte dell'Autorità resistente:
- che il parere del Garante sugli schemi in parola è stato espresso il 22 febbraio 2024, vale a dire successivamente alla pubblicazione delle graduatorie finali in discussione e allo stesso avvio degli accertamenti nei confronti dell'Istituto;
- che l'esigenza di predisporre a cura dell'ANAC schemi standard dei dati da pubblicare nelle diverse procedure, fra cui quelle concorsuali, oltretutto previo parere del Garante, denota la complessità del tema.
Se, quindi, è vero che l'ANAC nello schema da essa predisposto con riferimento all'art. 19 del
D.lgs n. 33/2013 ai sensi dell'art. 48 del medesimo decreto legislativo in materia di trasparenza amministrativa (che prevede al co. 1 che “L'Autorità nazionale anticorruzione definisce criteri, modelli e schemi standard per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, nonché relativamente all'organizzazione della sezione «Amministrazione trasparente»” e al co. 3 che “Gli standard, i modelli e gli schemi di cui al comma 1 sono adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, la
Conferenza unificata, l' , la e l' ”) contempla la pubblicazione Controparte_4 CP_5 CP_6 di graduatorie includenti, oltre ai vincitori, i soli candidati idonei che siano divenuti vincitori a seguito dello scorrimento della graduatoria (lo schema è così formulato: “Link alle graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori rese disponibili dal
FP (monitoraggio delle graduatorie concorsuali delle PA) - Indicare con riferimento ai soggetti vincitori e idonei vincitori a seguito di scorrimento della graduatoria i seguenti dati: nome, cognome, eventualmente la data di nascita (ad esempio in caso di omonimia) e posizione in graduatoria”), è pur vero che si tratta di un atto posteriore alla pubblicazione delle graduatorie qui in esame e, peraltro, di un atto non avente valenza di legge né assimilabile ad un regolamento governativo, destinato a disciplinare - stando ai sopra riferiti commi dell'art. 48 del D.lgs n.
33/2013 - non i contenuti degli obblighi informativi e di trasparenza, ma le loro modalità di assolvimento.
Il contenuto di uno schema del genere non costituisce, quindi, un'interpretazione vincolante delle norme in materia, che possa di per sé precludere approdi interpretativi diversi e maggiormente estensivi.
10.5 La definizione non restrittiva delle graduatorie concorsuali suscettibili di pubblicazione trova conforto anche a livello di giurisprudenza di legittimità e segnatamente in quella richiamata dalla stessa Autorità resistente nella propria memoria di costituzione.
Si tratta, in particolare, dell'ordinanza n. 19951/2024, relativa ad un caso di opposizione di un comune avverso un'ordinanza-ingiunzione con cui era stata contestata la violazione degli artt.
162 e 19 del D. Lgs. n. 196 del 2003 ed irrogata una sanzione per aver l'Ente pubblicato sul suo sito internet istituzionale una determina dirigenziale contenente dati personali dei candidati relativi alle ragioni della loro mancata ammissione ad una procedura concorsuale. In questa pronuncia la Suprema Corte, premesso che “In relazione alle procedure di reclutamento del personale della P.A. vengono effettivamente in rilievo due opposti interessi: da un lato, quello alla pubblicità della procedura e di tutti i suoi atti, inclusi quelli relativi alla fase preselettiva, destinata alla verifica della sussistenza, in capo ai candidati, dei requisiti professionali, psico- attitudinali e dei titoli richiesti per la partecipazione alla selezione;
dall'altro lato, quello dei predetti candidati, di non divulgare le informazioni personali attinenti alla loro persona, se non per quanto strettamente necessario ai fini dell'assicurazione della regola di trasparenza della procedura selettiva”, osserva che “Il bilanciamento di tali interessi è stato assicurato, dalle linee guida diffuse dal Garante della Privacy nel 2011, mediante la distinzione tra i dati concernenti le graduatorie e gli esiti del concorso, che possono e devono essere resi pubblici sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, e i dati inerenti la valutazione dei titoli, anche di precedenza o preferenza, dei singoli candidati, che invece possono essere resi accessibili ai soli diretti interessati, ovverosia ai partecipanti alla procedura selettiva, mediante apposite procedure di autenticazione” e prosegue rilevando che nel caso di specie “poteva essere diffuso sul sito istituzionale del […] l'esito della valutazione preselettiva del concorso per l'assunzione CP_7 del comandante della Polizia Municipale, e dunque l'esclusione di uno dei candidati, ma non anche la motivazione di detta esclusione, e segnatamente la mancanza di uno dei requisiti previsti dal bando, rappresentato dalla prestazione di servizio almeno quinquennale presso organi pubblici di polizia”, nonché precisando che “ Tale specifica informazione, attinente al mancato possesso della qualifica richiesta dal bando, infatti, in quanto attinente ad un dato personale del candidato, non avrebbe potuto essere diffusa e resa disponibile a tutti mediante pubblicazione integrale della delibera del 9.2.2012 sul sito internet dell'ente locale, ma avrebbe dovuto essere resa accessibile ai soli diretti interessati, e dunque al candidato escluso ed agli altri partecipanti alla selezione, mediante opportune procedure di autenticazione, idonee ad assicurare il bilanciamento tra gli opposti interessi, alla pubblicità della procedura e delle sue fasi, ed alla tutela delle informazioni riservate della persona che vi prende parte”.
Questa pronuncia di legittimità lascia ben intendere come secondo la Suprema Corte possa ritenersi legittima, anche alla luce delle linee guida della stessa Autorità qui resistente, la pubblicazione dei nominativi anche dei candidati ad un concorso che non siano risultati vincitori né idonei, in quanto funzionale alla trasparenza delle procedure concorsuali e dei loro esiti, purché non si rendano noti altri dati personali dei candidati, non necessari ad assicurare tale finalità di trasparenza.
10.6 Al di là di quanto sin qui considerato debbono evidenziarsi alcune particolare caratteristiche della procedura concorsuale in questione.
Dal raffronto tra i punteggi dei candidati risultanti dalla graduatoria generale (vale a dire quella non limitata ai primi vincitori) e le regole del Bando di concorso (art. 7, co. 2, “Superano la prima prova scritta i candidati che riportano il punteggio di almeno 21/30”, art. 8, co. 2, “Superano la seconda prova scritta i candidati che riportano il punteggio di almeno 21/30”, art. 10, co. 1, “Sono ammessi a partecipare alla prova orale i candidati che riportano il punteggio di almeno 21/30 in ciascuna delle due prove scritte”, art. 10, co. 4, “La valutazione finale è espressa in trentesimi.
Superano la prova i candidati che riportano il punteggio di almeno 21/30”) si evince che i candidati della graduatoria finale generale erano tutti da considerare idonei, perché avevano conseguito nelle prove scritte e in quella orale il punteggio minimo per il superamento delle stesse. Ed in effetti, come risulta da quanto riferito dall'Istituto ricorrente (e non contestato dall'Autorità resistente) e comprovato da alcuni dei documenti allegati, dopo l'individuazione del primo gruppo di 1.858 vincitori, di cui alla c.d. graduatoria dei vincitori, corrispondente al numero di unità da assumere indicate nel Bando di concorso, vi è stata già nel periodo febbraio- aprile 2023 l'estensione dell'assunzione ad altri 2.266 candidati mediante scorrimento della graduatoria generale finale e successivamente, a giugno-luglio 2023, un'ulteriore immissione in ruolo di altri 719 candidati idonei attraverso un ulteriore scorrimento della graduatoria medesima, per un totale di 4.843 nuove unità di personale. Dal documento in allegato 7 al ricorso sembra poi doversi desumere che nei mesi seguenti sia proseguito l'attingimento dalla graduatoria di altri candidati idonei per l'assunzione in servizio, per un totale di 5.278, con la prospettiva di pervenire infine allo scorrimento integrale della graduatoria de qua (ammontante complessivamente a 5.384 candidati idonei). Ora, se è vero che secondo il prima richiamato art. 35, co. 5-ter, del D.lgs n. 165/2001 sono da considerare idonei i candidati collocati dopo il gruppo dei vincitori entro il limite del 20% del numero dei posti a concorso (in questo caso si tratterebbe del 20% di 1.858), è pur vero che questa soglia sembra riferirsi ad una quota di candidati idonei funzionale all'assunzione in luogo di candidati vincitori (che rinuncino formalmente, non prendano servizio, ecc.) entro il limite numerico dei posti originariamente messi a concorso, senza considerare eventuali autorizzazioni
(che possono intervenire con dPCM o in altre forme, a seconda del tipo di Ente coinvolto) ad incrementare le unità da assumere.
Nel caso di specie vi sono state, invece, evidentemente, autorizzazioni all'estensione progressiva del numero dei candidati idonei suscettibili di assunzione (di una di queste autorizzazioni, formalizzata con DPCM, vi è riscontro fra gli allegati del ricorso), che hanno condotto ad uno scorrimento molto ampio della graduatoria generale finale, sino ad esaurirla in larghissima misura se non addirittura totalmente.
Si è trattato, dunque, di una vicenda concorsuale caratterizzata: i) da un numero molto alto di posti messi a concorso già nel bando originario, che è poi stato progressivamente elevato in misura notevole;
ii) da un'amplissima se non integrale utilizzazione della graduatoria generale finale, al di là di quella relativa ai soli primi vincitori, con immissione in ruolo della gran parte
(se non della totalità) dei candidati idonei riportati in detta graduatoria;
iii) dal succedersi veloce, in un arco temporale circoscritto, di vari scorrimenti della graduatoria.
In una situazione di questo tipo sussisteva certamente l'interesse dell'Istituto a rendere informati, sin dall'inizio, della loro idoneità tutti i candidati che avevano superato le prove scritte e la prova orale e che si presentavano, pertanto, idonei ad essere progressivamente equiparati, mediante scorrimento della graduatoria generale finale, al primo gruppo dei vincitori ai fini dell'assunzione e dell'immissione nei ruoli dell'Istituto medesimo. Un interesse che, peraltro, valeva anche per gli stessi numerosissimi candidati idonei, dovendo costoro poter conoscere da subito e con facilità la propria collocazione in graduatoria.
11.1 A fronte di una vicenda concorsuale così chiaramente e particolarmente connotata, tenuto conto di quanto si è in precedenza osservato circa la plausibilità, anche alla luce di arresti giurisprudenziali di legittimità, di un'interpretazione delle norme di riferimento tale da far considerare legittima la pubblicazione di graduatorie concorsuali includenti anche i candidati semplicemente idonei, non ancora divenuti vincitori per scorrimento (se non addirittura anche i candidati non idonei), e considerata altresì l'infondatezza - rilevata nelle precedenti parti della presente decisione - degli altri profili di illiceità ravvisati a carico dell' ricorrente nel CP_2 provvedimento impugnato, non può essere ritenuto legittimo il provvedimento dell'Autorità resistente qui impugnato, che, ravvisata l'illiceità del trattamento effettuato dall' per gli CP_2 esaminati profili, ha inflitto all'Ente il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e gli ha vietato l'ulteriore diffusione dei dati personali degli interessati con riferimento alla data di nascita, al punteggio derivante dalla media dei voti conseguiti nelle prove scritte, al punteggio derivante dalla valutazione dei titoli, al punteggio conseguito nella prova orale, al punteggio totale nonché al riferimento all'eventuale presenza di titoli di precedenza, a quelli di preferenza e alla specifica indicazione dell'ammissione con riserva. 11.2 Si è già rilevato all'inizio che il provvedimento in questione non ha assunto misure inibitorie circa la prosecuzione della pubblicazione ad opera dell'Istituto della graduatoria generale finale, includente anche i candidati semplicemente idonei (non primi vincitori), sicché deve ritenersi che, essendo stata la pubblicazione di tale graduatoria censurata nell'ambito della parte argomentativa del provvedimento, per essa l'Autorità abbia inteso applicare la sanzione pecuniaria in luogo di un ordine inibitorio, come possibile ai sensi dell'art. 58, co. 2, lett. i), del
Regolamento dell'Unione europea in materia di riservatezza (Regolamento n. 2016/679/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio).
Deve osservarsi che l'inflizione di una sanzione amministrativa costituisce una determinazione comunque facoltativa ai sensi del predetto Regolamento e tale opzione facoltativa va operata sulla base di alcuni parametri di riferimento. Prevede, infatti, l'art. 83, co. 2, del Regolamento medesimo:
“Al momento di decidere se infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria e di fissare l'ammontare della stessa in ogni singolo caso si tiene debito conto dei seguenti elementi:
a) la natura, la gravità e la durata della violazione tenendo in considerazione la natura, l'oggetto o a finalità del trattamento in questione nonché il numero di interessati lesi dal danno e il livello del danno da essi subito;
b) il carattere doloso o colposo della violazione;
[…] “.
Ebbene, ferma comunque l'insussistenza degli altri profili di ritenuta (dall'Autorità) illiceità della condotta dell' , pur a voler ritenere ipoteticamente suscettibile di esiti parzialmente CP_2 diversi per altre vicende concorsuali la questione interpretativa inerente alla legittimità dell'estensione della pubblicazione a graduatorie includenti anche candidati idonei ma non- vincitori (ed eventualmente anche a candidati non-idonei), nel caso in esame l'avvenuta pubblicazione di una graduatoria generale finale soggettivamente estesa come quella posta in essere dall'Istituto ricorrente non poteva integrare, in ragione di quanto precedentemente osservato, gli estremi di una violazione della normativa sulla riservatezza, sicché - al di là della scelta dell'Autorità di non disporre ordini inibitori con riguardo a questo specifico profilo - difettava in ogni caso il primo, fondamentale presupposto per l'irrogazione anche soltanto di una sanzione pecuniaria.
12. In conclusione, il provvedimento dell'Autorità resistente oggetto del ricorso va integralmente annullato.
In ordine alla regolazione delle spese, l'assenza di indirizzi di giurisprudenza di legittimità sulle specifiche questioni, come affrontate e correlate nel provvedimento in esame, connota di novità il presente contenzioso, giustificando la compensazione integrale fra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) annulla il provvedimento sanzionatorio oggetto del ricorso, recante dispositivo inibitorio e inflizione di sanzione amministrativa pecuniaria;
b) dichiara compensate fra le parti le spese processuali.
Roma, 23 gennaio – 24 marzo 2025
Il giudice
Francesco Frettoni