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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 14/06/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ANCONA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 17.04.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 8.4.2025, 17.4.2025; ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 1254/2023 R.G. Lav.
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Rocchetti, giusta procura allegata all'atto introduttivo telematico, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Ancona, via Magenta n. 5 con indicazione della pec;
Email_1
RICORRENTE
CP_1
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentata e difesa dall'avv. Fuso giusta procura allegata alla memoria di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato presso lo studio CP_2
Legal in Roma p.za dell'Enciclopedia italiana n. 50, con indicazione dell'indirizzo pec per le comunicazioni Email_2
OGGETTO: pagamento retribuzioni per mansioni superiori.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DIFESE. Il ricorrente, inquadrato nel V livello, sostiene che di avere svolto mansioni proprie del VI livello come tecnico on field multiskill e servizi innovativi assurance & delivery integrated con continuità dal febbraio 2021. Chiede per tali ragioni il pagamento delle differenze retributive e l'inquadramento nella qualifica superiore. Costituendosi in giudizio la datrice di lavoro eccepisce in via preliminare
1 il difetto di allegazione degli elementi di fatto necessari per l'accertamento del diritto al superiore inquadramento;
nel merito, sostiene la piena compatibilità delle mansioni assegnate al livello di inquadramento ed insta per il rigetto delle avverse pretese. La causa veniva istruita con escussione di testimoni e poi discussa con sostituzione dell'udienza con scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
2. ECCEZIONE PRELIMINARE: L'ALLEGAZIONE DEGLI ELEMENTI DI FATTO. Sostiene parte resistente che il ricorrente non avrebbe allegato gli elementi di fatto necessari per l'accoglimento del ricorso. Invero, nell'atto introduttivo vengono descritte puntualmente le mansioni svolte, viene richiamata la declaratoria del sesto livello preteso dal ricorrente e si evidenziano gli elementi di fatto, sui quali si chiede la prova, che secondo la tesi attorea legittimano il riconoscimento della qualifica superiore, tra cui lo svolgimento di mansioni diverse per vari mesi idoneo a determinare l'inquadramento tra i tecnici on field multiskill. Si ritiene pertanto che l'eccezione in esame sia destituita di fondamento.
3. MANSIONI SUPERIORI: GIURISPRUDENZA. In punto di diritto, la Suprema Corte ritiene che l'inquadramento del lavoratore dipendente debba essere operato sulla base delle mansioni contrattualmente previste e delle esemplificazioni trascritte in calce alla declaratoria contrattuale degli inquadramenti, raffrontate con le mansioni in concreto espletate dal lavoratore interessato (Cass. sez. lav. 1433/96). Ne deriva che il giudice, per individuare la categoria in cui il lavoratore avrebbe dovuto essere inquadrato, anche al fine dell'eventuale riconoscimento dei diritti conseguenti lo svolgimento di mansioni superiori, dovrà seguire un iter logico articolato in tre fasi successive: accertare le mansioni concretamente svolte dal lavoratore;
individuare le qualifiche e i gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
raffrontare i risultati delle due indagini ed individuare la categoria, in cui deve essere inquadrato il lavoratore in base alle mansioni svolte (Cass. sez. lav. n. 7453/2002). A ciò deve aggiungersi, secondo l'indirizzo ormai consolidato della giurisprudenza della Suprema Corte, un'ulteriore verifica, volta ad accertare se l'assegnazione del lavoratore a mansioni superiori abbia comportato anche l'assunzione della relativa responsabilità e l'autonomia propria della qualifica rivendicata (Cass. sez. lav. 7007/1987). Peraltro, ove un contratto collettivo preveda una medesima attività di base in distinte qualifiche in scala crescente a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o in maniera più complessa il fatto costitutivo della pretesa del lavoratore che richieda la qualifica superiore il cui onere di allegazione di prova incombe sullo stesso lavoratore non è solo lo svolgimento della suddetta attività di base ma anche l'espletamento delle più complesse modalità di prestazione alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento (Cass. 12092/2004).
4. RAGIONAMENTO TRIFASICO: LE DECLARATORIE CONTRATTUALI. Nel
2 caso di specie, il ricorrente è inquadrato nella quinta categoria del CCNL di riferimento cui appartengono i lavoratori che “in possesso di capacità professionali e gestionali correlate ad elevate conoscenze specialistiche svolgono mansioni per l'espletamento delle quali è richiesta adeguata autonomia e decisionalità nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli nel campo di attività in cui operano. Tali funzioni sono esercitate attraverso il coordinamento e il controllo delle diverse risorse assegnate, ovvero mediante lo svolgimento di compiti specialistici ad elevata tecnicalità”. Tra i profili annoverati in tale livello vi è lo Specialista di attività tecniche integrate ossia il lavoratore che, oltre a svolgere tutte le attività di “addetto ad attività tecniche/Specialista di attività tecniche”, svolge con “adeguata autonomia, anche con l'apporto di particolari e personali competenze e in conseguenza a specifici percorsi formativi, interventi di attivazione e assistenza tecnica di servizi/prodotti presso cliente finale assicurandone, con le necessarie competenze di ICT, la piena funzionalità (configurazione e riconfigurazione dei software)”. Nel ricorso si rivendica l'inquadramento nel VI livello cui appartengono i lavoratori che “in possesso di elevata e consolidata preparazione e di particolare capacità professionale e gestionale, svolgono funzioni direttive inerenti attività complesse. Tali funzioni sono svolte con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali loro impartite e sono esercitate attraverso la guida e il controllo di settori operativi, ovvero attraverso l'esplicazione di funzioni specialistiche che richiedono un contributo professionale autonomo e innovativo”. Tra i profili annoverati in tale livello rientra quello del “Tecnico on field multiskill e servizi innovativi assurance & delivery integrated”, facendo rientrare in questa categoria la “Lavoratrice/tore che in possesso del più alto grado di specializzazione assicura, nell'ambito delle sole direttive generali, le operatività tecniche di esercizio e manutenzione, assurance, provisioning e delivery, con competenze estese a due o più ambiti tradizionali (commutazione, trasmissione, impianti e servizi, portanti fisici, prodotti business, alimentazione e condizionamento) e con capacità di effettuare interventi tecnico – operativi su infrastrutture/servizi innovativi legati alla fibra ottica”. Dal confronto tra le due declaratorie emerge che il sesto livello richiede una maggiore autonomia in quanto l'intervento viene gestito nel rispetto di mere direttive generali, dunque al di fuori di norme e procedure specifiche che guidano l'attività dei tecnici di quinto livello;
differenti sono anche le mansioni assegnate in quanto il lavoratore di quinto livello assicura la manutenzione e il funzionamento del prodotto, provvedendo anche alla configurazione mentre quello di sesto livello è addetto ad attività complesse che rientrano in una pluralità di ambiti diversi con possibilità di intervento anche nel settore della fibra ottica;
quanto alla professionalità richiesta mentre al lavoratore di quinto livello è sufficiente una elevata tecnicalità, il lavoratore di sesto livello svolge funzioni specialistiche dando un contributo autonomo ad esse;
infine, sotto il profilo dell'esercizio di funzioni direttive (che invero non riguardano il caso di specie) il tecnico di quinto livello coordina e controlla le risorse a lui assegnate, mentre quello di sesto livello è preposto al controllo di un intero settore.
4. CONFRONTO TRA LE DECLARATORIE CONTRATTUALI E LE MANSIONI ACCERTATE DURANTE L'ISTRUTTORIA: ESAME DELLE RISULTANZE
3 PROBATORIE. Alla luce delle declaratorie contrattuali, come ben riassunto da parte resistente, al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'inquadramento nel livello superiore preteso con erogazione delle conseguenti differenze retributive il ricorrente ai sensi dell'art. 2697 c.c. ha l'onere di dimostrare cumulativamente:
- Che il tecnico operi contemporaneamente su due o più ambiti;
- Che il tecnico operi con alto grado di specializzazione nell'ambito delle sole direttive generali ricevute;
- Che il tecnico operi su infrastrutture/servizi innovativi legati alla fibra ottica. Diversamente da quanto ritenuto dalla convenuta invero tutti i suddetti aspetti risultano adeguatamente provati dall'istruttoria svolta. Ed infatti i testi hanno tutti riferito concordemente che il venne Pt_1 adibito a due ambiti differenti, come tecnico TOF NOF e co TOF AC a partire da febbraio 2021. A tale proposito, va escluso che il suddetto periodo sia stato dedicato interamente ad un affiancamento propedeutico e formativo in quanto sul punto il teste riferisce che ha istruito il Tes_1 ricorrente chiamato a svolgere mansioni TOF precisando che
“il periodo di formazione è durato per qualche giorno a settimana nel complesso, suddiviso in più momenti”. Per il resto il teste ha precisato che da quanto gli riferiva il ricorrente “quando ha iniziato a svolgere mansioni di gli venivano assegnati interventi anche come TOF NOF, tanto che Pt_2 pensai che distoglierlo dall'attività di TOF significava impedirne una formazione completa”. La medesima circostanza è stata confermata dal teste il quale ha ricordato che “in alcune occasioni mi è capitato di Tes_2 segui in attività di dopo l'inizio della formazione Pt_1 Pt_3 come TO he se il prepo eressato se l'intervento presenta problematicità quindi ci possono essere stati interventi in cui non sono stato interessato”; allo stesso modo il teste ha riferito che “Mi è capitato Tes_3 varie volte di sentirlo parlare al telefon ssistente o con Parte_4 il FOM, che assegna i lavori, di lavori che doveva far uesto spesso anche nel periodo in cui svolgeva attività di TOF e posso dirlo in quanto ho assistito a telefonate mentre lavoravamo i uadra”; il teste ha precisato che “abbiamo lavorato come per il Tes_4 Pt_3
21 ancora il era nel NOF tanto ch o uno Pt_1 strumento in suo possesso nell'estate del 2021 perché lui ancora faceva quel lavoro….so che da febbraio 2021 faceva anche lavoro di ma CP_4 nel contempo faceva anche lavoro nostro. Noi abbiamo in cui si vedono tutti i lavori che una persona fa quindi io l'ho potuto rilevare direttamente”; il teste ha riferito che “lui ha iniziato a inizio 2021 Tes_5
l'ampliamento di skill, robabilmente ha alternato lavori di AC e di NOF…è entrato nel mio reparto in estate sarà stato luglio e a volte veniva riutilizzato come NOF in caso di necessità.”, tanto che la strumentazione per svolgere mansioni di venne ritirata al dopo un po' che era Pt_3 Pt_1
4 entrato nel gruppo dei TOF la teste ha ribadito che “il collega Tes_6 anche nello stesso giorno av attività in base alle esigenze aziendali”; il teste ha dichiarato che “il stato avviato con un Tes_7 Pt_1 percorso formativo nella nuova attività e mentre si formava svolgeva le attività della mansione precedente di NOF in quanto la formazione non lo impegnava a tempo pieno. … non c'è stato un passaggio immediato, perché il percorso formativo ha avuto un prolungamento quindi per un periodo ha fatto entrambe le attività.” Tutti i testimoni sono stati dunque concordi nell'affermare che vi è stato per un periodo lo svolgimento contemporaneo di entrambe le mansioni tanto che con email del 14.6.2021 (depositata in data 28.11.2024 a seguito di specifica ordinanza giudiziale) il lamentava di essere gestito da più Pt_1 superiori per una pluralità di skil essità di reperire anche nella stessa giornata diversa strumentazione e conseguente aggravio della mansione. A tale missiva, il risponde che ci sono diversi colleghi che, come il si Tes_7 Pt_1 trovano ad operare con profili multiskill, precisando che al crescere delle skills crescono anche le complessità per gestirle e si possono creare delle situazioni di doppio coordinamento, gerarchico e funzionale, che sono tipiche dei profili multiskill. Si ritiene, pertanto, che vi sia prova univoca che dal febbraio 2021 il ricorrente ha svolto in modo continuativo attività multiskill di tecnico Pt_3
e di tecnico AC.
[...] uanto all'a rofilo dell'alta specializzazione e dell'autonomia di intervento nell'ambito di direttive generali, anche sul punto è emerso che non vi erano procedure specifiche idonee a disciplinare la casistica che il ricorrente doveva affrontare, dovendo individuare la soluzione anche al di fuori delle procedure di riferimento. Al riguardo, il teste ha riferito che le indicazioni contenute nei Tes_1 documenti 4, 5, 6 di part e sono “indicazioni molto generiche che se dovessimo seguire solo quello non potremmo svolgere il lavoro. Sono state scritte in forma abbastanza generica, quindi non possono prevedere tutti i casi. Non possiamo fare riferimento a quelle per eseguire il lavoro assegnato. Ho tenuto molti corsi ai colleghi e di queste norme non ho mai parlato”; il teste ha affermato che “i doc. 4, 5, 6 sono le linee guida che dovremmo Tes_3 ma molte volte per non far fermare la centrale è necessario fare interventi che esulano da queste linee guida che si seguono in linea di massima”; il teste ha dichiarato che “dopo aver fatto una formazione Tes_5 sulla normativa l no solo in caso di dubbio perché le conoscono visto che la consultazione di una normativa tanto complessa sul palmare non è semplice. ADR: è il tecnico che in base alla situazione che trova deve prendere la decisione sull'intervento. La decisione deve essere conforme alle norme tecniche che sono a tutela dell'incolumità di chi interviene. L'interpretazione dell'anomalia è effettuata da chi la riscontra. ADR: non c'è uno strumento per vedere da cosa dipende il guasto, la diagnosi la fa il tecnico che interviene”; la
5 teste ha affermato che “le casistiche sono molteplici quindi la Tes_6 norm a prevedere tutte le casistiche che ci troviamo davanti. Siamo noi che in base al problema rilevato decidiamo l'intervento, soprattutto se interveniamo in caso di reperibilità quando non abbiamo il nostro responsabile come figura di riferimento AOT visto che la figura AOT reperibile spesso non conosce l'impianto specifico”. Si distingue da tali deposizioni la dichiarazione del teste che ha Tes_7 affermato che la procedura disciplina tutti i guasti individuando le modalità di intervento, ma va rilevato che il svolge attività di responsabile dell'area Tes_7 tecnica, sicché non sembra avere un contatto diretto e continuativo con il (che dipendeva dal coordinatore dei tecnici dal luglio Pt_1 Tes_5
2021) per verificare le modalità con cui questi ha lavorato nella quotidianità, tanto che nella mail di giugno 2021 ringrazia il per avergli segnalato Pt_1 le criticità della gestione della sua attività mult e se non ne avesse avuto prima diretta conoscenza. Si ritiene, pertanto, che anche sotto il profilo dell'autonomia sia stata data prova sufficiente dello svolgimento di mansioni superiori in modo continuativo. Infine, con riferimento all'operatività su sistemi legati alla fibra ottica anche sul punto i testi hanno confermato che il possedeva la relativa Pt_1 professionalità, tanto che non solo esercitava l mansioni ma teneva anche corsi di formazione ai colleghi in tale ambito. La teste riferisce di avere svolto a marzo 2024 un corso di Tes_6 formazione nella fibra tenuto dal il teste ha riferito che Pt_1 Tes_2
“non tutti fanno l'attività di colla la fibra tutte le attività indicate anche con riferimento alle fibre ottiche;
era uno di quelli che Pt_1 svolgeva queste attività.”; il teste ha prec “un mese e mezzo o Tes_3 due mesi fa circa il ha tenuto un corso a due colleghe per la fibra, Pt_1 attività di Pt_3
Anc le profilo si ritiene, pertanto, che la prova sia stata adeguatamente raggiunta. Quanto al periodo in cui si sono alternate le due mansioni, va rilevato che dai documenti prodotti in atti (doc. 13 e 14 fascicolo ricorrente), risultano interventi legati alle attività come descritte nel ricorso anche nel Pt_3 corso dell'anno 2022, in pa al mese di febbraio 2022, con una pluralità di interventi in ciascuna mensilità (in particolare, si segnalano interventi su cavi di rame e cavo fibra, manutenzioni correttive e programmate, interventi in situazioni di pericolo, interventi per guasti o danni, verifiche di lavorazioni impresa esterna) che portano a ritenere provata la continuità nello svolgimento delle due mansioni anche dopo il settembre 2021. Sul punto, si evidenzia che le WR prodotte in atti sono state oggetto di contestazione generica, non essendo mai stato negato dalla convenuta che i suddetti specifici interventi siano stati effettivamente svolti dal ricorrente;
d'altro canto, i WR provengono dalla convenuta, che si è limitata a contestare
6 la non corrispondenza agli originali senza produrre questi ultimi in suo possesso. Né d'altro canto rileva la circostanza che nella stessa giornata il ricorrente non ha svolto contemporaneamente attività di tecnico e di tecnico Pt_3
TOF AC, essendo, al contrario, determinante che tali lità si siano alternate in modo continuativo anche in giornate diverse dello stesso mese dimostrando la capacità di utilizzo di varie professionalità che legittimano il riconoscimento della superiore qualifica per la maggiore competenza e conseguente maggiore autonomia acquisita dal lavoratore con l'ampliamento degli skills in suo possesso. Da tutto quanto sinora esposto emerge che il ricorrente ha operato come tecnico multiskill nell'ambito di direttive generali con capacità di intervenire anche su sistemi legati alla fibra ottica, in modo continuativo dal febbraio 2021 fino almeno al febbraio 2022 per un periodo superiore ai nove mesi previsti per il passaggio al sesto livello dal combinato disposto degli artt. 2103 c.c. e 24 CCNL maturando, dunque, il diritto all'inquadramento superiore e alle conseguenti differenze retributive.
5. CONCLUSIONI E SPESE DI LITE. Per tutto quanto esposto il ricorso va integralmente accolto con declaratoria del diritto di al Parte_1 riconoscimento del sesto livello dal febbraio 2021 e condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive spettanti. Spese secondo soccombenza liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Tania De Antoniis, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1) In accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di Parte_1 all'inquadramento nel sesto livello dal febbraio corresponsione delle conseguenti differenze retributive maturate;
2) Condanna la a rifondere a le spese di lite che CP_1 Parte_1 liquida in Euro 4.700,00, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Ancona, in data 14.6.2025 all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 17.4.2025. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
7
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 17.04.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 8.4.2025, 17.4.2025; ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 1254/2023 R.G. Lav.
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Rocchetti, giusta procura allegata all'atto introduttivo telematico, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Ancona, via Magenta n. 5 con indicazione della pec;
Email_1
RICORRENTE
CP_1
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentata e difesa dall'avv. Fuso giusta procura allegata alla memoria di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato presso lo studio CP_2
Legal in Roma p.za dell'Enciclopedia italiana n. 50, con indicazione dell'indirizzo pec per le comunicazioni Email_2
OGGETTO: pagamento retribuzioni per mansioni superiori.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DIFESE. Il ricorrente, inquadrato nel V livello, sostiene che di avere svolto mansioni proprie del VI livello come tecnico on field multiskill e servizi innovativi assurance & delivery integrated con continuità dal febbraio 2021. Chiede per tali ragioni il pagamento delle differenze retributive e l'inquadramento nella qualifica superiore. Costituendosi in giudizio la datrice di lavoro eccepisce in via preliminare
1 il difetto di allegazione degli elementi di fatto necessari per l'accertamento del diritto al superiore inquadramento;
nel merito, sostiene la piena compatibilità delle mansioni assegnate al livello di inquadramento ed insta per il rigetto delle avverse pretese. La causa veniva istruita con escussione di testimoni e poi discussa con sostituzione dell'udienza con scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
2. ECCEZIONE PRELIMINARE: L'ALLEGAZIONE DEGLI ELEMENTI DI FATTO. Sostiene parte resistente che il ricorrente non avrebbe allegato gli elementi di fatto necessari per l'accoglimento del ricorso. Invero, nell'atto introduttivo vengono descritte puntualmente le mansioni svolte, viene richiamata la declaratoria del sesto livello preteso dal ricorrente e si evidenziano gli elementi di fatto, sui quali si chiede la prova, che secondo la tesi attorea legittimano il riconoscimento della qualifica superiore, tra cui lo svolgimento di mansioni diverse per vari mesi idoneo a determinare l'inquadramento tra i tecnici on field multiskill. Si ritiene pertanto che l'eccezione in esame sia destituita di fondamento.
3. MANSIONI SUPERIORI: GIURISPRUDENZA. In punto di diritto, la Suprema Corte ritiene che l'inquadramento del lavoratore dipendente debba essere operato sulla base delle mansioni contrattualmente previste e delle esemplificazioni trascritte in calce alla declaratoria contrattuale degli inquadramenti, raffrontate con le mansioni in concreto espletate dal lavoratore interessato (Cass. sez. lav. 1433/96). Ne deriva che il giudice, per individuare la categoria in cui il lavoratore avrebbe dovuto essere inquadrato, anche al fine dell'eventuale riconoscimento dei diritti conseguenti lo svolgimento di mansioni superiori, dovrà seguire un iter logico articolato in tre fasi successive: accertare le mansioni concretamente svolte dal lavoratore;
individuare le qualifiche e i gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
raffrontare i risultati delle due indagini ed individuare la categoria, in cui deve essere inquadrato il lavoratore in base alle mansioni svolte (Cass. sez. lav. n. 7453/2002). A ciò deve aggiungersi, secondo l'indirizzo ormai consolidato della giurisprudenza della Suprema Corte, un'ulteriore verifica, volta ad accertare se l'assegnazione del lavoratore a mansioni superiori abbia comportato anche l'assunzione della relativa responsabilità e l'autonomia propria della qualifica rivendicata (Cass. sez. lav. 7007/1987). Peraltro, ove un contratto collettivo preveda una medesima attività di base in distinte qualifiche in scala crescente a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o in maniera più complessa il fatto costitutivo della pretesa del lavoratore che richieda la qualifica superiore il cui onere di allegazione di prova incombe sullo stesso lavoratore non è solo lo svolgimento della suddetta attività di base ma anche l'espletamento delle più complesse modalità di prestazione alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento (Cass. 12092/2004).
4. RAGIONAMENTO TRIFASICO: LE DECLARATORIE CONTRATTUALI. Nel
2 caso di specie, il ricorrente è inquadrato nella quinta categoria del CCNL di riferimento cui appartengono i lavoratori che “in possesso di capacità professionali e gestionali correlate ad elevate conoscenze specialistiche svolgono mansioni per l'espletamento delle quali è richiesta adeguata autonomia e decisionalità nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli nel campo di attività in cui operano. Tali funzioni sono esercitate attraverso il coordinamento e il controllo delle diverse risorse assegnate, ovvero mediante lo svolgimento di compiti specialistici ad elevata tecnicalità”. Tra i profili annoverati in tale livello vi è lo Specialista di attività tecniche integrate ossia il lavoratore che, oltre a svolgere tutte le attività di “addetto ad attività tecniche/Specialista di attività tecniche”, svolge con “adeguata autonomia, anche con l'apporto di particolari e personali competenze e in conseguenza a specifici percorsi formativi, interventi di attivazione e assistenza tecnica di servizi/prodotti presso cliente finale assicurandone, con le necessarie competenze di ICT, la piena funzionalità (configurazione e riconfigurazione dei software)”. Nel ricorso si rivendica l'inquadramento nel VI livello cui appartengono i lavoratori che “in possesso di elevata e consolidata preparazione e di particolare capacità professionale e gestionale, svolgono funzioni direttive inerenti attività complesse. Tali funzioni sono svolte con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali loro impartite e sono esercitate attraverso la guida e il controllo di settori operativi, ovvero attraverso l'esplicazione di funzioni specialistiche che richiedono un contributo professionale autonomo e innovativo”. Tra i profili annoverati in tale livello rientra quello del “Tecnico on field multiskill e servizi innovativi assurance & delivery integrated”, facendo rientrare in questa categoria la “Lavoratrice/tore che in possesso del più alto grado di specializzazione assicura, nell'ambito delle sole direttive generali, le operatività tecniche di esercizio e manutenzione, assurance, provisioning e delivery, con competenze estese a due o più ambiti tradizionali (commutazione, trasmissione, impianti e servizi, portanti fisici, prodotti business, alimentazione e condizionamento) e con capacità di effettuare interventi tecnico – operativi su infrastrutture/servizi innovativi legati alla fibra ottica”. Dal confronto tra le due declaratorie emerge che il sesto livello richiede una maggiore autonomia in quanto l'intervento viene gestito nel rispetto di mere direttive generali, dunque al di fuori di norme e procedure specifiche che guidano l'attività dei tecnici di quinto livello;
differenti sono anche le mansioni assegnate in quanto il lavoratore di quinto livello assicura la manutenzione e il funzionamento del prodotto, provvedendo anche alla configurazione mentre quello di sesto livello è addetto ad attività complesse che rientrano in una pluralità di ambiti diversi con possibilità di intervento anche nel settore della fibra ottica;
quanto alla professionalità richiesta mentre al lavoratore di quinto livello è sufficiente una elevata tecnicalità, il lavoratore di sesto livello svolge funzioni specialistiche dando un contributo autonomo ad esse;
infine, sotto il profilo dell'esercizio di funzioni direttive (che invero non riguardano il caso di specie) il tecnico di quinto livello coordina e controlla le risorse a lui assegnate, mentre quello di sesto livello è preposto al controllo di un intero settore.
4. CONFRONTO TRA LE DECLARATORIE CONTRATTUALI E LE MANSIONI ACCERTATE DURANTE L'ISTRUTTORIA: ESAME DELLE RISULTANZE
3 PROBATORIE. Alla luce delle declaratorie contrattuali, come ben riassunto da parte resistente, al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'inquadramento nel livello superiore preteso con erogazione delle conseguenti differenze retributive il ricorrente ai sensi dell'art. 2697 c.c. ha l'onere di dimostrare cumulativamente:
- Che il tecnico operi contemporaneamente su due o più ambiti;
- Che il tecnico operi con alto grado di specializzazione nell'ambito delle sole direttive generali ricevute;
- Che il tecnico operi su infrastrutture/servizi innovativi legati alla fibra ottica. Diversamente da quanto ritenuto dalla convenuta invero tutti i suddetti aspetti risultano adeguatamente provati dall'istruttoria svolta. Ed infatti i testi hanno tutti riferito concordemente che il venne Pt_1 adibito a due ambiti differenti, come tecnico TOF NOF e co TOF AC a partire da febbraio 2021. A tale proposito, va escluso che il suddetto periodo sia stato dedicato interamente ad un affiancamento propedeutico e formativo in quanto sul punto il teste riferisce che ha istruito il Tes_1 ricorrente chiamato a svolgere mansioni TOF precisando che
“il periodo di formazione è durato per qualche giorno a settimana nel complesso, suddiviso in più momenti”. Per il resto il teste ha precisato che da quanto gli riferiva il ricorrente “quando ha iniziato a svolgere mansioni di gli venivano assegnati interventi anche come TOF NOF, tanto che Pt_2 pensai che distoglierlo dall'attività di TOF significava impedirne una formazione completa”. La medesima circostanza è stata confermata dal teste il quale ha ricordato che “in alcune occasioni mi è capitato di Tes_2 segui in attività di dopo l'inizio della formazione Pt_1 Pt_3 come TO he se il prepo eressato se l'intervento presenta problematicità quindi ci possono essere stati interventi in cui non sono stato interessato”; allo stesso modo il teste ha riferito che “Mi è capitato Tes_3 varie volte di sentirlo parlare al telefon ssistente o con Parte_4 il FOM, che assegna i lavori, di lavori che doveva far uesto spesso anche nel periodo in cui svolgeva attività di TOF e posso dirlo in quanto ho assistito a telefonate mentre lavoravamo i uadra”; il teste ha precisato che “abbiamo lavorato come per il Tes_4 Pt_3
21 ancora il era nel NOF tanto ch o uno Pt_1 strumento in suo possesso nell'estate del 2021 perché lui ancora faceva quel lavoro….so che da febbraio 2021 faceva anche lavoro di ma CP_4 nel contempo faceva anche lavoro nostro. Noi abbiamo in cui si vedono tutti i lavori che una persona fa quindi io l'ho potuto rilevare direttamente”; il teste ha riferito che “lui ha iniziato a inizio 2021 Tes_5
l'ampliamento di skill, robabilmente ha alternato lavori di AC e di NOF…è entrato nel mio reparto in estate sarà stato luglio e a volte veniva riutilizzato come NOF in caso di necessità.”, tanto che la strumentazione per svolgere mansioni di venne ritirata al dopo un po' che era Pt_3 Pt_1
4 entrato nel gruppo dei TOF la teste ha ribadito che “il collega Tes_6 anche nello stesso giorno av attività in base alle esigenze aziendali”; il teste ha dichiarato che “il stato avviato con un Tes_7 Pt_1 percorso formativo nella nuova attività e mentre si formava svolgeva le attività della mansione precedente di NOF in quanto la formazione non lo impegnava a tempo pieno. … non c'è stato un passaggio immediato, perché il percorso formativo ha avuto un prolungamento quindi per un periodo ha fatto entrambe le attività.” Tutti i testimoni sono stati dunque concordi nell'affermare che vi è stato per un periodo lo svolgimento contemporaneo di entrambe le mansioni tanto che con email del 14.6.2021 (depositata in data 28.11.2024 a seguito di specifica ordinanza giudiziale) il lamentava di essere gestito da più Pt_1 superiori per una pluralità di skil essità di reperire anche nella stessa giornata diversa strumentazione e conseguente aggravio della mansione. A tale missiva, il risponde che ci sono diversi colleghi che, come il si Tes_7 Pt_1 trovano ad operare con profili multiskill, precisando che al crescere delle skills crescono anche le complessità per gestirle e si possono creare delle situazioni di doppio coordinamento, gerarchico e funzionale, che sono tipiche dei profili multiskill. Si ritiene, pertanto, che vi sia prova univoca che dal febbraio 2021 il ricorrente ha svolto in modo continuativo attività multiskill di tecnico Pt_3
e di tecnico AC.
[...] uanto all'a rofilo dell'alta specializzazione e dell'autonomia di intervento nell'ambito di direttive generali, anche sul punto è emerso che non vi erano procedure specifiche idonee a disciplinare la casistica che il ricorrente doveva affrontare, dovendo individuare la soluzione anche al di fuori delle procedure di riferimento. Al riguardo, il teste ha riferito che le indicazioni contenute nei Tes_1 documenti 4, 5, 6 di part e sono “indicazioni molto generiche che se dovessimo seguire solo quello non potremmo svolgere il lavoro. Sono state scritte in forma abbastanza generica, quindi non possono prevedere tutti i casi. Non possiamo fare riferimento a quelle per eseguire il lavoro assegnato. Ho tenuto molti corsi ai colleghi e di queste norme non ho mai parlato”; il teste ha affermato che “i doc. 4, 5, 6 sono le linee guida che dovremmo Tes_3 ma molte volte per non far fermare la centrale è necessario fare interventi che esulano da queste linee guida che si seguono in linea di massima”; il teste ha dichiarato che “dopo aver fatto una formazione Tes_5 sulla normativa l no solo in caso di dubbio perché le conoscono visto che la consultazione di una normativa tanto complessa sul palmare non è semplice. ADR: è il tecnico che in base alla situazione che trova deve prendere la decisione sull'intervento. La decisione deve essere conforme alle norme tecniche che sono a tutela dell'incolumità di chi interviene. L'interpretazione dell'anomalia è effettuata da chi la riscontra. ADR: non c'è uno strumento per vedere da cosa dipende il guasto, la diagnosi la fa il tecnico che interviene”; la
5 teste ha affermato che “le casistiche sono molteplici quindi la Tes_6 norm a prevedere tutte le casistiche che ci troviamo davanti. Siamo noi che in base al problema rilevato decidiamo l'intervento, soprattutto se interveniamo in caso di reperibilità quando non abbiamo il nostro responsabile come figura di riferimento AOT visto che la figura AOT reperibile spesso non conosce l'impianto specifico”. Si distingue da tali deposizioni la dichiarazione del teste che ha Tes_7 affermato che la procedura disciplina tutti i guasti individuando le modalità di intervento, ma va rilevato che il svolge attività di responsabile dell'area Tes_7 tecnica, sicché non sembra avere un contatto diretto e continuativo con il (che dipendeva dal coordinatore dei tecnici dal luglio Pt_1 Tes_5
2021) per verificare le modalità con cui questi ha lavorato nella quotidianità, tanto che nella mail di giugno 2021 ringrazia il per avergli segnalato Pt_1 le criticità della gestione della sua attività mult e se non ne avesse avuto prima diretta conoscenza. Si ritiene, pertanto, che anche sotto il profilo dell'autonomia sia stata data prova sufficiente dello svolgimento di mansioni superiori in modo continuativo. Infine, con riferimento all'operatività su sistemi legati alla fibra ottica anche sul punto i testi hanno confermato che il possedeva la relativa Pt_1 professionalità, tanto che non solo esercitava l mansioni ma teneva anche corsi di formazione ai colleghi in tale ambito. La teste riferisce di avere svolto a marzo 2024 un corso di Tes_6 formazione nella fibra tenuto dal il teste ha riferito che Pt_1 Tes_2
“non tutti fanno l'attività di colla la fibra tutte le attività indicate anche con riferimento alle fibre ottiche;
era uno di quelli che Pt_1 svolgeva queste attività.”; il teste ha prec “un mese e mezzo o Tes_3 due mesi fa circa il ha tenuto un corso a due colleghe per la fibra, Pt_1 attività di Pt_3
Anc le profilo si ritiene, pertanto, che la prova sia stata adeguatamente raggiunta. Quanto al periodo in cui si sono alternate le due mansioni, va rilevato che dai documenti prodotti in atti (doc. 13 e 14 fascicolo ricorrente), risultano interventi legati alle attività come descritte nel ricorso anche nel Pt_3 corso dell'anno 2022, in pa al mese di febbraio 2022, con una pluralità di interventi in ciascuna mensilità (in particolare, si segnalano interventi su cavi di rame e cavo fibra, manutenzioni correttive e programmate, interventi in situazioni di pericolo, interventi per guasti o danni, verifiche di lavorazioni impresa esterna) che portano a ritenere provata la continuità nello svolgimento delle due mansioni anche dopo il settembre 2021. Sul punto, si evidenzia che le WR prodotte in atti sono state oggetto di contestazione generica, non essendo mai stato negato dalla convenuta che i suddetti specifici interventi siano stati effettivamente svolti dal ricorrente;
d'altro canto, i WR provengono dalla convenuta, che si è limitata a contestare
6 la non corrispondenza agli originali senza produrre questi ultimi in suo possesso. Né d'altro canto rileva la circostanza che nella stessa giornata il ricorrente non ha svolto contemporaneamente attività di tecnico e di tecnico Pt_3
TOF AC, essendo, al contrario, determinante che tali lità si siano alternate in modo continuativo anche in giornate diverse dello stesso mese dimostrando la capacità di utilizzo di varie professionalità che legittimano il riconoscimento della superiore qualifica per la maggiore competenza e conseguente maggiore autonomia acquisita dal lavoratore con l'ampliamento degli skills in suo possesso. Da tutto quanto sinora esposto emerge che il ricorrente ha operato come tecnico multiskill nell'ambito di direttive generali con capacità di intervenire anche su sistemi legati alla fibra ottica, in modo continuativo dal febbraio 2021 fino almeno al febbraio 2022 per un periodo superiore ai nove mesi previsti per il passaggio al sesto livello dal combinato disposto degli artt. 2103 c.c. e 24 CCNL maturando, dunque, il diritto all'inquadramento superiore e alle conseguenti differenze retributive.
5. CONCLUSIONI E SPESE DI LITE. Per tutto quanto esposto il ricorso va integralmente accolto con declaratoria del diritto di al Parte_1 riconoscimento del sesto livello dal febbraio 2021 e condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive spettanti. Spese secondo soccombenza liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Tania De Antoniis, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1) In accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di Parte_1 all'inquadramento nel sesto livello dal febbraio corresponsione delle conseguenti differenze retributive maturate;
2) Condanna la a rifondere a le spese di lite che CP_1 Parte_1 liquida in Euro 4.700,00, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Ancona, in data 14.6.2025 all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 17.4.2025. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
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