Decreto cautelare 7 settembre 2023
Ordinanza cautelare 11 ottobre 2023
Ordinanza collegiale 6 marzo 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, ordinanza cautelare 11/10/2023, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/10/2023
N. 00384/2023 REG.PROV.CAU.
N. 01337/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di RN (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1337 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore -OMISSIS-, parti rappresentate e difese dagli avvocati Francesca Rogazzo e Marianna Vinciguerra, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , parte rappresentata e difesa dagli avvocati Marcello Abbondandolo, Marco Mariano e Mariagiusy Guarente, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia:
a)-OMISSIS-per la durata di sei mesi;
b) -OMISSIS-e nei contesti di vita in base alle fasce di età (2-6,11 anni 15 ore, 7-12,11 anni 10 ore);
c) -OMISSIS-) per la presa in carico globale integrata dei soggetti con disturbi dello spettro autistico in età evolutiva - se ed in quanto lesivo degli interessi del minore;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’atto di costituzione dell’-OMISSIS-;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2023 il dott. Marcello Polimeno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- la domanda cautelare presentata dai ricorrenti si presta ad essere in parte favorevolmente delibata, stante prima facie la sussistenza quantomeno in parte di profili di fondatezza del ricorso e, quindi, dell’imprescindibile requisito del fumus boni iuris ;
- sul punto appare oltremodo significativo che a fronte delle 10 ore settimanali di terapia -OMISSIS- riconosciute con il PRI impugnato nel presente giudizio la stessa ASL, all’atto della sua costituzione, abbia ammesso la necessità di garantire al minore almeno 15 ore settimanali;
- al riguardo, si legge quanto segue a pag. 4 della memoria di costituzione dell’ASL:
“ … -OMISSIS- attenendosi alle linee guida che regolano i trattamenti relativi ai soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico ritiene che il piccolo -OMISSIS- ha diritto ad essere sottoposta al cd. trattamento -OMISSIS-, ma con un numero di ore adeguato alla tipologia di disturbo di cui soffre, ovvero un trattamento riabilitativo ambulatoriale di 15orea settimana, per la durata di 180 giorni, e ciò in seguito alla valutazione diagnostica praticata, e non certo di 25orea settimana e n. 3 ore mensili di supervisione fino al compimento del diciottesimo anno d’età ”;
- la discrasia tra le ore riconosciute nel PRI attualmente in essere e le ore riconosciute dalla stessa ASL (anche nella relazione di neuropsichiatra alle dipendenze della stessa – v. allegato 2 alla memoria di costituzione dell’ASL) come necessarie per il minore appare suscettibile di menomare nell’immediatezza l’adeguatezza dei livelli prestazionali postulati dall’ordinamento per garantire la salute della persona interessata, tenuto conto dell’età e della rilevanza della patologia dalla quale quest’ultima è affetta;
- va poi richiamata la giurisprudenza di questa Sezione in materia di terapia -OMISSIS-;
- pertanto, va ordinato all’ASL resistente di incrementare l’erogazione del trattamento riabilitativo sanitario di terapia -OMISSIS- a 15 ore settimanali fino alla definizione del giudizio in sede di merito;
- in definitiva, la domanda cautelare proposta si presta ad essere accolta;
- alla luce di quanto precede e delle peculiarità del caso di specie sussistono giusti motivi per compensare le spese della presente fase di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione staccata di RN (Sezione Terza), in accoglimento dell’istanza cautelare, ordina all’ASL resistente di incrementare con immediatezza in favore del minore suddetto l’erogazione del trattamento riabilitativo sanitario di terapia -OMISSIS- a 15 ore settimanali fino alla definizione del giudizio in sede di merito;
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del giorno 5.3.2024;
Compensa le spese della presente fase cautelare tra le parti.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in RN nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Pierluigi Russo, Presidente
Michele Di Martino, Referendario
Marcello Polimeno, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marcello Polimeno | Pierluigi Russo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.