Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 05/06/2025, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3139 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Valentina Lupo, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Valentina Lupo, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
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1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 11/09/2010, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Quartu Sant'Elena, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e dando atto Parte_1 CP_1
degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto.
2. La casa coniugale sia a Quartucciu (CA) nella Via Addis Abeba n. 58, di proprietà di entrambi i coniugi, viene assegnata alla moglie perché ivi abiti insieme ai figli e fintanto che gli stessi non raggiungeranno Per_1 Per_2
l'indipendenza economica, mentre il marito trasferirà altrove la propria residenza con l'obbligo di comunicare alla moglie il suo nuovo indirizzo di abitazione.
3. I figli minorenni, e rimarranno affidati ad entrambi i genitori, i Per_1 Per_2 quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare tra loro per una equilibrata crescita psico-fisica dei figli stessi in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
Pag. 2 di 4 4. I figli e resteranno collocati prevalentemente presso la dimora Per_1 Per_2 materna ove manterranno la residenza anagrafica mentre il padre potrà esercitare il diritto/dovere di visita secondo le seguenti cadenze:
a) durante i fine settimana, alternativamente con la madre, dal sabato mattina fino alla domenica sera, quando il padre riporterà i figli presso la dimora materna, entro le ore 21.00 della sera.
b) Durante la settimana il padre continuerà ad accompagnare i figli a scuola (o al campo estivo durante le vacanze estive) tutti i giorni, andando a prenderli presso la casa materna alle ore 7.45, e li terrà con sé, salvo altri diversi accordi, il martedì sera, dalle ore 18.00 alle ore 20.00, e il venerdì pomeriggio, dalle ore 16.00 alle ore 20.00.
Ulteriori giorni di visita e pernottamento dei figli presso il padre, dovranno essere di volta in volta concordati tra i genitori.
c) Durante le festività di Natale, Capodanno e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza cosicché se i bambini trascorreranno il Natale con la madre staranno con il padre per il Capodanno, così come se trascorreranno il giorno di Pasqua con la madre festeggeranno con il padre il
Lunedì dell'Angelo e così via alternativamente di anno in anno.
d) Durante le vacanze estive, i bambini trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi tra i genitori entro il mese di maggio di ogni anno.
5. A titolo di contributo nel mantenimento dei figli e il sig. Per_1 Per_2 CP_1 considerato il godimento della casa coniugale come una parte
[...] dell'assegno di mantenimento, verserà alla moglie, , entro il Parte_1 giorno 5 di ciascun mese, la somma di € 200,00 (euro duecento/00), da rivalutarsi annualmente con riferimento agli indici ISTAT, oltre al 100% dell'assegno unico per i figli erogato dall' nella misura attuale di € 398,00 CP_2 che verrà percepito integralmente dalla sig.ra . Parte_1
Il sig. presta il proprio consenso a che, a seguito della separazione CP_1 coniugale, la moglie, richieda direttamente all' Parte_1 CP_2
l'erogazione a lei del 100% dell'assegno unico per i figli e si obbliga a consegnare alla moglie, di anno in anno, la documentazione necessaria alla richiesta dell'assegno all' ivi compreso il foglio ISEE. CP_2
6. Le spese straordinarie da affrontare nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
a) le spese per l'iscrizione scolastica e universitaria, per l'iscrizione al campo estivo, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, per l'abbonamento all'autobus o per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. ivi compresi i medicinali da banco e quelle dentistiche e oculistiche, non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
Pag. 3 di 4 b) le spese per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative, sportive, per vacanze e gite scolastiche anche in giornata, invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
7. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali delle parti, i coniugi si manterranno autonomamente con i proventi dei propri redditi da lavoro sicché nessun assegno di mantenimento sarà dovuto l'uno nei confronti dell'altro.
8. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 05/06/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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