Ordinanza cautelare 25 marzo 2022
Sentenza 15 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, ordinanza cautelare 25/03/2022, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/03/2022
N. 00222/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 222 del 2022, proposto da
MA DD ZI, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro De Matteis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Porto Cesareo, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della nota prot. n.35542 del 22.12.2021, contenente il rigetto dell'istanza 16.7.2021 di mantenimento annuale dello stabilimento balneare; del relativo preavviso di rigetto reso con nota prot. 33473 del 3.12.2021; del presupposto parere negativo dell'Ufficio Urbanistica del 1.12.2021 prot. n.33262; nonché dell'ordinanza di demolizione n.2 del 12.1.2022; ove occorra, del verbale di sopralluogo del 11.1.2022 (prot. n.922 del 12.1.2022);
e di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale; nonché per la declaratoria del diritto della ricorrente al mantenimento temporaneo sino al termine di 90 giorni successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da covid 19 – ex art.1 comma 246 L. n.145/2018 ovvero ex art.103 co.2 D.L. n.18/2020 e ss.mm.ii.— delle strutture costituenti lo stabilimento balneare Lido dei Pirati
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2022 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori come da verbale;
- con l’impugnata ordinanza n-2 del 12/1/2022 il Comune intimato ha ordinato alla ricorrente di procedere allo smontaggio dello stabilimento balneare, “in quanto le proroghe disposte dall’art. 103, comma 2, del D.L. 18/2020 riguardano solo la durata dei provvedimenti e non incidono sulle condizioni speciali e/o sul contenuto degli stessi e nel caso particolare sull’obbligo di rimozione delle strutture al termine della stagione estiva”.
2.- Ritenuto che:
- secondo l’indirizzo espresso dalla Sezione a partire dalla sentenza n. 1633 del 2021, «l’art. 103, comma 2, del d.l. 18/2020, convertito con modificazioni nella legge 27/2020, così come modificato con successivo d.l. 125/2020, convertito con legge 159/2020, ha previsto che “tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati … in scadenza tra il 31.1.2020 e la data della dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da covid 19, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”;
- la giurisprudenza di questa Sezione ha affermato che la predetta “disposizione, legata allo stato emergenziale da pandemia, di contenuto ampio e onnicomprensivo, comporta che i titoli edilizi debbano ritenersi allo stato ancora efficaci e fino al termine di giorni 90 successivi alla dichiarata cessazione dello stato di emergenza epidemiologica; la perdurante validità ed efficacia dei titoli edilizi, legittimando il mantenimento delle strutture di cui trattasi - e sempre limitatamente a quei manufatti a suo tempo legittimamente assentiti - rende evidente i profili di illegittimità che viziano irrimediabilmente gli impugnati provvedimenti” (sent. 27 luglio 2021, n. 1215).
Ritenuto che, sul piano della interpretazione della ratio della norma, non vi è ragione di distinguere tra permessi di costruire attribuiti con termine finale di scadenza al 31 ottobre e permessi di costruire corredati da apposita clausola di stagionalità, dal momento che:
a) in entrambi i casi, al termine della stagione estiva sorge comunque l’obbligo del beneficiario di attivarsi al fine di rimuovere le strutture, impegnandosi in un’attività complessa che implica l’impiego di persone e mezzi, con il moltiplicarsi dei rischi di contagio, sicché non vi è alcun motivo, nell’ottica della tutela degli interessi pubblici di riferimento, per distinguere tra le ipotesi in questione ai fini della proroga del diritto al mantenimento delle strutture poste a servizio dello stabilimento balneare;
b) lo stesso dicasi nell’ottica della tutela degli interessi privati coinvolti dall’applicazione della norma, atteso che nel caso dei p.d.c. con clausola di stagionalità, com’è quello in esame, il privato conserva nel tempo il diritto alla installazione stagionale delle strutture, sicché sarebbe illogico confermare (soltanto) nei suoi confronti l’obbligo di smontaggio, salvaguardando invece il soggetto che ha perso definitivamente il diritto al mantenimento (salvo apposito rinnovo) a seguito della scadenza del termine finale di efficacia del titolo;
c) peraltro, di norma, le Amministrazioni comunali optano per l’una o l’altra soluzione (p.d.c. con termine finale di scadenza o p.d.c. con clausola di stagionalità) in ragione di scelte organizzative interne (orientate dal fatto che nel primo caso c’è la necessità di riattivare il procedimento in vista del rinnovo stagionale del p.d.c., nel mentre nel secondo caso il rinnovo è automatico), sicché sarebbe intrinsecamente irragionevole valorizzare la predette opzione ai fini dell’operatività della proroga in questione, rispondendo questa a obiettivi di tutela che nulla hanno a che vedere con le soluzioni organizzative adottate dalle diverse amministrazioni comunali per la gestione dei rapporti con i soggetti immessi nella titolarità delle concessioni marittime.
Ritenuto inoltre che, anche sul piano della interpretazione della lettera della norma, la distinzione cui fa riferimento l’Amministrazione comunale nella nota impugnata non trova alcuna concreta giustificazione, dal momento che con l’espressione titolo ‘in scadenza’ è possibile fare riferimento tanto ai titoli assoggettati a termine finale di efficacia, quanto ai titoli assoggettati a termine stagionale di efficacia, venendo in rilievo in entrambi i casi il medesimo obbligo di smontaggio delle strutture» (T.A.R. Puglia Lecce, I, 15 novembre 2021, n. 1633): in definitiva la Sezione, evidenziata appunto la portata particolarmente ampia della previsione in parola, reputava la medesima riferibile, per identità di ratio e onde evitare ingiustificate disparità di trattamento, non soltanto a quei titoli di cui nel periodo considerato si verificava la definitiva perdita di efficacia ma, anche, a quelli per i quali comunque nello stesso lasso temporale veniva a cessare soltanto l’efficacia c.d. stagionale, eventualmente anche per come ‘estesa’ fino al 31 dicembre 2020 dall’art. 1, comma 246, l. n. 145 del 2018.
- lo stato di emergenza era da ultimo prorogato, con il decreto legge n. 221 del 24 dicembre 2021, sino al 31 marzo 2022.
- nella specie sussistono dunque i presupposti per concedere l’invocata tutela cautelare nei limiti di cui in motivazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima accoglie l’istanza cautelare e, per l'effetto, sospende in via interinale l’efficacia della ordinanza impugnata.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 23 novembre 2022. .
Dichiara irripetibili le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente, Estensore
Ettore Manca, Consigliere
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO