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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 02/07/2025, n. 2588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2588 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 12095/2021.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- Giuseppe Disabato Presidente
- Rosella Nocera Componente
- Emanuele Pinto Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento di separazione giudiziale tra coniugi iscritto al n. 12095/2021 R.G. e pendente tra
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 da Avv. Giovanni Maria Piscopo,
-parte attrice-
e
( ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 da Avv.ti Francesco Carulli e Claudio Cellamare,
-parte convenuta- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo risultano già meglio specificati nella sentenza non definitiva n. 2958/2022 pubblicata il 22.07.2022 con cui questo Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi.
I.1.- Nel prosieguo, la causa è stata istruita mediante l'interrogatorio formale delle parti e l'escussione di quattro testimoni.
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 1 di 5 R.G. 12095/2021.
I.2.- Nelle note sostitutive di udienza ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 27.01.2025, le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
a) parte attrice: si è riportata alle conclusioni rassegnate nel proprio atto introduttivo del 28.09.2021;
b) parte convenuta: si è riportata ai propri scritti difensivi;
c) P.M. (con nota del 28.01.2025): ha chiesto la definizione della causa rimettendosi alla decisione del Collegio.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 190 c.p.c. e con espresso invito alle parti a depositare le dichiarazioni dei redditi aggiornate.
Ciascuna parte ha depositato comparsa conclusionale e memoria di replica.
II.- Preliminarmente, occorre prendere atto della sentenza non definitiva n. 2958/2022 del 22.07.2022 con la quale questo
Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi;
con conseguente rilievo che il presente giudizio pende per le sole questioni accessorie.
III.- Le reciproche domande di addebito non sono meritevoli di accoglimento.
III.1.- La richiesta di addebito formulata dall'attore si fonda sulla violazione del dovere di fedeltà coniugale, sull'abbandono della casa familiare e sulla violazione degli obblighi di assistenza.
Tuttavia, dall'istruttoria svolta, nessuna di queste allegazioni è risultata provata.
Quanto alla presunta relazione extraconiugale della CP_1 gli unici elementi astrattamente rilevanti sono rappresentati dalle dichiarazioni testimoniali del padre e del fratello dell'attore che, però, hanno affermato di non avere contezza diretta di relazioni della convenuta precisando che il tradimento era oggetto di non meglio precisate voci di paese, evidentemente insufficienti a dimostrare la circostanza.
Quanto alla violazione degli obblighi di assistenza e all'abbandono della casa familiare, non risulta alcuna evidenza istruttoria.
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 2 di 5 R.G. 12095/2021.
Pertanto, la domanda dell'attore non è fondata.
III.2.- La richiesta di addebito formulata dalla convenuta si fonda sull'abbandono della casa familiare e sulla violazione del dovere di fedeltà coniugale.
Quanto all'abbandono del tetto coniugale, non vi è prova di violazione del dovere di coabitazione rilevante ai fini dell'interruzione della relazione. Infatti, dall'istruttoria è emerso che entrambe le parti si siano allontanate solo temporaneamente dal domicilio familiare per poi farvi ritorno a distanza di pochi giorni. Anche l'episodio lamentato dalla convenuta e risalente a giugno del 2020, non si è sviluppato per un tempo sufficientemente ampio e si è peraltro concluso con il rientro in casa del marito che asseritamente avrebbe anche impedito alla moglie un nuovo ingresso in casa.
Pertanto, non è configurabile alcuna condotta di abbandono né tantomeno alcuna efficienza causale rispetto alla separazione essendo emersi sin dall'origine del rapporto elementi idonei a ritenere il consorzio familiare già compromesso.
Quanto alla presunta relazione extra-coniugale del D'Eredità, in atti vi è solo uno screenshot relativo ad una conversazione con una donna che risalirebbe all'ottobre 2020. Ciò è di per sé solo sufficiente ad escludere qualsivoglia rilevanza causale trattandosi di epoca in cui la coabitazione tra i coniugi era già cessata.
Pertanto, la domanda della convenuta non è fondata.
IV.- La domanda della convenuta di riconoscimento di un contributo al proprio mantenimento non può essere accolta.
Dagli atti non è emersa alcuna sproporzione reddituale tra i coniugi tale da giustificare la disposizione di un assegno a carico del marito.
In particolare, quest'ultimo ha prodotto dichiarazioni fiscali che nell'ultimo anno di imposta denotano redditi netti annui pari ad € 17.500,00. Negli anni precedenti di imposta
(2022 e 2021) i suoi redditi si sono attestati intorno alle cifre di € 11.000,00 ed € 5.500,00 annui. Sul versante patrimoniale egli è proprietario esclusivo della casa familiare in cui continua a vivere.
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 3 di 5 R.G. 12095/2021.
Quanto alla moglie, ella ha prodotto dichiarazioni fiscali pressoché nulle ed evidentemente inverosimili. Infatti, per sua stessa dichiarazione ha svolto l'attività di avvocata sino all'anno 2021 ed ha successivamente acquistato un appartamento per il quale paga una rata mensile di mutuo di circa € 370,00.
Ella ha quindi sia una evidente capacità di spesa che un merito creditizio vagliato dall'istituto bancario. Sicché non vi è dubbio che disponga di entrate pressoché simili a quelle del marito e che sia pur sempre dotata di piena capacità lavorativa così come dimostra il fatto che si sia trasferita in Milano ove presta attività presso uno studio di commercialisti.
In definitiva, anche in ragione dell'assai breve lasso di tempo in cui si è dispiegata l'unione familiare effettiva, non sussistono i presupposti per il riconoscimento di un contributo al mantenimento.
V.- Le residue domande di parte attrice di rimborso delle spese sostenute per l'acquisto del mobilio, di assegnazione del mobilio di cui alla casa familiare e di condanna della coniuge al pagamento della somma di € 30.000,00 a titolo di risarcimento dei danni, devono essere dichiarate inammissibili in quanto estranee al thema decidendum del giudizio di separazione in cui è esclusa la possibilità del simultaneus processus tra domande soggette a riti diversi (quali quelle restitutorie soggette al rito di cognizione ordinaria), non rientranti tra le ipotesi di connessione qualificata per le quali l'art. 40 c.p.c. consente il cumulo tra domande soggette a riti diversi.
VI.- Spese e compensi di giudizio devono essere compensate tra le parti in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel presente giudizio introdotto con ricorso del 28.09.2021 da nei confronti di con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del P.M., disattesa ogni altra questione, e preso atto della propria sentenza non definitiva n. 2958/2022 del
22.07.2022, così provvede:
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 4 di 5 R.G. 12095/2021.
1) RIGETTA ogni domanda di addebito;
2) RIGETTA la domanda riconvenzionale della convenuta di fissazione di un obbligo di mantenimento a suo favore;
3) DICHIARA inammissibili le domande risarcitorie e restitutorie dell'attore;
4) DISPONE la compensazione delle spese del giudizio.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 01 luglio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Emanuele Pinto Giuseppe Disabato
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- Giuseppe Disabato Presidente
- Rosella Nocera Componente
- Emanuele Pinto Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento di separazione giudiziale tra coniugi iscritto al n. 12095/2021 R.G. e pendente tra
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 da Avv. Giovanni Maria Piscopo,
-parte attrice-
e
( ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 da Avv.ti Francesco Carulli e Claudio Cellamare,
-parte convenuta- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo risultano già meglio specificati nella sentenza non definitiva n. 2958/2022 pubblicata il 22.07.2022 con cui questo Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi.
I.1.- Nel prosieguo, la causa è stata istruita mediante l'interrogatorio formale delle parti e l'escussione di quattro testimoni.
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 1 di 5 R.G. 12095/2021.
I.2.- Nelle note sostitutive di udienza ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 27.01.2025, le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
a) parte attrice: si è riportata alle conclusioni rassegnate nel proprio atto introduttivo del 28.09.2021;
b) parte convenuta: si è riportata ai propri scritti difensivi;
c) P.M. (con nota del 28.01.2025): ha chiesto la definizione della causa rimettendosi alla decisione del Collegio.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 190 c.p.c. e con espresso invito alle parti a depositare le dichiarazioni dei redditi aggiornate.
Ciascuna parte ha depositato comparsa conclusionale e memoria di replica.
II.- Preliminarmente, occorre prendere atto della sentenza non definitiva n. 2958/2022 del 22.07.2022 con la quale questo
Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi;
con conseguente rilievo che il presente giudizio pende per le sole questioni accessorie.
III.- Le reciproche domande di addebito non sono meritevoli di accoglimento.
III.1.- La richiesta di addebito formulata dall'attore si fonda sulla violazione del dovere di fedeltà coniugale, sull'abbandono della casa familiare e sulla violazione degli obblighi di assistenza.
Tuttavia, dall'istruttoria svolta, nessuna di queste allegazioni è risultata provata.
Quanto alla presunta relazione extraconiugale della CP_1 gli unici elementi astrattamente rilevanti sono rappresentati dalle dichiarazioni testimoniali del padre e del fratello dell'attore che, però, hanno affermato di non avere contezza diretta di relazioni della convenuta precisando che il tradimento era oggetto di non meglio precisate voci di paese, evidentemente insufficienti a dimostrare la circostanza.
Quanto alla violazione degli obblighi di assistenza e all'abbandono della casa familiare, non risulta alcuna evidenza istruttoria.
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 2 di 5 R.G. 12095/2021.
Pertanto, la domanda dell'attore non è fondata.
III.2.- La richiesta di addebito formulata dalla convenuta si fonda sull'abbandono della casa familiare e sulla violazione del dovere di fedeltà coniugale.
Quanto all'abbandono del tetto coniugale, non vi è prova di violazione del dovere di coabitazione rilevante ai fini dell'interruzione della relazione. Infatti, dall'istruttoria è emerso che entrambe le parti si siano allontanate solo temporaneamente dal domicilio familiare per poi farvi ritorno a distanza di pochi giorni. Anche l'episodio lamentato dalla convenuta e risalente a giugno del 2020, non si è sviluppato per un tempo sufficientemente ampio e si è peraltro concluso con il rientro in casa del marito che asseritamente avrebbe anche impedito alla moglie un nuovo ingresso in casa.
Pertanto, non è configurabile alcuna condotta di abbandono né tantomeno alcuna efficienza causale rispetto alla separazione essendo emersi sin dall'origine del rapporto elementi idonei a ritenere il consorzio familiare già compromesso.
Quanto alla presunta relazione extra-coniugale del D'Eredità, in atti vi è solo uno screenshot relativo ad una conversazione con una donna che risalirebbe all'ottobre 2020. Ciò è di per sé solo sufficiente ad escludere qualsivoglia rilevanza causale trattandosi di epoca in cui la coabitazione tra i coniugi era già cessata.
Pertanto, la domanda della convenuta non è fondata.
IV.- La domanda della convenuta di riconoscimento di un contributo al proprio mantenimento non può essere accolta.
Dagli atti non è emersa alcuna sproporzione reddituale tra i coniugi tale da giustificare la disposizione di un assegno a carico del marito.
In particolare, quest'ultimo ha prodotto dichiarazioni fiscali che nell'ultimo anno di imposta denotano redditi netti annui pari ad € 17.500,00. Negli anni precedenti di imposta
(2022 e 2021) i suoi redditi si sono attestati intorno alle cifre di € 11.000,00 ed € 5.500,00 annui. Sul versante patrimoniale egli è proprietario esclusivo della casa familiare in cui continua a vivere.
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 3 di 5 R.G. 12095/2021.
Quanto alla moglie, ella ha prodotto dichiarazioni fiscali pressoché nulle ed evidentemente inverosimili. Infatti, per sua stessa dichiarazione ha svolto l'attività di avvocata sino all'anno 2021 ed ha successivamente acquistato un appartamento per il quale paga una rata mensile di mutuo di circa € 370,00.
Ella ha quindi sia una evidente capacità di spesa che un merito creditizio vagliato dall'istituto bancario. Sicché non vi è dubbio che disponga di entrate pressoché simili a quelle del marito e che sia pur sempre dotata di piena capacità lavorativa così come dimostra il fatto che si sia trasferita in Milano ove presta attività presso uno studio di commercialisti.
In definitiva, anche in ragione dell'assai breve lasso di tempo in cui si è dispiegata l'unione familiare effettiva, non sussistono i presupposti per il riconoscimento di un contributo al mantenimento.
V.- Le residue domande di parte attrice di rimborso delle spese sostenute per l'acquisto del mobilio, di assegnazione del mobilio di cui alla casa familiare e di condanna della coniuge al pagamento della somma di € 30.000,00 a titolo di risarcimento dei danni, devono essere dichiarate inammissibili in quanto estranee al thema decidendum del giudizio di separazione in cui è esclusa la possibilità del simultaneus processus tra domande soggette a riti diversi (quali quelle restitutorie soggette al rito di cognizione ordinaria), non rientranti tra le ipotesi di connessione qualificata per le quali l'art. 40 c.p.c. consente il cumulo tra domande soggette a riti diversi.
VI.- Spese e compensi di giudizio devono essere compensate tra le parti in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel presente giudizio introdotto con ricorso del 28.09.2021 da nei confronti di con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del P.M., disattesa ogni altra questione, e preso atto della propria sentenza non definitiva n. 2958/2022 del
22.07.2022, così provvede:
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 4 di 5 R.G. 12095/2021.
1) RIGETTA ogni domanda di addebito;
2) RIGETTA la domanda riconvenzionale della convenuta di fissazione di un obbligo di mantenimento a suo favore;
3) DICHIARA inammissibili le domande risarcitorie e restitutorie dell'attore;
4) DISPONE la compensazione delle spese del giudizio.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 01 luglio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Emanuele Pinto Giuseppe Disabato
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
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