Sentenza breve 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza breve 29/01/2025, n. 1926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1926 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01926/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13168/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 13168 del 2024, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’Avvocato Valentina Di Benedetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Laura Carbone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento,
previa adozione delle idonee misure cautelari,
- della determinazione dirigenziale n. -OMISSIS-, prot. -OMISSIS-, emessa da Roma Capitale, Municipio Roma XV, direzione tecnica E.Q. urbanistica ed edilizia privata - Ufficio sportello unico dell’edilizia in data -OMISSIS-, notificata in data 23.09.2024, avente a oggetto “ l’acquisizione di diritto delle aree site in via -OMISSIS- oggetto di un intervento edilizio illecito nonché delle opere abusive sulle stesse realizzate. Immissione del Comune di Roma nel possesso delle suddette aree e manufatti (art. 31 D.P.R. 380/2001 ed art. 15 della L.R. n. 15/2008 e s.m.i.) ”;
- della determinazione dirigenziale n. -OMISSIS-, prot. -OMISSIS-, emessa da Roma Capitale, Municipio Roma XV, direzione tecnica E.Q. urbanistica ed edilizia privata - ufficio sportello unico dell’edilizia in data -OMISSIS- e notificata in data 23.09.2024, avente a oggetto “ l’ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa conseguente all’inottemperanza dell’ordine di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi. -OMISSIS- ex art. 15 comma 3 Legge Regione Lazio 11 agosto 2008 n. 15 e s.m.i. ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 il Dott. Christian Corbi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso tempestivamente notificato e depositato, -OMISSIS- -OMISSIS- adiva l’intestato Tribunale nei confronti di Roma Capitale al fine di sentir annullare, previa adozione delle idonee misure cautelari, i provvedimenti meglio descritti in epigrafe.
A sostegno del ricorso, la ricorrente allegava i seguenti motivi:
a) non le sarebbe stato notificato il verbale di inottemperanza all’ordine di demolizione, cosicchè i provvedimenti in questa sede impugnati sarebbero illegittimi;
b) il verbale di accertamento dell’inottemperanza non conterrebbe l’indicazione dell’area da acquisire in caso di mancato adempimento, cosicchè esso sarebbe illegittimo;
c) le opere oggetto dell’ordine di demolizione non sarebbero abusive perché non necessiterebbero di alcun titolo edilizio, rientrando esse nell’ambito dell’edilizia libera;
d) l’acquisizione delle aree su cui insistono gli immobili oggetto di abuso sarebbe avvenuta sulla base del verbale di constatazione dell’inottemperanza che, come tale, non costituirebbe valido provvedimento amministrativo;
e) l’Amministrazione avrebbe omesso di motivare in merito alle modalità di individuazione dell’area di sedime, acquisita ipso iure al patrimonio di Roma Capitale, nonché in ordine all’acquisizione dell’ulteriore area rispetto a quella di sedime;
f) Roma Capitale avrebbe omesso di motivare in ordine al quantum della sanzione amministrativa irrogata alla ricorrente, a fronte degli importi minimi e massimi della stessa e di cui all’art. 15, comma 3, L.R. 15/2008 (minimo € 2.000,00, massimo € 20.000,00).
In data 6.12.2024, si costituiva in giudizio Roma Capitale che, con successiva memoria del 30.12.2024, contestava la ricostruzione operata dalla ricorrente e instava per la declaratoria di inammissibilità del ricorso e comunque di rigetto nel merito.
Alla camera di consiglio del 15 gennaio 2025, fissata per il vaglio dell’istanza cautelare, il Collegio dava alle parti gli avvisi ex artt. 60 e 73 c.p.a.
Tanto premesso, il ricorso è inammissibile.
Dalla disamina degli atti di causa, è emerso come Roma Capitale, in data 6.11.2023, abbia adottato la determinazione dirigenziale repertorio n. -OMISSIS-, avente a oggetto l’immediata sospensione dello svolgimento di ogni ulteriore attività edilizia sulla area sita a Roma, -OMISSIS-, di proprietà della ricorrente.
In data 11.3.2024, Roma Capitale ha quindi adottato la determinazione dirigenziale rep. n. -OMISSIS-, notificata alla ricorrente in data 25.3.2024, contenente l’ingiunzione a rimuovere o demolire le opere abusivamente realizzate, “ in assenza di titolo all’interno del -OMISSIS- ”, a Roma, -OMISSIS-, consistenti in “ un gazebo poggiato al suolo di m 6.00 x 6.00 circa a ridosso del fosso chiuso su tre lati da telo in nylon trasparente dotato di quadro elettrico, tavoli, sedie frigo e suppellettili. 2 recinti per allenamento cani ( agility dog ) costituiti da paletti di ferro e rete metallica dove all’interno sono presenti ostacoli, tubi passerelle piccolo recinto con piccolo ricovero per caprette (m 2x2x2x circa vedasi rilievo fotografico) piccola tettoia in tubi innocenti e lamiera per ricovero di un rotolone di fieno (vedasi rilievo fotografico), un bagno chimico ”.
Parte ricorrente ha quindi impugnato tale ultimo provvedimento con ricorso straordinario dinanzi al Capo dello Stato, notificando il relativo atto a parte resistente in data 22.7.2022 e depositandolo in pari data.
Orbene, la ricorrente, dopo aver impugnato con ricorso straordinario dinanzi al Capo dello Stato l’ingiunzione di cui all’art. 15, comma 1, L.R. 15/2008, ha, in questa sede, impugnato: a) l’ordinanza ex art. 15, comma 2, L.R. 15/2008 con cui il Comune, a fronte dell’inottemperanza all’ingiunzione sopradescritta, ha disposto l’acquisizione ipso iure delle opere abusive e dell’area di sedime; b) nonché il provvedimento cui è stata irrogata alla ricorrente la sanzione amministrativa di cui all’art. 15, comma 3, L.R. 15/2008.
Ciò posto, come chiarito della giurisprudenza amministrativa (C.d.S., n. 4479/2018), condivisa dal Collegio, “ il provvedimento di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione e quello successivo di acquisizione gratuita delle opere abusive e dell’area di sedime [ a fortiori lo stesso dicasi per la sanzione amministrativa irrogata dall’Amministrazione per l’inottemperanza all’ordine di demolizione delle opere abusiva] debbono considerarsi consequenziali, connessi e conseguenti all’ordine di demolizione delle opere e ripristino dello stato primitivo dei luoghi ”.
Se così è, occorre chiedersi come si concili l’impugnazione dell’atto presupposto (ingiunzione ex art. 15, comma 1, L.R. 15/2008) - esperita dalla ricorrente mediante ricorso straordinario dinanzi al Capo dello Stato - con il gravame dalla stessa proposta, in questa sede, avverso gli atti conseguenziali-presupponenti a siffatta ingiunzione.
In argomento, il C.d.S., con le sentenze nn. 591/2024, 3160/2022, 5856/2019, ha stabilito che, sulla base del principio di alternatività, espresso dall’art. 8, comma 2, d.P.R. n. 1199/1971, quando all’impugnazione in sede straordinaria dell’atto presupposto consegua l’impugnazione, in sede giurisdizionale, dell’atto conseguente, il giudizio da ultimo proposto è inammissibile. E ciò in quanto “ il giudizio già pendente avverso l’atto presupposto esercita una vis atractiva su ogni altro atto a esso oggettivamente connesso e fa escludere che la contestazione rivolta agli atti connessi possa aver luogo attraverso separato ricorso in diversa sede ”. In tale senso, anche TAR Napoli, sentenza n. 3485/2023, per il quale “ quando l’atto presupposto (a monte) venga impugnato con ricorso straordinario e il successivo atto presupponente (a valle) con ricorso giurisdizionale dinanzi al giudice amministrativo o viceversa, occorre - in applicazione del principio di alternatività - dichiarare inammissibile il giudizio introdotto per ultimo ” (così anche C.d.S., n. 1924/2020, TAR Toscana, n. 1557/2018). Del resto, alla luce del menzionato principio di alternatività, non è consentita la contemporanea pendenza di un ricorso straordinario dinanzi al Capo dello Stato e di un ricorso giurisdizionale quando, pur essendo diversi gli atti impugnati, la questione giuridica in esame è la stessa (C.d.S., nn. 866/2019 e 211/2015).
La ratio del principio invocato, ancorata alla nozione di alternatività di carattere sostanziale, privilegia le esigenze di economia dei giudizi e persegue la finalità di evitare contrasti fra giudicati.
Pertanto, parte ricorrente, lungi dal proporre autonomo ricorso avverso gli atti che in questa sede ci occupano, avrebbe dovuti tempestivamente censurarli, mediante motivi aggiunti, nel giudizio da essa proposto dinanzi al Capo dello Stato.
Alla luce di quanto precede, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Roma, Sezione II bis ), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna parte ricorrente a rifondere, in favore di parte resistente, le spese di lite del presente giudizio che liquida in € 1.500,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pietro Morabito, Presidente
Giuseppe Licheri, Referendario
Christian Corbi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Christian Corbi | Pietro Morabito |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.