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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 19/11/2025, n. 1378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1378 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
ha pronunciato la seguente:
Dott.ssa Antonia MUSSA Presidente
.
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice REL./EST.
Dott.ssa Federica LORENZATTI Giudice
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 471/2025 R.G. Cont.
Avente ad oggetto: separazione consensuale coniugi promossa con ricorso congiunto da:
nata a [...] il [...] - C.F.: residente in [...]C.F._1
Cuorgnè (TO) Via Carlo Grosso n. 6,
e nato a [...] il [...] C.F.: Parte_2 C.F._2
residente in [...],
entrambi rappresentati e difesi per procura in atti dall' Avv. Mara Grisolano ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Cuorgnè (TO), Piazza della Resistenza
5 Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
Conclusioni congiunte
“▪ pronunciare la separazione personale in conformità alle conclusioni di seguito rassegnate congiuntamente dai coniugi, prendendo atto che le parti hanno disposto anche in ordine a questioni patrimoniali
▪ ordinare all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Cuorgnè la annotazione della sentenza - e ogni altra relativa e necessaria incombenza - a margine dell'atto di matrimonio contratto tra le parti nel Comune di Cuorgnè (TO) in data 20.10.2007 trascritto nei registri dello stato religioso del Comune medesimo al n. 15, parte II, Serie A, Anno 2007.
A tal scopo le parti concordando le seguenti
CONDIZIONI
I coniugi vivranno separati rispettandosi reciprocamente e non interferendo l'uno nella vita dell'altro. Danno atto che le condizioni di seguito indicate avranno valenza sin dall'atto di deposito del ricorso.
1. la casa coniugale sita in AL, Via Pianezze n. 5 di proprietà del Signor Parte_2
resta nella disponibilità esclusiva del medesimo, unitamente a tutti gli arredi che
[...]
la compongono e che sono rimasti dopo la divisione consensuale già avvenuta. La Signora Pt_1
, d'intesa con il marito, si è trasferita nell'immobile condotto in locazione in Cuorgnè
[...]
Via Carlo Grosso n.6 portando con sé i propri effetti personali ed ha già ivi trasferito la propria residenza e quella dei figli.
2. I figli e restano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori ed avranno Per_1 Per_2
collocazione principale e residenza anagrafica presso la mamma in Cuorgnè Via Carlo Grosso n.
6. Entrambi i genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano e relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo Per_1 Per_2
conto dei relativi bisogni, delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità parentale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé. Salvo un diverso accordo tra le parti, come già ora accade anche in ragione dei rispettivi turni lavorativi, i coniugi concordano che l'accudimento dei figli minori sia paritetico durante il mese con la seguente modalità indicativa:
settimanalmente:
-quando il papà lavora sul turno del mattino, terrà con sé i figli tutti i pomeriggi dall'uscita di scuola sino alle 19.00 prima di cena quando saranno riaccompagnati presso la casa materna fatta salva la possibilità, anche secondo i desiderata dei minori, di tenerli a cena (per la settimana) e riportarli dalla mamma entro le 21.30. Il papà curerà le attività ludiche ed extrascolastiche dei minori salvo accordo con la moglie per la ripresa dei medesimi.
-quando il papà lavora sul turno del pomeriggio li terrà con sé nel fine settimana dal sabato mattina sino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola.
- quando il papà lavora, come la mamma, nel turno di notte, i bambini resteranno con il medesimo nel pomeriggio, dall'uscita di scuola sino alle 19.00 prima di cena quando saranno riaccompagnati presso la casa materna.
nei fine settimana: in ragione delle sorte necessità lavorative della mamma e sempre salvo un diverso accordo, tutti i fine settimana i minori staranno con il papà dal venerdì dall'uscita di scuola sino alla domenica sera alle ore 21.30 con rientro presso la casa materna.
Il papà si occuperà nei fine settimana, sempre salvo diverso accordo, di gestire gli eventuali e futuri impegni sportivi e/o ludici dei minori.
Sempre facendo salvo un diverso accordo tra i coniugi, e trascorreranno Per_1 Per_2
alternativamente con il padre e con la madre:
- durante le ferie estive, a decorrere dall'anno 2025, 15 giorni anche non consecutivi, o un diverso periodo che andrà concordato tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno, affinché
entrambi abbiano la possibilità di restare con i figli durante il rispettivo periodo di ferie. Il periodo di ferie s'intende compreso tra la fine delle lezioni scolastiche e la loro ripresa. - durante le vacanze natalizie, ad anni alterni con un genitore dal 23/12 sino al 30 dicembre
(con possibilità di turnare il 24/12 ed il 25/12); con l'altro genitore il periodo dal 31 dicembre al
6 gennaio a decorrere, in caso di disaccordo, dal Natale 2025 con papà;
- nelle vacanze pasquali, con il criterio dell'alternanza annuale, con un genitore la Pasqua con l'altro genitore il lunedì dell'Angelo.
Il regime dell'alternanza sarà altresì applicato ad eventuali festività e/o ponti ulteriori rispetto a quanto sopra indicato ed anche per il compleanno.
I coniugi danno atto di porre al centro l'interesse dei minori, si impegnano a rispettare la volontà
dei figli per quanto attiene le modalità di visita descritte in precedenza concordando tra loro eventuali variazioni con congruo anticipo (di almeno 24 ore) e rispetto reciproco.
La nonna materna e gli zii potranno coadiuvare i coniugi nella gestione dei minori, alla necessità,
alla luce delle esigenze lavorative di questi ultimi.
3. In ragione di una previsione di accudimento paritetico dei minori, dell'identica entrata mensile di stipendio, della divisione al 50% delle spese della mensa scolastica e di vestiario come infra specificato le parti manterranno direttamente i figli quando li avranno con sé. L'assegno unico per la famiglia oggi di importo pari ad euro 338,00 verrà suddiviso al 50% tra i coniugi se i figli fruiranno i pasti serali in modo paritetico dai genitori, diversamente verrà trattenuto dalla mamma ( il padre provvederà a consegnare la sua quota del 50%).
Verranno sostenute al 50% le spese relative alla mensa scolastica e di vestiario con previsione –
per il vestiario – di un tetto massimo per ciascun figlio di euro 500,00 annuali e impegno a concordare preventivamente le spese che superano euro 70,00.
Entrambi i coniugi sosterranno nella misura del 50% le spese scolastiche, sportive e mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale e ogni ulteriore spesa straordinaria relativa ai figli ivi comprese le spese per la psicomotricista di e di trasferte sportive. Relativamente Per_2
all'individuazione della straordinarietà delle spese (scolastiche, mediche e sportive) si fa richiamo a quanto stabilito nel protocollo d'intesa siglato tra Tribunale di Ivrea e Ordine Avvocati in data
24.6.2016 che i coniugi dichiarano di conoscere. I conteggi dare/avere relativamente alle su citate spese straordinarie verranno effettuati con cadenza mensile ed il genitore obbligato al rimborso lo effettuerà, a mezzo bonifico, in favore dell'altro, entro 10 giorni dalla presentazione della ricevuta.
Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori si impegnano a mettere a disposizione reciprocamente i documenti fiscali (ricevute e fatture) relative a spese deducibili, ovvero a fornire all'altro genitore indicazioni sul proprio reddito per l'eventuale compilazione del modello ISEE.
Le detrazioni delle spese sostenute per i figli saranno fruite al 50% ciascuno.
4. I coniugi concordano che il Signor corrisponda alla Signora Parte_2 Pt_1
la somma di euro 5.000,00 quale corrispettivo per gli arredi lasciati nella casa
[...]
coniugale nella disponibilità/ proprietà del marito. Si dà atto che alla data odierna il Signor
ha già corrisposto alla moglie la somma di euro 2.800,00 e che verserà la Parte_2
rimanenza , ratealmente, entro il 31.12.2025 salvo un diverso accordo.
5. I coniugi dichiarano di essere autonomi ed indipendenti e di nulla pretendere reciprocamente a titolo di mantenimento.
6. Spese legali compensate.“
Il P.M. ha così concluso: “Visto, il PM Gabriella Viglione esprime parere favorevole”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito ed iscritto il giorno 03/03/2025, i coniugi e hanno adito l'intestato Tribunale affinché Parte_1 Parte_2
pronunciasse la separazione personale tra loro.
I coniugi hanno premesso che:
- hanno contratto matrimonio concordatario nel Comune di Cuorgnè (TO) in data
20.10.2007, con atto trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune medesimo al n. 15 Parte II Serie A Anno 2007; -dall'unione dei coniugi sono nati ad Ivrea due figli: il 25.02.2016 e il Per_1 Per_2
11.11.2017;
- i coniugi, in regime di separazione dei beni, hanno fissato l'abitazione familiare nell'immobile di AL (TO) Via Pianezze n. 5, di proprietà del signor Parte_2
e gravato da mutuo fondiario acceso presso l'Istituto UniCredit Spa -
[...]
Filiale di Cuorgnè con rata mensile di circa 415,00 euro.
- tra i coniugi è venuto meno lo spirito dell'unione coniugale ed è quindi loro intenzione procedere con una domanda congiunta di separazione.
Con provvedimento del giorno 15/10/2025 i coniugi venivano autorizzati a vivere separati.
Ai sensi dell'art. 473 bis.4 c.p.c., non si riteneva necessario procedere all'ascolto die minori, prendendo il Tribunale atto dell'accordo dei genitori sull'affidamento della prole.
Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale è meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza;
del resto, le parti hanno dichiarato formalmente di non volersi riconciliare, dovendosi quindi ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi che hanno contratto matrimonio a Cuorgnè (TO) in data 20.10.2007, con atto trascritto presso l'Ufficio dello
Stato Civile del Comune di Cuorgnè (TO) al n. 15 Parte II Serie A Anno 2007
Devono eseguirsi le formalità previste per legge.
Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, relative all'affidamento ed al mantenimento della prole oltre che alla regolamentazione dei rapporti tra coniugi, in quanto conformi alla legge ed all'interesse della prole (cui è garantito accesso paritario ed adeguato ad entrambe le figure genitoriali nel rispetto del principio cd. di
„bigenitorialità“) possono essere integralmente recepite dal Collegio.
Le spese di giudizio, come richiesto dalle parti, sono compensate;
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
su parere conforme del P.M., così provvede:
1) preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e - che hanno contratto matrimonio Parte_1 Parte_2
a Cuorgnè (TO) in data 20.10.2007, con atto trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile
del Comune di Cuorgnè (TO) al n. 15 Parte II Serie A Anno 2007 - alle condizioni sopra riportate;
2) le spese legali relative alla presente procedura sono compensate tra i coniugi. Così
deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 4 novembre 2025
IL GIUDICE rel/est. IL PRESIDENTE
dott.ssa Rossella MASTROPIETRO dott.ssa Antonia MUSSA
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art. 52 codice privacy)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
ha pronunciato la seguente:
Dott.ssa Antonia MUSSA Presidente
.
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice REL./EST.
Dott.ssa Federica LORENZATTI Giudice
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 471/2025 R.G. Cont.
Avente ad oggetto: separazione consensuale coniugi promossa con ricorso congiunto da:
nata a [...] il [...] - C.F.: residente in [...]C.F._1
Cuorgnè (TO) Via Carlo Grosso n. 6,
e nato a [...] il [...] C.F.: Parte_2 C.F._2
residente in [...],
entrambi rappresentati e difesi per procura in atti dall' Avv. Mara Grisolano ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Cuorgnè (TO), Piazza della Resistenza
5 Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
Conclusioni congiunte
“▪ pronunciare la separazione personale in conformità alle conclusioni di seguito rassegnate congiuntamente dai coniugi, prendendo atto che le parti hanno disposto anche in ordine a questioni patrimoniali
▪ ordinare all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Cuorgnè la annotazione della sentenza - e ogni altra relativa e necessaria incombenza - a margine dell'atto di matrimonio contratto tra le parti nel Comune di Cuorgnè (TO) in data 20.10.2007 trascritto nei registri dello stato religioso del Comune medesimo al n. 15, parte II, Serie A, Anno 2007.
A tal scopo le parti concordando le seguenti
CONDIZIONI
I coniugi vivranno separati rispettandosi reciprocamente e non interferendo l'uno nella vita dell'altro. Danno atto che le condizioni di seguito indicate avranno valenza sin dall'atto di deposito del ricorso.
1. la casa coniugale sita in AL, Via Pianezze n. 5 di proprietà del Signor Parte_2
resta nella disponibilità esclusiva del medesimo, unitamente a tutti gli arredi che
[...]
la compongono e che sono rimasti dopo la divisione consensuale già avvenuta. La Signora Pt_1
, d'intesa con il marito, si è trasferita nell'immobile condotto in locazione in Cuorgnè
[...]
Via Carlo Grosso n.6 portando con sé i propri effetti personali ed ha già ivi trasferito la propria residenza e quella dei figli.
2. I figli e restano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori ed avranno Per_1 Per_2
collocazione principale e residenza anagrafica presso la mamma in Cuorgnè Via Carlo Grosso n.
6. Entrambi i genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano e relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo Per_1 Per_2
conto dei relativi bisogni, delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità parentale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé. Salvo un diverso accordo tra le parti, come già ora accade anche in ragione dei rispettivi turni lavorativi, i coniugi concordano che l'accudimento dei figli minori sia paritetico durante il mese con la seguente modalità indicativa:
settimanalmente:
-quando il papà lavora sul turno del mattino, terrà con sé i figli tutti i pomeriggi dall'uscita di scuola sino alle 19.00 prima di cena quando saranno riaccompagnati presso la casa materna fatta salva la possibilità, anche secondo i desiderata dei minori, di tenerli a cena (per la settimana) e riportarli dalla mamma entro le 21.30. Il papà curerà le attività ludiche ed extrascolastiche dei minori salvo accordo con la moglie per la ripresa dei medesimi.
-quando il papà lavora sul turno del pomeriggio li terrà con sé nel fine settimana dal sabato mattina sino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola.
- quando il papà lavora, come la mamma, nel turno di notte, i bambini resteranno con il medesimo nel pomeriggio, dall'uscita di scuola sino alle 19.00 prima di cena quando saranno riaccompagnati presso la casa materna.
nei fine settimana: in ragione delle sorte necessità lavorative della mamma e sempre salvo un diverso accordo, tutti i fine settimana i minori staranno con il papà dal venerdì dall'uscita di scuola sino alla domenica sera alle ore 21.30 con rientro presso la casa materna.
Il papà si occuperà nei fine settimana, sempre salvo diverso accordo, di gestire gli eventuali e futuri impegni sportivi e/o ludici dei minori.
Sempre facendo salvo un diverso accordo tra i coniugi, e trascorreranno Per_1 Per_2
alternativamente con il padre e con la madre:
- durante le ferie estive, a decorrere dall'anno 2025, 15 giorni anche non consecutivi, o un diverso periodo che andrà concordato tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno, affinché
entrambi abbiano la possibilità di restare con i figli durante il rispettivo periodo di ferie. Il periodo di ferie s'intende compreso tra la fine delle lezioni scolastiche e la loro ripresa. - durante le vacanze natalizie, ad anni alterni con un genitore dal 23/12 sino al 30 dicembre
(con possibilità di turnare il 24/12 ed il 25/12); con l'altro genitore il periodo dal 31 dicembre al
6 gennaio a decorrere, in caso di disaccordo, dal Natale 2025 con papà;
- nelle vacanze pasquali, con il criterio dell'alternanza annuale, con un genitore la Pasqua con l'altro genitore il lunedì dell'Angelo.
Il regime dell'alternanza sarà altresì applicato ad eventuali festività e/o ponti ulteriori rispetto a quanto sopra indicato ed anche per il compleanno.
I coniugi danno atto di porre al centro l'interesse dei minori, si impegnano a rispettare la volontà
dei figli per quanto attiene le modalità di visita descritte in precedenza concordando tra loro eventuali variazioni con congruo anticipo (di almeno 24 ore) e rispetto reciproco.
La nonna materna e gli zii potranno coadiuvare i coniugi nella gestione dei minori, alla necessità,
alla luce delle esigenze lavorative di questi ultimi.
3. In ragione di una previsione di accudimento paritetico dei minori, dell'identica entrata mensile di stipendio, della divisione al 50% delle spese della mensa scolastica e di vestiario come infra specificato le parti manterranno direttamente i figli quando li avranno con sé. L'assegno unico per la famiglia oggi di importo pari ad euro 338,00 verrà suddiviso al 50% tra i coniugi se i figli fruiranno i pasti serali in modo paritetico dai genitori, diversamente verrà trattenuto dalla mamma ( il padre provvederà a consegnare la sua quota del 50%).
Verranno sostenute al 50% le spese relative alla mensa scolastica e di vestiario con previsione –
per il vestiario – di un tetto massimo per ciascun figlio di euro 500,00 annuali e impegno a concordare preventivamente le spese che superano euro 70,00.
Entrambi i coniugi sosterranno nella misura del 50% le spese scolastiche, sportive e mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale e ogni ulteriore spesa straordinaria relativa ai figli ivi comprese le spese per la psicomotricista di e di trasferte sportive. Relativamente Per_2
all'individuazione della straordinarietà delle spese (scolastiche, mediche e sportive) si fa richiamo a quanto stabilito nel protocollo d'intesa siglato tra Tribunale di Ivrea e Ordine Avvocati in data
24.6.2016 che i coniugi dichiarano di conoscere. I conteggi dare/avere relativamente alle su citate spese straordinarie verranno effettuati con cadenza mensile ed il genitore obbligato al rimborso lo effettuerà, a mezzo bonifico, in favore dell'altro, entro 10 giorni dalla presentazione della ricevuta.
Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori si impegnano a mettere a disposizione reciprocamente i documenti fiscali (ricevute e fatture) relative a spese deducibili, ovvero a fornire all'altro genitore indicazioni sul proprio reddito per l'eventuale compilazione del modello ISEE.
Le detrazioni delle spese sostenute per i figli saranno fruite al 50% ciascuno.
4. I coniugi concordano che il Signor corrisponda alla Signora Parte_2 Pt_1
la somma di euro 5.000,00 quale corrispettivo per gli arredi lasciati nella casa
[...]
coniugale nella disponibilità/ proprietà del marito. Si dà atto che alla data odierna il Signor
ha già corrisposto alla moglie la somma di euro 2.800,00 e che verserà la Parte_2
rimanenza , ratealmente, entro il 31.12.2025 salvo un diverso accordo.
5. I coniugi dichiarano di essere autonomi ed indipendenti e di nulla pretendere reciprocamente a titolo di mantenimento.
6. Spese legali compensate.“
Il P.M. ha così concluso: “Visto, il PM Gabriella Viglione esprime parere favorevole”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito ed iscritto il giorno 03/03/2025, i coniugi e hanno adito l'intestato Tribunale affinché Parte_1 Parte_2
pronunciasse la separazione personale tra loro.
I coniugi hanno premesso che:
- hanno contratto matrimonio concordatario nel Comune di Cuorgnè (TO) in data
20.10.2007, con atto trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune medesimo al n. 15 Parte II Serie A Anno 2007; -dall'unione dei coniugi sono nati ad Ivrea due figli: il 25.02.2016 e il Per_1 Per_2
11.11.2017;
- i coniugi, in regime di separazione dei beni, hanno fissato l'abitazione familiare nell'immobile di AL (TO) Via Pianezze n. 5, di proprietà del signor Parte_2
e gravato da mutuo fondiario acceso presso l'Istituto UniCredit Spa -
[...]
Filiale di Cuorgnè con rata mensile di circa 415,00 euro.
- tra i coniugi è venuto meno lo spirito dell'unione coniugale ed è quindi loro intenzione procedere con una domanda congiunta di separazione.
Con provvedimento del giorno 15/10/2025 i coniugi venivano autorizzati a vivere separati.
Ai sensi dell'art. 473 bis.4 c.p.c., non si riteneva necessario procedere all'ascolto die minori, prendendo il Tribunale atto dell'accordo dei genitori sull'affidamento della prole.
Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale è meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza;
del resto, le parti hanno dichiarato formalmente di non volersi riconciliare, dovendosi quindi ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi che hanno contratto matrimonio a Cuorgnè (TO) in data 20.10.2007, con atto trascritto presso l'Ufficio dello
Stato Civile del Comune di Cuorgnè (TO) al n. 15 Parte II Serie A Anno 2007
Devono eseguirsi le formalità previste per legge.
Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, relative all'affidamento ed al mantenimento della prole oltre che alla regolamentazione dei rapporti tra coniugi, in quanto conformi alla legge ed all'interesse della prole (cui è garantito accesso paritario ed adeguato ad entrambe le figure genitoriali nel rispetto del principio cd. di
„bigenitorialità“) possono essere integralmente recepite dal Collegio.
Le spese di giudizio, come richiesto dalle parti, sono compensate;
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
su parere conforme del P.M., così provvede:
1) preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e - che hanno contratto matrimonio Parte_1 Parte_2
a Cuorgnè (TO) in data 20.10.2007, con atto trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile
del Comune di Cuorgnè (TO) al n. 15 Parte II Serie A Anno 2007 - alle condizioni sopra riportate;
2) le spese legali relative alla presente procedura sono compensate tra i coniugi. Così
deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 4 novembre 2025
IL GIUDICE rel/est. IL PRESIDENTE
dott.ssa Rossella MASTROPIETRO dott.ssa Antonia MUSSA
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art. 52 codice privacy)