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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 28/10/2025, n. 1109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1109 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 5169/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Pellegrini Domenico Presidente rel.
Dott. Merlino Claudia Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione promosso congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
03/09/1969, residente in [...]11, Genova (GE) ed elettivamente domiciliata in Via XX Settembre 14/26, Genova (GE) presso e nello studio dell'Avv. Cavallari Carlotta (C.F. che la C.F._2 rappresenta e la difende, come da procura in atti e
, C.F. , nato a [...] Parte_2 C.F._3
(GE), il 16/01/1972, residente in [...]11, Genova (GE) ed elettivamente domiciliato in Via XX Settembre 14/26, Genova (GE) presso e nello studio dell'Avv. Cavallari Carlotta (C.F. che lo C.F._2 rappresenta e lo difende, come da procura in atti
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Pieve Ligure (GE) il 09/07/2016 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_1
le seguenti condizioni essenziali, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
e , entrambi economicamente Controparte_2 Parte_2
autosufficienti, danno atto che non occorre liquidare un contributo mensile di reciproco mantenimento, essendo in grado di provvedere entrambi al proprio mantenimento con le personali capacità di reddito e lavoro;
2-le Parti danno atto che la casa coniugale, sita in Genova, Via Gabriele
Rossetti n. 6 / 11, rimarrà nella piena ed esclusiva disponibilità del marito, mentre la Signora viste le criticità insorte, ha già reperito un altro Pt_1 alloggio dove si trasferirà a breve ed asporterà i suoi effetti personali;
i beni di sua esclusiva proprietà, oltre quelli comuni che la coppia ha già individuato per la rispettiva suddivisione ed in particolare: n. 2 Stampe Luzzati, quadro Tetti
Cosmelli e Quadro Camera Matrimoniale, lavatrice;
3- in considerazione degli apporti economici di ciascun coniuge in costanza di matrimonio e a definitiva sistemazione dei loro rapporti economico-patrimoniali,
verserà ad , a mezzo bonifico bancario su Parte_2 Parte_1 conto corrente intestato alla moglie (le cui coordinate sono già note), la somma di euro 70.000,00 (settantamila/00) così suddivisa: -euro 30.000,00 alla data di sottoscrizione del presente ricorso;
-euro 20.000,00 entro il 5 agosto 2025; -euro
20.000,00 entro il 15 ottobre 2025;
4- e dichiarano sin d'ora che il presente Parte_1 Parte_2
accordo economico-patrimoniale è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3
5- con il puntuale adempimento di quanto previsto e pattuito alla clausola sub.
3) del presente atto, le Parti dichiarano, dandosene reciprocamente atto, di nulla avere più l'uno dall'altro a pretendere per qualsivoglia titolo o ragione, anche se mai prima d'ora fatto valere;
6-le spese per la presente procedura sono interamente a carico del sig.
[...]
”. Parte_2
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2016, Numero 10, Parte II, Serie C) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 17/10/2025
Il Presidente est.
Dott. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Pellegrini Domenico Presidente rel.
Dott. Merlino Claudia Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione promosso congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
03/09/1969, residente in [...]11, Genova (GE) ed elettivamente domiciliata in Via XX Settembre 14/26, Genova (GE) presso e nello studio dell'Avv. Cavallari Carlotta (C.F. che la C.F._2 rappresenta e la difende, come da procura in atti e
, C.F. , nato a [...] Parte_2 C.F._3
(GE), il 16/01/1972, residente in [...]11, Genova (GE) ed elettivamente domiciliato in Via XX Settembre 14/26, Genova (GE) presso e nello studio dell'Avv. Cavallari Carlotta (C.F. che lo C.F._2 rappresenta e lo difende, come da procura in atti
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Pieve Ligure (GE) il 09/07/2016 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_1
le seguenti condizioni essenziali, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
e , entrambi economicamente Controparte_2 Parte_2
autosufficienti, danno atto che non occorre liquidare un contributo mensile di reciproco mantenimento, essendo in grado di provvedere entrambi al proprio mantenimento con le personali capacità di reddito e lavoro;
2-le Parti danno atto che la casa coniugale, sita in Genova, Via Gabriele
Rossetti n. 6 / 11, rimarrà nella piena ed esclusiva disponibilità del marito, mentre la Signora viste le criticità insorte, ha già reperito un altro Pt_1 alloggio dove si trasferirà a breve ed asporterà i suoi effetti personali;
i beni di sua esclusiva proprietà, oltre quelli comuni che la coppia ha già individuato per la rispettiva suddivisione ed in particolare: n. 2 Stampe Luzzati, quadro Tetti
Cosmelli e Quadro Camera Matrimoniale, lavatrice;
3- in considerazione degli apporti economici di ciascun coniuge in costanza di matrimonio e a definitiva sistemazione dei loro rapporti economico-patrimoniali,
verserà ad , a mezzo bonifico bancario su Parte_2 Parte_1 conto corrente intestato alla moglie (le cui coordinate sono già note), la somma di euro 70.000,00 (settantamila/00) così suddivisa: -euro 30.000,00 alla data di sottoscrizione del presente ricorso;
-euro 20.000,00 entro il 5 agosto 2025; -euro
20.000,00 entro il 15 ottobre 2025;
4- e dichiarano sin d'ora che il presente Parte_1 Parte_2
accordo economico-patrimoniale è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3
5- con il puntuale adempimento di quanto previsto e pattuito alla clausola sub.
3) del presente atto, le Parti dichiarano, dandosene reciprocamente atto, di nulla avere più l'uno dall'altro a pretendere per qualsivoglia titolo o ragione, anche se mai prima d'ora fatto valere;
6-le spese per la presente procedura sono interamente a carico del sig.
[...]
”. Parte_2
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2016, Numero 10, Parte II, Serie C) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 17/10/2025
Il Presidente est.
Dott. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4