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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 21/03/2025, n. 842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 842 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Maria Grazia Mandanici, in esito all'udienza del 20.03.25 , sostituita dal deposito di note scritte, ex art 127 ter cpc così come modificato dal dlg 164/24 a trattazione scritta, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nei procedimenti riuniti n. 2795/24 e n. 4086/2023 R.G. vertenti
TRA
, nata a [...] il [...], ivi residente in [...]
30, elettivamente domiciliata in SI, Largo Avignone is. 83, Via C. Battisti, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Melita, che la rappresenta e difende per procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
MICHELA FOTI giusta procura generale per atto del Notaio dott. rep. n.80974 del Persona_1
21.7.2015, elettivamente domiciliato in SI via Tommaso Capra n.301 bis presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale Inps.
RESISTENTE
OGGETTO: invalidità civile;
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art.445bis c.p.c. depositato in data 21.05.24, la parte ricorrente, rappresentava di avere depositato domanda amministrativa in data 11.05.23 ai fini del riconoscimento della pensione di invalidità civile (l 118/71) a fare data dalla data di presentazione della domanda amministrativa. CP_ Sottoposta a visita dalla Commissione medica dell' la domanda veniva respinta e la ricorrente chiedeva, pertanto, in sede di ATP la nomina di ctu ai fini dell''accertamento della sussistenza del requisito sanitario. Il sede di ATP, il nominato ctu non riconosceva l' invalidità propria della prestazione assistenziale invocata. Quindi, dopo aver di depositato dichiarazione di dissenso, con ricorso, la parte ricorrente lamentava che il c.t.u. della fase sommaria aveva sottovalutato la portata invalidante delle patologie dalle quali era affetta e ribadiva che era sussistente alla data della domanda amministrativa l'invalidità propria della pensione di invalidità civile. Concludeva chiedendo l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario proprio della prestazione invocata far data dalla domanda, con condanna di parte resistente alla corresponsione in suo favore dei relativi ratei, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarsi ex art.93 c.p.c. in favore del proprio procuratore. CP_ L' di SI si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 22.07.2024, contestando la fondatezza della domanda per insussistenza del requisito sanitario e chiedendone conseguentemente il rigetto con vittoria di spese e compensi difensivi.
Riunito al presente procedimento quello per a.t.p., in data odierna,. in esito al deposito telematico di note scritte, in seguito a disposto richiamo del ctu e al deposito della relazione peritale, la causa veniva decisa.
La domanda è fondata e, pertanto può essere totalmente accolta.
*********
Il CTU nominato, dr. nella relazione scritta depositata in atti, a seguito Persona_2 dell'esame della ricorrente e l' esame dei documenti in atti, ha diagnosticato in capo all'istante la sussistenza del requisito sanitario proprio della pensione di invalidità (100%).
Da una più attenta analisi degli atti, la relazione della CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo. L'elaborato appare non suscettibile di censure, considerato che il CTU, ha analizzato tutti i fattori rilevanti e per questo, il giudicante non ritiene, quindi, di dovere effettuare né rinnovi dell'elaborato peritale né richieste di chiarimenti (sul punto cfr Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n.
23413 del 10/11/2011).
Il ricorso iscritto a ruolo può in toto accogliersi.
******** Le conclusioni a cui è pervenuto il CTU, a parere di questo decidente sono basate su considerazioni medico-legali che appaiono immuni da vizi logici e giuridici, avendo il consulente adeguatamente valutato tutte le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta in sede e comprovate dalla visita effettuata. Rileva il decidente che la correttezza dell'operato del CTU, come risultante dall'esame complessivo, induca a ritenere superflua una rinnovazione della perizia e conduca dunque all' accoglimento della domanda. Pertanto si dichiara che l' istante trovasi nelle condizioni sanitarie proprie della pensione di invalidità civile sussistendone le condizioni sanitarie dalla data di presentazione della domanda amministrativa, 11.05.23. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza ex art 91 cpc;
pertanto, dispone la condanna dell' , parte CP_1 soccombente al pagamento delle spese di giudizio che liquida per intero, in complessivi euro 1.168,50 oltre Iva, Cpa e rimborso delle spese generali, con distrazione a favore del difensore anticipatario per il processo riunito di ATP e, per intero in euro 2.695,5 e rimborso delle spese generali, con distrazione a favore del difensore anticipatario per il processo di merito. Gli esborsi relativi alla consulenza tecnica, liquidati come da separato provvedimento, si CP_ pongono definitivamente a carico dell'
P. Q. M.
definitivamente pronunziando, ai sensi dell' art 127 ter comma 5 cpc, sulle domande proposte da CP_ con ricorso depositato in data 21.05.24 nei confronti dell' in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, intesi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara che trovasi nelle condizioni sanitarie proprie della pensione di Parte_1 invalidità civile (l. 118/71) dalla data di presentazione della domanda amministrativa,
11.05.23;
- dispone la condanna dell' , parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio che CP_1
liquida per intero, in complessivi euro 1.168,50 oltre Iva, Cpa e rimborso delle spese generali, con distrazione a favore del difensore anticipatario per il processo riunito di ATP e, per intero, in euro 2.695,5 e rimborso delle spese generali, con distrazione a favore del difensore anticipatario per il processo di merito.
- Gli esborsi relativi alla consulenza tecnica, liquidati come da separato provvedimento, si CP_ pongono definitivamente a carico dell'
SI, 21.03.25
Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Maria Grazia Mandanici)