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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 08/04/2025, n. 1284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1284 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 950/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
Sezione Prima civile
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri
Magistrati:
Dott.ssa Enrica De Sire Presidente
Dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore
Dott.ssa Jone Galasso Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 950 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad OGGETTO: Separazione giudiziale
T R A
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. DIODATI PAOL , dal quale Parte_1
è rappresentata e difesa, come da mandato apposto in calce/a margine del ricorso;
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 27.03.2025. pagina 1 di 4 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 15/02/2023, ha chiesto pronunciarsi la separazione Parte_1 giudiziale con addebito al marito, con la quale aveva contratto matrimonio in Sarno, in data
20/08/2009 (di cui al registro degli Atti di matrimonio del precitato Comune, anno 2009, parte II, serie A, n. 87), con ulteriori richieste di tipo economico, nonché concernenti la regolamentazione dei rapporti con i figli le figlie minori e con vittoria di spese di lite.
Ha, inoltre, rappresentato che dall'unione con il coniuge sono nati i figli il giorno Persona_1
10/02/2015 e c.f. , adducendo, peraltro, la sopravvenuta Persona_2 C.F._1 ricorrenza di una crisi matrimoniale tale da precludere, irreversibilmente, la comunione materiale e morale tra i coniugi.
Ha, pertanto, formulato domanda di affido condiviso della prole, con richiesta di mantenimento, anche iure proprio; con vittoria di spese.
, pur ritualmente citato, non si è costituito. Controparte_1
In sede istruttoria, dopo peraltro l'emissione di provvedimenti urgenti e tutela della prole, ivi compreso, oltre che la nomina di una Curatrice Speciale, tenuto conto dell'affido della prole al
Servizio Sociale e l'emanazione di un ordine di protezione – tenuto conto dei comportamenti violenti ed aggressivi del padre e della compagna di lei –, all'udienza del 27.03.2025 parte ricorrente ha richiesto emettersi sentenza non definitiva sullo status.
Il Giudice istruttore ha quindi riservato la decisione al collegio, senza i termini di cui all'art. 190
c.p.c., in ragione della rinuncia delle parti.
Sulla domanda di separazione.
La domanda di separazione è fondata e va sicuramente accolta.
Le risultanze processuali hanno infatti ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorreggono tale convincimento le allegazioni di entrambe le parti in merito all'impossibilità di pagina 2 di 4 ricostituzione della comunione fisica e spirituale, alla luce delle concordi dichiarazioni rese sul punto;
non senza considerare, peraltro, che nel corso del giudizio non sono emersi elementi di valutazione tali da far ritenere che tra i coniugi possa intervenire alcuna riconciliazione.
Ai fini della separazione giudiziale, del resto, non è necessaria la sussistenza di una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una delle parti, tali da rendere per questa intollerabile la convivenza e verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione (Cass. Civ., Sez. I, 16 febbraio 2012, n. 2274).
La regolamentazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva sulle domande accessorie formulate da entrambe le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, nella suindicata composizione collegiale, non definitivamente pronunciando: dichiara la separazione personale tra:
nato a [...] il [...] Parte_1
e nato a [...] il [...] Controparte_1 uniti in matrimonio in Sarno, Sa, il 20/08/2009 (di cui al registro degli Atti di matrimonio del precitato Comune, anno 2009, parte II, serie A, n. 87)
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 5 e 10 L. 898/1970 ed agli artt. 133 n. 2 e 88 n. 7 Ord. stato civile (ora art. 63, DPR n.
369/2000).
rimette la causa dinanzi al G.I. come da separata ordinanza.
pagina 3 di 4 Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Così deciso in Nocera Inferiore, nella Camera di Consiglio del 03.04.2025
Il Giudice relatore
Dott. Simone Iannone
La Presidente
Dott.ssa Enrica De Sire
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
Sezione Prima civile
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri
Magistrati:
Dott.ssa Enrica De Sire Presidente
Dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore
Dott.ssa Jone Galasso Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 950 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad OGGETTO: Separazione giudiziale
T R A
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. DIODATI PAOL , dal quale Parte_1
è rappresentata e difesa, come da mandato apposto in calce/a margine del ricorso;
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 27.03.2025. pagina 1 di 4 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 15/02/2023, ha chiesto pronunciarsi la separazione Parte_1 giudiziale con addebito al marito, con la quale aveva contratto matrimonio in Sarno, in data
20/08/2009 (di cui al registro degli Atti di matrimonio del precitato Comune, anno 2009, parte II, serie A, n. 87), con ulteriori richieste di tipo economico, nonché concernenti la regolamentazione dei rapporti con i figli le figlie minori e con vittoria di spese di lite.
Ha, inoltre, rappresentato che dall'unione con il coniuge sono nati i figli il giorno Persona_1
10/02/2015 e c.f. , adducendo, peraltro, la sopravvenuta Persona_2 C.F._1 ricorrenza di una crisi matrimoniale tale da precludere, irreversibilmente, la comunione materiale e morale tra i coniugi.
Ha, pertanto, formulato domanda di affido condiviso della prole, con richiesta di mantenimento, anche iure proprio; con vittoria di spese.
, pur ritualmente citato, non si è costituito. Controparte_1
In sede istruttoria, dopo peraltro l'emissione di provvedimenti urgenti e tutela della prole, ivi compreso, oltre che la nomina di una Curatrice Speciale, tenuto conto dell'affido della prole al
Servizio Sociale e l'emanazione di un ordine di protezione – tenuto conto dei comportamenti violenti ed aggressivi del padre e della compagna di lei –, all'udienza del 27.03.2025 parte ricorrente ha richiesto emettersi sentenza non definitiva sullo status.
Il Giudice istruttore ha quindi riservato la decisione al collegio, senza i termini di cui all'art. 190
c.p.c., in ragione della rinuncia delle parti.
Sulla domanda di separazione.
La domanda di separazione è fondata e va sicuramente accolta.
Le risultanze processuali hanno infatti ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorreggono tale convincimento le allegazioni di entrambe le parti in merito all'impossibilità di pagina 2 di 4 ricostituzione della comunione fisica e spirituale, alla luce delle concordi dichiarazioni rese sul punto;
non senza considerare, peraltro, che nel corso del giudizio non sono emersi elementi di valutazione tali da far ritenere che tra i coniugi possa intervenire alcuna riconciliazione.
Ai fini della separazione giudiziale, del resto, non è necessaria la sussistenza di una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una delle parti, tali da rendere per questa intollerabile la convivenza e verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione (Cass. Civ., Sez. I, 16 febbraio 2012, n. 2274).
La regolamentazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva sulle domande accessorie formulate da entrambe le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, nella suindicata composizione collegiale, non definitivamente pronunciando: dichiara la separazione personale tra:
nato a [...] il [...] Parte_1
e nato a [...] il [...] Controparte_1 uniti in matrimonio in Sarno, Sa, il 20/08/2009 (di cui al registro degli Atti di matrimonio del precitato Comune, anno 2009, parte II, serie A, n. 87)
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 5 e 10 L. 898/1970 ed agli artt. 133 n. 2 e 88 n. 7 Ord. stato civile (ora art. 63, DPR n.
369/2000).
rimette la causa dinanzi al G.I. come da separata ordinanza.
pagina 3 di 4 Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Così deciso in Nocera Inferiore, nella Camera di Consiglio del 03.04.2025
Il Giudice relatore
Dott. Simone Iannone
La Presidente
Dott.ssa Enrica De Sire
pagina 4 di 4